TRIBUNALE DI BRESCIA

 

n 2724/2008 v.g.

 

Il giudice

- letti gli atti del procedimento (art. 30.6, d. lgs. n. 286/1998), a scioglimento della  riserva che precede, considerato che:

- il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso emesso dal Consolato Generale di Casablanca in data 10 aprile 2008 si fonda sul rilievo della mancata inclusione del richiedente il visto (sig. S.T.) tra le categorie aventi diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dellart. 29 del T.U. 286/98;

- ai sensi dellarticolo 29 comma 2, n. 2 del d. lgs. cit., hanno diritto al ricongiungimento familiare, tra gli altri, i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela in quanto equiparati ai figli;

- la ricorrente ha depositato agli atti (cfr. doc. 9) un provvedimento del Tribunale di prima istanza di B. A., del Regno del Marocco, Sezione notarile, dal quale risulta che i coniugi A. T. e H. M. in data 24.4.2006 hanno conferito a F. T. (odierna ricorrente), sorella del marito, apposita procura affinch in nome e per conto dei sottoscritti possa intraprendere tutti i provvedimenti amministrativi e legali che riguardano il loro figlio S. T.  figlio di A., nato il XX.08.1990, cittadino marocchino [] nonch ampi poteri ivi compresi quelli di difendere i suoi diritti e ottenerli  dovunque si verifichino, incassare le somme, ritirare ed acquisire i documenti dagli uffici pubblici, i comuni, le prefetture ed i tribunali di diverso grado, provvedere al suo mantenimento sia in patria che in Italia;

- la ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento del provvedimento impugnato e conseguente rilascio del visto di ingresso a favore del nipote S. T. adduce che laffidamento omologato dal Tribunale di prima istanza di B. A. sia riconducibile allistituto di diritto islamico denominato kafala;

-                         che detto istituto funzionale alla protezione di minori orfani, abbandonati o comunque privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita , ed ha come effetto quello di affidare ad un adulto musulmano o ad una coppia di coniugi la custodia del minorenne in stato di abbandono, senza per ci stesso creare in capo allaffidatario (kafil) vincoli ulteriori nei confronti del minore (makfoul) rispetto allobbligo di provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione, fino al  raggiungimento della  maggiore et;

-                    listituto della kafala  sorretto da unampia istruttoria, costituita

dalla disciplina prevista nella legislazione marocchina in relazione da un lato ai requisiti di idoneit ed ai doveri del kafil, dallaltro dal procedimento attraverso il quale il tribunale accerta lo stato di abbandono del makful, in tal modo garantendo detto istituto dal pericolo di abusi;

-     a fronte di un primo orientamento negativo da parte dei Tribunali, detto istituto oggi ampiamente ritenuto degno di riconoscimento allinterno del nostro ordinamento, non risultando lo stesso contrario allordine pubblico (cfr. Corte Cass., sent. 4 novembre 2005 n. 21395, Corte dAppello di Torino, decreto 28 giugno 2007);

-       che per tali ragioni detto istituto stato ritenuto valevole di tutela

ai fini del ricongiungimento familiare, ex art. 29 d. lgs.n. 286/1998, dalla pi recente giurisprudenza della Suprema Corte, sussistendone i presupposti, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata del T.U. sulle immigrazioni, come peraltro rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, diretta ad una tendenziale prevalenza del valore di protezione del minore, anche in relazione al minore straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio e contenimento dellimmigrazione. [] Prevalenza che a maggior ragione appare peraltro coessenziale ad una esegesi costituzionalmente orientata della disciplina sul ricongiungimento, per lo specifico profilo che qui viene in rilievo, ove si consideri che  - mentre ai pericoli di strumentalizzazione ai fini della normativa in materia di immigrazione []  pu comunque porsi in qualche modo rimedio attraverso i controlli interni al complesso e articolato procedimento autorizzatorio che (previo nulla osta dello Sportello Unico per limmigrazione e visto dingresso dellautorit consolare) si conclude con il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari  (Cass. Civ., sentenza 17 luglio 2008, n. 19734);

-       che dunque necessario verificare la presenza nel caso concreto

dei sopracitati elementi costituenti listituto della kafala: laffidamento  giudiziale o negoziale (comunque omologato da un tribunale) di un figlio minore illegittimo, orfano o comunque abbandonato, a due coniugi o ad un singolo affidatario, affinch venga da costoro allevato, mantenuto ed educato sino al raggiungimento della  maggiore et, esercitando la postest parentale nei confronti del minore;

-                che detti presupposti sono stati provati attraverso prove tanto documentali quanto testimoniali

-                che infatti, sotto il profilo documentale, la ricorrente ha depositato provvedimento del Tribunale di prima istanza di B. A. – Sezione notarile - con il quale il tribunale ha provveduto ad omologare  laccordo tra le due famiglie, sottoscritto ed ha in tal modo provveduto ad effettuare quel controllo (teso ad evitare il pericolo di abusi di detto istituto) sulla conformit della kafala allinteresse del minore;

-                sotto il profilo testimoniale, la ricorrente ha dato prova della sussistenza dello stato di abbandono del nipote S., attraverso la testimonianza della nipote N. T., la quale ha dichiarato che la ricorrente  sin dallanno 2002 ha vissuto con la famiglia  di origine del nipote, occupandosene personalmente in conseguenza del temporaneo abbandono della madre  H. dal tetto coniugale, continuando ad occuparsene dopo il rientro di questultima e la nascita degli altri figli della signora H.. La teste ha altres dichiarato che la ricorrente ha le capacit economiche per occuparsi del nipote, avendo tra laltro depositato presso il tribunale di prima istanza del Marocco copia del contratto daffitto della sua nuova abitazione in Italia e [] attestazione del reddito, documenti peraltro agli atti (cfr. doc. 5 ricorrente);

-                Tanto basta per ritenere comprovata nel caso di specie la sussistenza dellistituto della kafala, e pertanto illegittimo il provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore di S. T. emesso dal Consolato di Casablanca in data 10 aprile 2008;

-   sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (art. 92.2. cod. proc. civ.);

p.q.m.

      accoglie  il ricorso;

      annulla il provvedimento impugnato emesso dal Consolato di Casablanca in data 10 aprile 2008 e dispone il rilascio del visto di ingresso da parte della competente autorit a favore di T. S.;

      compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Brescia, l 3 agosto  2009, ore 14.30                                   

Il G.O.T.

                                                                                  Elena Masetti - Zannini