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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Visto di ingresso in generale
 
Scheda pratica a cura di Sergio Romanotto e Paolo Bonetti (Aggiornata al 16.03.2009)
 

 Sommario


1. Il visto di ingresso e le ipotesi di esenzione.

1.1. Il visto di ingresso e il quadro delle norme nazionali e comunitarie che regolano i visti

1.2. Aspetti generali dei visti di ingresso e le ipotesi di esenzione

2. Le autorità competenti al rilascio del visto.

3. I requisiti richiesti ai fini del rilascio del visto.

3. Segue: i requisiti previsti per singoli tipi di visto di ingresso

4. La presentazione della domanda di visto e le domande di visto di ingresso inoltrate da agenzie amministrative e da operatori turistici.

5. L'esame della domanda.

6. Il rilascio del visto.

7. Durata e uso del visto di ingresso.

8. Il diniego di rilascio del visto di ingresso e la tutela giurisdizionale.

9. La presentazione di documentazione falsa a sostegno della domanda di visto, la contraffazione del visto e la revoca del visto

1. Il visto di ingresso e le ipotesi di esenzione

1.1. Il visto di ingresso e il quadro delle norme nazionali e comunitarie che regolano i visti

Il visto di ingresso è un atto pubblico rilasciato prima di attraversare il valico di frontiera ad uno straniero extracomunitario che abbia presentato una motivata e documentata domanda scritta, mediante il quale egli è autorizzato a fare uno o più ingressi nel territorio dello Stato per un determinato motivo e per un determinato periodo, al fine di transitare o di soggiornare nel territorio dello stato per determinati motivi.

Il tipo, il motivo e la durata del visto di ingresso condizionano anche il tipo e la durata del soggiorno consentiti allo stesso straniero dopo l'ingresso e il tipo, il motivo e la durata del titolo di soggiorno che gli può essere rilasciato.

Dunque tra i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato di ogni cittadino extracomunitario vi è anche il possesso di un visto di ingresso specificamente rilasciato allo straniero prima di attraversare il valico di frontiera, salvo che il caso rientri tra quelli per i quali sia prevista l'esenzione dall'obbligo di munirsi del visto di ingresso in ragione del motivo di ingresso e dello Stato di cui è cittadino lo straniero.

L'obbligo per il cittadino extracomunitario di munirsi di un visto di ingresso è espressamente previsto e disciplinato da disposizioni nazionali e da disposizioni dell'Unione europea.

Tra le norme statali vi sono anzitutto le seguenti:

- tra le norme di rango primario, l'art. 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito indicato come "T.U.";

- tra le norme di rango secondario vi sono gli artt. 5, 6 e 6-bis del regolamento di attuazione del citato T.U., emanato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come modificati e integrati dal regolamento approvato con D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, di seguito indicato come "R.A.", il decreto del Ministro degli affari esteri 12 luglio 2000 - Definizione delle tipologie dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento

- rilevante è altresì la direttiva del Ministro dell'interno 1 marzo 2000 - Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Nell'ambito dell'Unione europea si segnalano anzitutto i trattati istitutivi dell'Unione europea i quali prevedono che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti la politica comune dei visti (art. 77, par. 2 T.U.E.),  che l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure concernenti le condizioni di ingresso e soggiorno e le norme sul rilascio di visti da parte degli Stati membri (art.  79 T.U.E.)

La politica comune dei visti nell'Unione europea è stata finora attuata mediante le seguenti norme:

- l'art. 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) N. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen;

- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, come successivamente modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, dal Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, dal Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 e dal Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006;

- il Regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti;

- il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera;

- il regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio;

- il Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS);

- la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (per ciò che riguarda l'ingresso dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari).

E' altresì rilevante il Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto.

1.2. Aspetti generali dei visti di ingresso e le ipotesi di esenzione

L'art. 4 T.U. prevede i requisiti necessari ad ogni straniero extracomunitario per l'ingresso nel territorio nazionale e le circostanze ostative allo stesso e tra i requisiti indica in primo luogo il possesso di un visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione. Tale obbligo è imposto per qualsiasi motivo di ingresso (per soggiorno o per transito) e per qualsiasi durata dell'eventuale successivo soggiorno.

A livello comunitario anche l'art. 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ribadisce che tra le condizioni d'ingresso richieste ad ogni cittadino di uno Stato extracomunitario per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi vi è anche quella di essere in possesso di un visto valido (se richiesto ai sensi del Regolamento CE 539/2001 del Consiglio del 15.3.2001 che  prevede che i cittadini degli Stati extracomunitari che figurano nell'Allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne gli Stati membri dell'Unione europea) o di un permesso di soggiorno valido.

Il visto consta di un'apposita "vignetta" (o "sticker") stampata secondo requisiti e modalità uniformi nell'Unione europea che deve essere applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente ed è una autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di altri Paesi dell'Unione europea per transito o per soggiorno.

Più precisamente il visto di ingresso è un provvedimento amministrativo che autorizza la persona a cui è rilasciato a entrare nel territorio di tutti quegli Stati dell'Unione europea tra i quali è in vigore la libera circolazione (la c.d. area Schengen), se si tratta di Visti Schengen uniformi (VSU), oppure di un solo Stato aderente alla Convenzione di Schengen, se si tratta di visti nazionali (VN) o di visti a validità territoriale limitata (VTL).

Il rilascio del visto spetta alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane territorialmente competenti per lo Stato di appartenenza o di stabile residenza dello straniero richiedente.
Il visto di ingresso indica i motivi per i quali lo straniero è autorizzato a fare ingresso nel territorio dello Stato e la durata del soggiorno e il suo rilascio attesta che l'autorità consolare ha verificato l'autenticità dei documenti presentati dal richiedente ai fini di attuare la propria identità, i motivi dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale;
Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
A tal fine, l'art. 5 R.A. prescrive alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane di assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità dei requisiti e condizioni generali per ottenere il visto di ingresso, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

L'autorizzazione è valutata in base alle norme nazionali e comunitarie che regolano i singoli motivi di ingresso e i singoli motivi di transito o di soggiorno, tra i quali vi sono anche il buon andamento delle relazioni internazionali e le esigenze di tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

Inoltre la concessione di un visto di ingresso per soggiorno può dar titolo, dopo l'ingresso, al successivo rilascio del permesso di soggiorno e perciò la giurisprudenza (cfr. Cass., sez. I civ., sent. n. 1285/2001) osserva che il visto esplica una funzione connessa al permesso di soggiorno e in parte sovrapponibile, tanto che la concessione del visto è soggetta a condizioni e subordinata alla sussistenza di requisiti soggettivi analoghi a quelli del permesso di soggiorno rilasciato per motivi analoghi.

Infatti l'art. 4 T.U. prevede che il richiedente il visto deve dimostrare con apposita documentazione lo scopo e le condizioni del soggiorno che si propone di realizzare in Italia, la disponibilità di mezzi sufficienti a sostenerlo o l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, deve trovarsi in una condizione soggettiva che non lo faccia considerare pericoloso per la sicurezza dello Stato italiano o di Stati con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi di soppressione delle frontiere interne e non deve avere commesso o non deve essere accusato di aver commesso uno dei delitti indicati. 

Dunque l'autorità competente al rilascio del visto dispone di uno spazio di discrezionalità nella valutazione della sussistenza nel caso concreto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie, sicchè - come conferma anche l'orientamento consolidato nella giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass., sez. un. civ., 25 marzo 2005, n. 6426) - lo straniero non ha un diritto soggettivo al rilascio del visto, ma un interesse legittimo, tanto che da un lato si prevede l'esenzione dell'obbligo di motivazione per il diniego di taluni tipi di visti di ingresso e dall'altro lato l'eventuale diniego del visto può essere impugnato con ricorso di fronte al giudice amministrativo, come ha affermato la giurisprudenza (Cass., sez. un. civ. Sent. 27 gennaio 2004, n. 1417).

Peraltro la discrezionalità nel rilascio del visto deve ritenersi ridotta al minimo nei casi in cui il cittadino extracomunitario abbia dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dalle norme in vigore per fare ingresso nel territorio dello Stato allo scopo di esercitare un diritto soggettivo, come il diritto al mantenimento o al riacquisto dell'unità familiare (con cittadini extracomunitari o comunitari o italiani) e il diritto alla difesa.

In ogni caso però il possesso del visto di ingresso non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero nel territorio dello Stato, poiché dopo il rilascio del visto al momento dell'attraversamento del valico di frontiera la polizia di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e/o incapace di dare esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, oppure per ragioni di sicurezza e ordine pubblico o per altre cause ostative anche sopraggiunte dopo il rilascio del visto o non conosciute al momento del suo rilascio.

In proposito la giurisprudenza si è pronunciata poco.

La sentenza della Corte costituzionale 19 giugno 1969, n. 104 menziona indirettamente il visto di ingresso allorché tra le differenze oggettive che contraddistinguono in modo speciale la condizione giuridica dello straniero rispetto a quella del cittadino indica anche quella secondo la quale "lo straniero può recarsi a vivere nel territorio del nostro, come di altri Stati, solo con determinate autorizzazioni e per un periodo di tempo che è in genere limitato, salvo che egli non ottenga il così detto diritto di stabilimento o di incolato che gli assicuri un soggiorno di durata prolungata o indeterminata".

In materia la giurisprudenza amministrativa è limitata e poco significativa (anche perché buona parte del contenzioso riguarda il ricorso contro il diniego di visto per ricongiungimento familiare, che in base all'art. 30, comma 6, T.U. spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria cfr. TAR Firenze 3 febbraio 2003 n. 168); in tema di diniego di visto turistico è stata affermata la necessità di una congrua motivazione (TAR Lazio I 9 marzo 2005 n. 1778) , mentre l'obbligo di motivazione è stato escluso in caso di diniego del visto d'ingresso richiesto da un soggetto segnalato dal SIS (Sistema Informativo Schengen) come non ammissibile (TAR Lazio I 1 dicembre 2004, n. 14628).


Il cittadino extracomunitario che voglia fare ingresso in Italia deve essere munito di un visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui risiede o  ha stabile residenza (salvo le ipotesi di rilascio del visto alla frontiera, vedi infra par. 2)

Il visto è stampato su carta adesiva ed applicato al passaporto o altro documento di viaggio.

L'art. 1.1 del Regolamento CE 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, come modificato dal Regolamento CE 453/2003 del Consiglio del 6 marzo 2003, prevede che i cittadini degli Stati extracomunitari che figurano nell'Allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne gli Stati membri dell'Unione europea.

Si tratta in realtà di quasi tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea.

Infatti è prevista la esenzione dell'obbligo di munirsi del visto di ingresso per gli stranieri extracomunitari e per gli apolidi nei seguenti casi:

1) Sono esentati dall'obbligo del visto di ingresso gli stranieri extracomunitari di qualsiasi Paese che siano già in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

a) permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato in Italia (art. 4, comma 2 T.U.) che dovrà essere esibito al controllo di frontiera (art. 8, comma 2 R.A.);

b) carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia (art. 9, comma 12, lett. a) T.U., come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3) che dovrà essere esibito al controllo di frontiera (art. 8, comma 2 R.A.);

c) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e loro familiari che abbiano risieduto in un altro Stato membro e siano in possesso di altro titolo di soggiorno da esso rilasciato (art. 9-bis, comma 5 T.U. inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3)

2) sono esentati dall'obbligo di munirsi del visto di ingresso, esclusivamente per soggiorni la cui durata globale non superi i 3 mesi (cioè per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito e missione), i cittadini di Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Santa Sede, Singapore, Stati Uniti d'America, Uruguay, Venezuela ed i cittadini cinesi delle regioni amministrative speciali della Repubblica Popolare Cinese di Hong Kong e di Macao (soltanto se titolari rispettivamente del passaporto "Hong Kong Special Administrative Region" o del passaporto "Regio Administrativa Especial de Macau"); così prevede l'art. 1.2. e l'elenco dell'allegato II (più volte rivisto) del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

3) sono esentati dall'obbligo di munirsi del visto di ingresso per qualsiasi motivo, sia, in base ai trattati bilaterali in vigore, i cittadini di Svizzera, San Marino e Città del Vaticano, sia i cittadini di qualsiasi Paese extracomunitario che sono membri delle forze Nato (Convenzione sullo statuto delle forze fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmato a Londra il 19.06.1951, ratificato e reso esecutivo con Legge n. 1355/55)

4) sono esentati dall'obbligo del visto i cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i quali esercitano la libera circolazione prevista dall'Accordo sullo spazio economico europeo;

5) sono esentati dall'obbligo del visto i cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas);

6) sono esentati dall'obbligo del visto i cittadini di Stati extracomunitari sottoposti all'obbligo del visto, allorché siano titolari di permesso per il traffico frontaliero locale rilasciato in applicazione del regolamento (Ce) n.1931/2006 del 20 dicembre 2006, quando esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico locale;

7) sono esentati dall'obbligo del visto gli allievi di uno Stato extracomunitario i cui cittadini sono sottoposti ad obbligo del visto, che frequentano istituti scolastici e che risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea che applica la Decisione 94/795/GAI del Consiglio del 30 novembre 1994, relativa ad un'azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro quando partecipano ad un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

8) sono esentati dall'obbligo del visto i rifugiati titolari del documento di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, in virtù dell'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959;

9) sono esentati dall'obbligo del visto gli apolidi, in possesso del titolo di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ed altre persone che non hanno la nazionalità (cittadinanza) di alcun Paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (come, ad esempio, i residenti in una delle Repubbliche baltiche, i quali sono titolari di un documento di viaggio definito "Alien's passport")


La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia (art. 5 comma 3 R.A.). (Per approfondimenti vedi la scheda "Visti di ingresso (Tipologia e requisiti)"



2. Le autorità competenti al rilascio del visto.

  

Il rilascio dei visti di ingresso o per transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, salvo in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.

Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore rispettivamente a 10 e 5 giorni, per casi di assoluta necessità. (art. 5 comma 1 R.A.)

Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare - tra le eventuali varie tappe del viaggio - una meta principale, competente al rilascio è la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.

Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo rappresenti.

Non è invece prevista delega a rappresentanze di altri Stati per il rilascio di Visti Nazionali.

Per effetto della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, il visto rilasciato dalle Rappresentanze italiane consente l'accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia, sia negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di "Visto Schengen" (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l'accesso anche al territorio italiano.

Il visto d'ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l'accesso - e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi Schengen - al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di "Visto Nazionale" (VN).

(Per approfondimenti si veda la scheda sui visti di ingresso - tipologia e requisiti)

La facoltà di rilascio dei visti alla frontiera trova regolamentazione nel Regolamento del Consiglio n. 415/2003 del 27 febbraio 2003 relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito laddove l'art. 1 prevede che,  in deroga alla norma generale secondo cui i visti sono rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, un cittadino di un paese terzo che deve essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può usufruire in via eccezionale di un visto rilasciato alla frontiera se ricorrono le seguenti condizioni:
a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione Schengen (essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera; esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; non essere segnalato ai fini della non ammissione e non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti).
b) non ha avuto modo di chiedere un visto in precedenza;
c) fa valere, se richiesto, un motivo imprevedibile ed imperativo d'ingresso comprovato da un documento giustificativo;
d) il suo viaggio di ritorno nel paese d'origine o il transito verso uno Stato terzo sono garantiti

La validità del visto eventualmente rilasciato alla frontiera non può comunque essere superiore a 15 giorni in caso di visto di viaggio ovvero di 5 giorni in ipotesi di visto di transito.


3. I requisiti richiesti ai fini del rilascio del visto.
I requisiti generali richiesti per il rilascio del visto di ingresso prima, e per l'ingresso dello straniero in Italia successivamente, sono:
1. il possesso di un passaporto o di un documento di viaggio valido (art. 5, comma 1 lett. a) Regolamento (CE) n.562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere daparte delle persone (codice frontiere Schengen); il periodo di validità dovrebbe essere superiore di tre mesi a quello previsto dal visto (articolo 13, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990, ratificati e resi esecutivi con legge 30 settembre 1993, n. 388)). Lo straniero deve indicare gli estremi di tale passaporto o documento di viaggio all'atto della domanda di rilascio del visto (art. 5 comma 5 R.A.) e deve allegarne copia (art. 6 comma 6 R.A.)

La competenza a decidere quali sono i documenti di viaggio idonei ad essere muniti di un visto era del Comitato esecutivo degli accordi di Schengen (art. 17 comma 3 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen).

Il relativo elenco è contenuto nell'allegato n. 11 dell'Istruzione consolare comune, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen, In particolare sono considerati titoli di viaggio validi:

a) documenti di viaggio rilasciati conformemente alle norme internazionali da paesi riconosciuti dall'insieme degli Stati membri;

b) passaporti o documenti di viaggio di cui sia garantito il ritorno anche se rilasciati da paesi non riconosciuti dall'insieme degli Stati membri purché rientrino nell'apposito elenco approvato dal Comitato;

c) documenti di viaggio per rifugiati rilasciati in conformità con la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato;

d) documenti di viaggio per apolidi rilasciati in conformità con la Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status di apolide;

e) libretto di navigazione: documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività,  valido per l'ingresso nello spazio Schengen solo per le esigenze professionali del marittimo;

f) documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili solo per motivi inerenti la loro attività lavorativa;

g) lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato al personale ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti;

h) documento rilasciato da un Quartier generale della NATO rilasciato al personale civile e militare dell'Alleanza Atlantica (e alle persone a loro carico), inviato a prestare servizio in uno Stato dell'Alleanza Atlantica. I membri delle forze NATO (ma non i familiari né personale civile al seguito) sono comunque esenti dal visto;

i) lasciapassare: foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli stati Schengen, o solo per l'Italia.;

l) lasciapassare (o tessera) di frontiera: concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, valida per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.
2. la giustificazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto (art. 5, comma 1 lett. c) Regolamento (CE) n.562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere daparte delle persone (codice frontiere Schengen); lo straniero deve perciò essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (art. 4, comma 3 T.U.), elementi questi che debbono essere indicati all'atto di presentazione della domanda, cui lo straniero deve allegare la documentazione necessaria al rilascio del visto richiesto e, in ogni caso, l'indicazione della finalità del viaggio, dei mezzi di trasporto utilizzati, la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e per il ritorno e le condizioni di alloggio.

Per soggiorni di durata non superiore ai 90 giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali deve inoltre essere prodotta la documentazione riguardante il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri (art. 5 comma 6 R.A.).
3. la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di origine o per il transito verso un Paese extracomunitario nel quale l'ammissione è garantita oppure essere in grado di ottenere legalmente tali mezzi. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno; gli importi di riferimento e le prove dei mezzi di sussistenza sono stabiliti da ogni Stato. (art. 5, par. 1, lett. c), e par. 3 Regolamento (CE) n.562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere daparte delle persone (codice frontiere Schengen). Lo straniero deve perciò dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per gli ingressi per lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza; i mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'Interno sulla base dei criteri indicati nel Documento programmatico delle politiche migratorie (art. 4, comma 3 T.U.). Lo straniero deve dunque dare la dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e per il ritorno (art. 5 comma 6 R.A.) secondo l'importo e i requisiti stabiliti con direttiva del Ministro dell'interno 1 marzo 2000 - Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato che prevede che la disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti o con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di reddito nel territorio nazionale. Tale requisito non si applica ai casi di ingresso per motivo di lavoro subordinato in cui la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione alloggiativi si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro verificata ai sensi dell'art. 22 T.U. Infatti in ogni caso nei casi di ingresso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, ricongiungimento familiare, ricerca scientifica, motivi di salute le norme vigenti prevedono che siano rilasciati documenti ufficiali in Italia idonei a comprovare al momento della presentazione del visto la sussistenza di determinati mezzi di sussistenza e di determinate situazioni alloggiative idonee.
4. l'inesistenza di alcuna delle cause ostative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e degli altri Stati membri dell'Unione europea

a) non essere segnalato nel SIS (Sistema di informazione Schengen) ai fini della non ammissione (art. 5, par. 1, lett. d), Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);

In base all'art. 94 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen  i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali; tali decisioni possono fondarsi

A) sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale ed in particolare ciò può verificarsi nel caso

a) di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno e

b) di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli in materia di stupefacenti, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di uno Stato contraente;

B) sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d`ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle norme nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.

L'art. 101, comma 2 della stessa convenzione conferisce anche alle autorità che rilasciano i visti il compito di consultare il SIS

b) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolar non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche date nazionali;

 Pertanto in base all'art. 4, commi 3 e 6 T.U., non può essere rilasciato il visto di ingresso allo straniero che:

a) sia stato espulso e risulti ancora colpito da un divieto di ingresso e non abbia ricevuto la speciale autorizzazione all'ingresso rilasciata dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 13 comma 13 T.U. Tale divieto non si applica allo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 T.U. che era stato espulso con provvedimento amministrativo di espulsione adottato per aver eluso i controlli di frontiera o per la revoca o l'annullamento il mancata presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 13, comma 3 T.U.);

b) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; tuttavia lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 T.U., non è ammesso in Italia solo quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;

c) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Tale divieto non si applica allo straniero espulso per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 T.U.;

d) risulti segnalato ai fini della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

3.      Segue: i requisiti previsti per singoli tipi di visto di ingresso.

La tipologia dei visti di ingresso, le condizioni e i requisiti specifici richiesti per il rilascio di ogni visto di ingresso sono previsti dalle norme del T.U., del suo R.A. e del decreto Ministro affari esteri 12 luglio 2000.

Indicazioni utili per l'elencazione della documentazione richiesta per il rilascio dei vari tipi di visti di ingresso sono reperibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it/)

Per ulteriori informazioni possono inoltre consultate le seguenti schede pratiche:

  • - Ingresso e soggiorno per adozione;
  • - Ingresso e soggiorno per affari;
  • - Ingresso e soggiorno per attesa cittadinanza;
  • - Ingresso e soggiorno per attività sportiva;
  • - Ingresso e soggiorno per attesa adozione;
  • - Ingresso e soggiorno per cure mediche;
  • - Ingresso e soggiorno per formazione professionale o tirocini di orientamento;
  • - Ingresso e soggiorno per lavoro (in generale);
  • - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo;
  • - Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale;
  • - Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato;
  • - Ingresso e soggiorno per missione;
  • - Ingresso e soggiorno per motivi familiari;
  • - Ingresso e soggiorno per motivi di giustizia;
  • - Ingresso e soggiorno per motivi religiosi;
  • - Ingresso e soggiorno per residenza elettiva;
  • - Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica;
  • - Ingresso e soggiorno per studio;
  • - Ingresso e soggiorno per trasporto;
  • - Ingresso e soggiorno per turismo;
  • - Ingresso e soggiorno per volontariato.

4. La presentazione della domanda di visto e le domande di visto di ingresso inoltrate da agenzie amministrative e da operatori turistici.

Ogni straniero presenta la sua domanda di visto presso la Rappresentanza consolare mediante la compilazione di un apposito modello prestampato, nella quale deve indicare

  • 1) le generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito;
  • 2) gli estremi del suo passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
  • 3) il luogo dove è diretto;
  • 4) il motivo e la durata del soggiorno (art. 5, comma 5 R.A.).

L'art. 5, 6° comma R.A. prevede che alla domanda devono essere allegati:

  • 1) il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
  • 2) la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto;
  • 3) la documentazione concernente
  • a) la finalità del viaggio;
  • b) i mezzi di trasporto utilizzati;
  • 4) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno e di ritorno;
  • 5) le condizioni di alloggio.

Ciascuna rappresentanza diplomatica o consolare può avvalersi,  nella procedura relativa al rilascio  dei visti di ingresso, della collaborazione di agenzie amministrative e di operatori turistici accreditate,: in tal caso deve necessariamente operare secondo quanto previsto dalla parte VIII.5 dell'Istruzione consolare comune, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen.

In ogni caso le domande di visto avanzate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori, pur accreditate, devono essere soggette a verifica da parte della rappresentanza diplomatica consolare cui viene chiesto il visto stesso.

In particolare la rappresentanza diplomatica consolare deve verificare:
a) la competenza a decidere sulla domanda: la domanda di visto deve essere stata presentata alla Rappresentanza territorialmente competente;
b) la completezza della domanda;
c) l'autenticità della documentazione allegata alla domanda di visto; la produzione di documentazione falsa o contraffatta comporta l'inammissibilità della domanda stessa (art. 2 comma 3 T.U.)


4.      L'esame della domanda.

Una volta ricevuta la domanda di visto la rappresentanza deve provvedere a consultare la rete VIS per inserire i dati della domanda presentata e per collegarli in un unico fascicolo alle domande di visto presentate dalla medesima persona in altri momenti e in altri luoghi.

 In base all'art. 9 del Regolamento (ce) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) al momento della presentazione della domanda l'autorità che la riceve deve inserire nel VIS:

1) numero della domanda;

2) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato richiesto un visto;

3) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede, specificando se la domanda è stata presentata a tale autorità quale rappresentante di un altro Stato membro;

4) i seguenti dati ricavati dal modulo di domanda:

a) cognome, cognome alla nascita [precedente(i) cognome(i)]; nome(i); sesso; data, luogo e paese di nascita;

b) cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;

c) tipo e numero di documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;

d) data e luogo della domanda;

e) tipo di visto richiesto;

f) informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno: i) in caso di persona fisica, cognome, nome e indirizzo; ii) in caso di società o altra organizzazione, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa/dell'altra organizzazione e il cognome e nome della persona di contatto in seno a tale impresa/ organizzazione;

g) destinazione principale e durata del soggiorno prevista;

h) scopo del viaggio;

i) data di arrivo e data di partenza previste;

j) prima frontiera di ingresso o itinerario di transito previsti;

k) residenza;

l) occupazione attuale e datore di lavoro; per gli studenti: nome della scuola;

m) nel caso dei minori, cognome e nome del padre e della madre del richiedente;

5) una fotografia del richiedente conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95;

6) impronte digitali del richiedente, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune.
L'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria prevede che nel corso dell'esame della domanda di visto è necessario tener conto di alcuni aspetti fondamentali:
1) I rischi per la sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea: a tal fine occorre verificare che tutti i controlli del caso siano stati effettuati: consultazione degli schedari delle persone non ammissibili tramite il SIS e consultazione delle autorità centrali per i paesi soggetti a tale procedura,

2) Il rischio di immigrazione illegale: a tal fine la valutazione è di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare. L'obiettivo dell'esame delle domande è individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea in forza di un visto rilasciato per motivi di turismo, di affari, di studio, di lavoro o per visite a parenti. L'Istruzione raccomanda a tal fine di esercitare una particolare sorveglianza sui «gruppi a rischio», i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc e di svolgere il colloquio con il richiedente volto ad accertare lo scopo del viaggio. Potrà altresì essere richiesta documentazione giustificativa integrativa e/o aggiuntiva possibilmente concordata in sede di cooperazione consolare locale tra gli Stati membri dell'Unione europea. La rappresentanza diplomatica o consolare deve inoltre avvalersi della cooperazione consolare locale per rafforzare la propria capacità di individuare i documenti falsi o falsificati presentati a sostegno di talune domande di visto. L'Istruzione prescrive che in caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e dei riscontri giustificativi presentati, anche con riguardo alla veridicità del loro contenuto, nonché sulla attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede di colloquio, la rappresentanza diplomatica o consolare si deve astenere dal rilascio del visto. Si renderanno invece più flessibili i controlli nel caso di richiedenti noti come persone di buonafede; queste informazioni verranno scambiate in comune tra gli Stati membri dell'UE nell'ambito della cooperazione consolare.

3) altri aspetti legati alle relazioni internazionali.

Tutti questi criteri vanno considerati, benché uno possa prevalere sugli altri in funzione dello Stato interessato.

In base alla stessa Istruzione consolare comune è dunque previsto un colloquio personale dell'autorità consolare con il richiedente, almeno per quanto riguarda il rilascio di un visto di ingresso di breve periodo Schengen, in cui lo stesso deve esporre oralmente i motivi della sua richiesta, soprattutto quando sorgono dubbi circa lo scopo effettivo del viaggio o le reali intenzioni sul successivo rientro nel paese di origine.

Si può derogare a tale colloqui in considerazione dell'eventuale notorietà del richiedente, qualora non sussistono dubbi sulla sua buonafede, in relazione alla lontananza dello stesso della rappresentanza diplomatica consolare nonché in casi di viaggi di gruppo organizzati da operatori conosciuti.

Secondo la citata Istruzione consolare comune ogni Rappresentanza deve esaminare ogni domanda di visto con 5 tipi di verifiche, l'una preliminare all'altra:

1) Verifica della domanda di visto: la durata del soggiorno richiesto deve essere compatibile con la finalità dello stesso e le risposte alle domande del modulo devono essere convincenti. In tale modulo deve figurare la fotografia del richiedente e, nella misura del possibile, la destinazione principale del viaggio.

2) Verifica dell'identità del richiedente e del fatto che questi non sia segnalato nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione, o che non rappresenti alcun pericolo (per la sicurezza) che giustifichi il rifiuto del visto. Verifica, sotto il profilo dell'immigrazione, che il richiedente non abbia, nel corso di un precedente soggiorno, superato i limiti di durata autorizzati.

3)     Esame del documento di viaggio

- Verifica della regolarità del documento: deve essere integro, e non essere falso, corretto o falsificato.

- Accertamento della validità territoriale del documento di viaggio: esso deve essere valido per l'ingresso nel territorio degli Stati membri dell'UE.

- Accertamento del periodo di validità del documento di viaggio: tale periodo di validità dovrebbe essere superiore di tre mesi a quello previsto dal visto (articolo 13, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen). Tuttavia, per ragioni umanitarie urgenti, per motivi di interesse nazionale o a causa degli obblighi internazionali assunti, è possibile, in via assolutamente eccezionale, apporre il visto su documenti di viaggio il cui periodo di validità sia inferiore a tre mesi, ma sia in ogni caso superiore a quello del visto e consenta il ritorno dello straniero nel suo paese.

- Accertamento della durata di precedenti soggiorni dello straniero nel territorio degli Stati contraenti.

4)     Verifica di altri documenti

- Documenti giustificativi della finalità del viaggio, p. es. lettera di invito, convocazione, partecipazione ad un viaggio organizzato.

- Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno, p. es. biglietto di viaggio (andata e ritorno), valuta per la benzina o assicurazione del veicolo.

- Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento, diversi a seconda del tipo di visto

- Altri documenti giustificativi richiesti per il rilascio del tipo di visto richiesto

5) Esame della buona fede del richiedente, anche mediante le informazioni scambiate nella consultazione consolare locale delle Rappresentanze diplomatiche degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla base della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso del colloquio personale la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, l'elenco degli stranieri che siano stati espulsi o che siano segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione nello Spazio Schengen ai sensi dell'art. 4, comma 6 T.U.

6. Il rilascio del visto.

Valutata la ricevibilità della domanda la Rappresentanza e compiuti tutti i controlli, inclusa la consultazione del Ministero degli affari esteri, sceglie il tipo di visto da rilasciare, procede alla stampa della vignetta visto e alla sua apposizione sul passaporto.

Il visto deve essere rilasciato nei seguenti termini:

1. 120 giorni dalla richiesta nei casi di visti di ingresso per lavoro autonomo (art. 26 comma 7 T.U);

2. 30 giorni dalla richiesta nei casi di visti di ingresso per lavoro subordinato (art. 31 comma 8 R.A) e dei visti per ricongiungimento familiare (art. 6, comma 5 R.A.);

3. 90 giorni dalla richiesta in tutti gli altri casi (art. 5 comma 8 R.A.).

Hanno priorità rispetto alle altre richieste il rilascio del visto richiesto da familiari extracomunitari di cittadini comunitari residenti in Italia (art. 5, comma 3 Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30) e del visto per ricerca scientifica (art. 27-ter, comma 6, T.U.  inserito dall'art. 1 D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17).

L'art. 4 comma 2 T.U. e 5 comma 8 bis R.A. prevede che contestualmente al rilascio del visto di ingresso la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto stesso, in lingua a lui comprensibile ovvero, in mancanza, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, una comunicazione scritta che illustri

1) i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia;

2) l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia.

Contestualmente al visto di ingresso per lavoro subordinato la Rappresentanza deve consegnare all'interessato anche il codice fiscale comunicato dallo Sportello unico per l'immigrazione (art. 22, comma 6 T.U.).

Contestualmente al rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo la Rappresentanza deve consegnare all'interessato la certificazione della sussistenza delle condizioni previste  dall'art. 26 T.U. (artt. 5, comma 3-quater, e 26, comma 5 T.U.).

Il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e del visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere anche comunicato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana per via telematica al Ministero dell'Interno, all'INPS, all'INAIL per l'inserimento nell'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari previsto dall'art. 22, comma 9 T.U. entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare deve essere comunicato telematicamente al Ministero dell'Interno entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

 (art. 5, comma 3-quinquies T.U.).

In base all'art. 10, par.1 del Regolamento (ce) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) qualora sia stata adottata la decisione di rilasciare il visto, l'autorità che ha rilasciato il visto deve aggiungere nel VIS nel fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati:

a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che è stato rilasciato un visto;

b) autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;

c) data e luogo della decisione di rilascio del visto;

d) tipo di visto;

e) numero di vignetta visto;

f) territorio all'interno del quale il detentore del visto è autorizzato a spostarsi, conformemente alle pertinenti

disposizioni dell'Istruzione consolare comune;

g) data di decorrenza e di scadenza del periodo di validità del visto;

h) numero di ingressi autorizzati dal visto nel territorio per il quale esso è valido;

i) durata del soggiorno autorizzato dal visto;

j) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato su un foglio separato a norma del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio.


7. Durata e uso del visto di ingresso.

La normativa vigente non prevede un tempo massimo di utilizzo del visto di ingresso salvo l'ipotesi di visto di ingresso rilasciato per motivi di lavoro autonomo che deve necessariamente essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del suo rilascio. (art. 26 comma 7 T.U)

L'indicazione del periodo di utilizzo del visto è comunque indicata sullo stesso.

Peraltro l'uso del visto comporta l'autorizzazione a fare uno o più ingressi nel territorio dello Stato durante il periodo di validità del visto, sicchè il visto può essere rilasciato per uno o più viaggi.


8. Il diniego di rilascio del visto di ingresso e la tutela giurisdizionale.

La normativa in vigore prescrive che qualora non sussistano i presupposti per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. (art. 4 comma 2 T.U. come modificato dalla Legge n. 189/2002).

In base all'art. 6-bis R.A. il diniego del visto deve essere disposto

a) quando non sussistono i requisiti previsti nel T.U. e nel R.A.;

b) quando risultano accertate condanne in primo grado, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Il provvedimento di diniego è scritto e motivato e deve contenere una traduzione del suo contenuto nella lingua comprensibile al richiedente o comunque in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato; in ogni caso il provvedimento di diniego deve essere consegnato a mani proprie dell'interessato (art. 6-bis R.A.).

In ogni caso l'art. 4, comma 2 T.U., prevede che  in deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il diniego adottato per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate per i seguenti motivi:

1. lavoro subordinato;

2. lavoro stagionale;

3. lavoro autonomo;

4. ingresso per casi particolari ex art. 27 T.U.;

5. ingresso al seguito di proprio familiare;

6. ricongiungimento familiare;

7. cure mediche;

8. accesso ai corsi delle università.

I ricorsi contro i provvedimenti di rigetto del rilascio del visto di ingresso devono essere presentati, in via generale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Fanno eccezione i ricorsi presentati contro provvedimento di rigetto di domanda di

1. ricongiungimenti familiari (art. 29 e 29 bis T.U.);

2. ingresso al seguito del proprio familiare (art. 28 T.U.)

Tali ricorsi, in ragione della configurazione del diritto all'unità familiare come diritto soggettivo e non interesse legittimo, devono essere presentati al Tribunale in composizione monocratica in cui risiede il familiare già residente in Italia il quale deciderà a seguito di un procedimento abbreviato esente da spese e potrà autorizzare il familiare ad eccedere al territorio nazionale anche in assenza di nulla osta.

(Per approfondimenti si veda scheda "Tutela giurisdizionale e difesa legale degli stranieri in generale" nonché i link ivi richiamati).

Inoltre in base all'art. 12 del Regolamento (ce) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) qualora sia stata adottata una decisione di rifiuto di un visto, l'autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il visto deve aggiunge al fascicolo nel VIS i seguenti dati:

A) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato rifiutato;

B) autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede;

C) luogo e data della decisione di rifiuto del visto.

D) uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto. Il richiedente:

a) è sprovvisto di documenti di viaggio validi;

b) è in possesso di documento di viaggio falso/contraffatto/ alterato;

c) è sprovvisto di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno; in particolare si ritiene che il richiedente costituisca un rischio di immigrazione illegale ai sensi della parte V dell'Istruzione consolare comune;

d) ha già soggiornato per tre mesi durante un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri;

e) è sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo e alle modalità del soggiorno ovvero di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito;

f) è segnalato ai fini del rifiuto della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e/o nel registro nazionale;

g) è ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno Stato membro, o per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).


9. La presentazione di documentazione falsa a sostegno della domanda di visto, la contraffazione del visto e la revoca del visto

La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda (art. 4, comma 2. T.U.).

La contraffazione o alterazione del visto di ingresso o dei documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso è un reato punito con la pena della reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da 3 a 10 anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. (art. 5, comma 8 bis T.U.)

La contraffazione di documenti prodotti da cittadini stranieri al fine dell'ottenimento di un visto d'ingresso deve essere denunciata all'Autorità Giudiziaria italiana dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (l'obbligo di denuncia del reato in qualità di pubblico ufficiale art. 331 cod. proc. pen.) sia nei casi di contraffazione di documentazione di origine italiana, sia nei casi di documentazione di origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto.

Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d'ingresso - nel frattempo concesso - emettono un formale provvedimento di revoca del visto.

Qualora però la falsità dei documenti allegati a corredo della domanda di visto sia accertata dopo che lo straniero sia entrato in Italia, la giurisprudenza ritiene applicabile la fattispecie dell'ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera, presupposto del provvedimento amministrativo di espulsione prevista dall'art. 13, 2° comma. lett a) T.U. (Cass. 9 novembre 2001, n. 13864).

La giurisprudenza ha così ribadito il principio già espresso da Cass. 7 luglio 2000, n. 9079, precisando che l'ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato "sottraendosi ai controlli di frontiera", contemplata dall'art. 13, 2° co., lett. a) T.U. si applica non soltanto quando lo straniero si sia introdotto nel territorio dello Stato senza passare per i valichi di frontiera, ma anche quando, attraversando i valichi di frontiera consentiti, abbia esibito agli agenti preposti ai controlli documenti idonei a trarli in inganno