61999J0215

Sentenza della Corte dell'8 marzo 2001. - Friedrich Jauch contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Feldkirch - Austria. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regime austriaco di copertura del rischio di mancanza di autonomia - Qualifica delle prestazioni e legittimità della condizione della residenza con riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71. - Causa C-215/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-01901


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione materiae - Prestazioni previste e prestazioni escluse - Criteri di distinzione - Prestazioni dipendenti da un regime nazionale di previdenza sociale a copertura del rischio della mancanza di autonomia - Inclusione in quanto prestazione di malattia

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. a)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione malattia - Regime nazionale di previdenza sociale a copertura del rischio della mancanza di autonomia - Prestazioni di malattia in denaro - Condizione di residenza dell'assicurato nel territorio dello Stato di iscrizione - Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 19, n. 1)

Massima


1. Una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Ciò vale per un assegno di assistenza concesso oggettivamente, in base a una situazione legalmente definita. Prestazioni di tale tipo hanno essenzialmente l'obiettivo di integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia, alla quale esse sono d'altronde connesse sul piano organizzativo, al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone non autonome. Pertanto, anche se presentano caratteristiche loro proprie, siffatte prestazioni devono essere considerate come «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

( v. punti 25-26, 28 )

2. L'art. 19, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e le corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo 1 del titolo III del medesimo regolamento ostano a che il diritto al versamento di un assegno di assistenza previsto dalla normativa di uno Stato membro, che viene considerato come una prestazione di malattia in denaro, sia subordinato alla condizione che la persona non autonoma abbia la propria residenza abituale in detto Stato.

Infatti, conformemente a dette disposizioni, l'assegno di assistenza, che viene considerato come una prestazione di malattia in denaro, deve essere erogato quale che sia lo Stato membro nel quale risieda la persona non autonoma che risponda a tutte le altre condizioni per beneficiarne.

( v. punti 35-36 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-215/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landesgericht Feldkirch (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Friedrich Jauch

e

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10 bis, n. 1, e 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Stix-Hackl, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e C.-D. Quassowski, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Hillenkamp e dalla sig.ra C. Egerer, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo austriaco, rappresentato dal sig. G. Hesse, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra C. Bergeot, in qualità di agente, del governo olandese, rappresentato dal sig. M. Fierstra, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra E. Sharpston, QC, e della Commissione, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra C. Egerer, in qualità di agenti, all'udienza del 25 ottobre 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 dicembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 16 marzo 1999, pervenuta in cancelleria il 7 giugno successivo, il Landesgericht Feldkirch ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 10 bis, n. 1, e 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Jauch e il Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, in merito al rifiuto di quest'ultimo di versare al sig. Jauch il «Pflegegeld» (in prosieguo: l'«assegno di assistenza») previsto dal Bundespflegegeldgesetz (legge federale austriaca sull'assegno di assistenza, BGBl. I, 1993, pag. 110; in prosieguo: il «BPGG»).

Normativa comunitaria

3 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia (...);

b) le prestazioni di invalidità (...);

c) le prestazioni di vecchiaia;

(...)».

4 Secondo l'art. 4, n. 2 bis, il regolamento n. 1408/71 si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 del medesimo articolo, qualora tali prestazioni siano destinate, in particolare, a coprire, in via suppletiva, complementare o accessoria, gli eventi corrispondenti a tali settori contemplati dal detto n. 1.

5 L'art. 10 bis, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone:

«Nonostante le disposizioni dell'art. 10 e del titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicato beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'art. 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza ed a suo carico».

6 L'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, intitolato «Prestazioni speciali a carattere non contributivo», al punto K, «Austria», lett. b), reca la seguente menzione:

«L'assegno di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca sugli assegni di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), ad eccezione degli assegni di assistenza corrisposti dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni per menomazioni causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale».

7 Infine, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che figura nel titolo III di tale regolamento:

«Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni (...), beneficia nello Stato in cui risiede:

a) delle prestazioni in natura, erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritta;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente».

Normativa nazionale

8 A partire dal 1993, in Austria, l'assegno di assistenza previsto dal BPGG ha, ai sensi del suo art. 1, lo scopo di assicurare, sotto forma di un contributo forfettario, aiuto e assistenza alle persone non autonome al fine di migliorare le loro possibilità di condurre una vita autonoma e adeguata alle loro esigenze. L'art. 3, n. 1, del BPGG, che definisce l'ambito di applicazione ratione personae di tale assegno, precisa, tra l'altro, che le persone da esso contemplate vi hanno diritto purché risiedano in Austria.

9 Ai sensi dell'art. 22 del BPGG, l'assegno di assistenza viene corrisposto dagli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di pensione e contro gli infortuni. Tuttavia, l'art. 23 del BPGG prevede che lo Stato «rimborsa agli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di pensione le spese dimostrate ai sensi della presente legge federale in un conto economico distinto da redigere a norma delle disposizioni in vigore per gli enti di previdenza sociale, e che riguardano l'assegno di assistenza, le prestazioni in natura, le spese di viaggio, i servizi del medico di base e il seguito usuale, le spese di notifica, la quota delle spese amministrative corrispondenti a tali spese, nonché spese varie».

Controversia nella causa principale

10 Il sig. Jauch, cittadino tedesco, che ha sempre risieduto in Lindau, città tedesca situata presso la frontiera austriaca, ha lavorato in Austria dal maggio 1941 fino al giugno 1958, periodo durante il quale era assicurato a titolo obbligatorio, e, quindi, dal luglio 1958 al novembre 1981, periodo durante il quale era assicurato a titolo volontario al regime di assicurazione pensione austriaco. Il predetto totalizza così 480 mesi di assicurazione in Austria e percepisce, dal 1° maggio 1995, una trattamento di quiescenza versato dal Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter.

11 Avendo maturato in Germania periodi assicurativi solo in misura trascurabile, il sig. Jauch non percepisce alcuna pensione tedesca. Lo stesso tuttavia, dal 1° settembre 1996 fino al 31 agosto 1998, in virtù della decisione 28 novembre 1996, beneficiava di prestazioni di assicurazione tedesca contro i rischi di mancanza di autonomia versate dall'Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Bayern, Pflegekasse Lindau. Il detto ente però cessava il pagamento di tali prestazioni, basandosi sulla sentenza della Corte 5 marzo 1998, causa C-160/96, Molenaar (Racc. pag. I-843).

12 Con decisione 7 settembre 1998, il Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter rigettava la domanda di concessione dell'assegno di assistenza ai sensi del BPGG presentata dal sig. Jauch. Pertanto, poiché il diritto ad un assegno connesso con il suo stato di mancanza di autonomia gli era stato negato sia dagli enti competenti in Austria che da quelli competenti in Germania, il sig. Jauch ha presentato ricorsi avverso tali rifiuti in ambedue gli Stati membri.

13 Nel ricorso proposto in Austria dinanzi al Landesgericht Feldkirch, il convenuto nel procedimento principale ha concluso per il rigetto del ricorso con la motivazione che l'assegno di assistenza ai sensi del BPGG è espressamente menzionato nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 come costitutivo di una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 10 bis del detto regolamento, il cui beneficio è riservato alle persone che risiedono nel territorio dello Stato membro interessato.

14 Il Landesgericht però, tenuto conto delle condizioni particolari nelle quali le modalità previste per il finanziamento dell'assegno di assistenza sono entrate in vigore, cioé con un corrispondente aumento dei contributi di assicurazione malattia, si pone la questione se tale assegno sia effettivamente una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento n. 1408/71.

15 Il Landesgericht Feldkirch ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia in contrasto con l'art. 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione attualmente in vigore, il fatto che il diritto all'assegno di assistenza per le persone non autonome ("Pflegegeld"), previsto dal Bundespflegegeldgesetz (BPGG - legge federale sull'assegno di assistenza - BGBl. 110/1993) nella versione attualmente in vigore, sia subordinato alla condizione che la persona non autonoma risieda in Austria».

