Newsletter
del 19.05.2009
IN EVIDENZA
DDL Sicurezza - Approvate dalla Camera dei
deputati le norme in materia di
condizione degli stranieri
La Camera dei deputati ha approvato il disegno di
legge sulla sicurezza pubblica che prevede norme assai restrittive (spesso
incostituzionali) sulla condizione degli stranieri. Via libera della Camera
ai tre maxiemendamenti del Governo – relativi alle controverse norme sull'immigrazione - che ha posto
la fiducia sul ddl sicurezza. Il primo emendamento stato approvato con 316 i voti a favore, 258 quelli
contrari. Per il secondo dei tre maxiemendamenti dell'esecutivo al ddl
sicurezza i voti a favore sono stati 315, 247 quelli contrari. Nella terza
fiducia relativa, tra l'altro, alla norma sulle ronde i s sono stati 315,
mentre contro hanno votato 237 deputati. Le uniche modifiche apportate con l'approvazione dell'art. 1 rispetto
al testo che era stato gi
approvato dalle Commissioni riunite I e II della Camera, sono le seguenti: 1)
La verifica delle condizioni igienico-sanitarie dellĠalloggio non pi
condizione necessaria per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione delle
variazioni anagrafiche ( solo facoltativa la verifica delle stesse da parte
dei competenti uffici comunali): 2) L'esibizione del titolo di soggiorno valido
non richiesta non soltanto per l'accesso alle prestazioni garantite agli
stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, ma anche per l'accesso
alle prestazioni scolastiche obbligatorie.
Si vedano :
- il testo
degli emendamenti presentati dal Governo sui quali stata posta la
questione di fiducia;
- il
testo delle disposizioni relative agli stranieri a seguito
dell'approvazione dei maxi-emendamenti (testo predisposto da
Sergio Briguglio )
- il
sommario predisposto da Sergio Briguglio delle disposizioni in materia di
stranieri a seguito
dell'approvazione dei maxi-emendamenti.
Sulle norme in materia di stranieri previste dal
disegno di legge sulla sicurezza pubblica nel testo precedentemente all'esame
della Camera (che sono sostanzialmente identiche a quelle contenute ora nel
nuovo art. 1) si vedano anche il precedente comunicato
dell'ASGI ed il commento a prima
lettura di Paolo Bonetti, del direttivo dellĠASGI.
PARERI E CIRCOLARI MINISTERIALI
1. Rinnovo del permesso per motivi di famiglia -
Contraddizioni tra i Ministeri del lavoro e dellĠInterno. Per i genitori
ultrasessantacinquenni verr richiesta lĠassicurazione sanitaria al momento del
rinnovo?
Ministero dellĠInterno,
Dipartimento Pubblica Sicurezza, circolare n. 2218 dd. 8 maggio 2009
Ministero del Lavoro,
circolare n. 9682 dd. 4 maggio 2009
Confusione e diversit di
vedute tra il Ministero del lavoro e della Salute e quello dellĠInterno sulla
questione dellĠassicurazione sanitaria per i genitori
ultrasessantacinquenni. Il 4
maggio il Ministero del Lavoro aveva diramato una circolare in cui si
chiariva che i genitori ultrasessantacinquenni in possesso di un permesso di
soggiorno rilasciato prima del 5 novembre 2008 (data di entrati in vigore delle
nuove norme), avendo diritto allĠiscrizione obbligatoria al servizio sanitario
nazionale, al momento del rinnovo, avrebbero mantenuto tale diritto. Con la circolare n. 2218 dellĠ8
maggio 2009 il Ministero dellĠInterno si pronuncia invece con una
interpretazione che sembrerebbe contraria. Secondo il Viminale, ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno di genitori ultrasessantacinquenni, dovr
essere dimostrata la stipula di una assicurazione sanitaria ai sensi della
nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n. 160
del 3 ottobre 2008. Il Ministero non specifica se il riferimento solo
alle nuove istanze, presentate dopo il 5 novembre, ma sembrerebbe ritenerlo
implicito (la non chiarezza come sempre lascia spazio allĠarbitrariet) quando
afferma che la documentazione attestante la stipula dellĠassicurazione
sanitaria dovr essere esibita anche al rinnovo, analogamente a quanto
richiesto a coloro i quali fanno ingresso per la prima volta sul territorio
nazionale. Con questa frase il Ministero dellĠInterno sembra quindi indicare
che, destinatari della precisazione, sono proprio i genitori
ultrasessantacinquenni gi in possesso del pds per motivi di famiglia
rilasciato prima del 5 novembre. Un vero pasticcio. Ma le contraddizioni non
finiscono. La circolare del Ministero del Lavoro contiene infatti una pesante
imprecisione che rischia di produrre effetti pericolosi. Si afferma infatti che
le nuove norme sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate
dopo il 5 novembre 2008. Ma il teso prosegue dicendo che gli stranieri in
possesso del nulla osta o del visto di ingresso rilasciato dopo tale data
dovranno rispondere ai nuovi criteri. In realt il momento discriminante pu
essere individuato solo nella convocazione e quindi chi ha presentato la
domanda prima del 5 novembre potrebbe benissimo ricevere il nulla osta ed il
visto dopo tale data. La contraddizione rischia di produrre ancora una volta
prassi scorrette e discriminazioni ingiuste. In ogni caso, mentre le
indicazioni arrivano in maniera contrastante, manca ancora il decreto che
doveva stabilire, entro il 30 ottobre 2008, lĠimporto del contributo ai fini
dellĠiscrizione al S.S.N. cos, con una circolare del 17 febbraio,
il Ministero ha introdotto alcune disposizioni ulteriori per chiarire le
caratteristiche dellĠassicurazione sanitaria. Chi avvia la pratica di
ricongiungimento dovr redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere
lĠassicurazione e al momento dellĠingresso, entro 8 giorni e prima della
presentazione allo sportello unico, dovr essere stipulata la polizza
assicurativa.
