REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

Sent. n.1314

Anno    2005

R.g. n.  1443

Anno    2004

SENTENZA, in forma semplificata

sul ricorso n. 1443/2004, proposto da H.F., in proprio e quale esercente la potestˆ per i figli minori H.V., rappresentata e difesa dallĠavvocato Gianluca Vitale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Moretta n.7,

contro

il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n.45;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento Prot. nr.583/2004, adottato il 07.11.2003, notificato il 08.06.04, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha disposto  rigettarsi lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno, proposta dalla ricorrente il 13.5.2003;

nonchŽ per lĠannullamento

dellĠinvito formulato dal Questore nello stesso provvedimento, a presentarsi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento presso il poto di Polizia di Frontiera per il volontario esodo dal territorio nazionale, con lĠavvertenza che, in caso di mancata presentazione, si procederˆ nei suoi confronti mediante espulsione dal territorio nazionale ai sensi delĠart.13 D.Lgs. 286/98;

e ancora per lĠannullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Vista la costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno.

Vista lĠordinanza di questa Sezione n. 1195/i del 3 novembre 2004, alla quale la Questura di Torino ha ottemperato in data 17 gennaio 2005;

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore alla Camera di consiglio del 10 febbraio 2005 il dott. Antonio Plaisant, presente per la ricorrente lĠavvocato Furno, su delega dellĠavvocato Vitale e lĠavvocato dello Stato Carotenuto per lĠamministrazione resistente.

Sentite sul punto le parti costituite e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dellĠart. 26, commi 4Ħ e 5Ħ, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dallĠart. 9 della legge 21 luglio 2000, n.205.

Rilevato che la ricorrente, cittadina bosniaca, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Torino ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione con iscrizione dei tre minori, giˆ rilasciato per iscrizione alle liste di collocamento, ÒTenuto conto che la stessa, titolare di permesso di soggiorno dal 04.12.1998, dagli atti di ufficio non risulta percepire alcun reddito derivante da lavoro o da altra fonte lecita, tanto che  stata inserita nei progetti di sostegno ai disoccupati promosso dal Comune di Torino ed aver percepito nel 2002/2003 un compenso mensile come Òborsa lavoroÓ dellĠentitˆ di circa 3,419,05 euro annuale. Considerato che il sussidio erogato dal Comune non rientra tra le fonti di reddito, cos“ come elencato negli artt.6 e seguenti del DPR 22.12.1986 n.917 T.U.I.R., e che anche nel caso in cui si volesse considerare il sussidio erogato quale fonte di sostentamento , esso sarebbe comunque insufficiente per il mantenimento delle tre persone che costituiscono il nucleo familiare, in quanto la somma minima richiesta per il caso in esame ammonta ad euro 9334,annualiÓ.

Ritenuta la fondatezza del primo, articolato, motivo, concernente violazione degli articoli 5, commi 4Ħ e 5Ħ, 6 e 22, comma 11Ħ, del decreto legislativo 25 luglio 1988 n.286, dellĠarticolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, nonchŽ eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, erroneitˆ della motivazione, difetto di istruttoria, violazione di norme interne, carenza di motivazione - anche in punto interesse pubblico, atteso che lĠart.4, comma 3Ħ, decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, applicabile anche alla fattispecie del rinnovo del permesso di soggiorno in virt del richiamo operato dallĠart.5 dello stesso decreto legislativo, statuisce che Òl'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirˆ l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiornoÓ ed in tal modo non richiede il possesso di un reddito in senso tecnico bens“, pi genericamente, di mezzi di sussistenza, tra i quali ben pu˜ ascriversi il sussidio che la ricorrente ha ricevuto dal Comune di Torino; e che, inoltre, la normativa vigente non individua, quanto meno con riferimento allo straniero che intenda svolgere un lavoro subordinato, una precisa soglia reddituale al di sotto della quale egli non pu˜ ritenersi ammesso nel territorio nazionale per cui, sul punto, deve tenersi conto di tutte le circostanze inerenti lĠinserimento sociale, circostanze che, nel caso di specie, avrebbero dovuto indurre lĠAmministrazione ad una pi attenta ponderazione della situazione della ricorrente.

Atteso che il secondo articolato motivo, concernente violazione dell'art. 28, c. 3, D. Lgs. 286/98, degli artt. 3.e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonch eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, si pu˜ considerare assorbito e se ne omette, pertanto, l'esame;

Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, pronunciandosi sul ricorso, ai sensi dellĠart. 9, 1Ħ comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2005, con l'intervento dei sigg. magistrati:

- Giuseppe                 CALVO          - Presidente

- Antonio                   PLAISANT     - Referendario - estensore

- Giorgio                    MANCA         - Referendario

   Il Presidente                                          LĠEstensore

f.to Calvo                                                  f.to Plaisant

Il Direttore di Segreteria                   Depositata in Segreteria a sensi

f.to Ruggiero                                                                          di Legge il 30 aprile 2005

                                                                                                   Il Direttore della Sezione

                                                                                                   f.to Ruggiero