Sulla questione pregiudiziale

16 Con la presente questione pregiudiziale il giudice a quo vuole, in sostanza, sapere se l'assegno di assistenza ai sensi del BPGG possa essere considerato una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, secondo il quale le persone interessate ne beneficiano esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale risiedono e ai sensi della normativa di questo stesso Stato, o se la condizione di residenza prevista per la concessione di tale assegno sia in contrasto con l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e con le corrispondenti disposizioni contenute nelle altre sezioni del capitolo 1 del titolo III del medesimo regolamento.

17 Come è stato ricordato al punto 6 della presente sentenza, l'assegno di assistenza figura nell'elenco delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, che costituisce l'oggetto dell'allegato II del medesimo regolamento. Il governo austriaco sostiene che l'iscrizione di una prestazione in tale elenco è sufficiente per qualificare la prestazione speciale a carattere non contributivo. Basa il suo ragionamento sulle sentenze 4 novembre 1997, causa C-20/96, Snares (Racc. pag. I-6057); 11 giugno 1998, causa C-297/96, Partridge (Racc. pag. I-3467), e 25 febbraio 1999, causa C-90/97, Swaddling (Racc. pag. I-1075). Al punto 30 della menzionata sentenza Snares, la Corte ha stabilito che l'iscrizione di una normativa relativa ad un assegno di sussistenza per minorati nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 deve essere riconosciuta come dimostrazione che le prestazioni concesse sulla base di tale normativa costituiscono prestazioni speciali a carattere non contributivo. Ai punti 31 della menzionata sentenza Partridge e 24 della menzionata sentenza Swaddling, la Corte ha ripreso tale analisi per definire il regime giuridico del sussidio di accompagnamento per minorati e, rispettivamente, di un sussidio integrativo. Si deve del resto notare che, in queste tre cause, il carattere speciale e non contributivo delle prestazioni di cui trattasi non costituiva materia di discussione.

18 Si deve ricordare che l'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 ha ad oggetto «prestazioni speciali a carattere non contributivo» previste da una legislazione diversa da quella relativa ai settori tradizionali della previdenza sociale di cui all'art. 4, n. 1, dello stesso regolamento, rientranti cioè nel settore dell'assistenza sociale e medica esplicitamente escluso dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, ai sensi dell'art. 4, n. 4, ma ciò nondimeno ricollegabili al settore della previdenza sociale contemplato da tale regolamento in quanto destinate a coprire, in via suppletiva, complementare o accessoria, gli eventi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale contemplati nell'art. 4, n. 1, dello stesso regolamento.

19 Del resto, l'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 riserva il beneficio delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'art. 4, n. 2 bis, di tale regolamento alle persone che risiedono nel territorio nazionale purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis.

20 Orbene, come costantemente dichiarato dalla Corte (v., ad esempio, sentenza 25 febbraio 1986, causa 284/84, Spruyt, Racc. pag. 685, punti 18 e 19), le disposizioni del regolamento n. 1408/71 adottate per l'attuazione dell'art. 51 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE) vanno interpretate alla luce dell'obiettivo di tale articolo che è quello di contribuire all'istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti. L'obiettivo degli artt. 48 e 49 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 40 CE), 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE), nonché 51 del Trattato, non verrebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto della libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla legge di uno Stato membro, specie quando tali vantaggi costituiscono la contropartita di contributi da essi versati.

21 In questo contesto è ben possibile che il legislatore comunitario adotti disposizioni di deroga al principio della esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale (v., in particolare, la menzionata sentenza Snares, punto 41). Siffatte disposizioni di deroga, come quelle previste dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, vanno interpretate restrittivamente: possono cioé essere applicate solo a prestazioni che rispondono alle condizioni in esse stabilite. Di conseguenza nel menzionato art. 10 bis possono rientrare solo prestazioni che soddisfano le condizioni poste dall'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 e cioé le prestazioni che presentano allo stesso tempo un carattere speciale non contributivo e che figurano nell'allegato II bis di tale regolamento.

22 Si deve pertanto esaminare se la prestazione oggetto della causa principale, inserita nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, presenta carattere speciale e non contributivo.

Prestazione speciale

23 Se è vero che la Commissione e il governo tedesco riconoscono che l'assegno di assistenza è una prestazione rientrante nel regolamento n. 1408/71, il governo austriaco sostiene che questa prestazione fa parte di misure costituenti la politica di aiuti sociali del governo. Ritiene che il rischio di «non autonomia» sia più prossimo al rischio di «povertà» che a quello di «malattia».

24 Si deve, tuttavia, constatare che la Corte ha già risolto tale questione nella menzionata sentenza Molenaar. Ha stabilito che le disposizioni relative alla concessione delle prestazioni dell'assicurazione tedesca contro il rischio di mancanza di autonomia attribuivano ai beneficiari un diritto legalmente definito e che le dette prestazioni hanno essenzialmente l'obiettivo di integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone non autonome.

25 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punti 12-14; 20 giugno 1991, causa C-356/89, Newton, Racc. pag. I-3017; 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839, punto 15, e Molenaar, già citata, punto 20). In applicazione di tale giurisprudenza, tenendo conto degli elementi costitutivi delle prestazioni dell'assicurazione tedesca contro i rischi di mancanza di autonomia, la Corte, al punto 25 della menzionata sentenza Molenaar, ha giudicato che le dette prestazioni dovevano essere considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e, al punto 36 della stessa sentenza, che le dette prestazioni dovevano essere considerate «prestazioni in denaro» dell'assicurazione malattia contemplate in particolare dall'art. 19, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

26 Se è vero che nella causa principale l'assegno di assistenza può eventualmente presentare, a livello nazionale, un differente regime giuridico, esso conserva ciò nondimeno natura identica alle prestazioni dell'assicurazione tedesca contro il rischio di mancanza di autonomia su cui verte la menzionata sentenza Molenaar e viene parimenti concesso oggettivamente, in base a una situazione legalmente definita.

27 A questo proposito, da un lato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del BPGG, il diritto al versamento dell'assegno di assistenza è concesso soltanto ai beneficiari di una pensione a titolo di infortunio sul lavoro o di malattia professionale o ai titolari di una pensione erogata ai sensi dell'Allgemeine Sozialversicherungsgesetz. D'altro lato, ai sensi degli artt. 22 e 23 del BPGG, l'onere del pagamento di tale assegno grava provvisoriamente sugli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di pensione e contro gli infortuni, ai quali le somme da loro anticipate a tale titolo vengono successivamente rimborsate a carico del bilancio dello Stato federale.

28 Le condizioni per la concessione dell'assegno di assistenza e le relative modalità di finanziamento non possono avere per oggetto o per effetto quello di snaturare l'assegno di assistenza quale analizzato nella menzionata sentenza Molenaar, secondo la quale prestazioni di tale tipo hanno essenzialmente l'obiettivo di integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia, alla quale sono d'altronde connesse sul piano organizzativo, al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone non autonome (sentenza Molenaar, già citata, punto 24). Pertanto, anche se presentano caratteristiche loro proprie, siffatte prestazioni devono essere considerate come «prestazioni di malattia» in denaro ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71 (sentenza Molenaar, già citata, punto 25). Ciò considerato, poco importa che l'assegno di assistenza abbia come scopo quello di integrare finanziariamente, tenuto conto della situazione di mancanza di autonomia della persona, una pensione accordata ad un titolo diverso da quello della malattia. Pertanto, tale assegno, abbia esso o no carattere contributivo, deve essere considerato, come del resto rilevato dal governo tedesco, una prestazione di malattia in denaro ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e non rientra pertanto nel n. 2 bis del medesimo articolo.

Prestazioni a carattere non contributivo

29 Per quanto riguarda la modalità di finanziamento dell'assegno di assistenza, il BPGG che lo ha istituito ha avuto come scopo quello di attuare un regime diretto ad assicurare a tutte le persone non autonome prestazioni in denaro di carattere uniforme su tutto il territorio nazionale, completando così la copertura del rischio sociale connesso con lo stato di mancanza di autonomia, già assicurato, a livello regionale, da taluni Länder.

30 Il BPGG prevede altresì che il finanziamento dell'assegno è assicurato dallo Stato federale, secondo il procedimento descritto al punto 27 della presente sentenza. Così, nella causa principale, il pagamento delle prestazioni in denaro è assicurato in un primo momento dagli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di pensione contro gli infortuni, poiché l'art. 23 del BPGG prevede che le somme così pagate dai detti enti vengano a questi successivamente rimborsate dallo Stato federale sotto forma di rimborso spese. Sul piano finanziario, il governo austriaco ha ricavato i fondi necessari a tali spese riducendo il contributo federale all'assicurazione pensione. Per equilibrare quest'ultima riduzione, il contributo assicurazione malattia dovuto dagli enti che gestiscono l'assicurazione di pensione è stato ridotto per un importo pari alla riduzione del contributo federale all'assicurazione pensione.

31 La Commissione tuttavia ritiene, da un lato, che il finanziamento sia in realtà sopportato dagli assicurati sociali, dal momento che, per compensare la riduzione degli introiti dell'assicurazione malattia, i contributi a tale assicurazione sono stati aumentati nel 1993, e rileva, dall'altro, che dell'assegno di assistenza così finanziato beneficiano soltanto gli assicurati sociali.

32 Si deve precisare, per quanto riguarda quest'ultimo argomento, che nessun principio e nessuna disposizione di diritto comunitario vietano al legislatore di uno Stato membro di creare regimi di protezione sociale differenti per categorie sociali o socioprofessionali diverse. La circostanza che soltanto gli assicurati sociali percepiscono l'assegno di assistenza istituito dal BPGG non è tale, di per sé, da dimostrare che tale prestazione è finanziata mediante i loro contributi all'assicurazione malattia, quand'anche, in forza della menzionata sentenza Molenaar, tale assegno debba essere analizzato come una «prestazione di malattia». Infatti, nessuna norma di diritto comunitario vieta che una normativa nazionale individualizzi la copertura del rischio della mancanza di autonomia e la finanzi in modo diverso dalle altre prestazioni di malattia.

33 Per contro, per quanto riguarda l'aumento dei contributi di assicurazione malattia, il governo austriaco stesso riconosce che tale aumento è stato deciso per compensare la riduzione del trasferimento di risorse finanziarie contributive dall'assicurazione pensione agli enti che gestiscono l'assicurazione malattia, in ragione del fatto che lo scopo stesso di tale riduzione è quello di diminuire, fino a concorrenza dei dovuti limiti, il contributo federale all'assicurazione pensione e ricavare così le risorse necessarie per il finanziamento del nuovo assegno di assistenza. Si deve, di conseguenza, constatare che il finanziamento di tale prestazione ha potuto essere realizzato senza modifica delle prestazioni di malattia, di vecchiaia e d'infortunio, grazie all'aumento dei contributi di assicurazione contro il rischio malattia. Il nesso, invero indiretto, con i contributi di assicurazione-malattia è tanto più stretto quanto il prelievo operato sulle risorse dell'assicurazione malattia lo è sulla parte contributiva degli introiti. Pertanto, l'assegno di assistenza presenta carattere contributivo.

34 L'assegno di assistenza non risponde pertanto ai requisiti posti dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, il quale riserva il beneficio delle prestazioni speciali a carattere non contributivo contemplate dall'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento alle persone residenti nello Stato membro dove esse vengono versate.

35 Ne consegue che, conformemente alle disposizioni dell'art. 19, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, e alle corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo 1 del titolo III di tale regolamento, l'assegno di assistenza, che si analizza come una prestazione di malattia in denaro, deve essere erogato quale che sia lo Stato membro nel quale la persona non autonoma che risponda a tutte le altre condizioni per beneficiarne risieda.

36 Ciò considerato, la questione sollevata va risolta nel senso che l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e le corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo 1 del titolo III del medesimo regolamento ostano a che il diritto al versamento dell'assegno di assistenza previsto dal BPGG sia subordinato alla condizione che la persona non autonoma abbia la propria residenza abituale in Austria.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 Le spese sostenute dai governi austriaco, tedesco, francese, olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landesgericht Feldkirch con ordinanza 16 marzo 1999, dichiara:

L'art. 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, e le corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo I del titolo III del medesimo regolamento, ostano a che il diritto al versamento del «Pflegegeld» (assegno di assistenza) previsto dal Bundespflegegeldgesetz (legge federale austriaca sull'assegno di assistenza) sia subordinato alla condizione che la persona non autonoma abbia la propria residenza abituale in Austria.


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