PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO

DECRETO 9 luglio 2010
Ridefinizione  delle  modalita'  di  impiego  delle  risorse  di  cui
all'articolo 10 della legge 29 marzo  2001,  n.  135,  come  previsto
dell'articolo 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare  a  interventi
di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli e  favorire
la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del  turismo
balneare, montano e termale. (10A09344) 
 
                     IL MINISTRO PER IL TURISMO 
 
  Visto   il   regio   decreto   18   novembre    1923,    n.    2440
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 e successive modifiche; 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita' di Governo e  dell'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«L'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio  2006,  n.
181, convertito, con modificazioni dalla legge  17  luglio  2006,  n.
233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del  Consiglio
dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di  turismo
e che, per l'esercizio di  tali  funzioni,  ha  istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con
il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, On.  Michela
Vittoria Brambilla,  e'  stato  conferito  l'incarico  e  sono  state
delegate le  funzioni  assegnate  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di turismo; 
  Visto l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 recante  «Riforma
della legislazione  nazionale  del  turismo»,  che  prevede  apposite
risorse dirette a realizzare agevolazioni  per  favorire  il  turismo
delle famiglie e dei  singoli  definiti  sulla  base  di  determinati
criteri reddituali; 
  Visto l'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che prevedendo l'adozione di un apposito  decreto  di  natura
non regolamentare del presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le  regioni  e
le province autonome di Trenta e Bolzano, ai fini  della  definizione
delle modalita' di impiego delle risorse di  cui  all'art.  10  della
citata legge n. 135/2001, destina l'erogazione di  tali  risorse  per
interventi, di solidarieta' in favore delle fasce piu' deboli  e  per
l'attuazione delle strategie per la destagionalizzazione  dei  flussi
turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale; 
  Visto il decreto 21 ottobre 2008, registrato alla Corte dei  conti,
il 10 dicembre 2008 registro n. 12. Foglio  n.  23  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  30  del  6  febbraio
2009, a firma dell'allora Sottosegretario  di  Stato,  On.le  Michela
Vittoria Brambilla, recante la definizione delle modalita' di impegno
delle risorse di cui al citato art. 10 della legge n. 135/2001,  come
previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
  Vista la convenzione stipulata in data 3 luglio 2009, con validita'
triennale, tra il Dipartimento per lo sviluppo  e  la  competitivita'
del  turismo  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   e
l'Associazione  Buoni  Vacanze  Italia  per  fa  gestione  dei  buoni
vacanze; 
  Visto il decreto approvativo della  convenzione,  registrato  dalla
Corte dei conti il 9 settembre 2009, registro n. 8, foglio n. 249; 
  Visto il  decreto  -  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 5ª serie speciale - n. 139 del 25 novembre 2009
- che stabilisce il termine di presentazione  delle  domande  dal  20
gennaio 2010; 
  Considerato, pertanto,  che  il  termine  di  fruizione  dei  buoni
vacanze e' fissato dal 20 gennaio 2010 al 30 giugno 2010; 
  Visto il decreto  del  Segretario  Generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, proc. N32/BIL  dell'11  marzo  2010,  con  il
quale e' stata disposta la variazione in aumento, sia in  termini  di
competenza  sia  in  termini  di  cassa,  sul  capitolo  890   «Somme
finalizzate all'erogazione di buoni vacanze»; 
  Vista la nota dell'Associazione Buoni Vacanze Italia in qualita' di
soggetto gestore che in relazione all'andamento delle  fruizioni  del
buono anche su specifica  sollecitazione  degli  operatori  turistici
propone: 
    di permettere l'utilizzo dei buoni anche nell'ultima settimana di
agosto e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese
di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale; 
    di estendere la validita' dei buoni sia in termini di periodo  di
fruizione sia a favore di tutti  i  cittadini  residenti  in  Italia,
nella Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano; 
    di procedere alla definizione del «pacchetto  vacanza»  ai  sensi
dell'art. 10, comma 2, della legge n.  135/2001  da  intendersi  come
l'acquisizione di soggiorni, servizi turistici  e  servizi  accessori
alla vacanza; 
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  dell'adozione  di  un  nuovo
decreto che ridetermini, anche in ragione dello stanziamento disposto
che consente l'ampliamento degli aventi diritto, le modalita'  ed  il
periodo di fruizione dei buoni vacanze ed  i  relativi  requisiti  di
accesso; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
espressa nella riunione dell' 8 luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I. Il presente decreto ridefinisce le modalita'  di  impiego  delle
risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001,  n.  135,  come
previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge  24  dicembre
2007, n. 244, per  l'erogazione  di  buoni  vacanze  da  destinare  a
interventi di solidarieta' in favore delle fasce, sociali piu' deboli
e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici  nei  settori
del turismo balneare, montano e termale. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Per aventi diritto  si  intendono  i  nuclei  familiari,  i  cui
componenti siano cittadini italiani e dell'Unione  europea  residenti
in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno  e
residenza, che si trovino nella condizione  socio-economica  prevista
dalla seguente tabella: 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. L'agevolazione si applica in percentuale sul  valore  dei  buoni
vacanze richiedibili fino all'importo massimo indicato. 
  3.  Il  richiedente  dovra'  dichiarare  sotto  la  sua   personale
responsabilita',  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  n.  445/2000,  che  il  proprio  nucleo
familiare si trova nella condizione socio-economica (riferimento ISEE
dell'anno corrente) prevista dalla sopracitata tabella. 
  4. L'ISEE e' l'indicatore dello  stato  economico  equivalente  dei
componenti il nucleo familiare in corso  di  validita'  nell'anno  di
presentazione  della  richiesta  dei  buoni  vacanze;   per   «nucleo
familiare» si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica,
salvo quanto stabilito  dall'arti  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, alla  data  dell'ultima
dichiarazione dei redditi regolarmente presentata. 
  5. Il contributo puo' essere erogato  una  sola  volta  per  nucleo
familiare per anno solare. fino ad esaurimento dei fondi disponibili,
sulla base del criterio di priorita' cronologica. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. La validita' dei buoni vacanze gia' emessi alla data di  entrata
in vigore del presente decreto,  con  scadenza  30  giugno  2010,  e'
prorogata  al  20  dicembre  2010;  quelli  emessi   successivamente,
nell'anno 2010, avranno scadenza 3 luglio 2011. 
  2. E' consentita la fruizione dei buoni  vacanze  fino  alla  prima
domenica del mese di luglio, qualora il mese di  giugno  si  concluda
con  un  giorno  infrasettimanale,  nonche'  dal  23  di  agosto.  E'
confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1. I  buoni  vacanze,  possono  essere  utilizzati  sul  territorio
nazionale,  per  la  fruizione  di  «pacchetti  vacanza»,  ai   sensi
dell'art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001,  da  intendersi  come
acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla
vacanza, erogabili sulla base di specifici atti  di  convenzionamento
tra gli operatori turistici con  il  soggetto  gestore,  Associazione
Buoni Vacanze Italia. 

        
      
                               Art. 5 
 
  Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo  e'
autorizzato a porre  in  essere  i  conseguenti  atti  attuativi  del
presente  decreto,  che  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la prescritta registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 

        
      
                               Art. 6 
 
  I conseguenti oneri graveranno sul pertinente capitolo  890  «Somme
finalizzate  all'erogazione  di  buoni   vacanze»   del   Centro   di
Responsabilita' n. l 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
    Roma, 9 luglio 2010 
 
                                               Il Ministro: Brambilla 

        
      

25.08.2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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