61996J0015

Sentenza della Corte del 15 gennaio 1998. - Kalliope Schöning-Kougebetopoulou contro Freie und Hansestadt Hamburg. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeitsgericht Hamburg - Germania. - Libera circolazione delle persone - Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori del settore pubblico - Avanzamento per anzianità - Esperienza professionale maturata in un altro Stato membro. - Causa C-15/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00047


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Avanzamento per anzianità - Presa in considerazione ad opera di un contratto collettivo per lavoratori del settore pubblico dei soli periodi lavorativi compiuti nell'amministrazione pubblica nazionale senza tener conto di quelli compiuti, in un settore di attività analogo, nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro - Discriminazione in base alla cittadinanza - Giustificazione - Insussistenza

(Trattato CE, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, nn. 1 e 4)

2 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Clausola di un contratto collettivo in contrasto col principio di non discriminazione - Nullità di diritto - Obblighi del giudice nazionale

(Trattato CE, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, nn. 1 e 4)

Massima


3 L'art. 48 del Trattato e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano alla clausola di un contratto collettivo, applicabile alla pubblica amministrazione di uno Stato membro, che preveda, per gli impiegati contrattuali di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività lavorativa in un livello retributivo determinato da tale contratto, senza tener conto dei periodi lavorativi, in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro. Infatti, una clausola siffatta può violare il principio di non discriminazione sancito da tali disposizioni in quanto le condizioni di avanzamento per anzianità operano palesemente a sfavore dei lavoratori migranti che hanno compiuto una parte della loro carriera presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro. Poiché si tratta di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 48, n. 4, del Trattato, la clausola in parola non può essere giustificata né da argomenti relativi alle caratteristiche peculiari dell'impiego presso la pubblica amministrazione, né, tenuto conto della pluralità dei datori di lavoro giuridicamente distinti, dall'intento di ricompensare la fedeltà degli impiegati.

4 La clausola di un contratto collettivo che comporta una discriminazione in contrasto con l'art. 48 del Trattato e con l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 è, ai sensi dell'art. 7, n. 4, dello stesso regolamento, nulla di diritto. In tal caso, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare agli appartenenti al gruppo sfavorito da tale discriminazione lo stesso regime di cui fruiscono gli altri lavoratori, senza chiedere o attendere la previa abrogazione di siffatta clausola attraverso la contrattazione collettiva o qualsiasi altro procedimento.

Parti


Nel procedimento C-15/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arbeitsgericht di Amburgo (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Kalliope Schöning-Kougebetopoulou

e

Freie und Hansestadt Hamburg,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE e dell'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai signori C. Gulmann, presidente della Terza e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Schöning-Kougebetopoulou, dall'avv. Klaus Bertelsmann, del foro di Amburgo;

- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dalla signora Sabine Maass, Regierungsrätin zur Anstellung presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

- per il governo francese, dal signor Claude Chavance, addetto principale di amministrazione centrale presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, e Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Schöning-Kougebetopoulou, con l'avv. Klaus Bertelsmann, del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Röder, del governo spagnolo, rappresentato dal signor Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor Claude Chavance, e della Commissione, rappresentata dal signor Bernhard Jansen, consigliere giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 13 maggio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 1_ dicembre 1995, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio seguente, l'Arbeitsgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 48 dello stesso Trattato e dell'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la signora Schöning-Kougebetopoulou, cittadina greca, e la Freie und Hansestadt Hamburg (libera città anseatica di Amburgo) in merito al suo inquadramento in un livello retributivo superiore sulla base del Bundesangestelltentarifvertrag (contratto collettivo per gli impiegati contrattuali del settore pubblico, in prosieguo: il «BAT»).

3 L'allegato 1a del BAT fissa l'inquadramento corrispondente alle retribuzioni. Così i «medici specialisti con corrispondente attività dopo otto anni di attività medica nel livello retributivo Ib» vanno inquadrati nel livello retributivo Ia, gruppo 4.

4 Dal 1_ agosto 1993, la signora Schöning-Kougebetopoulou è impiegata a contratto, in qualità di medico specialista, presso la pubblica amministrazione della libera città anseatica di Amburgo in Germania. Il suo contratto di lavoro, redatto conformemente al BAT, la inquadra nel livello retributivo Ib, gruppo 7, quale «Medico specialista con corrispondente attività».

5 Nel periodo dal 1_ ottobre 1986 al 31 agosto 1992, la signora Schöning-Kougebetopoulou ha prestato servizio presso la pubblica amministrazione greca come medico specialista, con rapporto regolato dalle norme applicabili agli impiegati pubblici dello Stato in questione.

6 Poiché tale periodo non è stato preso in considerazione nel calcolo della sua anzianità, il 22 giugno 1995 essa ha proposto all'Arbeitsgericht di Amburgo un ricorso al fine di vedersi inquadrata in un livello retributivo superiore conformemente al BAT. A sostegno della domanda, essa fa valere di essere vittima di una discriminazione indiretta in contrasto con l'art. 48 del Trattato e con l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68.

7 L'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68 recita:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

(...)

4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».

8 L'Arbeitsgericht di Amburgo ha allora sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sussista una violazione dell'art. 48 del Trattato CE e dell'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, qualora un contratto collettivo di lavoro applicabile al settore pubblico preveda un avanzamento per anzianità soltanto dopo otto anni di attività in un determinato livello retributivo del contratto collettivo vigente per tutti gli impiegati contrattuali del settore pubblico della Repubblica federale di Germania (BAT), e, quindi, non prenda in considerazione un'analoga attività (vergleichbare Tätigkeit) svolta presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se il combinato disposto dell'art. 48 e del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, imponga che, per i medici i quali abbiano esercitato attività mediche presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro, questo periodo sia del pari preso in considerazione ai fini dell'avanzamento per anzianità previsto dal BAT, oppure se, alla luce dell'autonomia normativa delle parti firmatarie di un contratto collettivo, il giudice debba astenersi dall'emettere una decisione al riguardo per lasciarla invece alle parti medesime».

Sulla prima questione

9 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 177 del Trattato, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario. La Corte può tuttavia ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questi esposti, gli elementi attinenti all'interpretazione del diritto comunitario onde consentire al detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (v., in particolare, sentenza 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92 e C-335/92, Eurico Italia e a., Racc. pag. I-711, punto 19).

10 Va innanzi tutto constatato al riguardo che, nella fattispecie di cui alla causa a qua, l'interessata si limita a chiedere la presa in considerazione dei periodi in cui essa ha svolto attività come medico specialista presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro.

11 In secondo luogo, risulta dalla formulazione stessa della prima questione che le attività di medico specialista svolte nel presente caso dall'interessata, tanto presso la pubblica amministrazione dello Stato membro di partenza, quanto presso quella dello Stato membro ospitante, vanno considerate analoghe. Va ricordato in proposito che trattasi di una professione disciplinata a livello comunitario.

12 In terzo luogo, l'art. 48 del Trattato enuncia il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori. L'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68, il quale non fa che esplicitare ed attuare taluni diritti già derivanti dall'art. 48 del Trattato (sentenza 23 febbraio 1994, causa C-419/92, Scholz, Racc. pag. I-505, punto 6), assicura la parità di trattamento nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri con riguardo a tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre discipline collettive concernenti segnatamente la retribuzione.

13 In quarto luogo, la deroga prevista dall'art. 48, n. 4, del Trattato, secondo cui le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori non si applicano «agli impieghi nella pubblica amministrazione», riguarda soltanto l'accesso dei cittadini di altri Stati membri a talune funzioni nella pubblica amministrazione (sentenza 13 novembre 1997, causa C-248/96, Grahame e Hollanders, Racc. pag. I-6407, punto 32). Essa non concerne le attività di medico specialista, che non implicano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle funzioni che hanno per oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o degli altri enti pubblici (v., in proposito, sentenza 17 dicembre 1980, causa 149/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3881, punto 10).

14 Alla luce di quanto precede, la prima questione sollevata dall'Arbeitsgericht di Amburgo va intesa come diretta ad accertare se l'art. 48 del Trattato e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68 ostino alla clausola di un contratto collettivo applicabile alla pubblica amministrazione di uno Stato membro, come quella controversa, clausola che prevede, per gli impiegati contrattuali di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività in un livello retributivo determinato da tale contratto, senza tener conto dei periodi lavorativi, in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro.

15 Il governo tedesco sostiene che la controversa clausola del BAT non ha lo scopo né l'effetto di sfavorire esclusivamente o in maggioranza i cittadini degli altri Stati membri rispetto ai cittadini tedeschi. Infatti, secondo tale governo, la clausola controversa non tiene conto né dei periodi di lavoro compiuti all'estero, né dei periodi compiuti in Germania al di fuori dell'ambito di applicazione del BAT, né dei periodi compiuti in un livello retributivo diverso dal livello Ib.

16 Secondo il governo spagnolo, la clausola controversa non può essere qualificata come discriminatoria. Infatti, tale governo reputa che gli anni di anzianità acquisiti presso le pubbliche amministrazioni tedesca e greca si basino su norme diverse e non siano comparabili. Ora, non si possono considerare contrarie al principio di non discriminazione clausole che trattino in modo diverso situazioni siffatte.

17 In ogni caso, i governi tedesco, spagnolo e francese ritengono che la clausola controversa poggi su fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione. Essi espongono al riguardo due argomenti.

18 Innanzi tutto, i governi spagnolo e francese sostengono che le condizioni dell'avanzamento per anzianità previste dal BAT possono giustificarsi con le caratteristiche proprie dell'impiego presso la pubblica amministrazione. Infatti, in assenza di armonizzazione o persino di coordinamento delle norme nazionali di organizzazione e di funzionamento applicabili al pubblico impiego, il riconoscimento del servizio prestato in seno alla pubblica amministrazione di uno Stato membro sconvolgerebbe l'applicazione dei diversi regimi applicabili agli impieghi pubblici negli altri Stati membri, segnatamente quanto alle modalità di presa in considerazione dell'anzianità in materia di promozione interna e di svolgimento di carriera.

19 In secondo luogo, benché le questioni pregiudiziali siano fondate sulla premessa secondo cui il BAT è un accordo del settore pubblico destinato a vincolare il personale qualificato al complesso del settore, il governo tedesco sostiene che l'avanzamento per anzianità previsto da tale contratto ha, così come i contratti collettivi del settore privato, lo scopo di premiare la fedeltà di un dipendente nei confronti dell'insieme di un gruppo determinato di datori di lavoro e di motivarlo con la prospettiva di migliorare la sua situazione economica. Ora, secondo tale governo, il diritto comunitario non osta a che la fedeltà di un lavoratore a un datore di lavoro privato venga in tal modo ricompensata.

20 I governi spagnolo e francese menzionano anche le difficoltà di confrontare le norme vigenti in materia di avanzamento per anzianità nel settore pubblico e nel settore privato.

21 Va poi esaminato se la clausola di un accordo collettivo applicabile alla pubblica amministrazione di uno Stato membro, come quella controversa, possa violare il principio di non discriminazione sancito dall'art. 48 del Trattato e dall'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68 e, all'occorrenza, se tali discipline siano giustificate da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e se siano adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale (v., in particolare, sentenza 23 maggio 1996, causa C-237/94, O'Flynn, Racc. pag. I-2617).

Sul principio di non discriminazione

22 E' pacifico che il BAT esclude qualsiasi possibilità di prendere in considerazione periodi di lavoro compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro.

23 Come risulta dai paragrafi 12-14 delle conclusioni dell'avvocato generale, le condizioni di avanzamento per anzianità previste dal BAT operano così palesemente a sfavore dei lavoratori migranti che hanno compiuto una parte della loro carriera presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro. Esse possono dunque, per tale motivo, violare il principio di non discriminazione sancito dall'art. 48 del Trattato e dall'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68.

24 Tale constatazione non è rimessa in questione, nelle circostanze del caso di specie, né dal fatto che taluni dipendenti del settore pubblico tedesco potrebbero trovarsi nella medesima situazione dei lavoratori migranti né dal fatto che il pubblico impiego sia soggetto a regole di organizzazione e di funzionamento che variano da uno Stato membro all'altro.

Sulla giustificazione

25 In ordine all'argomento relativo alle peculiari caratteristiche dell'impiego presso la pubblica amministrazione, è sufficiente il rinvio su tale aspetto al punto 13 della presente sentenza da cui emerge che la causa a qua concerne soltanto le attività di medico specialista, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 48, n. 4, del Trattato.

26 Circa la giustificazione fondata sul fatto che il BAT sarebbe diretto a ricompensare la fedeltà di un impiegato nei confronti del suo datore di lavoro ed a motivarlo con la prospettiva di migliorare la sua situazione economica, il governo tedesco ha chiarito all'udienza che il BAT riguarda non solo la maggior parte degli enti pubblici tedeschi, ma anche imprese che svolgono funzioni di pubblico interesse.

27 Va rilevato tuttavia che, in tale ipotesi, la presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa effettuati presso uno di tali enti o una di tali imprese quando si tratti di stabilire l'anzianità allo scopo di decidere in merito all'avanzamento, non può giustificarsi col desiderio di ricompensare la fedeltà degli impiegati, con riguardo alla pluralità di datori di lavoro. Al contrario, un sistema siffatto permette agli impiegati che rientrano nella sfera di applicazione del BAT una considerevole mobilità nell'ambito di un complesso di datori di lavoro giuridicamente distinti.

28 La prima questione sottoposta alla Corte va risolta pertanto nel senso che l'art. 48 del Trattato e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68 ostano alla clausola di un contratto collettivo, applicabile alla pubblica amministrazione di uno Stato membro, che preveda, per gli impiegati contrattuali di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività lavorativa in un livello retributivo determinato da tale contratto, senza tener conto dei periodi lavorativi, in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro.

Sulla seconda questione

29 La seconda questione attiene alle conseguenze che deriverebbero dall'accertamento, da parte del giudice a quo, dell'incompatibilità della clausola di un contratto collettivo, come quella controversa nella causa a qua, con l'art. 48 del Trattato e con l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68, tenuto conto in particolare dell'autonomia delle parti di un tale contratto.

30 Ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68, la clausola di un contratto collettivo applicabile alla pubblica amministrazione di uno Stato membro che preveda un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività in un livello retributivo determinato da tale contratto, senza tener conto dei periodi lavorativi, in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro, è nulla di diritto nella misura in cui preveda o autorizzi condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

31 Pertanto, tenuto conto della soluzione data alla prima questione, vanno stabilite le conseguenze derivanti dall'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 fintantoché le parti del contratto collettivo non abbiano adottato le modifiche necessarie per eliminare siffatta discriminazione.

32 Al riguardo è necessario trasporre al presente contesto, come sostengono la signora Schöning-Kougebetopoulou e la Commissione, la giurisprudenza della Corte relativa al principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

33 Secondo tale giurisprudenza, in presenza di una disposizione che comporti una discriminazione nei confronti delle donne, i membri del gruppo sfavorito devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime degli altri lavoratori, regime che, in mancanza della corretta attuazione dell'art. 119 del Trattato nel diritto nazionale, resta il solo sistema di riferimento valido (v., in proposito, sentenze 1_ luglio 1993, causa C-154/92, Van Cant, Racc. pag. I-3811, punto 20; 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz, Racc. pag. I-297, punto 18; 27 giugno 1990, causa C-33/89, Kowalska, Racc. pag. I-2591, punto 20, e 24 marzo 1987, causa 286/85, McDermott e Cotter, Racc. pag. 1453, punto 19).

34 Va ricordato che, come risulta dal punto 11 della presente sentenza, le attività di medico specialista esercitate nel caso di specie dall'interessata tanto presso la pubblica amministrazione dello Stato membro di provenienza quanto presso quella dello Stato membro ospitante vanno considerate analoghe.

35 Di conseguenza, è sufficiente risolvere la seconda questione nel senso che la clausola di un contratto collettivo che comporta una discriminazione contraria all'art. 48 del Trattato ed all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 è, ai sensi dell'art. 7, n. 4, dello stesso regolamento, nulla di diritto. In tal caso, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare agli appartenenti al gruppo sfavorito da tale discriminazione lo stesso regime di cui fruiscono gli altri lavoratori, senza chiedere o attendere la previa abrogazione di siffatta clausola attraverso la contrattazione collettiva o qualsiasi altro procedimento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

36 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arbeitsgericht di Amburgo con ordinanza 1_ dicembre 1995, dichiara:

1) L'art. 48 del Trattato CE e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano alla clausola di un contratto collettivo, applicabile alla pubblica amministrazione di uno Stato membro, che preveda, per gli impiegati contrattuali di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività lavorativa in un livello retributivo determinato da tale contratto, senza tener conto dei periodi lavorativi, in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro.

2) La clausola di un contratto collettivo che comporta una discriminazione contraria all'art. 48 del Trattato ed all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 è, ai sensi dell'art. 7, n. 4, dello stesso regolamento, nulla di diritto. In tal caso, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare agli appartenenti al gruppo sfavorito da tale discriminazione lo stesso regime di cui fruiscono gli altri lavoratori, senza chiedere o attendere la previa abrogazione di siffatta clausola attraverso la contrattazione collettiva o qualsiasi altro procedimento.


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