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LEGGE 23 dicembre 2000 , n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001).


 Vigente al: 30-12-2010


Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.
                      (Risultati differenziali)

   1.  Per  l'anno  2001,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta determinato in termini di competenza in lire 74.000
miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie,
nonche'  degli  importi  posti  a  carico del bilancio dello Stato ai
sensi  dell'articolo  68,  comma  8. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso  di  prestiti,  il  livello  massimo  del ricorso al mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come  modificato  dall'articolo  2,  commi 13, 14, 15, 16 e 17, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero
per  un  importo  complessivo  non  superiore  a  lire 4.000 miliardi
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per
il  2001,  resta  fissato,  in termini di competenza, in lire 455.200
miliardi per l'anno finanziario 2001.
   2.  Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi,
al  netto  di  lire  11.429  miliardi  per  l'anno  2002 e lire 6.029
miliardi  per  l'anno  2003, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo  del  ricorso  al mercato e' determinato, rispettivamente, in
lire  339.500  miliardi  ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio
programmatico  degli  anni  2002 e 2003, il livello massimo del saldo
netto  da  finanziere e' determinato, rispettivamente, in lire 62.600
miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al  mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi
ed in lire 323.000 miliardi.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali
riscontrate  nel  2001  a seguito dell'approvazione degli atti di cui
all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
468,  sono  destinate  prioritariamente  a garantire il conseguimento
degli  obiettivi  pluriennali  relativi all'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal
Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  2001-2004, come
approvato  dalla  relativa  risoluzione  parlamentare,  nonche' dalla
presente  legge.  Le  eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a
tali  obiettivi  e non riconducibili alla maggiore crescita economica
rispetto   a   quella   prevista   nel  Documento  di  programmazione
economico-finanziaria  sono  destinate alla riduzione della pressione
fiscale,  salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti
e imprevisti connessi a calamita' naturali, pericoli per la sicurezza
del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
 
	        
	      
Capo II

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
                            Art. 2. (13)
       Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative
        alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle
                    detrazioni e delle deduzioni

  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  10,  comma  3-bis, primo periodo, in materia di
deduzione  per  l'abitazione  principale,  le  parole:  "fino  a lire
1.800.000"  sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ammontare della
rendita  catastale  dell'unita'  immobiliare  stessa e delle relative
pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo e' soppresso;
    b)  all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo e' sostituito
dal  seguente:  "Non  si  tiene  conto  della variazione della dimora
abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero
o  sanitari,  a  condizione  che  l'unita'  immobiliare  non  risulti
locata";
    c)  all'articolo  11,  comma  1,  concernente  le  aliquote e gli
scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
      1)  la  lettera  a), relativa al primo scaglione di reddito, e'
sostituita dalla seguente:
      "a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";
      2)  la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, e'
sostituita dalla seguente:
      "b)  oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 24 per
cento,  per  l'anno  2001,  23  per  cento, per l'anno 2002, e 22 per
cento, a decorrere dall'anno 2003;";
      3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le
parole:  "33,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "32 per
cento a decorrere dall'anno 2001";
      4)  nella  lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito,
le  parole:  "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per
cento,  per  l'anno  2001,  38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per
cento, a decorrere dall'anno 2003";
      5)  nella  lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito,
le  parole:  "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per
cento,  per  l'anno  2001,  44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per
cento, a decorrere dall'anno 2003"; ((13))
    d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni
per  carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'importo  di  lire  516.000  per  l'anno  2001  e di lire 552.000 a
decorrere  dal  1o gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente, a lire
552.000  per  l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1o gennaio
2002,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non  superi lire
100.000.000.  I  predetti  importi  sono aumentati a lire 616.000 per
l'anno  2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, quando
la  detrazione  sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che
il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";
    e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche
a  fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i
seguenti importi:
      a)  lire  2.220.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
      b)  lire  2.100.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  12.000.000  ma non a lire
12.300.000;
      c)  lire  2.000.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  12.300.000  ma non a lire
12.600.000;
      d)  lire  1.900.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  12.600.000  ma non a lire
15.000.000;
      e)  lire  1.750.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.000.000  ma non a lire
15.300.000;
      f)  lire  1.600.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.300.000  ma non a lire
15.600.000;
      g)  lire  1.450.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.600.000  ma non a lire
15.900.000;
      h)  lire  1.330.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.900.000  ma non a lire
16.000.000;
      i)  lire  1.260.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  16.000.000  ma non a lire
17.000.000;
      l)  lire  1.190.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  17.000.000  ma non a lire
18.000.000;
      m)  lire  1.120.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  18.000.000  ma non a lire
19.000.000;
      n)  lire  1.050.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  19.000.000  ma non a lire
30.000.000;
      o)  lire  950.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  30.000.000  ma non a lire
40.000.000;
      p)  lire  850.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  40.000.000  ma non a lire
50.000.000;
      q)  lire  750.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  50.000.000  ma non a lire
60.000.000;
      r)  lire  650.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  60.000.000  ma non a lire
60.300.000;
      s)  lire  550.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  60.300.000  ma non a lire
70.000.000;
      t)  lire  450.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  70.000.000  ma non a lire
80.000.000;
      u)  lire  350.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  80.000.000  ma non a lire
90.000.000;
      v)  lire  250.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  90.000.000  ma non a lire
90.400.000;
      z)  lire  150.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  90.400.000  ma non a lire
100.000.000;
      aa)  lire  100.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000";
      2)  nel  comma  2,  all'alinea,  dopo  le  parole:  "redditi di
pensione"  sono  inserite  le  seguenti:  "redditi  di terreni per un
importo non superiore a lire 360.000";
      3)  nel  comma  2-ter,  le  parole: "il reddito derivante dagli
assegni  periodici  percepiti in conseguenza di separazione legale ed
effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di
cessazione  dei  suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il
reddito   derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  di  durata
inferiore  all'anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il reddito
derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente con contratti a tempo
indeterminato di durata inferiore all'anno";
      4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:
      "2-quater.   Se   alla   formazione   del  reddito  complessivo
concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista
dall'articolo  10,  comma  3-bis,  dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale  e  delle  relative  pertinenze,  il  reddito
derivante  dai  rapporti  di  lavoro dipendente con contratto a tempo
determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli
assegni  periodici  percepiti in conseguenza di separazione legale ed
effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di
cessazione  dei  suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i
seguenti importi:
      a)  lire  400.000,  se  l'ammontare del reddito complessivo non
supera lire 9.100.000;
      b)  lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
      c)  lire  200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;
      d)  lire  100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000";
      5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
d'impresa  di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
      a)  lire  1.110.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
      b)  lire  1.000.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a
lire 9.300.000;
      c)  lire  900.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a
lire 9.600.000;
      d)  lire  800.000  se  l'ammontare  complessivo, dei redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a
lire 9.900.000;
      e)  lire  700.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a
lire 15.000.000;
      f)  lire  600.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a
lire 15.300.000;
      g)  lire  480.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a
lire 16.000.000;
      h)  lire  410.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a
lire 17.000.000;
      i)  lire  340.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a
lire 18.000.000;
      l)  lire  270.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a
lire 19.000.000;
      m)  lire  200.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a
lire 30.000.000;
      n)  lire  100.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a
lire 60.000.000";
    f)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  b),  in materia di
detrazioni per oneri:
      1)  al  primo  periodo,  le  parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "un anno";
      2)  al  secondo periodo, le parole: "nei sei mesi antecedenti o
successivi"  sono  sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente o
successivo";
      3)  dopo  il terzo periodo e' inserito il seguente: "In caso di
acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la  detrazione  spetta  a
condizione  che  entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al
locatario  l'atto  di  intimazione di licenza o di sfratto per finita
locazione  e  che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale";
      4)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "il  contribuente dimora
abitualmente"  sono  sostituite  dalle seguenti: "il contribuente o i
suoi familiari dimorano abitualmente";
      5)  dopo  il  quinto  periodo sono inseriti i seguenti: "Non si
tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da  ricoveri
permanenti  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari, a condizione che
l'unita'   immobiliare   non  risulti  locata.  Nel  caso  l'immobile
acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di  ristrutturazione  edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione  spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e'   adibita   a   dimora   abituale,   e  comunque  entro  due  anni
dall'acquisto";
      6)  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il mutuo e'
intestato  ad  entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della
detrazione  unicamente  per la propria quota di interessi; in caso di
coniuge  fiscalmente  a  carico  dell'altro  la  detrazione  spetta a
quest'ultimo per entrambe le quote";
    g)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  c),  in materia di
detrazioni  per  spese sanitarie, dopo il nono periodo e' inserito il
seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali  di  pari  importo  e' consentita, con riferimento alle altre
spese  di  cui  alla  presente lettera, nel caso in cui queste ultime
eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue";
    h)  all'articolo  13-ter,  in materia di detrazioni per canoni di
locazione:
      1)  al  comma  1,  lettera  a),  le parole: "lire 640.000" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 960.000";
      2)  al  comma  1,  lettera  b),  le parole: "lire 320.000" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 480.000";
      3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
      "1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito
o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di
quelli  limitrofi  nei tre anni antecedenti quello di richiesta della
detrazione,  e  siano  titolari  di  qualunque  tipo  di contratto di
locazione  di  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale
degli  stessi  e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di
100  chilometri  di  distanza  dal  precedente e comunque al di fuori
della  propria  regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni,
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:
      a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30
milioni;
      b)  lire  960.000,  se  il  reddito  complessivo supera lire 30
milioni ma non lire 60 milioni";
    i)  all'articolo  48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la
determinazione  del  reddito  del  personale  dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria
esercitata  presso  studi  professionali  privati,  le parole: "nella
misura  del  90  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "nella
misura del 75 per cento".
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio
privato, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione
delle  barriere  architettoniche," sono inserite le seguenti: "aventi
ad  oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla  realizzazione di ogni
strumento  che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita'
interna  ed  esterna  all'abitazione  per  le  persone  portatrici di
handicap  in  situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma
3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte  di  terzi,"  e  dopo le parole: "sulle parti strutturali" sono
aggiunte  le  seguenti:  ",e all'esecuzione di opere volte ad evitare
gli infortuni domestici";
    b)  al  comma  6, le parole: "nel periodo d'imposta in corso alla
data  del  1o  gennaio  2000"  sono  sostituite  dalle seguenti: "nei
periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio degli anni 2000 e
2001".
  3.   All'articolo   13  della  legge  15  dicembre  1998,  n.  441,
concernente   norme   per   la   diffusione   e   la   valorizzazione
dell'imprenditoria  giovanile in agricoltura, le parole: "nel periodo
d'imposta,   2000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei  periodi
d'imposta 2000 e 2001 ".
  4.  Ai  fini  delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000,
si  considerano  validamente  presentate  le  comunicazioni di cui al
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse
entro novanta giorni dall'inizio dei lavori.
  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita
catastale  di  ciascuna  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.
  6.  All'articolo  17  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato.
  7.  All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9,
10 e 11 sono abrogati.
  8.  Le  disposizioni  del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h),
numeri  1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000;
quelle  di  cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1),
3),  4)  e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere
dal  periodo  d'imposta  2001.  Le  disposizioni  dei  commi 5 e 6 si
applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1999.
  9.  Le  modifiche  apportate  dalle disposizioni di cui al presente
titolo  in  materia  di  imposta  sul  reddito  delle persone fisiche
valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata
dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
dall'articolo  9,  comma  1,  del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438.
  10.  In  deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli
atti  compiuti  dai  sostituti  di  imposta  che, nell'ipotesi in cui
abbiano  impiegato  somme  proprie per corrispondere l'acconto di cui
all'articolo   1   del  decreto-legge  30  settembre  2000,  n.  268,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
abbiano  utilizzato  il  relativo  credito  in  compensazione  con  i
versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.

------------------
AGGIORNAMENTO (13)
  La  L.  28  dicembre  2001, n. 448 ha disposto che "il disposto del
comma  1,  lettera  c),  del  presente articolo e' sospeso per l'anno
2002".
 
	        
	      
                            Art. 3. (13)
        Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni
            di fonte estera, nonche' di redditi da lavoro
                   dipendente prestato all'estero

  1.  Per  i  periodi  d'imposta  precedenti  a quello in corso al 31
dicembre  2000,  i  redditi  derivanti  da pensioni di ogni genere ed
assegni  ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per
effetto  di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro
il  30  giugno  2001  con apposita istanza. A tali redditi si applica
l'aliquota  marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento
in  caso  di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui
si  riferiscono  i  redditi.  Non  si  fa  luogo  all'applicazione di
soprattasse,  pene  pecuniarie  ed  interessi  a  condizione  che sia
versata una somma pari al 25 per cento delle imposte cosi' calcolate.
Le  somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in
quattro  rate  di  pari importo da corrispondere entro le date del 15
dicembre  2001,  del  15  giugno  2002, del 15 dicembre 2002 e del 15
giugno  2003  senza  applicazione  di  interessi. Le disposizioni del
presente  comma  si  applicano  altresi'  alle  controversie pendenti
originate  da  avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al
presente  comma  nonche'  a  coloro  i  quali  si siano avvalsi della
facolta'  di  cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997,
n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140,  anche  entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8
maggio  1998,  n.  146,  e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
  2.  ((  Per  gli anni 2001 e 2002 )), i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da  soggetti  residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla
base  imponibile;  i  percettori  dei suddetti redditi non possono in
alcun  caso  essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono
prestazioni  sociali  agevolate  alla  pubblica amministrazione, sono
comunque   tenuti   a   dichiararli   all'ufficio   erogatore   della
prestazione,  ai  fini  della  valutazione  della  propria situazione
economica.
 
	        
	      
Capo III

DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
                               Art. 4.

                  (Riduzione della aliquota IRPEG)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per
gli  utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73
per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento,
per  le  distribuzioni  deliberate  a decorrere dal periodo d'imposta
successivo  a  quello  in  corso  al  1o gennaio 2001, e al 53,85 per
cento,  per  le  distribuzioni  deliberate  a  decorrere  dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003,";
   b)  all'articolo  91,  in  materia  di  aliquota  dell'imposta sul
reddito  delle  persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per
cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001,
e  del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 2003",
   c)  all'articolo  105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura
del  58,73  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
del  56,25  per  cento,  per  i  proventi  conseguiti a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, e del 53,85 per cento,
per  i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1o gennaio 2003,";
   d)  all'articolo  105,  comma  5, le parole: di un importo pari al
58,73  per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari
al  56,25  per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2001, e
al  53,85  per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003,".
   2.  All'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.  467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione
di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo
periodo  e'  sostituito  dal seguente: "A tale fine si considera come
provento  non  assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento
di  dette  plusvalenze  e di detto reddito conseguiti a decorrere dal
periodo  d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, e del 45,72 per cento
delle  plusvalenze  e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  al  1o  gennaio  2003; per le societa'
quotate,  tali  misure  sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80
per cento".
   3.  Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1o
gennaio  2001,  la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo
2,  comma  10,  della  legge  13  maggio  1999, n. 133, in materia di
reddito d'impresa, e' ridotta al 47,22 per cento.
   4.  La  misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche,  per  il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001,
e'  ridotta  dal  98  per  cento  al  93,5  per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98 per cento
al  98,5  per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
 
	        
	      
                             Art. 5. (9)
         Emersione di basi imponibili e riduzione del carico
                  tributario sui redditi d'impresa

  1.  Le  maggiori  entrate  che risulteranno dall'aumento delle basi
imponibili  dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto
dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui
all'articolo  116  della  presente  legge, sono destinate ad un fondo
istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica finalizzato, con appositi
provvedimenti,  alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti
sul  reddito  d'impresa.  La  riduzione  e'  effettuata con priorita'
temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo
7.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 2001, N. 383 ))
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 2001, N. 383 ))
 
	        
	      
                           Art. 6 (9) (20)
                Disposizioni in materia di tassazione
                       del reddito di impresa

  1.  All'articolo  16,  comma  1,  lettera d), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a
tassazione  separata,  sono  aggiunte,  in  fine, le parole: "e delle
societa' di persone".
  2.  All'articolo  79,  comma  8,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  concernente  la determinazione del reddito
delle  imprese  autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo,
e'  inserito il seguente: "Per le medesime imprese compete, altresi',
una   deduzione   forfetaria   annua  di  lire  300.000  per  ciascun
motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3.500 chilogrammi".
  3.  Le  disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23  dicembre  1998,  n.  448,  in  materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per
i due periodi di imposta successivi.
  4.  All'articolo  2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio
1999,  n.  133,  dopo  le parole: "sono applicabili" sono inserite le
seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000". (9)
  5.  Al  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di
riordino  delle  imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione
delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo   1,   il   comma   3,  in  materia  di  applicazione
   dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal seguente:
   "3.  La  parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che
   supera  il  reddito  complessivo  netto dichiarato e' computata in
   aumento   del  reddito  assoggettabile  all'aliquota  ridotta  dei
   periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto";
b) all'articolo  6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota
   ridotta  alle  societa' quotate, le parole da: "le aliquote di cui
   ai  commi"  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite dalle
   seguenti: "l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' ridotta
   al 7 per cento". (9)
  6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla data del 31 dicembre
2000;  a  decorrere  dal  medesimo  periodo d'imposta si applicano le
disposizioni  del  comma  5,  fermo  restando il diritto al riporto a
nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.
  7.  I  soggetti  che,  avendo  in  precedenti esercizi imputato gli
ammortamenti  anticipati  a riduzione del costo dei beni, adottino la
diversa  metodologia  contabile  di imputazione alla speciale riserva
prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  possono  riclassificare  gli  ammortamenti
anticipati  pregressi  imputandoli  alla  suddetta  riserva, al netto
dell'importo destinato al fondo imposte differite.
  8.  All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998,
n.  441,  recante  norme  a  favore  dell'imprenditoria  giovanile in
agricoltura,  le  parole:  "a  fondi  rustici"  sono sostituite dalle
seguenti:  "ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati,
le  pertinenze,  le  scorte  vive  e  morte e quant'altro strumentale
all'attivita' aziendale".
  9.  All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
il   primo   periodo   e'  sostituito  dal  seguente:  "Per  favorire
l'introduzione  e la tenuta della contabilita' da parte delle imprese
condotte  da giovani agricoltori o da societa' di cui all'articolo 2,
il  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, d'intesa con le
regioni interessate, e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni
per fornire assistenza, formazione e informatizzazione".
  10.  Per  le  finalita' di cui al comma 9 possono essere utilizzati
anche  i  fondi  residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
  11.   Alle   persone   fisiche   in  possesso  della  qualifica  di
imprenditore  agricolo,  partecipanti  ad  imprese  familiari o socie
delle  societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice
si  applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le
suddette  societa' o imprese familiari rivestano la qualifica di soci
nella stessa cooperativa agricola.
  12.  All'articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  recante  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive,  le  parole:  "e  al  1°  gennaio  1999"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  al  1o gennaio 1999 e al 1° gennaio
2000"; nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta
successivi,  l'aliquota  e'  stabilita, rispettivamente, nelle misure
del  2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi
d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella
misura del 2,5".
  13.  La  quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a
investimenti  ambientali,  come  definiti al comma 15, non concorre a
formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
  14.  Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma
13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello
in  cui  gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso
dall'imposizione    si   determina   diminuendo   l'ammontare   degli
investimenti  ambientali  di  un  importo  pari alla differenza tra i
corrispettivi  derivanti  dalle predette cessioni e i costi sostenuti
nello  stesso  periodo  d'imposta  per la reazione degli investimenti
ambientali.
  15.  Per  investimento  ambientale  si intende il costo di acquisto
delle  immobilizzazioni  materiali  di  cui  all'articolo 2424, primo
comma,   lettera  B),  n.  II,  del  codice  civile,  necessarie  per
prevenire,  ridurre  e  riparare  danni causati all'ambiente. Sono in
ogni  caso  esclusi  gli  investimenti  realizzati  in  attuazione di
obblighi  di  legge.  Gli investimenti ambientali vanno calcolati con
l'approccio incrementale.
  16.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2001, le imprese interessate sono
tenute  a  rappresentare  nel  bilancio di esercizio gli investimenti
ambientali realizzati.
  ((   17.   Le   imprese  provvedono  a  comunicare  entro  un  mese
dall'approvazione  del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai
sensi  del  comma  13.  Il  Ministero  delle attivita' produttive, di
intesa  con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002,
e   successivamente  ogni  anno,  il  censimento  degli  investimenti
ambientali di cui al presente comma. ))
  18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da
13  a  17  si  provvede  mediante  l'istituzione di un apposito fondo
presso  il  Ministero  delle  finanze  con  una dotazione di lire 7,7
miliardi  per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il
2003.
  19.  A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello
in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, la
quota  di  reddito  di  cui  al  comma  13  corrisponde all'eccedenza
rispetto  alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due
periodi di imposta precedenti.
  20.  All'articolo  65,  comma  2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri
di  utilita'  sociale,  dopo  la  lettera  c-nonies)  e'  aggiunta la
seguente:
"c-decies)  le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e   regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela  speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale  e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private  indicate  alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114,
effettuate  per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio,  ricerca  e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita'
di  interesse  generale  cui  corrispondono  tali ambiti protetti. Il
Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente,
i  soggetti  e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle
predette  erogazioni  liberali;  determina, a valere sulla somma allo
scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun  ente  o  soggetto
beneficiario.  Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i
singoli  soggetti  beneficiari  che abbiano ricevuto somme di importo
maggiore  della  quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano
all'entrata  dello  Stato  un  importo  pari  al  37  per cento della
differenza".
  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
  22.   Ai   fini  di  quanto  previsto  al  comma  20,  il  Ministro
dell'ambiente  determina  l'ammontare  delle erogazioni deducibili in
misura  complessivamente  non  superiore  a  15  miliardi  di  lire a
decorrere dall'anno 2002.
  23.  L'articolo  12  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal seguente:
"Art.  12.  -  (Somme  ammesse in deduzione dal reddito). - 1. Per le
societa'  cooperative  e  loro consorzi sono ammesse in deduzione dal
reddito  le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di
una  parte  del  prezzo  dei  beni e servizi acquistati o di maggiore
compenso  per  i  conferimenti  effettuati. Le predette somme possono
essere imputate ad incremento delle quote sociali".
  24.  Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
le  parole:  "il  successivo"  sono sostituite dalle seguenti: "i due
successivi". (9)
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  18  ottobre  2001,  n. 383 ha disposto che "le agevolazioni
fiscali  di  cui  ai  commi  4,  5  e  24  del presente articolo sono
soppresse".
 
	        
	      
                          Art. 7 (24) (52)
             Incentivi per l'incremento dell'occupazione

  1.  Ai  datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1 ottobre
2000  e  il  31  dicembre  2003 incrementano il numero dei lavoratori
dipendenti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' concesso
un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (24)
  2.  Il  credito  di  imposta  e'  commisurato, nella misura di lire
800.000  per  ciascun  lavoratore  assunto  e  per ciascun mese, alla
differenza  tra  il  numero  dei lavoratori con contratto di lavoro a
tempo  indeterminato  rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei
lavoratori  con  contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati  nel  periodo  compreso  tra  il  1o  ottobre  1999  e il 30
settembre  2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e
a  tempo  determinato,  compresi i lavoratori con contratti di lavoro
con   contenuto   formativo,  risulta  inferiore  o  pari  al  numero
complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso  tra  il  1o  ottobre  1999  e  il 30 settembre 2000. Per le
assunzioni  di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il
credito  d'imposta  spetta  in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto  a  quelle  del contratto nazionale. Il credito d'imposta e'
concesso  anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano  il  numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per
almeno 230 giornate all'anno.
  3.  L'incremento  della base occupazionale va considerato, al netto
delle  diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o  collegate  ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo,  anche  per  interposta  persona,  allo  stesso soggetto. Per i
soggetti  che  assumono  la qualifica di datore di lavoro a decorrere
dal  1o  ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento  della  base  occupazionale.  I  lavoratori dipendenti con
contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale  si  assumono  nella  base
occupazionale  in  misura  proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale.
  4.  Il  credito  d'imposta,  che  non  concorre alla formazione del
reddito  e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta
regionale  sulle  attivita' produttive ne ai fini del rapporto di cui
all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e'  utilizzabile,  a decorrere dal 1o gennaio 2001, esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
    a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25 anni;
    b)  i  nuovi  assunti  non  abbiano  svolto  attivita'  di lavoro
dipendente  a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori
di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    c)  siano  osservati  i  contratti collettivi nazionali anche con
riferimento  ai  soggetti  che  non  hanno  dato  diritto  al credito
d'imposta;
    d)   siano  rispettate  le  prescrizioni  sulla  salute  e  sulla
sicurezza   dei   lavoratori  previste  dai  decreti  legislativi  19
settembre  1994,  n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni,  nonche'  dai successivi decreti legislativi attuativi
di  direttive  comunitarie  in  materia  di  sicurezza  ed igiene del
lavoro.
  6.  Nel  caso  di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio  pubblico,  anche gestito da privati, comunque assegnata, il
credito  d'imposta  spetta  limitatamente  al  numero  di  lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
  7.   Qualora   vengano  definitivamente  accertate  violazioni  non
formali,  e  per  le  quali  sono  state irrogate sanzioni di importo
superiore  a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in
materia  di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori,  prevista  dai  decreti
legislativi  19  settembre  1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e
loro   successive   modificazioni,  nonche'  dai  successivi  decreti
legislativi   attuativi   di  direttive  comunitarie  in  materia  di
sicurezza  ed  igiene  del  lavoro,  commesse  nel  periodo in cui si
applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo  e qualora siano
emanati  provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore
di  lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della
legge  20  maggio  1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla
data  del  definitivo  accertamento  delle  violazioni,  decorrono  i
termini  per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del
maggiore  credito  riportato  e  per  l'applicazione  delle  relative
sanzioni.
  8.  Le  agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili
con altri benefici eventualmente concessi.
  9.  Entro  il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la
verifica  ed  il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui
al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per
area territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
  10.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  e successive modificazioni, restano in vigore per le
assunzioni  intervenute nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e
il  31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso
tra  il  1  gennaio  2001,  e  il  31  dicembre 2003 effettuano nuove
assunzioni   di   lavoratori   dipendenti   con   contratto  a  tempo
indeterminato  da destinare a unita' produttive ubicate nei territori
individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1
del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore
credito  d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a lire
400.000  per  ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina
di  cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui
al  presente  comma  si  applica  la  regola  de  minimis di cui alla
comunicazione  della  Commissione  delle Comunita' europee 96/C68/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
marzo  1996,  e  ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente
concessi  ai  sensi  della  predetta  comunicazione purche' non venga
superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
  11.  Ai  fini  delle agevolazioni previste dal presente articolo, i
soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti. ((52))
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto che "l'autorizzazione di
spesa  di  cui  al  comma  1  del presente articolo,e' ridotta di 335
milioni  di  euro  per  l'anno  2004 e 250 milioni di euro per l'anno
2005".
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
  La  L.  24  dicembre  2007,  n. 244, ha disposto che in relazione a
quanto  previsto  dal  primo  periodo  del  comma  65 della stessa l.
244/2007  e  in  considerazione  dell'effettivo  utilizzo dei crediti
d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  le  risorse  finanziarie a tale fine preordinate, esistenti
presso  la  contabilita'  speciale  1778  -  Fondi  di bilancio, sono
ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al
bilancio  dello  Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno
2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
 
	        
	      
              Art. 8 (13) (19) (21) (24) (40) (50) (52)
                  Agevolazione per gli investimenti
                       nelle aree svantaggiate

  1.  Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive
e  manifatturiere,  dei  servizi,  del  turismo, del commercio, delle
costruzioni,  della  produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore   ed  acqua  calda,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  della
trasformazione  dei  prodotti  della pesca e dell'acquacoltura di cui
all'allegato  I  del  Trattato che istituisce la Comunita' europea, e
successive  modificazioni,  che,  fino  alla  chiusura del periodo di
imposta  in  corso  alla  data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi
investimenti   nelle   aree   ammissibili   alle   deroghe   previste
dall'articolo  87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato,
individuate  dalla  Carta  italiana degli aiuti a finalita' regionale
per  il periodo 2000-2006, e' attribuito un contributo nella forma di
credito  di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di
euro  per l'anno 2002 e pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
1.740  milioni  di  euro  per  l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per
l'anno  2005,  1.250  milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di
euro  per  l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008. Ai fini
dell'individuazione  dei predetti settori, salvo per il settore della
pesca  e  dell'acquacoltura,  si rinvia alla disciplina di attuazione
delle  agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22  ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19  dicembre  1992,  n.  488.  Per  le  aree ammissibili alle deroghe
previste  dal  citato  articolo  87, paragrafo 3, lettere a) e c), il
credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensita' di
aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale
per  il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non e' cumulabile con
altri  aiuti  di  Stato  a  finalita' regionale o con altri aiuti che
abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  beni  che fruiscono del credito di
imposta. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 )).
  1-bis.  Per  fruire  del  contributo  le  imprese inoltrano, in via
telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate
un'istanza   contenente  gli  elementi  identificativi  dell'impresa,
l'ammontare  complessivo  dei  nuovi  investimenti  e la ripartizione
regionale  degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento
del   beneficio,  ad  avviare  la  realizzazione  degli  investimenti
successivamente  alla  data di presentazione della medesima istanza e
comunque entro sei mesi dalla predetta data.
  1-ter.  L'Agenzia  delle  entrate rilascia, in via telematica e con
procedura   automatizzata,  certificazione  della  data  di  avvenuta
presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis
dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle
domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento
dei  fondi  stanziati  e,  tra queste, a quelle delle piccole e medie
imprese,  come  definite  dall'allegato  I  del  regolamento  (CE) n.
70/2001  della  Commissione,  del  12 gennaio 2001, e successivamente
secondo  l'ordine  di  presentazione,  alle  altre domande. L'Agenzia
delle  entrate  comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione  delle  domande,  il  diniego  del  contributo  per  la
mancanza  di  uno  degli  elementi  di cui al comma 1-bis, ovvero per
l'esaurimento  dei  fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso
decorsi   30   giorni   dalla   presentazione  dell'istanza  e  senza
comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
  1-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289
  1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei
dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
  1-sexies.  Per le modalita' delle trasmissioni telematiche previste
dal   presente   articolo  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'articolo  3  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   luglio   1998,   n.  322,  come  sostituito
dall'articolo  3  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
  1-septies.  L'Agenzia  delle  entrate  provvede  a  pubblicare, con
cadenza  semestrale,  sul  proprio  sito  Internet,  il  numero delle
istanze   pervenute,  l'ammontare  totale  dei  contributi  concessi,
nonche' quello delle risorse finanziarie residue.
  2.  Per  nuovi  investimenti  si  intendono le acquisizioni di beni
strumentali  nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  i  costi relativi
all'acquisto  di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla
tabella  approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento",
destinati  a  strutture  produttive  gia'  esistenti  o  che  vengono
impiantate  nelle  aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte
del  loro  costo  complessivo  eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate  nonche'  gli  ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta,
relativi  a  beni  d'investimento  della stessa struttura produttiva.
Sono   esclusi   gli   ammortamenti  dei  beni  che  formano  oggetto
dell'investimento  agevolato  effettuati  nel periodo d'imposta della
loro  entrata  in  funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti  di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore  per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese
di  manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della
normativa  comunitaria,  gli  investimenti  in  beni immateriali sono
agevolabili  nel  limite  del  25 per cento del complesso degli altri
investimenti agevolati.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 2002, N. 138
  4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,   n.   466,   sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"differenziabile  in  funzione  del  settore  di  attivita'  e  delle
dimensioni dell'impresa, nonche' della localizzazione".
  5.  Il  credito  d'imposta  e'  determinato  con  riguardo ai nuovi
investimenti  eseguiti  in  ciascun  periodo  d'imposta e va indicato
nella  relativa  dichiarazione  dei  redditi.  Esso non concorre alla
formazione   del  reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di  cui  all'articolo  63  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, a decorrere
dalla data di sostenimento dei costi.
  6.  Il  credito  d'imposta  a  favore  di  imprese  o attivita' che
riguardano  prodotti  o appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei
grandi  progetti,  e'  riconosciuto  nel  rispetto  delle  condizioni
sostanziali   e   procedurali   definite  dalle  predette  discipline
dell'Unione  europea  e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita'  europee.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta
di  preventiva  autorizzazione,  ove prescritta, nonche' al controllo
del  rispetto  delle  norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
  7.  Se  i  beni  oggetto  dell'agevolazione non entrano in funzione
entro  il  secondo  periodo  d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione  o  ultimazione,  il  credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello
nel  quale  sono  entrati  in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio dell'impresa
ovvero  destinati  a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato  diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo  dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
se  nel  periodo  di  imposta  in  cui si verifica una delle predette
ipotesi  vengono  acquisiti  beni  della  stessa  categoria di quelli
agevolati,  il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo
non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i  costi  delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria  le  disposizioni  precedenti  si  applicano anche se non
viene  esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva
dall'applicazione  del presente comma e' versato entro il termine per
il  versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo
d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. (40)
  7-bis.   Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono  definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e
per  quelle  della prima trasformazione e commercializzazione ammesse
agli  aiuti,  in  osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo
rurale  di  cui  al  citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto
previsto  dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
  8.  Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze, di concerto
con  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica   e  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni
per   l'effettuazione  delle  verifiche  necessarie  a  garantire  la
corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da
effettuare  dopo  almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di
imposta,  sono  altresi'  finalizzate alla valutazione della qualita'
degli   investimenti   effettuati,   anche   al   fine   di  valutare
l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri strumenti
aventi analoga finalita'.((52))
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  30  settembre  2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre
2005,  n.  248,  ha  stabilito che "la disposizione di cui al secondo
periodo  del  comma  7  si  interpreta  nel  senso  che  gli immobili
strumentali  per  natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, i quali
costituiscono   un   complesso  immobiliare  unitario  polifunzionale
destinato  allo  svolgimento  di attivita' commerciale, qualora siano
locati  a  terzi,  non  si intendono destinati a struttura produttiva
diversa,   a   condizione  che  gli  stessi  vengano  destinati  allo
svolgimento  di  attivita'  d'impresa  ai  sensi dell'articolo 55 del
citato testo unico".
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AGGIORNAMENTO (52)
  La  L.  24  dicembre  2007,  n. 244, ha disposto che in relazione a
quanto  previsto  dal  primo  periodo  del  comma  65 della stessa l.
244/2007  e  in  considerazione  dell'effettivo  utilizzo dei crediti
d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  le  risorse  finanziarie a tale fine preordinate, esistenti
presso  la  contabilita'  speciale  1778  -  Fondi  di bilancio, sono
ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al
bilancio  dello  Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno
2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
 
	        
	      
                             Art. 9. (9)
                  Tassazione del reddito d'impresa
                     con aliquota proporzionale

  1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato
ai  sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  puo'  essere  escluso  dalla  formazione del reddito
complessivo  di  cui  all'articolo  8  del  medesimo  testo  unico  e
assoggettato  separatamente  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.
  2.  L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  di  cui al comma 1 con
l'aliquota  prevista  dall'articolo  91  del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi,  come  modificato  dalla  presente  legge;  si
applicano  le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  466,  come  modificato  dalla  presente legge, e
dell'articolo 91-bis del citato testo unico.
  3. L'imposta e' versata, anche a titolo d'acconto, con le modalita'
e  nei  termini  previsti  per il versamento dell'imposta sul reddito
delle  persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto
e  le  ritenute  d'acconto  sui  proventi che concorrono a formare il
reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli
articoli  92,  93  e  94  del  citato  testo,unico  delle imposte sui
redditi.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
  4.  La  perdita  di  un  periodo d'imposta puo' essere computata in
diminuzione  del  reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del
citato testo unico delle imposte sui redditi.
  5.  Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione revocabile.
L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi
e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione.
  6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
  7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime
di  cui  al  comma  1,  se  prelevati  dal  patrimonio  dell'impresa,
costituiscono  per  l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi
e   per   essi   spetta   il  credito  d'imposta  secondo  i  criteri
dell'articolo 14 di detto testo unico, come modificato della presente
legge;  si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso
testo  unico.  A  tale  fine  nella  dichiarazione  dei redditi vanno
indicati  separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non
distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di
cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.
  8.  Le  somme  trasferite  dal  patrimonio  dell'impresa  a  quello
personale  dell'imprenditore,  al  netto  delle  somme  versate nello
stesso   periodo   d'imposta,   costituiscono  prelievi  degli  utili
dell'esercizio  in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti.  L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo
degli  utili  dei  periodi  d'imposta  successivi,  da assoggettare a
tassazione in tali periodi.
  9.  In  caso  di  revoca, si considerano prelevati gli utili ancora
esistenti  al  termine  dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione
del regime di cui al comma 1.
  10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si
applicano  al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione
alle  quote  di  partecipazione  agli  utili  determinate  secondo le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
  11.  Le  disposizioni  dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione,
anche  alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. In
tale caso, dette societa' sono considerate soggetti passivi d'imposta
assimilati alle societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a),
del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  e ad esse si
applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
  12.  Le  disposizioni  del  presente articolo decorrono dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2001. ((9))

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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  18  ottobre  2001,  n. 383 ha disposto che "le agevolazioni
fiscali di cui al presente articolo sono soppresse".
 
	        
	      
                              Art. 10.

      (Soppressione della tassa di proprieta' sugli autoscafi)

   1.  All'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  febbraio  1953, n. 39, le parole: ", la navigazione in
acque  pubbliche  degli autoscafi" sono soppresse, e le parole: "sono
soggette" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta".
   2.  All'articolo  13  del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole:
   "Gli  autoveicoli,  i  rimorchi  e  gli autoscafi" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Gli  autoveicoli  e  i  rimorchi" e le parole: "su
strade,  aree od acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "su
strade od aree pubbliche".
   3.  La  tariffa  E  allegata  al  citato testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e'
soppressa.
 
	        
	      
                     Art. 11 (29)(36) (41) (49)
          Trattamento fiscale delle imprese che esercitano
         la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari

  1.  Per  la  salvaguardia  dell'occupazione  della gente di mare, i
benefici  di  cui  agli  articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997,  n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite
del  70  per  cento,  alle  imprese che esercitano la pesca costiera,
nonche'  alle  imprese  che esercitano la pesca nelle acque interne e
lagunari. (29) (41) (( 49 ))
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
  La  L.  24  dicembre  2003, n. 350 ha disposto che "per l'anno 2004
sono prorogate le disposizioni di cui al presente articolo 11".
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
  La  L.  30  dicembre  2004, n. 311 ha disposto che "per l'anno 2005
sono prorogate le disposizioni di cui al presente articolo".
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
  La  L.  23  dicembre 2005, n. 266, ha disposto che "per l'anno 2006
sono prorogate le disposizioni di cui al presente articolo".
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
  La  L.  27  dicembre 2006, n. 296, ha disposto che "per l'anno 2007
sono prorogate le disposizioni di cui al presente articolo ".
 
	        
	      
                              Art. 12.

     (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)

   1.  Il  trattamento  fiscale  degli  avanzi di gestione, di cui al
comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.   22,   e  successive  modificazioni,  e'  esteso,  alle  medesime
condizioni,  anche  agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal
Consorzio  obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi
(COBAT),  nonche'  dal  Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
 
	        
	      
                              Art. 13.

(Regime  fiscale  agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
                         di lavoro autonomo)

   1.  Le  persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o
professionale  ovvero  d'impresa,  ai  sensi,  rispettivamente, degli
articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono  avvalersi,  per  il  periodo d'imposta in cui l'attivita' e'
iniziata  e  per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che
prevede  il  pagamento  di  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche, pari al 10 per cento del reddito di
lavoro  autonomo  o  d'impresa,  determinato rispettivamente ai sensi
dell'articolo  50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso
di  imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico,
l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.
   2.  Il  beneficio  di  cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione
che:
   a)  il  contribuente  non  abbia  esercitato negli ultimi tre anni
attivita'  artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma
associata o familiare;
   b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di
lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il caso in cui l'attivita'
precedentemente  svolta  consista nel periodo di pratica obbligatoria
ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
   c)  sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non
superiore  a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a
lire  60  milioni  per  le  imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi  ovvero  a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto
altre attivita';
   d)  qualora  venga  proseguita  un'attivita'  d'impresa  svolta in
precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi  ricavi,
realizzati  nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del  predetto  beneficio,  non sia superiore a lire 60 milioni per le
imprese  aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120
milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
   e)   siano  regolarmente  adempiuti  gli  obblighi  previdenziali,
assicurativi e amministrativi.
   3.  Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente
e' assoggettato a tassazione ordinaria:
   a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale
i  compensi  o  i  ricavi conseguiti superano gli importi indicati al
comma 2, lettera c);
   b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi
o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2,
lettera  c);  in  tale  caso sara' assoggettato a tassazione nei modi
ordinari  l'intero  reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito
nel periodo d'imposta.
   4.  I  contribuenti  che si avvalgono del regime fiscale di cui al
comma   1   possono   farsi  assistere  negli  adempimenti  tributari
dall'ufficio  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio
fiscale.   In   tal   caso,   devono  munirsi  di  un'apparecchiatura
informatica  corredata  di  accessori  idonei  da  utilizzare  per la
connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze.
   5.  Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente
articolo,   e'  attribuito  un  credito  d'imposta,  utilizzabile  in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella  misura  del  40  per  cento  della  parte  del prezzo unitario
d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui
al  comma  4.  Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non
superiore  a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione
dei  beni  in  locazione  finanziaria.  In  tale  caso  il credito e'
commisurato  al  40  per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato
con  riferimento  ai  canoni  di  locazione pagati in ciascun periodo
d'imposta,  fino  a  concorrenza  di  lire  seicentomila.  Il credito
d'imposta  non  concorre alla formazione del reddito imponibile e non
e' rimborsabile.
   6.  Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo
22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti,  gli  obblighi  di  fatturazione  e di certificazione dei
corrispettivi,  i  soggetti  ammessi  al regime agevolato previsto al
comma  1  sono  esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle  scritture  contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette,
dell'IRAP  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto (IVA),nonche' dalle
liquidazioni  e  dai  versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA
previsti  dal  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100.
   7.  Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche'
del  riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.   917,   e  successive  modificazioni,  la  posizione  dei
contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime  previsto al comma 1 e'
valutata  tenendo  conto  dell'ammontare  che,  ai sensi dello stesso
comma  1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva.
   8.   Per   l'accertamento,   la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso,  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia  di  imposte  sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che
hanno  fruito  del  regime  di cui al presente articolo e per i quali
risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso
si  applicano,  in  particolare,  le  sanzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
   9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
 
	        
	      
                            Art. 14 (52)
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 ))
 
	        
	      
                              Art. 15.

(Agevolazioni  fiscali  in  materia  di scambi di servizi fra aziende
                    agricole dei comuni montani)

   1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
e' sostituito dal seguente:
   "1.  I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono
aziende  agricole  ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti
disposizioni  di  legge  possono  assumere  in  appalto  sia  da enti
pubblici  che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio
e  dei  familiari  di  cui  all'articolo  230-bis  del codice civile,
nonche'  utilizzando  esclusivamente macchine ed attrezzature di loro
proprieta',  lavori  relativi  alla  sistemazione  e manutenzione del
territorio  montano,  quali lavori di forestazione, di costruzione di
piste  forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa
dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi nonche' lavori
agricoli  e  forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura,
la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la
raccolta  di  prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non
superiori  a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e'
rivalutato  annualmente  con  decreto del Ministro competente in base
all'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai e
impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica".
   2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 97 del
1994,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo, sono
inseriti i seguenti:
   "1-bis.   I  lavori  di  cui  al  comma  1  non  sono  considerati
prestazioni  di  servizi  ai  fini  fiscali  e  non  sono soggetti ad
imposta,  se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente
fini  di  lucro  ed  avente  lo  scopo  di  migliorare  la situazione
economica   delle   aziende   agricole   associate   e   lo   scambio
interaziendale di servizi.
   1-ter.  I  soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte
fresco  fino  alla propria cooperativa per se' e per altri soci della
stessa  cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprieta',
anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA).
Tale  attivita'  ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione
di servizio e non e' soggetta ad imposta.
   1-quater.  I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori
diretti   all'INPS,  gestione  agricola,  garantiscono  la  copertura
assicurativa  infortunistica  per i soggetti e le attivita' di cui ai
commi 1-bis e 1-ter.
   1-quinquies.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 possono assumere in
appalto  da  enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone,
utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'".
 
	        
	      
                              Art. 16.

          (Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)

   1.  Al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente
l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  10-bis,  comma  1,  dopo  il  secondo periodo e'
inserito   il  seguente:  "Sono  in  ogni  caso  escluse  dalla  base
imponibile  le  borse  di  studio  e gli altri interventi di sostegno
erogati  dalle  regioni,  dalle  province  autonome  e  dai  relativi
organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche'
dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
   b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative
agli apprendisti," sono inserite le seguenti: "ai disabili";
   c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
   "4-bis.  Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad  e),  sono  ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
   a)   lire  10.000.000  se  la  base  imponibile  non  supera  lire
350.000.000;
   b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma
non lire 350.100.000;
   c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma
non lire 350.200.000;
   d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma
non lire 350.300.000.
   4-ter.  I  soggetti  di  cui all'articolo 4, comma 2, applicano la
deduzione  di  cui  al  comma 4-bis sul valore della produzione netta
prima della ripartizione dello stesso su base regionale.";
   d)  all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999",
ovunque ricorrano, sono soppresse;
   e)  all'articolo  42,  comma 7, primo periodo, le parole: "per gli
anni  1998  e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal
1998  al  2002"  e al medesimo comma, la parola: "2000" e' sostituita
dalla seguente: "2003".
   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1999.
 
	        
	      
                              Art. 17.

(Interpretazione   autentica   sull'inderogabilita'   delle  clausole
 mutualistiche da parte delle societa' cooperative e loro consorzi)

   1.  Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del   Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,
ratificato,  con  modificazioni  dalla  legge  2 aprile 1951, n. 302,
all'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da
parte  di  societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
al  predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di
devolvere   il   patrimonio  effettivo  in  essere  alla  data  della
soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente  maturati,  ai  fondi  mutualistici  di  cui  al citato
articolo  11,  comma  5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le
stesse  societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di
trasformazione,  ove  non  vietati  dalla  normativa vigente, in enti
diversi  dalle  cooperative per le quali vigono le clausole di cui al
citato  articolo  26,  nonche'  in  caso  di  decadenza  dai benefici
fiscali.
 
	        
	      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' SUGLI IMMOBILI
                              Art. 18.

            (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)

   1.  All'articolo  10  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  recante  la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  3  devono effettuare il
versamento  dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno
in  corso  in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari
al   50   per   cento   dell'imposta   dovuta  calcolata  sulla  base
dell'aliquota   e   delle   detrazioni   dei  dodici  mesi  dell'anno
precedente.  La  seconda  rata  deve  essere  versata  dal  1o  al 20
dicembre,   a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con
eventuale   conguaglio   sulla  prima  rata  versata.  Il  versamento
dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto
corrente  postale  con  bollettini  conformi  al modello indicato con
circolare  del  Ministero  delle  finanze.  Resta  in ogni caso nella
facolta'  del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
complessivamente  dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 30 giugno".
   2.  Al  comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  le  parole:  "Fino  all'anno  di imposta 1999", sono sostituite
dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000".
   3.  All'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di
concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario".
   4.  In  deroga  alle  disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme  tributarie,  i  termini  per  la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta  comunale  sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000,
sono  prorogati  al  31  dicembre 2001, limitatamente alle annualita'
d'imposta   1995   e   successive.  Il  termine  per  l'attivita'  di
liquidazione  a  seguito  di  attribuzione  di rendita da parte degli
uffici  del  territorio  competenti  di cui all'articolo 11, comma 1,
ultimo  periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
prorogato  al  31  dicembre  2001  per le annualita' d'imposta 1994 e
successive.
 
	        
	      
                              Art. 19.

(Versamento  dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a
                           tempo parziale)

   1.  Per  i  beni  immobili  sui  quali  sono costituiti diritti di
godimento  a  tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a),  del  decreto  legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento
dell'ICI  e'  effettuato  dall'amministratore  del condominio o della
comunione.
   2.   L'amministratore   e'   autorizzato   a  prelevare  l'importo
necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilita' finanziarie del
condominio  attribuendo  le  quote al singolo titolare dei diritti di
cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.
 
	        
	      
                              Art. 20.

               (Semplificazione per l'INVIM decennale)

   1.  Per  gli  immobili  di  cui  all'articolo  3  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 643, concernente
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  e
successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1o
gennaio  e  il  31 dicembre 2002, puo' essere corrisposta entro il 30
marzo   2001,  in  luogo  dell'imposta  INVIM  decennale,  un'imposta
sostitutiva  pari  allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre
1992,  determinato  con  l'applicazione alla rendita catastale, anche
presunta,  dei  moltiplicatori  di  cui al decreto del Ministro delle
finanze  del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
295 del 17 dicembre 1991.
   2.  Per  gli  immobili  suscettibili  di destinazione edificatoria
l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma 1 e' commisurata al valore
finale  dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di
cui  agli  articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazion1.
   3.  Per  gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria
di  cui  al  decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  18  novembre  1991,  n.  363,  imposta
sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e'  commisurata  al valore finale
dichiarato  o  definitivamente  accertato  per  la  medesima  imposta
straordinaria.  In  tal caso e' escluso l'obbligo della dichiarazione
di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643.
   4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi
di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
nonche'   ogni   altra  disposizione  necessaria  all'attuazione  del
presente articolo.
 
	        
	      
CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA
                              Art. 21.

  (Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel)

   1. A decorrere dal 1o luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del
testo  unico  delle  disposizioni  legislative concernenti le imposte
sulla  produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26
ottobre  1995,  n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
   "6.  Le  disposizioni  del  comma 2 si applicano anche al prodotto
denominato   "biodiesel",   ottenuto  dalla  esterificazione  di  oli
vegetali  e  loro  derivati usato come carburante, come combustibile,
come  additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti
e  dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o
altri  oli  minerali  del  "biodiesel"  e'  effettuata  in  regime di
deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con
oli  combustibili  in  qualsiasi percentuale, e' esentato dall'accisa
nei  limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito
di   un   programma   triennale,  tendente  a  favorire  lo  sviluppo
tecnologico.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
Ministro  dell'ambiente  e con il Ministro delle politiche agricole e
forestali,   sono   determinati   i  requisiti  degli  operatori,  le
caratteristiche  tecniche  degli impianti di produzione, nazionali ed
esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di  prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri di assegnazione
dei  quantitativi  esenti  agli operatori. Per il trattamento fiscale
del   "Biodiesel"  destinato  al  riscaldamento  valgono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 61".
   2.  Al  fine  di  promuovere  l'impiego  del  prodotto  denominato
"biodiesel",  di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il
Ministro   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e'
autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a
quanto  previsto  dall'articolo  2, comma 4, del decreto del Ministro
delle  finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del
"biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a
maggiore concentrazione di traffico.
   3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000
tonnellate   di   "biodiesel"   esente   da  accisa  nell'ambito  del
progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato
testo  unico  approvato  con  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  nel  testo  previgente  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  relativo  al  periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001
sono  ripartiti,  proporzionalmente  alle  relative  quote  e purche'
vengano  immessi  in  consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di
"biodiesel"  esente  complessivamente  non immessi in consumo nei due
precedenti  periodi 1o luglio 1998-30 giugno 1999 e 1o luglio 1999-30
giugno  2000.  In  caso  di  rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti  dalla  suddetta ripartizione da parte di un beneficiario,
le   stesse   sono  redistribuite,  proporzionalmente  alle  relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
 
	        
	      
                          Art. 22 (24) (36)
              Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti
                     a fini di tutela ambientale

  1.  All'articolo  21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con
decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis.  Allo  scopo  di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche
che   determinino   un   ridotto  impatto  ambientale  e'  stabilita,
nell'ambito  di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo
le  aliquote  di  seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo  derivato  da  prodotti  di  origine  agricola...  lire
   560.000 per 1.000 litri;
b) etere  etilterbutilico  (ETBE),  derivato  da  alcole  di  origine
   agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
   1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
   2)  per  gasolio,  escluso  il biodiesel... lire 475.000 per 1.000
   litri.
6-ter.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, il
Ministro  dell'ambiente  ed  il  Ministro  delle politiche agricole e
forestali  sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire
30  miliardi  annue,  comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. i
criteri  di  ripartizione  dell'agevolazione tra le varie tipologie e
tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e
delle  relative  miscele  ai  fini  dell'impiego  nella carburazione,
nonche'  le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i
principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".
  2.  Il  progetto  sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un
triennio a decorrere (( dal 1 gennaio 2005. ))
 
	        
	      
                               Art. 23

        (Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)

   1.  I  punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. sono sostituiti dai seguenti:
   "12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi
i  motoscafi  che  in  talune  localita'  sostituiscono le vetture da
piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per
il trasporto di persone:
   benzina  e  benzina  senza piombo... 40 per cento aliquota normale
della benzina senza piombo;
   gasolio... 40 per cento aliquota normale;
   gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale,
   gas metano... 40 per cento aliquota normale.
   L'agevolazione   e'   concessa   entro   i  seguenti  quantitativi
giornalieri  presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina
e  GPL  o  gas  metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per
cento del consumo totale:
   a)  litri  18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
   b)  litri  14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
   c)  litri  11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti
o meno.
   13.  Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli
ammalati  e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione
finanziaria  (nei  limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto
del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):
   benzina... 40 per cento aliquota normale;
   benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;
   gasolio... 40 per cento aliquota normale;
   gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;
   gas - metano... 40 per cento aliquota normale.
   Le  agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza
e  per  le  autoambulanze,  di  cui  ai  punti 12 e 13, sono concesse
mediante  crediti  d'imposta  da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti
ed  i  buoni  d'imposta  non  concorrono  alla formazione del reddito
imponibile  e  non  vanno  considerati  ai  fini  del rapporto di cui
all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni".
 
	        
	      
                     Art. 24 (12) (14) (19) (24)
                Riduzione delle aliquote delle accise
                      sui prodotti petroliferi

  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo  derivanti  dall'andamento,  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote  di  accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite
nella sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
   1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
   2)  usato  come  combustibile  per riscaldamento: lire 697.398 per
   mille litri;
d) emulsioni  stabilizzate  di oli da gas ovvero di olio combustibile
   denso  con  acqua  contenuta  in misura variabile dal 12 al 15 per
   cento  in  peso,  idonee  all'impiego  nella  carburazione e nella
   combustione:
   1)  emulsione  con  oli da gas usata come carburante: lire 474.693
   per mille litri;
   2)   emulsione   con  oli  da  gas  usata  come  combustibile  per
   riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
   3)  emulsione  con olio combustibile denso usata come combustibile
   per riscaldamento:
   3.1)   con   olio   combustibile   ATZ:  lire  192.308  per  mille
   chilogrammi;
   3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
   4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
   4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
   4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
   1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
   2)  usati  come  combustibile  per riscaldamento: lire 281.125 per
   mille chilogrammi;
gas metano:
   1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
   2) per combustione per usi civili:
   2.1)  per  usi  domestici di cottura di cibi e produzione di acqua
   calda  di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37
   del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
   2.2)  per  uso  riscaldamento  individuale a tariffa T2 fino a 250
   metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
   2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
   3)  per  i  consumi  nei territori di cui all'articolo 1 del testo
   unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
   decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si
   applicano le seguenti aliquote:
   3.1)  per  gli  usi  di  cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per
   metro cubo;
   3.2)  per  altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo. (12) (14)
   (19) ((24))
  2.  Il  regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  destinato  al  fabbisogno  della  provincia di Trieste e dei
comuni  della  provincia  di  Udine  gia' individuati dal decreto del
Ministro  delle  finanze  30  luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  227  del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
2001.  Il  quantitativo  e'  stabilito per la provincia di Trieste in
litri  7,2  milioni,  mentre per i comuni della provincia di Udine in
litri  3,6  milioni.  Il  costo  complessivo  e'  fissato  in  lire 8
miliardi.
  3.  Per  il  periodo  1  gennaio  2001-30  giugno  2001  il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  2,  comma  127,  secondo  periodo,  della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
  4.  L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli
impieghi  di  cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione  e  consumi,  approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995,  n.  504  ivi  compreso  il riscaldamento delle serre, e quella
prevista per il gasolio usato come carburante.
  5.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  e  fino al 30 giugno 2001,
l'accisa  sul  gas  metano,  stabilita  con  il  citato  testo  unico
approvato  con  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  e'  ridotta  del  40  per  cento  per gli
utilizzatori   industriali,   termoelettrici   esclusi,  con  consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.L.  1  ottobre  2001, n. 356, convertito dalla L. 30 novembre
2001,  n.  418  ha  disposto  che "le aliquote di accisa sui prodotti
petroliferi   indicati   nel  comma  1  del  presente  articolo  sono
prorogate,  fino  al  31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le
sole  aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui al comma
1,  lettera d), del presente articolo restano ulteriormente prorogate
fino al 31 dicembre 2001".
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AGGIORNAMENTO (14)
  Il  D.L.  28  dicembre  2001, n. 452, convertito con L. 27 febbraio
2002,  n.  16  ha disposto che "le aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate  di  cui  al  comma 1, lettera d) del presente articolo,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002".
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AGGIORNAMENTO (19)
  Il  D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con L. 8 agosto 2002, n.
178  ha  stabilito  che  "le  disposizioni  in materia di aliquote di
accisa  sulle  emulsioni stabilizzate, di cui al comma 1, lettera d),
del presente articolo, sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002
fino al 31 dicembre 2002".
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AGGIORNAMENTO (24)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha stabilito che "le disposizioni in
materia   di   riduzione   di  aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni
stabilizzate,  di  cui al comma 1, lettera d), del presente articolo,
prorogate,  da  ultimo,  fino al 31 dicembre 2002, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003".
 
	        
	      
                            Art. 25. (12)
              Agevolazioni sul gasolio per autotrazione
                  impiegato dagli autotrasportatori

  1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2001, e fino al 30 giugno 2001,
l'aliquota  prevista  nell'allegato  I  annesso  al testo unico delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  e  successive  modificazioni,  per  il gasolio per autotrazione
utilizzato  dagli  esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci con
veicoli  di  massa  massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e'
ridotta  ((  della  misura determinata con riferimento al 31 dicembre
2000 )).
  2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
    a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
    b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di competenza statale,
regionale  e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,. al
regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
    c)  agli  enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
  3. (( Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze )), da
pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale entro il (( 10 ottobre 2001 )),
e'  eventualmente rideterminata, (( per il periodo dal 1 gennaio 2001
al  30  giugno  2001,  la  riduzione  di  cui  al comma 1, al fine di
compensare  la  variazione  ))  del  prezzo di vendita al consumo del
gasolio  per  autotrazione, rilevato settimanalmente dal (( Ministero
delle  attivita'  produttive  )), purche' lo scostamento del medesimo
prezzo  che  risulti  alla  fine  del  semestre,  rispetto  al prezzo
rilevato  nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il
10  per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con
il  medesimo  decreto  vengono altresi' stabilite le modalita' per la
regolazione contabile dei crediti di imposta.
  4.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio
di  cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del (( 31 ottobre
2001  )), apposita dichiarazione ai competenti uffici (( dell'Agenzia
delle  dogane  )), (( secondo le modalita' e con gli effetti previsti
dal  ))  regolamento  di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23
dicembre  1998,  n. 448, e successive modificazioni. E' consentito ai
medesimi  destinatari  di  presentare dichiarazione relativa ai commi
effettuati  nel  primo  trimestre  dell'anno 2001; in tal caso, nella
successiva   dichiarazione,  oltre  agli  elementi  richiesti,  sara'
indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione
delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.
 
	        
	      
                              Art. 26.

     (Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano)

   1.  I  commi  4  e  5  dell'articolo  26  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono sostituiti dai seguenti:
   "4. L'accisa e' dovuta, secondo le modalita' previste dal comma 8,
dai  soggetti  che  vendono direttamente il prodotto ai consumatori o
dai  soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per
il  vettoriamento  di  prodotto proprio. Sono considerati consumatori
anche  gli  esercenti  i  distributori  stradali  di  gas  metano per
autotrazione  che  non  abbiano,  presso l'impianto di distribuzione,
impianti  di  compressione  per  il  riempimento  di  carri bombolai.
Possono   essere   riconosciuti   soggetti   obbligati  al  pagamento
dell'accisa  i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di
impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.
   5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
   a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas
naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
   b)  l'impianto  utilizzato  per  lo  stoccaggio di gas naturale di
proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di piu'
concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio
nazionale  e  facenti  capo  ad  un solo titolare possono costituire,
anche ai fini fiscali, un unico doposito fiscale;
   c)  il  terminale  di  trattamento ed il terminale costiero con le
rispettive pertinenze;
   d)  le  reti  nazionali  di  gasdotti  e  le reti di distribuzioni
locali, comprese le reti interconnesse;
   e) gli impianti di compressione".
   2.  Dopo  il  comma  8  dell'articolo  26  del  citato testo unico
approvato  con  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504, e'
aggiunto il seguente:
   "8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas
metano  sono  obbligati  alla  dichiarazione annuale anche quando non
sorge il debito di imposta".
 
	        
	      
                          Art. 27 (24) (28)
         Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
       zone montane ed in altri specifici territori nazionali

  1.  Per  il  periodo  1 gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della
riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera
c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4
dell'articolo  12  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni,  e'  aumentato  di  lire 50 per litro di gasolio usato
come  combustibile  per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di
gas di petrolio liquefatto.
  2.  Le  agevolazioni  per  il  gasolio  e  per  il  gas di petrolio
liquefatto  usati  come combustibili per riscaldamento in particolari
zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8
della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo
12,  comma  4,  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse,
fino  alla  data di entrata in vigore di un successivo regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448
del  998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  30  settembre  1999,  n.  361,  in  quanto applicabili, e
secondo  le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero
delle finanze.
  3.  All'articolo  4,  comma  2, primo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre  2000,  n.  354,  dopo le parole: "n. 412," sono inserite le
seguenti: "ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato
ove ha sede la casa comunale".
  4.  Per  gli  anni  2001  e  2002,  per i consumi di gas metano per
combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per
cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c)
del  comma  10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si
applicano le seguenti aliquote:
a) per  uso  riscaldamento  individuale a tariffe T2 fino a 250 metri
   cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo. (24) ((28))
  5.  Per  il  periodo  dal  1 gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare
della   agevolazione   fiscale   con   credito   d'imposta   prevista
dall'articolo  8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448, e successive modificazioni, e' aumentata di lire 30 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a
lire 8 miliardi.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha stabilito che "le disposizioni in
materia  di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi
civili, di cui al comma 4 del presente articolo, sono prorogate al 30
giugno 2003".
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AGGIORNAMENTO (28)
  Il  D.L.  30  settembre 2003, n. 269, convertito con L. 24 novembre
2003,  n.  326,  ha  stabilito  che  "le  disposizioni  in materia di
aliquote  di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di
cui  al  comma  4  del  presente articolo, si applicano dalla data di
entrata in vigore del suddetto decreto al 31 dicembre 2004".
 
	        
	      
                            Art. 28 (27)
                  Razionalizzazione delle imposte e
                norme in materia di energia elettrica

  1.  L'addizionale  erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10,
comma  5,  della  legge  13  maggio  1999,  n. 133, e' soppressa e il
predetto articolo 4 e' abrogato.
  2.  Al  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi,  approvato  con  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo  3,  comma  4,  le  parole: "entro il giorno 15" sono
   sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";
b) all'articolo  52,  comma  2,  e'  aggiunta,  in  fine, la seguente
   lettera:
   "o-bis)  utilizzata  in  opifici  industriali  aventi  un  consumo
   mensile  superiore  a  1.200.000  kWh,  per  i mesi nei quali tale
   consumo    si    e'    verificato.   Ai   fini   della   fruizione
   dell'agevolazione    gli   autoproduttori   dovranno   trasmettere
   all'ufficio  tecnico  di finanza, competente per territorio, entro
   il  20  di  ogni  mese,  i  dati  relativi  al  consumo  del  mese
   precedente";
c) all'articolo  52,  comma  3,  e'  aggiunta,  in  fine, la seguente
   lettera:
   "e-ter)  impiegata  come  materia  prima  nei processi industriali
   elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";
d) all'articolo  53,  comma  2,  e'  aggiunta,  in  fine, la seguente
   lettera:
   "b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori";
e) all'articolo  56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20"
   e' sostituito dal numero "16";
f) la  lettera  b)  del  comma 3 dell'articolo 63 e' sostituita dalla
   seguente:
   "b)  officine  di  produzione,  cabine  e  punti  di presa a scopo
   commerciale: lire 150.000";
g) all'articolo  63,  comma  4,  le  parole:  "dal  1o  al  15"  sono
   sostituite dalle seguenti: "dal 1o al 16";
h) all'allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo
   al  mese  e  lire  2,45  per  l'ulteriore  consumo  mensile"  sono
   sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".
  3.  All'imposta  erariale  di  consumo  di  cui all'articolo 52 del
citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni
previste,  fino  alla data di entrata in vigore della presente legge,
per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.
  4.   L'articolo  4  del  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.  250,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e'
abrogato.
  5.  I  clienti  grossisti  di  cui al decreto legislativo" 16 marzo
1999,  n.  79,  non  sono  tenuti  alla corresponsione del diritto di
licenza.
  6.  Per  i  tributi  previsti  dal citato testo unico approvato con
decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni,  per  la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e
di  ossidi  di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27
dicembre  1997, n. 449, nonche' per l'imposta di consumo sul carbone,
coke  di  petrolio  e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7,
della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, i versamenti per i quali la
scadenza  e' prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro
il giorno 27 dello stesso mese.
  7.  A  decorrere  dal  1o marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui
alle  lettere  a),  e)  e  g)  del comma 2, nonche' di cui al comma 6
possono  essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai
capitoli  di  bilancio  dello  Stato  e alla contabilita' speciale ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  12, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17
del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di
compensazione con altre imposte e contributi.
  8.  La  potenza  nominale  media di cui al comma 4 dell'articolo 28
della  legge  30  aprile  1999,  n.  136,  deve  essere  (( calcolata
annualmente  quale  rapporto  fra  il consumo da pompaggio di ciascun
impianto  nell'anno  precedente,  come  risultante  dai  contatori di
assorbimento,  e  il  numero  convenzionale  di  2.850  ore  medie di
funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di
calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004. ))
  9.  ((  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO
CON L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290 ))
  10.  ((  COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO
CON L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290 ))
  11.  All'articolo  11,  comma  2,  del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79, dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le
seguenti:  ",  nonche'  al  netto  dell'energia elettrica prodotta da
impianti  di  gassificazione  che utilizzino anche carbone di origine
nazionale,  l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta
di  consumo  e  dall'accisa  di  cui  all'articolo  8  della legge 23
dicembre 1998, n. 448".
 
	        
	      
                              Art. 29.

              (Norme in materia di energia geotermica)

   1.  Al  fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica
quale  fonte  di  energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni
previste  dalla  normativa  vigente, dal 1o gennaio 2001, agli utenti
che  si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale
energia,  e' concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di
potenza  impegnata.  Il  contributo  e'  trasferito all'utente finale
sotto  forma  di  credito  d'imposta  a  favore  del soggetto nei cui
confronti e' dovuto il costo di allaccio alla rete.
   2.  Agli  utenti  che  si  collegano  a  reti di teleriscaldamento
alimentate  da  biomassa  devono  intendersi  applicabili  le  stesse
agevolazioni  previste  per  l'utilizzazione  di  energia geotermica,
secondo analoghe modalita'.
 
	        
	      
CAPO VI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO
                   Art. 30 (13) (24) (29)(36) (41)
       Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta,
nel primo comma, il numero 6) e' sostituito dal seguente:
  "6)  le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati
allo  Stato  e  agli  enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile
1948,  n.  496,  ratificato  con  legge  22  aprile  1953,  n. 342, e
successive  modificazioni,  nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori  e  delle scommesse di cui al regolamento approvato con
decreto  del  Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre
1955,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 273 del 26 novembre
1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate";
    b)  all'articolo  10,  relativo  alle  operazioni esenti, dopo il
numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente:
  "27-sexies)  le  importazioni nei porti effettuate dalle imprese di
pesca  marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo
operazioni  di  conservazione  ai  fini della commercializzazione, ma
prima di qualsiasi consegna";
    c)  all'articolo 74, e' abrogato il settimo comma, concernente il
regime  speciale IVA applicabile ai giochi di abilita' ed ai concorsi
pronostici.
  2.  Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il
riordino   dell'imposta   unica   sui  concorsi  pronostici  e  sulle
scommesse, l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) - 1. L'imposta
unica  e'  sostitutiva,  nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni
imposta  e  tributo  erariale  e  locale  relativi  all'esercizio dei
concorsi   pronostici  ad  esclusione  dell'imposta  di  bollo  sulle
cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".
  3.  All'alinea  del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del
10  per  cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001".
  4.  L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le
operazioni  aventi  per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e
autoveicoli  di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e'  stabilita  sino al (( 31 dicembre 2006 )); tuttavia limitatamente
all'acquisto,  all'importazione e all'acquisizione mediante contratti
di  locazione  finanziaria,  noleggio  e  simili  di detti veicoli la
indetraibilita'  e'  ridotta  ((  all'  85  per cento )) del relativo
ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a
combustione interna.
  5.  Per  le  cessioni  dei veicoli per i quali l'imposta sul valore
aggiunto  e'  stata  detratta  dal  cedente solo in parte a norma del
comma  4,  la  base  imponibile  e' assunta per il (( 15 per cento ))
ovvero per il 50 per cento del relative ammontare nel caso di veicoli
con propulsioni non a combustione interna.
  6.  Il  regime  speciale previsto, per i rivenditori di beni usati,
negli  articoli  36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
si  applica  anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali
ha  trovato  applicazione  la  disposizione  di  cui  al  comma 5 del
presente articolo.
  7.  Le  agevolazioni  di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale
di    gravita'   tale   da   aver   determinato   il   riconoscimento
dell'indennita'   di   accompagnamento  e  agli  invalidi  con  grave
limitazione   della   capacita'   di   deambulazione   o  affetti  da
pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del
Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali un importo pari al
maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.
 
	        
	      
CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE
IMPOSTE INDIRETTE
                              Art. 31.

 (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

   1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  19-bis  1,  comma  1,  concernente  limiti  alla
detrazione per alcuni beni e servizi:
   1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte
le seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia  fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto";
   2)  alla  lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: ", tranne
quelle  sostenute  per  l'acquisto  di  beni  di  costo  unitario non
superiore a lire cinquantamila";
   b)  all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative
a  particolari  settori,  dopo  la  lettera  e-bis)  sono aggiunte le
seguenti:
   "e-ter)  filo  di  rame  con  diametro  superiore  a  6 millimetri
(vergella) (v.d. 7408.11);
   e-quater)  filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
   e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)";
   c) all'articolo 74-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis,
i  rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data
della   dichiarazione   di   fallimento   o  di  liquidazione  coatta
amministrativa  e  i  rimborsi  successivi,  sono  eseguiti  senza la
prestazione  delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore
a lire cinquecento milioni";
   d)  alla  tabella  A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti
all'aliquota del 4 per cento:
   1)  al  numero  18),  dopo  le  parole: "dispacci delle agenzie di
stampa,  libri,  periodici,"  sono  inserite  le  seguenti: "anche in
scrittura  braille  e  su  supporti audio-magnetici per non vedenti e
ipovedenti,";
   2)  al  numero  35),  dopo  le parole: "prestazioni relative. alla
composizione," sono inserite le seguenti: "montaggio, duplicazione,";
e  dopo  le parole: "legatori e stampa" sono inserite le seguenti: ",
anche  in  scrittura  braille  e  su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti,".
   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il regime speciale per i produttori agricoli, come
modificato  dal  decreto-legge  15  febbraio  2000, n. 21, convertito
dalla  legge  14  aprile  2000,  n.  92,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  al  comma  5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999 e 2000" sono
sostituite  dalle  seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" e
le  parole:  "negli  anni  1998,  1999  e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001";
   b)  al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1o gennaio 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1o gennaio 2002".
   3.  Per  i  soggetti  che  esercitano  l'opzione di cui al comma 1
dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14
ottobre  1999,  n.  542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto  sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1
per  cento,  previa  apposita  annotazione  nei  registri di cui agli
articoli  23  e  24  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633. La predetta misura puo' essere rideterminata
con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
   4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente
il  regime  speciale  per  gli esercenti agenzie di vendite all'asta,
previsto  ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.
 
	        
	      
                              Art. 32.

(Semplificazione  degli  adempimenti fiscali per le societa' sportive
                          dilettantistiche)

   1.  All'articolo  18  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "2-bis.  Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  136,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono   dettate   modalita'   semplificate   di   certificazione   dei
corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche".
 
	        
	      
                        Art. 33 (4) (18) (48)
       Disposizioni in materia di imposta di registro e altre
            imposte indirette e disposizioni agevolative

  1.  All'articolo  8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile 1986, n. 131,
relativo    agli   atti   dell'autorita'   giudiziaria   soggetti   a
registrazione   in   termine   fisso,   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
   "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
   regionali   che  definiscono,  anche  parzialmente,  il  giudizio,
   compresi  i  decreti  ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al
   pagamento  di  somme  di danaro diverse dalle spese processuali: 3
   per cento";
b) nella  nota  II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "Gli atti di cui al comma 1, lettera
   b), e al comma 1 -bis".
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 marzo
2001.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
L. 4 AGOSTO 2006, N. 248 )) ((48))
  4.  Alla  Tabella  di cui all'allegato B del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
recante  gli  atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  7,  primo  comma,  le  parole:  "ricevute  ed  altri
   documenti relativi a conti correnti postali" sono sostituite dalle
   seguenti:   "ricevute,   quietanze   ed  altri  documenti  recanti
   addebitamenti  o  accreditamenti  formati,  emessi ovvero ricevuti
   dalle  banche  nonche'  dagli uffici della societa' Poste Italiane
   SPA";
b) dopo   l'articolo   8   e'  inserito  il  seguente:  "Art.  8-bis.
   Certificati  anagrafici  richiesti  dalle  societa'  sportive,  su
   disposizione   delle   rispettive   federazioni   e   di  enti  ed
   associazioni di promozione sportiva di appartenenza";
c) dopo   l'articolo  13  e'  inserito  il  seguente:  "Art.  13-bis.
   Contrassegno  invalidi,  rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del
   regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato
   con  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
   495,  a  soggetti  la  cui invalidita' comporta ridotte o impedite
   capacita' motorie permanenti".
  5.  All'articolo  25  della  legge  13  maggio  1999,  n. 133, come
modificato  dall'articolo  37  della  legge 21 novembre 2000, n. 342,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al comma 2 si applicano anche alle
associazioni proloco".
  6.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  la Croce Rossa Italiana e'
esonerata  dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per
tutte  le attivita' assistenziali, di protezione civile e di soccorso
sanitario.  Per  la  Croce Rossa Italiana sono altresi' autorizzati i
collegamenti  esercitati  alla  data  del  31  dicembre 2000, che non
risultino  incompatibili  con impianti di telecomunicazione esistenti
appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
  8.  Il  comma  10  dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' abrogato.
  9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
  10.  Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 643, con effetto
dalla  data  della  sua  entrata in vigore, gli immobili appartenenti
agli   enti   rappresentativi   delle  confessioni  religiose  aventi
personalita'  giuridica,  nonche' agli enti religiosi riconosciuti in
base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi
dell'articolo  8  della  Costituzione.  Non  si  fa  comunque luogo a
rimborsi di versamenti gia' effettuati.
  11.  All'articolo  56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente   periodo:  "In  caso  di  fusione  tra  societa'  esercenti
attivita'  di  locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
le  trascrizioni  gia' esistenti al pubblico registro automobilistico
relative  ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione".
  12.  Alla  lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, 1
della  tariffa,  parte  I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986, n. 131, e successive
modificazioni,   le   parole:  "entro  un  anno  dall'acquisto"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto".
  13.  All'articolo  6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640,  come  sostituito dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre
1991,  n.  398,  nonche' le associazioni di promozione sociale di cui
all'articolo  5  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
le  attivita'  di  intrattenimento  a  favore dei soci sono esonerati
dall'obbligo  di  utilizzare  i misuratori fiscali di cui al presente
articolo".
---------------
AGGIORNAMENTO (48)
  Il  D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n.
248, ha disposto l'abrogazione del comma 3 del presente articolo, "ad
eccezione  che  per  i trasferimenti di immobili in piani urbanistici
particolareggiati,     diretti     all'attuazione    dei    programmi
prevalentemente  di  edilizia  residenziale  convenzionata  pubblica,
comunque  denominati,  realizzati  in  accordo con le amministrazioni
comunali  per  la  definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione.  Il  periodo  precedente  ha effetto per gli atti pubblici
formati  e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto".
 
	        
	      
CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE
DISPOSIZIONI FISCALI
                            Art. 34. (60)

   (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

   1.  A  decorrere dal 1o gennaio 2001 il limite massimo dei crediti
di  imposta  e  dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti  intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. (( Tenendo conto delle esigenze di bilancio,
con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di
cui  al  periodo  precedente  puo' essere elevato, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, fino a 700.000 euro. ))
   2.  Le  domande  di  rimborso  presentate  al 31 dicembre 2000 non
possono essere revocate.
   3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e'  aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
   "h-bis)  le  ritenute  operate  dagli  enti  pubblici  di cui alle
tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
   4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale
e  sui  redditi  diversi  di  natura  finanziaria  di  cui al decreto
legislativo  21  novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero
non   sono   stati   effettuati   dai  sostituti  d'imposta  o  dagli
intermediari  i  relativi  versamenti nei termini ivi previsti, si fa
luogo  in  ogni  caso  esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella  misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a),
del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi
sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla  presentazione della
dichiarazione  nella  quale  sono esposti i versamenti delle predette
ritenute  e  imposte,  abbiano  eseguito  il  versamento dell'importo
dovuto,  maggiorato  degli interessi legali. La presente disposizione
si  applica  se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non  sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di
accertamento  delle  quali  il  sostituto d'imposta o l'intermediario
hanno  avuto  formale  conoscenza  e  sempre  che  il pagamento della
sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.
   5.  All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, le parole: "entro il termine
previsto  dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".
   6.  All'articolo  38,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".
 
	        
	      
                              Art. 35.

(Regime  fiscale  di  proventi  spettanti  a istituzioni o a soggetti
                     stranieri e internazionali)

   1.   All'articolo   6,   comma  1,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo  1o  aprile  1996,  n. 239, riguardante il regime fiscale
degli  interessi,  premi  ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari,  pubblici  e  privati,  e  successive  modificazioni,  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "nonche' quelli percepiti,
anche  in  relazione  all'investimento  delle riserve ufficiali dello
Stato,  dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la
Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul
reddito, purche' tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di
cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze emanato in attuazione
dell'articolo  76,  comma  7-bis,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
   2.  All'articolo  8 del citato decreto legislativo 1o aprile 1996,
n. 239, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
   "3-ter.   Le   disposizioni   del   presente   articolo  e  quelle
dell'articolo 7 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti ad
imposizione  in  forza  dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da
enti  e  organismi  internazionali  costituiti  in  base  ad  accordi
internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere,
anche  in  relazione  all'investimento  delle riserve ufficiali dello
Stato".
 
	        
	      
                              Art. 36.

(Modalita'  di  riscossione  dei  tributi da parte di regioni ed enti
                               locali)

   1.   Ferma  restando  l'eventuale  utilizzazione  di  intermediari
previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province,
i  comuni  e  gli  altri enti locali possono prevedere la riscossione
spontanea  dei  propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le
fasi  di  acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia
diffusione  dei  canali  di  pagamento  e  la  sollecita trasmissione
all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.
 
	        
	      
                              Art. 37.

    (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

   1.  All'articolo  17-bis,  comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  e  successive  modificazioni,  le parole: "escluse le attivita'
previste all'articolo 126," sono soppresse.
   2.  All'articolo  86  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni  dopo  il  secondo  comma,  e'  aggiunto il
seguente:
   "La   licenza   e'   altresi'   necessaria   per   l'attivita'  di
distribuzione  di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici  di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione,
anche  indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La
licenza  per  l'esercizio  di  sale  pubbliche  da  gioco in cui sono
installati   apparecchi  o  congegni  automatici,  semiautomatici  ed
elettronici  da  gioco  di  cui al presente comma e la licenza per lo
svolgimento  delle  attivita'  di  distribuzione o di gestione, anche
indiretta,  di  tali  apparecchi,  sono  rilasciate previo nulla osta
dell'Amministrazione   finanziaria,  necessario  comunque  anche  per
l'installazione degli stessi nei circoli privati".
   3.  All'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "In  tutte  le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi  i  circoli  privati,  autorizzati a praticare il gioco o ad
installare  apparecchi  da  gioco  deve  essere  esposta una tabella,
vidimata  dal  questore,  nella  quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo  anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel
pubblico  interesse,  e  le  prescrizioni  e  i divieti specifici che
ritenga di disporre nel pubblico interesse";
   b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
   "Si  considerano  apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed  elettronici  il  gioco  d'azzardo  quelli  che  hanno  insita  la
scommessa   o  che  consentono  vincite  puramente  aleatorie  di  un
qualsiasi  premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore
ai  limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici
per i giochi gestiti dallo Stato";
   c) al quinto comma:
   1)  dopo  le  parole:  "all'elemento  aleatorio", sono inserite le
seguenti:  "ed il valore del costo della partita non supera il valore
della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro";
   2)  le  parole  da: "Tali apparecchi" fino a: "finalita' di lucro"
sono  sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire
premi  che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la
sua  conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita
stessa  fino  ad  un  massimo  di  dieci volte. La durata di ciascuna
partita noti puo' essere inferiore a dodici secondi"
   d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
   "Appartengono  altresi'  alla  categoria  dei  giochi  leciti  gli
apparecchi  in  cui  il  giocatore  possa  esprimere  la sua abilita'
fisica,    mentale    o   strategica,   attivabili   unicamente   con
l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo
complessivo  non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a quello della
moneta  metallica  corrente  di  valore non superiore ad un euro, che
distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo la conclusione
della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica,
non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie,
di  valore  complessivo  non  superiore  a dieci volte il costo della
partita";
   e) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
   "Oltre  a  quanto  previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono   riscontrate   violazioni  alle  disposizioni  concernenti  gli
apparecchi  di  cui  al presente articolo, puo' sospendere la licenza
del  trasgressore,  informandone  l'autorita' competente al rilascio,
per  un  periodo  non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione
disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione
   della  sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi,
l'autorita'     procedente    provvede    a    darne    comunicazione
all'Amministrazione finanziaria".
   4.   L'articolo  98  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
sostituito  dal  seguente:  "Art.  88.  1. La licenza per l'esercizio
delle  scommesse  puo'  essere  concessa  esclusivamente  a  soggetti
concessionari  o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai
quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle
scommesse,  nonche'  a  soggetti  incaricati dal concessionario o dal
titolare  di  autorizzazione  in  forza  della  stessa  concessione o
autorizzazione".
   5.  All'articolo  4  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401, e
successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
   "4-bis.  Le  sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a
chiunque,  privo  di  concessione,  autorizzazione o licenza ai sensi
dell'articolo  88  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato  con  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni,  svolga  in  Italia qualsiasi attivita' organizzata al
fine  di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o
in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica,
di  scommesse  di  qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o
all'estero.
   4-ter.  Fermi  restando  i  poteri  attribuiti  al Ministero delle
finanze  dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
ed  in  applicazione  dell'articolo  3,  comma  228,  della  legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano  a  chiunque  effettui  la  raccolta  o  la prenotazione di
giocate  del  lotto,  di  concorsi  pronostici o di scommesse per via
telefonica  o  telematica,  ove sprovvisto di apposita autorizzazione
all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione".
 
	        
	      
                               Art. 38
       Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria
        per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento

  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311
  3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni
di  cui  all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7 , del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931,  n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di
ogni  modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o
importare    al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  per  la verifica
tecnica  della  loro  conformita'  alle  prescrizioni  stabilite  con
l'articolo  110,  commi 6 e 7, del predetto testo unico, e della loro
dotazione  di  dispositivi  che  ne garantiscono la immodificabilita'
delle  caratteristiche  tecniche e delle modalita' di funzionamento e
di  distribuzione  dei premi, con l'impiego di programmi o schede che
ne   bloccano   il  funzionamento  in  caso  di  manomissione  o,  in
alternativa,  con  l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso
alla  memoria.  La verifica tecnica vale altresi' a constatare che la
manomissione  dei  dispositivi  ovvero  dei programmi o delle schede,
anche  solo  tentata,  risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi
comunque  altrimenti  segnalata.  La  verifica tecnica vale inoltre a
constatare  la  rispondenza  delle  caratteristiche  tecniche,  anche
relative   alla  memoria,  delle  modalita'  di  funzionamento  e  di
distribuzione  dei  premi,  dei  dispositivi  di sicurezza, propri di
ciascun  apparecchio  e  congegno,  ad un'apposita scheda esplicativa
fornita    dal    produttore    o   dall'importatore   in   relazione
all'apparecchio   o  al  congegno  sottoposto  ad  esame.  Dell'esito
positivo  della  verifica  e'  rilasciata apposita certificazione. Il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  Monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per l'effettuazione
della verifica tecnica.
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli  impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo
110,  commi  6,  lettera  a),  e 7 , del citato testo unico di cui al
regio  decreto  n.  773  del  1931, nonche' ai loro gestori. A questo
fine,  con  la  richiesta  di  nulla  osta per la distribuzione di un
numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato
con  un  apposito  e  proprio  numero progressivo, i produttori e gli
importatori  autocertificano  che  gli  apparecchi  e i congegni sono
conformi   al   modello   per   il   quale  e'  stata  conseguita  la
certificazione  di  cui  al  comma  3. I produttori e gli importatori
dotano  ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla
osta,  della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli
importatori  consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni
una  copia  del  nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno
ceduto,  la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la
scheda  esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi
e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
  5.  I  gestori  degli  apparecchi  e dei congegni di cui al comma 3
prodotti  o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto  dal  medesimo  comma 3, precisando in particolare il numero
progressivo  di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta
e'  effettuata  nonche'  gli  estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
  ((5-bis.  Fatta  eccezione  per  gli  apparecchi  e congegni di cui
all'articolo  110,  commi  6,  lettera b), e 7, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773,  e  successive  modificazioni,  il nulla osta, rilasciato ai
sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
decade  automaticamente  quando  i  relativi  apparecchi  e  congegni
risultino,  per  un  periodo  superiore  a sessanta giorni, anche non
continuativi,   non   collegati   alla   rete   telematica   prevista
dall'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni)).
  6.  Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi,
e'  necessario  il  possesso delle licenze previste dall'articolo 86,
terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  7.  Oli  ufficiali  e  gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le
direttive  del  Ministero  dell'interno-Dipartimento  della  pubblica
sicurezza,  nonche'  il Ministero dell'economia e delle finanze e gli
ufficiali  ed  agenti  di  polizia tributaria effettuano il controllo
degli  apparecchi,  anche  a  campione  e  con  accesso alle sedi dei
produttori,  degli  importatori  e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni  di  cui  ai  commi  1  e 3 ovvero di coloro che comunque li
detengono  anche  temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni
apparecchio  e  congegno,  risulti  rilasciato il nulla osta, che gli
stessi  siano  contrassegnati  dal  numero progressivo e dotati della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il
nulla  osta  al  produttore  o  all'importatore  ovvero  al  gestore,
relativamente  agli  apparecchi  e congegni irregolari, e il relativo
titolo   e'   ritirato,   ovvero   dallo   stesso  sono  espunti  gli
identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
  8.  Il  Corpo  della  Guardia  di finanza, in coordinamento con gli
uffici    finanziari    competenti    per   l'attivita'   finalizzata
all'applicazione   delle   imposte   dovute   sui   giochi,  ai  fini
dell'acquisizione  e  del  reperimento  degli  elementi  utili per la
repressione   delle  violazioni  alle  leggi  in  materia  di  lotto,
lotterie,   concorsi  pronostici,  scommesse  e  degli  altri  giochi
amministrati  dallo  Stato,  procede,  di  propria  iniziativa  o  su
richiesta  dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, ed agli
articoli  51  e  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
 
	        
	      
                              Art. 39.

                     (Disposizioni transitorie)

   1.   In   sede  di  prima  applicazione,  per  l'installazione  di
apparecchi  non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del
dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 38, e' rilasciato, previa
verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la
conformita'   degli  apparecchi  alle  prescrizioni  di  legge  o  di
regolamento,  un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi
quattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma  1  dell'articolo  38  e  comunque  non prima della data del 31
maggio 2001.
   2.  Per  gli  apparecchi  gia'  installati,  o  comunque  gia'  in
esercizio  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il
nulla  osta  provvisorio  di  cui  al  comma  1  e'  richiesto  entro
quarantacinque  giorni  dalla  medesima  data. In caso di diniego del
nulla  osta  provvisorio  l'apparecchio  deve  essere  immediatamente
rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo
37  della  presente  legge, e' acquisita entro la data del 30 giugno.
2001.
   3.  Al  fine  di garantire il conseguimento delle maggiori entrate
previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure
delle  gare  previste  dal citato articolo, nonche' per gli ulteriori
adempimenti  necessari  per  l'avvio  del  gioco  del  Bingo  e per i
connessi  controlli,  si provvede con oneri finanziari a carico e nei
limiti   delle   disponibilita'   del  bilancio  dell'incaricato  del
controllo centralizzato del gioco anche in deroga ai limiti di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni, ove applicabile.
 
	        
	      
                              Art. 40.

(Disposizioni in materia di capitale della societa' di gestione della
                 casa da gioco di Campione d'Italia)

   1.  Al  comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  il  secondo  periodo  e'  sostituito dai seguenti: "Al capitale
della   societa'   partecipano   esclusivamente,  con  quote  massime
stabilite   nel   decreto   ministeriale  autorizzativo,  i  seguenti
soggetti:  il  comune  di Campione d'Italia, la provincia di Como, la
provincia  di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  di Como la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al
Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo,
lo  statuto  ed  i patti parasociali della societa', sottoscritti dai
rispettivi  legali  rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine,
il  Ministero  dell'interno  provvede  in  via sostitutiva a mezzo di
apposito commissario".
 
	        
	      
                              Art. 41.

(Disposizioni  in  materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco
                             del lotto)

   1.  La  posta  unitaria  di  partecipazione al concorso pronostici
Enalotto  e' di lire 787 per colonna a decorrere dal 1o gennaio 2001,
e di un Euro per giocata minima a decorrere dal 1o gennaio 2002.
   2.  Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e'
sostituito dal seguente:
   "5.  Per  l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del
gioco    del    lotto    automatizzato    ogni   raccoglitore   versa
all'Amministrazione  autonoma del Monopoli di Stato un contributo una
tantum,  stabilito  in ragione di due milioni e cinquecentomila lire.
Il  contributo  deve  essere  versato  da parte dei raccoglitori, per
ciascun  terminale  gia'  funzionante  alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  entro  il  30 giugno 2001. Per quelli
installati  successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  disposizione  il  contributo  viene versato entro 60 giorni
dalla    data    di    ricevimento    della    richiesta   da   parte
dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato e comunque non
prima   della   predetta  data  del  30  giugno  2001.  All'atto  del
ricevimento  della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare
ai  terminali  eccedenti  il proprio fabbisogno e sui quali non sara'
dovuto  il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento
del  contributo una tantum nei termini predetti comportera' il ritiro
del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro".
 
	        
	      
                              Art. 42.

(Disposizioni    in   materia   di   controlli   dell'amministrazione
    finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

   1.   A   decorrere  dall'anno  2002  e'  esercitato  il  controllo
sostanziale  e  sistematico  dei  contribuenti  con volume di affari,
ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli
saranno  esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti
con  volume  di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi
di  lire,  ed  almeno  una  volta  ogni  quattro  anni  per gli altri
contribuenti.   A   tale   fine   e'   autorizzato  il  potenziamento
dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili
   2.  Al  terzo  comma  dell'articolo  63 del decreto del Presidente
della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dopo  la  parola:
"ufficiali" sono inserite le seguenti: "e i sottufficiali".
 
