SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI
586905955956960B
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 24 giugno 2009, ha approvato
il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo
risultante dallunificazione dei disegni di legge n. 586 diniziativa
dei senatori Li Gotti, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di
Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pedica e Russo; n. 905 diniziativa
del Governo; n. 955 diniziativa del senatore Compagna; n. 956
diniziativa del senatore Valditara; n. 960 diniziativa
dei senatori Rutelli e Zanda, e modificato dalla Camera dei deputati:
Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica dAustria, relativo allapprofondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per listituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Autorizzazione alladesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica dAustria, relativo allapprofondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dallarticolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
Art. 3.
(Autorità di riferimento per le
attività
previste dal Trattato)
1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dellinterno e del Ministro della giustizia.
Art. 4.
(Risarcimento del danno)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.
Capo II
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
Art. 5.
(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)
1. Al fine di facilitare lidentificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dellinterno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Art. 6.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dellinformazione ereditaria;
b)
«profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e
caratterizzante ogni singolo individuo;
c) «campione
biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla
persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
d)
«reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena
di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
e)
«trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni
effettuate anche senza lausilio di strumenti elettronici, concernenti
la raccolta, la registrazione, lorganizzazione, la conservazione,
la consultazione, lelaborazione, la modificazione, la selezione,
la tipizzazione, il raffronto, lutilizzo, linterconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
f)
«accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle
informazioni contenute nella banca dati;
g)
«dati identificativi»: dati personali che permettono lidentificazione
diretta dellinteressato;
h) «tipizzazione»:
complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione
del profilo del DNA.
Art. 7.
(Attività della banca dati nazionale
del
DNA)
1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui allarticolo 9, commi 1 e 2;
b)
raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel
corso di procedimenti penali;
c) raccolta
dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri
e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto
dei profili del DNA a fini di identificazione.
Art. 8.
(Attività del laboratorio centrale
per
la banca dati nazionale del DNA)
1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:
a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui allarticolo 9, commi 1 e 2;
b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
Art. 9.
(Prelievo di campione biologico
e tipizzazione
del profilo del DNA)
1. Ai fini dellinserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:
a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
b)
i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato
di delitto;
c)
i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per
un delitto non colposo;
d)
i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa
alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non
colposo;
e) i
soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura
di sicurezza detentiva.
2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere
effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito larresto
facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato
se si procede per i seguenti reati:
a) reati di cui
al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368,
371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dellarticolo
375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui allarticolo 390,
del codice penale;
b)
reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui allarticolo
453, e capo II, del codice penale;
c)
reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui allarticolo
499, e capo II, tranne quello di cui allarticolo 513-bis,
del codice penale;
d)
reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
e) reati
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) reati
previsti dal codice civile;
g) reati
in materia tributaria;
h) reati
previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
4. I soggetti indicati al comma 1
sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura
del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale
sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
5. Le operazioni sono eseguite nel
rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi
è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.
6. Il campione prelevato è
immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio
centrale di cui allarticolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo
profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.
Art. 10.
(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)
1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, lautorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.
2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito allemanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dellarticolo 655, comma 1, del codice di procedura penale può chiedere al giudice dellesecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.
Art. 11.
(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)
1. Lanalisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato allinserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dallEuropean Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare luniformità degli stessi.
2. I profili del DNA possono essere
inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori
certificati a norma ISO/IEC.
3. I sistemi di analisi sono applicati
esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione
delle patologie da cui può essere affetto linteressato.
Art. 12.
(Trattamento e accesso ai dati;
tracciabilità
dei campioni)
1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono lidentificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
2. Laccesso ai dati contenuti
nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria
e allautorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione
personale, nonchè per le finalità di collaborazione internazionale
di polizia. Laccesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti
e per le medesime finalità, previa autorizzazione dellautorità
giudiziaria.
3. Il trattamento e laccesso
ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalità
tali da assicurare lidentificazione delloperatore e la registrazione
di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione
di ogni attività concernente i campioni.
