DECRETO 11 giugno 2009
Integrazione al decreto 18 giugno 2002 recante l'autorizzazione
alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei
titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi
extracomunitari e revoca dell'autorizzazione alla regione
Emilia-Romagna a compiere gli atti istruttori di verifica per il
rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli
abilitanti all'esercizio della professione sanitaria. (09A07207)
(G.U. Serie Generale n. 146 del 26 giugno 2009)
IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;
Visto l'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002,
n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario,
ai sensi del quale il Ministero della salute puo' autorizzare le
regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio
del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per
l'esercizio in Italia della specifica professione sanitaria;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle
regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei
titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge
8 gennaio 2002, n. 1», successivamente integrato con decreto
ministeriale 2 agosto 2002, con decreto ministeriale 27 novembre 2002
e con decreto ministeriale 18 settembre 2003;
Vista la nota in data 4 febbraio 2009 con la quale la regione
autonoma della Sardegna ha manifestato la disponibilita' a curare gli
atti istruttori dei procedimenti di cui al citato art. 1, comma
10-ter, del decreto-legge n. 402 del 2000;
Viste le note in data 14 gennaio 2009 e 23 marzo 2009 con le quali
la regione Emilia-Romagna ha chiesto la revoca dell'autorizzazione a
compiere gli atti istruttori sopra citati, disposta con il su
menzionato decreto ministeriale 18 giugno 2002;
Ritenuto di accogliere le richieste rispettive della regione
autonoma della Sardegna e della regione Emilia-Romagna;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione
alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei
titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge
8 gennaio 2002, n. 1», integrato con decreto ministeriale 2 agosto
2002, con decreto ministeriale 27 novembre 2002 e con decreto
ministeriale 18 settembre 2003, e' ulteriormente integrato
aggiungendo, agli enti in esso citati, la regione autonoma della
Sardegna.
Articoli:
[1 ]
[2 ]