Le sue caratteristiche? Quelle previste per il soggiorno per motivi di studio:
dovr essere a tempo indeterminato, coprire i rischi di infortunio e malattia e
paradossalmente anche la maternit. Abbastanza improbabile per un genitore
ultrasessantacinquenne. Rimane aperta quindi la questione dei rinnovi che
secondo il Ministero dellĠInterno dovrebbe risolversi con la decadenza del
diritto allĠiscrizione obbligatoria al S.S.N. in favore della stipula di una
assicurazione privata
Tratto da: www.meltingpot.org
2. Il Ministero del
Lavoro ribadisce il diritto allĠiscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale a favore
di tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di permessi di soggiorno che
consentano di svolgere attivit lavorativa per la quale sia previsto
lĠassolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali in Italia.
La nota ricorda, infatti,
che ai sensi dellĠart. 34, lettera a) del
D. Lgs. 286/98 gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in
corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento hanno diritto allĠiscrizione obbligatoria
al Servizio Sanitario Nazionale. A
titolo esemplificativo, la nota cita tra i permessi di soggiorno che
conferiscono il diritto allĠiscrizione obbligatoria quelli per assistenza
minore e per ricerca scientifica. In relazione al permesso di soggiorno per
motivi religiosi, la nota precisa che esso d diritto allĠiscrizione
obbligatoria al SSN quando si accompagna allĠesercizio di unĠattivit per la
quale si riceva una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali per il reddito
da lavoro dipendente (L. 222/1985 e DPR n. 33/1987). Sono escluse invece
dallĠiscrizione obbligatoria talune categorie di lavoratori che fanno ingresso in Italia fuori dal regime
delle quote ex art. 27 del T.U. e, specificatamente: dirigenti o personale
specializzato di societ estere, lavoratori dipendenti trasferiti dallĠestero in Italia da
datori di lavoro aventi sede
allĠestero , giornalisti e corrispondenti esteri in Italia.
3. Applicazione
dellĠart. 19, comma 1 D.lgs. n. 286/98 (inespellibilit dello straniero che
possa essere soggetto a persecuzione nel paese di origine ovvero a trattamenti
inumani e degradanti e conseguente
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Timore di
persecuzione per motivi di orientamento sessuale. Omossessualit.
Il Ministero dellĠInterno
ha risposto ad un quesito
sottopostogli dalla questura di Mantova in relazione alla possibilit di
rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari ad uno straniero che
sia stato assolto dal Tribunale di Mantova in quanto la sua omosessualit ed il
conseguente timore di persecuzione nel paese di origine costituiva un
giustificato motivo per non ottemperare allĠordine del questore di lasciare il
territorio nazionale entro 5 giorni. Il Ministero dellĠInterno ha espresso
parere negativo sostenendo che sulla base della giurisprudenza di Cassazione,
la condizione di inespellibilit pu sussistere solo nei casi in cui la
legislazione dello Stato di origine dello straniero Òpreveda come reato il
fatto in s dellĠomosessualitÓ e non Òsoltanto lĠostentazione delle pratiche
omosessualiÓ (sentenza n. 16417 dd. 25 luglio 2007 e n. 2907 dd 18 gennaio
2008).
4. Decreto flussi 2009 : prime informazioni sulle
domande di lavoratori stranieri stagionali
Il Dipartimento per le
libert civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha reso noti i primi
dati relativi alle richieste di autorizzazione all'ingresso per lavoratori
stranieri stagionali per l'anno 2009 Dalle ore otto del 15 aprile 2009 il
Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione ha ricevuto ad oggi oltre
44 mila richieste di autorizzazione da parte di datori di lavoro che
necessitano di cittadini stranieri per svolgere lavori stagionali nell'anno in
corsoIn base al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2009 sara' consentita
l'entrata in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale a 80 mila cittadini
stranieri non comunitari. Maggiori
informazioni sulla suddivisione territoriale e per nazionalita' delle domande
pervenute
Fonte : Ministero
dell'Interno
5. La Repubblica di Bulgaria introduce un nuovo
modello di Apostille conforme ai requisiti di cui alla Convenzione dellĠAja del
5 ottobre 1961 in materia di esenzione dalla legalizzazione degli atti
pubblici. In aggiunta
allĠApostille il nuovo modello introdotto dalla Bulgaria contiene un codice
elettronica per la verifica on-line dellĠautenticit del documento. Lo rende
noto una circolare del Ministero dellĠInterno n. 13/2009 dd. 27 aprile 2009.
SEGNALAZIONI GIURISPRUDENZIALI
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale
dichiara illegittima la normativa della Regione Veneto in materia di Òphone
centersÓ in quanto in contrasto con i principi della libera concorrenza nel
mercato delle comunicazioni elettroniche di stretta competenza della
legislazione statuale.
Corte
Costituzionale, Sentenza n. 25/2009 dd. 30.01.2009 relativa alla questione
di legittimit costituzionale dellĠart. 8 della L.r. della Regione Veneto 30
novembre 2007, n. 32, recante ÒRegolamentazione dellĠattivit dei centri di
telefonia in sede fissa (phone center)
Sommario: é costituzionalmente
illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), della
Costituzione, l'art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n.
32. Detto articolo prevede, al primo comma, che i Comuni debbano individuare
Çgli ambiti territoriali nei quali ammessa la localizzazione dei centri di
telefonia in sede fissaÈ, nonch definire Çla disciplina urbanistica cui in
ogni caso subordinato il loro insediamentoÈ. Il successivo secondo comma
dispone che la predetta disciplina urbanistica debba essere stabilita Çsulla
base di criteri definiti dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in
vigoreÈ della presente legge. Il terzo comma, infine, stabilisce che nelle more
della individuazione degli ambiti territoriali Çe comunque non oltre il 1Ħ
gennaio 2010, non consentita l'apertura di nuovi centri di telefonia in sede
fissaÈ. La denunciata disciplina urbanistica, non giustificata in relazione
alla natura e alle caratteristiche dell'attivit di localizzazione dei centri
di telefonia fissa, influenza direttamente l'accesso degli operatori economici
ad un determinato mercato e pone barriere all'ingresso tali da alterare la
concorrenza tra soggetti imprenditoriali, donde un'ingiustificata compressione dell'assetto
concorrenziale del mercato della comunicazione come disciplinato dal
legislatore statale, invadendo una competenza spettante a quest'ultimo. N pu
negarsi che subordinare Çin ogni casoÈ l'insediamento dei centri di telefonia
in sede fissa alle speciali scelte urbanistiche di cui al censurato art. 8
comporti una palese contraddizione con le esigenze di semplificazione rese
evidenti dalla disciplina del procedimento dettata dall'art. 25 del Codice
delle comunicazioni elettroniche. Questo contrasto reso tanto pi evidente
dalla prescrizione, al terzo comma dell'art. 8, che, in attesa delle speciali
nuove disposizioni urbanistiche dei Comuni, si abbia un periodo di sospensione
nell'apertura di nuovi centri di telefonia (seppure non oltre la fine del
2009). Sulla qualificabilit dell'attivit svolta dai centri di telefonia in
sede fissa come fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica,
v. la citata sentenza n. 350/2008. Sulle materie coinvolte dalle disposizioni
contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche, v. le citate sentenze n.
350/2008 e n. 336/2005. Sulla legittimit di discipline regionali adottate
nell'esercizio della potest legislativa concorrente in materia di Çgoverno del
territorioÈ, pur in presenza di normative poste dal legislatore statale in tema
di protezione dall'inquinamento elettromagnetico e nello stesso Codice delle
comunicazioni elettroniche, v. le citate sentenze n. 336/2005 e n. 307/2003; v.
anche sentenza n. 350/2008. In senso analogo, v. le citate sentenze n. 63, n.
51 e n. 1/2008; n. 431, n. 430 e n. 401/2007; n. 80/2006; n. 272 e n. 14/2004.
CITTADINI COMUNITARI E
LIBERA CIRCOLAZIONE
1. La Corte di appello
di Venezia riconosce ad un cittadino albanese coniuge di una cittadina rumena
residente in Italia il diritto al rilascio della carta di soggiorno per
famigliari di cittadini comunitari, anche se lĠinteressato ha fatto ingresso in
Italia privo di visto di ingresso e non era legalmente soggiornante in Italia
al momento della celebrazione del matrimonio.
Corte
di Appello di Venezia, decreto dd. 22 aprile 2009, R.G. n. 112/2009
Prima applicazione
giurisprudenziale in Italia della sentenza della Corte di Giustizia dd. 25
luglio 2008 (C-127-08) che ha sancito lĠincompatibilit con il diritto europeo
di ogni normativa nazionale che subordini lĠaccesso alla carta di soggiorno per
il famigliare di un cittadino comunitario alla regolarit del suo ingresso o
del suo soggiorno al momento della celebrazione del matrimonio nello Stato
membro ospitante.
Sebbene la sentenza della
CGE sia nota ormai da diversi mesi, le autorit italiane non hanno sinora adottato alcuna misura per
modificare le norme interne, legislative e amministrative, ad essa incompatibili.
La normativa italiana di
recepimento della direttiva europea nn. 2004/38, infatti, al pari di quanto
avvenuto in altri Stati membri, ha inteso applicare in senso restrittivo il
principio della libera circolazione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi
famigliari di cittadini comunitari. La normativa italiana, infatti, subordina il rilascio della carta di
soggiorno alla presenza del Òvisto di ingresso, quando richiestoÓ ( art. 10 c.
3 lett. a d.lgs. 6.2.2007, n. 30, come ribadito successivamente dalla circolare
M.I. n. 19 dd. 6 aprile 2007, pag.
8). In tal modo si affermata una prassi diffusa delle questure di non
accordare il rilascio della carta di soggiorno al cittadino di un paese terzo che abbia contratto
matrimonio in Italia con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo
aver fatto ingresso illegale in Italia o quando, al momento di contrarre
matrimonio, si trovava in condizione di irregolarit.
NellĠinerzia
dellĠamministrazione, non resta pertanto che il ricorso allĠiniziativa
giudiziaria, ora confortato da questo importante precedente giurisprudenziale.
