REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.
2951/2009 Reg.Dec. N.
441 Reg.Ric. ANNO 2004 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 441/2004, proposto dal sig. Eduart Luku rappresentato e difeso dallĠAvv. Tito Borrello e domiciliato in Roma presso la Segreteria delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13
contro
la Questura di Siena in persona del Questore in carica, non costituitasi
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione I, n. 5872/2003 in data 24 novembre 2003, resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAvvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 il Consigliere Manfredo Atzeni;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana il sig. Eduart Luku, cittadino albanese, impugnava il decreto prot. CAT.A.12.03/Uff.Imm.nr.9/P in data 20/1/2003 con il quale il Questore di Siena gli aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, con la sua conversione da permesso di soggiorno per minore et in permesso per lavoro, lamentando violazione dellĠart. 32, primo comma, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e chiedendo lĠannullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Toscana, Sezione I, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge il sig.
Eduart Luku chiedendo il suo annullamento, previa sospensione, e l'accoglimento
del ricorso di primo grado deducendo lĠillegittimit
per violazione di legge e per eccesso di potere, in quanto, pur essendo
riconosciuta lĠassimilazione tra minore affidato e minore sottoposto a tutela,
stato negato il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro per carenza delle condizioni e requisiti richiesti dal comma 1 bis
dellĠart. 32, primo comma, D. Lgs. 286/1998.
Con ordinanza n. 1022 in data 10 marzo 2004 stata accolta lĠistanza cautelare.
Si costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 la causa stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LĠappellante, cittadino
albanese, riferisce di essere entrato in Italia in et minorile per essere
posto sotto la tutela di un parente, e di avere ottenuto a tale titolo il
permesso di soggiorno.
In data prossima al
raggiungimento della maggiore et, compiuta il 29 gennaio 2003, ha chiesto il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il giudizio riguarda il
provvedimento, meglio indicato in fatto, con il quale la Questura di Siena gli
ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Con la prima censura
lĠappellante afferma lĠassimilazione del minore in affidamento a quello
sottoposto a tutela, ai fini dellĠapplicazione dellĠart. 32 del D. Lgs. 25
luglio 1998, n. 286, conformemente ai principi dettati dalla Corte
Costituzionale con sentenza 5 giugno 2003, n. 198, sostenendo che il comma 1
bis della disposizione appena citata (introdotto con la novella di cui allĠart.
25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
26 agosto 2002) non si applica ai minori sottoposti ad affidamento o tutela, ma
solo ai minori che si trovino sul territorio nazionale sulla base di altri
presupposti.
LĠargomentazione non condivisa dal Collegio in quanto la norma non distingue fra diverse categorie di minori stranieri soggiornanti in Italia, assoggettandoli tutti a specifiche misure volte ad assicurare la loro integrazione nel tessuto sociale nazionale, alle quali subordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (in termini C. di S., VI, 27 giugno 2007, n. 3690).
Peraltro, deve essere osservato come lo stesso precedente giurisprudenziale sopra richiamato, che il Collegio condivide, abbia rimarcato lĠimpossibilit di applicare la norma di cui si tratta a soggetti che abbiano compiuto la maggiore et prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni.
I suddetti cittadini stranieri evidentemente non possono, in termini materiali e giuridici, partecipare ad un progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni prima del compimento della maggiore et.
Diversamente opinando, la norma un'efficacia retroattiva, ed imporrebbe un adempimento impossibile (C. di S., VI, 27 giugno 2007, n. 3690, sopra citata).
Afferma, di conseguenza, il Collegio che lĠart. 32, comma 1 bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consente la trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione ivi disciplinati, abbiano raggiunto la maggiore et prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore.
LĠappello deve, conseguentemente, essere accolto, sotto tale ulteriore profilo.
In considerazione della novit della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie lĠappello e, in riforma della sentenza in epigrafe, accoglie il ricorso di primo grado, annullando per lĠeffetto il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 27 Gennaio 2009 dal Consiglio
di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe
Barbagallo Presidente
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Domenico
Cafini Consigliere
Maurizio
Meschino Consigliere
Manfredo
Atzeni Consigliere,
Est.
Presidente
Giuseppe Barbagallo
Consigliere Segretario
Manfredo Atzeni Vittorio
Zoffoli
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il....13/05/2009.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
Maria
Rita Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria