Legge 164/1982

untitled Legge 14 aprile 1982, n. 164 (in Gazz. Uff., 19 aprile, n. 106). Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno[...]

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Legge 14 aprile 1982, n. 164

(in Gazz. Uff., 19 aprile, n. 106).

Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

La rettificazione di cui all’art. 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata
in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

Art. 2.

La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all’art. 1 è proposta con ricorso al tribunale
del luogo dove ha residenza l’attore.

Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del
ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.

Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell’art. 70 del codice di procedura civile.

Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l’acquisizione di consulenza intesa
ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato.

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale
di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

Art. 3.

Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento
medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.

In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione
in camera di consiglio.

Art. 4.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con
rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni.

Art. 5.

Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione
di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

Art. 6.

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l’attore si sia già sottoposto a trattamento
medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell’art. 2 deve essere proposto entro
il termine di un anno dalla data suddetta.

Si applica la procedura di cui al secondo comma dell’art. 3.

Art. 7.

L’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente
dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all’articolo precedente.

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