4. Il trattamento e laccesso
ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale
espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca
dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni
di cui sia venuto a conoscenza a causa o nellesercizio delle proprie
funzioni.
Art. 13.
(Cancellazione dei dati e distruzione
dei
campioni biologici)
1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perchè il fatto non sussiste, perchè limputato non lo ha commesso, perchè il fatto non costituisce reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, è disposta dufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dellarticolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
2. A seguito di identificazione di
cadavere o di resti cadaverici, nonchè del ritrovamento di persona
scomparsa, è disposta dufficio la cancellazione dei profili
del DNA acquisiti ai sensi dellarticolo 7, comma 1, lettera c),
e la distruzione dei relativi campioni biologici.
3. Quando le operazioni di prelievo
sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dallarticolo
9, si procede dufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla
distruzione del relativo campione biologico.
4. In ogni altro caso, il profilo
del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti
nel regolamento dattuazione, dintesa con il Garante per la
protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dallultima
circostanza che ne ha determinato linserimento, e il campione biologico
è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione,
dintesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque
non oltre venti anni dallultima circostanza che ne ha determinato
il prelievo.
Art. 14.
(Sanzioni)
1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
Art. 15.
(Istituzioni di garanzia)
1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.
2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza,
le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce losservanza
dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio
centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa
i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie
previste, nonchè ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento
del servizio.
3. Il Garante per la protezione dei
dati personali e il CNBBSV provvedono allespletamento dei compiti
di cui ai commi 1 e 2 nellambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie già in dotazione agli stessi.
Art. 16.
(Regolamenti di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dellinterno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi della presente legge:
a) il funzionamento e lorganizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonchè le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
b) le
tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici,
nonchè, nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo
13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili
del DNA;
c)
le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del
responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA,
nonchè le competenze tecnico-professionali del personale ad essa
addetto;
d)
le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dallarticolo
15 al CNBBSV;
e) le
modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei
relativi campioni biologici nei casi previsti dallarticolo 13;
f)
i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del
DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di
riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di
evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale,
di più profili del DNA e più campioni biologici relativi
al medesimo soggetto.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dallalinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di questultimo è prorogata di trenta giorni.
Art. 17.
(Norme transitorie)
1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dellautorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.
2. Il prelievo di campione biologico
nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 9, già detenuti
o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è
effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.
3. Fino allistituzione e al
funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Dipartimento dellamministrazione penitenziaria può
stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dallarticolo 32, convenzioni
non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i
seguenti soggetti:
a) istituzioni di elevata specializzazione, per lesecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui allarticolo 11, delle attività di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a);
b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.
Art. 18.
(Istituzione dei ruoli tecnici
del Corpo
di polizia penitenziaria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dellordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante listituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui allarticolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di questultimo è prorogata di sessanta giorni.
2. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
b) suddivisione
del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui
esercizio è richiesta liscrizione in appositi albi, in ruoli
da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di
professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle
corrispondenti funzioni;
c)
previsione che laccesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo
e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure
previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di
Stato;
d) disciplina
dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso
altre amministrazioni, dellaspettativa, del collocamento a disposizione,
delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo
criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia
e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti
di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello
Stato;
e)
attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle
qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e
che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di
appartenenza.
Art. 19.
(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)
1. I Ministri dellinterno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonchè in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.
Capo III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE
Art. 20.
(Scambio informativo dei dati
del DNA
e di dati personali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonchè di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, si applicano conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 21.
(Utilizzo di guardie armate
a bordo
degli aeromobili)
1. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti autorità nazionali propongono alle competenti autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui allallegato 1 dello stesso Trattato.
2. Lautorizzazione generale di porto darmi dordinanza e di munizioni, di cui allarticolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dalluscita dallaeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.
Art. 22.
(Status e poteri dei componenti
di
operazioni comuni)
1. Ai fini dellattuazione dellarticolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dallatto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dallautorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dellarticolo 3 della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dallatto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui allarticolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dellarticolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.
