(Sergio Briguglio
6/5/2009)
NORME RELATIVE
AGLI STRANIERI NEL DDL SICUREZZA (A.C. 2180), NEL TESTO APPROVATO DALLE
COMMISSIONI DELLA CAMERA
Nota: le modifiche
approvate dalla Camera rispetto al testo approvato dal Senato (A.S. 733) sono
in grassetto
Art. 1.
(Modifiche al codice penale e
alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di
procedura penale)
...
2. La disposizione di cui
all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende riferita
ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
3. All'articolo 235 del codice
penale abrogato il secondo comma.
4. All'articolo 312 del codice
penale abrogato il secondo comma.
...
7. Allarticolo 416, sesto comma,
del codice penale, le parole: 600, 601 e 602 sono sostituite dalle seguenti:
600, 601 e 602, nonch allarticolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286,.
...
10. Dopo l'articolo 183 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i
seguenti:
"Articolo 183-bis. -
(Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione
del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide
dal territorio dello Stato eseguita dal questore secondo le modalit di cui
all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Articolo 183-ter - (Esecuzione
della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea disposto in conformit ai criteri e con le modalit
fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
Art. 4.
(Modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n. 91)
1.
Larticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sostituito dal seguente:
Art. 5.
– 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda
legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre
anni dalla data del matrimonio se residente allestero, qualora, al momento
delladozione del decreto di cui allarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto
lo scioglimento, lannullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I
termini di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati o
adottati dai coniugi.
2. Dopo
larticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:
Art.
9-bis. – 1. Ai fini dellelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza, allistanza o dichiarazione dellinteressato
deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per legge.
1-bis. Le
istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza di cui allarticolo 9 sono soggette al pagamento
di un contributo di importo pari ad
euro 200.
1-ter. Il
gettito derivante dal contributo di cui
al comma 1-bis attribuito allo
stato di previsione del Ministero dellinterno che lo destina per la met al
finanziamento di progetti del Dipartimento per le libert civili e
limmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione
ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la
partecipazione a programmi finanziati dallUnione europea e, per l'altra
met, alla copertura degli oneri connessi alle attivit istruttorie inerenti ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di
immigrazione, asilo e cittadinanza.
Art. 5.
(Modifiche
al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1.
All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 sostituito dal seguente:
"5.
Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto
in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il
decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al
Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.";
b)
i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"9.
Il Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, pu stare
in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La
Commissione interessata pu in ogni caso depositare alla prima udienza utile
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 4l7-bis, secondo
comma, del codice di procedura civile.
10.
Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari,
decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui
rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata
al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed comunicata al
pubblico ministero.
11.
Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il
Ministero dell'Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla
corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello,
a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione
della sentenza".
c)
il comma 14 sostituito dal seguente:
"14.
Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello pu essere proposto
ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato
alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in
camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura
civile.".
Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 12 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286).
1. All'articolo 12 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis
sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, d alloggio
ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di
titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di
locazione, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 6.
(Modifica allarticolo 116 del
codice civile e altre disposizioni concernenti il matrimonio dello straniero
nella Repubblica)
1.
Allarticolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno
nel territorio italiano.
1-bis. In applicazione del
principio secondo cui la legge straniera non applicata se i suoi effetti sono
contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunit,
sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di
cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile sostituito da una
dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente
residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al
matrimonio. Alla dichiarazione allegata un'attestazione rilasciata
dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti
la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio.
Il decreto dispone altres sulle modalit e sui termini di rilascio della
dichiarazione o dell'attestazione ivi previste.
Art. 11.
(Responsabilit delle persone
maggiorenni nei delitti commessi dai minori)
1.
Allarticolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, numero 4), dopo le parole: avvalso degli stessi sono inserite
le seguenti: o con gli stessi ha partecipato;
b)
al secondo comma, dopo le parole: si avvalso di persona non imputabile o non
punibile, a cagione di una condizione o qualit personale, sono inserite le
seguenti: o con la stessa ha partecipato;
c)
al terzo comma, dopo le parole: Se chi ha determinato altri a commettere il
reato o si avvalso di altri sono inserite le seguenti: o con questi ha
partecipato.
