Ric. n.442/2006
Sent.n.606/06
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
|
Avviso di Deposito del a
norma dellĠart. 55 della L. 27
aprile 1982
n. 186 Il
Direttore di Sezione |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con lĠintervento dei signori magistrati:
De Piero Rita Presidente f.f.
Angelo Gabbricci Consigliere
Riccardo Savoia Consigliere, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 442/2006, proposto da M.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Zampieri e Alberto Rela, con elezione di domicilio presso lo studio dellĠavv.to Enrico Tonolo, in Venezia, San Marco 4590;
CONTRO
lĠAmministrazione dellĠInterno, in persona del ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Vicenza n. Cat A. 12/2005/Imm. n. 475/ag di prot. in data 7 dicembre 2005, notificato al ricorrente lĠ8.2.2006 di rigetto del permesso di soggiorno;
Visto
il ricorso, notificato il 22 febbraio 2006 e depositato presso la Segreteria 2
marzo 2006, con i relativi allegati;
visti
gli atti tutti di causa;
udito
allĠudienza camerale del 15 marzo 2006 (relatore il consigliere Riccardo
Savoia), lĠavv. Zampieri per la parte ricorrente;
considerato:
che, nel corso dellĠudienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, allĠesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i
presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
il provvedimento impugnato costituito dalla reiezione della domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno perch il ricorrente non avrebbe svolto
regolare attivit lavorativa dal settembre 2004 al settembre 2005, date
pertinenti ai fini dellĠaccertamento dei requisiti legittimanti il rinnovo;
che
avverso tale diniego viene dedotta, tra gli altri motivi, la violazione
dellĠart.22, comma 11 del DPR n.286/98, laddove prevede che la perdita del
posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno, e
dellĠart. 4 comma 3, laddove richiede la disponibilit di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno;
ritenuto:
che le censure siano fondate, posto che
va infatti osservato che il richiedente ben pu dimostrare che nel periodo
indicato ha percepito sussidi diversi da quelli derivanti dalla normale
prestazione lavorativa, quali possono essere sussidi di disoccupazione –
cfr. Tar Piemonte, n.1314/05-, ovvero, come nella specie, indennit di
mobilit, purch dimostri, appunto, la sufficienza dei mezzi di sussistenza;
che,
in pi, il ricorrente ha successivamente al periodo indicato – settembre
2005 – svolto attivit lavorativa,
dal 26.9.al 4.11, ed stato destinatario di proposta di assunzione in
data 21.12.;
che,
conseguentemente, il ricorso vada accolto con annullamento del diniego
impugnato;
che
le spese di giudizio seguano la soccombenza e vadano poste a carico
dellĠamministrazione resistente, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
lĠeffetto annulla lĠatto impugnato.
Condanna
lĠamministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese
di causa liquidate in euro 2000,00 (duemila/00).
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos
deciso in Venezia, nella Camera di consiglio add 15 marzo 2006.
Il Presidente lĠEstensore
Il Segretario
SENTENZA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
Il Direttore
della Terza Sezione