Art. 23.
(Poteri in caso di interventi durgenza
sul
territorio nazionale).
1. Ai fini dellattuazione dellarticolo 25 del Trattato:
a) la facoltà dintervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dellevento dannoso;
b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui allarticolo 22 della presente legge.
2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dellarticolo 25, paragrafo l, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
Capo IV
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA
DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE
Art. 24.
(Introduzione dellarticolo 224-bis
del
codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dellergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per lesecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre allesame del perito, il giudice, anche dufficio, ne dispone con ordinanza motivata lesecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dallarticolo 224, lordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:
a) le generalità della persona da sottoporre allesame e quanto altro valga ad identificarla;
b)
lindicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria
del fatto;
c)
lindicazione specifica del prelievo o dellaccertamento da effettuare
e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova
dei fatti;
d)
lavviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o
da persona di fiducia;
e)
lavviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo
impedimento, potrà essere ordinato laccompagnamento coattivo
ai sensi del comma 6;
f)
lindicazione del luogo, del giorno e dellora stabiliti per
il compimento dellatto e delle modalità di compimento.
3. Lordinanza di cui al comma 1 è notificata allinteressato, allimputato e al suo difensore nonchè alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per lesecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun caso
essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla
legge o che possono mettere in pericolo la vita, lintegrità
fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la
scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
5. Le operazioni peritali sono
comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi
vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono
prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata
a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un
legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata,
anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nellora stabiliti. Se,
pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti,
il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. Luso di mezzi
di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente
necessario allesecuzione del prelievo o dellaccertamento. Si
applicano le disposizioni dellarticolo 132, comma 2.
7. Latto è nullo
se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita
dal difensore nominato».
Art. 25.
(Introduzione dellarticolo 359-bis
del
codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). 1. Fermo quanto disposto dallarticolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui allarticolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando
vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone
lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi
elementi previsti dal comma 2 dellarticolo 224-bis, provvedendo
a disporre laccompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre
alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento,
ovvero lesecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa
rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico
ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida
del decreto e delleventuale provvedimento di accompagnamento coattivo.
Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro
le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico
ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi
1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi
2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità
delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dellarticolo 191».
Art. 26.
(Modifica allarticolo 133 del codice
di
procedura penale)
1. Al comma 1 dellarticolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta allesame del perito diversa dallimputato,».
Art. 27.
(Modifica allarticolo 354 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.
Art. 28.
(Modifica allarticolo 392 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti lesecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dallarticolo 224-bis».
Art. 29.
(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.
2. Ai fini di cui al comma
1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si
trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo
di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato
da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare
alle operazioni.
3. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis
del codice.
Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o alleffettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.
Art. 72-quater. - (Distruzione
dei campioni biologici). 1. Allesito della perizia su
campioni biologici, ai sensi dellarticolo 224-bis del codice,
il giudice dispone limmediata distruzione del campione prelevato,
salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La
distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto
alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del
procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata
sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede,
in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati
ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice».
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
(Informazione al Parlamento
sulla cooperazione
di polizia)
1. Il Ministro dellinterno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui allarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui allarticolo 44 del Trattato medesimo.
Art. 31.
(Accordi internazionali)
1. Lattuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.
Art. 32.
(Copertura finanziaria)
1. Per listituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui allarticolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per lanno 2008, di euro 6.210.000 per lanno 2009, di euro 4.910.000 per lanno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dallanno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per lanno 2008 ed euro 3.205.000 per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero dellinterno e, quanto ad euro 5.292.100 per lanno 2008 ed euro 3.005.000 per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dallanno 2010, mediante riduzione dellautorizzazione di spesa recata dallarticolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Agli oneri relativi al personale,
valutati in euro 1.627.420 a decorrere dallanno 2008, si provvede,
per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
della giustizia e, a decorrere dallanno 2010, mediante riduzione
dellautorizzazione di spesa recata dallarticolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del comma
2, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge n. 468 del 1978.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE