Ric. n. 2346/2008                                     Sent. n. 35/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti                 Presidente

Angelo Gabbricci              Consigliere, relatore

Marina Perrelli                   Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 2346/2008, proposto da Hayat Hajri, rappresentato e difeso dall’avv. I. Brunello, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge,

per l’annullamento del provvedimento 15 dicembre 2007, n. Cat. 1.12/2007/Imm. n. 399, del questore di Vicenza.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 10 dicembre 2008 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Cosaro in sostituzione di Brunello   per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Daneluzzi per la P.A.;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti.

1.1. Hayat Hajri, suddita marocchina nata nel 1980, entrò in Italia nel 1980 per ricongiungimento familiare.

1.2. Nel gennaio 2007 ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essendo scaduto – nel maggio 2006 - il suo precedente permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

1.3. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha respinto la richiesta ed ha altresì negato il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, osservando come l’interessata non avesse dimostrato la disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

2.1. È stato adeguatamente dimostrato come la documentazione, depositata con la domanda di permesso, la quale avrebbe dovuto comprovare la produzione di reddito presso la cooperativa Adam per il 2005 e per buona parte del 2006 sia falsa, né l’interessata ha fornito elementi da cui si possa evincere il contestuale effettivo svolgimento di un lavoro retribuito.

2.2. Quanto all’attività svolta presso la cooperativa Luna, è irrilevante attardarsi sulla veridicità di tale rapporto, comunque cessato nell’aprile 2007, e per il quale la Hajri avrebbe percepito somme insignificanti.

2.3. Il provvedimento impugnato – datato 15 dicembre 2007 - è dunque certamente fondato, quanto al diniego alla Hajri del permesso per lungosoggiornanti.

Condizione per il rilascio di questo è infatti, fra l’altro, che lo straniero disponga, da almeno cinque anni, di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale: e non vi sono prove attendibili di un’attività lavorativa dalla ricorrente dopo il 2002.

3.1. A conclusioni diverse si deve invece pervenire per quanto concerne il separato diniego sull’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno.

3.2. Non è invero controverso che la ricorrente sia entrata in Italia a 13 anni, per ricongiungimento familiare.

Ora, l’art. 5, V comma, del d. lgs. 286/98, nel testo già vigente nel dicembre 2007 dispone che, nell'adottare il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, familiare ricongiunto, “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine”, nonché della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale: nulla di ciò risulta dal provvedimento gravato.

4. In conclusione, l’atto impugnato va annullato soltanto per la parte relativa al diniego di rinnovo, e l’Amministrazione dovrà ripronunciarsi sulla istanza presentata, tenendo peraltro conto delle sopravvenienze successive al primo provvedimento sfavorevole.

Qualora l'Amministrazione intendesse confermare il diniego, dovrà essere emesso il preavviso ex art. 10 bis l. 241/90: questo, ovvero il provvedimento favorevole, dovranno comunque pervenire all’interessata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

5. Le spese di giudizio vanno compensate, stante la reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei limiti stabiliti in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 10 dicembre 2008.

Il Presidente                                                           l’Estensore

 

 

Il Segretario

 

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione