Circolare 23 agosto 2010 del Ministero dell'Interno.

 

In seguito allĠiniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri, dĠintesa con questo Dicastero, si  ritenuto opportuno, nelle more del perfezionamento del nuovo decreto visti ( che sostituirˆ la versione del 12 luglio 2000), applicare sin dĠora, ai cittadini appartenenti ai Paesi terzi elencati nellĠAllegato II del Regolamento (CE) 539/2000 lĠesenzione dallĠobbligo del visto per motivi di studio.

 

Ci˜ premesso, si rende noto che a decorrere dal prossimo 1Ħ settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dallĠobbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, per motivi di studio, senza il corrispondente visto dĠingresso per studio.

 

Si rammenta che in attuazione della legge 28 maggio 2007, n. 68 e del successivo decreto del Ministero dellĠInterno pro tempore, del luglio 2007, il soggiorno in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso avvenuto anche per motivi di studio, presuppone solo lĠassolvimento dellĠobbligo di rendere la dichiarazione di presenza. Al riguardo, infatti, si richiamano le indicazioni fornite a suo tempo, da questa Direzione Centrale, con lĠunita circolare.

 

Tenuto conto del particolare rilievo delle innovazioni introdotte, si confida nella collaborazione delle SS.LL. per la scrupolosa divulgazione delle presenti disposizioni.

I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di estenderne il contenuto, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti Uffici ed ai Presidi con attribuzioni di polizia di frontiera, rientranti nelle rispettive competenze territoriali.

IL DIRETTORE CENTRALE

 

Rodolfo Ronconi