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SENTENZA
DELLA CORTE (Sesta Sezione)
20 marzo 2003
(1)
Politica
sociale - Parit di trattamento tra uomini e donne - Regime di lavoro a tempo
parziale per motivi di et - Direttiva 76/207/CEE - Discriminazione indiretta -
Giustificazione oggettiva
Nel procedimento C-187/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE,
dall'Arbeitsgericht Hamburg (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Helga Kutz-Bauer
e
Freie und Hansestadt Hamburg,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2,
n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all'attuazione del principio della parit di trattamento fra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente della
Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg.
C. Gulmann e V. Skouris, e dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J.N.
Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Kutz-Bauer, dal
sig. K. Bertelsmann, Rechtsanwalt;
- per la Freie und Hansestadt
Hamburg, dal sig. T. Scholle, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dai
sigg. W.-D. Plessing e T. Jrgensen, in qualit di agenti;
- per Commissione delle
Comunit europee, dal sig. J. Sack, in qualit di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Kutz-Bauer,
della Freie und Hansestadt Hamburg, del governo tedesco e della Commissione,
all'udienza del 23 ottobre 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
presentate all'udienza del 5 febbraio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con ordinanza 3 maggio 2000 e con ordinanza
integrativa 29 giugno 2000, pervenute in cancelleria il 19 maggio e,
rispettivamente, il 4 luglio 2000, l'Arbeitsgericht Hamburg ha sottoposto a
questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti
sull'interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del
Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio
della parit di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
2.
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito
di una controversia che oppone la sig.ra Kutz-Bauer alla Freie und Hansestadt
Hamburg (in prosieguo: la citt di Amburgo) per non essere stata ammessa al
regime di lavoro a tempo parziale per motivi di et previsto da un contratto
collettivo applicabile al pubblico impiego.
Normativa comunitaria
La direttiva 76/207
3.
Dall'art. 1, n. 1, della direttiva 76/207
risulta che questa mira ad attuare, negli Stati membri, il principio della
parit di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al
lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla formazione professionale,
nonch le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al n. 2 dello stesso
articolo, la sicurezza sociale.
4.
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva
76/207:
Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parit di
trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso,
direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia.
5.
L'art. 5 della direttiva 76/207 dispone:
1. L'applicazione del principio della parit di
trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni
inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne
le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso.
2. A tal fine, gli Stati membri prendono le
misure necessarie affinch:
a) siano soppresse le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative contrarie al principio della parit di
trattamento;
b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o
possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parit
di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali
di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonch negli statuti delle
professioni indipendenti;
c) siano riesaminate quelle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parit
di trattamento, originariamente ispirate da motivi di protezione non pi
giustificati; per le disposizioni contrattuali di analoga natura, le parti
sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni.
La direttiva 79/7/CEE
6.
Ai termini dell'art. 3, n. 1, della direttiva
del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del
principio di parit di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di
sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24):
1. La presente direttiva si applica:
a) ai regimi legali che assicurano una protezione
contro i rischi seguenti:
- malattia,
- invalidit,
- vecchiaia,
- infortunio sul lavoro e
malattia professionale,
- disoccupazione.
b) Alle disposizioni concernenti l'assistenza
sociale, nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lett.
a) o a supplire ad essi.
7.
L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 stabilisce
che il principio della parit di trattamento implica l'assenza di qualsiasi
discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare
mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
8.
L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7
stabilisce che questa non pregiudica la facolt degli Stati membri di escludere
dal suo campo di applicazione la fissazione del limite di et per la concessione
della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono
derivarne per altre prestazioni.
Normativa tedesca
9.
In Germania, i regimi delle pensioni di
vecchiaia e di lavoro a tempo parziale per motivi di et sono disciplinati ai
livelli federale e regionale. Esse costituiscono pure oggetto di contratti
collettivi.
Disposizioni tedesche relative alla pensione
10.
Le condizioni per la maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia sono stabilite nel libro VI del Sozialgesetzbuch
(codice sociale tedesco; in prosieguo: il SGB VI).
11.
L'art. 35 del SGB VI, relativo alla pensione di
vecchiaia ordinaria, dispone:
Gli assicurati hanno diritto a una pensione di vecchiaia
1) qualora abbiano compiuto il 65 anno di et
2) ed abbiano osservato il periodo minimo di
contribuzione.
12.
L'art. 38 del SGB VI, nella versione vigente
fino al 31 dicembre 1999, disciplinava la pensione di vecchiaia per
disoccupazione e a seguito di lavoro a tempo parziale per ragioni di et. Esso
stabiliva che gli assicurati avevano diritto ad una pensione di vecchiaia
qualora, in particolare, avessero compiuto i 60 anni, esercitato un'attivit di
lavoro a tempo parziale per ragioni di et per 24 mesi di calendario ed osservato
un periodo minimo di contribuzione di 15 anni.
13.
L'art. 39 del SGB VI, nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 1999, prevedeva che gli assicurati di sesso femminile
avessero diritto ad una pensione di vecchiaia qualora, in particolare, avessero
compiuto l'et di 60 anni.
14.
Ai sensi dello Hamburgisches Ruhegeldgesetz
(legge del Land di Amburgo sulla pensione di vecchiaia), i lavoratori di sesso
maschile devono lavorare sino al compimento del 65 anno di et per fruire di
una pensione di vecchiaia al tasso pieno erogata dal regime legale, mentre i
lavoratori di sesso femminile hanno diritto ad una siffatta pensione al tasso
pieno fin dal compimento del 60 anno d'et.
15.
Lo Hamburgisches Ruhegeldgesetz prevede che la
riscossione da parte delle donne di una pensione di vecchiaia al tasso pieno
non appena ne abbiano la possibilit non abbia come conseguenza una riduzione o
la sospensione della loro pensione integrativa.
Norme tedesche relative al lavoro a tempo parziale
per motivi di et
16.
Il regime di lavoro a tempo parziale per motivi
di et disciplinato dall'Altersteilzeitgesetz (legge sul lavoro a tempo
parziale per ragioni di et) del 23 luglio 1996 (in prosieguo: l'AltTZG,
BGBl. 1996 I, pag. 1078).
17.
Dall'art. 1, n. 1, dell'AltTZG risulta che
questo mira a facilitare ai lavoratori di una certa et il passaggio
progressivo dalla vita attiva alla pensione.
18.
Ai sensi dell'art. 1, n. 2, dell'AltTZG, il
Bundesanstalt fr Arbeit (Ufficio federale del lavoro; in prosieguo: il
Bundesanstalt) sostiene, mediante prestazioni previste da tale legge, il
lavoro a tempo parziale dei lavoratori che, non oltre il 1 luglio 2004,
riducono l'orario di lavoro una volta raggiunti i 55 anni di et e consentono quindi
l'assunzione di lavoratori che, in mancanza, si troverebbero disoccupati.
19.
In conformit alle disposizioni dell'AltTZG, il
lavoro a tempo parziale per motivi di et pu o assumere la forma di una
riduzione uniforme dell'orario di lavoro sull'intero periodo considerato o
rientrare nella formula in blocco secondo cui un periodo lavorato a tempo
pieno seguito da un periodo durante il quale il lavoratore conserva il suo
status di dipendente anche se cessa di lavorare.
20.
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, sub. 1 e 2,
dell'AltTZG, le prestazioni sono concesse a lavoratori che abbiano compiuto i
55 anni di et e che abbiano concluso con il loro datore di lavoro un accordo
che comprenda almeno il periodo che va fino al momento in cui essi hanno diritto
ad una pensione di vecchiaia e che riduce il loro orario di lavoro.
21.
Ai sensi dell'art. 3, n. 1, sub 2 e 3,
dell'AltTZG, un datore di lavoro tenuto ad assumere un disoccupato perch
lavori o a fianco del lavoratore posto in regime di lavoro a tempo parziale per
motivi d'et o, se il lavoratore ha fruito del regime di lavoro a tempo
parziale in blocco, successivamente al collocamento in pensione del suddetto
lavoratore.
22.
Il ricorso al regime di lavoro a tempo parziale
per motivi di et viene incoraggiato, da una parte, con una retribuzione pi
alta, pari almeno al 70% dello stipendio netto a tempo pieno a norma dell'art.
3, n. 1, sub 1, lett. a), dell'AltTZG.
23.
Dall'altra, in forza dell'art. 4 di tale legge,
il Bundesanstalt fr Arbeit rimborsa le spese sostenute dal datore di lavoro a
causa dell'aumento della retribuzione del lavoratore a tempo parziale e dei
contributi previdenziali.
24.
Tuttavia, tali spese non vengono rimborsate nel
caso in cui il datore di lavoro non soddisfi le condizioni di cui all'art. 3,
n. 1, sub 2 e 3, dell'AltTZG quanto all'assunzione di un disoccupato. Inoltre,
ai sensi dell'art. 8, n. 2, della stessa legge, un datore di lavoro non
dispensato dall'obbligo di pagare al lavoratore la retribuzione pi elevata
prevista dall'art. 3, n. 1, sub 1, lett. a), dell'AltTZG ove non soddisfi pi
le condizioni per essere rimborsato dal Bundesanstalt.
25.
Dall'art. 5, n. 1, dell'AltTZG risulta che
l'intervento finanziario del Bundesanstalt cessa, in particolare, quando il
lavoratore compie il 65 anno di et o alla data in cui pu aver diritto ad una
pensione di vecchiaia a tasso pieno.
26.
Il Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit
(contratto collettivo relativo al lavoro a tempo parziale per motivi di et)
del 5 maggio 1998 (in prosieguo: il TV ATZ) costituiva il contratto
collettivo sul lavoro a tempo parziale per motivi di et applicabile al
pubblico impiego al momento dei fatti del procedimento principale. Esso stato
stipulato in considerazione delle possibilit offerte dall'AltTZG.
27.
Il preambolo del TV ATZ formulato come segue:
Le parti al contratto mirano, mediante tale contratto, a consentire ai
dipendenti di una certa et il passaggio graduale dalla vita attiva alla
pensione ed a creare, in tal modo, possibilit di assunzione per dipendenti in
formazione (apprendisti) e disoccupati.
28.
Ai termini dell'art. 2, nn. 1 e 2, del TV ATZ:
1. Il datore di lavoro pu stipulare con i dipendenti che lavorano a
tempo pieno, che abbiano compiuto almeno 55 anni e che possono far valere un
periodo di attivit (...) di 5 anni e che hanno lavorato durante i 5 ultimi
anni almeno 1 080 giorni civili in considerazione del tempo di lavoro
settimanale stabilito per legge, una modifica del loro contratto di lavoro in
contratto di lavoro a tempo parziale per motivi di et sulla base dell'[AltTZG]
(...)
2. I dipendenti che abbiano compiuto il 60 anno di et e che soddisfino
le condizioni previste al paragrafo 1 hanno diritto di stipulare una contratto
di lavoro a tempo parziale per motivi di et (...).
29.
Gli artt. 4, n. 1, e 5, nn. 1 e 2, del TV ATZ
prevedono una retribuzione pari a quella prevista per il lavoro a tempo
parziale maggiorata del 20% dell'importo pagato per il lavoro a tempo parziale.
Comunque, il beneficiario del regime di lavoro a tempo parziale per motivi di
et ha la garanzia di riscuotere una retribuzione pari all'83% dell'importo netto
della retribuzione che gli sarebbe dovuta per un lavoro a tempo pieno.
30.
L'art. 9, nn. 1 e 2, del TV ATZ dispone:
1. Il rapporto di lavoro cessa alla data indicata nell'accordo di
lavoro a tempo parziale per motivi di et.
2. Lasciando impregiudicate le altre condizioni di cessazione previste
in contratti collettivi (...), il rapporto di lavoro cessa
a) al termine del mese civile che precede quello
a partire dal quale il dipendente pu aver diritto ad una pensione di vecchiaia
in ragione dell'et o, quando dispensato dall'iscrizione obbligatoria al
regime generale di pensione, ad una prestazione comparabile erogata da
un'istituzione pensionistica o assicurativa o da una compagnia di
assicurazioni; tale principio non si applica alle pensioni cui possibile aver
diritto prima di aver raggiunto l'et della pensione pertinente per
l'assicurato, ovvero
b) all'inizio del mese civile a partire dal quale
il dipendente riscuote una pensione di vecchiaia, una prestazione compensativa
per i minori, una prestazione analoga rientrante nel diritto pubblico o, ove
non sia pi soggetto all'obbligo di assicurazione nel regime legale di
sicurezza sociale, ad una prestazione analoga erogata da un'istituzione
assicurativa o pensionistica o da una compagnia di assicurazioni (...).
Il giudizio principale e le questioni pregiudiziali
31.
La sig.ra Kutz-Bauer, nata il 21 agosto 1939,
dipendente della citt di Amburgo, in qualit di direttrice della
Landeszentrale fr politische Bildung (Centro regionale per la formazione
politica).
32.
Essa ha chiesto al suo datore di lavoro di
stipulare un contratto che l'ammettesse, per il periodo di cinque anni dal 1
settembre 1999 alla data del 31 agosto 2004 in cui essa avrebbe compiuto i 65
anni, a fruire del regime di lavoro a tempo parziale per motivi di et secondo
la formula di lavoro in blocco. In base a questa formula, ella avrebbe
esercitato la sua attivit a tempo pieno per due anni e mezzo e si sarebbe
astenuta dal lavoro per il resto di tale periodo di cinque anni.
33.
Previa disamina, la citt di Amburgo ha respinto
tale domanda con lettera 21 dicembre 1998. La sig.ra Kutz-Bauer avrebbe
soddisfatto i criteri personali che danno diritto al lavoro a tempo parziale
per motivi di et in conformit all'art. 2 del TV ATZ. Tuttavia, ai sensi
dell'art. 9, n. 2, della TV ATZ, un contratto di lavoro a tempo parziale per
motivi di et stipulato tra le parti nella causa principale avrebbe avuto come
conseguenza di far cessare immediatamente il loro rapporto di lavoro.
34.
La seconda richiesta della sig.ra Kutz-Bauer
stata respinta con lettera della citt di Amburgo datata 6 luglio 1999 con la
motivazione che sarebbe certamente esistito un diritto ad un contratto di
lavoro a tempo parziale per motivi di et una volta compiuti i 60 anni, ma che
il rapporto di lavoro sarebbe cionondimeno cessato automaticamente in pari data
in forza dell'art. 9 del TV ATZ, giacch non ne sarebbe derivato, in base allo
Hamburgisches Ruhegeldgesetz, alcuna riduzione della pensione integrativa.
35.
Dinanzi al giudice a quo, la sig.ra Kutz-Bauer
ha fatto valere che il rifiuto di riconoscerle un diritto al lavoro a tempo
parziale per motivi di et costituiva una discriminazione indiretta basata sul
sesso in contrasto con la direttiva 76/207.
36.
Ritenendo che la soluzione della controversia ad
esso sottoposta richiedesse l'interpretazione delle disposizioni della
direttiva 76/207, l'Arbeitsgericht Hamburg ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se una disposizione di un contratto
collettivo per il pubblico impiego che consente ai dipendenti di sesso maschile
e a quelli di sesso femminile di chiedere di lavorare a tempo parziale per
motivi di et sia incompatibile con gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della
direttiva 76/207/CEE, qualora conceda il diritto di lavorare a tempo parziale
per motivi di et solo fino alla data in cui si pu far valere il diritto a una
pensione senza decurtazioni in base al regime legale di assicurazione per la
vecchiaia e qualora la categoria di persone che pu gi ottenere una pensione
senza decurtazioni all'et di 60 anni sia costituita quasi esclusivamente da
donne, mentre la categoria che pu ottenere una pensione senza decurtazioni
solo dall'et di 65 anni costituita quasi esclusivamente da uomini.
2) Se i giudici nazionali siano competenti,
qualora disposizioni di contratti collettivi e disposizioni legislative siano
incompatibili con le direttive 76/207/CEE e 79/7/CEE, ad applicare le
corrispondenti disposizioni a favore delle categorie svantaggiate, senza tener
conto delle limitazioni incompatibili con il diritto comunitario, finch norme
non discriminatorie siano adottate dalle parti del contratto collettivo o dal
legislatore.
Sulla prima questione
37.
Con la prima questione, il giudice a quo chiede
se gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207 debbano interpretarsi
nel senso che ostano ad una disposizione di un contratto collettivo applicabile
al pubblico impiego che autorizza i dipendenti di sesso maschile e quelli di
sesso femminile a fruire del lavoro a tempo parziale per motivi di et, quando
tale disposizione concede il diritto ad un siffatto lavoro a tempo parziale
solo fino alla data in cui si pu far valere per la prima volta il diritto ad
una pensione di vecchiaia a tasso pieno erogata dal regime legale di
assicurazione per la vecchiaia e qualora la categoria di persone che pu
ottenere una siffatta pensione all'et di 60 anni sia costituita quasi
esclusivamente da donne, mentre la categoria che pu ottenere una siffatta
pensione solo dall'et di 65 anni costituita quasi esclusivamente da uomini.
Osservazioni presentate alla Corte
38.
Tanto la sig.ra Kutz-Bauer quanto la Commissione
sostengono che la disparit di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e
lavoratori di sesso femminile istituita dal TV ATZ nel regime di lavoro a tempo
parziale per motivi di et rientra nell'ambito di applicazione della direttiva
76/207, in particolare degli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, di tale direttiva, in
quanto detto regime inciderebbe sulle condizioni di lavoro oggetto di
quest'ultima disposizione.
39.
Secondo la Commissione, un contratto che
definisca un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di et non fa parte
dei regimi legali che garantiscono una tutela contro il rischio di vecchiaia e
ai quali si applica la direttiva 79/7, in conformit al suo art. 3. Non sarebbe
quindi necessario esaminare la questione se le disposizioni della direttiva
79/7 possano limitare la portata dell'art. 2, n. 1, della direttiva 76/207.
40.
La Commissione sostiene inoltre che l'art. 7, n.
1, della direttiva 79/7 pu naturalmente applicarsi solo a prestazioni che
rientrano nella sicurezza sociale e che gli argomenti invocati dalla citt di
Amburgo non possono ostare all'applicazione degli artt. 2 e 5 della direttiva
76/207. La prima questione andrebbe quindi risolta in senso affermativo.
41.
Per contro, il governo tedesco fa valere che,
tenuto conto della finalit e della sistematica del regime di lavoro a tempo
parziale per motivi di et in questione nel procedimento principale, a tale
regime si applica la direttiva 79/7. Il detto regime mirerebbe, da un canto, a
facilitare ai lavoratori di una certa et il passaggio progressivo dalla vita
attiva alla pensione e, dall'altro, ad offrire ai giovani lavoratori
possibilit di assunzioni liberando posti di lavoro.
42.
Inoltre, secondo tale governo, concorrono nella
fattispecie principale le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza 30
marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. (Racc. pag. I-1247), per l'applicazione
della deroga di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 79/7. La normativa
tedesca riguardante il lavoro a tempo parziale per motivi di et tenderebbe
infatti a garantire la coerenza tra il regime di sostegno finanziario di un
siffatto lavoro ed il regime pensionistico. Per evitare una sovrapposizione tra
i regimi dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione vecchiaia,
occorrerebbe evitare che dei lavoratori subordinati che possono gi riscuotere
una pensione di vecchiaia a tasso pieno profittino inoltre degli stanziamenti
di sostegno del Bundesanstalt fr Arbeit.
Soluzione della Corte
43.
Al fine di dare una soluzione utile al giudice a
quo, occorre accertare in via preliminare se il regime di lavoro a tempo
parziale per motivi di et in questione nella causa principale rientri nella
direttiva 76/207 o se, in base alla tesi del governo tedesco, rientri nella
direttiva 79/7.
44.
In proposito, si deve constatare che il regime
di lavoro a tempo parziale per motivi di et mira a ridurre il tempo di lavoro
normale, o con una riduzione uniforme della durata del lavoro per l'intero
periodo considerato, o con un'uscita anticipata dalla vita professionale. In
entrambi i casi, il suddetto regime incide sull'esercizio dell'attivit
professionale dei lavoratori interessati modificando il loro tempo di lavoro.
45.
Si deve, quindi, constatare che il regime in
questione nella causa principale stabiliva norme relative a condizioni di
lavoro, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207.
46.
Contrariamente a quanto sostiene il governo
tedesco, tale conclusione non pu essere rimessa in discussione dal fatto che
il contratto collettivo in questione nella causa principale mirava a consentire
ai dipendenti di una certa et il passaggio graduale dalla vita attiva alla
pensione ed a creare, in tal modo, possibilit di assunzione per dipendenti in
formazione e disoccupati. La circostanza che il suddetto contratto perseguisse
questi due obiettivi non sufficiente per far rientrare il regime in questione
nella causa principale nell'ambito di applicazione della direttiva 79/7.
47.
E' quindi a buon diritto che la prima questione
verte sull'interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva
76/207.
48.
Dalla prima questione pregiudiziale risulta che
la categoria di persone che pu gi ottenere una pensione senza decurtazioni da
parte del regime legale di assicurazione pensione all'et di 60 anni
costituita quasi esclusivamente da donne, mentre la categoria che pu ottenere
una siffatta pensione solo dall'et di 65 anni costituita quasi
esclusivamente da uomini.
49.
Dal fascicolo risulta che, mentre tanto i lavoratori
di sesso femminile quanto i lavoratori di sesso maschile possono fruire del
regime di lavoro a tempo parziale a decorrere dall'et di 55 anni col consenso
del loro datore di lavoro, i lavoratori che hanno il diritto a fruire del
suddetto regime per un periodo di cinque anni, a partire dall'et di 60 anni,
sono per la maggior parte di sesso maschile.
50.
Ci posto, si deve constatare che disposizioni
come quelle in esame nella causa principale si risolvono di fatto in una
discriminazione delle lavoratrici rispetto ai lavoratori e devono, in linea di
principio, essere considerate in contrasto con gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1,
della direttiva 76/207. La situazione sarebbe diversa solo nel caso in cui la
differenza di trattamento fra le due categorie di lavoratori fosse giustificata
da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso
(v., in tal senso, sentenze 13 luglio 1989, causa 171/88, Rinner-Khn, Racc.
pag. 2743, punto 12; 17 giugno 1998, causa C-243/95, Hill e Stapleton, Racc.
pag. I-3739, punto 34, e 6 aprile 2000, causa C-226/98, Jrgensen, Racc. pag.
I-2447, punto 29).
51.
Spetta al giudice nazionale, che il solo
competente per valutare i fatti e per interpretare la normativa nazionale,
stabilire se questo il nostro caso. Occorre in proposito accertare, alla luce
di tutti gli elementi pertinenti e tenendo conto della possibilit di
conseguire con altri mezzi gli obiettivi perseguiti dalle norme in questione,
se i suddetti obiettivi risultino estranei a qualsiasi discriminazione basata
sul sesso e se tali norme siano, come strumenti destinati a conseguire
determinati scopi, idonee a contribuire alla loro realizzazione (v., in tal
senso, sentenza 9 febbraio 1999, causa C-167/97, Seymour-Smith e Perez, Racc.
pag. I-623, punto 72).
52.
Tuttavia, ancorch spetti al giudice nazionale,
nel contesto di un rinvio pregiudiziale, accertare l'esistenza di siffatte
ragioni obiettive nel caso concreto per il quale stato adito, la Corte,
chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, competente a fornire
indicazioni, tratte dal fascicolo della causa a qua come pure dalle
osservazioni scritte ed orali sottopostele, idonee a mettere il giudice
nazionale in grado di decidere (v. sentenze Hill e Stapleton, cit., punto 36, e
Seymour-Smith e Perez, cit., punto 68).
53.
In proposito occorre ricordare, come risulta dai
punti 9 e 26 della presente sentenza, che il lavoro a tempo parziale per motivi
di et disciplinato in Germania ai livelli federale e regionale, nonch dalle
convenzioni collettive e che il TV ATZ stato stipulato in considerazione
delle possibilit offerte dall'AltTZG.
54.
Il governo tedesco fa valere che uno degli
obiettivi perseguiti da un regime come quello in questione nella causa
principale di lottare contro la disoccupazione incoraggiando al massimo il
collocamento a riposo dei lavoratori che non ne hanno ancora maturato il
diritto e liberando cos posti di lavoro. Consentire ad un lavoratore che ha
gi maturato il diritto ad una pensione a tasso pieno di optare per il regime
di lavoro a tempo parziale per motivi di et significherebbe, da una parte, che
si manterrebbe occupato un posto di lavoro che tale regime intende destinare ad
un lavoratore in cerca di impiego e, dall'altro, che il regime previdenziale
sosterrebbe oneri supplementari, il che sottrarrebbe talune risorse ad altre
finalit.
55.
Quanto all'argomento ricavato da tale governo
dall'incentivazione dell'avviamento al lavoro occorre ricordare che spetta agli
Stati membri scegliere i provvedimenti atti a realizzare gli obiettivi che
perseguono in materia di occupazione. La Corte ha ammesso che gli Stati membri
dispongono di un'ampia discrezionalit nell'esercizio di questa competenza (v.
sentenza Seymour-Smith e Perez, cit., punto 74).
56.
Inoltre, come la Corte ha rilevato al punto 71
della sentenza Seymour-Smith e Perez, cit., incontrovertibile che
l'incentivazione dell'avviamento al lavoro costituisce un obiettivo legittimo
di politica sociale.
57.
Tuttavia, occorre ricordare che la
discrezionalit di cui godono gli Stati membri in materia di politica sociale
non pu risolversi nello svuotare di ogni sostanza l'attuazione di un principio
fondamentale del diritto comunitario, quale quello della parit di trattamento
tra i lavoratori e le lavoratrici (v. sentenza Seymour-Smith e Perez, cit.,
punto 75).
58.
Come risulta dalla giurisprudenza citata al
punto 51 della presente sentenza, semplici affermazioni generiche, riguardanti
l'attitudine del regime in questione nella causa principale a promuovere
l'avviamento al lavoro, non sono sufficienti a dimostrare che l'obiettivo
perseguito dalle norme controverse estraneo a qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso n a fornire elementi sulla scorta dei quali poter
ragionevolmente ritenere che gli strumenti scelti siano o possano essere idonei
a contribuire alla realizzazione di questo obiettivo.
59.
Quanto all'argomento del governo tedesco
relativo agli oneri supplementari che deriverebbero dall'ammissione delle
lavoratrici al regime in questione nella causa principale anche qualora queste
abbiano maturato il diritto ad una pensione di vecchiaia a tasso pieno, si deve
ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il
fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano
influenzare la natura ovvero la portata dei provvedimenti di tutela sociale che
esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per s, un obiettivo
perseguito da tale politica e non possono, pertanto, giustificare una
discriminazione a sfavore di uno dei sessi (sentenza 24 febbraio 1994, causa
C-343/92, Roks e a., Racc. pag. I-571, punto 35).
60.
D'altronde, ammettere che considerazioni di
bilancio possano giustificare una differenza di trattamento tra uomini e donne,
la quale, in loro mancanza, costituirebbe una discriminazione indiretta basata
sul sesso, comporterebbe che l'applicazione e la portata di una norma tanto
fondamentale del diritto comunitario come quella della parit tra uomini e
donne possano variare, nel tempo e nello spazio, a seconda dello stato delle
finanze pubbliche degli Stati membri (sentenze citate Roks e a., punto 36, e
Jrgensen, punto 39).
61.
La citt di Amburgo, vuoi in quanto pubblica
autorit, vuoi in quanto datore di lavoro, non pu nemmeno giustificare una
discriminazione derivante da un regime di impiego a tempo frazionato per motivi
d'et con il solo motivo secondo cui l'eliminazione di una discriminazione del
genere comporterebbe un aumento delle sue spese (v., in tal senso, sentenza
Hill e Stapleton, cit., punto 40).
62.
Quindi, spetta alla citt di Amburgo dimostrare
dinanzi al giudice di rinvio che la differenza di trattamento derivante dal
regime di lavoro a tempo parziale per motivi di et in questione nella causa
principale giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione
basata sul sesso. Ove detta prova venga fornita da tale parte nella causa
principale, la sola circostanza che le disposizioni di tale regime che ne
vietano l'accesso ai lavoratori che hanno maturato il diritto ad una pensione
di vecchiaia a tasso pieno colpiscano una percentuale notevolmente pi alta di
lavoratrici rispetto ai lavoratori non pu considerarsi una violazione degli
artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207.
63.
Alla luce di quanto precede, la prima questione
va risolta nel senso che gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207
devono interpretarsi nel senso che ostano ad una disposizione di un contratto
collettivo per il pubblico impiego che consenta ai dipendenti di sesso maschile
ed a quelli di sesso femminile di fruire del lavoro a tempo parziale per motivi
di et, qualora tale disposizione conceda il diritto di lavorare a tempo
parziale solo fino alla data in cui si pu far valere per la prima volta il
diritto ad una pensione a tasso pieno in base al regime legale di assicurazione
per la vecchiaia e qualora la categoria di persone che pu ottenere una
siffatta pensione all'et di 60 anni sia costituita quasi esclusivamente da
donne, mentre la categoria di persone che possono ottenerla solo dall'et di 65
anni costituita quasi esclusivamente da uomini, a meno che tale disposizione
non sia giustificata da criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi
discriminazione basata sul sesso.
Sulla seconda questione
64.
Con la seconda questione, il giudice a quo
chiede, in sostanza, se i giudici nazionali siano tenuti, qualora disposizioni
legislative o disposizioni di contratti collettivi creino una discriminazione
in contrasto con la direttiva 76/207 e siano quindi incompatibili con questa, a
eliminare la suddetta discriminazione applicando tali disposizioni a vantaggio
dei membri del gruppo sfavorito, senza doverne chiedere o attendere la previa
rimozione in via legislativa, in via di contrattazione collettiva o mediante
altro procedimento.
Osservazioni presentate alla Corte
65.
La sig.ra Kutz-Bauer fa valere che un giudice
nazionale deve applicare le disposizioni legislative e le disposizioni derivate
da contratti collettivi corrispondenti disapplicando le restrizioni in
contrasto con il diritto comunitario e sfavorevoli ai lavoratori di sesso
femminile.
66.
La Commissione sostiene che, ai termini
dell'art. 5, n. 2, della direttiva 76/207, spetta al legislatore nazionale
trarre le conseguenze giuridiche da una violazione del principio della parit
di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro e, in particolare,
prevedere misure efficaci per consentire a qualsiasi interessato di far valere
i suoi diritti in giudizio. Secondo la Commissione, tale principio pu
implicare che, in determinate circostanze, sia necessario riconoscere un
effetto retroattivo all'abolizione o alla modifica di norme discriminatorie, o
anche, ove ci non sia possibile, prevedere un adeguato risarcimento per i
lavoratori che abbiano subto la discriminazione. In mancanza di tale
intervento del legislatore nazionale, il lavoratore che ha costituito oggetto
di una discriminazione potrebbe avvalersi, nei confronti dello Stato membro che
agisce nella sua qualit di datore di lavoro, dell'art. 5 della direttiva
76/207 al fine di ottenere la disapplicazione di qualsiasi disposizione
nazionale in contrasto con tale articolo.
67.
Per quanto riguarda la soluzione della seconda
questione, la citt di Amburgo si limita a rinviare alla sentenza 7 febbraio
1991, causa C-184/89, Nimz (Racc. pag. I-297), che riguardava anch'essa le
conseguenze che si collegano alla constatazione, da parte di un giudice
nazionale, dell'incompatibilit di un contratto collettivo con una norma del
diritto comunitario, e cio, nella causa all'origine di tale sentenza, l'art.
119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti
dagli artt. 186 CE - 143 CE).
Soluzione della Corte
68.
Occorre in via preliminare ricordare che, ai termini
dell'art. 5, n. 2, lett. a) e b), della direttiva 76/207, gli Stati membri
devono adottare le misure necessarie affinch:
a) siano soppresse le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative contrarie al principio della parit di trattamento;
b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o
possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parit
di trattamento contenute nei contratti collettivi (...).
69.
Si deve anche rilevare che, secondo una
giurisprudenza costante, in tutti i casi in cui le disposizioni di una
direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e
sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi al giudice nazionale
nei confronti dello Stato membro (v., segnatamente, sentenza 12 luglio 1990,
causa C-188/89, Foster e a., Racc. pag. I-3313, punto 16).
70.
Quanto all'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207,
che pone il divieto di qualsiasi discriminazione basata sul sesso per quanto
riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento, la
Corte ha gi dichiarato che tale articolo sufficientemente preciso per essere
fatto valere da un singolo nei confronti dello Stato ed applicato da un giudice
nazionale per escludere l'applicazione di qualsiasi norma nazionale non
conforme ad esso (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84,
Marshall/Southhampton and South-West Hampshire Area Health Authority, detta
Marshall I, Racc. pag. 723, punti 52 e 56, e Seymour-Smith e Perez, cit.,
punto 40).
71.
Peraltro, un amministrato come la sig.ra
Kutz-Bauer sarebbe in grado di avvalersi dell'art. 5, n. 1, della direttiva
76/207 nei confronti di una pubblica autorit quale la citt di Amburgo (v., in
tal senso, sentenze citate Marshall I, punto 49, e Foster e a., punti 19 e 21).
72.
La Corte ha anche affermato che, in presenza di
una discriminazione indiretta ad opera di una disposizione di un contratto
collettivo, i membri del gruppo sfavorito da tale discriminazione devono essere
trattati allo stesso modo degli altri lavoratori (v., in tal senso, sentenze 27
giugno 1990, causa C-33/89, Kowalska, Racc. pag. I-2591, punto 19, e Nimz,
cit., punto 18).
73.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte
(v., in particolare, sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc.
pag. 629, punto 24), il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito
della propria competenza, le norme di diritto comunitario, ha l'obbligo di
garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di
propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione
nazionale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via
legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.
74.
Analoghi rilievi devono farsi altres
nell'ipotesi in cui la disposizione contraria al diritto comunitario risulti
dal contratto collettivo di lavoro. Sarebbe infatti in contrasto con la natura
stessa del diritto comunitario che al giudice competente per l'applicazione di
tale diritto fosse negato il potere di fare quanto necessario per disapplicare,
nel contempo, le clausole di un contratto collettivo che eventualmente
costituiscono ostacolo alla piena efficacia delle norme comunitarie (v.,
sentenza Nimz, cit., punto 20).
75.
Alla luce di tali considerazioni, la seconda
questione va risolta nel senso che, qualora disposizioni legislative o di
contratti collettivi creino una discriminazione in contrasto con la direttiva 76/207
e siano quindi incompatibili con questa, i giudici nazionali sono tenuti ad
eliminare la suddetta discriminazione, con tutti i mezzi possibili, e in
particolare applicando le suddette disposizioni a favore del gruppo sfavorito,
senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa,
mediante contrattazione collettiva o altrimenti.
Sulle spese
76.
Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla
Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele
dall'Arbeitsgericht Hamburg con ordinanze 3 maggio e 29 giugno 2000, dichiara:
1) Gli artt. 2, n. 1, e 5,
n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa
all'attuazione del principio della parit di trattamento fra gli uomini e le
donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono interpretarsi nel
senso che ostano ad una disposizione di un contratto collettivo per il pubblico
impiego che consenta ai dipendenti di sesso maschile ed a quelli di sesso
femminile di fruire del lavoro a tempo parziale per motivi di et, qualora tale
disposizione conceda il diritto di lavorare a tempo parziale solo fino alla data
in cui si pu far valere per la prima volta il diritto ad una pensione a tasso
pieno in base al regime legale di assicurazione per la vecchiaia e qualora la
categoria di persone che pu ottenere una siffatta pensione all'et di 60 anni
sia costituita quasi esclusivamente da donne, mentre la categoria di persone
che pu ottenerla solo dall'et di 65 anni costituita quasi esclusivamente da
uomini, a meno che tale disposizione non sia giustificata da criteri obiettivi
ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.
2) Qualora disposizioni
legislative o di contratti collettivi creino una discriminazione in contrasto
con la direttiva 76/207 e siano quindi incompatibili con questa, i giudici
nazionali sono tenuti ad eliminare la suddetta discriminazione, con tutti i
mezzi possibili, e in particolare applicando le suddette disposizioni a favore
del gruppo sfavorito, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in
via legislativa, mediante contrattazione collettiva o altrimenti.
Schintgen Gulmann Skouris Macken Cunha Rodrigues |
Cos deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo
2003.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
R. Grass
J.-P. Puissochet
1: Lingua processuale: il tedesco.