Ric. n.442/2006                                                           Sent.n.606/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso  di Deposito

del

a norma dellĠart. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con lĠintervento dei signori magistrati:

     De Piero Rita                                   Presidente f.f.

     Angelo Gabbricci                Consigliere

    Riccardo Savoia                 Consigliere, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 442/2006, proposto da M.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Zampieri e Alberto Rela, con elezione di domicilio presso lo studio dellĠavv.to Enrico Tonolo, in Venezia, San Marco 4590;

CONTRO

lĠAmministrazione dellĠInterno, in persona del ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Vicenza n. Cat A. 12/2005/Imm. n. 475/ag di prot. in data 7 dicembre 2005, notificato al ricorrente lĠ8.2.2006 di rigetto del permesso di soggiorno;

Visto il ricorso, notificato il 22 febbraio 2006 e depositato presso la Segreteria 2 marzo 2006, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito allĠudienza camerale del 15 marzo 2006 (relatore il consigliere Riccardo Savoia), lĠavv. Zampieri per la parte ricorrente;

considerato:

che, nel corso dellĠudienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, allĠesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il provvedimento impugnato  costituito dalla reiezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno perchŽ il ricorrente non avrebbe svolto regolare attivitˆ lavorativa dal settembre 2004 al settembre 2005, date pertinenti ai fini dellĠaccertamento dei requisiti legittimanti il rinnovo;

che avverso tale diniego viene dedotta, tra gli altri motivi, la violazione dellĠart.22, comma 11 del DPR n.286/98, laddove prevede che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno, e dellĠart. 4 comma 3, laddove richiede la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno;

ritenuto:

 che le censure siano fondate, posto che va infatti osservato che il richiedente ben pu˜ dimostrare che nel periodo indicato ha percepito sussidi diversi da quelli derivanti dalla normale prestazione lavorativa, quali possono essere sussidi di disoccupazione – cfr. Tar Piemonte, n.1314/05-, ovvero, come nella specie, indennitˆ di mobilitˆ, purch dimostri, appunto, la sufficienza dei mezzi di sussistenza;

che, in pi, il ricorrente ha successivamente al periodo indicato – settembre 2005 – svolto attivitˆ lavorativa,  dal 26.9.al 4.11, ed  stato destinatario di proposta di assunzione in data  21.12.;

che, conseguentemente, il ricorso vada accolto con annullamento del diniego impugnato;

che le spese di giudizio seguano la soccombenza e vadano poste a carico dellĠamministrazione resistente, e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per lĠeffetto annulla lĠatto impugnato.

Condanna lĠamministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di causa liquidate in euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Venezia, nella Camera di consiglio add“ 15 marzo 2006.

Il Presidente                                                                     lĠEstensore

 

Il Segretario

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

ilÉÉÉÉÉ..Én.ÉÉÉ

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione