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LEGGE 23 luglio 1991 , n. 223
  Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro.


 Vigente al: 30-12-2010


Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                              Titolo I
           NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
                       ECCEDENZE DI PERSONALE
                               Capo I
             NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
                               Art. 1. (12) (14) (15) (16) (20) (34)
          (Norme in materia di intervento straordinario di
                       integrazione salariale)
1.   La   disciplina   in  materia  di  intervento  straordinario  di
integrazione  salariale trova applicazione limitatamente alle imprese
che  abbiano  occupato  mediamente  piu'  di  quindici lavoratori nel
semestre  precedente  la data di presentazione della richiesta di cui
al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste  presentate  prima  che siano
trascorsi  sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve
sussistere,   per  il  datore  di  lavoro  subentrante,  nel  periodo
decorrente   dalla   data   del   predetto   trasferimento.  Ai  fini
dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati anche gli
apprendisti  ed  i  lavoratori  assunti con contratto di formazione e
lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale
deve  contenere  il  programma  che  l'impresa  intende  attuare  con
riferimento  anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le
conseguenze  sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformita'   ad   un   modello   stabilito,   sentito   il  Comitato
interministeriale  per  il  coordinamento  della politica industriale
(CIPI)  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale.  L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o
in  mancanza  di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori   piu'   rappresentative  operanti  nella  provincia  puo'
chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3.  La  durata  dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione  aziendale  non  puo'  essere  superiore  a  due anni. Il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ha  facolta' di
concedere  due  proroghe,  ciascuna  di durata non superiore a dodici
mesi,  per  quelli  tra  i  predetti  programmi  che  presentino  una
particolare  complessita'  in  ragione delle caratteristiche tecniche
dei   processi  produttivi  dell'azienda,  ovvero  in  ragione  della
rilevanza   delle   conseguenze  occupazionali  che  detti  programmi
comportano  con  riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio. (14)((34))
4.  Il  contributo  addizionale  di  cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto  legge  21  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160 e' dovuto in misura doppia a
decorrere  dal  primo  giorno  del  venticinquesimo mese successivo a
quello  in  cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la
data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5.  La  durata  del  programma  per  crisi  aziendale non puo' essere
superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale
non  puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente concessione. (12) (14) (16).
6.  Il  CIPI  fissa,  su  proposta  del  Ministro  del lavoro e della
previdenza sociale sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19
della  legge  28  febbraio 1986, n. 41 i criteri per l'individuazione
dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'articolo
11,  comma  2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito
territoriale  e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi
per  la  selezione  dei  casi  di  intervento,  nonche' i criteri per
l'applicazione del comma 9 e 10.
7.  I  criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche'
le  modalita'  della  rotazione  prevista  nel comma 8 devono formare
oggetto   delle   comunicazioni   e   dell'esame  congiunto  previsti
dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
8.  Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo
connesse  al  mantenimento  dei normali livelli di efficienza, di non
adottare  meccanismi  di  rotazione tra i lavoratori che espletano le
medesime  mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
dalle  sospensioni,  deve  indicarne i motivi nel programma di cui al
comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non
giustificati  i  motivi  addotti dall'azienda per la mancata adozione
della  rotazione,  il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo
non  sia  stato  raggiunto  entro  tre mesi dalla data del decreto di
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione,
sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.
L'azienda  ove  non  ottemperi  a  quanto previsto in tale decreto e'
tenuta  per  ogni  lavoratore  sospeso  a  corrispondere  con effetto
immediato  nella  misura  doppia,  il  contributo  addizionale di cui
all'articolo  8,  comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Il   medesimo   contributo,   con   effetto   dal  primo  giorno  del
venticinquesimo   mese   successivo   all'atto   di  concessione  del
trattamento di cassa integrazione, e' maggiorato di una somma pari al
centocinquanta per cento del suo ammontare.
9.  Per  ciascuna  unita'  produttiva  i  trattamenti straordinari di
integrazione  salariale  non  possono  avere  una  durata complessiva
superiore    a   trentasei   mesi   nell'arco   di   un   quinquennio
indipendentemente  dalle  cause  per le quali sono stati concessi ivi
compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n.  726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1984,  n.  863.  Si  computano,  a  tal  fine,  anche  i  periodi  di
trattamento   ordinario   concessi   per  contrazioni  o  sospensioni
dell'attivita'  produttiva  determinate  da  situazioni temporanee di
mercato.  Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni
e  modalita'  determinate  dal  CIPI ai sensi del comma 6, per i casi
previsti  dall'articolo  3,  della presente legge dell'articolo 1 del
decreto  legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  dicembre  1984, n. 863 dall'articolo 7 del decreto-
legge  30  dicembre  1987,  n. 536 convertito con modificazioni dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al
comma 3.(14) (20) ((34))
10.  Per  le imprese che presentino un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione  o  conversione  aziendale a seguito di una avvenuta
significativa  trasformazione del loro assetto proprietario che abbia
rilevanti  apporti  di  capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati   ai   fini  dell'applicazione  del  comma  9  i  periodi
antecedenti la data della trasformazione medesima.((34))
11.  L'impresa  non  puo'  richiedere  l'intervento  straordinario di
integrazione  salariale  per  le  unita'  produttive  per  le  unita'
produttive  per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi
periodi, l'intervento ordinario. (15)
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AGGIORNAMENTO (12)
 Il  d.l.  20/5/1993,  n.  148 convertito con l. 19/7/1993, n. 236 ha
diposto che " sino al 31 dicembre 1994, in deroga al comma 1, secondo
periodo del suddetto articolo, il CIPI puo' concedere, entro i limiti
di spesa di 27 miliardi per il 1993 e di 28 miliardi per il 1994, una
proroga  del  programma  per  la  medesima  causale,  di  durata  non
superiore  a  sei  mesi,  per  i casi in cui il numero dei lavoratori
interessati  sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza
di  particolari  difficolta'  di ordine temporale nella realizzazione
del  programma  di  gestione  della crisi, oppure vengano riscontrate
difficolta' anche esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda".
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AGGIORNAMENTO (14)
  Il  d.l.  26  novembre  1993, n. 478 convertito in legge 26 gennaio
1994, n. 56 ha diposto che " fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso
di  procedura  di  mobilita'  di  cui  all'articolo  4 della legge n.
223/91,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, su
richiesta  dell'impresa  a  seguito di accordo collettivo nell'ambito
del  quale  sia  stato  definito  un  programma  di  misure  idonee a
fronteggiare  le eccedenze di personale, puo' disporre la proroga, in
relazione  al  numero  dei  lavoratori  interessati,  del trattamento
straordinario  diintegrazione  salariale  di  durata  non superiore a
dodici  mesi in deroga ai limiti di cui al presente articolo 1, commi
3, 5 e 9."
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AGGIORNAMENTO (15)
  Il  D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto che " sono attribuite
al  Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
le  funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento
della  politica  industriale  (CIPI) relative all'esame dei programmi
presentati ai sensi del presente articolo 1".
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AGGIORNAMENTO (16)
  IL  d.l.  16  maggio  1994, n. 299 convertito in legge n. 451/94 ha
disposto  che  "  fino  al 31 dicembre 1995, per le unita' produttive
interessate  da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti
da  un  unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi
aziendale  puo'  essere  fissata,  in  deroga al presente articolo 1,
comma 5, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. "
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, nel testo introdotto dalla legge di
conversione  28  novembre  1996,  n.  608,  ha disposto che "i limiti
temporali  di  cui al comma 9 del presente articolo vanno riferiti ad
un arco temporale fisso".
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AGGIORNAMENTO (34)
  Il  D.L.  31  dicembre  2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio
2008,  n.  31,  ha  disposto  che  le disposizioni di cui al presente
articolo,  commi  3,  9  e 10, sono estese ai trattamenti concessi ai
sensi  dell'articolo  1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
nei  limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e
b), del medesimo articolo 1-bis.
 
	        
	      
                        Art. 2 (12) (24) (36)
                              Procedure

  1.  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e'
concesso  mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  previa  approvazione  del programma, di cui all'articolo 1,
comma  2,  da  parte  del  CIPI  per la durata prevista nel programma
medesimo.
  2.  Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3 sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  nel  caso  in cui i lavoratori interessati alle integrazioni
salariali  siano  un  numero  pari  o  inferiore a cento unita', sono
approvate dal CIPI negli altri casi.
  3.  Successivamente  al primo semestre l'erogazione del trattamento
e'   autorizzata,  su  domanda,  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito
positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da
parte dell'impresa.
  4.   La  domanda  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  e l' eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo
devono  essere  presentate,  nel  termine  previsto  dal  primo comma
dell'articolo  7  della  legge  20  maggio  1975, n. 164, all'Ufficio
regionale  del  lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato
regionale   del  lavoro  territorialmente  competenti.  Nel  caso  di
presentazione  tardiva  della  domanda  si applicano il secondo ed il
terzo comma del predetto articolo 7. (24)
  5.  L'ufficio  regionale  del  lavoro  e della massima occupazione,
sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del
lavoro,   esprime   il   parere   previsto   entro  dal  primo  comma
dell'articolo  8  della  legge  8  agosto  1972, n. 464, entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
  6.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre
il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS del trattamento
straordinario  di integrazione salariale, con il connesso assegno per
il  nucleo  familiare,  ove spettante, quando per l'impresa ricorrano
comprovate    difficolta'    di    ordine    finanziario    accertate
dall'Ispettorato  provinciale del lavoro territorialmente competente.
Restano  fermi  gli  obblighi  del  datore  del lavoro in ordine alle
comunicazioni  prescritte  nei  confronti  dell'INPS. (( Il pagamento
diretto  ai lavoratori e' disposto contestualmente all'autorizzazione
del  trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva
la  successiva  revoca nel caso in cui il servizio competente accerti
l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa. ))
  7.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  con la procedura prevista dall'articolo 19 comma 5,
della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  viene  stabilita la nuova
composizione  del  comitato  tecnico  di cui all'articolo 1, comma 6,
della  presente legge e, vengono fissati i criteri e le modalita' per
l'assunzione  delle  determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica
selettiva.  Con  lo  stesso  decreto  viene  stabilita  la misura del
compenso  da  corrispondere  ai  componenti  del comitato tecnico. Al
relativo  onere,  valutato  in  lire  80  milioni in ragione d'anno a
partire  dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica  per  l'anno  1991  e  corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
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AGGIORNAMENTO (24)
  La  L.  23  dicembre  1998,n.  448  ha  disposto che "l'espressione
"domanda di proroga" di cui al comma 4 del presente art. 2 si intende
riferita  non  solo  alle  proroghe  di cui all'art. 1 comma 3, della
citata  l. n. 223 del 1991, ma, altresi', alla domanda che l'impresa,
nell'ambito  di  durata  del programma di intervento straordinario di
integrazione  salariale,  presenta,  nel  termine  previsto dal primo
comma  dell'art.  7  della  legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun
periodo  semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda,
trovano  applicazione  il  secondo e il terzo comma del predetto art.
7".
 
	        
	      
                   Art. 3 (12) (14) (19) (21) (27)
         Intervento straordinario di integrazione salariale
                       e procedure concorsuali

  1.  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e'
concesso,  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale,   ai  lavoratori  delle  imprese  soggette  alla  disciplina
dell'intervento  straordinario di integrazione salariale, nei casi di
dichiarazione  di fallimento, . . . , di emanazione del provvedimento
di   liquidazione  coatta  amministrativa  ovvero  di  sottoposizione
all'amministrazione    straordinaria,    qualora   la   continuazione
dell'attivita'  non  sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento
viene  concesso  su  domanda  del  curatore,  del  liquidatore  o del
commissario   per   un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e'  altresi'
concesso  nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente
nella  cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo
di  integrazione  salariale  fruito  dai lavoratori sara' detratto da
quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. (14)
  2.  Entro  il  termine  di  scadenza del periodo di cui al comma 1,
quando  sussistano  fondate  prospettive  di  continuazione o riprese
dell'attivita'  e  di  salvaguardia,  anche  parziale, dei livelli di
occupazione  tramite  la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o
di  sue  parti,  per  il  trattamento  straordinario  di integrazione
salariale  puo'  essere  prorogato,  su  domanda  del  curatore,  del
liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per  un  ulteriore  periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve
essere  corredata  da  una relazione approvata dal giudice delegato o
dall'autorita'   che  esercita  il  controllo  sulle  prospettive  di
cessione  dell'azienda  o  di sue parti e sui riflessi della cessione
sull'occupazione aziendale. (14) ((27))
  3.  Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche
tramite  cessione  dell'azienda  o  di  sue parti, o quando i livelli
occupazionali  possono  essere  salvaguardati  solo  parzialmente, il
curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare
in  mobilita'  ai  sensi  dell'articolo  4  ovvero dell'articolo 24 i
lavoratori  eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4,
comma  6,  e'  ridotto  a  trenta  giorni.  Il  contributo  a  carico
dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non e' dovuto.
  4.  L'imprenditore  che,  a  titolo  di  affitto  abbia  assunto la
gestione,   anche   parziale,  di  aziende  appartenenti  ad  imprese
assoggettate  alle  procedure  di  cui al comma 1, puo' esercitare il
diritto   di  prelazione  nell'acquisto  delle  medesime.  Una  volta
esaurite  le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad
essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi'
stabilito   all'imprenditore  che  sia  riconosciuto  il  diritto  di
prelazione.  Tale  diritto deve essere esercitato entro cinque giorni
dal ricevimento della comunicazione.
  4-bis.  Le  disposizioni  in materia di mobilita' ed il trattamento
relativo  si  applicano  anche  al  personale  il  cui  rapporto  sia
disciplinato  dal  regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese  dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente
alla  data  del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle
indicate  condizioni  e  che  maturino,  nel corso del trattamento di
mobilita',  il  diritto  alla pensione, la retribuzione da prendere a
base  per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici
mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'.
  4-ter.  Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12
luglio  1988,  n.  270,  e  limitatamente  ai  lavoratori  licenziati
successivamente  al  1  agosto  1993,  nei  casi  di  fallimento,  di
concordato  preventivo, di amministrazione controllata e di procedure
di  liquidazione,  le  norme  in  materia di mobilita' e del relativo
trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di
trasporto  pubblico  che  hanno  alle  proprie  dipendenze  personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi  di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto  alla  pensione,  la  retribuzione  da prendere a base per il
calcolo  della  pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
  5.  Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e
successive modificazioni e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio
1985  n. 23, convertito con modificazioni della legge 22 aprile 1985,
n. 143 e successive modificazioni.
  5-bis.  La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale  e  di  collocamento  in  mobilita'  prevista  dal presente
articolo  per  le  ipotesi  di  sottoposizione di imprese a procedure
concorsuali  si  applica,  fino  a  concorrenza massima di lire dieci
miliardi  annui,  previo  parere  motivato  del  prefetto  fondato su
ragioni  di  sicurezza  e  di  ordine  pubblico,  ai lavoratori delle
aziende  sottoposte  a  sequestro  o confisca ai sensi della legge 31
maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni.  A  tale  fine
l'amministratore  dei  beni  nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies
della  citata  legge  n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite
dal  presente  articolo  al curatore, al liquidatore e al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali.
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AGGIORNAMENTO (14)
  Il  d.l.  26  novembre 1993, n. 478 convertito con legge 26 gennaio
1994,  n.  56  ha  disposto  che  "il trattamento di proroga - di cui
all'art.  1  del  d.l.  478/1993,  convertito  con l. 56/1994 - trova
applicazione  anche  nei  confronti  delle  aziende  per  le quali e'
applicato  il  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale
previsto dal presente art. 3, commi 1 e 2".
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AGGIORNAMENTO (27)
  La  legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che "in attesa della
riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e  comunque  non oltre il 31
dicembre   2000   e'   prorogato   il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  scadenza  entro  il  7  gennaio  2000,
concesso  ai  sensi del presente articolo 3, comma 2 per fallimento o
concordato  preventivo  con cessione dei beni, in favore di un numero
massimo  di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un
unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla
data  di  entrata in vigore della suddetta legge 488/1999 ed operanti
nelle  aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE)
n.   2081/93   del  Consiglio,  del  20  luglio  1993,  e  successive
modificazioni.  Il  relativo  onere e' valutato in lire 51 miliardi e
400 milioni".
 
	        
	      
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo II
NORME IN MATERIA DI MOBILITA'
                     Art. 4 (12) (14) (22) (31)
             Procedura per la dichiarazione di mobilita'

  1.  L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di
integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma
di  cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego  a  tutti  i  lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a
misure  alternative, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita'
ai sensi del presente articolo.
  2.  Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma
1  sono  tenute  a  darne  comunicazione preventiva per iscritto alle
rappresentanze  sindacali  aziendali costituite a norma dell'articolo
19  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300, nonche' alle rispettive
associazioni  di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze
la   comunicazione   deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di
categoria  aderenti  alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul  piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria
puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
  3.  La  comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione:
dei  motivi  che  determinano  la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici,  organizzativi  e  produttivi, per i quali si ritiene di non
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione
ed  evitare  in  tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero,  della collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei
tempi di attuazione del programma di mobilita' delle eventuali misure
programmate  per  fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della
attuazione  del  programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni  patrimoniali  diverse  da  quelle  gia'  previste dalla
legislazione   vigente   e   dalla  contrattazione  collettiva.  Alla
comunicazione   va  allegata  copia  dalla  ricevuta  del  versamento
dell'INPS  a  titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo
5,  comma  4,  di  una  somma  pari al trattamento massimo mensile di
integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti. (12)
  4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del
versamento  di  cui  al comma 3 devono essere contestualmente inviate
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
  5.   Entro   sette   giorni   dalla   data  del  ricevimento  della
comunicazione  di  cui  al  comma 2, a richiesta della rappresentanze
sindacali  aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un
esame  congiunto  tra  le parti, allo scopo di esaminare le cause che
hanno  contribuito  a  determinare  l'eccedenza  del  personale  e le
possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte,  nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di
solidarieta'  e  forme  flessibili  di  gestione del tempo di lavoro.
Qualora  non  sia  possibile  evitare  la  riduzione di personale, e'
esaminata   la   possibilita'   di  ricorrere  a  misure  sociali  di
accompagnamento    intese,    in   particolare,   a   facilitare   la
riqualificazione  e  la  riconversione  dei  lavoratori licenziati. I
rappresentanti  sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove
lo ritengano opportuno, da esperti.
  6.  La  procedura  di  cui  al  comma  5 deve essere esaurita entro
quarantacinque  giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
dell'impresa.  Quest'ultima  da' all'Ufficio Provinciale del lavoro e
della  massima  occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione  e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga
comunicazione   scritta   puo'   essere  inviata  dalle  associazioni
sindacali dei lavoratori.
  7.   Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il  direttore
dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima occupazione
convoca  le  parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui
al  comma  5,  anche  formulando  proposte per la realizzazione di un
accordo.  Tale  esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento  da  parte  dell'Ufficio  provinciale  del lavoro e della
massima  occupazione  della  comunicazione  dell'impresa  prevista al
comma 6.
  8.  Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di
mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono
ridotti alla meta'.
  9.  Raggiunto  l'accordo  sindacale ovvero esaurita la procedura di
cui  ai  commi  6,  7  e  8,  l'impresa  ha  facolta' di collocare in
mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando
per  iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini
di  preavviso.  Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita'  con  l'indicazione  per  ciascun soggetto del nominati del
luogo  di  residenza,  della  qualifica, del livello di inquadramento
dell'eta',  del  carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione
delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta
di  cui  all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto
all'Ufficio   regionale   del  lavoro  e  della  massima  occupazione
competente,   alla   Commissione   regionale  per  l'impiego  e  alle
associazioni di categoria di cui al comma 2.
  10.  Nel  caso  in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i
lavoratori  o  ne  collochi  un  numero inferiore a quello risultante
dalla  comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recpuero
delle  somme  pagate  in  eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi
dell'articolo  5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'.
  11.  Gli  accordi  sindacali stipulati nel corso delle procedure di
cui  al  presente  articolo, che prevedano il riassorbimento totale o
parziale  dei  lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche
in  deroga  al  secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la
loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
  12.  Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove
siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo.
  13.  I  lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al
termine  del  periodo  di  godimento  del trattamento di integrazione
salariale, rientrano in azienda.
  14.  Il  presente  articolo  non  trova  applicazione  nel corso di
eccedenze  determinate  da  fine  lavoro  nelle imprese edili e nelle
attivita'  stagionali  e  saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato.
  15.  Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate
in  diverse  province  della stessa regione ovvero in piu' regioni la
competenza   a   promuovere  l'accordo  di  cui  al  comma  7  spetta
rispettivamente  al  direttore  dell'Ufficio  regionale  del lavoro e
della  massima  occupazione  ovvero  al  Ministro  del lavoro e della
previdenza  sociale.  Agli  stessi  vanno  inviate  le  comunicazioni
previste dal comma 4.
  15-bis.Gli  obblighi di informazione, consultazione e comunicazione
devono  essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni
relative  all'apertura  delle  procedure  di cui al presente articolo
siano assunte dal datore di lavoro o da un' impresa che lo controlli.
Il  datore  di  lavoro  che  viola  tali obblighi non puo' eccepire a
propria  difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo
controlla,   delle   informazioni  relative  alla  decisione  che  ha
determinato l'apertura delle predette procedure.
  16.  Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977,
n.  675  le  disposizioni  del  decreto-legge  30  marzo  1978, n. 80
convertito,  con  modificazioni della legge 26 maggio 1978 n. 215, ad
eccezione  dell'articolo  4-bis  nonche' il decreto legge 13 dicembre
1978,  n.  795  convertito  con  modificazioni dalla legge 9 febbraio
1979, n. 36. (14) ((31))
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il d.l. 20 maggio 1993, n. 148 convertito con l. 19 luglio 1993, n.
236  ha disposto che "le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
suddetto,  si  interpretano nel senso che il mancato versamento delle
mensilita' alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle  gestioni  previdenziali,  di  cui all'articolo 37 della legge 9
marzo  1989,  n.  88,  non comporta la sospensione della procedura di
mobilita'  di  cui  al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei
lavoratori  interessati,  del  diritto  a  percepire  l'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223".
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AGGIORNAMENTO (14)
  Il  d.l  26  novembre  1993,  n. 478 convertito in legge 26 gennaio
1994, n. 56 ha disposto che "fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso
di  procedura di mobilita' di cui al presente articolo 4, il Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a
seguito  di  accordo  collettivo  nell'ambito  del  quale  sia  stato
definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di
personale,  puo'  disporre  la  proroga,  in  relazione al numero dei
lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione
salariale  di  durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti
di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della stessa legge n. 223/91".
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AGGIORNAMENTO (31)
  Il   D.Lgs.  10  settembre  2003,  n.  276  ha  stabilito  che  "le
disposizioni  di cui al presente articolo 4, non trovano applicazione
anche  nel  caso  di fine dei lavori connessi alla somministrazione a
tempo  indeterminato.  In  questo  caso trovano applicazione l'art. 3
della  L.  15  luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui
all'art. 12".
 
	        
	      
                               Art. 5.   (12) (16)
 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)
1. L'individuazione dei lavoratori da  collocare  in  modalita'  deve
avvenire   in   relazione   alle   esigenze   tecnico-produttive,  ed
organizzative del  complesso  aziendale,  nel  rispetto  dei  criteri
previsti  da  contratti  collettivi  stipulati con i sindacati di cui
all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi  contratti  nel
rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;
   a) carichi di famiglia;
   b) anzianita';
   c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
2.  Nell'operare  la  scelta dei lavoratori da collocare in mobilita'
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo  9  ultimo  comma,  del
decreto-legge  29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
della  legge  25  marzo  1983,  n. 79.    L'impresa  non puo' altresi
collocare  in   mobilita'  una  percentuale  di  manodopera femminile
superiore   alla  percentuale  di  manodopera  femminile occupata con
riguardo alle mansioni prese in considerazione.
3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, e'  inefficace  qualora
sia  intimato  senza l'osservanza della forma scritta o in violazione
delle  procedure  richiamate  all'articolo  4,  comma   12,   ed   e'
annullabile  in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione
per iscritto, il recesso puo' essere impugnato entro sessanta  giorni
dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale,  idoneo  a  rendere  nota la volonta' del lavoratore
anche attraverso  l'intervento  delle  organizzazioni  sindacali.  Al
recesso  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del  quale  sia  stata
dichiarata l'inefficacia o l'invalidita'  si  applica  l'articolo  18
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.
4.  Per  ciscun  lavoratore  posto in mobilita' l'impresa e' tenuta a
versare alla gestione degli interventi assistenziali  e  di  sostegno
alle  gestioni  previdenziali,  di  cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte
il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore.
Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza
del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia  formato  oggetto
di accordo sindacale.  (12) ((16))
5.  L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione
regionale  per  l'impiego,  procuri  offerte  di   lavoro   a   tempo
indeterminato  aventi  le caratteristiche di cui all'articolo 9 comma
1, lettera b), non  e'  tenuta  al  pagamento  delle  rimanenti  rate
relativamente  ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di
mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto
il periodo in cui essi accettando le offerte procurate dalla  impresa
abbiano prestato lavoro.
(( Il  predetto beneficio e'  escluso per le imprese che si  trovano,
nei  confronti  dell'impresa    disposta  ad  assumere,  nei rapporti
di cui all'articolo 8, comma 4-bis. ))
6.  Qualora  il  lavoratore venga messo in mobilita' dopo la fine del
dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di  cui
all'articolo  2,  comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a
quello del completamento del programma di cui all'articolo  1,  comma
2,  nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato la somma
che l'impresa e' tenuta a versare la somma 4 del presente articolo e'
aumentata di cinque punti percentuali  per  ogni  periodo  di  trenta
giorni  intercorrente  tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di
completamento del programma.
Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal  secondo
comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
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AGGIORNAMENTO  (12)
 Il d.l. 20 maggio 1993, n. 148  convertito con l. 19 luglio 1993,
n.   236   ha   disposto   che  le   disposizioni  di  cui al comma 4
dell'articolo  suddetto,  si interpretano  nel  senso  che il mancato
versamento   delle   mensilita'  alla    gestione   degli  interventi
assistenziali e  di  sostegno  alle  gestioni  previdenziali,  di cui
all'articolo  37  della legge  9  marzo  1989,  n. 88,  non  comporta
la   sospensione  della  procedura  di mobilita' di cui  al  medesimo
articolo  4 e la  perdita,  da  parte   dei  lavoratori  interessati,
del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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AGGIORNAMENTO  (16)
 Il d.l.   16   maggio  1994, n. 299, convertito con  19 luglio 1994,
n. 451   ha   disposto   che " la somma dovuta ai sensi del  presente
articolo 5, comma 4,  e'    aumentata  di un importo  pari  a  quello
della  contribuzione addizionale  prevista  dall'articolo   8,  comma
1,  del  decreto-legge  21   marzo   1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  maggio 1988, n.  160, e  successive
modificazioni,   calcolata   con   riferimento   al  predetto residuo
periodo."
 
	        
	      
                               Art. 6.   (12)
           (Lista di mobilita' e compiti della Commissione
                      regionale per l'impiego)
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima  occupazione  sulla
base  delle  direttive  impartite  dal  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione  centrale  per  l'impiego,
dopo  un'analisi  tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila
una lista dei lavoratori  in  mobilita'  sulla  base  di  schede  che
contengono   tutte   le   informazioni   utili   per  individuare  la
professionalita' la preferenza per una  mansione  diversa  da  quella
originaria,  la  disponibilita'  al  trasferimento sul territorio, in
questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli
11, comma 2,  e  16  e  vengono  esclusi  quelli  che  abbiano  fatto
richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5. (( 12 ))
2.  La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al
comma 1 ed inoltre:
   a) assume ogni  iniziativa  utile  a  favorire  il  reimpiego  dei
lavoratori  iscritti  nella  lista di mobilita' in collaborazione con
l'Agenzia per l'impiego;
   b) propone l'organizzazione da parte delle Regioni,  in  corsi  di
riqualificazione  e  di qualificazione professionale che tenuto conto
del livello di professionalita' dei lavoratori  in  mobilita',  siano
finalizzati  ad agevolarne il reimpiego i lavoratori interessati sono
tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali  ne  dispongano
l'avviamento;
   c) promuovere le iniziative di cui al comma 4;
   d)  determina gli ambiti circoscrizionali, ai fini dell'avviamento
in mobilita'.
(( d-bis.) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle
lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. ))
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti  per  l'accesso  al  Fondo
sociale  europeo  e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  devono  dare
priorita'  ai  progetti  formativi  che  prevedono  l'assunzione  dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilita'.
4.  Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  la  Commissione
regionale  per  l'impiego,  puo'  disporre  l'utilizzo temporaneo dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere  o  servizi  di
pubblica  utilita'  ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 28
maggio 1981, n. 244, convertito, con  modificazioni  della  legge  24
luglio  1981,  n.  390  modificato  dall'articolo  8  della  legge 28
febbraio 1988, n. 86, convertito con  modificazioni  della  legge  20
maggio  1988,  n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non
si applica interessata utilizzi i lavoratori per  un  numero  di  ore
ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di
mobilita' spettante al lavoratore ridotta del vento per cento.
5.  I  lavoratori  in  mobilita'  sono compresi tra i soggetti di cui
all'articolo 14, comma 1 lettera a) della legge 27 febbraio 1985,  n.
49.
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AGGIORNAMENTO  (12)
 Il d.l. 20/5/1993, n. 148 convertito con l. 19/7/1993, n. 236  ha
disposto che  " Fino  al  31  dicembre  1994,  nella  lista di cui al
suddetto  comma,  possono  essere iscritti i lavoratori licenziati da
imprese,  anche  artigiane  o cooperative di produzione e lavoro, che
occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo
connesso  a  riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, quale  risulta  dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai
sensi  dell'articolo  2  della  legge  15  luglio  1966, n. 604, come
sostituito  dall'articolo 2,  comma  2  della  legge  11 maggio 1990,
n. 108.  Possono altresi' essere iscritti i lavoratori licenziati per
riduzione  di  personale  che  non  fruiscano  dell'indennita' di cui
all'articolo 7 della suddetta legge.  L'iscrizione che  non da titolo
al trattamento  deve essere richiesta,  entro  sessanta  giorni dalla
comunicazione  del  licenziamento,  ovvero  dalla  comunicazione  dei
motivi ove non contestuale, alla competente  sezione circoscrizionale
per l'impiego, la quale, previa verifica che  i motivi dichiarati dal
datore  di  lavoro  corrispondono  a  quanto  disposto  dal  presente
articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per
gli adempimenti previsti dal suddetto articolo.
 
	        
	      
                        Art. 7 (12) (16) (17)
                      (20) (23) (25) (26) (29)
                       Indennita' di mobilita'

  1.  I  lavoratori  collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4,
che  siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1,
hanno  diritto  ad  una  indennita'  per un periodo massimo di dodici
mesi,  elevato  a  ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta  anni  e  a  trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta  anni.  L'indennita'  spetta  nella  misura percentuale, di
seguito  indicata,  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  che  hanno  percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel
periodo  immediatamente  precedente  la  risoluzione  del rapporto di
lavoro;
a) per i primi dodici mesi; cento per cento;
b) da  tredicesimo  al  trentaseiesimo  mese; ottanta per cento. (17)
   (26)
  2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di
mobilita'  e'  corrisposta  per un periodo di massimo di ventiquattro
mesi  elevato  a  trentasei  per  i  lavoratori  che hanno compiuto i
quaranta  anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta per cento. (26)
   ((29))
  3.  L'indennita'  di  mobilita'  e'  adeguata,  con  effetto dal 1o
gennaio  di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita'
di contingenza dei lavoratori dipendenti.
  Essa  non  e'  comunque  corrisposta  successivamente alla data del
compimento  dell'eta'  pensionabile  ovvero,  se a questa data non e'
ancora    maturato   il   diritto   alla   pensione   di   vecchiaia,
successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
  4.  L'indennita'  di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta
per  un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle
dipendenze  dell'impresa  che  abbia  attivato  la  procedura  di cui
all'articolo 4.
  5.  I  lavoratori  in  mobilita'  che  ne  facciano  richiesta  per
intraprendere  un'attivita'  autonoma o per associarsi in cooperativa
in  conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione
anticipata  dell'indennita'  nelle  misure  indicate nei commi 1 e 2,
detraendone  il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre
1992,  per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata
di  un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di
mobilita'  e  comunque  non  superiore al numero dei mesi mancanti al
compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito  di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16 comma 1, e'
elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in
vigore  della  presente  legge  e  quella  del  loro  collocamento in
mobilita'.   Le   somme   corrisposte   a   titolo  di  anticipazione
dell'indennita'  in mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui
all'articolo  17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro   del   Tesoro,   sono   determinate  le  modalita'  per  la
restituzione  nel  caso  in  cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi
successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle
altrui  dipendenze  nel settore privato o in quello pubblico, nonche'
le  modalita'  per  la riscossione delle somme di cui all'articolo 5,
commi 4 e 6. (12) (16) (25)
  6.  Nelle  aree  di  cui  al  comma  2  nonche'  nell'ambito  delle
circoscrizioni  o  nel  maggior  ambito determinato dalla Commissione
regionale  per  l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla
media  nazionale  tra  iscritti  alla  prima  classe  della  lista di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori
collocati  in  mobilita'  entro  la data del 31 dicembre 1992, che al
momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto un'eta'
inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla
legge  per  il  pensionamento  di  vecchiaia,  e  possano far valere,
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella  minima  prevista per il predetto pensionamento, diminuita del
numero  di  settimane  mancanti  alla  data  di  compimento dell'eta'
pensionabile   l'indennita'   di   mobilita'  e'  prolungata  fino  a
quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi
a  quelli  previsti  nei  commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. (12)
(16)
  7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma 6, ai lavoratori collocati in
mobilita'  entro  la  data del 31 dicembre 1992, che al momento della
cessazione  del  rapporto,  abbiano compiuto un'eta' inferiore di non
piu'  di  dieci  anni  rispetto  a quella prevista dalla legge per il
pensionamento  di  vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale  obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti,
un'anzianita'   contributiva   non   inferiore   a   ventotto   anni,
l'indennita'  di  mobilita'  spetta fino alla data di maturazione del
diritto  al  pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti
anteriormente  alla  data  del  1  gennaio  1991  della  societa' non
operative della Societa' di Gestione e Partecipazioni industriali Spa
(GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  Spa  (INSAR) si prescinde dal
requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non
puo'  essere  corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. (12)
(16) (23)
  8.  L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di
disoccupazione  nonche'  le  indennita'  di  malattia e di maternita'
eventualmente spettanti.
  9.   I   periodi  di  godimento  dell'indennita'  di  mobilita'  ad
esclusione  di  quelli  per  i  quali si fa luogo alla corresponsione
anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai
fini  del  conseguimento  del  diritto  alla pensione e ai fini della
determinazione  della  misura  della  pensione  stessa.  Per  i detti
periodi  il  contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla  base della
retribuzione   cui   e'  riferito  il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la
copertura  della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione
di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti.
  10.  Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta
l'assegno   per  il  nucleo  familiare  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69 convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
  11.  I  datori  di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientranti
nel  campo  di  applicazione  normativa  che  disciplina l'intervento
straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui
all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n. 88, un contributo
transitorio  calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate
al  contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione  involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota
percentuale  a  decorrere  dal  periodo di paga in corso alla data di
entrata  in  vigore della presente legge e fino al periodo di paga in
corso  al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a quello in
corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al
31  dicembre  1992;  i  datori  di  lavoro  tenuti  al versamento del
contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e
per  i  corrispondenti  punti di aliquota percentuale, dal versamento
del  contributo  di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.
67, per la parte a loro carico.
  12.  L'indennita'  prevista dal presente articolo e' regolata della
normativa  che  disciplina  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
disoccupazione  involontaria,  in  quanto  applicabile  nonche'  alle
disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
  13.  Per  i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo
e'  a  carico  dell'istituto  nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4
comma  3,  sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma
10, nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3.
  14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,
e successive modificazioni.
  15.  In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre
anni  successivi  a quello di entrata in vigore della presente legge,
il  Ministro  del  tesoro,  di  concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  adegua  i  contributo di cui al presente
articolo  nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni. (20)
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.L.  20 maggio 1993, n. 148, convertito con l. 19 luglio 1993,
n.  236, ha disposto che il termine del 31 dicembre 1992 previsto nei
commi suddetti e' prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i
commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n.88.  Tali disposizioni si applicano, dalla data dell' 11 marzo 1993
e  sino  al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilita' da
imprese  appartenenti  ai  settori  della  chimica, della siderurgia,
dell'industria  della difesa e dell'industria minero-metallurgica non
ferrosa,  nonche' nelle aree di declino industriale individuate dalla
CEE  ai  sensi  dell'obiettivo  2  del regolamento CEE n. 2052/88. Lo
stesso  d.l.  ha disposto che la determinazione dei requisiti di eta'
di  cui  ai  commi  6  e  7 dell'articolo suddetto, e' effettuata con
riferimento  alle  disposizioni legislative in materia di pensione di
vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.
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  AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L.  16 maggio 1994, n. 299 convertito in legge n. 451/1994 ha
disposto  che "il termine del 31 dicembre 1992, previsto dal presente
articolo 7, commi 5, 6 e 7, gia' prorogato dall'articolo 6, comma 10,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ulteriormente
prorogato  al 31 dicembre 1994. Le disposizioni del presente articolo
7,  commi  5, 6 e 7, si applicano altresi' ai lavoratori collocati in
mobilita'  entro  il  31  dicembre  1994  da  imprese appartenenti ai
settori  della  chimica,  dell'industria della difesa, dell'industria
minero    metallurgica    non    ferrosa,   dell'industria   tessile,
dell'abbigliamento  e  delle  calzature,  nonche'  da  imprese che si
trovano  nelle  aree  di declino industriale individuate ai sensi del
regolamento  CEE  n  2081/93  (obiettivo  n.  2).  Per  i  lavoratori
collocati   in   mobilita'   in   conseguenza  di  procedura  per  la
dichiarazione  di  mobilita'  avanzata  successivamente  alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, i benefici attribuiti ai
sensi  del presente comma su base settoriale operano a condizione che
la  dichiarata  eccedenza  venga  accertata, nel corso della predetta
procedura,  dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione.  Le disposizioni di cui al presente articolo 7, commi 5,
6  e  7, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994,
previsto  dal  comma 4, del decreto n. 299/94 anche nei confronti dei
lavoratori  occupati in unita' produttive che non rientrano nell'area
di  applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilita'
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
a  condizione  che:  a) le predette unita' produttive appartengano ad
impresa  che occupa piu' di cinquecento dipendenti dei quali non meno
di  un  terzo  in  una  o  piu'  unita' produttive situate nelle aree
territoriali  cui  trovano  applicazione le citate disposizioni della
legge presente legge n. 223/91, costituite anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto n. 299/94; b) vi sia stato
l'accertamento,  da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  che  l'eccedenza  di  personale  interessi  anche le unita'
produttive presenti nelle predette aree territoriali".
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AGGIORNAMENTO (17)
  La  Corte  costituzionale con sentenza n. 423/95 (in G.U. n. 39/95)
ha  dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del presente articolo
16,  comma  1,  "nella  parte  in  cui  non  prevede che i periodi di
astensione  dal  lavoro  della lavoratrice per gravidanza o puerperio
siano  computabili  al  fine del raggiungimento del limite minimo dei
sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'".
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, nel testo introdotto dalla legge di
conversione  28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che "ai lavoratori
titolari  di  indennita'  di  mobilita',  con  scadenza  entro  il 31
dicembre  1996 e nel limite massimo di 200 unita', da aziende ubicate
in  zone  interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi
dell'articolo  7  della  legge  1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla
data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilita'
di  cui al presente articolo e' prorogato fino alla realizzazione dei
progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (23)
  Il D.L. 19 maggio 1997, n. 129, nel testo introdotto dalla legge di
conversione  18 luglio 1997, n. 229 ha stabilito che "le disposizioni
di  cui  al  comma  7 del presente articolo trovano applicazione, nel
limite  massimo  di  3.500  unita'  e  con  riferimento  alle  unita'
produttive  ubicate  sull'intero  territorio nazionale, nei confronti
dei lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1998".
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  13  maggio  1999,  n.  133 ha disposto che "l'indennita' di
mobilita'  di cui al comma 5 del suddetto articolo e' da considerarsi
non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
per la parte reinvestita nella costituzione di societa' cooperative".
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AGGIORNAMENTO (26)
  La  L.  17  maggio 1999, n. 144 ha disposto che "sono prorogati per
dodici  mesi,  nel  limite  massimo  di  350 unita', i trattamenti di
mobilita' di cui al suddetto articolo".
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AGGIORNAMENTO (29)
  Il  D.L.  11 giugno 2002, n. 108, convertito con L. 31 luglio 2002,
n. 172, ha disposto che "per i lavoratori dipendenti da aziende, gia'
operanti  in  aree  nelle  quali siano stati attivati strumenti della
programmazione   negoziata,  appaltatrici  di  lavori  presso  unita'
produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un
organico  di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi
di  ridimensionamento  dei  predetti appalti, a far data dal 29 marzo
2001  e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste
di  mobilita',  la  durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in
quarantotto  mesi dal comma 2 del presente articolo, e' prorogata per
un  massimo  di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta
unita',  e,  comunque,  non  oltre  il  conseguimento del trattamento
pensionistico  di  anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali
sono  confermati,  per  tali  lavoratori,  i requisiti previsti dalla
disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto.  La  misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo
di  proroga  e' ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia'
decurtata al termine del primo anno di fruizione".
Ha  inoltre  stabilito  che  "per  i  lavoratori,  gia' dipendenti da
aziende  operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui
all'Obiettivo  1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21  giugno 1999, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di
continuita',   abbiano   fruito   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, licenziati nel
periodo  dal  1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste
di  mobilita',  la  durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in
quarantotto  mesi dal comma 2 del presente articolo, e' prorogata per
un  massimo  di  quarantotto  mesi e nel limite massimo di centoventi
unita',  e,  comunque,  non  oltre  il  conseguimento del trattamento
pensionistico  di  anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali
sono  confermati,  per  tali  lavoratori,  i requisiti previsti dalla
disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto.  La  misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo
di  proroga  e' ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia'
decurtata al termine del primo anno di fruizione".
 
	        
	      
                               Art. 8
              Collocamento dei lavoratori in mobilita'

  1.  Per  i  lavoratori  in  mobilita'  ai  fini del collocamento si
applica  il  diritto  di  precedenza  nell'assunzione di cui al sesto
comma  dell'articolo  15  della  legge  29  aprile  1949,  n.  264  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  I  lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto
di  lavoro  a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota
di  contribuzione  a  carico  del  datore  di lavoro e' pari a quella
prevista  per  gli  apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive  modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso  del  suo
svolgimento,   il   predetto  contratto  venga  trasformato  a  tempo
indeterminato,  il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici
mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. (28) ((37))
  3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di limiti
di  eta', ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge
28  febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni,
le  disposizioni  dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444.
Ai   fini  dei  predetti  avviamenti  le  Commissioni  regionali  per
l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle  liste  di  collocamento,  la  percentuale  degli avviamenti da
riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita'.
  4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma
1,  assuma  a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella
lista  di  mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione
corrisposta  al  lavoratore,  un contributo mensile pari al cinquanta
per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta
al  lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un
numero  di  mesi  superiore  a  dodici,  e  per  i lavoratori di eta'
superiore  a  cinquanta  anni, per un numero superiore a ventiquattro
mesi,  ovvero  a  trentasei  mesi  per le aree di cui all'articolo 7,
comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
  4-bis.  Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti
e'  escluso  con  riferimento  a  quei  lavoratori  che  siano  stati
collocati  in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello  stesso  o  di diverso settore di attivita' che, al momento del
licenziamento,    presenta    assetti   proprietari   sostanzialmente
coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che assume ovvero risulta con
quest'ultima  in  rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che
assume  dichiara,  sotto  la  propria responsabilita', all'atto della
richiesta  di  avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.
  5.  Nei  confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita'
trova  applicazione  quanto  previsto dall'articolo 27 della legge 12
agosto 1977, n. 675.
  6.  Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita' di
lavoro  subordinato  a  tempo  parziale,  ovvero  a tempo determinato
mantenendo l'iscrizione nella lista.
  7.  Per  le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche'
per  quelle  dei  periodi  di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i
trattamenti  e le indennita' di cui agli articoli 17, 11 comma 2 e 16
sono  sospesi.  Tali  giornate  non  sono  computate  ai  fini  della
determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento  di  un  numero  di  giornate pari a quello dei giorni
complessivi di spettanza del trattamento.
  8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano
nella  sfera  di  applicazione  dell'articolo  37 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
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AGGIORNAMENTO (28)
  La  L.  23  dicembre  2000,  n. 388 ha disposto che "il comma 2 del
presente   articolo   si   interpreta  nel  senso  che  il  beneficio
contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL".

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  AGGIORNAMENTO (33)
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. con L. 14 maggio 2005,
n.  80 ha disposto che i commi 2 e 4, si applicano anche al datore di
lavoro,  in  caso  di  assunzione,  o  all'utilizzatore  in  caso  di
somministrazione,  di  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai sensi
dell'articolo  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  guadagni straordinaria ai
sensi  del  predetto  articolo  1,  comma 155, della legge n. 311 del
2004,  dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291,  ovvero,  in  caso  di cessazione di attivita', dell'articolo 1,
comma  5,  della  citata  legge  n.  223  del  1991,  si applicano le
disposizioni  di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti
lavoratori  l'applicazione  del citato art. 4, comma 3, e' effettuata
indipendentemente   dai   limiti   connessi  alla  fruizione  per  il
lavoratore  e  all'ammissione  per  l'impresa ai trattamenti di cassa
integrazione   guadagni  straordinaria  e  senza  l'applicazione  ivi
prevista  delle  riduzioni  connesse  con l'entita' dei benefici, nel
limite  di  10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non
si  applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati
in  cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati
in  mobilita'  nei  sei  mesi  precedenti,  da parte di impresa dello
stesso  o  di  diverso  settore  di  attivita'  che, al momento della
sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento
del   licenziamento,  presenti  assetti  proprietari  sostanzialmente
coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che assume o utilizza, ovvero
risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
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AGGIORNAMENTO (37)
  La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 134)
che  "In  via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge  23  luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data
del  31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennita'  di disoccupazione non agricola con requisiti normali
di  cui  all'articolo  19,  primo  comma,  del regio decreto-legge 14
aprile  1939,  n.  636,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio  1939,  n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La
durata  della  riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8,
comma  2,  e  dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del
1991  e'  prolungata,  per  chi  assume lavoratori in mobilita' o che
beneficiano   dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva,   fino   alla   data  di  maturazione  del  diritto  al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."
 
	        
	      
                               Art. 9 (16) (20)
       (Cancellazione del lavoratore della lista di mobilita')
1. Il lavoratore e' cancellato della lista di mobilita' e decade  dai
trattamenti  e  dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11 comma 2 e
16 quanto:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione  professionale
autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b)  non  accetti  l'offerta  di  un  lavoro che sia professionalmente
equivalente ovvero, in mancanza di questo,  che  presenti  omogenita'
anche  intercategoriale e che avendo riguardo ai contratti collettivi
nazionali di lavoro, sia inquadrato di  in  livello  retributivo  non
inferiore  del  dieci  per  cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di
cui alla lettera b), di  essere  impiegato  in  opere  o  servizi  di
pubblicita' utilita' ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
d)   non  abbia  provveduto  a  dare  (( comunicazione  entro  cinque
giorni dall'assunzione ))  alla  competente sede dell'INPS del lavoro
prestato ai sensi  dell'articolo 8, comma 6.
d-bis)   non    risponda,     senza     motivo    giustificato,  alla
convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o  della  agenzia
per  l'impiego  ai  fini  degli  adempimenti  di cui alle lettere che
precedono nonche' di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo  6
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista
di  mobilita'  si svolgono di un luogo distante non piu' di cinquanta
chilometri, o comunque raggiungibile in  sessanta  minuti  con  mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3.  La  cancellazione  dalla  lista di mobilita' ai sensi del comma 1
e'  dichiarata,  entro  quindici  giorni,  dal direttore dell'ufficio
provinciale del  lavoro  e  della  massima  occupazione.  Avverso  il
provvedimento  e'  ammesso  ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio
regionale del lavoro e della  massima  occupazione,  che  decide  con
provvedimento definitivo entro venti giorni.
4.  La  Commissione  regionale  per  l'impiego,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  del  territorio  e dei servizi pubblici esistenti in
esso, puo' modificare con delibera  motivata  i  limiti  previsti  al
comma  2  relativi  alla dislocazione geografica del posto del lavoro
offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1,  lettera  b),  sia
inquadrato   in   un   livello   retributivo   inferiore   a   quello
corrispondente  alle  mansioni  di  provenienza,  il  lavoratore  che
accetti  tale  offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo
di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile
di  importo  pari  alla  differenza  tra  i  corrispondenti   livelli
retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' oltre che nei
casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b)  si  sia avvalso della facolta' di percepire in un'unica soluzione
l'indennita' di mobilita';
c) sia scaduto il  periodo  di  godimento  dei  trattamenti  e  delle
indennita' di cui agli articoli 7, 11 comma 2, e 16.
7.  Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato che non abbia
superato il periodo di prova, viene reiscritto  al  massimo  per  due
volte   nella  lista  di  mobilita'.  La  commissione  regionale  per
l'impiego, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi  componenti,
puo'  disporre  in  casi  eccezionali  la reiscrizione del lavoratore
nella lista di mobilita' per una terza volta.
8. Il lavoratore  avviato  e  giudicato  non  idoneo  alla  specifica
attivita'  cui  l'avviamento  si  riferisce,  a  seguito di eventuale
visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche,  viene
reiscritto nella lista di mobilita'.
9.  I  lavoratori  di  cui  all'articolo  7  comma 6, nel caso in cui
svolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo  hanno  facolta'
di  cumulare  l'indennita' di mobilita' nei limiti in cui sia utile a
garantire  la  percezione  di  un  reddito  pari  alla   retribuzione
spettante  al  momento della messa in mobilita', rivalutato in misura
corrispondente alla  variazione  dell'indice  del  costo  della  vita
calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
scala  mobile  delle  retribuzioni dei lavoratori dell'industria.  Ai
fini della determinazione della  retribuzione  pensionabile,  a  tali
lavoratori   e'   data   facolta'  di  far  valere,  in  luogo  della
contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro  prestato
successivamente  alla data della messa in mobilita', la contribuzione
figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera
di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
	        
	      
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo III
NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI
DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA
                              Art. 10.   (12)
             (Norme in materia di integrazione salariale
             per i lavoratori del settore dell'edilizia)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1964,
n. 77, si applicano anche nel  caso  di  eventi,  non  imputabili  al
datore  di  lavoro  o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei
termini previsti nei contratti di appalto  per  la  realizzazione  di
opere  pubbliche  di  grandi  dimensioni,  alle varianti di carattere
necessario apportate ai  progetti  originari  delle  predette  opere,
nonche'  ai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  ((12))
2. Nei casi di sospensione di lavoro derivante dagli eventi di cui al
comma  1,  il  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale e'
concesso per ciascuna  opera  per  un  periodo  complessivamente  non
superiore  a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati
versati  o  siano  dovuti  per  il  lavoro   prestato   nel   settore
dell'edilizia,  almeno  sei  contributi mensili o ventisei contributi
settimanali nel biennio precedente alla  decorrenza  del  trattamento
medesimo. Tale trattamento e' prorogabile per periodi trimestrali per
un  periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della
durata dei lavori necessari per  il  completamento  dell'opera  quale
risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe e'
disposta  dal  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici sentite  le  organizzazioni
sindacali  dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento
da parte del  CIPI  della  natura  e  della  durata  delle  cause  di
interruzione,  dell'eventuale  esistenza  di responsbilita' in ordine
agli  eventi  produttivi  delle   sospensioni   intervenute   nonche'
dell'esistenza  di  concrete  prospettive  di  ripresa.  Il  relativo
trattamento e' erogato dalla gestione di cui  all'articolo  24  della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
(( 2-bis. Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  2,  il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  su  istanza dell'azienda,
da  formularsi  contestualmente  alle richieste  di proroga, dispone,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento
diretto  da  parte  dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale
(INPS)  delle  relative  prestazioni,  con  i connessi assegni per il
nucleo familiare ove spettanti )).
3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non
concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1
della legge 6 agosto 1975, n. 427.
4.  L'ente  appaltante  o  l'azienda  che  avrebbe  potuto  prevedere
l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo  comma
dell'articolo  1176  del  codice  civile  e' tenuto a rimborsare alla
gestione di cui al comma 2 le somme da  essa  erogate  ai  sensi  del
presente  articolo,  con  rivalutazione monetaria ed interessi legali
decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS  promuove  l'azione  di
recupero.
5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge il CIPI, integrato dal Ministero dei  lavori  pubblici
su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale
determina i criteri e le modalita' di attuazione di  quanto  disposto
dal presente articolo.
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AGGIORNAMENTO
 Il d.l. 20 maggio 1993, n. 148 convertito con l. 19 luglio  1993,
n. 236 ha stabilito che per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di
cui  al comma  suddetto,  si intendono  quelle  opere per le quali la
durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista  e' di diciotto mesi
nell'ambito  di  un  progetto  generale  approvato di durata uguale o
superiore a trenta mesi consecutivi.
 
	        
	      
                              Art. 11. (12) (16) (26)
     (Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione
       per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)
  1.  All'articolo  9  della  legge  6  agosto  1975, n. 427, i commi
secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
  "Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo
comma  per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del
rapporto   di   lavoro,   siano   stati   versati   o   siano  dovuti
all'assicurazione  obbligatoria  per  la  disoccupazione involontaria
almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali
per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia".
  2.  Nelle  aree  nelle  quali il CIPI, su proposta del Ministro del
lavoro,  e  della  previdenza  sociale, accerta la sussistenza di uno
stato  di  grave  crisi  dell'occupazione  e  conseguente il previsto
completamento  di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi
dimensioni,  ai  lavoratori  edili che siano stati impegnati, in tali
aree  e  nelle predette attivita', per un periodo di lavoro effettivo
non  inferiore  a  diciotto  mesi  e  siano stati licenziati dopo che
l'avanzamento  dei lavori edili abbia superato il settanta per cento,
il  trattamento  speciale di disoccupazione e' previsto dall'articolo
7,  e  per  un  periodo  non  superiore  a  diciotto mesi elevabile a
ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di
cui  al  presente  articolo  rientrano  nella  sfera  di applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (12) (16) ((26))
  3.  I  lavoratori  di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui
sono  completati  i  lavori  hanno  diritto  al trattamento di cui al
medesimo  comma  se  residenti  in  circoscrizioni  che presentino un
rapporto  superiore  alla  media  nazionale  tra  iscritti alla prima
classe di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro.
  4.  Le  imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in
tutto  o  in  parte, dallo Stato, dalle Regioni e degli enti pubblici
sono  tenute  a  riservare  ai  lavoratori  titolari  del trattamento
speciale  di  disoccupazione  di  cui  ai commi 1 e 2 una percentuale
delle  assunzioni  da  effettuare  in aggiunta all'organico aziendale
esistente   all'atto  dell'affidamento  dei  lavori,  ai  fini  dello
svolgimento  di  tali opere e lavori. Tale percentuale e' determinata
dalla  Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al
venticinque   per   cento   ed  e'  comprensiva  di  quella  prevista
dall'articolo 25, comma 1.
  -------------
  AGGIORNAMENTO (12)
 Il  d.l. 20 maggio 1993, n. 148 convertito con l. 19 luglio 1993, n.
236  ha  disposto  che in deroga a quanto previsto al comma suddetto,
sino al 31 dicembre 1995, il computo dei diciotto mesi di occupazione
e' riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
 Lo stesso d.l. ha stabilito che per "opere pubbliche di grandi
dimensioni"  di  cui al comma suddetto, si intendono quelle opere per
le  quali  la  durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di
diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata
uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
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AGGIORNAMENTO (16)
Il d.l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n.
451  ha  disposto  che " per i lavoratori di cui al presente articolo
11, comma 2, aventi i medesimi requisiti previsti al suindicato comma
3,  licenziati  successivamentealla  data  di  entrata  in vigore del
decreto  n.  299/1994  ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili,
trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 7, commi 5,
6  e  7,  della  presente legge n. 223/91, anche al di la' dei limiti
territoriali ivi previsti. "
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AGGIORNAMENTO (26)
La  L.  17  maggio  1999,  n.  144 ha disposto che " e' prorogato per
dodici  mesi,  nel  limite  massimo  di  350  unita',  il trattamento
speciale di disoccupazione di cui al suddetto articolo".
 
	        
	      
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 12.   (12)
     (Estensione del campo di applicazione della disciplina del
        trattamento straordinario di integrazione salariale)
1. A decorrere dal 1 aprile 1991,  le  disposizioni  in  materia  di
integrazione  salariale  straordinaria si applica anche ai dipendenti
delle imprese artigiane  aventi  i  requisiti  occupazionali  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  e  che  procedono  alla  sospensione dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attivita'
dell'impresa  che  esercita  l'influsso  gestionale  prevalente  come
definito  dal  comma  2  e  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui  al  comma  1,
quando  in  relazione  ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di
opere o  la  prestazione  di  servizi  o  la  produzione  di  beni  o
semilavorati   costituenti   oggetto   dell'attivita'   produttiva  o
commerciale dell'impresa  committente,  la  somma  dei  corrispettivi
risultanti  dalle  fatture  emesse  dell'impresa  destinataria  delle
commesse  nei  confronti  dell'impresa  committente,   acquirente   o
somministrata  abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto
emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del
complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3.  Le  disposizione  in  materia  di  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale sono estese alle imprese  esercenti  attivita'
commerciali che occupino piu' di duecento dipendenti. (( 12 ))
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AGGIORNAMENTO (12)
 Il d.l. 20/5/1993, n. 148, convertito con l. 19/7/1993, n. 236 ha
disposto che " sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
del  suddetto  articolo  sono estese alle imprese esercenti attivita'
commerciali che occupino  piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di
viaggio e turismo,  compresi  gli  operatori turistici,  che occupino
piu' di 50  addetti e alle  imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre
1994 le disposizioni del  presente comma si applicano alle imprese di
spedizione e  di  trasporto che occupino piu' di  50 addetti. Il CIPI
approva  i relativi  programmi,  nei  limiti di spesa  di 15 miliardi
annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 ".
 
	        
	      
                              Art. 13. (16)
           (Norme in materia di contratti di solidarieta')
1. L'ammontare del trattamento di intergrazione salariale concesso ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con  modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
non e' soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato
dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito
di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti  in  sede  di
contrattazione aziendale.
(( 2.    Nelle  unita'  produttive  interessate   da   contratti   di
solidarieta'   e   da   programmi   di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il  cumulo  dei
due  distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ))
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. N. 299/1994, CONV. IN L. N. 451/1994 ))
 
	        
	      
                            Art. 14. (18)
   (Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)
1. L'ammontare dei trattamenti di  integrazione  salariale,  compresi
quelli  ordinari,  qualunque  sia  la  causa  di intervento, non puo'
superare ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma
1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto  1980
n.  427,  la  presente  disposizione  non  si  applica  nel  caso  di
trattamento  concesso   per   intemperie   stagionali   nei   settori
dell'edilizia e dell'agricoltura nonche' limitatamente al trattamento
ordinario  di  integrazione salariale, per primi sei mesi di fruzione
del trattamento medesimo. ((18))
2.  Le  disposizioni  in  materia   di   trattamento   ordinario   di
integrazione  salariale per gli operai dell'industria, per gli operai
agricoli e per gli operai dell'industria, per gli operai  agricoli  e
per  gli  operai delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia
ed affini, nonche' delle aziende esercenti l'attivita' di escavazione
di materiali lapidei sono  estese  ai  lavoratori  appartenenti  alle
categorie degli impiegati e dei quadri.
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AGGIORNAMENTO (18)
  La legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto che " la disposizione
di  cui  all'ultimo  periodo, del  presente comma, continua a trovare
applicazione limitatamente al settore agricolo ".
 
	        
	      
                              Art. 15.
             (Lavoratori in cassa integrazione e opere o
                    servizi di pubblica utilita')
1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto legge  28  maggio
1981,  n.  244  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1981, n. 390 come sostituito dall'articolo 8 della legge 28  febbraio
1986,  n.  41,  non  si  applica  nei  casi  in cui l'amministrazione
pubblica interessata utilizzi i  lavoratori  per  un  numero  di  ore
ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione
salariale spettante al lavoratore.
 
	        
	      
                               Art. 16 (17) (35)
      (Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in
      conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)
                     per riduzione di personale)
1.   Nel  caso  di  disoccupazione  derivante  da  licenziamento  per
riduzione  di  personale  ai  sensi  dell'articolo  24 da parte delle
imprese,   diverse   da   quelle   edili,  rientranti  nel  campo  di
applicazione   della   disciplina  dell'intervento  straordinario  di
integrazione  salariale  il  lavoratore, operaio, impiegato o quadro,
qualora  possa  far  valere una anzianita' aziendale di almeno dodici
mesi,  di  cui  almeno  sei  di  lavoro  effettivamente prestato, ivi
compresi  i  periodi  di  sospensione  del lavoro derivanti da ferie,
festivita'  e  infortuni,  con  un  rapporto  di  lavoro  a carattere
continuativo  o comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di
mobilita' ai sensi dell'articolo 7. (17)
2.  Per  le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cui
al comma 1 sono tenuti:
((  a)  al  ))  versamento  di un contributo nella misura dello 0,30%
delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo; ))
b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma
1   provvede  l'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
italiani,  al  quale  sono  dovuti il contributo e la somma di cui al
comma 2, lettera a) e b).
4.   Sono   abrogati   l'articolo  8  e  il  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo   9   della  legge  5  novembre  1968,  n.  1115.  Tali
disposizioni  continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori
il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
--------------------
AGGIORNAMENTO (17)
  La  Corte  costituzionale con sentenza n. 423/95 (in G.U. n. 39/95)
ha  dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del presente articolo
16,  comma  1,  "nella  parte  in  cui  non  prevede che i periodi di
astensione  dal  lavoro  della lavoratrice per gravidanza o puerperio
siano  computabili  al  fine del raggiungimento del limite minimo dei
sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'".
 
	        
	      
                              Art. 17.
       (Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita')
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto  ai  sensi  degli
articoli  4,  comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  e  successive  modificazioni,
l'impresa,   sempre  nel  rispetto  dei  criteri  di  scelta  di  cui
all'articolo 5, comma 1, puo' procedere alla risoluzione del rapporto
di lavoro di un numero di lavoratori pari  a  quello  dei  lavoratori
reintegrati  senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
 
	        
	      
                               Art. 18
            (Norme in materia di contributi associativi)
1. Il diritto di  avvalersi  del  sistema  delle  trattenute  per  il
versamento  dei contibuti associativi, previsto dall'articolo 2 della
legge  27  dicembre  1973,  n.  852,   e'   esteso   ai   beneficiari
dell'indennita'  di  mobilita',  dei  trattamenti  di  disoccupazione
ordinari e speciali e dei  trattamenti  ordinari  e  straordinari  di
integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi
da parte dell'Inps.
2.  Il  secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e' sostituito dal seguente:
"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire,
tramite ritenuta sul salario nonche' sulle  prestazioni  erogate  per
conto   degli  enti  previdenziali,  i  contributi  sindacali  che  i
lavoratori  intendono  loro  versare,  con  modalita'  stabilite  dai
contratti  collettivi  di  lavoro, che garantiscono la segretezza del
versamento  effettuato  dal  lavoratore   a   ciascuna   associazione
sindacale".
Nei  casi  di  pagamento  diretto  dei  trattamenti  di  integrazione
salariale, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  dare  comunicazione
all'INPS  dell'avvenuto  rilascio  della  delega secondo le modalita'
previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini  di  eventuali
verifiche  ed  a  fornite  ogni  altro  elemento che dovesse rendersi
necessario per l'effettuazione del servizio.
 
	        
	      
                              Art. 19.   (12)
     (Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)
1.  Nel  caso  di   imprese   beneficiarie   da   ventiquattro   mesi
dell'intervento  straordinario  di  integrazione salariale, quando il
contratto  collettivo  aziendale  stipulato  con  i   sindacati   dei
lavoratori  aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al
fine di evitare, in tutto o in parte,  la  riduzione  del  personale,
ovvero  al  fine  di  consentire  l'assunzione di nuovo personale, ai
lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una eta' inferiore
di non piu' di sessanta  mesi  rispetto  a  quella  prevista  per  la
pensione  di  vecchiaia e una anzianita' contributiva non inferiore a
quindici anni, qualora essi convengano con il datore  di  lavoro,  ai
sensi  di  tale  contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale
per  un  orario  non  inferiore  a  diciotto   ore   settimanali   e'
riconosciuto  a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale
del lavoro e della  massima  occupazione,  con  decorrenza  del  mese
successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione
di vecchiaia.  ((12))
2.  L'impresa  che  si  avvale  della facolta' di ricorso al lavoro a
tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione  all'INPS  e
all'Ispettorato  del  lavoro della stipulazione dei contratti e della
loro cessazione.
3. Agli effetti del cumulo del trattamento  di  pensione  di  cui  al
comma  1  con  la  retribuzione,  si applicano le norme relative alla
pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge  30  aprile
1969,  n.  153, con eccezione della retribuzione percepita durante il
periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto
di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In  tal  caso  la
pensione  e'  cumulabile  entro  i  limiti della mancata retribuzione
corrispondente  alle  ore  prestate   in   meno   a   seguito   della
trasformazione del rapporto.
4.  In  caso  di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale,
ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa  del  rapporto
di  lavoro  a  tempo  pieno,  gli  interessati  sono  tenuti  a darne
immediata comunicazione all'INPS, ai fini  della  conseguente  revoca
del  trattamento  pensionistico, con decorrenza del mese successivo a
quello  in  cui  si  e'  verificata  la  predetta  risoluzione  o  il
ripristino del rapporto originario.
5.  Per  i  lavoratori  che, sul presupposto del contratto collettivo
previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore  di  lavoro  il
passaggio  a  tempo  parziale  per  un orario inferiore alla meta' di
quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere  quale  base
di  calcolo  per  la  determinazione  della  pensione  e',  ove  piu'
favorevole, quella dei  periodi  antecedendi  la  trasformazione  del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si
applica ai lavoratori che, pur trovando nelle condizioni previste dal
comma   1,   non  abbiano  presentato  domanda  per  la  liquidazione
anticipata della pensione di vecchiaia.
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AGGIORNAMENTO  (12)
 Il d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con l. 19 luglio 1993,
n. 236  ha  disposto  che, fino  al 31 dicembre 1995, il requisito di
ventiquattro mesi di cui al comma 1 del suddetto articolo, e' ridotto
a dodici mesi.
 
	        
	      
                              Art. 20.   (12)
       (Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)
1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi  del  trattamento
speciale  di  disocuppazione,  ((  . . . ))  possono  essere  assunti
nominativamente mediante chiamata dalle  liste di cui all'articolo 8,
comma 9,  della  legge  29  dicembre 1990, n. 407, con  contratto  di
reinserimento dai datori di lavoro, che al momento dell'instaurazione
del rapporto di lavoro,  non   abbiano  nell'azienda sospensioni  dal
lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge  12  agosto 1977,
n. 675, ovvero non abbiano proceduto a  riduzione  di  personale  nei
dodici  mesi  precedenti,  salvo che l'assunzione non avvenga ai fini
di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse  da quelle  dei
lavoratori  interessati  alle  predette  riduzioni  o  sospensioni di
personale.
2.  Ai  lavoratori  assunti  con contratto di reinserimento di cui al
comma  1,  si  applica,  sulle  correnti  aliquote   dei   contributi
previdenziali  ed  assistenziali  dovuti dai datori di lavoro e ferma
restando la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle  misure
previste  per  la  generalita'  dei  lavoratori,  una riduzione nella
misura del settantacinque per cento i primi dodici mesi  nell'ipotesi
di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a
due  anni,  per  i  primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva
disocupazione del lavoratore per un periodo superiore a  due  anni  e
inferiore  a  tre anni, per i primi 36 mesi nell'ipotesi di effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
3.  Il  datore  di  lavoro  ha  facolta'  di  optare  per   l'esonero
dall'obbligo  del  versamento  delle quote di contribuzione a priprio
carico nei limiti del cinquata per cento della misura di cui al comma
2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione
e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento  sono  esclusi
dal  computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato  per
iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni
al  competente  Ispettorato  provinciale  del  lavoro  ed  alla  sede
provinciale dell'INPS.
 
	        
	      
                              Art. 21.
   (Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti
                    al settore dell'agricoltura)
1.  Gli  impiegati  ed  operai  agricoli  con   contratto   a   tempo
indeterminato  hanno diritto al trattamento di integrazione salariale
di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.  457,  anche  nei
casi   di   sospensioni  operate  per  esigenze  di  riconversione  e
ristrutturazione  aziendale  da  imprese  che  occupino  almeno   sei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino
quattro  con  contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente
abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di  giornate  non
inferiore   a   milleottanta.  Le  predette  esigenze  devono  essere
previamente accertate dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  su  proposta  del  comitato  amministratore  della  gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di  cui  all'articolo
25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2.  I  lavoratori  con  contratto  a  tempo indeterminato che vengano
licenziati  durante  il  periodo  di  godimento  del  trattamento  di
integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto
al  trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta
per cento della retribuzione.
3.  Il  trattamento  concesso  ai  sensi  del  comma  1  puo'  essere
corrisposto  per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che
si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla  gestione
di  cui  all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta
al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8  agosto  1972,  n.
457,   un   contributo   nella   misura   del   quattro   per   cento
dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi
del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a  tempo
indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti
da   eccezionali   calamita'   o  avversita'  atmosferiche  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 15 ottobre  1981,  n.  590,  puo'  essere
concesso  il  trattamento  di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto
1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai  commi  1  e  4
puo'  essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo
comma  dell'articolo  8  della  legge  8  agosto  1972,  n.  457,  ai
lavoratori  che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un anno.
I periodi di corresponsione del predetto trattamento  non  concorrono
alla  configurazione  del limite massimo di durata previsto dal primo
comma  dell'articolo  8  della  legge  8  agosto  1972,  n.  457,   e
costituiscono  periodi  lavorativi  ai  fini  del requisito di cui al
terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima.
6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo  determinato  iscritti
negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale
calamita'  o  avversita'  atmosferica  ai sensi dell'articolo 4 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti previ di occupazione  in
conseguenza  degli  eventi medesimi, e' ad essi riconosciuto, ai fini
previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle  giornate  di  lavoro
prestate,  il  numero  di  giornate  necessarie al raggiungimento del
numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale  beneficio
viene  concesso  a  condizione  che  i  destinatari  abbiano prestato
nell'anno interessato alla  provvidenza  almeno  cinque  giornate  di
lavoro.
Lo  stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e'
esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari  delle
aziende colpite dalle predette avversita'.
7.  I  benefici  di  cui  ai  commi  4  e 6 si applicano a decorrenza
dell'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6,  ivi  compresi  quelli
relativi   alla  mancata  copertura  assicurativa,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
	        
	      
                     Art. 22. (2) (6) (12) (16)
                      (Disciplina transitoria)

  1.   I   provvedimenti   di   prima   concessione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale  richiesti  con  domande
presentate  anteriormente  alla  data di pubblicazione della presente
legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento
puo'  essere  concesso  per  un periodo la cui scadenza non superi il
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento,
che  scada prima della data di entrata in vigore della presente legge
o  che  sia  in  corso  alla  data  medesima, sono assunti secondo la
previgente  normativa  nei  limiti  temporali determinati dal CIPI in
sede  di  accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la
cui  scadenza  non  superi  i  sei  mesi  dalla  data  del decreto di
concessione  dei  trattamenti  concessi  ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  aprile  1985,  n. 143 e successive modificazioni, e
dell'articolo  2  della  legge  27  luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni. (12)
  3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano
ai  trattamenti  di  integrazione  salariale concessi precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' in vigore
della presente legge nonche' per quelli concessi ai sensi dei commi 1
e 2 del presente articolo.
  4.  L'articolo  1,  commi  4  e  5,  si  applica  ai trattamenti di
integrazione  salariale  concessi  dopo  l'entrata  in  vigore  della
presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi di commi
1  e  2  del  presente  articolo,  e  con  riferimento  ai periodi di
integrazione, salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si
applica  ai  trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi
in  base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma 9, devono
essere  computati  i periodi di trattamento di integrazione salariale
anteriori  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge
limitatamente  a quelli compresi nei trecentosessantacinque anteriori
alla data stessa.
  6.   Continuano  a  beneficiare  del  trattamento  di  integrazione
salariale,  fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata
in   vigore   della   presente  legge,  i  lavoratori  che  risultino
beneficiarne  alla  data di entrata in vigore della presente legge in
quanto  dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI
sulla  base  della normativa vigente, ed aventi oggetto la promozione
di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino
beneficiareai sensi delle seguenti leggi articolo 1 del decreto-legge
10  giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1977,  n.  501,  e  succesive  modificazioni;  articolo 5 del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  febbraio  1982,  n.  25;  articolo  6,  comma 6, del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e'
elevato  ad  un  anno  per le imprese ubicate nei territori di cui al
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo  1978,  n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire
non  prima  di  trenta  giorni,  collocano  in  mobilita'  i predetti
lavoratori  dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9;
in  questo  caso  le imprese non sono tenute al pagamento della somma
prevista   dall'articolo  5,  comma  4.  I  lavoratori  collocati  in
mobilita'  ai  sensi  del  presente  comma sono iscritti ai sensi del
presente  comma  sono  iscritti  nella  lista  di  mobilita' ed hanno
diritto  all'indennita'  di  mobilita' di cui all'articolo 7. Ad essi
non  si  applica  quanto previsto dall'articolo 7, comma 5. In questo
caso  la  somma  e'  aumentata  in  misura  pari  al  trattamento  di
integrazione salariale non ancora goduto.
  7.  I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui
alla  legge  5  novembre  1968,  n. 1115, e che si trovano in aree di
crisi  economica  settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della
legge  8  agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese
per  le  quali  e'  gia' intervenuto l'accertamento da parte del CIPI
della  situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati
nelle  aree  del  Mezzogiorno  di  cui  al  testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano
di  beneficiare  di  tale  trattamento e sono iscritti nelle liste di
mobilita',  con  il diritto alla indennita' di mobilita' nella misura
iniziale  pari  al  trattamento  speciale  di  disoccupazione da essi
precedentemente  percepito,  per  un  periodo  pari a quello previsto
nell'articolo   7,  ridotto  del  numero  dei  giorni,  comunque  non
superiore   a   centottanta,  per  i  quali  e'  stato  percepito  il
trattamento speciale di disoccupazione. (12) ((16))
  8.  I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui
all'articolo  12  della  legge  6  agosto  1975, n. 427, continuano a
beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 11,
comma  2,  ridotto  del  numero  di  giorni, comunque non superiore a
centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione e'
stato  percepito.  Essi  sono  iscritti  nelle  liste  di mobilita' e
possono   beneficiare,   ricorrendone  i  presupposti,  delle  misure
previste dall'articolo 7, commi 5 e 6. (12) ((16))
  9.  Sono  abrogati:  il  terzo comma dell'articolo 12 della legge 6
agosto  1975,  n.  427;  il primo comma dell'articolo 4 della legge 8
agosto  1972,  n.  464;  l'articolo  4-ter del decreto-legge 30 marzo
1978,  n.  80,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio
1978, n. 215.
  10.  Per  i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, abbiano esercitato la facolta' di
chiedere   l'iscrizione   nella   lista  di  collocamento,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393 ha disposto, con l'art.
2,  che  i  provvedimenti  assunti  sulla base delle disposizioni del
comma  2  di questo articolo " possono essere ulteriormente prorogati
per  in  periodo  non  superiore  a  sei mesi, con pari riduzione del
periodo iniziale di mobilita' per i lavoratori interessati".
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
  Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con L. 19 luglio
1993,  n.  236  ha  disposto  che il comma 8 del suddetto articolo si
interpreta " nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano
ai  lavoratori  che,  alla  data  di entrata in vigore della predetta
legge,   fruiscano   delle   proroghe  del  trattamento  speciale  di
disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427 ", ha disposto
ancora che " i provvedimenti assunti sulla base del suddetto comma 2,
nonche' i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 6 del
suddetto  articolo,  possono  essere  ulteriormente  prorogati per un
periodo  non  superiore rispettivamente a dodici e sei mesi, con pari
riduzione  della  durata del trattamento economico di mobilita' per i
lavoratori  interessati  e  ferma  restando l'iscrizione degli stessi
nella  lista  di  mobilita'  anche  per  il  periodo per il quale non
percepiscono  la  relativa'  indennita'",  ha ancora disposto che " i
lavoratori  di  cui  al comma 7 del suddetto articolo, iscritti nelle
liste  di mobilita' alla data del 31/12/1992 e per i quali il periodo
di  godimento  del trattamento di disoccupazione speciale scade entro
il  30/6/1993,  beneficiano  del  trattamento  ivi  previsto  per  un
ulteriore  periodo  di  sei  mesi"  ed  "uguale trattamento spetta ai
lavoratori  di  cui al comma 8 iscritti nelle liste di mobilita' alla
data del 31 dicembre 1992".
--------------------
AGGIORNAMENTO (16)
  Il  d.l  16  maggio 1994, n. 299 convertito in legge n. 451/1994 ha
disposto che " per i lavoratori di cui al presente articolo 22, commi
7  e 8, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza
alla data del 30 giugno 1994, e' prorogato di ulteriori quattro mesi,
previa  domanda,  da  inoltrarsi  alle  sezioni  circoscrizionali per
l'impiego   competenti   per   territorio   da   parte  dei  soggetti
interessati,  corredata  da dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio  1968,  n.  15,  attestante  la  persistenza  dello  stato di
disoccupazione ".
 
	        
	      
                              Art. 23.
            (Reimpiego presso GEPI S.p.A. e INSAR S.p.A.)
1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori  di  cui  all'articolo
22,  comma  6,  i  compiti  di  reimpiego  svolti dalla GEPI S.p.A. e
dall'INSAR S.p.A. in base alle vegenti leggi.
2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22,  comma  6,  assunto
con   contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  nell'ambito  di
iniziative produttive che la GEPI S.p.A. e l'INSAR S.p.A.  realizzino
o   concorrano   a  realizzare,  ovvero  sviluppino  o  concorrano  a
sviluppare successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  le  predette  societa'  subentrano  nel diritto del
lavoratore al trattamento nella misura pari al  cinquanta  per  cento
del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente
legge,  al  lavoratore  assunto.  Tale importo viene corrisposto alle
predette societa' quando  il  lavoratore  stesso  abbia  superato  il
periodo di prova.
3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma
6,   venga  promossa  presso  datori  di  lavoro  non  soggetti  alla
disciplina sui  licenziamenti  individuali,  l'importo  previsto  dal
comma  2  del  presente  articolo  viene  corrisposto  al termine del
periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto  continuare
a  godere  dell'indennita'  di  mobilita'  e  sempre che nello stesso
periodo il  lavoratore  non  sia  stato  reiscritto  nella  lista  di
mobilita' in applicazione dell'articolo 9, comma 7.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e
le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e
3. Tali importo sono utilizzati  dalla  GEPI  S.p.A.  e  dalla  INSAR
S.p.A.  per  il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al
comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o  privati
dirette  a  favorire  lo  sviluppo  di  nuova  occupzione, nonche' il
rempiego o la modalita'  dei  lavoratori  di  imprese  interessate  a
processi di crisi industriale.
 
	        
	      
                       Art. 24 (12) (22) (32)
             Norme in materia di riduzione del personale

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis
e  all'articolo  5,  commi  da  1  a 5, si applicano alle imprese che
occupino  piu'  di  quindici  dipendenti e che, in conseguenza di una
riduzione  o  trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro, intendano
effettuare  almeno  cinque  licenziamenti,  nell'arco  di  centoventi
giorni,  in  ciascuna  unita' produttiva, o in piu' unita' produttive
nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicanoper tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo
e  nello  stesso  ambito,  siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione. (12)
  ((  1-bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con
esclusione  dell'ultimo  periodo,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e
15-bis,  e  all'articolo  5,  commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati
datori  di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al
comma  1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui
all'articolo   6,  comma  1,  senza  diritto  all'indennita'  di  cui
all'articolo  7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4,
e 25, comma 9.
  1-ter.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  5, comma 3, ultimo
periodo,  non  si applica al recesso intimato da datori di lavoro non
imprenditori  che  svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica,  sindacale,  culturale, di istruzione ovvero di religione o
di culto.
  1-quater.  Nei  casi  previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso
intimato  da  datori  di  lavoro non imprenditori che svolgono, senza
fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione   ovvero   di  religione  o  di  culto,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. ))
  ((  2.  Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano
anche   quando   le   imprese  o  i  privati  datori  di  lavoro  non
imprenditori,   di   cui   ai   medesimi   commi,  intendano  cessare
l'attivita'. ))
  3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e
all'articolo  5,  commi  4  e  5, si applica solo alle imprese di cui
all'articolo  16,  comma  1.  Il contributo previsto dall'articolo 5,
comma  4,  e'  dovuto  dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1,
nella  misura  di  nove  volte  il  trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale .
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi  di  scadenza  dei  rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro
nelle  costruzioni  edili  e  nei  casi  di  attivita'  stagionali  o
saltuarie.
  5.  La  materia  dei  licenziamenti  collettivi  per  riduzione  di
personale  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo 11 della legge 15
luglio  1966,  n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11
maggio 1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo.
  6.  Il  presente  articolo non si applica ai licenziamenti intimati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  IL  D.L.  20 maggio 1993, n. 148, convertito con L. 19 luglio 1993,
n.  236  ha  disposto che la disposizione di cui al comma suddetto si
interpreta  nel  senso  che  la  facolta' di collocare in mobilita' i
lavoratori  di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve
essere  esercitata  per tutti i lavoratori oggetto della procedura di
mobilita'  entro  centoventi giorni dalla conclusione della procedura
medesima,  salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al
medesimo articolo 4, comma 9.
 
	        
	      
TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo I
Riforma delle procedure di avviamento
                              Art. 25.
           Riforma delle procedure di avviamento al lavoro

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
  8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle
Commissioni  circoscrizionali  dirette  ed  agevolare  gli avviamenti
delle  lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita'
e agli indici di disoccupazione nel territorio.
  9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto
a  tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore
di  lavoro,  e'  per  i  primi diciotto mesi, quella prevista per gli
apprendisti  dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni. (16) ((37))
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la
quota  del  Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre  1978,  n.  845,  da  finalizzare al finanziamento di azioni
formative  riservate  ai  lavoratori  appartenenti alle comma 5. Tale
quota  e'  ripartita  tra  le  Regioni  in  proporzione al numero dei
lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna
Regione.
  11.  Il  lavoratore  che  abbia  rifiutato  una  proposta formativa
offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter-
minate  dalla  Commissione  regionale  per  l'impiego,  perde, per un
periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6, comma 1.
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

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AGGIORNAMENTO (16)
  Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, nel testo introdotto dalla legge di
conversione  19 luglio 1994, n. 451 ha stabilito che "le disposizioni
di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.L. n. 299/94, si applicano
anche nei casi di assunzioni regolate dal presente articolo 25, comma
9".

  ------------------
  AGGIORNAMENTO (33)
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. con L. 14 maggio 2005,
n.  80  ha  disposto  che  i l comma 9, si applica anche al datore di
lavoro,  in  caso  di  assunzione,  o  all'utilizzatore  in  caso  di
somministrazione,  di  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai sensi
dell'articolo  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  guadagni straordinaria ai
sensi  del  predetto  articolo  1,  comma 155, della legge n. 311 del
2004,  dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291,  ovvero,  in  caso  di cessazione di attivita', dell'articolo 1,
comma  5,  della  citata  legge  n.  223  del  1991,  si applicano le
disposizioni  di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti
lavoratori  l'applicazione  del citato art. 4, comma 3, e' effettuata
indipendentemente   dai   limiti   connessi  alla  fruizione  per  il
lavoratore  e  all'ammissione  per  l'impresa ai trattamenti di cassa
integrazione   guadagni  straordinaria  e  senza  l'applicazione  ivi
prevista  delle  riduzioni  connesse  con l'entita' dei benefici, nel
limite  di  10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non
si  applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati
in  cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati
in  mobilita'  nei  sei  mesi  precedenti,  da parte di impresa dello
stesso  o  di  diverso  settore  di  attivita'  che, al momento della
sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento
del   licenziamento,  presenti  assetti  proprietari  sostanzialmente
coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che assume o utilizza, ovvero
risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
--------------
AGGIORNAMENTO (37)
  La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 134)
che  "In  via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge  23  luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data
del  31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennita'  di disoccupazione non agricola con requisiti normali
di  cui  all'articolo  19,  primo  comma,  del regio decreto-legge 14
aprile  1939,  n.  636,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio  1939,  n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La
durata  della  riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8,
comma  2,  e  dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del
1991  e'  prolungata,  per  chi  assume lavoratori in mobilita' o che
beneficiano   dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva,   fino   alla   data  di  maturazione  del  diritto  al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."
 
	        
	      
TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo II
Disposizioni diverse
                              Art. 26.
                       (Disposizioni diverse)
1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del  Fondo
sociale  europeo,  i  soggetti  che  realizzano  azioni di formazione
professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per  le  predette
azioni,  gli  oneri  per  le integrazioni salariali, le indennita' di
mobilita' e le assicurazioni sociali obbligatorie,  previdenziali  ed
assistenziali,  relativi  ai  lavoratori  coinvolti  nelle  azioni di
formazione  professionale.  Tali   oneri   costituiscono   contributo
finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.
 
	        
	      
                              Art. 27. (2)   (5)
  (Trattamenti di anzianita' e ristrutturazioni di aziende ad alta
           capacita' innovativa e competitivita' mondiale)
1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali  caratterizzate  da
elevati livelli di innovazione, tecnologica, competitivita' mondiale,
capacita' innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale,
interessate  da  esigenze  di ristrutturazione e riorganizzazione con
adeguati programmi di sviluppo e di  investimenti,  che  possano  far
valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia   ed   i   superstiti  almeno  trenta  anni  di  anzianita'
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo
comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile  1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta' di
richiedere   entro   il     31 gennaio 1992      concessione  di   un
trattamento di pensione  secondo la disciplina di cui all'articolo 22
citato con  una   maggiorazione    dell'anzianita'   assicurativa   e
contributiva   pari   al   periodo  necessario per la maturazione del
requisito dei  trentacinque anni    prescritto   dalla   disposizioni
suddette,  ed in ogni caso non  superiore  al periodo compreso tra la
data di   risoluzione  del  rapporto  e   quella  del  compimento  di
sessanta  anni,  se  uomini,   o   di cinquantacinque  anni  se due.
2.  Il  CIPE,  su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato,  ovvero  il  Ministro  delle partecipazioni statali
secondo  le  rispettive  competenze,  individua  i  criteri  per   la
selezione  delle  imprese  di  cui  al  comma 1 e determina, entro il
limite  massimo  di  undicimila  unita',  il   numero   massimo   dei
pensionamenti anticipati.
3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti
nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  che intendano avvalersi delle
disposizioni  del  presente   articolo,   presentano   programmi   di
ristrutturazione   e  riorganizzazione  e  dichiarano  l'esistenza  e
l'entita' delle eccedenze strutturali  di  manodopera,  richiedendone
l'accertamento  da  parte  del  CIPE  unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1.
4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita' puo'  essere
esercitata  da  un  numero di lavoratori non superiore a quello delle
eccedenze accertate dal CIPE.
I Lavoratori interessati sono  tenuti  a  presentare  all'impresa  di
appartenenza  domanda  irrevocabile per l'esercizio della facolta' di
cui al comma 1, entro trenta giorni dalla  comunicazione  all'impresa
stessa  o  al  gruppo  di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero
entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni  di  anzianita'
di  cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla
scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in
deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22  della  legge  30
aprile  1969,  n.  153.  Nel caso in cui il numero dei lavoratori che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato  sia  superiore  a
quello  delle  eccedenze  accertate, l'impresa opera una selezione in
base  alle  esigenze  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione.   Il
rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  la  cui domande sono trasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del  mese  in  cui  l'impresa
effettua la trasmissione.
5.  La  gestione  di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti  per  ciascun
mese  di  anticipazione  della  pensione,  una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una  somma  pari
all'importo  mensile  della  pensione  anticipata,  ivi  compresa  la
tredicesima  mensilita'.  L'impresa,  entro   trenta   giorni   dalla
richiesta  da  parte  dell'INPS,  e'  tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88,  per  ciascun  dipendente  che  abbia usufruito del pensionamento
anticipato di anzianita', un contributo  pari  al  trenta  per  cento
degli  oneri  complessivi  di  cui al presente comma, con facolta' di
optare per il  pagamento  del  contributo  stesso,  con  addebito  di
interessi  nella  misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a  quello  dei
mesi di anticipazione della pensione.  ((5))
6.  La  facolta'  di  pensionamento  anticipato  di  cui  al presente
articolo, nei limiti e con le modalita' indicati,  vale  fino  al  31
dicembre  1991  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese
industriali  del   settore   siderurgico   privato,   dalle   imprese
industriali   a   partecipazione  statale  del  settore  alluminio  e
produzione di allumina e di quella termoelettromeccanico, nonche' per
i lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del  settore  cantieristico
privato,  limitatamente  alle  imprese  di  costruzione, riparazione,
demolizione e trasformazione navale.
7. La facolta' di cui al  presente  articolo,  con  le  procedure,  i
limiti   e  le  contribuzioni  dal  medesimo  previsti,  e'  altresi'
esercitabile fino al    31 gennaio 1992,    ai fini del conseguimento
della  pensione  di  vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita'
assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento  della  normale
eta'  per  essa  prevista,  dai  lavoratori  dipendenti dalle imprese
appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano  previsto
l'utilizzazione  in  accordi  aziendali  o  di  comparto, di eta' non
inferiore al cinquantacinque anni se uomini e ai  cinquanta  anni  se
donne  e  che possano far valere non meno di quindici anni e non piu'
di trenta anni di anzianita' contributiva.
----------
AGGIORNAMENTO  (5)
  Il contributo a carico delle imprese , previsto dal comma 5 del
presente articolo, da corrispondere alla gestione  pensionistica
competente, e' elevato al 50%.
 
	        
	      
                              Art. 28.
         (Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)
1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29
dicembre 1990  n.  407,  dei  posti  disponibili  presso  gli  uffici
pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta
al  cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore
beneficiari del trattamento stroardinario di  integrazione  salariale
da  un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono
altresi' stabiliti i criteri e le modalita'  per  l'attuazione  della
riserva.
2.  Nei  confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non
rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro  di
cui  al  comma  1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei
mesi precedenti risulti ad una distanza  non  superiore  a  cinquanta
chilometri  dalla  sede  in  cui  e'  situato  l'ufficio pubblico, le
Commissioni regionali dispongono la decadenza  entro  novanta  giorni
dal  diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e
la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa  integrazione  di
cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
 
	        
	      
                              Art. 29.     (2)
    (Trattamenti di anzianita' nel settore siderurgico pubblico)
1. La facolta' di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a  carico
delle imprese  dal  medesimo previste, e'  esercitabile fino al (( 31
gennaio 1992)) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia,
con  una  maggiorazione  dell'anzianita'  assicurativa  per i periodi
mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista,  dai
lavoratori   dipendenti   dalle   imprese   industriali  del  settore
siderurgico pubblico ivi comprese le imprese di cui  all'articolo  1,
comma  2  del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con le
modificazioni dalla legge 15  maggio  1989,  n.  181,  dalle  imprese
produttrici  di  materiali  refrattari,  dalle imprese produttrici di
elettrodi di frafite artificiale per l'ndustria siderurgica  e  dalle
imprese   del  settore  cantieristico  pubblico,  limitatamente  alle
imprese di costruzione,  riparazione,  demolizione  e  trasformazione
navale,  di  eta' non inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo
comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5,
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far
valere non meno di quindici  anni  di  anzianita'  contributiva,  nei
limiti  di  novemila  unita'.  Con  decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni  statali
sono  emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto
limite numerico tra le aziende interessate.
 
	        
	      
                              Art. 30.
            (Trasferimento dell'iscrizione alle liste di
              collocamento e cancellazione dalle liste)
1. Il comma 2 dell'articolo 16 legge  28  febbraio  1987,  n.  56  e'
sostituito dal seguente:
"2.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1  possono trasferire la loro
iscrizione presso altra  circoscrizione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma  4.    L'inserimento  nella  graduatoria  nella  nuova  sezione
circoscrizionale avviene con effetto immediato".
2. L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  e'  sostituito
dal seguente:
"Art.  12.  -  (Cancellazione  dalle  liste).  - 1. Nei confronti del
lavoratore  che,  senza  giustificato  motivo,  non   risponda   alla
convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato
corrispondente   ai  suoi  requisiti  professionali,  la  commissione
circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti  all'indennita'  di
disoccupazione e la cancellazione dalle liste".
 
	        
	      
                              Art. 31.
               (Trattamento speciale di disoccupazione
                     e pensionamento anticipato)
1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  11  trovano  applicazione,
ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a
decorrere dal primo gennaio 1989.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 585-ter)
          Disegno  di legge derivante dallo stralcio degli articoli 3
          e 13 e 14 (commi da 3 a 6) da 15 a 18, 20 e 21 (commi 3,  4
          e  6)  del sidegno di legge n. 585 bis deliberato dalla 11a
          commissione il 3 agosto 1988, a suo volta  derivante  dallo
          stralcio,  deliberato  dall'assemblea il 27 aprile 1988, di
          articoli  del  sisegno  di  legge  n.  585  presentato  dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Formica) il
          25 ottobre 1987.
          Assegnato  all  11a commissione (Lavoro) in sede referente,
          il 27 settembre 1988 con pareri delle commissioni 1a 2a  5a
          6a  9a  10a  e  della giunta per gli affari delle Comunita'
          Europee.
          Esaminato dalla 11a commissione in sede  referente,  il  17
          novembre 1988.
          Assegnato   nuovamente   alla   11a   commissione  in  sede
          deliberante, il 2 dicembre 1988.
          Esaminato dalla 11a commissione, in sede deliberante, il 7,
          14, 20 dicembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988.
          Camera dei deputati (atto n. 3497):
          Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in  sede  referente
          il  20 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, II, V,
          VI, X, XII e XIII.
          Esaminato dalla XI commissione, in sede  referente,  il  1ø
          febbraio  1989;  9,  15  marzo  1989; 10 maggio 1989; 4, 18
          dicembre 1990; 9, 15 gennaio 1991; 13 febbraio 1991.
          Assegnato  nuovamente  alla   XI   commissione,   in   sede
          legislativa il 23 maggio 1991.
          Esaminato  dalla  XI  commissione,  in  sede legislativa, e
          approvato il 30 maggio 1991, in un testo unificato con atti
          numeri 799  (MARTINAZZOLI  ed  altri),  1177  (FRANCESE  ed
          altri),  1178  (PALLANTI  ed  altri) e 3767 (CAVICCHIOLI ed
          altri).
          Senato della Repubblica (atto n. 585-ter/B):
          Assegnato   alla   11a   commissione   (Lavoro),   in  sede
          deliberante,  il  17  giugno   1991,   con   pareri   delle
          commissioni  1a,2a,5a,6a,8a,9a,  10ae  della giunta per gli
          affari delle Comunita' europee.
          Esaminato  dalla  11a  commissione  il  20  giugno  1991  e
          approvato il 4 luglio 1991.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARINI, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
	        
	      
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