REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2951/2009

Reg.Dec.

N. 441 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 441/2004, proposto dal sig. Eduart Luku rappresentato e difeso dallĠAvv. Tito Borrello e domiciliato in Roma presso la Segreteria delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13

contro

la Questura di Siena in persona del Questore in carica, non costituitasi

per lĠannullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione I, n. 5872/2003 in data 24 novembre 2003, resa inter partes;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAvvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 il Consigliere Manfredo Atzeni;

Nessuno  presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana il sig. Eduart Luku, cittadino albanese, impugnava il decreto prot. CAT.A.12.03/Uff.Imm.nr.9/P in data 20/1/2003 con il quale il Questore di Siena gli aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, con la sua conversione da permesso di soggiorno per minore etˆ in permesso per lavoro, lamentando violazione dellĠart. 32, primo comma, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e chiedendo lĠannullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Toscana, Sezione I, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. Eduart Luku chiedendo il suo annullamento, previa sospensione, e l'accoglimento del ricorso di primo grado deducendo lĠillegittimitˆ per violazione di legge e per eccesso di potere, in quanto, pur essendo riconosciuta lĠassimilazione tra minore affidato e minore sottoposto a tutela,  stato negato il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per carenza delle condizioni e requisiti richiesti dal comma 1 bis dellĠart. 32, primo comma, D. Lgs. 286/1998.

Con ordinanza n. 1022 in data 10 marzo 2004  stata accolta lĠistanza cautelare.

Si  costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 la causa  stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

LĠappellante, cittadino albanese, riferisce di essere entrato in Italia in etˆ minorile per essere posto sotto la tutela di un parente, e di avere ottenuto a tale titolo il permesso di soggiorno.

In data prossima al raggiungimento della maggiore etˆ, compiuta il 29 gennaio 2003, ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il giudizio riguarda il provvedimento, meglio indicato in fatto, con il quale la Questura di Siena gli ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

Con la prima censura lĠappellante afferma lĠassimilazione del minore in affidamento a quello sottoposto a tutela, ai fini dellĠapplicazione dellĠart. 32 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, conformemente ai principi dettati dalla Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno 2003, n. 198, sostenendo che il comma 1 bis della disposizione appena citata (introdotto con la novella di cui allĠart. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2002) non si applica ai minori sottoposti ad affidamento o tutela, ma solo ai minori che si trovino sul territorio nazionale sulla base di altri presupposti.

LĠargomentazione non  condivisa dal Collegio in quanto la norma non distingue fra diverse categorie di minori stranieri soggiornanti in Italia, assoggettandoli tutti a specifiche misure volte ad assicurare la loro integrazione nel tessuto sociale nazionale, alle quali  subordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (in termini C. di S., VI, 27 giugno 2007, n. 3690).

Peraltro, deve essere osservato come lo stesso precedente giurisprudenziale sopra richiamato, che il Collegio condivide, abbia rimarcato lĠimpossibilitˆ di applicare la norma di cui si tratta a soggetti che abbiano compiuto la maggiore etˆ prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni.

I suddetti cittadini stranieri evidentemente non possono, in termini materiali e giuridici, partecipare ad un progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni prima del compimento della maggiore etˆ.

Diversamente opinando, la norma un'efficacia retroattiva, ed imporrebbe un adempimento impossibile (C. di S., VI, 27 giugno 2007, n. 3690, sopra citata).

Afferma, di conseguenza, il Collegio che lĠart. 32, comma 1 bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consente la trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione ivi disciplinati, abbiano raggiunto la maggiore etˆ prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore.

LĠappello deve, conseguentemente, essere accolto, sotto tale ulteriore profilo.

In considerazione della novitˆ della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie lĠappello e, in riforma della sentenza in epigrafe, accoglie il ricorso di primo grado, annullando per lĠeffetto il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 27 Gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo                         Presidente

Luciano Barra Caracciolo                  Consigliere

Domenico Cafini                               Consigliere

Maurizio Meschino                           Consigliere

Manfredo Atzeni                               Consigliere, Est.

 

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere                                                                          Segretario

Manfredo Atzeni                                                                Vittorio Zoffoli

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il....13/05/2009.

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria