REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA QUATER
Registro Ordinanze: 83/09
Registro
Generale: 11494/2008
nelle persone dei Signori:
LUCIA TOSTI Presidente, relatore
RENZO CONTI Cons.
FLORIANA RIZZETTO
Cons.
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nella Camera di
Consiglio del 09 Gennaio 2009
Visto il ricorso
11494/2008 proposto da:
HOXHA SEFER
rappresentato e difeso da:
BAGLIONI AVV. FABIO
con domicilio eletto
in ROMA
VIA BERGAMO, 3
presso
BAGLIONI AVV. FABIO
contro
MINISTERO DELL'INTERNO e la
QUESTURA DI ROMA
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
-del decreto della Questura di Roma in data 14/4/2008,
notificato in pari data, con cui veniva rigettata listanza di rilascio del
permesso di soggiorno;
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
Udito il relatore Pres. LUCIA TOSTI e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale dudienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che, come gi pi volte affermato
da questa Sezione, il provvedimento con il quale la Commissione Nazionale per
il diritto di asilo ha riconosciuto lesigenza di protezione umanitaria ai
sensi dellart. 5 comma 6 del D.L.vo n. 286/98 a favore del ricorrente, si
basa su una riconsiderazione della complessiva posizione dellinteressato
meglio illustrata, tra laltro, nellatto di citazione,e non esclusivamente
sulla sua volont di rinunciare al contenzioso;
-che in base al sistema normativo vigente
(art. 32, comma 3, del D.L.gs. 28-1-2008, n. 25) competente a valutare
lesistenza di motivi umanitari resta in via esclusiva la suddetta Commissione,
che nella specie ha agito in autotutela, mentre rimesso alla competenza
dellAmm.ne non un potere di riesame o rinnovata valutazione di tali distinti
presupposti, ma unicamente la individuazione di altri elementi eventualmente ostativi,
di ordine pubblico, o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili
ai richiedenti asilo;
-che pertanto il ricorso appare sostenuto da
sufficienti ragioni di diritto;
P.Q.M.
ACCOGLIE ai fini del rilascio del permesso
richiesto, ove non ostino ragioni diverse, la suindicata domanda incidentale di
sospensione.
La presente ordinanza sar eseguita dalla
Amministrazione ed depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provveder a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 09 Gennaio 2009
Il Presidente est.