2. Il Magistrato di
sorveglianza di Padova esclude che si possa applicare lĠespulsione quale misura alternativa alla detenzione nei confronti
di un cittadino marocchino che ha contratto matrimonio con una cittadina
polacca residente in Italia e che dunque pu vantare un diritto di soggiorno
sulla base della normativa di recepimento della direttiva europea in materia di
libera circolazione dei cittadini comunitari e loro famigliari.
Il cittadino
extracomunitario condannato non pu essere soggetto alla misura di espulsione
alternativa alla detenzione, prevista dallĠart. 16 c. 5 T.U. immigrazione per
gli immigrati irregolari che devono scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore ai due anni, qualora contragga matrimonio con una cittadina
comunitaria residente in Italia, in quanto da ci deriva il diritto al
soggiorno nello Stato previsto ai sensi dellĠart. 2 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 30/2007. In
questo direzione si espresso il
Magistrato di sorveglianza di Padova in relazione al caso di un cittadino
marocchino detenuto in carcere a seguito di condanna penale, che ha contratto
matrimonio con una cittadina polacca dalla quale ha avuto un figlio.
PERMESSO DI SOGGIORNO
1. Illegittimit della
revoca o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti) a seguito di condanna per reati collegati alla tutela del diritto dĠautore.
Consiglio
di Stato, sezione VI, decisione n. 896 dd. 17 febbraio 2009
Consiglio
di Stato, sezione VI, decisione n. 2342 dd. 17 aprile 2009
Consiglio
di Stato, sezione VI, decisione n. 2711 dd. 29 aprile 2009
TAR
Emilia Romagna, sez. I, sentenza n. 444 dd. 9 aprile 2009
Con due significativa
decisione, il giudice amministrativo di seconda istanza (CdS, sez. VI,
decisioni n. 2342 dd. 17.04.09 e n. 2711 dd. 29.04.2009) ha affermato che la
disposizione di cui allĠart. 26 c. 7 bis del d.lgs. n. 286/98 (T.U.
immigrazione) che prevede la revoca del permesso di soggiorno e conseguente
espulsione dello straniero che abbia subito una condanna definitiva per reati
collegati alla tutela del diritto dĠautore, pu trovare applicazione solo con
riferimento al permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, essendo la
norma collocata nellĠambito dellĠarticolo di legge relativo allĠingresso e
soggiorno per lavoro autonomo. Pertanto, il Consiglio di Stato non ha inteso
condividere lĠorientamento giurisprudenziale del TAR Lazio (Roma sez. II, 8
marzo 2007, n. 2237), secondo il quale lĠambito applicativo della norma doveva
estendersi anche ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, preferendo invece lĠorientamento gi seguito da altri TAR (ad es.
Toscana, sez. I, 22 novembre 2007, n. 4176), favorevole ad un interpretazione
testuale della norma, in relazione al titolo dellĠarticolo di legge. In
presenza di una condanna definitiva per violazione delle norme in materia di
diritto dĠautore, pertanto, la questura non potr provvedere automaticamente al
diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato,
ma dovr necessariamente valutare tale elemento penale in relazione al criterio
di pericolosit sociale, lĠunico che possa eventualmente legittimare un
provvedimento restrittivo del soggiorno
del lavoratore straniero. Conforme allĠorientamento seguito dal Consiglio di
Stato pure la giurisprudenza del tribunale amministrativo dellĠEmilia Romagna
(sentenza n. 444 dd. 9 aprile 2009).
La medesima sezione del
Consiglio di Stato (decisione n. 896 dd. 17.02.2009) ha inoltre affermato
lĠillegittimit del comportamento di una
questura ligure, che ha provveduto alla revoca della carta di soggiorno
(o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) in presenza di una condanna
definitiva per commercio di prodotti con segni falsi, rientrante tra le
violazione penali delle norme sul diritto dĠautore. Il Consiglio di Stato
afferma, infatti, che lĠautomatismo della revoca del permesso di soggiorno
trova applicazione solo con riferimento al permesso di soggiorno per motivi di
lavoro autonomo, ma non pu estendersi alle altre forme e titoli di soggiorno,
tanto pi alla carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti, che offre un grado di protezione differenziato e maggiore rispetto a quello riservato ai
titolari di mero permesso di soggiorno.
2. Il Tribunale di
Reggio Emilia interviene sull'interpretazione della nozione di cittadinanza e
la nozione di nazionalit nell'ambito dell'art 19 del T.U., laddove sancisce
l'inespellibilit per "gli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge di nazionalit italianaÓ. Seguendo unĠardita
interpretazione fornita dal giudice di pace di Trieste (decreto n. 86/09
), la Questura di Reggio Emilia
aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia
ritenendo che tale previsione
sarebbe applicabile soltanto ai familiari del cittadino italiano che ha
acquisito la cittadinanza italiana per nascita e non per naturalizzazione. Tale
interpretazione per rigettata dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia in
quanto assolutamente priva di consistenza giuridica.