	        
	      
CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
                               Art. 43
              Dismissione di beni e diritti immobiliari

  1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le   parole:   "Il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
  2.  Al  comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23 dicembre 1996,
n.  662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre
1999,   n.   488,  al  primo  periodo,  le  parole:  suscettibili  di
utilizzazione  agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad
utilizzazione  agricola",  e  sono  soppresse le parole: "che ne cura
l'attuazione";   al  secondo  periodo,  le  parole:  "destinati  alla
coltivazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "utilizzati per la
coltivazione   alla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione";  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Ai
conduttori  degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il
diritto  di  prelazione,  le cui modalita' di esercizio sono definite
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali".
  3.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   definisce   e   cura  l'attuazione  di  un  programma  di
alienazione  degli  immobili appartenenti al patrimonio degli enti di
cui  alla  legge  4  dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o
piu'  lotti  anche  avvalendosi  delle  modalita'  di  vendita di cui
all'articolo  3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
  4.  Gli  enti  venditori sono esonerati dalla consegna di documenti
relativi  alla  proprieta' o al diritto sul bene, producendo apposita
dichiarazione  di  titolarita'  del  diritto.  La disposizione non ha
effetto  per  tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, siano in atto controversie con privati
od  altro  ente  pubblico,  in  sede amministrativa, stragiudiziale o
giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi.
  5.  Al  comma  11  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta,
da  parte  dell'acquirente,  la  rettifica della rendita catastale in
diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra
l'immobile   richiesto   in   cessione   ed  altro  di  superficie  e
caratteristiche  analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad
esso   adiacente,   l'Ufficio   del   territorio   dovra'  provvedere
all'eventuale  rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta".
  6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni nelle quali
lo  Stato,  le  regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di
controllo,  negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto
avente  ad  oggetto  immobili  o  diritti  reali  su immobili di loro
proprieta',  sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarita'
urbanistico-edilizia  prevista  dagli  articoli 17, 18, 40 e 41 della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47. Tali atti possono essere compiuti
validamente  senza  l'osservanza  delle  norme  previste nella citata
legge  n.  47  del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai
sensi  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
attestante, per i fabbricati, la regolarita' urbanistico-edilizia con
riferimento  alla  data  delle  costruzioni  e,  per  i  terreni,  la
destinazione   urbanistica,   senza  obbligo  di  allegare  qualsiasi
documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di
alienazione,  conferimento  o  costituzione  del  diritto  reale  dal
soggetto  che,  nell'atto stesso, rappresenta la societa' alienante o
conferente.
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  12.  Al  fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei
rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli
gestionali  di  cui  al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
gli  enti  previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del
citato  decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso
in  materia  immobiliare  privilegiando  soluzioni  transattive  o di
bonario  componimento  che comportino l'immediato conseguimento di un
apprezzabile  risultato  economico  in relazione al rischio implicito
del  giudizio,  allo  stato  ed al presumibile costo di esso, nonche'
alla possibilita' di effettiva riscossione del credito.
  13.  Gli  enti  di  cui  al  comma  12,  al  fine  di accelerare la
realizzazione  dei  piani di dismissione, sono autorizzati a definire
bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso
abitativo  maturata  alla  data del 30 settembre 2000 purche' questi,
previa  formale  rinuncia  a  qualsiasi  azione, eccezione o pretesa,
versino  in  unica  soluzione  e senza interessi l'80 per cento delle
somme  risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di
morosita'   locativa  per  canone  ed  oneri  accessori,  oltre  alle
eventuali spese legali.
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  15.  Al  comma  99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  come  sostituito  dal  comma  3  dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura
l'attuazione"  sono  aggiunte  le  seguenti: "fatto comunque salvo il
diritto  di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non
destinati  ad  uso  abitativo,  in  favore  dei  concessionari  e dei
conduttori,   nonche'  in  favore  di  tutti  i  soggetti  che,  gia'
concessionari,  siano  comunque  ancora  nel  godimento dell'immobile
oggetto  di  alienazione  e  che  abbiano soddisfatto tutti i crediti
richiesti  dall'amministrazione  competente, limitatamente alle nuove
iniziative  di  vendita  avviate  a decorrere dal 1o gennaio 2001 che
prevederanno la vendita frazionata".
  16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  17.  Dopo  il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999,
n. 266, e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere
alienati  gli  immobili  del  patrimonio  e  del  demanio dello Stato
concessi  in  qualita'  di  alloggi  individuali  ai dipendenti della
Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di
servizio".
  18.  Al  comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   all'alinea,   le   parole:   "le   societa'   a   prevalente
partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "le societa'
derivanti  da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o
indirettamente,  la  partecipazione pubblica e' uguale o superiore al
30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie";
    b) la lettera c) e' abrogata.
  19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti previdenziali, addetti
al  servizio  di  portierato o di custodia e vigilanza degli immobili
che vengono dismessi, di proprieta' degli enti previdenziali, restano
alle  dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  20.  Agli  immobili  di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica  del  27  marzo  2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino
all'esaurimento  delle  relative  procedure  di  dimissione,  non  si
applica  il  comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
  21.  Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione,
di  cui  all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  e successive modificazioni, gia' individuati, non si
applica  l'articolo  4,  secondo  comma,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno   del  10  settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.
  22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296.
 
	        
	      
                              Art. 44.

(Norme  in  materia  di  beni  immobili  oggetto  di  sequestro  o di
                              confisca)

   1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Qualora  l'amministratore  di  beni  immobili  oggetto di
sequestro  o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
sia  autorizzato  dal  giudice competente ad alienare taluno di detti
beni,  il  medesimo  giudice,  sentito  il  pubblico  ministero, puo'
altresi'  autorizzarlo  a  riattivare  il  procedimento  di sanatoria
sospeso  ai  sensi  del  quinto periodo del comma 1. In tal caso, non
opera  nei  confronti  dell'amministratore  o del terzo acquirente il
divieto  di  concessione  in  sanatoria  di  cui al sesto periodo del
medesimo comma".
 
	        
	      
                            Art. 45. (13)
            Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia
             residenziale pubblica di proprieta' statale
                 nella regione Friuli-Venezia Giulia

  1. I contratti preliminari e definitivi gia' stipulati, relativi al
trasferimento  in  proprieta'  degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica  di  proprieta'  statale, gestiti dalle aziende territoriali
per  l'edilizia  residenziale  pubblica  della regione Friuli-Venezia
Giulia,  sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza
gli   uffici  tavolari  a  provvedere  agli  adempimenti  di  propria
competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non comportano alcun
aggravio  di  spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle
aziende  territoriali  per  l'edilizia  residenziale  pubblica  della
regione Friuli-Venezia Giulia.
  3.  Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di
cui  agli  articoli  1,  17  e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive  modificazioni,  nonche'  di cui all'articolo 1, comma 24,
della  legge  24  dicembre  1993,  n.  560,  e'  prorogato sino al 30
dicembre   2005.   Le   disposizioni   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  649.  si applicano a tutti gli
immobili  destinati  ai  profughi  di cui alla predetta legge 4 marzo
1952,  n.  137,  e  successive modificazioni; tra i predetti immobili
sono  ricompresi  anche  quelli  realizzati  nelle  regioni a statuto
speciale,  o  di  proprieta'  dell'ex  Opera Profughi, dell'ex EGAS e
dell'ex  Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente
comma  sono  esclusi  dall'applicazione  delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
  (( 3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli
ad  uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure
utilizzati  per  i  profughi  di  cui al citato comma 3, ed allorche'
negli  stessi  immobili  si  svolgano  o  si  siano  svolte attivita'
culturali,  sociali,  scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei
predetti  immobili  quelli  destinati  allo  svolgimento di attivita'
commerciali  o  artigianali,  nella  misura  in  cui  siano diretti a
soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi
statutari degli enti soppressi di cui al comma 3. ))
 
	        
	      
                              Art. 46.

              (Trasferimento in proprieta' di alloggi)

   1.  I  comuni  nei  cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui
all'articolo  2  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla
richiesta  di  trasferimento  in proprieta' di tali alloggi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Gli  alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello
stato  di  fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento
del   passaggio.   Lo  Stato  e'  esonerato,  relativamente  ai  beni
consegnati  ai  comuni  ai  sensi della citata legge n. 449 del 1997,
dalle  dichiarazioni  di  cui al secondo comma dell'articolo 40 della
legge  28  febbraio  1985,  n. 47. 1 comuni hanno 120 giorni di tempo
dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento
di eventuali difformita' urbanistico-edilizie.
   3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni
non   abbiano  esercitato  il  diritto  di  cui  al  medesimo  comma,
l'Istituto  autonomo case popolari comunque denominato competente per
territorio  puo'  presentare,  nei  successivi sei mesi, richiesta di
trasferimento  della proprieta' alle medesime condizioni previste dal
comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449.
   4.  Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione
civile,  di  cui  all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19
marzo  1981,  n.  75,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 14
maggio   1981,   n.  219,  possono  essere  acquisiti  al  patrimonio
disponibile dei comuni ove sono ubicati.
 
	        
	      
                              Art. 47.

(Osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare  degli enti previdenziali
                              pubblici)

   1.   Al   fine  di  favorire  il  completamento  dei  processi  di
dismissione   dei  patrimoni  immobiliari  degli  enti  previdenziali
pubblici,  il  termine  di durata dell'operativita' dell'Osservatorio
sul   patrimonio   immobiliare  degli  enti  previdenziali  pubblici,
istituito  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto  legislativo 16
febbraio   1996,   n.   104,   e'  differito  di  ventiquattro  mesi.
L'osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali
pubblici  svolge  attivita'  di  consulenza  e di supporto tecnico da
rendere  al  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale ed i
compiti  sono  di  volta  in  volta  ad  esso  conferiti dallo stesso
Ministro.
 
	        
	      
CAPO X

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
                              Art. 48.

        (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)

   1.  L'importo  del  netto ricavo relativo all'emissione dei titoli
pubblici  per  il  prosieguo  delle attivita' di rimborso della tassa
sulle  concessioni  governative  per  l'iscrizione nel registro delle
imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi.
   2. L'importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di
base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero delle finanze, che
provvedera'  a  soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al comma 6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 
	        
	      
                              Art. 49.
  (Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di
         polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1.  Alla  lettera  g)  del  comma  1 dell'articolo 3 della legge 14
gennaio  1994, n. 20, dopo le parole: "attivi, di qualunque importo",
sono  inserite  le  seguenti:  ",  ad eccezione di quelli per i quali
ricorra  l'ipotesi  prevista  dall'ultimo  commi dell'articolo 19 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
  2.  Con  ((...))  del  Ministro competente per l'amministrazione di
appartenenza,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, sono individuati, nell'ambito delle
pianificazioni   di   ammodernamento   connesse   al   nuovo  modello
organizzativo  ((...))  delle  Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  i  materiali  ed  i  mezzi  suscettibili di
alienazione  e  le  procedure,  anche  in  deroga  alle  norme  sulla
contabilita'  generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio
1990, n. 185.
  3.  Il  decreto  di  cui  al comma 2 disciplina le modalita' per la
cessione  a  titolo  gratuito  ai  musei,  pubblici  o  privati,  dei
materiali  o  dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di
consentire l'esposizione al pubblico.
  4.  Le alienazioni, di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei
confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare,
eventualmente  a  fronte  di  programmi di ammodernamento predisposti
dalle  imprese  stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel
rispetto delle norme vigenti.
 
	        
	      
CAPO XI

ONERI DI PERSONALE
CAPO XII

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
                              Art. 50.

                       (Rinnovi contrattuali)

   1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  52  del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni, la
spesa  relativa  ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del
comparto  Ministeri,  delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento  autonomo  e della scuola, e' rideterminata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme
da  destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto
previsto  dall'articolo  19,  comma 1, ultimo periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
   2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al  personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3   febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,  sono
rideterminate,  per  ciascuno  degli  anni 2001 e 2002, in lire 1.141
miliardi.
   3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del
comparto  scuola,  anche  allo  scopo  di  favorire  il  processo  di
attuazione  dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e
il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per
ciascuno  degli  anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
cui  lire  850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla
contrattazione  integrativa  del personale docente, lire 200 miliardi
destinate  alla  dirigenza  scolastica  e  lire  50  miliardi  per il
finanziamento    della    retribuzione   accessoria   del   personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario trasferito dagli enti locali
allo  Stato  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124.  Per  il  perseguimento,  con  carattere  di  continuita', degli
obiettivi  di  valorizzazione professionale della funzione docente e'
autorizzata  la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello
stato   di   previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione,
dell'importo  di  lire  400  miliardi  per  l'anno 2002 e di lire 600
miliardi  a  decorrere  dall'anno  2003,  da  utilizzare  in  sede di
contrattazione  integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su  proposta  del  Ministro  della  pubblica  istruzione.  In sede di
contrattazione  integrativa  sono  utilizzate anche le somme relative
all'anno  2000  destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto  collettivo  nazionale  integrativo del comparto scuola per
gli  anni  1998-2001  sottoscritto  il 31 agosto 1999, pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre
1999.
   4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1, in relazione al
nuovo  assetto  retributivo del personale dirigente contrattualizzato
delle  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e'
stanziata,  per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100
miliardi  finalizzata  anche  all'incremento  e alle perequazioni dei
fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con
riferimento   all'anno   2000   per   i  dirigenti  incaricati  della
titolarita'  di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse
sono  ripartite,  sulla  base  dei  criteri  perequativi definiti con
decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita',
e  anche  al  fine  di  consentire  il  definitivo  completamento del
processo  di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della
legge  28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma
2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire
83  miliardi  di  cui  lire  15 miliardi destinati al personale della
carriera  diplomatica,  lire 32 miliardi destinati al personale della
carriera  prefettizia  e  lire  36  miliardi ai dirigenti delle Forze
armate  e  delle  Forze  di polizia. Per analoghi fini perequativi, a
decorrere  dal  1o gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di
arretrati  e  con  assorbimento  di  ogni  anzianita'  pregressa,  ai
magistrati  di  Cassazione,  del  Consiglio  di  Stato, dei Tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello
Stato,   che   non   hanno   fruito  dei  riallineamenti  stipendiali
conseguenti  all'applicazione delle nonne soppresse dal decreto-legge
11  luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1992,  n.  359,  e'  attribuito,  all'atto del conseguimento,
rispettivamente,  della  qualifica di consigliere o di avvocato dello
Stato  alla  terza  classe  di  stipendio,  il  trattamento economico
complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione
di  cui  all'articolo  5  della  legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono
comma  dell'articolo  4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende
abrogato  dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
333  del  1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del
1992,  e  perdono  ogni  efficacia  i provvedimenti e le decisioni di
autorita'   giurisdizionali  comunque  adottati  difformemente  dalla
predetta  interpretazione  dopo  la data suindicata. In ogni caso non
sono  dovuti  e  non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei
predetti decisioni o provvedimenti.
   5.  Per  il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e
onerosita'  dei  compiti  del  personale dei Corpi di polizia e delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
aggiunta  a  quanto  previsto  dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno
degli  ami 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
trattamento accessorio del predetto personale.
   6.  Per  le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per
ciascuno  degli  anni  2001  e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da
destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
   7.  Le  somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli
oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre.
1997,  n.  446,  costituiscono  l'importo  complessivo massimo di cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468,  come  sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
   8.  Resta  fermo  quanto previsto dall'articolo 19. comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
   9.  E'  stanziata  la  somma  di lire 239.340 milioni per il 2001,
317.000  milioni  per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003,
per  le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e
c),  nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di
cui alla seguente lettera d):
   a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei
funzionari  della  Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la
conseguente  equiparazione  del personale direttivo delle altre Forze
di  polizia  e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi  emanati  ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge
31 marzo 2000, n. 78;
   b)  copertura  degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
9,  comma  1,  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto
previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal
riordino   delle   carriere   non  direttive  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
   c)  allineamento  dei  trattamenti  economici  del personale delle
Forze  di  polizia  relativamente  al  personale  tecnico, alle bande
musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari all'estero;
   d)  copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2
e  3  dell'articolo  1,  al  comma  1  dell'articolo  2  e al comma 3
dell'articolo  3  del  decreto  legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e
conseguente   adeguamento  degli  uffici  centrali  e  periferici  di
corrispondente   livello   dell'amministrazione  penitenziaria.  Alle
conseguenti   variazioni  delle  tabelle  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo  1  del  decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si
provvede  ai  sensi  del  comma  6  dello stesso articolo. Si applica
l'articolo  4,  comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la
previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
   10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e
b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e
ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e militare e delle Forze
armate,   le   spese   per   consumi   intermedi  non  aventi  natura
obbligatoria,   con   esclusione  delle  spese  relative  ad  armi  e
armamenti,  dei  Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze,
della   giustizia   e  delle  politiche  agricole  e  forestali  sono
complessivamente  ridotte  di  lire 70 miliardi a decorrere dall'anno
2001,  rispettivamente  nelle  seguenti  misure: 43 per cento, 27 per
cento,  14  per  cento,  14  per  cento e 2 per cento. Le spese cosi'
ridotte  non  possono  essere  incrementate  con  l'assestamento  del
bilancio dello Stato per l'anno 2001.
   11.  Per  l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a),
il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma
4,  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78;  per  l'attuazione  delle
disposizioni  del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo
9,  comma  1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per
il  riordino  delle  carriere  non  direttive  del  Corpo  di polizia
penitenziaria  e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28
febbraio  2001;  in  entrambi i casi il termine per l'espressione del
parere  sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti
Commissioni  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e' ridotto a trenta giorni.
   12.  Il  contingente  degli  ausiliari  di  leva  da  assumere  in
sovrannumero  a  tempo  determinato  e  per  il solo periodo di ferma
obbligatoria,  rispetto  alle  dotazioni  organiche  dei  ruoli della
Polizia  penitenziaria  di  cui  alla  tabella  A allegata al decreto
legislativo  30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla
tabella  F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e'
fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.
 
	        
	      
                              Art. 51.

       Programmazione delle assunzioni e norme interpretative

  1.  All'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  2  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
ciascuno  degli  anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore
riduzione  di  personale  non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997";
    b)  al  comma  18, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tale  percentuale  non  puo'  essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad ulteriori
tipologie  di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto
a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale".
  2.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui all'articolo 39, comma
3-ter,   della   legge   27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni,   sono   abrogate   le   norme   che  disciplinano  il
procedimento  di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto
previsto  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, e successive modificazioni. A seguito dell'abrogazione
delle  norme  di  cui  al  primo  periodo,  i  risparmi conseguiti in
relazione  all'espletamento  del  servizio  di  assistenza fiscale ai
dipendenti  delle  Amministrazioni  statali,  accertati  in  sede  di
assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati
all'incentivazione  del  personale,  per le finalita' e nei limiti di
cui all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
  3.  L'articolo  7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con moffificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della
disciplina  emanata  sulla base degli accordi di comparto di cui alla
legge  29  marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1o gennaio 1988-31
dicembre  1990,  non  modifica  la  data  del  31 dicembre 1990, gia'
stabilita  per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte
ai   fini  delle  maggiorazioni  della  retribuzione  individuale  di
anzianita'.  E'  fatta  salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge
  4.  L'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n.  146,  si  interpreta  nel senso che esso trova applicazione dalla
data  di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al
personale  delle  qualifiche  dirigenziali  appartenente  al comparto
Ministeri,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5.  In  caso  di  ricorso  a  forme arbitrali di composizione delle
controversie  di  lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede
con le stesse modalita' di bilancio relative alle spese per liti.
  6.  I  comandi  in  atto  del personale dell'ex Ente poste italiane
presso  le amministrazioni pubbliche, gia' disciplinati dall'articolo
45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al
31 dicembre 2001.
  7.  Gli  inquadramenti  del  personale di cui al comma 6, che abbia
assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo
il  28  febbraio  1998,  sono  detratti dalla quota di assunzioni che
sara'  autorizzata  per  l'amministrazione  stessa nell'anno 2001, in
applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
  8.  Ferma  restando  la  validita'  ordinaria  delle graduatorie, i
termini  di validita' delle graduatorie gia' prorogati al 31 dicembre
2000,   per  l'assunzione  di  personale  presso  le  amministrazioni
pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio  1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purche'
i  relativi concorsi siano stati banditi dopo il 10 gennaio 1998. Per
le  Forze armate la validita' delle graduatorie e' disciplinata dalla
normativa di settore.
  9.  Al  comma  2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  dopo  le  parole: "organica
dell'ente"  sono  inserite  le  seguenti:  "arrotondando  il prodotto
all'unita' superiore".
  10.  All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma
4, e' inserito il seguente:
    "4-bis.  Ai  fini  di  cui  al comma 4 il requisito del titolo di
abilitazione  deve  essere conseguito, dal personale in servizio alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge presso le scuole
secondarie  che  chiedono  il  riconoscimento,  al  termine dell'anno
accademico  in  corso alla data di conclusione su tutto il territorio
nazionale  della  prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra'  indetta  successivamente  alla  data  sopraindicata.  Per  il
personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne
che  chiedono  il  riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo
unico   delle   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
  11.   Gli   enti  locali,  non  dissestati  e  non  strutturalmente
deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale
assunto  a  tempo  determinato  mediante  prove  selettive,  ai sensi
dell'articolo  7  della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro
il  31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro
sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge nel
rispetto  degli  atti  di programmazione dei fabbisogni di personale,
possono  riservare  il  50  per  cento  dei posti messi a concorso al
predetto personale assunto a tempo determinato.
  12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore
della  magistratura,  al  personale del Ministero della giustizia ivi
distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di
cui  all'articolo  5,  commi  da  1  a  3, del decreto legislativo 14
febbraio 2000, n. 37.
  13.  All'ultimo  periodo  del comma 23 dell'articolo 45 del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della
legge  21  novembre  2000,  n.  342,  la  parola:  "fondamentale"  e'
sostituita dalla seguente: "complessivo".
 
	        
	      
                              Art. 52.

(Norme  per  il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli
                    enti locali e relativi costi)

   1.  Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la
procedura   di   mobilita'   relativa  ai  contingenti  di  personale
trasferito  ai  sensi  di  uno  o piu' dei decreti del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  emanati in attuazione dell'articolo 7 della
legge  15  marzo  1997,  n.  59, e nelle more del completamento della
predetta  procedura,  le regioni e gli enti locali possono avvalersi,
senza  oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
ad  essi  conferiti  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata
legge  n.  59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli
enti   titolari   delle   funzioni  e  dei  compiti  prima  del  loro
conferimento  e  comunque  solo  eccezionalmente e per non piu' di un
anno.
   2.  Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il
processo  di  aggregazione degli enti locali nelle forme associative,
come  previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  e  dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti
dallo  Stato  e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla
loro  aggregazione  nelle  forme  associative,  sono conferiti in via
transitoria  alle  province.  Nel periodo transitorio, che non potra'
essere  protratto  per  oltre  un  anno, le province, d'intesa con le
regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il
processo di aggregazione degli enti locali.
   3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle
regioni  ed  agli enti locali, relativamente alla materia concernente
la  polizia  amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  in  deroga a quanto
previsto  dal  comma  1,  il  Governo e' autorizzato ad effettuare il
trasferimento,  alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  delle risorse
finanziarie  occorrenti,  valutate  in  6.600  milioni  di  lire, con
corrispondente  riduzione  dei  competenti  capitoli  dello  stato di
previsione del Ministero dell'interno.
   4.  All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio
idrico sono introitati dalla regione";
   b) il comma 3 e' abrogato.
   5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni
e  agli  enti  locali  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo
1997,  n. 59, e' autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno
2001,  lire  2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi
per  l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unita' previsionale di
base  di  conto  capitale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
   6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere
stradali  di  interesse regionale, a valere sulle risme destinate per
il  completamento  del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli
enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001,
lire  2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal
2003.  Le  assegnazioni  di  cassa di tali somme alle regioni saranno
effettuate  con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001,
lire  1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal
2003.  Pertanto,  a  titolo  di  reintegro  all'Ente nazionale per le
strade  (ANAS)  di  somme  gia' impegnate, utilizzate per il predetto
trasferimento  di,  funzioni,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 550
miliardi per l'anno 2001.
   7.  Le  agevolazioni  edilizie  e  creditizie di cui alla legge 27
maggio,  1975,  n.  166,  connesse  a  mutui venticinquennali, il cui
ammortamento  non  abbia  superato  la  durata  di  venti  anni, sono
prorogate  di  cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'ente
erogante, previa accettazione del Ministero competente.
   8.  Al  fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni
ed  enti  locali  delle  funzioni  loro conferite ai sensi del capo I
della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e' istituito uno specifico fondo
annuo  dell'ammontare  massimo  di lire 65 miliardi, da utilizzare in
caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
   9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle
regioni  a  statuto  ordinario  derivante dalla riduzione dell'accisa
sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito
dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma
22,  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del
bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni
annue, secondo gli importi gia' determinati per l'anno 1998.
   10.  Nelle  more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'articolo  4, comma 1, del
decreto  legislativo  4  giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7
miliardi recato per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge
23  dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, e' assegnato,
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  su  proposta del Ministro delle politiche
agricole  e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  alle  regioni  per  far  fronte  agli oneri,
debitamente   certificati   e  non  finanziati  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  e forestali, per attivita' e per servizi di loro
competenza  svolti o in corso di svolgimento per i quali non e' stato
possibile  procedere  ad  erogazioni finanziarie a causa del predetto
ritardo.
   11.  Nell'ambito  del fondo per il federalismo amministrativo, una
quota  di  lire  80  miliardi  e'  destinata  al  finanziamento,  dei
contratti  di  servizio per il trasporto pubblico locale che verranno
stipulati  dalle  singole regioni a statuto ordinario con la societa'
Ferrovie  dello  Stato  Spa,  a.  decorrere  dal  1o gennaio 2001, in
sostituzione del contratto gia' vigente a livello nazionale, per fare
fronte  ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi
precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e
degli  accordi  tra  lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di
servizi  per  l'alta  capacita'.  La  ripartizione di tale importo e'
effettuata  tra  le  regioni interessate con decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, su proposta
del  Ministro  dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere
della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   12.  Nell'articolo  96,  comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342,  dopo  il  primo  periodo e' inserito il seguente: "La quota del
fondo  di  pertinenza  delle province autonome di Trento e di Bolzano
viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione
dei  contributi  direttamente  in  favore  dei beneficiari, secondo i
criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale".
 
	        
	      
                          Art. 53 (1) (13)
                 Regole di bilancio per le regioni,
                       le province e i comuni

  1.  Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie regionali e locali al
rispetto   degli   obblighi   comunitari   della  Repubblica  e  alla
conseguente  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica, e
salvo  quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
    a)  per  l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1
dell'articolo  28  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni,  non  potra'  essere  superiore  a quello del 1999, al
netto  delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza
sanitaria,  aumentato  del  3  per  cento.  In sede di formazione del
bilancio  per  il  2001,  le regioni, le province e i comuni dovranno
approvare,  con  le  stesse procedure di approvazione del bilancio di
previsione,  i  prospetti  dimostrativi del computo del disavanzo per
gli  anni  1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati
di  competenza  che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999
sono  ricavati  dal  bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa
dovranno  essere  ricostruiti,  per  il  1999,  sulla  base dei conti
consuntivi  o  dei  verbali  di chiusura; per il 2001 dovranno essere
effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
    b)  per  l'anno  2000  il  disavanzo di cui all'articolo 28 della
legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive modificazioni, e'
calcolato  anche  al  netto  delle  entrate  e  delle  spese relative
all'assistenza sanitaria;
    c)  il  confronto  tra il 1999 e il 2001 e' effettuato escludendo
dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche
legislative  di  trasferimento  o attribuzione di nuove funzioni o di
nuove entrate proprie.
  2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei
vincoli  derivanti  dal  patto  di  stabilita' interno per il sistema
regionale  e  riferiscono  collegialmente  ogni  tre mesi, in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese,
entrate  e  saldi  di  bilancio.  In  caso di peggioramento dei saldi
rispetto  ai  valori  programmati,  le  regioni interessate informano
tempestivamente  il  Governo sulle misure individuate per il rispetto
del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
  3.  Attraverso  le  loro  associazioni, gli enti locali riferiscono
ogni  tre mesi in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,
sull'andamento  di spese, entrate e saldi di bilancio delle province,
dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti e di un
campione rappresentativo dei restanti comuni.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  concorrono  al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica  per  il  triennio  2001-2003  con  le  modalita'  stabilite
dall'articolo  48,  comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
  6. Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e  successive  modificazioni, si applica anche per l'anno 2001.
Alla  lettera  g)  del  citato  comma  2-bis  la  parola:  "2001"  e'
sostituita  dalla  seguente: "2002". All'articolo 8, comma 1, lettera
d),  del  decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.  444, convertito, con
modificazioni  dalla  legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) e'
sostituito dai seguenti:
    "4)  anno  2000  per  i  comuni  con popolazione da 3.000 a 4.999
abitanti;
    4-bis)  anno  2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti".
  7.  Al  comma  1  dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999. n.
488,  sono  soppresse le parole: "; l'importo cosi' risultante rimane
costante nei tre anni successivi".
  8.  Al  comma  6,  primo  periodo,  dell'articolo 30 della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  le  parole: "Qualora l'obiettivo di cui al
comma  1  venga  complessivamente  conseguito,  per  l'anno  2000  e'
concessa,   a  partire  dall'anno  successivo,  una  riduzione"  sono
sostituite dalle seguenti: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui
al  comma  1  venga  distintamente  raggiunto  per il complesso delle
regioni,  il  complesso  delle province e il complesso dei comuni, ai
singoli enti e' concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione".
  9.  I  trasferimenti  erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente
locale   sono   determinati   in   base   alle   disposizioni  recate
dall'articolo  30,  comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed
alle  successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse,
derivante  daTapplicazione  del  tasso  programmato di inflazione per
l'anno  2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6,
della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, e' distribuito secondo. i
criteri  e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge
23  dicembre  1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, e' rinviata al 1o gennaio 2002.
  10.  A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti
locali  di  cui  al  comma  9  sono aumentati di lire 500.000 milioni
annue,  di  cui  lire  30.000  milioni  destinate alle province, lire
420.000  milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni
e  alle  comunita' montane per l'esercizio associato delle funzioni e
lire  30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori trasferimenti
spettanti  alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti
in  proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti
per  l'anno  2000  a  titolo  di fondo ordinario, fondo consolidato e
fondo perequantivo. Per le comunita' montane i maggiori trasferimenti
sono  prioritariamente attribuiti alle comunita' montane per le quali
sono  intervenute  dal  1997 al 1999 variazioni in aumento del numero
dei  comuni  membri  con  territorio  montano,  in misura pari a lire
20.000  per  ciascun  nuovo  residente  nel  territorio montano della
comunita'.  I  restanti  contributi erariali spettanti alle comunita'
montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei
territori montani.
  ((  11.  Il  fondo  per  lo  sviluppo degli investimenti degli enti
locali  di  cui  all'articolo  28,  comma  1, lettera c), del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, risultante a consuntivo per
l'anno  2001  e'  mantenuto  allo  stesso livello per l'anno 2002, e'
incrementato   del   tasso  di  inflazione  programmato  a  decorrere
dall'anno  2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei
trasferimenti degli enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di
contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per
l'anno  2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50
per  cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per
cento  sono  distribuite  secondo i criteri e per le finalita' di cui
all'articolo  31,  comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai
fini   dell'applicazione   dell'articolo  9,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei
trasferimenti   agli  enti  locali,  nel  calcolo  delle  risorse  e'
considerato  il  fondo  perequativo  degli  squilibri  di  fiscalita'
locale. ))
  12.  A  titolo  di  riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti,  il  contributo  di  cui all'articolo 3, comma 9, secondo
periodo,  del  decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito
dallo  Stato  alle  province ed ai comuni interessati nella misura di
ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni
per  l'anno  2000,  da  ripartire  in  proporzione  ai  contributi in
precedenza  attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi
2001 e 2002.
  13.  A  titolo  di  riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti,  e'  riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato
di  dissesto  finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto
entro  il  31  dicembre  1996  l'approvazione, da parte del Ministero
dell'interno,  dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un
contributo   a  fronte  degli  oneri  sostenuti  per  il  trattamento
economico  di  base  annuo  lordo  spettante  al  personale  posto in
mobilita'.   Il   contributo   spetta  a  far  data  dalla  messa  in
disponibilita'  del  predetto  personale sino al trasferimento presso
altro   ente  o  all'avvenuto  riassorbimento  nella  propria  pianta
organica  ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo
non  spetta  per  la  parte  di  oneri  gia'  rimborsati ai sensi dei
decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto
1995,  n.  323,  2  ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31
gennaio  1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5
agosto  1996,  n.  409,  e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono
attestare  gli  oneri  sostenuti  per il personale posto in mobilita'
mediante  apposita  certificazione  la  cui  definizione, modalita' e
termini  per  l'invio  sono  determinati  con  decreto  del Ministero
dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   della   presente  legge.  Ai  fini  del  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza
dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente
proporzionale agli oneri sostenuti.
  14.  A  titolo  di  riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti,  lo  Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito
negli  anni  1998,  1999  e 2000 minori entrate derivanti dal gettito
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  a  seguito dell'attribuzione
della  rendita  catastale  ai fabbricati classificati nella categoria
catastale D. Il contributo statale e' commisurato alla differenza tra
il  gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale
sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello
riscosso  in  ciascuno  degli  anni  1998,  1999  e  2000,  anch'esso
calcolato  con  l'aliquota  del  4  per  mille.  Il  contributo e' da
intendere   al   netto  del  contributo  minimo  garantito,  previsto
dall'articolo  36,  comma  1,  lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre   1992,   n.   504,   per   il   finanziamento  dei  servizi
indispensabili  per  le  materie  di  competenza  statale  delegate o
attribuite  ai  comuni,  da considerare per ciascuno degli anni 1998,
1999  e  2000.  E'  inoltre  detratto  il contributo erogato ai sensi
dell'articolo  31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei
confronti  degli  enti  che  ne  hanno  usufruito.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza
dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente
proporzionale  alla  perdita  del gettito dell'imposta comunale sugli
immobili  subita  da  ciascun  comune  al netto del contributo minimo
garantito.  Per  l'attribuzione  del  contributo i comuni interessati
inviano  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo 2001 apposita
certificazione  il  cui  modello  e  le  cui  modalita' di invio sono
definiti  con  decreto  del  Ministero dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni
di  comuni,  ai  comuni  risultanti  da  procedure di fusione ed alle
comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali,
e'  attribuito  agli  enti  interessati, per gli anni 1999 e 2000, un
contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i
criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n.
265.
  ((  16.  Il  termine  per  deliberare  le aliquote e le tariffe dei
tributi   locali,   compresa   l'aliquota  dell'addizionale  comunale
all'IRPEF  di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una addizionale
comunale  all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da
norme  statali  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione. I
regolamenti   sulle   entrate,  anche  se  approvati  successivamente
all'inizio  dell'esercizio  purche'  entro  il  termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. ))
  17.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
decreto   legislativo   15   novembre   1993,   n.   507,  introdotto
dall'articolo  3  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni
2001  e  2002,  ai  fini  della determinazione del costo di esercizio
della  nettezza  urbana  gestito  in  regime di privativa comunale, i
comuni  possono,  con  apposito provvedimento consiliare, considerare
l'intero  costo  dello  spazzamento  dei rifiuti solidi urbani di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  18.  I  comuni  possono  prorogare  fino  al  31  dicembre  2001, a
condizioni  piu'  vantagiose  per l'ente da stabilire tra le parti, i
contratti  di gestione gia' stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52
del   decreto   legislativo   15  novembre  1993,  n.  507,  relativi
all'affidamento   in  concessione  del  servizio  di  accertamento  e
riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita'
e  della  tassa  per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi
scadenza anteriormente alla predetta data.
  19.  Per  l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila
abitanti  e'  concesso  un  contributo a carico dello Stato, entro il
limite  di  lire  40  milioni  per  ciascun  ente  e  per  un importo
complessivo  di  lire  167  miliardi,  per  le medesime finalita' dei
contributi  attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
  20.  Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
    "4.  Una  quota  pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli
altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma
2,  nonche'  al  miglioramento  della  circolazione  sulle strade, al
potenziamento  ed  al miglioramento della segnaletica stradale e alla
redazione  dei  piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi
tecnici   necessari  per  i  servizi  di  polizia  stradale  di  loro
competenza   e  alla  realizzazione  di  interventi  a  favore  della
mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento
della  predetta  quota,  ad  interventi  per la sicurezza stradale in
particolare  a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili
pedoni  e  ciclisti.  Gli  stessi  enti  determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'.
Le  determinazioni  sono  comunicate al Ministro dei lavori pubblici.
Per  i  comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti".
  21.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del
decreto   legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,   l'ammontare   delle   riscossioni  per  l'anno  1999
dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la responsabilita' civile
derivante   dalla   circolazione  dei  veicoli  a  motore  esclusi  i
ciclomotori  nelle  province  delle  regioni  a  statuto ordinario e'
determinato  aumentando  l'importo  risultante dai dati del Ministero
delle   finanze   di   una   somma  pari  a  462  miliardi  di  lire,
forfettariamente  calcolata  per tenere conto degli importi risultati
non  incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale
importo   viene   ripartito   tra   ciascuna   provincia,   ai   fini
dell'attuazione  del  predetto  articolo  61,  comma  1,  del decreto
legislativo  n.  446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti
al  Ministero  delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al
fine  di  consentire  un  puntuale  monitoraggio delle riscossioni le
province  trasmettono,  entro  il  28  febbraio  2001,  al  Ministero
dell'interno  una  certificazione firmata dal Presidente della Giunta
attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000
  22.  Con  riferimento all'assegnazione alle province del gettito di
imposta  sull'assicurazione  obbligatoria  contro  la responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore esclusi i
ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente
ad inviare alle autorita' competenti i relativi allegati esplicativi.
  23.  Gli  enti  locali  con  popolazione  inferiore a (( cinquemila
abitanti  ))  fatta  salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4,
lettera  d),  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali,  approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ((
.  .  .  ))  anche  al  fine  di operare un contenimento della spesa,
possono   adottare   disposizioni   regolamentari  organizzative,  se
necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2,
3  e  4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  e  all'articolo  107  del  predetto testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, attribuendo ai componenti
dell'organo  esecutivo  la responsabilita' degli uffici e dei servizi
ed  il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il
contenimento  della  spesa  deve  essere  documentato  ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
 
	        
	      
                              Art. 54.

(Modifica  al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia
            di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)

   1.  Al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,   concernente  il  termine  per  l'approvazione  delle
tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 54, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
   "1-bis.  Le  tariffe  ed i prezzi pubblici possono comunque essere
modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai
servizi  stessi,  nel  corso dell'esercizio finanziario. L'incremento
delle tariffe non ha effetto retroattivo";
   b)  all'articolo  56,  comma  3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "L'aumento   tariffario   interessa   le  immatricolazioni
effettuate  e  gli  atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso
sia  deliberato  con  riferimento  alla  stessa  annualita' in cui e'
eseguita  la  notifica  prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa".
 
	        
	      
                              Art. 55.

               (Norme particolari per gli enti locali)

   1.  Al  comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per il solo anno
2001 la percentuale destinata al Ministero dell'interno e' pari al 30
per  cento  e il restante 20 per cento e' destinato alla provincia di
Varese".
 
	        
	      
                              Art. 56.

    (Regole di bilancio per le universita' e gli enti di ricerca)

   1.  Il  sistema  universitario  concorre  alla realizzazione degli
obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo
che  il  fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali ai
policlinici  universitari  a  gestione  diretta, ai dipartimenti ed a
tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso
complessivamente  generato  in  ciascun  anno  non  sia  superiore al
fabbisogno   determinato   a   consuntivo  nell'esercizio  precedente
incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
   2.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia spaziale
italiana,   l'Istituto   nazionale  di  fisica  nucleare,  l'Istituto
nazionale  di  fisica  della materia, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia  e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di  finanza  pubblica  per  il  triennio 2001-2003, garantendo che il
fabbisogno  finanziario  da essi complessivamente generato in ciascun
anno  non  sia  superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo
nell'esercizio  precedente  incrementato  del 5 per cento per ciascun
anno.
   3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato
degli  effetti  derivanti  dall'approvazione  di  nuove  disposizioni
normative nel triennio 2001-2003.
   4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo
e  per  ciascun ente di ricerca e' effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   5.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  tenuto  conto  delle esigenze finanziarie rappresentate
nei   programmi   triennali  presentati  dalle  Scuole  superiori  ad
ordinamento  speciale,  determina  annualmente,  con proprio decreto,
sentito   il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario,  le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo
di  finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e
sul  fondo  per  la programmazione. In sede di prima applicazione del
presente  comma,  il  finanziamento  ordinano  aggiuntivo  di importo
complessivo  non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003,
da  destinare  alle  Scuole  superiori  ad  ordinamento speciale, ivi
comprese  quelle  di  Catania,  Lecce e Pavia in via di costituzione,
viene  assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di
finanziamento  ordinario  delle  universita'  in  ragione  di  lire 7
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per
l'anno 2003.
   6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al
comma  3  dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1993, n. 341, sono
assimilati ai cosorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini
del   loro   finanziamento   ordinario   di  funzionamento  a  valere
sull'apposito  stanziamento  dello  stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
 
	        
	      
                              Art. 57.

                        (Finanza di progetto)

   1.  Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati
dal  Documento  di  programmazione economico-finanziaria per gli anni
2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal
CIPE,  le  amministrazioni  statali,  in  fase  di  pianificazione ed
attuazione   dei   programmi   di   spesa  per  la  realizzazione  di
infrastrutture,     acquisiscono     le    valutazioni    dell'unita'
tecnica-finanza  di  progetto,  di  cui all'articolo 7 della legge 17
maggio  1999,  n.  144,  secondo  modalita'  e parametri definiti con
deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281.  Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la  medesima  Conferenza  unificata,  saranno  individuate  ulteriori
modalita'   di  incentivazione  all'utilizzo  dello  strumento  della
finanza  di  progetto.  Le amministrazioni regionali e locali possono
ricorrere  alle  valutazioni  dell'unita' tecnica-finanza di progetto
secondo le modalita' previste dal presente articolo.
 
	        
	      
                              Art. 58.

                         (Consumi intermedi)

   1.  Ai  sensi  di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488, per pubbliche amministrazioni si
intendono  quelle  definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29.  Le convenzioni di cui al citato articolo 26
sono  stipulate  dalla  Concessionaria  servizi  informatici pubblici
(CONSIP)  Spa,  per  conto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica,   ovvero   di   altre   pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al
fine   di   tutelare   il   principio   della  libera  concorrenza  e
dell'apertura  dei  mercati,  i limiti massimi dei beni e dei servizi
espressi  in  termini  di quantita'. Le predette convenzioni indicano
altresi' il loro periodo di efficacia.
   2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dopo  le  parole:  "amministrazioni  dello  Stato"  sono  inserite le
seguenti: "anche con il ricorso alla locazione finanziaria".
   3.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
criteri  per  la standardizione e l'adeguamento dei sistemi contabili
delle   pubbliche   amministrazioni,   anche   attraverso   strumenti
elettronici  e  telematici,  finalizzati  anche al monitoraggio della
spesa e dei fabbisogni.
   4.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
tempi  e  le  modalita'  di pagamento dei corrispettivi relativi alle
forniture  di beni e servizi nonche' i relativi sistemi di collaudo o
atti equipollenti.
   5.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le
procedure  di  scelta  del contraente e le modalita' di utilizzazione
degli  strumenti  elettronici  ed  informatici che le amministrazioni
aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e
servizi,  assicurando  la parita' di condizioni dei partecipanti, nel
rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  di semplificazione della
procedura.
   6.  Ai  fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di
beni  mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a
tale   scopo  possono  essere  trasformati  in  canoni  di  locazione
finanziaria.   Il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  autorizza  la  trasformazione  e certifica
l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.
 
	        
	      
                          Art. 59 (29) (49)
          Acquisto di beni e servizi a rilevenza regionale
                   degli enti decentrati di spesa

  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
  3.  ((.  .  .  .  .  .  .  ))  per  lo  svolgimento delle attivita'
strumentali  e  di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono(( . . . . . . )) costituire fondazioni di diritto
privato  con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e
soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri
e  le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette
fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni
che  possono  essere  conferiti  alle  medesime  nell'osservanza  del
criterio  della  strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali,
che rimangono comunque riservate all'universita'.
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
  5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
  6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
 
	        
	      
                              Art. 60.

(Analisi   dei   mercati   dei  prodotti  acquistati  dalla  pubblica
                          amministrazione)

   1.  Al  fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della
collaborazione  da  fornire  alle  aggregazioni  di  enti  e  aziende
definite   all'articolo   59,   la   CONSIP   Spa   si  avvale  della
collaborazione  della  Commissione  tecnica  per  la spesa pubblica e
dell'Istituto  di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione
di  un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci
di  acquisto  della  pubblica  amministrazione, per la individuazione
dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione
alle diverse caratteristiche e condizioni:
   a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare
tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni
prodotti esclusivamente in mercati locali;
   b)   dell'offerta:  monopoli  pubblici  o  privati  regolamentati,
monopoli  privati  in  mercati  contendibili o selezionabili mediante
asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;
   c)  delle  forme  e  tecniche  di aggiudicazione delle forniture a
seconda  delle  tipologie  industriali  del  mercato  di riferimento:
affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.
 
	        
	      
                              Art. 61.

     (Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili)

   1.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore   della   presente  legge,  adottano  gli  specifici  atti  di
programmazione  di  cui  all'articolo  14,  comma  2, lettera b), del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
   2.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  promuove  la costituzione dei consorzi di cui all'articolo
25  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488, ai quali le pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  aderiscono con le modalita'
stabilite  dalla  direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
emanata ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999.
Le  amministrazioni  che  non sono in possesso dei requisiti indicati
dal decreto legislativo 16 marzo 1999. n. 79, per la partecipazione a
tali  consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia
elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto
indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica con proprio decreto.
   3.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e' stabilita l'introduzione di
nuove  modalita'  di  invio  e  consegna dei mezzi di pagamento delle
pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello stato,
ivi  compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429.
   4.  Al  fine  di  ridurre  la  spesa  per  l'approvvigionamento di
combustibili  e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto
ambientale   per   il  riscaldamento  degli  immobili,  le  pubbliche
amministrazioni  provvedono  alla  riconversione  degli  impianti  di
riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui agli
articoli dal 58 al 60.
   5.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro  dell'ambiente  identifica  gli  impianti  ed  i
combustibili  a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone
l'utilizzo.
   6.  Il  competente  Ministero non procede al recupero di imposta e
relativi  accessori  per  quanto  attiene  ad  introiti  tributari, a
qualunque    titolo   dovuti   e   comunque   denominati,   derivanti
dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e
ceduti  a  terzi  gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di
cui  al  precedente  periodo  devono  presentare  apposita istanza di
estinzione  del  debito  al  competente Ministero entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
	        
	      
                            Art. 62 (49)
                          (Affitti passivi)

  1.  Al  comma  1  dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  le  parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della
presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  con  il
supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata
dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  che  puo'  avvalersi  eventualmente  di fornitori esterni
specializzati  scelti  con  le modalita' di cui all'articolo 26 della
presente  legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse.
  2.  Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999,
le  parole: "anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio
di  cui  al  medesimo comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla
base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili
in  uso,  definiti  di  concerto  con  l'Agenzia  del  demanio  o con
l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1".
  3.  Le  altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani
di  razionalizzazione  e  riduzione  degli  spazi  adibiti a pubblici
uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui
al  comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come
modificato  dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani
di  razionalizzazione  avviene  in  deroga  alla normativa vigente in
materia  di  contratti  di  locazione  passiva per le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
  4.  Per  la  stipula  dei  contratti  di  locazione sottoscritti in
attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo
non  sono  richiesti il parere di congruita' del canone di locazione,
ne'  la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed
il  nulla  osta  alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento
sui  servizi  del  Provveditorato generale dello Stato, approvato con
regio  decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi
ubicate  nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma
Capitale  di  cui  alla  legge  15 dicembre 1990, n. 396, deve essere
preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro
e  non  oltre  trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il
nulla osta si intende concesso. (( 49 ))
  5.  Entro  il  31  dicembre  2001  le  amministrazioni  centrali  e
periferiche  dello Stato, nonche' le altre pubbliche amministrazioni,
devono  pervenire  al  conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20
per cento della spesa annua per affitti e locazioni.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
  La  L.  27  dicembre  2006,  n.  296, ha disposto che dalla data di
entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 208 dell'art. 1 della
stessa legge, e' abrogato il comma 4 del presente articolo.
 
	        
	      
                              Art. 63.
  (Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della
  Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in
natura,  le  quote  miglioramento  vitto,  le integrazioni vitto ed i
generi  di  conforto  in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni
altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
  2.  Le  modalita'  di  fornitura del servizio di vettovagliamento a
favore  dei  militari  e  del  personale, anche ad ordinamento civile
delle  Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui
al  comma  1  sono  stabilite  sulla  base  delle  procedure  di  cui
all'articolo  59  con  decreto  ((...))  del  Ministro competente per
l'amministrazione  di  appartenenza  da  adottare  di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
entro   il  30  settembre  di  ogni  anno  con  riferimento  all'anno
successivo.  Con  il  medesimo  decreto sono determinati il valore in
denaro  delle  razioni  viveri  e del miglioramento vitto, nonche' la
composizione dei generi di conforto.
  3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle
esigenze  operative,  logistiche,  di dislocazione e di impiego degli
enti  e  reparti  ((...)),  della  Polizia  di Stato, del Corpo della
guardia  di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle
seguenti  forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in
parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni
pasto;  c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione
diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo,
anche   in   modo   decentrato,  del  controvalore  in  contanti  dei
trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.
  4.  In  sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da
emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  Legge,  stabilisce  il termine iniziale di operativita' del
nuovo  sistema  di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266.
  5.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo  5 del decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto
dal  comma  3  e'  esteso  agli  approvvigionamenti di beni e servizi
comunque  connessi  al sostegno logistico dei contingenti delle Forze
armate   impiegati  in  operazioni  fuori  dal  territorio  nazionale
condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali".
  6.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  provvede  alla realizzazione delle attivita', ivi comprese
quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche
avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o
da  costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente.
Le predette societa' possono fornire servizi di consulenza a supporto
anche di altre attivita' del Ministero.
 
	        
	      
                               Art. 64

(Determinazione  delle  rendite catastali e trasferimenti erariali ai
                               comuni)

   1.  A  decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI
conseguiti  dai  comuni  per  effetto dei minori imponibili derivanti
dalla  autodeterminazione  provvisoria  delle  rendite  catastali dei
fabbricati  di  categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto
previsto  dal  decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701,  sono  compensati  con  corrispondente aumento dei trasferimenti
statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento
della spesa corrente prevista per ciascun anno.
   2.  Qualora,  ai  singoli  comuni che beneficiano dell'aumento dei
maggiori  trasferimenti  erariali  di  cui  al  comma 1 derivino, per
effetto  della  determinazione  della rendita catastale definitiva da
parte  degli  uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del
30   per   cento,   rispetto   a   quelli   conseguiti   prima  della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati
classificabili  nel  gruppo  catastale  D  ai  sensi  del decreto del
Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701, i trasferimenti
erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in
misura  pari  a  tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende
consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui
la  determinazione  della rendita catastale e' divenuta inoppugnabile
anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono  stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei commi
1 e 2.
   4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma
5,  della  legge  23  dicembre  1999, n. 488, per le variazioni delle
iscrizioni  in  catasto  dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2001.
   5.  Il  termine  di  cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  c), del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  1999, n. 536, fissato al 31 dicembre
2000 e' prorogato al 1o luglio 2001.
 
	        
	      
                              Art. 65.

                   (Semplificazione di procedure)

   1.  Ai  fini  dell'accelerazione  e  della  semplificazione  delle
procedure  di  liquidazione degli enti disciolti di cui alla, legge 4
dicembre  1956,  n.  1404,  con  decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica, da emanare entro il 31
marzo  2001,  e'  adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, nel rispetto del
criterio    della    distinzione    tra    attivita'   di   indirizzo
politico-amministrativo e funzione di gestione.
   2.  Il  fondo  di  rotazione  di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile  1987, n. 183, e' autorizzato, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni
centrali  dello  Stato titolare di interventi comunitari, la quota di
acconto  prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n.  1260/1999  del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' le quote di
saldo   del   contributo  comunitario  connesse  con  la  stipula  di
convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica. Le risorse
anticipate  dal  fondo  di  rotazione sono reintegrate a valere sulle
somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.
   3.  L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
sostituito dal seguente:
   "3.   Le   amministrazioni   responsabili   dell'attuazione  degli
interventi  procedono al recupero, presso gli organismi responsabili,
dei   contributi   comunitari   loro   trasferiti  e  non  utilizzati
nell'ambito  dei  programmi di rispettiva competenza, unitamente agli
interessi  legali  maturati  nel  periodo  intercorso  tra la data di
erogazione  dei contributi stessi e la data di recupero, nonche' alle
differenze  di  cambio  come previsto dall'articolo 59 della legge 22
febbraio  1994,  n.  146,  versando  il  relativo importo al fondo di
rotazione   indicato   al  comma  2,  a  titolo  di  reintegro  delle
anticipazioni  effettuate  ai  sensi  del medesimo comma 2, ovvero ad
apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per le
anticipazioni di cui al comma 1".
   4.  All'articolo  2,  comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "edifici
destinati  a  scopi  amministrativi.  ed  edifici  industriali"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative".  La disposizione di cui alla citata lettera c), come
modificata  dal  primo  periodo,  si applica anche ai lavori eseguiti
nell'ambito  degli  strumenti di programmazione negoziata in corso di
attuazione.
   5.  Al  comma  2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica  25  gennaio 2000, n. 34, le parole: "; per le classifiche
inferiori  e' ammesso anche il possesso del diploma di geometra" sono
sostituite  dalle seguenti: ", di diploma di perito industriale edile
o  di  geometra;  per  le  classifiche  inferiori e' ammesso anche il
possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile".
   6.  Il  comma  3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' abrogato.
   7.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presene
legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive  modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che
per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
 
	        
	      
                              Art. 66.

(Controllo  dei  flussi  finanziari degli enti pubblici e norme sulla
                          tesoreria unica)

   1.  Per  gli anni 2001 e 2002 conservano validita' le disposizioni
che  disciplinano  la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le
disposizioni  si  applicano  a  tutte  le  province  e  ai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti.
   2.  Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di
cui  all'articolo  8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30,  non  possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti
presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
prelevato   alla   fine  di  ciascun  bimestre  dell'anno  precedente
aumentato  del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di
cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   3.  All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo  le parole: "intervento di banche" sono inserite le seguenti: "o
della societa' Poste Italiane Spa".
   4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni educative,
sono  disposte  con  l'obiettivo  di assicurare che per l'anno 2001 i
pagamenti  delle  istituzioni  scolastiche  non risultino globalmente
superiori  a  quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati
del  6  per  cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno
superare  l'obiettivo  previsto per l'anno precedente incrementato di
un  punto  in  piu'  del tasso di inflazione programmato. Nei decreti
attuativi   si   terra'   conto   dell'intervenuta   autonomia  delle
istituzioni scolastiche.
   5.  A  decorrere  dal  1o marzo 2001 le regioni sono incluse nella
tabella  A  annessa  alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni.
   6.  Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni
o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal
bilancio  dello  Stato  a  favore delle regioni devono essere versate
nelle  contabilita'  speciali  infruttifere  che devono essere aperte
presso  le  competenti  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Tra   le   predette  entrate  sono  comprese  quelle  provenienti  da
operazioni  di  indebitamento  assistite,  in  tutto  o  in parte, da
interventi  finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto
interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano
ad  affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente
ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
   7.  Si  applicano  le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
   8.  Ferme  restando  le  disposizioni  contenute  nel  decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del  24  marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo  1998, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e'
riversata alle contabilita' speciali di cui al comma 6; l'addizionale
regionale  all'IRPEF  e' versata mensilmente dalla tesoreria centrale
dello  Stato  sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il
proprio tesoriere.
   9.  Sino  all'apertura delle contabilita' speciali di cui al comma
6,  per  l'IRAP  e  l'addizionale  regionale  all'IRPEF continuano ad
applicarsi  le  vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento
alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.
   10.  Le  quote  dell'accisa,  sulle  benzine  continuano ad essere
versate   ai   tesorieri  delle  regioni  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n.  279.  11. A decorrere dal 1o marzo 2001 le disposizioni di
cui  all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si
estendono  alle  province  e  ai  comuni  con popolazione inferiore a
10.000 abitanti.
   12.  Per  le  regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalita'
di  gestione  dei  flussi  di  cassa,  di  cui ai commi da 5 a 10 del
presente  articolo,  si  provvede  con  norme  di attuazione adottate
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
   13.  Per  garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e
prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli
enti  locali  e  delle  altre autonomie e con quelle di controllo dei
flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del
decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo
periodo  sono  sostituiti  dalle  seguenti  parole:  ",  anche per il
personale  del  proprio  ruolo  dirigenziale,  ivi  compreso  il  suo
reclutamento.   Per   le   materie   non  disciplinate  dall'autonomo
ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni".
   14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di
gestione  faunistico-ambientale  sul  territorio  nazionale  da parte
delle  regioni,  degli enti locali e delle altre istituzioni delegate
ai  sensi  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  o  successive
modificazioni,   a   decorrere   dall'anno   2004  il  50  per  cento
dell'introito  derivante  dalla  tassa erariale di cui all'articolo 5
della  tariffa  annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze  del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303  del  30  dicembre  1995,  e'  trasferito  alle  regioni.  Per la
realizzazione   degli  stessi  programmi,  in  via  transitoria,  per
ciascuno  degli  anni  2001, 2002 e 2003, e' stanziata la somma di 10
miliardi   di   lire.   Il   Ministro  delle  finanze  provvede  alla
ripartizione  delle  risorse disponibili, di intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
 
	        
	      
                          Art. 67 (13) (24)
                 Compartecipazione al gettito IRPEF
                    per i comuni per l'anno 2002

  1.   I  decreti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni,
relativi    all'aliquota    di   compartecipazione   dell'addizionale
provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
per  la  parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato
decreto  legislativo,  ovvero  relativamente  alla parte non connessa
all'effettivo   trasferimento   di   compiti  e  funzioni,  ai  sensi
dell'articolo  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro
il 30 novembre 2002.
  2.  All'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel  primo periodo, dopo le parole: "conseguentemente determinata"
   sono inserite le seguenti: " , con i medesimi decreti,";
b) nel  primo  periodo,  dopo  le parole: "con decreto del Presidente
   della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917", sono aggiunte le
   seguenti:  "  ,  nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
   dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche relativamente al
   periodo  di  imposta  da  cui  decorre la suddetta riduzione delle
   aliquote".
  3.  Per  gli  anni  2002  e  2003  e'  istituita  per  i comuni una
compartecipazione  al  gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  in  una  misura  pari al 4,5 per cento del riscosso in conto
competenza   affluente  al  bilancio  dello  Stato,  per  l'esercizio
finanziario   precedente,   quali  entrate  derivanti  dall'attivita'
ordinaria  di  gestione  iscritte  al capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione,  attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo
stesso  Ministero  a  ciascun  comune  in  proporzione all'ammontare,
fornito  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze sulla base dei
dati   disponibili,  dell'imposta  netta,  dovuta  dai  contribuenti,
distribuito   territorialmente  in  funzione  del  domicilio  fiscale
risultante  presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito
e' ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici piu' recenti
forniti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze entro il 30
giugno 2002. ((24))
  4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura
pari  al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.
Nel  caso  in  cui  il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli
enti  risulti  insufficiente a consentire il recupero integrale della
compartecipazione,  la  compartecipazione  stessa  e'  corrisposta al
singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
  5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, entro il 30 luglio 2002,
provvede  a  comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali
relativi  all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al
comma  3,  ripartito  per ciascun comune in base ai criteri di cui al
medesimo  comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno
comunica   ai   comuni   l'importo  previsionale  del  gettito  della
compartecipazione  spettante  e  il  correlato  ammontare previsto di
riduzione  dei  trasferimenti  erariali.  L'importo del gettito della
compartecipazione  di  cui  al  comma  3  e'  erogato  dal  Ministero
dell'interno,  nel  corso  dell'anno  2003, in quattro rate di uguale
importo.  Le  prime  due  rate  sono  erogate  sulla  base  dei  dati
previsionali  anzidetti;  la  terza  e  la quarta rata sono calcolate
sulla  base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario
2002  comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il
30  maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su
tali  rate  sono  operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia'
erogate.
  6.  Per  i  comuni  ((  e  le  province  )) delle regioni a statuto
speciale,  all'attuazione del comma 3 si provvede in conformita' alle
disposizioni  contenute  nei  rispettivi statuti, anche al fine della
regolazione  dei rapporti finanziari tra Stato, regioni (( , province
e comuni. ))
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  L.  27  dicembre  2002, n. 289 ha disposto che "per l'anno 2003
l'aliquota  di  compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di
cui  al  comma 3 del presente articolo, e' stabilita nella misura del
6,5 per cento".
 
	        
	      
CAPO XIII

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
                              Art. 68.

                      (Gestioni previdenziali)

   1.   L'adeguamento   dei   trasferimenti   dovuti   dallo   Stato,
rispettivamente ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge  9  marzo  1989,  n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi
dell'articolo  59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
stabilito per l'anno 2001:
   a)  in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti,  delle  gestioni  dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale   minatori,   nonche'   in  favore  dell'Ente  nazionale  di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(ENPALS);
   b)  in  lire  258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della  gestione  esercenti  attivita'  commerciali  e  della gestione
artigiani.
   2.  Conseguentemente  a  quanto  previsto  al  comma 1 gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001
in  lire  26.431  miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera
a),  e  in  lire  6.531  miliardi  per le gestioni di cui al comma 1,
lettera b).
   3.  I  medesimi  complessivi  importi  di  cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
alla  lettera  a)  del  comma  1,  della somma di lire 2.255 miliardi
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzioni  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo    a   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente  al  1o  gennaio  1989; nonche' al netto delle somme di
lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
   4.  Con  effetto dal 1o gennaio 2003 e' soppresso il contributo di
cui  all'articolo  37  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai
dipendenti   iscritti   alla   gestione  speciale  presso  l'Istituto
postelegrafonici, soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della
legge  27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto
contributo  e'  rispettivamente  stabilito nella misura dell'1,75 per
cento e dell'1 per cento.
   5.  L'articolo  3,  comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863,  e  successive  modificazioni,  si  interpreta  nel senso che ai
contratti  di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.
   6.  L'articolo  8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta  nel  senso che il beneficio contributivo ivi previsto non
si applica ai premi INAIL.
   7.  Il  comma  3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo
straordinario  va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine
del  mese  antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime,
abbiano  in  servizio  lavoratori che risultavano gia' iscritti al 31
dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al
numero  dei  lavoratori  stessi, ponderato con le relative anzianita'
contributive medie risultanti a detta data.
   8.   Al   fine   di   migliorare  la  trasparenza  delle  gestioni
previdenziali  l'eventuale differenza tra l'indennita' di buonuscita,
spettante  ai  dipendenti  della societa' Poste italiane spa maturata
fino  al  27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in
atto  posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP
e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale
dell'IPOST, dall'altro, e' posta a carico del bilancio dello Stato.
 
	        
	      
                        Art. 69 (5-bis) (13)
           Disposizioni relative al sistema pensionistico

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  l'indice  di rivalutazione
automatica   delle  pensioni  e'  applicato,  secondo  il  meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448:
    a)  nella  misura  del  100 per cento per le fasce di importo dei
trattamenti  pensionistici  fino  a  tre  volte il trattamento minimo
INPS;
    b)  nella  misura  del  90  per cento per le fasce di importo dei
trattamenti   pensionistici  comprese  tra  tre  e  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS;
    c)  nella  misura  del  75  per cento per le fasce di importo dei
trattamenti  pensionistici  superiori  a  cinque  volte  il  predetto
trattamento minimo.
  2.  All'articolo  59,  comma  13,  terzo  periodo,  della  legge 27
dicembre  1997,  n.  449, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni".
  3. A decorrere dal 1 gennaio 2001:
    a)   la   misura  della  maggiorazione  sociale  dei  trattamenti
pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre
1988,  n.  544,  e'  elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di
pensione  con  eta' inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000
mensili  per  i  titolari  di  pensione  con  eta' pari o superiore a
settantacinque anni;
    b)   la   misura  della  maggiorazione  sociale  dei  trattamenti
pensionistici  di  cui  all'articolo  1,  comma  12,  della  legge 29
dicembre 1988, n. 544, e' elevata di lire 20.000 mensili.
  4.   A  decorrere  dalla  medesima  data  di  cui  al  comma  1  le
maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente
articolo,  sono  concesse,  alle  medesime  condizioni previste dalla
citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di
pensioni    a    carico   delle   forme   esclusive   e   sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
  5.  I  contributi  versati  dal  1 gennaio 1952 al 31 dicembre 2000
nell'assicurazione   facoltativa  di  cui  al  titolo  IV  del  regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 , aprile 1936, n. 1155, nonche' quelli versati dal 13
ottobre  1963  al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualita' pensioni"
di  cui  alla  legge  5  marzo  1963,  n. 389, sono rivalutati, per i
periodi  antecedenti  la liquidazione della pensione e secondo l'anno
di   versamento,   in  base  ai  coefficienti  utili  ai  fini  della
rivalutazione  delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3
della  legge  29 maggio 1982, n. 297, e dal 1o gennaio 2001 decorrono
gli  aumenti  dei  relativi trattamenti pensionistici. Dal 1o gennaio
2001  i  contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e
quelli  versati  a  titolo  di  "Mutualita' pensioni" sono rivalutati
annualmente  con  le  modalita' previste dal presente comma. Non sono
rivalutati  i  contributi  versati  a titolo di "Mutualita' pensioni"
afferenti  i  periodi  successivi  al  31  dicembre  1996,  che siano
computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo,
ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565
  6.   Ai   fini   dell'esercizio  del  diritto  di  opzione  di  cui
all'articolo  1,  comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente
previdenziale  erogatore  rilascia  a richiesta due schemi di calcolo
della  liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con
il sistema contributivo e con il sistema retributivo. (. . .)
  7.  L'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983, n. 463,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
non  si  applica  ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle
acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. ((13))
  8.  I  provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilita' alle
vedove  ed  agli  orfani  dei  cittadini  italiani,  che  siano stati
perseguitati  nelle  circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10
marzo  1955,  n.  96,  e  successive  modificazioni,  ed  ai quali la
commissione  di  cui  all'articolo  8  della predetta legge n. 96 del
1955,  e  successive  modificazioni,  ha  gia' riconosciuto l'assegno
vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti
provinciali   del   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica. Restano attribuite alla direzione centrale
degli   uffici  locali  e  dei  servizi  del  predetto  Ministero  le
competenze   relative   alla   liquidazione  degli  assegni  vitalizi
riconosciuti  dalla  competente  commissione ai perseguitati politici
antifascisti e razziali.
  9.   Per  favorire  la  continuita'  della  copertura  assicurativa
previdenziale  nel  caso  dei  lavori  discontinui e negli altri casi
previsti  dalle  disposizioni  del capo II del decreto legislativo 16
settembre  1996,  n.  564,  e  successive  modificazioni, nonche' dei
lavoratori  iscritti  alla  Gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e successive modificazioni,
attraverso  il  concorso  agli oneri contributivi previsti in caso di
riscatto   ovvero   prosecuzione  volontaria,  e'  istituito,  presso
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS), un apposito
Fondo.  Il  Fondo  e' alimentato con il contributo di solidarieta' di
cui  all'articolo  37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nonche'  da  un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire
50  miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno
2003 a carico del bilancio dello Stato.
  10.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, e' inserito il seguente:
    "2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' altresi'
concessa   in   presenza   dei   requisiti  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47".
  11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  sono  stabiliti  modalita',  condizioni e
termini  del  concorso  di  cui  al  comma  9 agli oneri a carico del
lavoratore,  in  materia  di  copertura  assicurativa per periodi non
coperti  da  contribuzione,  previsti  dal citato capo il del decreto
legislativo  16  settembre  1996, n. 564, e successive modificazioni,
nonche'  dell'applicazione  delle  predette  disposizioni,  in quanto
compatibili,  anche  ai  periodi  non  coperti  da  contribuzione dei
lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
  12.  L'articolo  37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' abrogato.
  13.  L'articolo  9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
    "3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  e'  stabilita  la  misura di retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi
dell'articolo  3, comma 1, possono versare la differenza contributiva
per  i  periodi  in  cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto    a   quella   convenzionale   ovvero   abbiano   usufruito
dell'indennita'  di disponibilita' di cui all'articolo. 4, comma 3, e
fino a concorrenza della medesima misura".
  14.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  la gestione finanziaria e
patrimoniale  dell'Istituto  nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e'  unica,  ed  e' unico il
bilancio dell'Istituto, per tutte le attivita' relative alle gestioni
ad   esso   affidate,   le   quali   conservano   autonoma  rilevanza
economico-patrimoniale   nell'ambito   della   gestione   complessiva
dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno
la  competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei
comitati  di  vigilanza  di  cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.
  15.  Le  movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma
14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.
  16.  Gli  enti  pubblici,  che  gestiscono  forme  di  previdenza e
assistenza  obbligatorie,  affidano l'attivita' di consulenza legale,
difesa  e  rappresentanza  alle  avvocature  istituite presso ciascun
ente.  Nei  casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la
predetta  attivita' puo' essere assicurata dalle avvocature esistenti
presso  altri  enti  del  comparto, mediante convenzioni onerose, che
disciplinano   i   relativi   aspetti   organizzativi,  normativi  ed
economici.  Il  trattamento giuridico ed economico degli appartenenti
alle  avvocature  costituite  presso  gli  enti  e'  disciplinato dai
rispettivi  contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  17.  Per  il  finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59,
comma  31,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata per
l'anno  2001  la  spesa  di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica. I fondi
pensione  possono  acquisire  a  titolo gratuito partecipazioni della
societa' per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.
  18.  I  pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,
che  hanno  effettuato  versamenti  mensili utilizzando bollettini di
conto  corrente  postale  prestampati  predisposti dall'INPS, recanti
importi  inferiori  a  quelli  successivamente accertati come dovuti,
possono,  in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma
9,  della  legge  8  agosto  1995, n. 335, effettuare i versamenti ad
integrazione  delle somme gia' versate e fino a concorrenza di quanto
effettivamente dovuto.
  19.  Al  fine di sopperire alle necessita' della gestione del Fondo
credito    per    i    dipendenti   postali   gestito   dall'Istituto
Postelegrafonici  (IPOST) a decorrere dal 1 agosto 1994, e' disposto,
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,   il   trasferimento   della   somma   di  lire  100  miliardi
dall'Istituto    nazionale    di    previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'IPOST.

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AGGIORNAMENTO (13)
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha stabilito che "la disposizione di
cui  al  comma  7  del presente articolo si applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638".
 
	        
	      
                              Art. 70.

                           (Maggiorazioni)

   1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2001,  e' concessa ai titolari
dell'assegno  sociale  di  cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto  1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000
mensili  per  i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a
lire  40.000  mensili  per  i  titolari  con  eta' pari o superiore a
settantacinque anni.
   2.  La maggiorazione di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione
che la persona:
   a)  non  possieda  redditi  propri per un importo pari o superiore
all'ammontare   annuo   complessivo   dell'assegno  sociale  e  della
maggiorazione di cui al comma 1;
   b)  non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari
o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi cumulati con
quelli  del  coniuge,  per  un  importo  pari  o  superiore al limite
costituito  dalla  somma  dell'ammontare  annuo  dell'assegno sociale
comprensivo  della  maggiorazione  di cui al comma 1 e dell'ammontare
annuo  del  trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico del Fondo
pensioni  lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi
con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
   3.  Qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di
cui  alle  lettere  a)  o b) del comma 2, l'aumento e' corrisposto in
misura  tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli
effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di
qualsiasi  natura,  compresi  i  redditi  esenti  da imposta e quelli
soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
   4.  Per  i  titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 e'
concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge
29 dicembre 1988, n. 544.
   5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai
sensi  dell'articolo  10  della  legge  26  maggio  1970,  n.  381, e
dell'articolo  19  della  legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi
civili  con  eta' pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei
relativi  trattamenti pensionistici, i benefici di cui ai commi 1 e 4
del  presente  articolo  sono  corrisposti tenendo conto dei medesimi
criteri  economici  adottati  per  l'accesso  e  per  il  calcolo dei
predetti benefici.
   6.  A  decorrere dal 1o gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione
di  lire  20.000 mensili per tredici mensilita' della pensione ovvero
dell'assegno  di  invalidita'  a  favore  di  invalidi civili, ciechi
civili  e  sordomuti  con  eta'  inferiore  a  sessantacinque anni, a
condizione che la persona titolare:
   a)  non  possieda  redditi  propri per un importo pari o superiore
all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta
maggiorazione;
   b)  non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari
o  superiore  a  quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati
con  quelli  del  coniuge,  per un importo pari o superiore al limite
costituito  dalla  somma  dell'ammontare  annuo  dell'assegno sociale
comprensivo  della  predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del
trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico  del  Fondo  pensioni
lavoratori  dipendenti.  Non  si  procede  al  cumulo dei redditi con
quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
   7.  A  decorrere  dall'anno  2001, a favore dei soggetti che siano
titolari   di   uno   o   piu'  trattamenti  pensionistici  a  carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive   ed   esonerative  della  medesima,  nonche'  delle  forme
pensionistiche  obbligatorie  gestite  dagli  enti  di cui al decreto
legislativo  30  giugno  1994, n. 509, e successive modificazioni, il
cui  complessivo  annuo,  al  netto  dei trattamenti di famiglia, non
superi  il  trattamento  minimo  annuo  del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti,  e' corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000
annue.  Tale  importo  aggiuntivo e' corrisposto dall'INPS in sede di
erogazione della tredicesima mensilita' ovvero dell'ultima mensilita'
corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:
   a)  non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  relativo
all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento
minimo;
   b)  non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale
assoggettabile  all'IRPEF  relativo  all'anno  stesso superiore a una
volta  e  mezza il predetto trattamento minimo, ne' redditi, cumulati
con  quelli  del  coniuge,  per  un  importo superiore a tre volte il
medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con
quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
   8.  Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui
al  comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti
pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma
7  e  inferiore  al limite costituito dal medesimo trattamento minimo
incrementato  di  lire  300.000  annue,  l'importo  aggiuntivo  viene
corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
   9.  Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari
di  prestazioni  presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati
istituto  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 dicembre
1971,  n.  1388,  e successive modificazioni, provvede ad individuare
l'ente  incaricato  dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al
comma  7,  che  provvede  negli  stessi  termini  e  con  le medesime
modalita' indicati nello stesso comma.
   10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito
ne'  ai  fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali ed assistenziali.
 
	        
	      
                            Art. 71 (44)
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 42 ))
 
	        
	      
                              Art. 72.

              (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)

   1.  A  decorrere dal 1o gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le
pensioni  liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40
anni  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,  anche  se
liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente.
   2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette
di  anzianita', di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita'
a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle forme
sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,  eccedenti
l'ammontare  del  trattamento  minimo  del  Fondo pensioni lavoratori
dipendenti,  sono  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo nella
misura  del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni
caso,  superare  il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.
Per  i trattamenti liquidati in data precedente al 1o gennaio 2001 si
applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole.
 
	        
	      
                              Art. 73.

(Revisione  della  normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e
                 trattamento di reversibilita' INPS)

   1.  A  decorrere  dal  1o luglio 2001, il divieto di cumulo di cui
all'articolo  1,  comma  43,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, non
opera    tra    il    trattamento    di   reversibilita'   a   carico
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative
e  sostitutive  della  medesima,  e  la rendita ai superstiti erogata
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   (INAIL)   spettante   in  caso  di  decesso  del  lavoratore
conseguente  ad  infortunio  sul  lavoro  o malattia professionale ai
sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n.  1124.  Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano  alle  rate  di  pensione di reversibilita' successive alla
data  del  30  giugno  2001,  anche  se  la  pensione stessa e' stata
liquidata in data anteriore.
   2.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 66, comma 1,
della  legge  17  maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 58 miliardi
per  l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
   3.  All'articolo  13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2000,   n.  38,  le  parole  da:  "In  caso  di  danno  biologico"  a
"denunciati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "In  caso  di danno
biologico,  i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi,
nonche' a malattie professionali denunciate".
 
	        
	      
                              Art. 74.

         (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)

   1.  Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai
sensi  dell'articolo  8,  comma  1, del decreto legislativo 21 aprile
1993,   n.   124,   di   contribuire,  quale  datore  di  lavoro,  al
finanziamento  dei  fondi  gestori  di  previdenza  complementare dei
dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato anche ad ordinamento
autonomo,  in  corrispondenza delle risorse contrattualmente definite
eventualmente   destinate  dai  lavoratori  allo  stesso  fine,  sono
assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100 miliardi annue a decorrere
dall'anno  2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione
delle  predette  risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni.
   2.  Le  complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle
previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,   con  riferimento  agli  anni  1999  e  2000,  sono  trasferite
all'INPDAP,  che  provvede  al  successivo  versamento  ai fondi, con
modalita'  da  definire  con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  da  emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  In  fase  di prima attuazione, la quota di trattamento di fine
rapporto  che  i  dipendenti  gia' occupati alla data del 31 dicembre
1995  e quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre
2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56,
della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, possono destinare ai fondi
pensione, non puo' superare il 2 per cento della retribuzione base di
riferimento   per  il  calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto.
Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto e'
definita dalle parti istitutive con apposito accordo.
   4.  Al  comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: "Per il personale degli
enti,  il  cui  ordinamento  del  personale  rientri nella competenza
propria  o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province
autonome  di Trento e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta,
la  corresponsione  del trattamento di fine rapporto avviene da parte
degli   enti   di   appartenenza   e  contemporaneamente  cessa  ogni
contribuzione   previdenziale  in  materia  di  trattamento  di  fine
servizio   comunque   denominato   in   favore  dei  competenti  enti
previdenziali  ai  sensi  della  normativa  statale in vigore. Per il
personale  di  cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato
approvato  decreto  del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n.   89,   e   successive   modificazioni,  e'  considerata  ente  di
appartenenza  la  provincia  di  Bolzano.  Con norme emanate ai sensi
dell'articolo   107   del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dell'articolo  48-bis  dello  Statuto  speciale per la Valle d'Aosta,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948, n. 4, sono
disciplinate  le modalita' di attuazione di quanto previsto dal terzo
e  quarto  periodo  del presente comma, garantendo l'assenza di oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica".
   5.  Al  decreto  legislativo  21  aprile 1993 n. 124, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7.    La    COVIP    disciplina    le    ipotesi   di   decadenza
dall'autorizzazione  quando  il  fondo pensione non abbia iniziato la
propria  attivita', ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3,
non  sia  stata  conseguita  la  base associativa minima prevista dal
fondo stesso";
   b)  all'articolo  5, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti:  "I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in
sede  di  atto  costitutivo.  Per  la  successiva  individuazione dei
rappresentanti  dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo
modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive";
   c)  all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: "i
competenti  organismi  di amministrazione dei fondi" sono inserite le
seguenti:  "individuati  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 1, terzo
periodo".
 
	        
	      
                            Art. 75 (34)
       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 243 ))
 
	        
	      
                              Art. 76.

                      (Previdenza giornalisti)

   1.  L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  38.  - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi
20  dicembre  1951,  n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio
1987,  n.  67,  gestisce  in  regime  di  sostitutivita'  le forme di
previdenza  obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti
e  praticanti  e  provvede,  altresi',  ad  analoga gestione anche in
favore  dei  giornalisti  pubblicisti  di  cui  all'articolo 1, commi
secondo  e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un
rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti
pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso
l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale. Resta confermata per
il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in
materia   di   fiscalizzazione   degli  oneri  sociali  e  di  sgravi
contributivi.
   2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
   a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto
dall'articolo 35;
   b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
   3.  Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a
totale carico dell'INPGI.
   4.   Le  forme  previdenziali  gestite  dall'INPGI  devono  essere
coordinate  con  le  norme che regolano il regime delle prestazioni e
dei  contributi  delle  forme di previdenza sociale obbligatoria, sia
generali che sostitutive".
   2.  L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n.
416,  come  sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere
esercitata  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
 
	        
	      
                              Art. 77.

(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)

   1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare
la  qualita' del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie
di  assicurazione  sociale  realizzano  modalita' di integrazione dei
processi di acquisizione delle risorse professionali nonche' dei beni
e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.
   2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali
fissati  con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base
a  piani  triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo
politico,  stipulano  convenzioni  ai  sensi  e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l'altro, a:
   a)  esperire  in  comune procedure di selezione di personale delle
varie qualifiche;
   b)  utilizzare,  nei  limiti  di  efficacia previsti dalle vigenti
disposizioni,  graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate
da uno degli enti;
   c)  concertare  l'acquisto  di  beni  e  servizi, anche al fine di
ottimizzare  l'utilizzazione  di  strumenti gia' messi a disposizione
delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;
   d)  prevedere,  per  procedure  di  gara  di  uno  degli  enti, la
possibilita'  di  integrare,  entro  i  limiti previsti dalle vigenti
normative, la fornitura in favore di altro ente.
   3.  Con le stesse finalita' di cui al comma 2, i piani definiscono
obiettivi  di  cooperazione  al  servizio  dell'utenza, in termini di
utilizzazione  comune  di  strutture  funzionali e tecnologiche nella
prospettiva  di  integrazione  con  i  servizi  sociali  regionali  e
territoriali.
   4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003
sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.
   5.   Il   periodo  intercorrente  dal  1o  gennaio  alla  data  di
approvazione  del  bilancio e' assoggettato alla disciplina normativa
dell'esercizio provvisorio.
 
	        
	      
                Art. 78 (17) (24) (29) (36) (41) (49)
      Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali,
             di previdenza e di lavori socialmente utili

  1.  La  data  di  presentazione  della  domanda  di ammissione alla
contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile 2001,
fermo  restando  il  possesso,  alla  data  del 31 dicembre 1999, dei
relativi requisiti.
  2. Ferma restando la possibilita' di stipulare convenzioni ai sensi
dell'articolo  8,  comma  1, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000,   tenendo   conto  dei  conguagli  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo  45,  comma  6,  della legge 17 maggio 1999, n. 144, il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e' autorizzato a
stipulare,   nei   limiti   delle   risorse  preordinate  allo  scopo
nell'ambito  del  Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni
in  riferimento  a situazioni straordinarie che non consentono, entro
il  30  giugno  2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di
cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000  e' differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo
4,  comma  2,  del citato decreto legislativo potra' avere una durata
massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
    a)  la  realizzazione,  da  parte  della Regione, di programmi di
stabilizzazione  dei  soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, del
citato  decreto  legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una
quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che,
per  il  primo  anno, non potra' essere inferiore al 30 per cento del
numero  dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni
possono  essere  annualmente  rinnovate,  a  condizione  che  vengano
definiti,  anche  in  base  ai  risultati raggiunti, gli obiettivi di
stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
    b)  le  risorse  finanziarie  necessarie  ad assicurare a tutti i
soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di
quelli   impegnati   in   attivita'   progettuali  interregionali  di
competenza  nazionale  e  dei  soggetti che maturino il cinquantesimo
anno   di  eta'  entro  il  31  dicembre  2000,  anche  la  copertura
dell'erogazione  della  quota  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  81  del  2000, pari al 50 per cento
dell'assegno   per  prestazioni  in  attivita'  socialmente  utili  e
dell'intero  ammontare  dell'assegno  al  nucleo  familiare,  che  le
regioni  si  impegnano a versare all'INPS; nonche', nell'ambito delle
risorse   disponibili  a  valere  sul  Fondo  per  l'occupazione,  un
ulteriore   stanziamento  di  entita'  non  inferiore  al  precedente
finalizzato   ad   incentivare   la   stabilizzazione   dei  soggetti
interessati  da  situazione  di  straordinarieta';  a  tale scopo per
l'anno  2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni,
ai  sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81
del  2000,  tenendo  conto  dei conguagli derivanti dall'applicazione
dell'articolo  45,  comma  6, della citata legge n. 144 del 1999, che
saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
    c)  la  possibilita',  nei  limiti delle risorse preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui
all'articolo  2,  comma  1,  del citato decreto legislativo n. 81 del
2000,  che  abbiano  compiuto,  alla  data  del  31 dicembre 2000, il
cinquantesimo  anno  di  eta',  di  continuare a percepire in caso di
prosecuzione  delle  attivita'  da  parte  degli  enti  utilizzatori,
l'assegno  per prestazioni in attivita' socialmente utili e l'assegno
per  nucleo  familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal
1o gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
    d)  la  possibilita'  di  impiego,  da parte delle regioni, delle
risorse  del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita'
socialmente  utili  e  non impegnate per il pagamento di assegni, per
misure  aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro
e   per   il  sostegno  delle  situazioni  di  maggiore  difficolta'.
(29)(36)(41) (( 49 ))
  3.  A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2,
sono  trasferite  alle regioni le responsabilita' di programmazione e
di  destinazione  delle  risorse  finanziarie,  ai sensi del medesimo
comma  2,  e  rese  applicabili le misure previste dal citato decreto
legislativo  n.  81  del  2000  fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del
rinnovo  delle  convenzioni  di  cui  al comma 2, lettera a), saranno
previste,  a  partire  dall'anno  2002, apposite risorse a tale scopo
preordinate,   nell'ambito   delle   disponibilita'   del  Fondo  per
l'occupazione,  per  i  soggetti  di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  81  del  2000,  di  pertinenza  del  bacino
regionale,  inclusi  i  soggetti  di  cui al comma 2, lettera c), non
stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
  4.  All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e' soppressa la parola "assicurativi".
  5.  I  soggetti  impegnati  in prestazioni di attivita' socialmente
utili,  ai  sensi  della  lettera  d) del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto   legislativo   1o   dicembre   1997,  n.  468,  che  abbiano
effettivamente  maturato  dodici mesi di permanenza in tali attivita'
nel  periodo  tra  il  1o  gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a
quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se
in   possesso,   dei   requisiti  di  ammissione  alla  contribuzione
volontaria  di  cui  alla  lettera  a), comma 5, dell'articolo 12 del
decreto   legislativo   1   dicembre   1997,  n.  468,  e  successive
modificazioni,  possono  presentare  la  relativa  domanda  intesa ad
ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) bei limiti
e  condizioni  ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel
predetto  comma  5  entro  i  termini  di cui al comma 1 del presente
articolo.
  6.  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo 12, comma 4, del
decreto  legislativo  1  dicembre  1997, n. 468, e limitatamente agli
anni  2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno
vuoti  in  organico  e  nell'ambito  delle disponibilita' finanziarie
possono,  relativamente  alle qualifiche di cui all'articolo 16 della
legge  28  febbraio  1987,  n.  56, effettuare assunzioni di soggetti
collocati   in  attivita'  socialmente  utili.  L'incentivo  previsto
all'articolo  7,  comma  1,  del citato decreto legislativo n. 81 del
2000,  e'  esteso  agli  enti  locali  e agli enti pubblici dotati di
autonomia  finanziaria,  per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
  7.  Resta  ferma la facolta' di cui all'articolo 45, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
  8.  In  attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri
di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto
1993,   n.  374,  recante  benefici  per  le  attivita'  usuranti,  e
successive  modificazioni,  e'  riconosciuto,  entro  i  limiti delle
disponibilita'  di  cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei
requisiti di eta' anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive
modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto
1995, n. 335, agli assicurati che:
    a)  per  il periodo successivo alla data di entrata in vigore del
predetto  decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto
prevalentemente    mansioni    particolarmente   usuranti,   per   le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano,
individuate  dall'articolo  2  del  decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
    b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
    1)  i  requisiti per il pensionamento di anzianita' tenendo conto
della  riduzione  dei  limiti  di  eta'  anagrafica  e  di anzianita'
contributiva  previsti  rispettivamente  dall'articolo  1,  comma 36,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1
dell'articolo  2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
introdotto  dall'articolo  1, comma 35, della citata legge n. 335 del
1995;
    2)  i  requisiti  per  il  pensionamento  di vecchiaia nel regime
retributivo  o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di eta'
pensionabile  e  di anzianita' contributiva previsti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive
modificazioni;
    3)  i  requisiti  per  il  pensionamento  di vecchiaia nel regime
contributivo  con  la  riduzione  del  limite  di  eta'  pensionabile
prevista  dall'articolo  1,  comma  37, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
  9.  All'articolo  5,  comma  2, primo periodo, della legge 12 marzo
1999, n. 68, e' soppressa la parola: "pubblico";
  10.  Per  coloro  che,  potendo  far  valere  i  requisiti  di  cui
all'articolo  1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato
dai  commi  3  e  4  dell'articolo 69, presentino domanda entro il 30
giugno  2001, la maggiorazione decorre dal 1o gennaio 2001 o dal mese
successivo  a  quello  del  compimento  dell'eta'  prevista,  qualora
quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.
  11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  da emanare entro 180 giorni dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di  attestazione  dello  svolgimento,  da parte dei lavoratori, delle
attivita'  di  cui  al citato decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza   sociale   19  maggio  1999  nonche'  i  criteri  per  il
riconoscimento   del  beneficio  di  cui  al  comma  8  nella  misura
determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
  12.  La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma
8  deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di
appartenenza  entro  90  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.
  13.  All'onere  derivante  dal  riconoscimento  di  cui al comma 8,
corrispondente  all'incremento  delle  aliquote  contributive  di cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale   19   maggio  1999,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  14.  All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)   dopo   le   parole:   "acquisti  effettuati  tramite  moneta
elettronica" sono inserite le seguenti: "o altro mezzo di pagamento";
    b)  le  parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono
soppresse;
    c) al terzo periodo, dopo le parole: "fondo pensione" e' inserita
la seguente: "complementare".
  15.  Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del
Fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per l'anno 2001:
    a)  sono  prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di  mobilita' di cui
all'articolo  62,  comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  limitatamente  alle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni,
ivi  compresa  la contribuzione figurativa, e gettito contributivo e'
pari a lire 50 miliardi;
    b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come  modificato  dall'articolo  62, comma 5, della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  le  parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle
seguenti:  "31  dicembre  2001" e le parole: "per ciascuno degli anni
1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni
1999,  2000 e 2001". L'onere derivante dalla presente disposizione e'
pari a lire 9 miliardi;
    c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
le  parole:  "31  dicembre  2000" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre  2001".  All'onere  derivante dalla presente disposizione si
provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
    d) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' sostituito dal seguente:
  "5.  A  decorrere  dal  10  gennaio  1999 all'articolo 49, comma 1,
lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole:
"trasporti  e  comunicazioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ""delle
lavanderie industriali"";
    e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge
23  luglio  1991,  n.  223,  si  applicano  anche  nei  casi in cui i
lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo
11  della  citata  legge  n.  223  del  1991. L'onere derivante dalla
presente disposizione e' pari a lire 2 miliardi.
  16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451, e successive modificazioni,
avviati  alla  data  del  30  giugno  2001,  possono  essere comunque
conclusi  entro  il  termine previsto dagli stessi piani. La relativa
dotazione  finanziaria  per l'anno 2001 e' pari a lire 50 miliardi, a
valere sul Fondo di cui al comma 15.
  17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano
comunque   validi   agli  effetti  previdenziali  e  assistenziali  i
versamenti  contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma
215,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla
disposizione  di  cui  al  comma  15,  lettera d), e' pari a lire 525
milioni.
  18.  All'articolo  68,  comma  4, lettera a), della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  le  parole:  "e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dall'anno  2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi
per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002,".
  19.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali, la
percentuale   di  commisurazione  alla  retribuzione  dell'indennita'
ordinaria   di   disoccupazione   con   requisiti   normali,  di  cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n.  636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272,  e  successive  modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1
gennaio  2001 e per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
50  anni e' estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano
ai  trattamenti  di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne'
all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,
comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
  20.  Per  il  periodo  dal  1o  gennaio  2001 al 30 giugno 2001, il
divieto  di  cumulo  di  cui  all'articolo 1, comma 43, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  e i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative
e  sostitutive  della  stessa,  e  la  rendita  ai superstiti erogata
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  spettante  in  caso  di decesso del lavoratore conseguente ad
infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo
85  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124,  recante,  testo  unico  delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al
presente  comma  si applicano alle rate di pensione di reversibilita'
successive  alla  data  del  31  dicembre  2000, anche se la pensione
stessa e' stata liquidata in data anteriore.
  21.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 66, comma 1,
della  legge  17 maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 227 miliardi
per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
  22.   La   contribuzione   figurativa  accreditata  per  i  periodi
successivi  al  31  dicembre  2000  per  i  quali  e'  corrisposto il
trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da
imprese  edili  ed  affini  e'  utile  ai  fini del conseguimento del
diritto   e   della   determinazione  della  misura  del  trattamento
pensionistico, compreso quello di anzianita'.
  23.  Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di sottosuolo presso
miniere,  cave  e  torbiere,  la  cui attivita' e' venuta a cessare a
causa  della  definitiva  chiusura  delle  stesse,  e  che  non hanno
maturato  i  benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile
1969,  n.  153,  il  numero  delle settimane coperto da contribuzione
obbligatoria  relativa  ai  periodi di prestazione lavorativa ai fini
del  conseguimento  delle  prestazioni pensionistiche e' moltiplicato
per  un  coefficiente  pari  a 1,2 se l'attivita' si e' protratta per
meno  di cinque anni, a 1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno
di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
  24. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e' sostituito dal seguente:
"6.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25  si  applicano ai
contributi  e  premi  non  versati  e  agli  accertamenti  notificati
successivamente alla data del 1o gennaio 2001".
  25.   Le  risorse  finanziarie  comunque  derivanti  dagli  effetti
dell'applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle
Comunita'  europee  dell'11  maggio  1999  in materia di contratti di
formazione  e  lavoro,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita'  europee  n.  L042  del  15 febbraio 2000, da accertare con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sono assegnate al Fondo per l'occupazione
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  per  essere  destinate,  nei limiti delle medesime risorse, con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, ad interventi in materia di ammortizzatori
sociali,  con  particolare riferimento all'incremento dell'indennita'
di  disoccupazione  previsto  dal  comma 19, in caso di indennita' di
disoccupazione con requisiti ridotti.
  26.  Alla  legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte,
in  fine,  le seguenti parole: "con revisione e razionalizzazione del
collocamento  ordinario,  nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro  tra  domanda  e offerta di lavoro e con valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione";
    b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: "entro un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
  27.  Agli  agenti  temporanei,  in  servizio  presso  gli organismi
dell'Unione  europea,  che  hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio
1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  del  19  febbraio  1981,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio
1981,  emanato  in  attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962,  n.  1338,  il  trasferimento dell'equivalente attuariale delle
posizioni  assicurative  al  Fondo  per  le  pensioni CE in base alle
disposizioni  del  regolamento  (CEE,  Euratom,  CECA)  n. 259/68 del
Consiglio,  del  29  febbraio  1968,  e  successive modificazioni, si
applica  il  coefficiente  attuariale  rideterminato sulla base delle
tariffe   del  citato  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  del  19  febbraio  1981.  Lo Stato concorre alla
copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  presente disposizione e di
quella  di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per
l'anno  2001;  la  quota differenziale dei medesimi oneri e' a carico
degli organismi di cui al presente comma.
  28.  Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni
assicurative  di  cui  al  comma  27,  le retribuzioni di riferimento
determinate  per  ciascun  anno  solare  sono  rivalutate  in  misura
corrispondente  alle  variazioni  dell'articolo  3, undicesimo comma,
della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,  per  le liquidazioni delle
pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.
  29.  All'articolo  1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole: "entro il 14 febbraio 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2000";
    b)  le parole: "centoquarantacinque unita' e nel limite di lire 7
miliardi e 240 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"duecentottantanove unita' e nel limite di lire 14 miliardi".
  30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai
commi  da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in
lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle
disponibilita'  del  Fondo  per  l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  31.  Ai  fini  della  stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti
scolastici,  sono  definite,  in  base  ai criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo  10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n.  81,  mediante  decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
procedure  di  terziarizzazione,  ai  sensi  della normativa vigente,
secondo  criteri  e  modalita'  che  assicurino  la  trasparenza e la
competitivita'  degli affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa
di  lire  287  miliardi  per  l'anno  2001 e di lire 575 miliardi per
l'anno  2002.  Al  relativo  onere  si  provvede,  quanto  a lire 249
miliardi  per  l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144.
  32.   Per   l'integrazione  dei  servizi  informativi  catastale  e
ipotecario  e  la  costituzione  dell'Anagrafe  dei beni immobiliari,
previsti  dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  da  realizzare  attraverso  un  piano  pluriennale di attivita'
straordinarie  finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei
dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di
decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il
Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla
data  di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento
del  territorio,  possono  provvedere,  in  attesa  di una definitiva
stabilizzazione  e  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dell'articolo  12,  comma  1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  alla  stipulazione  di  contratti  per  l'assunzione  a tempo
determinato,  anche  parziale,  per dodici mesi, anche rinnovabili, e
fino  ad un massimo di 1650 unita', dei soggetti impiegati nei lavori
socialmente utili relativi al progetto denominato "Catasto urbano".
  33.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base  del  decreto-legge  24  novembre  2000,  n.  346.  La  presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (29)
  La  L.  24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto che "in presenza delle
convenzioni  di  cui al comma 76 della suddetta legge n. 350/2003, il
termine  di  cui  al  comma  2,  alinea,  del  presente  articolo, e'
prorogato al 31 dicembre 2004".
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AGGIORNAMENTO (36)
  La  L.  30  dicembre  2004,  n.  311  ha  disposto  che "nel limite
complessivo  di  22  milioni  di euro, il Ministro del lavoro e delle
politiche   sociali   e'   autorizzato   a  prorogare,  limitatamente
all'esercizio  2005,  le  convenzioni stipulate, anche in deroga alla
normativa  vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU)
e  per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di
misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati
in  ASU  nella  disponibilita'  degli  stessi  comuni  da  almeno  un
triennio,  nonche'  ai  soggetti,  provenienti  dal  medesimo bacino,
utilizzati   attraverso   convenzioni   gia'   stipulate  in  vigenza
dell'articolo  10,  comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n.  468,  e  successive  modificazioni, e prorogate nelle more di una
definitiva   stabilizzazione   occupazionale  di  tali  soggetti.  In
presenza  delle  suddette  convenzioni il termine di cui all'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31
dicembre 2005."
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AGGIORNAMENTO (41)
  La  L.  23  dicembre  2006,  n.  266  ha  disposto  che "nel limite
complessivo  di  35  milioni  di euro, il Ministro del lavoro e delle
politiche   sociali   e'   autorizzato   a  prorogare,  limitatamente
all'esercizio  2006,  le  convenzioni stipulate, anche in deroga alla
normativa  vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU)
e per l' attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di
misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati
in  ASU  nella  disponibilita'  degli  stessi  comuni  da  almeno  un
triennio,  nonche'  ai  soggetti,  provenienti  dal  medesimo bacino,
utilizzati   attraverso   convenzioni   gia'   stipulate  in  vigenza
dell'articolo  10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n.  468,  e  successive  modificazioni, e prorogate nelle more di una
definitiva   stabilizzazione   occupazionale  di  tali  soggetti.  In
presenza  delle  suddette  convenzioni il termine di cui all'articolo
78,  comma  2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, eprorogato al 31
dicembre 2006".
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AGGIORNAMENTO (49)
  La  L.  27  dicembre  2006,  n.  296,  ha stabilito che "Nel limite
complessivo  di  35  milioni  di euro, il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e' autorizzato a prorogare, previa intesa con la
regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni
stipulate,  anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente   utili,   direttamente  con  gli  enti  locali,  per  lo
svolgimento  di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione,
nel  limite  complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica
attiva  del  lavoro  riferite  a  lavoratori  impiegati  in ASU nella
disponibilita'  degli  stessi  enti da almeno un triennio, nonche' ai
soggetti,  provenienti  dal  medesimo  bacino,  utilizzati attraverso
convenzioni  gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del
decreto   legislativo   l°   dicembre  1997,  n.  468,  e  successive
modificazioni,   e   prorogate   nelle   more   di   una   definitiva
stabilizzazione  occupazionale  di  tali  soggetti. In presenza delle
suddette  convenzioni,  il  termine  di cui all'articolo 78, comma 2,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre
2007 "
 
	        
	      
                              Art. 79.

                    (Norme in materia di ENPALS)

   1.  Al  fine  di  consentire  all'ENPALS  di  adeguare  la propria
struttura   istituzionale,   ordinamentale   ed   operativa  rispetto
all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento
alla   convenzione   gia'   sottoscritta   tra  l'ENPALS  e  la  SIAE
relativamente  agli  obblighi contributivi di competenza del predetto
ente,  il  competente  organo  dell'ENPALS puo' proporre le modifiche
dello  statuto  e  dei  regolamenti  in coerenza con i principi della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29, e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimera' il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale di concerto con il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
   2.  Entro  il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita
convenzione,  per lo scambio, anche mediante collegamento telematico,
dei  dati  presenti  nei  rispettivi  archivi e per l'acquisizione di
informazioni   utili   all'accertamento   ed   alla  riscossione  dei
contributi.  Per  l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo
precedente,  nonche'  per  l'acquisizione  di  quelle  previste nella
convenzione  sottoscritta  tra  l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della
SIAE  con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato con la medesima
societa'  e'  consentito  raccogliere  e verificare dichiarazioni del
lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.
 
	        
	      
                               Art. 80
            Disposizioni in materia di politiche sociali

  1.  Nei  limiti  di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430
miliardi  per  l'anno  2002  e  fino  alla data del 31 dicembre 2002,
ovvero   fino   alla   conclusione   dei   processi  attuativi  della
sperimentazione  e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2007, fermi
restando gli stanziamenti gia' previsti:
a) i   comuni  individuati  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
   legislativo  18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito
   della  disciplina  prevista  dal  predetto  decreto legislativo. a
   proseguire   l'attuazione  dell'istituto  del  reddito  minimo  di
   inserimento;
b) la  disciplina  dell'istituto del reddito minimo di inserimento di
   cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche
   ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati,
   alla  data  del  30  giugno  2000,  i  patti  territoriali  di cui
   all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
   successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto
   o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati
   o  da  individuare  ai  sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto
   legislativo n. 237 del 1998.
  2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e' aggiunto il seguente:
"4-bis.  La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche  adottivi,  o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita'
di  cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata  ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da
almeno  cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992
per  l'assistenza  del  figlio, hanno diritto a fruire del congedo di
cui  al  comma  2  del  presente articolo entro sessanta giorni dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire  un'indennita'  corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo
massimo  di  lire  70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto  importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,
sulla  base  della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per  le  famiglie  di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal   datore   di   lavoro  secondo  le  modalita'  previste  per  la
corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita'  dall'ammontare  dei  contributi previdenziali dovuti
all'ente  previdenziale  competente.  Per  i  dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quella per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai  sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori,
anche  adottivi, non puo' superare la durata complessiva di due anni;
durante  il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei  benefici  di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104,  fatte  salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo".
  3.  A  decorrere  dall'anno  2002,  ai  lavoratori sordomuti di cui
all'articolo  1  della  legge  26  maggio  1970. n. 381, nonche' agli
invalidi   per  qualsiasi  causa,  ai  quali  e'  stata  riconosciuta
un'invalidita'  superiore  al  74  per  cento  o  ascritta alle prime
quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme
in   materia  di  pensioni  di  guerra,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita
dalla  tabella  A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30   dicembre   1981,   n.   834,   e  successive  modificazioni,  e'
riconosciuto,  a  loro  richiesta,  per  ogni anno di servizio presso
pubbliche   amministrazioni  o  aziende  private  ovvero  cooperative
effettivamente  svolto,  il  beneficio  di  due mesi di contribuzione
figurativa   utile   ai   soli  fini  del  diritto  alla  pensione  e
dell'anzianita'  contributiva,  il  beneficio e' riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
  4.  Il  comma  3  dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"3.  L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un
ammontare  di  200.000  lire  mensili e per tredici mensilita', per i
valori  dell'ISE  del beneficiario inferiori o uguali alla differenza
tra  il  valore  dell'ISE  di  cui  al  comma 1 e il predetto importo
dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori dell'ISE del beneficiario
compresi  tra  la  predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al
comma  1  l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra
l'ISE  di  cui  al  comma  1 e quello del beneficiario, e per importi
annui non inferiori a 20.000 lire".
  5.  L'assegno  di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
presente  articolo,  e  come  interpretato  ai  sensi del comma 9, e'
concesso,  nella  misura  e  alle  condizioni  previste  dal medesimo
articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari
di  cui  al  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109. e successive
modificazioni,  nei  quali  siano  presenti il richiedente, cittadino
italiano  o  comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre
minori  di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del
richiedente  medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli
assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
  7.  La  potesta' concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e
66  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
puo' essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante
un  apposito  servizio  comune,  ovvero  dall'INPS,  a  seguito della
stipula  di  specifici  accordi  tra  i comuni e l'Istituto medesimo;
nell'ambito  dei  suddetti  accordi,  sono  definiti,  tra l'altro, i
termini   per   la   conclusione   del   procedimento,  le  modalita'
dell'istruttoria   delle  domande  e  dello  scambio,  anche  in  via
telematica,  dei  dati relativi al nucleo familiare e alla situazione
economica dei richiedenti, nonche' le eventuali risorse strumentali e
professionali  che  possono  essere  destinate  in via temporanea dai
comuni  all'INPS  per il piu' efficiente svolgimento dei procedimenti
concessori.
  8.  Le  regioni  possono  prevedere  che la potesta' concessiva dei
trattamenti di invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, puo'
essere  esercitata  dall'INPS  a  seguito  della stipula di specifici
accordi  tra  le  regioni  medesime  ed  il  predetto Istituto. Negli
accordi  possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti
all'eventuale   estensione  della  potesta'  concessiva  ai  benefici
aggiuntivi  disposti  dalle  regioni  con risorse proprie, nonche' la
destinazione  all'INPS,  per il periodo dell'esercizio della potesta'
concessiva   da   parte   dell'Istituto,  di  risorse  derivanti  dai
provvedimenti   attuativi   dell'articolo   7  del  predetto  decreto
legislativo n. 112 del 1998.
  9.  Le  disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  si  interpretano  nel  senso  che  il  diritto  a percepire
l'assegno  spetta  al  richiedente convivente con i tre figli minori,
che  ne  abbia  fatta  annualmente domanda nei termini previsti dalle
disposizioni di attuazione.
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
  12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell'articolo  59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta
nel  senso  che  l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla
maternita'  e  agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente.
  13.   Il   Fondo   nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo  59,  comma  44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive  modificazioni,  e'  incrementato di lire 350 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.
  14.  Una  quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di
lire  10  miliardi  annue,  e'  destinata  al sostegno dei servizi di
telefonia  rivolti  alle persone anziane, attivati da associazioni di
volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano
un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone
anziane  per  la  fruizione  degli  interventi e dei servizi pubblici
presenti  nel  territorio.  Una  quota del medesimo Fondo, nel limite
massimo  di  lire  3  miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui
nucleo  siano comprese una o piu' persone anziane titolari di assegno
di   accompagnamento,   totalmente  immobili,  costrette  a  letto  e
bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico.
Un'ulteriore  quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20
miliardi,   e'   destinata   al   cofinanziamento   delle  iniziative
sperimentali,  promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000,
per  la  realizzazione  di  specifici  servizi  di informazione sulle
attivita'  e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore
delle  famiglie.  Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le
competenti  Commissioni  parlamentati, con propri decreti definisce i
criteri,  i  requisiti,  le modalita' e i termini per la concessione,
l'erogazione  e  la  revoca  dei contributi di cui al presente comma,
nonche' per la verifica delle attivita' svolte.
  15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della
legge  3  agosto 1998, n. 269, e' attribuita una somma di 20 miliardi
di  lire,  ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per
il  finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e
recupero  psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti.
Il   Ministro   per  la  solidarieta'  sociale,  sentiti  i  Ministri
dell'interno,  della  giustizia  e della sanita', provvede con propri
decreti,  sulla  base delle risorse disponibili, alla definizione dei
programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto
1998,  n.  269,  delle  condizioni  e  modalita' per l'erogazione dei
finanziamenti, e per la verifica degli interventi.
  16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
legge  28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle
quote  del  Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  loro
riservate,   sono   autorizzati   a   disporre  sui  fondi  assegnati
anticipazioni  fino  al 40 per cento del costo dei singoli interventi
attuati in convenzione con terzi.
  17.  Con  effetto  dal  1o  gennaio  2001 il Fondo nazionale per le
politiche  sociali  di  cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni, e' determinato
dagli  stanziamenti  previsti  per  gli interventi disciplinari dalle
seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
   9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge   27   maggio   1994,   n.   318,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, ad esclusione delle
   somme stanziate dall'articolo 18;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;
r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13.
  18.  Le  risorse  afferenti alle disposizioni indicate al comma 17,
lettere  a),  d),  f),  g),  h),  l), m), r), sono ripartite in unica
soluzione,  sulla  base  della vigente normativa, fra le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano con decreto annuale del
Ministro per la solidarieta' sociale.
  19.  Ai  sensi  dell'articolo  41 del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  l'assegno  sociale  e  le provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia  di  servizi  sociali  sono concesse alle condizioni previste
dalla  legislazione  medesima,  agli  stranieri che siano titolari di
carta  di  soggiorno;  per  le  altre  prestazioni  e servizi sociali
l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli
stranieri  che  siano  almeno  titolari  di  permesso di soggiorno di
durata  non  inferiore  ad  un anno. Sono fatte salve le disposizioni
previste  dal  decreto  legislativo  18  giugno 1998, n. 237, e dagli
articoli  65  e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. (55) (57) ((63))
  20.  I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998,
n.  431,  possono  destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi
attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla
locazione   di   immobili  per  inquilini  assoggettati  a  procedure
esecutive    di    sfratto    che    hanno   nel   nucleo   familiare
ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di
altra  abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di
una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare
immobili  del  proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse
proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
  21.  Ai  fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono
graduatorie  degli  inquilini per cui vengano accertate le condizioni
di  cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie
sono  predisposte  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  22.  Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese
le  procedure  esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 20. (7)
  23.  Le  disponibilita'  finanziarie  stanziate dal decreto-legge 3
aprile  1985,  n.  114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio   1985,   n.   211,  come  individuate  dall'articolo  23  del
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli,
possono  essere  utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento,
oltre  che  per  l'acquisto  di  alloggi ad incremento del patrimonio
alloggiativo  dello  stesso  comune di Napoli, anche per la riduzione
del  costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari
sfrattati  o  interessati  dalla  mobilita'  abitativa  per  piani di
recupero.  Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede
ai  sensi  dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
ottobre  1986,  n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899.
  24.  Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 puo' essere
maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato
ammissibile  per  ciascuna  delle  fasce  di  reddito  prevista dalla
normativa  della  regione  Campania.  In ogni caso, il contributo per
l'acquisto  di  ciascun  alloggio  non  puo' superare l'importo di 50
milioni di lire.
  25.  In  caso  di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte
dei  lavoratori  esposti  all'amianto  aventi i requisiti di cui alla
legge  27  marzo  1992,  n.  257, e cessati dall'attivita' lavorativa
antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa
si  estingue  e  le  spese  e  gli  onorari  relativi  alle attivita'
antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da' luogo da parte
dell'INPS  al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di
indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L. 2 luglio 2001, n. 247, convertito con legge 4 agosto 2001,
n.  332, ha disposto che "la sospensione delle procedure esecutive di
rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi
del  comma  22  del  presente  articolo, iniziate nei confronti degli
inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo
articolo, e' differita fino al 31 dicembre 2001".
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AGGIORNAMENTO (55)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 ha
dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 19 del presente
articolo  80,  "nella  parte  in  cui  esclude  che  l'indennita'  di
accompagnamento,  di  cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.
18,  possa  essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto
perche'  essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia'
stabiliti  per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del
decreto  legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva
2003/109/CE   relativa  allo  status  di  cittadini  di  Paesi  terzi
soggiornanti  di  lungo  periodo) per il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo".
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AGGIORNAMENTO (57)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 ha
dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 19 del presente
articolo  80,  "nella  parte  in  cui  esclude  che  la  pensione  di
inabilita',  di  cui  all'art.  12  della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli
stranieri  extracomunitari  soltanto  perche'  essi  non risultano in
possesso  dei  requisiti  di  reddito  gia' stabiliti per la carta di
soggiorno  ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per
il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".
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AGGIORNAMENTO (63)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 26 - 28 maggio 2010, n. 187
ha  dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale  del  comma 19 del
presente  articolo  80,  "nella  parte  in cui subordina al requisito
della  titolarita'  della  carta  di  soggiorno  la  concessione agli
stranieri   legalmente   soggiornanti   nel  territorio  dello  Stato
dell'assegno mensile di invalidita' di cui all'art. 13 della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)".
 
	        
	      
                              Art. 81.

           (Interventi in materia di solidarieta' sociale)

   1.  Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti
da  associazioni  di volontariato e da altri organismi senza scopo di
lucro  con  comprovata  esperienza  nel  settore  dell'assistenza  ai
soggetti  con  handicap  grave  di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge  5  febbraio  1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti
soggetti   successiva   alla   perdita  dei  familiari  che  ad  essi
provvedevano,  il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al
comma  44  dell'articolo  59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
   2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sono  dettate  le  disposizioni per l'attuazione del
presente  articolo,  con la definizione dei criteri e delle modalita'
per  la  concessione  dei finanziamenti e per la relativa erogazione,
nonche'  le  modalita'  di  verifica  dell'attuazione delle attivita'
svolte  e  la  disciplina  delle  ipotesi di revoca dei finanziamenti
concessi.
   3.  All'articolo  13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo  8,  comma  1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole:  "54,  comma  1, lettere a), c) ed f)", sono sostituite dalle
seguenti: "54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)".
 
	        
	      
                            Art. 82 (30)
              Disposizioni in favore delle vittime del
             terrorismo e della criminalita' organizzata

  1.  Al  personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n.  466,  ferito  nell'adempimento  del  dovere  a  causa  di  azioni
criminose,  ed  ai  superstiti  dello  stesso personale, ucciso nelle
medesime  circostanze,  nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre
1990,  n.  302,  e'  assicurata,  a  decorrere  dal  1o gennaio 1990,
l'applicazione  dei  benefici  previsti dalla citata legge n. 302 del
1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. ((30))
  2.  Non  sono  ripetibili  le  somme gia' corrisposte dal Ministero
dell'interno  a  titolo  di  risarcimento dei danni, in esecuzione di
sentenze,  anche  non  definitive,  in  favore  delle persone fisiche
costituitesi  nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale
denominato  "Banda  della  Uno  bianca". Il Ministero dell'interno e'
autorizzato,  fino  al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a
definire  consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in  materia,  ogni  altra  lite  in  corso  con  le  persone  fisiche
danneggiate  dai  fatti  criminosi  commessi  dagli  appartenenti  al
medesimo gruppo criminale.
  3.  Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  fino  al limite
complessivo  di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire
per  ciascuno  degli  anni  2001  e 2002, a definire consensualmente,
anche  in  deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in
corso  con  le  persone  fisiche che hanno subito danni a seguito del
naufragio  della  nave  "Kaider  I Rades A451" avvenuto nel canale di
Otranto il 28 marzo 1997.
  4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di
cui  alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ai
superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni
abbiano  subito  una  invalidita' permanente non inferiore all'80 per
cento  della  capacita' lavorativa o che comunque abbia comportato la
cessazione  dell'attivita' lavorativa, sono soggetti a riliquidazione
tenendo  conto  dell'aumento  previsto dall'articolo 2 della legge 20
ottobre  1990,  n.  302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302
del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della
legge  13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono;
nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani,
fratelli  o  sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non
conviventi e non a carico.
  5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla
legge  23  novembre  1998,  n.  407,  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 1967.
  6.  Per  la concessione di benefici alle vittime della criminalita'
organizzata  si  applicano le norme vigenti in materia per le vittime
del terrorismo, qualora piu' favorevoli.
  7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1,
dopo  le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le
seguenti: ", anche di natura colposa,".
  8.  Le  disposizioni  della  legge  20  ottobre  1990,  n.  302, si
applicano  anche  in presenza di effetti invalidanti o letali causati
da  attivita'  di  tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al
rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2
dell'articolo 1 della legge medesima.
  9.  Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo  2,  comma  1, dopo le parole: "nonche' ai superstiti
   delle  vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti:
   "e della criminalita' organizzata";
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli orfani e ai
   figli  delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e
   della criminalita' organizzata".
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AGGIORNAMENTO (30)
  Il  D.L.  28  novembre  2003, n. 337, convertito con L. 24 dicembre
2003,  n.  369, ha disposto che "il comma 1 del presente articolo, si
interpreta  nel  senso  che  al personale di cui all'articolo 3 della
legge  13  agosto  1980,  n.  466,  ovvero ai superstiti dello stesso
personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e  alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi
occorsi al di fuori del territorio nazionale".
 
	        
	      
CAPO XIV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
                              Art. 83.
            Norme attuative dell'accordo Governo-regioni

  1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999,  n.  133,  e'  abrogata. Con decorrenza dal 1o gennaio 2001, il
vincolo  di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del
Servizio  sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e' soppresso. Ciascuna
regione  e'  tenuta,  per  il  triennio  2001  - 2003, a destinare al
finanziamento  della  spesa sanitaria regionale risorse non inferiori
alle  quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun
anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  2.  Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge
n.  133  del  1999  le  parole:  "delle  attivita'  degli istituti di
ricovero  e  cura,"  sono  soppresse.  All'articolo  1,  comma 2, del
decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, le parole: "di quelle
spettanti  agli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico
per  le  prestazioni  e  funzioni  assistenziali  rese nell'anno 2000
strettamente connesse all'attivita' di ricerca corrente e finalizzata
di  cui  al  programma  di  ricerca  sanitaria previsto dall'articolo
12-bis,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni," sono soppresse. L'ultimo periodo del comma
3  dell'articolo  1  del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e'
abrogato.
  3.  L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma
1,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e' elevato a lire 34.000
miliardi.
  4.  Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione
al  patto  di  stabilita'  e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le
singole   regioni,   contestualmente   all'accertamento   dei   conti
consuntivi  sulla  spesa  sanitaria  da effettuare entro il 30 giugno
dell'anno  successivo,  sono tenute a provvedere alla copertura degli
eventuali  disavanzi  di  gestione, attivando nella misura necessaria
l'autonomia  impositiva  con le procedure e modalita' di cui ai commi
5, 6 e 7.
  5.  I  Ministri  della  sanita',  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e  delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle
risultanze  delle  gestioni  sanitarie  ad  accertare  gli  eventuali
disavanzi  delle  singole  regioni, ad individuare le basi imponibili
dei  rispettivi  tributi  regionali  e a determinare le variazioni in
aumento  di  una o piu' aliquote dei tributi medesimi, in misura tale
che   l'incremento   di   gettito  copra  integralmente  il  predetto
disavanzo.
  6.  Entro  il  31  ottobre  di  ciascun anno le regioni interessate
deliberano,  con  decorrenza  dal  1o  gennaio  dell'anno successivo,
l'aumento  delle  aliquote  dei  tributi  di  spettanza  nei  termini
stabiliti  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione
delle  misure  di  cui  al  comma  6, il Governo, previa diffida alle
regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro
trenta  giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni,
le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
  8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il secondo periodo e' abrogato.
 
	        
	      
                              Art. 84.

            Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)

   1.   Alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  spesa  programmati
nell'accordo  Governo-regioni  concorrono  le  disposizioni contenute
negli articoli 85, 86, 87 e 88.
   2.  In  vista  della progressiva eliminazione della partecipazione
degli  assistiti  al  costo  delle  prestazioni sanitarie erogate dal
Servizio  sanitario  nazionale, e' sospesa l'efficacia delle seguenti
disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
   a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
   b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
   c) articolo 3, comma l; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo;
comma  3,  primo  e  secondo  periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9,
primo periodo;
   d) articoli 4 e 6;
   e)  articolo  7,  comma  1, lettera b), limitatamente alle parole:
"sia alla situazione economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2;
   f) articolo 8, comma 4.
   3.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate
le  modalita'  di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge
23  dicembre  1998,  n.  448,  nonche'  le  esenzioni in relazione al
reddito  stabilite  dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537
del 1993.
 
