Tar Lazio, Sez. I ter, Sent. n. 2236 del
4 marzo 2009, Pres. Giulia, Rel. Russo. E.K.M.D. – Ministero
dellĠinterno.
Massima e/o decisione:
Sul ricorso n. 6286/2004 proposto da E. K. M. D., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Arturo Salerni e Mario Angelelli ed elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Carso n. 23;
CONTRO
- Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato, legale
domiciliataria;
per lĠannullamento
del decreto del Ministero dellĠInterno del 2.2.2004, conosciuto dal ricorrente
in data 26.3.2004, con il quale viene respinta lĠistanza di concessione della
cittadinanza italiana ai sensi dellĠart. 9, comma 1, lett. f), della legge n.
91/1992;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nella pubblica udienza del 15.1.2009 la relazione del dr. Maria
Ada Russo e uditi altres i difensori come da verbale;
Ritenuto in fatto
Il ricorrente cittadino libanese e, in data 23.5.2000, ha chiesto la
cittadinanza italiana ai sensi dellĠart. 9, comma 1, lett. f), della legge n.
91/1992.
Col provvedimento impugnato il Ministero dellĠInterno si pronunciato in
maniera negativa sulla predetta istanza.
Il provvedimento richiama nelle premesse la nota n. 300/C/23841/J4/2000/3
Div./2286/R in data 16.7.2003 del Dipartimento della P.S. ed motivato con
riferimento al fatto che .
Nel ricorso lĠinteressato prospetta i seguenti motivi di diritto:
eccesso di potere per carenza di motivazione;
eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria.
In data 4.2.2005 si costituita controparte che, successivamente, ha
depositato ulteriore memoria.
Infine, in data 16.12.2008, anche il ricorrente ha depositato documenti.
Tanto premesso il ricorso infondato.
I). Per una migliore comprensione della questione giuridica sottoposta al
Collegio occorre, in via preliminare, richiamare la normativa in materia.
Nel sistema delineato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, lĠart. 9 prevede in
quali casi e con quali modalit pu essere concessa la cittadinanza italiana
per naturalizzazione (decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dellĠInterno).
In queste ipotesi, la giurisprudenza pacifica nel ritenere che la concessione
della cittadinanza italiana configurabile quale potere, Òlatamente
discrezionaleÓ che implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi
in relazione ai fini della societ nazionale.
Il regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana, adottato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, allĠart. 1
prevede, poi, che .
II). Tanto precisato, occorre, a questo punto, verificare in punto di fatto i
termini della vicenda.
1). Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del
provvedimento impugnato e contesta che il Ministero dellĠInterno si limitato
a richiamare un precedente atto (nota n. 300/C/23841/J4/2000/3 Div./2286/R in
data 16.7.2003 del Dipartimento della P.S.) senza indicarne il contenuto.
La censura priva di pregio in quanto, evidentemente, per ricostruire lĠiter
motivazionale che supporta lĠatto impugnato occorre avere riguardo a tutti gli
atti istruttori del procedimento in questione e, in particolare, al presupposto
atto del Dipartimento della P.S. in data 16.7.2003.
Detto atto, depositato da controparte, consente di comprendere il percorso
valutativo effettuato dallĠAmministrazione in quanto enuclea puntualmente le
ragioni che hanno condotto al diniego di concessione della cittadinanza.
In particolare, nellĠatto presupposto si legge che .
Come noto, la motivazione pu anche non essere materialmente contenuta nel
provvedimento amministrativo.
Si tratta della cd. motivazione per relationem, da
sempre ammessa, e ora anche legislativamente prevista.
Al riguardo, lĠart. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 consente allĠAmministrazione di
esternare le ragioni del provvedimento assunto con motivazione per
relationem e pone due soli obblighi: a). il primo,
indefettibile, concernente il richiamo espresso allĠaltro atto che contiene la
motivazione e, se necessario, la precisa indicazione delle parti cui si intende
fare riferimento; b). il secondo, eventuale, consistente nella messa a
disposizione (in visione o in copia) dellĠatto richiamato, azionabile solo ad
istanza di parte (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 24.10.2000, n. 5711).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la motivazione per
relationem - espressa mediante il rinvio ad atti
procedimentali diversi dal provvedimento definitivo, ma che ne costituiscono il
logico presupposto - pacificamente ammessa, con la conseguenza che il
provvedimento cos motivato non pu essere considerato viziato da carenza
assoluta di motivazione (cfr., ex plurimis, T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. III, 21 aprile 2008, n. 497; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2
maggio 2007, n. 3805).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato richiama espressamente il citato
atto presupposto del Dipartimento della P.S. in data 16.7.2003 e, pertanto, lĠobbligo
motivazionale appare pienamente soddisfatto.
2). Con gli ulteriori motivi il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e
sostiene di non avere precedenti penali n carichi pendenti, di condurre una
vita tranquilla e laboriosa e di lavorare presso un ristorante, oltre ad essere
sposato con una connazionale e di avere un bambino nato in Italia.
Peraltro, a suo avviso, la associazione di immigrati libanesi di cui
presidente, la CANA, non ha alcuna caratterizzazione politica.
Il Collegio ritiene che i menzionati motivi di pubblico interesse siano
ostativi all'accoglimento della domanda del ricorrente e che, complessivamente,
lĠoperato dellĠAmministrazione sia stato legittimo.
Al riguardo, evidente che l'acquisto della cittadinanza deve ritenersi
precluso quando emerge la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica.
Rientra certamente, tra tali motivi, l'ipotesi in cui vi siano ragionevoli e
comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti
con appartenenti ad organizzazioni estremistiche o criminali.
In proposito, con le sue doglianze, il ricorrente ha contestato che nella
specie vi siano stati tali ragionevoli e comprovati elementi.
Tuttavia, le asserzioni dell'interessato svolte nel ricorso non appaiono
sufficienti ad attenuare la rilevanza dellĠistruttoria compiuta.
Deve osservare il Collegio che, nell'attuale quadro normativo, con riguardo
alla concessione della cittadinanza del tutto ragionevole che
l'Amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la
cittadinanza e ravvisi un impedimento quando, dagli accertamenti compiuti, non
si evinca un'integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare
la compiuta appartenenza alla comunit nazionale (in tal senso, cfr. Cons.
Stato, Sez. I, 14.1.2004, n. 5267), emergendo invece rapporti con associazioni
politiche estremistiche del Paese di origine, qual , notoriamente, quella
degli ÒHezbollahÓ (cfr., per il principio, Cons.
Stato, Sez. VI, 7.9.2006, n. 5180; 3.10.2007, n. 5103).
In buona sostanza, l'interesse pubblico alla concessione della particolare
capacit giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino -
anche sotto il profilo indiziario - le prospettive di ottimale inserimento del
soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo
dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso (cfr., Cons.
Stato, sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5680).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15.1.2009.