Circolare 23 agosto 2010 del Ministero
dell'Interno.
In seguito allĠiniziativa
promossa dal Ministero degli Affari Esteri, dĠintesa con questo Dicastero, si
ritenuto opportuno, nelle more del perfezionamento del nuovo decreto visti (
che sostituir la versione del 12 luglio 2000), applicare sin dĠora, ai
cittadini appartenenti ai Paesi terzi elencati nellĠAllegato II del Regolamento
(CE) 539/2000 lĠesenzione dallĠobbligo del visto per motivi di studio.
Ci premesso, si rende noto
che a decorrere dal prossimo 1Ħ settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti
dallĠobbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per
soggiorni fino a novanta giorni, per motivi di studio, senza il corrispondente
visto dĠingresso per studio.
Si rammenta che in
attuazione della legge 28 maggio 2007, n. 68 e del successivo decreto del
Ministero dellĠInterno pro tempore, del luglio 2007, il soggiorno in Italia per
periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso avvenuto anche per
motivi di studio, presuppone solo lĠassolvimento dellĠobbligo di rendere la
dichiarazione di presenza. Al riguardo, infatti, si richiamano le indicazioni
fornite a suo tempo, da questa Direzione Centrale, con lĠunita circolare.
Tenuto conto del
particolare rilievo delle innovazioni introdotte, si confida nella
collaborazione delle SS.LL. per la scrupolosa divulgazione delle presenti
disposizioni.
I Signori Dirigenti le Zone
di Polizia di Frontiera sono pregati di estenderne il contenuto, per i profili
di specifica competenza, ai dipendenti Uffici ed ai Presidi con attribuzioni di
polizia di frontiera, rientranti nelle rispettive competenze territoriali.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi