REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE SECONDA QUATER

 

Registro Ordinanze: 83/09

                                                                         Registro Generale:            11494/2008

 

 

nelle persone dei Signori:

 

LUCIA TOSTI Presidente, relatore

RENZO CONTI Cons.

FLORIANA RIZZETTO Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 09 Gennaio 2009

 

Visto il ricorso 11494/2008  proposto da:

HOXHA SEFER

 

rappresentato e difeso da:

BAGLIONI AVV. FABIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA BERGAMO, 3

presso

BAGLIONI AVV. FABIO 

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO  e la

QUESTURA DI ROMA 

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

-del decreto della Questura di Roma in data 14/4/2008, notificato in pari data, con cui veniva rigettata listanza di rilascio del permesso di soggiorno;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

Udito il relatore Pres. LUCIA TOSTI  e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale dudienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che, come gi pi volte affermato da questa Sezione, il provvedimento con il quale la Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha riconosciuto lesigenza di protezione umanitaria ai sensi dellart. 5 comma 6 del D.L.vo n. 286/98 a favore del ricorrente, si basa su una riconsiderazione della complessiva posizione dellinteressato meglio illustrata, tra laltro, nellatto di citazione,e non esclusivamente sulla sua volont di rinunciare al contenzioso;

-che in base al sistema normativo vigente (art. 32, comma 3, del D.L.gs. 28-1-2008, n. 25) competente a valutare lesistenza di motivi umanitari resta in via esclusiva la suddetta Commissione, che nella specie ha agito in autotutela, mentre rimesso alla competenza dellAmm.ne non un potere di riesame o rinnovata valutazione di tali distinti presupposti, ma unicamente la individuazione di altri elementi eventualmente ostativi, di ordine pubblico, o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili ai richiedenti asilo;

-che pertanto il ricorso appare sostenuto da sufficienti ragioni di diritto;

P.Q.M.

 

ACCOGLIE ai fini del rilascio del permesso richiesto, ove non ostino ragioni diverse, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sar eseguita dalla Amministrazione ed depositata presso la Segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

 

ROMA , li 09 Gennaio 2009

 

Il Presidente est.