MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO
29 luglio 2009
Contingente per l'anno 2009 relativo all'ingresso di cittadini
stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e
tirocini formativi. (09A10522)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni,
ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di
ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto in particolare l'art. 40, comma 9, lettera a), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo
svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia
di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non
appartenenti all'Unione europea»;
Visto altresi' l'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel
territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del visto di studio che intendono
frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti
di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione
delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini
formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire nell'ambito
del contingente annuale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 9 luglio 2008, che ha autorizzato, in via
transitoria, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 334/2004, e nel limite delle quote
stabilite per l'anno 2007 a determinare il contingente per l'anno
2008, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a
frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, e nel numero di
5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi
di cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 334/2004;
Considerato che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 prevede che in caso di mancata
pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di
programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, puo'
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente;
Considerato che alla data del 30 giugno 2009 non e' stato ancora
pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di
cui all'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2009 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi
dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del
contingente fissato per l'anno 2008, gli ingressi in Italia degli
stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio, in:
a) 5.000 unita' per la frequenza a corsi di formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a
24 mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di
formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e
d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale.
Art. 2.
1. Le quote di cui all'art. 1, lettera b), sono ripartite tra le
regioni e province autonome come da prospetto allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di
controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 29 luglio 2009
Il Ministro : Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 316
Allegato
----> Vedere allegato a pag. 24 <----
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17.09.2009
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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