Art. 13.
(Contrasto allimpiego dei minori
nellaccattonaggio)
1. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo larticolo 600-septies
inserito il seguente:
Art.
600-octies. - (Impiego di minori nellaccattonaggio). – Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una
persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero
permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua
custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,
punito con la reclusione fino a tre anni;
b) dopo larticolo 602 inserito
il seguente:
–Art. 602-bis. - (Pene
accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati
articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1)
la decadenza dallesercizio della potest del genitore;
2)
linterdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allamministrazione di
sostegno, alla tutela e alla cura;
c) all'articolo 609-decies, dopo
le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le seguenti:
"600-octies,";
d) larticolo 671 abrogato.
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 614 del
codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale).
...
2.
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 380, comma 2, la lettera e) sostituita dalla seguente:
e) delitto di furto quando
ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625,
primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che
ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo
62, primo comma, numero 4), del codice penale;
b)
all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) inserita la seguente:
f-bis) violazione di
domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice
penale.
Art. 18.
(Modifiche al codice penale
in materia di sequestro di persona
e sottrazione di persone incapaci)
1. Al
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
...
b)
nel libro II, titolo IX, capo IV, dopo larticolo 574 inserito il seguente:
Art.
574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore allestero). – Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque sottrae un minore al
genitore esercente la potest dei genitori o al tutore, conducendolo o
trattenendolo allestero contro la volont del medesimo genitore o tutore,
impedendo in tutto o in parte allo stesso lesercizio della potest
genitoriale, punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il
fatto di cui al primo comma commesso nei confronti di un minore che abbia
compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i
fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del
figlio minore, la condanna comporta la sospensione dallesercizio della potest
dei genitori.
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato)
1. Al
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo larticolo 10 inserito il seguente:
Art.
10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). –
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa
ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui allarticolo 1
della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con lammenda da 5.000 a 10.000
euro. Al reato di cui al presente comma non si applica larticolo 162 del
codice penale.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del
provvedimento di respingimento ai sensi dellarticolo 10, comma 1.
3. Al
procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274.
4. Ai
fini dellesecuzione dellespulsione dello straniero denunciato ai sensi del
comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui allarticolo 13,
comma 3, da parte dellautorit giudiziaria competente allaccertamento del
medesimo reato. Il questore comunica lavvenuta esecuzione dellespulsione
ovvero del respingimento di cui allarticolo 10, comma 2, allautorit
giudiziaria competente allaccertamento del reato.
5. Il
giudice, acquisita la notizia dellesecuzione dellespulsione o del
respingimento ai sensi dellarticolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dallarticolo 13, comma 14, si applica
larticolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel
caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui allarticolo 5, comma 6, del
presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;
b) all'articolo
16, comma 1, le parole: "n le cause ostative" sono sostituite dalle
seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative".
Art. 22.
(Modifiche al decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274)
1.
Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:
"s-bis)
articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;
b)
dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:
"Articolo
20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi
particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di
reato ovvero quando la prova evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico
ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio
dinanzi al giudice di pace.
2.
La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico
ministero, contiene:
a)
le generalit dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b)
l'indicazione delle persone offese dal reato;
c)
la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita
all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono
violati;
d)
l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonch le
generalit dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione
delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e)
la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle
persone citate a giudizio.
3.
Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero
autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando
la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un
difensore d'ufficio all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i
presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta
manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace
incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi
dell'articolo 25, comma 2.
4.
L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore
copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico
ministero.
"Articolo
20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari).
- 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e
comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione
dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato
si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di
citazione contestuale per l'udienza.
2.
Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero
rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per
l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3,
primo periodo, altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del
medesimo articolo.
3.
Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la
polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo
sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale
direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento,
salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato
non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert
personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la
richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia
della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altres
comunicati immediatamente al difensore".
c)
dopo l'articolo 32, inserito il seguente:
"Articolo
32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso
del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si
osservano le posizioni dell'articolo 32.
2.
La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di
cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui
all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3.
Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a
dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4.
Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.
5.
L'imputato avvisato della facolt di chiedere un termine a difesa non
superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolt, il
dibattimento sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu essere
superiore a quarantotto ore".
d)
dopo l'articolo 62, inserito il seguente:
"Articolo
62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti
dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui
all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286"
Art. 25.
(Modifiche allarticolo 1 e al
titolo
della legge 31 maggio 1965, n. 575)
1.
Allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ovvero del delitto di cui allarticolo 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356.
2. Il
titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dal seguente:
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere.
Art. 42.
(Modifiche alla legge 24 dicembre
1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286)
1.
Allarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma
inserito il seguente:
1-bis.
Liscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla
verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni
igienico-sanitarie dellimmobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle
condizioni igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla
richiesta di iscrizione, questultima effettuata con riserva di verifica,
fatta salva la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con
esito negativo.
2.
Allarticolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la lettera a) sostituita dalla seguente:
a)
di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di
et inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, sufficiente
il consenso del titolare dellalloggio nel quale il minore effettivamente
dimorer.
Art. 43.
(Attivit di trasferimento di
fondi
Money transfer)
1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi di pagamento nella
forma dellincasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e
conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che
ordina loperazione un cittadino extracomunitario. Il documento conservato
con le modalit previste con decreto del Ministro dellinterno emanato ai sensi
dellarticolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza
del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione
allautorit locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi
del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione sanzionato con la
cancellazione dallelenco degli agenti in attivit finanziaria ai sensi
dellarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45.
(Modifiche al testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al
citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 4, comma 3:
1)
nel terzo periodo, dopo le parole: o che risulti condannato, anche sono
inserite le seguenti: con sentenza non definitiva, compresa quella adottata;
2)
dopo il terzo periodo, inserito il seguente: Impedisce lingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore,
e degli articoli 473 e 474 del codice penale;
b)
allarticolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:
2-ter.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sottoposta al
versamento di un contributo, il cui importo fissato fra un minimo di 80 e un massimo
di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, che stabilisce altres le modalit del versamento
nonch di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2.
Non richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari.;
b-bis) all'articolo 5, il
primo periodo del comma 4 sostituito dal seguente: Il rinnovo del permesso
di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico;
c)
allarticolo 5, comma 5-bis, le parole: per i reati previsti dallarticolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, sono sostituite
dalle seguenti: per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,;
d)
allarticolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente:
5-ter.
Il permesso di soggiorno rifiutato o revocato quando si accerti la violazione
del divieto di cui allarticolo 29, comma 1-ter;
e)
allarticolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: ovvero contraff o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto dingresso o di
reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una
carta di soggiorno sono inserite le seguenti: oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati;
f)
allarticolo 6, comma 2, le parole: e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o allaccesso a pubblici servizi sono sostituite dalle seguenti: e per
quelli inerenti allaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35;
g)
allarticolo 6, il comma 3 sostituito dal seguente:
3. Lo
straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non
ottempera, senza giustificato motivo, allordine di esibizione del passaporto o
di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro
documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato punito
con larresto fino ad un anno e con lammenda fino ad euro 2.000.
h)
allarticolo 9, dopo il comma 2 inserito il seguente:
2-bis Il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza
della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono determinate con
decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro dellistruzione,
delluniversit e della ricerca.
h-bis) all'articolo 14, comma
5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Trascorso tale termine, in caso
di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato
o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,
il questore pu chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere
all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole
sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore pu
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo
complessivo di trattenimento non pu essere superiore a centottanta giorni. Il
questore, in ogni caso, pu eseguire l'espulsione e il respingimento anche
prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice di pace;
i) allarticolo 14, i
commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia
consentito lesecuzione con laccompagnamento alla frontiera dellespulsione o
del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. Lordine dato con
provvedimento scritto, recante lindicazione delle conseguenze sanzionatorie
della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato.
