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REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
– 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente |
Sent. n.1314 Anno 2005 R.g. n.
1443 Anno 2004 |
SENTENZA, in
forma semplificata
sul ricorso n. 1443/2004, proposto da H.F., in proprio e
quale esercente la potest per i figli minori H.V., rappresentata e difesa
dallĠavvocato Gianluca Vitale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Torino, via Moretta n.7,
contro
il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura
Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n.45;
per
l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento Prot. nr.583/2004, adottato il
07.11.2003, notificato il 08.06.04, con il quale il Questore della Provincia di
Torino ha disposto rigettarsi
lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno, proposta dalla ricorrente il
13.5.2003;
nonch per
lĠannullamento
dellĠinvito formulato dal Questore nello stesso
provvedimento, a presentarsi entro e non oltre il quindicesimo giorno
successivo alla notifica del provvedimento presso il poto di Polizia di
Frontiera per il volontario esodo dal territorio nazionale, con lĠavvertenza
che, in caso di mancata presentazione, si proceder nei suoi confronti mediante
espulsione dal territorio nazionale ai sensi delĠart.13 D.Lgs. 286/98;
e ancora per
lĠannullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali
e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore
statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio del Ministero
dellĠInterno.
Vista lĠordinanza di questa Sezione n. 1195/i del 3
novembre 2004, alla quale la Questura di Torino ha ottemperato in data 17
gennaio 2005;
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore alla Camera di consiglio del 10 febbraio 2005 il
dott. Antonio Plaisant, presente per la ricorrente lĠavvocato Furno, su delega
dellĠavvocato Vitale e lĠavvocato dello Stato Carotenuto per lĠamministrazione
resistente.
Sentite sul punto le parti costituite e ritenuto che
sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai
sensi dellĠart. 26, commi 4Ħ e 5Ħ, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come
modificato dallĠart. 9 della legge 21 luglio 2000, n.205.
Rilevato che la ricorrente, cittadina bosniaca, impugna
il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Torino ha
rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa
occupazione con iscrizione dei tre minori, gi rilasciato per iscrizione alle
liste di collocamento, ÒTenuto conto che la stessa, titolare di permesso di
soggiorno dal 04.12.1998, dagli atti di ufficio non risulta percepire alcun
reddito derivante da lavoro o da altra fonte lecita, tanto che stata inserita
nei progetti di sostegno ai disoccupati promosso dal Comune di Torino ed aver
percepito nel 2002/2003 un compenso mensile come Òborsa lavoroÓ dellĠentit di
circa 3,419,05 euro annuale. Considerato che il sussidio erogato dal Comune non
rientra tra le fonti di reddito, cos come elencato negli artt.6 e seguenti del
DPR 22.12.1986 n.917 T.U.I.R., e che anche nel caso in cui si volesse
considerare il sussidio erogato quale fonte di sostentamento , esso sarebbe
comunque insufficiente per il mantenimento delle tre persone che costituiscono
il nucleo familiare, in quanto la somma minima richiesta per il caso in esame
ammonta ad euro 9334,annualiÓ.
Ritenuta la fondatezza del primo, articolato, motivo, concernente
violazione degli articoli 5, commi 4Ħ e 5Ħ, 6 e 22, comma 11Ħ, del decreto
legislativo 25 luglio 1988 n.286, dellĠarticolo 3 della legge 7 agosto 1990
n.241, nonch eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei
presupposti, erroneit della motivazione, difetto di istruttoria, violazione di
norme interne, carenza di motivazione - anche in punto interesse pubblico,
atteso che lĠart.4, comma 3Ħ, decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286,
applicabile anche alla fattispecie del rinnovo del permesso di soggiorno in
virt del richiamo operato dallĠart.5 dello stesso decreto legislativo,
statuisce che Òl'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione
a specifici accordi internazionali, consentir l'ingresso nel proprio
territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch
la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
soggiornoÓ ed in tal modo
non richiede il possesso di un reddito in senso tecnico bens, pi
genericamente, di mezzi di sussistenza, tra i quali ben pu ascriversi il
sussidio che la ricorrente ha ricevuto dal Comune di Torino; e che, inoltre, la
normativa vigente non individua, quanto meno con riferimento allo straniero che
intenda svolgere un lavoro subordinato, una precisa soglia reddituale al di
sotto della quale egli non pu ritenersi ammesso nel territorio nazionale per
cui, sul punto, deve tenersi conto di tutte le circostanze inerenti
lĠinserimento sociale, circostanze che, nel caso di specie, avrebbero dovuto
indurre lĠAmministrazione ad una pi attenta ponderazione della situazione
della ricorrente.
Atteso che il secondo articolato motivo, concernente
violazione dell'art. 28, c. 3, D. Lgs. 286/98, degli artt. 3.e 9 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 8 della
Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonch eccesso di potere per
difetto assoluto di motivazione, si pu considerare assorbito e se ne omette,
pertanto, l'esame;
Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione tra
le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
Sezione II, pronunciandosi sul ricorso, ai sensi dellĠart. 9, 1Ħ comma, della
legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla gli atti
impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 10
febbraio 2005, con l'intervento dei sigg. magistrati:
- Giuseppe
CALVO - Presidente
- Antonio
PLAISANT
- Referendario - estensore
- Giorgio
MANCA - Referendario
Il Presidente
LĠEstensore
f.to Calvo f.to
Plaisant