DECRETO 18 settembre 2003
Integrazione del decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2002
e successive integrazioni, recante l'autorizzazione alle regioni a
compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli
abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai
sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito in legge dall'art. l della legge 8 gennaio 2002,
n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159
del 9 luglio 2002.
(G.U. Serie Generale n. 230 del 3 ottobre 2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, ai sensi del quale il Ministro della salute puo' autorizzare
le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio
del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per
l'esercizio in Italia della specifica professione;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 e successive
integrazioni, recante «Autorizzazione alle regioni a compiere gli
atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area
sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. l
comma 10-ter del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito
in legge dall'art. l della legge 8 gennaio 2002, n. 1»;
Considerato che, successivamente al perfezionamento del citato
decreto ministeriale, la regione Piemonte ha formalmente manifestato
la disponibilita' a curare l'istruttoria dei procedimenti di cui al
citato art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge n. 402/2001;
Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Piemonte;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2002 e successive
integrazioni, recante «Autorizzazione alle regioni a compiere gli
atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area
sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. l,
comma 10-ter del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito
in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 9 luglio 2002 e'
integrato aggiungendo, agli enti in esso citati, anche la regione
Piemonte.
Roma, 18 settembre 2003
Il Ministro: Sirchia
Articoli:
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