Secondo il Tribunale di
Reggio Emilia, i termini di nazionalit e cittadinanza sono perfettamente
intercambiabili. Il termine nazionalit "non ha alcuna specifica
denotazione sul piano del linguaggio giuridico e giuridicamente deve essere
ritenuta equivalente alla nozione di cittadinanza, n si rammenta alcun
precedente giurisprudenziale che autorizzi la distinzione proposta, atteso che
nella giurisprudenza della S.C. l'uso dell'uno e dell'altro termine appare del
tutto indifferente". Il giudice di Reggio Emilia, inoltre sottolinea che
la diversa interpretazione fornita dal giudice di pace di Trieste, secondo cui i cittadini italiani dovrebbero essere
distinti in cittadini appartenenti alla nazione italiana (in senso etnico) e
cittadini non appartenenti alla nazione, solo i primi titolari del diritto
allĠunione familiare nelle forme riconosciute dallĠart. 19 del d.lgs. n.
286/98, si pone in evidente contrasto con il principio costituzionale di
eguaglianza formale per cui tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge,
norma a carattere immediatamente precettivo e che costituisce lĠarchitrave del
sistema giuridico e della natura democratica e liberale dellĠordinamento.
Ugualmente rilevante la violazione
dellĠart. 29 della Cost., norma diretta ad assicurare il diritto fondamentale
del cittadino italiano a formare liberamente la propria famiglia.
LĠordinanza del Tribunale
di Reggio Emilia appare dunque di grande importanza per il forte richiamo ai
principi costituzionali, di fronte ad una deriva sempre pi illiberale e
razzista nella formulazione e implementazione delle norme sullĠimmigrazione in
Italia, in relazione alle quali si propone addirittura una distinzione e
conseguente gerarchia su base etnica e di stirpe allĠinterno del corpo dei
cittadini italiani.
Tribunale
di Reggio Emilia, Prima sezione civile, ordinanza dd. 9 aprile 2009
VISTI DI INGRESSO
Lo straniero che voglia
contestare il mancato rilascio del visto di ingresso in relazione alla presenza
del suo nominativo nel sistema informativo Schengen SIS, dovr preventivamente richiedere lĠaccesso ai dati riportati
nel Sistema e richiederne la rettifica alle autorit competenti. La
segnalazione di inammissibilit riportata nel sistema SIS costituisce di per s
un fattore inibitorio al rilascio del visto di ingresso ed onere
dellĠinteressato provare eventuali situazioni di errore o omonimia.
TAR
Lazio, sez. I quarter, sentenza n. 2916 dd. 20 marzo 2009.
DIRITTI SOCIALI
Non necessario il possesso
della carta di soggiorno (o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) ai
fini dellĠeccesso dello straniero regolarmente titolare di permesso di
soggiorno alle provvidenze economiche di cui alla L. n. 118/1971 (art.12 e 13)
(Assegno di invalidit e pensione
di inabilit)
Con un'ordinanza emanata a
seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c.,
il Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, ha riconosciuto ad un cittadino marocchino divenuto invalido a causa di un
incidente sul lavoro, l'assegno di
invalidit previsto dalla legge n. 118/71, che lĠINPS gli aveva negato a causa
della mancanza della carta di soggiorno. Il Tribunale di Genova ha affermato
che la carta di soggiorno non necessaria, ma che sufficiente il permesso di
soggiorno in quanto sarebbe irragionevole richiedere la carta di soggiorno (per
il cui rilascio occorre disporre di un reddito pari almeno all'assegno sociale)
per ottenere un assegno di invalidit che si pu ricevere solo a condizione di
avere un reddito inferiore all'assegno sociale. Per tale ragione, il Tribunale
di Genova ritiene che la norma di cui allĠart. 80 c. 19 della legge n.
388/2000, che stabilisce la titolariet della carta di soggiorno CE di cui
allĠart. 9 del d.lgs. n. 286/98 quale condizione per la concessione
dellĠassegno sociale e delle provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, non
possa essere interpretata nel senso che vadano ricomprese tra tali prestazioni
anche i trattamenti assistenziali previsti dalla L. n. 118/1971.
Si ricorda che con la sentenza
n. 11/2009 (depositata il 23.01.2009), la Corte costituzionale ha stabilito lĠincostituzionalit delle
norme di cui allĠart. Art. 80, c. 19Ħ, della legge 23/12/2000, n. 388, in
combinato disposto con l'art. 9, c. 1Ħ, del decreto legislativo 25/07/1998, n.
286, in relazione alla legge 11/02/1980, n. 18 e all'art. 12 della legge
30/03/1971, n. 118, nella parte in cui escludono che la pensione di
inabilit possa essere attribuita
agli stranieri extracomunitari soltanto perch essi non risultano in possesso
dei requisiti di reddito gi stabiliti per la carta di soggiorno ed ora
previsti, per effetto del d.lgs.
n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.
Nella citata sentenza, la Corte Costituzionale ha fatto
esplicito richiamo al suo precedente giurisprudenziale (sentenza
della Corte Costituzionale n. 306 dd. 29 luglio 2008), nel quale aveva dichiarato lĠillegittimit costituzionale dellĠart. 80
c. 19 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) e dellĠart. 9,
comma 1 del T.U. immigrazione, nella parte in cui escludeva che lĠindennit di
accompagnamento, di cui allĠart. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
spettante ai disabili non autonomamente deambulanti o che non siano in grado di
compiere da soli gli atti quotidiani della loro vita, potesse essere attribuita
agli stranieri extracomunitari soltanto perch non in possesso dei requisiti di
reddito necessari per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti.
In entrambi i casi, il
giudice delle leggi non ha voluto censurare per intero la norma della legge
finanziaria 2001 che ha subordinato per gli stranieri extracomunitari lĠaccesso
alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi al
possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti), ma si limitato a dichiararne lĠillegittimit soltanto con
riferimento ai requisiti reddituali e di alloggio che sono il presupposto per
il rilascio del suddetto titolo di soggiorno. La Corte, invece, non ha voluto
intaccare lĠulteriore requisito della durata quinquennale del soggiorno del
cittadino straniero in Italia, gi stabilito ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno CE per lungo soggiornanti, con la motivazione che tale requisito
non era stato oggetto di valutazione da parte del giudice remittente.
Tale requisito, pertanto,
rimane attualmente in vigore.
Desta perplessit il fatto
che lĠINPS non abbia ancora diramato una circolare applicativa della sentenza
della Corte Costituzionale n. 306, ormai risalente allĠestate scorsa, per cui
da pi parti viene segnalato che gli uffici periferici dellĠINPS
continuerebbero a chiedere lĠesibizione della carta di soggiorno ( o permesso
di soggiorno CE per lungo soggiornanti) ai fini dellĠaccesso allĠindennit di
accompagnamento per i disabili non autonomamente deambulanti, nonch
allĠassegno di invalidit e alla pensione di inabilit.
GIURISPRUDENZA
COMUNITARIA
Libert di circolazione,
Banca dati, principio di non discriminazione, protezione dei dati personali.
Illegittima ed il contrasto con il principio di non
discriminazione di cui allĠart. 12 del Trattato CE lĠimmissione dei dati dei
cittadini comunitari in una banca dati relativa al soggiorno degli stranieri
nel paese qualora lĠutilizzo di tali dati sia finalizzato allĠobiettivo della
lotta alla criminalit e non soltanto ad unĠapplicazione pi efficace della
normativa attuativa alla direttiva CE in materia di libera circolazione dei
cittadini comunitari e loro famigliari.
In materia di lotta alla
criminalit, la situazione dei cittadini comunitari provenienti da altri stati
membri dellĠUnione non deve differire da quella riservata ai cittadini
nazionali.
|
Queste le importanti
conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia: 1) Un sistema di
trattamento di dati personali relativi ai cittadini dellĠUnione non aventi la
nazionalit dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dalla
legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz ber
das Auslnderzentralregister), come modificata dalla legge 21 giugno 2005,
finalizzato a coadiuvare le autorit nazionali incaricate dellĠapplicazione
della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessit
di cui allĠart. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE (trattamento dei dati personali per
esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso allĠesercizio di
pubblici poteri n.d.r.), relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione
di tali dati, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate
sulla nazionalit, soltanto se: – contiene
unicamente i dati necessari per lĠapplicazione, da parte di tali autorit, di
detta normativa, e – il
suo carattere centralizzato consente unĠapplicazione pi efficace di tale
normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini
dellĠUnione non aventi la nazionalit di detto Stato membro. Spetta al giudice del rinvio
verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale. In ogni caso, la conservazione
e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nellĠambito
di un registro come il registro centrale degli stranieri non possono essere
considerati necessari ai sensi dellĠart. 7, lett. e), della direttiva 95/46. 2) LĠart.
12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta
allĠistituzione da parte di uno Stato membro, per finalit di lotta alla
criminalit, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante
specificamente i cittadini dellĠUnione non aventi la nazionalit di tale
Stato membro. |
AZIONI LEGALI DELLĠASGI
LĠaccesso degli
stranieri al rapporto dĠimpiego con le imprese del trasporto pubblico urbano.
ASGI e Associazione Avvocati per
Niente chiedono al Giudice del Lavoro di Milano di riconoscere, per effetto
della ratifica ed esecuzione del principio di parit di trattamento di cui alla
Convenzione OIL n. 143 e allĠart 2 del T.U. immigrazione, lĠavvenuta
abrogazione tacita della norma risalente al 1931 che prevede il requisito della
cittadinanza italiana per lĠaccesso ai rapporti di impiego nelle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interne, estesa ai servizi di trasporto pubblico
urbano ai sensi della L. n. 628/1952.
A seguito dellĠemanazione
di un bando per lĠassunzione di personale con la qualifica di operaio, operaio
elettricista e operaio elettromeccanico da parte dellĠATM S.p.a. di Milano (Azienda di Trasporti
Pubblici di Milano), un cittadino del Marocco, regolarmente residente in Italia
dopo avervi fatto ingresso per motivi di ricongiungimento familiare, ha
presentato ricorso al giudice del lavoro di Milano in quanto la sua domanda di
assunzione sarebbe destinata a non avere alcun esito perch tra i requisiti
richiesti dal bando vi quello della cittadinanza italiana o di altro paese
dellĠUnione Europea. Questo in ragione della mai avvenuta espressa abrogazione
della norma di cui allĠart. 10, allegato A) del Regio Decreto n. 148/1931, in
base alla quale tra i requisiti di
assunzione del personale autoferrotranviario vi la cittadinanza italiana.
ASGI e Associazione Avvocati per Niente hanno deciso di sostenere il
ricorso.Nel ricorso si sostiene che con la ratifica ed esecuzione della
Convenzione OIL n. 143/1975 (l. 10 aprile 1981 n. 158), la quale prevede il
principio di parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti tra lavoratori
nazionali e migranti, principio
poi ribadito dallĠart. 2 comma 3 del Testo Unico Immigrazione, la norma
risalente al 1931 dovrebbe considerarsi implicitamente abrogata anche solo in
base al mero criterio della successione delle leggi nel tempo. N pu ritenersi
valida la riserva di cittadinanza nei rapporti di pubblico impiego, invocata
dallĠautorit di governo, in quanto
le imprese del trasporto pubblico urbano ed interurbano costituiscono
societ per azioni a partecipazione pubblica e, di conseguenza, hanno una
qualificazione giuridica di soggetti di diritto privato per quanto attiene alla
loro organizzazione e funzionamento, compreso il reclutamento del personale
(Cassazione, sezione Unite 15.04.2005, n. 7799).
Il ricorso stato
presentato dagli avv. Guariso e Neri nelle forme dellĠazione giudiziaria
anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, invocandosi la
violazione delle norme anti-discriminatorie di cui allĠart. 43 del T.U.
immigrazione nonch del d.lgs. n. 215/2003, di recepimento della direttiva
europea contro le discriminazioni etnico-razziali n. 2000/43/CE.
Il
testo del ricorso presentato al Tribunale civile di Milano, sezione lavoro.
NEWS
1. Commissione europea : sotto esame i
provvedimenti discriminatori
Sotto esame la legge 133/08 "normativa sulla
"carta acquisti" o social card ", in Friuli Venezia Giulia tre
leggi regionali e alcuni provvedimenti emanati da altri enti locali (Comune di
Brescia: bonus bebe; Comune di Verona: alloggi di e.r.p.).
In risposta alle
interrogazioni parlamentari presentate lo scorso 26 febbraio 2009
dall'europarlamentare Donata Gottardi (Gruppo Socialista Europeo), aventi per
oggetto i provvedimenti discriminatori approvati dal parlamento italiano
(L. 133/08: normativa sulla "carta acquisti" o social card ), dal
consiglio regionale del FVG (legge regionale sull'assegnazione degli alloggi
e.r.p., legge regionale sul fondo povert, legge regionale sul bonus beb) e da
altri enti locali (Comune di Brescia: bonus bebe; Comune di Verona: alloggi di
e.r.p.), il Commissario europeo alla giustizia e affari interni, Jacques
Barrot, a nome dell'intera Commissione europea, ha comunicato lo scorso 5
maggio di avere gi concretamente chiesto informazioni alle
autorit italiane in merito ai provvedimenti assunti a Verona e alla
normativa nazionale sulla carta acquisti (Legge n 133/08) e di aver
ottenuto tali informazioni, che ora sono all'esame della
Commissione Europea. A tale proposito si ricorda che nelle settimane scorse il
Ministro del Welfare Sacconi aveva sottolineato l'intenzione del governo di
proporre un emendamento alla normativa sulla carta acquisti, estendendola
anche ai cittadini comunitari, ammettendo le pressioni intervenute al riguardo
da parte della Commissione europea. Nella presa di posizione del Commissario
europeo Barrot si precisa inoltre che la Commissione europea chieder
ufficialmente nei prossimi giorni alle istituzioni italiane informazioni
riguardanti le citate normative della Regione Friuli-Venezia Giulia e i
provvedimenti locali assunti a Brescia. Si tratta questo del primo passo
previsto dalla procedura ufficiale della Commissione Europea per la
valutazione dell'apertura di una procedura di infrazione del diritto
comunitario e conseguentemente del rinvio del dossier alla Corte di Giustizia.
Preme sottolineare che il comunicato di Jacques Barrot si conclude affermando
che "la Commissione adotter tutte le misure appropriate per
porre fine a ogni tipo di pratica che costituisca una violazione del diritto
comunitario applicabile in questa materia" , il che appunto nel
linguaggio comunitario e diplomatico appare un messaggio
"forte" e dai toni insolitamente "duri e severi" nei confronti
delle autorit italiane. L'ASGI aveva inviato lo scorso gennaio tre
esposti alla Commissione Europea rilevando la contrariet della legislazione
regionale del Friuli-Venezia Giulia agli obblighi derivanti dal diritto
comunitario.
Per il testo delle
interrogazioni si rimanda al sito dell'on. Donata Gottardi: http://www.donatagottardi.net/
Per il testo degli
esposti presentati alla Commissione Europea dallĠASGI sulla legislazione
regionale del Friuli-Venezia Giulia sia rimanda al sito: http://old.asgi.it/index.php?page=nws.home&idint=cn09021600&mode=detail&imm=
2. Esposto alla Commissione europea sui
censimenti dei rom e sinti in Italia
ERRC (European Roma Rights Center), OsservAzione
e Open Society Institute hanno presentato alla Commissione Europea un esposto
sull'illegittimit del censimento sulle persone di etnia Rom e Sinti in Italia
Nell'esposto si sottolinea
che, sulla base del monitoraggio condotto da ERRC, OsservAzione e
Open Society Institute sull'implementazione del decreto sull'emergenza
nomadi del 21 maggio 2008, le operazioni di censimento si sono di fatto discostate
dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Interno il 17 luglio 2008,
ponendosi in violazione delle norme interne ed europee in particolare
riguardanti la raccolta ed il trattamento dei dati personali. Si richiama
infatti l'attenzione anche sul fatto che le operazioni di
"censimento", siano state estese nel corso dei mesi di marzo ed
aprile 2009 anche a "campi nomadi" collocati fuori dalla regioni
previste dal decreto, con vere e proprie operazioni di schedatura compiute in
particolare nel Veneto, che sembrano indicare la volont del Ministero
dell'interno di creare un data base della popolazione rom e sinti fondato su un
criterio di pericolosit sociale collegato alla condizione stessa di
appartenente ai gruppi etnici indicati o associato ai medesimi, cio su un
sostanziale criterio di categorizzazione etnica. Ecco i testi (in
inglese) dell'esposto e
della lettera
di accompagnamento .
3. Camera dei Deputati : ratifica al Trattato di
Prm, si all'istituzione della banca del Dna
Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 relativo all'approfondimento della
cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il
terrorismo, la criminalit transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
di Prm).
La
Camera dei Deputati ha approvato la ratifica del trattato di Prm con 377
voti favorevoli, sei astenuti (i deputati radicali) e nessun no. Il Trattato
prevede lĠistituzione di una banca dati nazionale del Dna, istituita presso il
Ministero dellĠInterno. La nuova struttura raccoglier in primo luogo i
profili del Dna di condannati, imputati e indagati ; nella banca del Dna
arriveranno anche i campioni biologici (raccolti durante le indagini) di
persone non iscritte nel registro degli indagati, insieme a quelli delle
persone scomparse e dei cadaveri non identificati.L'Assemblea di Montecitorio
ha bocciato a voto segreto un emendamento delle commissioni Giustizia e Affari
Costituzionali, sostenuto dal Governo, che riguardava i casi di prelievo
forzoso del Dna.
Fonti : Asca
SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
1. Chiara Favilli, La non discriminazione
nell'Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2009.
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Chiara Favilli |
L'inserimento dell'art. 13
nel Trattato sulla Comunit europea, ad opera del Trattato di Amsterdam del
1999, ha sancito l'inizio d una nuova fase della lotta alla discriminazione.
Ai divieti di discriminazione per motivi di nazionalit e di sesso, che
costituiscono un aspetto essenziale del diritto comunitario sin dalle sue origini,
si sono aggiunti nuovi strumenti giuridici volti a contrastare la
discriminazione per motivi di razza ed origine etnica, religione e convinzioni
personali, et, disabilit ed orientamento sessuale. Tali strumenti
contribuiscono ad arricchire il contenuto del principio generale di non
discriminazione la cui sostanziale omogeneit si deve per confrontare con la
differente tutela assicurata dalle normative comunitarie ai singoli motivi di
discriminazione, gi diversamente tutelati negli ordinamenti giuridici degli
Stati membri. Il libro, ripercorrendo l'evoluzione dei divieti contro la
discriminazione sanciti nel Trattato istitutivo, analizza le caratteristiche
del giudizio sulla discriminazione applicato dalla Corte di giustizia e
codificato dal legislatore comunitario nelle direttive di ultima generazione,
valutando infine l'influenza che í nuovi divieti esercitano sul principio
generale di non discriminazione.
|
INDICE: |
2. Botti Federica, Manipolazioni del corpo e
mutilazioni genitali femminili, Bononia University Press, Bologna, 2009.
pp. 263, Û25,00
88-7395-436-1
Bononia University press, Bologna, 2009
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Le
mutilazioni genitali femminili costituiscono nei paesi d'origine una pratica
identitaria di carattere culturale o rispondono a prescrizioni di carattere
religioso? Hanno unĠorigine unica o non, piuttosto, unĠorigine policentrica?
Esse vengono riscoperte in occidente nelle comunit migranti come una forma di
rispetto delle tradizioni e riproposte come pratiche attraverso le quali
mantenere l'identit? In che misura le mgf sono (o sono state) solo un fenomeno
afro-asiatico e non piuttosto una pratica anche occidentale di controllo della
sessualit della donna? Quale rapporto c' tra la tendenza della componente
maschile a stabilire delle forme di controllo del corpo femminile, della sua
sessualit e queste pratiche? Qual il rapporto tra le mgf e le moderne
pratiche di manipolazione del corpo femminile? Quale efficacia ha avuto la
lotta delle donne negli organismi internazionali e nei paesi africani? Di quale
legislazione e di quali strumenti giuridici si sono dotati questi ultimi per
contrastare la pratica delle mgf ? Quali sono l'efficacia e le caratteristiche
della legge italiana sulle mgf e i rapporti con la legislazione generale
relativa all'emigrazione?
A queste domande risponde in modo documentato e puntuale questo volume.
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3. AA.VV.,
Legal instruments for combating racism on the Internet,
Council of Europe publications. (disponibile anche in lingua francese)
Various
national and international legal instruments punish hate speech. However, the
specific nature of the Internet calls for the adoption of new strategies to
combat hate speech promoting racism and violence, which is widely and swiftly
disseminated on the web. As the Internet ignores territories and has no
boundaries, states cannot control it effectively by unilateral national
regulation: so what is needed is increased international co-operation. Efforts
to harmonise national legislation - including the Additional Protocol to the
Council of Europe Convention on Cybercrime - have come up against a series of difficulties.
One of these is the fact that there is no universally accepted definition of
the illegal nature of racist speech, which can be protected by the right to
freedom of expression. This book describes the situation in ten Council of
Europe member and observer, states and discusses the problems faced and
solutions introduced by these countries and by European and international
organisations and civil society.
To place an
order directly
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=EN&produit_aliasid=2394
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Council of Europe Publishing |