Lordine del questore pu essere accompagnato dalla consegna allinteressato
della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonch per rientrare
nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato
di provenienza.
5-ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio
dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se lespulsione o il
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio
nazionale ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non
aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause
di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se lespulsione stata
disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e
non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di
soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero si trattenuto nel
territorio dello Stato in violazione dellarticolo 1, comma 3, della legge 28
maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato
di detenzione in carcere, si procede alladozione di un nuovo provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per
violazione allordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del
comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere allaccompagnamento alla
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo nonch, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allarticolo 13,
comma 3.
5-quater.
Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter
e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a
permanere illegalmente nel territorio dello Stato, punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al
comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies.
Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con
rito direttissimo ed obbligatorio larresto dellautore del fatto;
l) dopo l'articolo 14, inserito
il seguente:
'Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri)
1. istituito, presso il
Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per
il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1
confluisce la met del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter nonch i contributi eventualmente
disposti dall'Unione europea per le finalit del Fondo medesimo. La quota
residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter
assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri
connessi alle attivit istruttorie inerenti il rilascio e il rinnovo del
permesso di soggiorno.;
m)
allarticolo 16, comma 1, dopo le parole: n le cause ostative indicate
nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, sono inserite le
seguenti: che impediscono lesecuzione immediata dellespulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,;
m-bis) all'articolo 19, comma
2, lettera c), le parole: entro il quarto grado sono sostituite dalle
seguenti: entro il secondo grado;
n) all'articolo 22, dopo il comma
11 inserito il seguente:
"11-bis. Lo straniero che ha
conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello,
alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, pu essere
iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un
periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti
dal presente testo unico, pu chiedere la conversione in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro.";
o) all'articolo 27, dopo il comma
1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Il nulla osta al
lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g) sostituito
da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto
di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La
comunicazione presentata con modalit informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello
unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'art. 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la
invia, con le medesime modalit informatiche, alla rappresentanza diplomatica o
consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni
dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui
al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori
di lavoro garantiscono la capacit economica richiesta e l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria".
p) allarticolo 29, dopo il comma
1-bis inserito il seguente:
1-ter.
Non consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d)
del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento
coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro
coniuge nel territorio nazionale;
q)
allarticolo 29, il comma 5 sostituito dal seguente:
5. Salvo
quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso per
ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con
laltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti
di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della
sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da
parte dellaltro genitore.;
r)
allarticolo 29, il comma 8 sostituito dal seguente:
8. Il
nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro centottanta giorni
dalla richiesta;
s) allarticolo 32:
1)
al comma 1, le parole: e ai minori comunque affidati sono sostituite dalle
seguenti: e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che
sono stati affidati;
2)
al comma 1-bis, dopo le parole: ai minori stranieri non accompagnati sono
inserite le seguenti: , affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,.
t) (...)
1-bis. Le disposizioni di cui
alla lettera h-bis) del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea anche se gi trattenuti nei centri di
identificazione e di espulsione alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le Amministrazioni
interessate provvedono alle attivit ivi previste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 47.
(Accordo di integrazione per il
rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Dopo
larticolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, inserito il seguente:
Art.
4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo
unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la
convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.
2. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con
regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universit e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalit per la
sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione
della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 5,
di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con limpegno a
sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di
validit del permesso di soggiorno. La stipula dellAccordo di integrazione
rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La
perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e
lespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4, ad eccezione dello
straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo,
per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea nonch dello
straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto
al ricongiungimento familiare..
Art. 48.
(Modifiche allarticolo 12 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1.
Allarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 sostituito dal seguente:
1. Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti
diretti a procurarne illegalmente lingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona;
b)
il comma 3 sostituito dal seguente:
3. Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente lingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a)
il fatto riguarda lingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o pi persone;
b)
la persona trasportata stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua
incolumit per procurarne lingresso o la permanenza illegale;
c)
la persona trasportata stata sottoposta a trattamento inumano o degradante
per procurarne lingresso o la permanenza illegale;
d)
il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e)
gli autori del fatto hanno la disponibilit di armi o materie esplodenti;
c) il
comma 3-bis sostituito dal seguente:
3-bis.
Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi
prevista aumentata;
d) il
comma 3-ter sostituito dal seguente:
3-ter.
La pena detentiva aumentata da un terzo alla met e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a)
sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano lingresso
di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento;
b)
sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto;
e) il
comma 4 sostituito dal seguente:
4. Nei
casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio larresto in flagranza;
f) dopo
il comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-bis.
Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal
comma 3, applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti.
Art. 43.
(Modifica allarticolo 407 del
codice di procedura penale)
1.
Allarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonch dei delitti
previsti dallarticolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
Art. 50.
(Modifica allarticolo 2 della
legge
24 dicembre 1954, n. 1228)
1. Il terzo comma dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'obbligo di cui
al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel
comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa al momento
della richiesta di iscrizione tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire
l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera
residente nel comune di nascita."
1. Dopo il terzo comma dellarticolo
2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, inserito il seguente:
comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, presso il Ministero dellinterno un apposito registro nazionale delle
persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dellinterno, da
adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le modalit di funzionamento del
registro attraverso lutilizzo del sistema INA-SAIA.
Art. 51.
(Modifica allarticolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223)
1.
Allarticolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: trascorso
un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno sono sostituite dalle
seguenti: trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.
Art. 52.
(Concorso delle associazioni
volontarie (...))
1. I
sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non
armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o
locali eventi che possano arrecare danno
alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Le associazioni di cui al
comma 1 sono iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa
verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al
comma 4. Il prefetto provvede, altres, al loro periodico monitoraggio,
informando dei risultati il Comitato.
3. Tra le associazioni
iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via
prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni
diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non sono
destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza
pubblica.
4. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono
disciplinate le modalit di tenuta dei relativi elenchi.
Art. 53.
(Rimpatrio assistito di minore
cittadino dellUnione europea)
1. Nei
limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche
migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui allarticolo
33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, si applicano ai minori cittadini dellUnione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nellinteresse del minore stesso, secondo
quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 58.
(Modifiche al codice penale in
materia di circostanze attenuanti)
1. All'articolo
600-sexies, dopo il quarto comma inserito il seguente:
"Nei
casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla met nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivit delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorit di
polizia o l'autorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti e
per l'individuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti".
Art. 66.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri recati
dall'articolo 21, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro
33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 45, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e
ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per
l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del
programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla
tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per
l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi
da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti
di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per
l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
di cui agli articoli 21 e 45, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella 1
(articolo 66, comma 1, lettera
a))
|
2009 |
2010 |
2011 |
Ministero dell'economia e delle
finanze |
7.582.000 |
3.403.000 |
3.243.000 |
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali |
36.475.000 |
30.029.000 |
23.374.000 |
Ministero della giustizia |
911.000 |
- |
805.000 |
Ministero degli affari esteri |
2.386.000 |
26.455.000 |
20.641.000 |
Ministero dell'istruzione,
dell'universit e della ricerca |
499.000 |
2.417.000 |
2.388.000 |
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti |
22.000 |
521.000 |
514.000 |
Ministero per i beni e le
attivit culturali |
526.000 |
1.971.000 |
1.947.000 |
Totale . . . |
48.401.000 |
64.796.000 |
52.912.000 |
Tabella 2
(articolo 66, comma 1, lettera
b))
|
2010 |
Ministero dell'economia e delle
finanze |
500.000 |
Ministero degli affari esteri |
3.000.000 |
Ministero per i beni e le attivit
culturali |
80.000 |
Totale . . . |
3.580.000 |