	        
	      
              Art. 85 (6) (10) (13) (14-bis) (15) (24)
                 Riduzione dei ticket e disposizioni
                  in materia di spesa farmaceutica

  1.  A  decorrere  dal  1 luglio 2001, e' soppressa la classe di cui
all'articolo  8,  comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993,
n.  537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1 luglio 2001, la
Commissione  unica  del  farmaco  provvede ad inserire, per categorie
terapeutiche  omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10,
lettera  a)  e  lettera  c),  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i
medicinali  attualmente  inseriti nella classe di cui alla lettera b)
dello  stesso  comma  10,  sulla  base  della  valutazione della loro
efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
  2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  e'  abolita  ogni forma di
partecipazione   degli   assistiti   al   costo   delle   prestazioni
farmaceutiche  relative  ai medicinali collocati nelle classi a) e b)
di  cui  all'articolo  8,  comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  con  esclusione  di  quelle  previste dal comma 26 del presente
articolo.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289 ))
  4.  A  decorrere dal 1 gennaio 2001, fermo restando quanto previsto
dall'articolo  1,  comma  4,  lettera  a), del decreto legislativo 29
aprile  1998,  n.  124,  e secondo le indicazioni del Piano sanitario
nazionale,  sono  escluse  dalla  partecipazione  al costo e, quindi,
erogate   senza  oneri  a  carico  dell'assistito  al  momento  della
fruizione,  le  seguenti  prestazioni specialistiche e di diagnostica
strumentale  e  di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei
tumori  dell'apparato  genitale  femminile,  del  carcinoma  e  delle
precancerosi del colon retto:
a) mammografia,  ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa
   tra  quarantacinque  e sessantanove anni e tutte le prestazioni di
   secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda;
b) esame  citologico  cervico-vaginale  (PAP  test), ogni tre anni, a
   favore   delle   donne   in   eta'   compresa  tra  venticinque  e
   sessantacinque anni;
c) colonscopia,  ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta'
   superiore  a  quarantacinque  anni  e  della popolazione a rischio
   individuata  secondo  criteri determinati con decreto del Ministro
   della sanita'.
  5.  Sono  altresi'  erogati senza oneri a carico dell'assistito gli
accertamenti  diagnostici  e  strumentali  specifici per le patologie
neoplastiche  nell'eta'  giovanile  in  soggetti  a  rischio  di eta'
inferiore   a   quarantacinque   anni,  individuati  secondo  criteri
determinati con decreto del Ministro della sanita'.
  6.  Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
aumentate  di  lire  1.900  miliardi  per  l'anno 2001, di lire 1.875
miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di
lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
  7.  Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle
regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale
e  dei  pediatri  di  libera  scelta del distretto relativamente alle
prestazioni    farmaceutiche,    diagnostiche,    specialistiche    e
ospedaliere,  nonche'  la  politica  dei  prezzi  dei farmaci e delle
prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa
sanitaria  nella  misura  pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento
della  spesa  relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il
2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.
  8.  Per  effetto  delle  disposizioni  di  cui ai commi da 1 a 7 le
previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni
2002,  2003  e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura
del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.
  9.  A  decorrere  dal  30  marzo 2002, sulla base dei risultati del
monitoraggio   e'  verificato  mensilmente  l'andamento  della  spesa
sanitaria.   Qualora   tale   andamento  si  discosti  dall'effettivo
conseguimento  degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a
finanziare  lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile
a responsabilita' regionali, le regioni adottano le deliberazioni per
il   reintegro  dei  ticket  soppressi  ovvero  le  altre  misure  di
riequilibrio  previste  dall'articolo 83, comma 6. In caso di inerzia
delle  amministrazioni  regionali  il  Governo,  previa  diffida alle
regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro
trenta  giorni,  adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni
le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
  10.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede,  quanto  a  lire  120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830
miliardi  per  l'anno  2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate
tributarie   connesse   alle   minori   detrazioni  conseguenti  alla
progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
  11.  All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, le parole: "nella misura dell'80 per cento"
sono  sostituite  dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento". La
disposizione  si  applica a decorrere dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2000.
  12.  Entro  il  31  gennaio  2001  la Commissione unica del farmaco
provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura
delle  patologie  di  cui  al  decreto  del Ministro della sanita' 28
maggio  1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di
terapia,  prevedendo  standard a posologia limitata per l'avvio delle
terapie  e  standard che assicurino una copertura terapeutica massima
di  28-40  giorni.  Il  provvedimento  e'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale.  Sono  collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le
cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica
del  farmaco.  A decorrere dal settimo mese successivo a quello della
data  predetta,  la  prescrivibilita' con oneri a carico del Servizio
sanitario   nazionale   di  medicinali  appartenenti  alle  categorie
individuate dalla Commissione unica del farmaco e' limitata al numero
massimo  di  due  pezzi  per  ricetta. Le regioni e le aziende unita'
sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di
informazione  relativi  agli  obiettivi e alle modalita' prescrittive
delle  confezioni  ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario
nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
  13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le  parole:  "e'  ridotto  del  5  per  cento"  sono sostituite dalle
seguenti: "e' ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del
5  per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e
2001".  Allo  stesso  comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Dalla
riduzione  di  prezzo  decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i
medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000".
  14. COMMA ABROGATO DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39
  15.  All'articolo  68,  comma  9,  primo  periodo,  della  legge 23
dicembre  1998,  n. 448, dopo le parole: "onere a carico del Servizio
sanitario  nazionale"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche' i dati
presenti  sulla  ricetta leggibili otticamente relativi al codice del
medico,  al  codice  dell'assistito  ed  alla data di emissione della
prescrizione".
  16.  Con  decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede
di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure
standard  per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai
fini   degli   adempimenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle
predette   procedure,   sono  organizzati  corsi  di  formazione  per
funzionari  regionali,  a  cura  del  Dipartimento  competente per la
valutazione  dei  farmaci  e  la farmacovigilanza del Ministero della
sanita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
  17.  Il  Ministero  della  sanita'  trasmette  periodicamente  alle
regioni  i  risultati  delle  valutazioni dell'Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
  18.  Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanita' fissa, con
proprio   decreto,   le   modalita'   per   la   rilevazione   e   la
contabilizzazione   in   forma   automatica,   in  ciascuna  farmacia
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di
ossigeno  terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui
al decreto del Ministro della sanita' 1 luglio 1982, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del  9  agosto  1982,  dei  dispositivi
protesici  monouso  di  cui  al decreto del Ministro della sanita' 27
agosto  1999,  n.  332,  dei prodotti per soggetti affetti da diabete
mellito di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 1982,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i
conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
  19.  Le  disposizioni  sulla  contrattazione  dei  prezzi  previste
dall'articolo  1,  comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano sino al 31 dicembre 2002 anche ai medicinali autorizzati in
Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
  20.   La   Commissione   unica  del  farmaco  puo'  stabilire,  con
particolare  riferimento  ai farmaci innovativi di cui al regolamento
(CEE)   n.  2309/93  del  Consiglio,  del  22  luglio  1993,  che  la
collocazione  di  un  medicinale  nella classe di cui all'articolo 8,
comma  10,  lettera  a),  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, sia
limitata  ad  un  determinato  periodo  di  tempo  e  che la conferma
definitiva  della  sua  erogabilita'  a carico del Servizio sanitario
nazionale  sia  subordinata  all'esito  favorevole della verifica, da
parte  della  stessa  Commissione, della sussistenza delle condizioni
dalla medesima indicate.
  21.   La   commissione   per   la   spesa   farmaceutica,  prevista
dall'articolo  36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
ricostituita  con  il  compito  di monitorare l'andamento della spesa
farmaceutica  pubblica  e  privata  e  di  formulare  proposte per il
governo  della  spesa  stessa. La commissione puo' essere sentita dal
Ministro  della sanita' sui provvedimenti generali che incidono sulla
spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive
attribuite  dallo  stesso  Ministro.  Con  decreto del Ministro della
sanita' sono definiti la composizione e le modalita' di funzionamento
della  commissione,  le  specifiche  funzioni  alla stessa demandate,
nonche'  i  termini  per la formulazione dei pareri e delle proposte.
Nella  composizione  della  commissione  e'  comunque  assicurata  la
presenza  di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e
generale   competenti   nella   materia   dei   medicinali   e  della
programmazione  sanitaria  del  Ministero  della  sanita', nonche' di
rappresentanti  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici,
dei   grossisti,   dei   farmacisti,   della   federazione  nazionale
dell'ordine  dei  medici. La commissione per la spesa farmaceutica si
avvale,  per  lo  svolgimento  delle funzioni ad essa attribuite, dei
dati   e'  delle  elaborazioni  forniti  dall'Osservatorio  nazionale
sull'impiego dei medicinali.
  22.  Per  specifici  progetti di ricerca scientifica e sorveglianza
epidemiologica,  tesi  a  garantire  una  migliore  definizione della
sicurezza  d'uso  di  medicinali di particolare rilevanza individuati
con  provvedimento  della  Commissione unica del farmaco, il Ministro
della  sanita',  per  un periodo definito e limitato, e relativamente
alla  dispensazione  di  medicinali  con  onere a carico del Servizio
sanitario   nazionale,   puo'   concordare   con   le  organizzazioni
maggiormente   rappresentative  delle  farmacie  e  dei  distributori
intermedi  che  alle cessioni di tali medicinali non si applichino le
quote  di  spettanza  dei  grossisti e delle farmacie ne' lo sconto a
carico  delle  farmacie,  previsti  dall'articolo  1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo
e'   reso  esecutivo  con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  da
pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente
comma  non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo
comma,  del  decreto-legge  4  maggio  1977,  n. 187, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo
previsto   dall'articolo   15  della  convenzione  farmaceutica  resa
esecutiva  con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n. 371.
  23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda
diretta   ad   ottenere   l'autorizzazione  alla  pubblicita'  di  un
medicinale  di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.  541,  la  mancata
comunicazione  all'interessato  del provvedimento del Ministero della
sanita'  di  accoglimento  o  di  reiezione  della  domanda  medesima
equivale   a   tutti  gli  effetti  al  rilascio  dell'autorizzazione
richiesta.    Nell'ipotesi    prevista    dal   precedente   periodo,
l'indicazione  del  numero  dell'autorizzazione  del  Ministero della
sanita' prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre   1992,   n.   541,   e'   sostituita,   ad   ogni  effetto,
dall'indicazione  degli  estremi  della domanda di autorizzazioni con
decreto  non  regolamentare  del  Ministro della sanita', su proposta
della  Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri
e  direttive  per  la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari
concernenti  medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto
disciplinato   dagli  articoli  2,  3,  4  e  5  del  citato  decreto
legislativo.
  24.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentite  le
organizzazioni  maggiormente  rappresentative  delle  farmacie  e dei
produttori  di  medicinali di automedicazione, con proprio decreto da
emanare  entro  il  10  luglio  2001,  stabilisce  criteri per meglio
definire  le  caratteristiche  dei  medicinali  di  automedicazione e
meccanismi  concorrenziali  per  i  prezzi  ed  individua  misure per
definire  un  ricorso  corretto  ai  medicinali di automedicazione in
farmacia,  anche  attraverso campagne informative rivolte a cittadini
ed operatori sanitari.
  25.  Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe
c)  di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  devono  essere comunicate al Ministero della sanita', al CEPE e
alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici
giorni  prima della data di applicazione dei nuovi prezzi da indicare
nella comunicazione medesima.
  26.  A  decorrere  dal  1  luglio 2001, i medicinali non coperti da
brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica,  via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero
di  unita'  posologiche  e  dosi  unitarie uguali, sono rimborsati al
farmacista  dal  Servizio  sanitario nazionale fino a concorrenza del
prezzo  medio  ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a
quello  massimo  attribuibile  al  generico  secondo  la legislazione
vigente.  Ai  fini  del  presente  comma sono considerate equivalenti
tutte   le  forme  farmaceutiche  solide  orali.  Qualora  il  medico
prescriva   un   medicinale   avente   prezzo   maggiore  del  prezzo
rimborsabile  dal  Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente
comma,  la differenza fra i due prezzi e' a carico dell'assistito; il
medico  e',  in  tale  caso, tenuto ad informare il paziente circa la
disponibilita'  di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio
sanitario  nazionale  e  della loro bioequivalenza con la specialita'
medicinale prescritta. Il Ministero della sanita', di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
verifica  gli  effetti  della disposizione di cui al presente comma e
propone  le  eventuali  modifiche al sistema di rimborso da attuare a
decorrere dal 1 settembre 2003. (6)
  27.  I  medici  che  prescrivono  farmaci  a  carico  del  Servizio
sanitario  nazionale  tengono  conto, nella scelta del medicinale, di
quanto previsto dal comma 26.
  28.  Entro  il  15  aprile 2001, il Ministero della sanita', previo
accertamento,  da  parte  della  Commissione unica del farmaco, della
bioequivalenza  dei  medicinali  rimborsabili ai sensi del comma 26 e
previa  verifica  della  loro  disponibilita'  in commercio, pubblica
nella  Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica
la  disposizione  del  medesimo  comma,  con indicazione dei relativi
prezzi,   nonche'   del  prezzo  massimo  di  rimborso.  L'elenco  e'
aggiornato  ogni  sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo
giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
  29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a
decorrere dall'anno 2002.
  30.  Il  Ministero  della  sanita'  adotta  idonee  iniziative  per
informare  i  medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle
modalita'  di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28
e delle finalita' della nuova disciplina.
  31.  Sono  abrogati  il  secondo  e terzo periodo del comma 16 e il
comma 16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive  modificazioni.  Sono  altresi'  abrogati  il comma 1 e il
primo,  secondo  e  terzo  periodo del comma 2 dell'articolo 29 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  32. 19 termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma
1,  del  decreto  legislativo  17  marzo 1995 n. 185, come modificato
dall'articolo  2,  comma  2,  della  legge  8 ottobre 1997, n. 347, e
dall'articolo  5,  comma  2,  della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e'
differito al 31 dicembre 2003.
  33.  Il  comma  2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo
1995, n. 185, e' sostituito dal seguente:
"2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i
medicinali  omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data
del  6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanita' ai
sensi   del   comma  1,  in  sede  di  primo  rinnovo,  la  procedura
semplificata  di  registrazione  di cui all'articolo S. Le domande di
rinnovo  di  autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita'
non  oltre  il  novantesimo  giorno  precedente  la data di scadenza,
devono   essere   accompagnate   da   una  dichiarazione  del  legale
rappresentante  della  societa' richiedente, attestante che presso la
stessa  e' disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma
2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti
dalle  tariffe  di  cui  all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3,
annesso  al  decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del 10 febbraio 1998.
Qualora  si  tratti  di  medicinali omeopatici importati da uno Stato
membro  dell'Unione  europea  in  cui  sia  gia'  stata  concessa  la
registrazione  o  l'autorizzazione,  la  suddetta  dichiarazione  del
legale  rappresentante  della societa' richiedente deve attestare che
presso  la  stessa  e' disponibile la documentazione di registrazione
originale.  Decorsi  novanta giorni dalla presentazione della domanda
senza  che il Ministero della sanita' abbia comunicato al richiedente
le  sue  motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il
rinnovo ha durata quinquennale".
  34.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  le  imprese  che  hanno  provveduto a presentare la
documentazione  al  Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 7,
comma  1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanita' la
somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato,
individuato  ai  sensi  dell'allegato  2, lettera A), numeri 1, 2, 3,
annesso  al citato decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre
1997,  a  titolo  di  contributo  per  l'attivita'  di  gestione e di
controllo del settore omeopatico.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla L. 4 agosto 2001,
n.  330  ha  disposto che "il termine del 1 luglio 2001, previsto dal
comma 26 del presente art. 85, e' differito al 1 settembre 2001".
 
	        
	      
                              Art. 86.

(Dotazione  finanziaria  complessiva  dei medici e medicina generale,
dei  pediatri  di  libera  scelta,  degli specialisti ambulatoriali e
convenzionati   e   dei   medici  di  continuita'  assistenziale  del
                             distretto)

   1.   Ciascuna   regione   individua,  entro  il  30  giugno  2001,
nell'ambito  del  proprio  territorio, uno o piu' distretti, ai quali
assegnare,  in  via  sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria
interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
   2.  La  regione  assegna  al  distretto  una dotazione finanziaria
virtuale,  calcolata  sulla  base del numero di abitanti moltiplicato
per   la  parte  della  quota  capitaria  concernente  le  spese  per
prestazioni  farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere
e  residenziali, che si presumono indotte dall'attivita' prescrittiva
dei  medici  di  medicina  generale  nonche'  dei  pediatri di libera
scelta,  degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici
di continuita' assistenziale.
   3.  La  regione  comunica ai Ministeri della sanita' e del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica la metodologia ed i
criteri  utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta
di cui al comma 2.
   4.  La  sperimentazione e' costantemente seguita da un comitato di
monitoraggio,   composto   da   un   rappresentante   regionale,  dal
responsabile  del  distretto e da un rappresentante di ciascuna delle
cinque  categorie  mediche  interessate nominato dalle organizzazioni
sindacali   maggiormente  rappresentative  a  livello  aziendale.  Il
comitato  procede  trimestralmente  alla verifica delle spese indotte
dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli
specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita'
assistenziale,  e  trasmette,  entro trenta giorni dalla verifica, ai
Ministeri   della   sanita'  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, alla regione e all'azienda unita' sanitaria
locale  competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata
e  sulla  compatibilita'  tra  la  proiezione di spesa e la dotazione
finanziaria complessiva annua.
   5.  La  sperimentazione  ha  durata di dodici mesi, con decorrenza
dalla  data  individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti
interessati  anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione
della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori
spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera
scelta,  dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici
di  continuita'  assistenziale  rispetto  alla  dotazione finanziaria
complessiva  individuata  anche  con  riferimento  a  valori di spesa
coerenti  con  gli  obiettivi  di  cui  all'accordo  Governo-regioni,
all'erogazione  di  servizi  per  i  medici  di  medicina generale, i
pediatri   di   libera   scelta,   gli  specialisti  ambulatoriali  e
convenzionati e i medici di continuita' assistenziale, con esclusione
di   incentivi  di  carattere  pecuniario.  Qualora  le  spese  siano
superiori  alla  dotazione  finanziaria  complessiva,  la  regione  e
l'azienda  unita'  sanitaria locale competente ne verificano le cause
ed  attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le
misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto
salvo  il  procedimento  disciplinare di cui al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
   6.  Sono  fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in
materia  di  sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano gia'
in corso.
 
	        
	      
                            Art. 87. (10)
       Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
                    specialistiche e ospedaliere

  1.  Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  garanzia  verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle
prestazioni  di  cura  da  parte  del  Ministero della sanita', e nel
rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al
fine  di  migliorare  il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue
componenti   farmaceutica,   diagnostica   e   specialistica,   e  di
semplificare  le  transazioni  tra  il  cittadino, gli operatori e le
istituzioni  preposte, e' introdotta la gestione informatizzata delle
prescrizioni  relative  alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche  e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati
accreditati.   Tutte   le  procedure  informatiche  devono  garantire
l'assoluto  anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni,
rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto
della   gestione   informatizzata  possono  avere  accesso  solo  gli
operatori   da  identificare  secondo  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
  2.  Il  sistema  di monitoraggio interconnette i medici e gli altri
operatori  sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanita', il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
le  regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, le aziende
sanitarie  locali  e  dispone,  per  la  consultazione  in linea e ai
diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:
    a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
    b)   alle   diverse  prestazioni  farmaceutiche,  diagnostiche  e
specialistiche erogabili;
    c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
    d) all'andamento della spesa relativa.
  3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge  il  Ministero  della  sanita',  di  concerto  con il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, emana i
regolamenti   e   i   decreti   attuativi,  individuando  le  risorse
finanziarie   nell'ambito   di  quelle  indicate  dall'articolo  103,
definendo  le  modalita'  operative  e  i  relativi  adempimenti,  le
modalita'  di  trasmissione  dei dati ed il flusso delle informazioni
tra i diversi organismi di cui al comma 2.
  4.  Le  soluzioni  adottate  dovranno  rispettare  le  norme  sulla
sicurezza  e  sulla  riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e
risultare  coerenti  con le linee generali del processo di evoluzione
dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.
  5.  Entro  il  1  gennaio  2002  o  le diverse date stabilite con i
decreti  attuativi  di  cui  al comma 3, tutte le prescrizioni citate
dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
  ((   5-bis.  Le  regioni  adottano  le  necessarie  iniziative  per
attivare,  nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni
mediche,  farmaceutiche,  specialistiche  ed ospedaliere previsto dal
presente  articolo,  assicurando  la  tempestiva disponibilita' delle
informazioni,  anche  per via telematica, ai Ministeri della salute e
dell'economia  e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
  5-ter.  Le  regioni  garantiscono  la  standardizzazione dei dati e
l'interoperabilita'  delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle
che  verranno  definite  nell'ambito  del  nuovo  sistema informativo
nazionale del Ministero della salute.
  5-quater.  Le  regioni determinano le modalita' e gli strumenti del
monitoraggio.   Le  regioni  determinano,  inoltre,  le  sanzioni  da
applicare  a  carico  dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti
connessi  al  monitoraggio  o  che abbiano effettuato prescrizioni in
misura superiore al livello appropriato. ))
  6.   Per  l'avvio  del  nuovo  sistema  informativo  nazionale  del
Ministero   della  sanita',  nonche'  per  l'estensione  dell'impiego
sperimentale  della  carta  sanitaria  prevista  dal progetto europeo
"NETLINK"  e'  autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente,
di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.
  7.  All'articolo  38, quarto comma, del regolamento per il servizio
farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,
le  parole:  "I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque
anni  copia  di  tutte  le  ricette  spedite"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "I  farmacisti  debbono conservare per sei mesi le ricette
spedite concernenti preparazioni estemporanee".
 
	        
	      
                            Art. 88. (56)

(Disposizioni per l'appropriatezza   nell'erogazione  dell'assistenza
                             sanitaria)

   1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera,  le  regioni  ove siano assicurati adeguati programmi di
assistenza  domiciliare  integrata  e centri residenziali per le cure
palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i
ricoveri  ordinari  nei  reparti  di  lungodegenza, oltre il quale si
applica  una  riduzione  della  tariffa  giornaliera,  fatta salva la
garanzia  della  continuita'  dell'assistenza.  Il  valore  soglia e'
fissato  in  un  massimo  di sessanta giorni di degenza; la riduzione
tariffaria   e'  pari  ad  almeno  il  30  per  cento  della  tariffa
giornaliera piena.
   ((  2.  Al  fine  di  realizzare  gli  obiettivi  di  economicita'
nell'utilizzazione   delle  risorse  e  di  verifica  della  qualita'
dell'assistenza   erogata,  secondo  criteri  di  appropriatezza,  le
regioni  assicurano,  per  ciascun  soggetto  erogatore, un controllo
analitico  annuo  di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici
protocolli  di  valutazione.  L'individuazione delle cartelle e delle
schede  deve  essere  effettuata  secondo  criteri  di  campionamento
rigorosamente  casuali.  Tali  controlli  sono  estesi alla totalita'
delle  cartelle  cliniche  per  le  prestazioni  ad  alto  rischio di
inappropriatezza  individuate delle regioni tenuto conto di parametri
definiti  con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  d'intesa  con il Ministero dell'economia e delle
finanze. ))
   3.   Le   regioni   applicano   abbattimenti  sulla  remunerazione
complessiva  dei  soggetti  erogatori  presso  i  quali si registrino
frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti
dalla regione stessa.
 
	        
	      
                            Art. 89 (39)
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))
 
	        
	      
                            Art. 90. (13)
                     Sperimentazioni gestionali

  1.  Sino al (( 30 giugno 2002 )) il trasferimento di beni, anche di
immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di
enti  pubblici,  ivi  compresi  gli  enti  disciplinati  dal  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, e successive modificazioni,
effettuato  nell'ambito  delle  sperimentazioni  gestionali  previste
dall'articolo  4,  comma  6,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412,
nonche' dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.   502,   e   successive  modificazioni,  limitatamente  agli  atti
sottoposti  a  registrazione  durante  il  periodo  di  durata  della
sperimentazione,  nonche' il trasferimento disposto nell'ambito degli
accordi  e  forme  associative  di  cui  all'articolo  10 del decreto
legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  ((  ovvero  di processi di
ristrutturazione  del  sistema  sanitario  regionale finalizzati alla
razionalizzazione  e al contenimento della spesa sanitaria )) non da'
luogo,  ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione
di   plusvalenze,  ricavi  e  minusvalenze,  compreso  il  valore  di
avviamento,   non   costituisce  presupposto  per  la  tassazione  di
sopravvenienze  attive nei confronti del cessionario, non e' soggetto
ad   alcuna   imposta  sui  trasferimenti  ne'  comporta  obbligo  di
affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.
 
	        
	      
                              Art. 91.

(Disposizioni  per  l'assolvimento  dei  compiti  del Ministero della
                              sanita')

   1.  Al  fine  di  consentire  al  dipartimento  competente  per la
valutazione  dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita'  e  all'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei medicinali
l'espletamento  delle funzioni connesse alle attivita' di promozione,
valutazione  e  controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonche' di
permettere   l'attiva  partecipazione  dell'Italia,  quale  Paese  di
riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei
medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero
della  sanita' e' autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e
2003,  del  personale non appartenente alla pubblica amministrazione,
in  servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre
2000, entro il limite massimo di cinquanta unita' di medici, chimici,
farmacisti,  economisti,  informatici,  amministrativi. La misura dei
compensi  per  i  predetti  incarichi  e' determinata con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  tenuto  conto  della
professionalita'  richiesta.  Ai  relativi  oneri,  che  non  possono
eccedere  lire  cinque  miliardi  per  anno,  si  fa  fronte mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche
e  di  quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali,
nonche'  per  altri  specifici  adempimenti  di  alta  qualificazione
tecnico-scientifica  previsti dalla normativa dell'Unione europea, il
Ministero  della  sanita'  puo'  stipulare specifiche convenzioni con
l'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei  medicinali  (EMEA) con
istituti   di  ricerca,  societa'  o  associazioni  scientifiche,  di
verifica  o  di  controllo  di qualita' o altri organismi nazionali e
internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonche' con esperti
di elevata professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di
lire  per  anno,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 
	        
	      
                               Art. 92
               Interventi vari di interesse sanitario

  1.  Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia
oncologica   e'   istituito   un   ente  non  commerciale  dotato  di
personalita'  giuridica  di  diritto privato con la partecipazione di
enti  di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanita',
di   concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto
ente  e'  assegnato  un  contributo  di lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002. (13)
  2.  Per  l'attivita'  del  Centro  nazionale  per  i  trapianti  e'
autorizzata  la  spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno
degli  anni  2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento e' utilizzabile anche
per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con
le   modalita'   previste   dall'articolo   15-septies   del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni.
All'articolo  8,  comma  7,  della  legge  1o  aprile 1999, n. 91, le
parole:  ",  di  cui  lire  240  milioni per la copertura delle spese
relative  al  direttore  generale  e lire 500 milioni per le spese di
funzionamento" sono soppresse.
  3.  Per  l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o
l'utilizzazione  di  specifiche  risorse  umane  e  strumentali,  del
sistema  informativo  per  la formazione continua, per l'attribuzione
dei   crediti   formativi   e  per  l'accreditamento  delle  societa'
scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita'
formative  di  cui  all'articolo  16-ter  del  decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, nonche' della
sperimentazione  della  formazione a distanza del personale dirigente
del  Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 20
miliardi per l'anno 2001.
  4.  E'  istituito  un  fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per
ciascuno  degli  anni  2001,  2002  e 2003, da destinare alla ricerca
sulle  cellule  staminali  e  sui vaccini e al cofinanziamento con il
settore  privato  per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di
interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero
della salute.
  5.  I  soggetti  pubblici  e privati e le societa' scientifiche che
chiedono,  ai  sensi  dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30
dicembre   1992,   n.   502,  e  successive  modificazioni,  il  loro
accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua
ovvero  l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o
organizzate  dagli  stessi  ai  fini  dell'attribuzione  dei  crediti
formativi  sono  tenuti  al  preventivo  versamento  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  di  un  contributo  alle  spese fissato dalla
Commissione  nazionale  per  la  formazione continua di cui al citato
articolo  16-ter,  nella  misura  da  un minimo di lire 500.000 ad un
massimo  di  lire  5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati
con  decreto del Ministro della sanita' su proposta della Commissione
stessa.  Il  contributo  per  l'accreditamento  dei  soggetti e delle
societa'  e'  annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unita'
previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero della
sanita' per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione,
ivi  compresi  i  compensi  ai  componenti ed il rimborso delle spese
sostenute   dagli  stessi  per  la  partecipazione  ai  lavori  della
Commissione,  nonche'  per  far  fronte  alle spese per l'acquisto di
apparecchiature  informatiche e' per lo svolgimento, anche attraverso
l'utilizzazione  di esperti esterni, dell'attivita' di verifica della
sussistenza  dei  requisiti  da  parte  dei soggetti accreditati e di
valutazione  e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di
formazione.
  6.   Per   l'attuazione  di  un  programma  nazionale  di  ricerche
sperimentali  e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali e'
istituito  un  fondo  dell'ammontare  di lire 5 miliardi per ciascuno
degli  anni  2001,  2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule
staminali  e'  gestito  secondo le modalita' del programma di ricerca
sulla  terapia  dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
ottobre  1987,  n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1987, n. 531.
  7. Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di fare fronte,
con  i  propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle
attivita'  di  ricerca  per  la  tutela  della  salute  pubblica,  la
sorveglianza  dei  fattori critici che incidono sulla salute, nonche'
la gestione dei registri nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di
lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002. (29) ((62))
  8.  Al  fine  di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza
dei   coadiutori   veterinari  sul  territorio  nazionale  a  seguito
dell'epidemia  di  "lingua  blu" sulla specie ovina e' autorizzato lo
stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
  9.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione,  da  parte  del Servizio
sanitario   nazionale,   di   medicinali  essenziali  non  altrimenti
reperibili,  tenuto  conto  dei  compiti attribuiti allo Stabilimento
chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanita', di concerto
con  il  Ministro  della  difesa,  emana, entro il 30 giugno 2001, un
decreto  che  stabilisce  le  modalita'  e le procedure connesse alla
produzione,  all'autorizzazione  all'immissione  in  commercio e alla
distribuzione   dei   medicinali  predetti.  Al  finanziamento  delle
attivita'  necessarie  al  conseguimento  degli  obbiettivi di cui al
presente  comma,  quantificato  in  5  miliardi  di lire, si provvede
mediante  l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe
per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
  10.  Le  specifiche  tecniche,  le  progettazioni  e  le  procedure
finalizzate   alla  realizzazione  della  tessera  sanitaria  di  cui
all'articolo  59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  sono  utilizzate  ai fini della predisposizione della carta
d'identita'  elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui
all'articolo  2,  comma  10,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, e
successive  modificazioni.  Sono conseguentemente abrogati l'articolo
59,  comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il
comma  1  dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
  11.  Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui
ai  commi  precedenti,  ad  eccezione del comma 9, sono utilizzate le
disponibilita'    di   cui   all'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo  2,  comma  1,  penultimo periodo, del decreto-legge 28
dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 39.
  12.  I  benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999,
n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario
di  livello  dirigenziale  del  Ministero  della sanita', sono estesi
anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanita'
e  l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte
con  le  economie  di  gestione  e  le  quote  delle  entrate  di cui
all'articolo  5,  comma  12,  della  legge  29 dicembre 1990, n. 407,
dell'Istituto  superiore  di sanita' e dell'Istituto superiore per la
prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a
valere dall'esercizio 2000.
  13.  Per  le  attrezzature dei centri di riferimento interregionali
per i trapianti e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per
gli  anni  2001  e  2002;  le  somme  sono  suddivise con decreto del
Ministro della sanita' in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
  14.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2001  le  disposizioni  di cui
all'articolo  14  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni,  e  agli  articoli  37,  39,  40  e 41 del regolamento
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n.  327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli
organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico.
  15.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro della sanita',
al  Ministero  della sanita' e' attribuita, per l'anno 2001, la somma
di  lire  3  miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela
sanitaria dei consumatori, concernente:
a) indagini dell'Istituto superiore di sanita' in merito ad eventuali
   effetti  cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie
   tra  diverse  sostanze  attive  dei prodotti fitosanitari, a causa
   della presenza simultanea di residui di due o piu' sostanze attive
   in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli
   alimenti  destinati  alla  prima infanzia, di cui all'articolo 17,
   comma  4,  lettera  c),  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
   194;
b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanita', in merito
   ad  eventuali  effetti  derivanti  dall'utilizzazione dei prodotti
   fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con
   particolare  riferimento  alla  fascia di eta' compresa tra zero e
   diciotto  anni,  a  seguito dell'esposizione a residui di sostanze
   attive  di  prodotti  fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e
   nell'ambiente,  di  cui  all'articolo 17, comma 4, lettera a), del
   decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) la  valutazione  del  rischio  di  esposizione della popolazione a
   quantita', superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui
   negli  alimenti  o  nelle  bevande  di sostanze attive di prodotti
   fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti
   di  degradazione  o di reazione, tenuto conto della vulnerabilita'
   della  popolazione  differenziata  per diverse fasce di eta' e con
   particolare  riferimento  alla  fascia di eta' compresa tra zero e
   diciotto anni;
d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a),
   b),  e  c),  quale  base  scientifica per iniziative del Ministero
   della  sanita'  finalizzate  a  una  corretta  informazione  degli
   operatori  e  dei  consumatori nonche' ad incentivare i produttori
   agricoli  e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di
   informazione  dei  consumatori  in  merito  ai  trattamenti  con i
   prodotti  fitosanitari  subiti  dagli  alimenti  prima  della loro
   immissione  in  commercio  e  ai  residui di prodotti fitosanitari
   negli alimenti immessi in commercio.
  16.  Il  termine  di  cui  all'articolo 8-septies, comma 1, secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive   modificazioni,   per   la  erogabilita'  di  prestazioni
sanitarie  in  regime  di  assistenza  indiretta,  e' prorogato al 31
dicembre   2001  con  l'esclusione  delle  prestazioni  assistenziali
erogate in regime di attivita' libero-professionale extramuraria.
  17.  Per  l'attivazione  o  la realizzazione delle strutture di cui
all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,
le  regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi
a   scopo   non   lucrativo  che  dispongano  di  strutture  dedicate
all'assistenza  palliativa  e  di  supporto  prioritariamente  per  i
pazienti   affetti   da   patologia   neoplastica   terminale.   Alla
assegnazione  delle  risorse  finanziarie  previste  dal  decreto del
Ministro  della  sanita' 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  55  del  7  marzo  2000,  in applicazione del predetto
decreto-legge  n.  450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati
da  istituzioni  e  organismi  a  scopo  non  lucrativo  che svolgono
attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In
entrambi  i  casi,  i  finanziamenti  assegnati  alle regioni possono
essere   finalizzati  alla  realizzazione,  alla  ristrutturazione  e
all'adeguamento  di strutture con vincolo di destinazione trentennale
agli scopi di cui al primo periodo.
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AGGIORNAMENTO (13)
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto che "l'autorizzazione di
spesa  prevista  per l'anno 2002 dal comma 1 del presente articolo e'
soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio".
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AGGIORNAMENTO (29)
  La  L.  24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto che "e' autorizzato lo
stanziamento  di  8  milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a
favore  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  per l'assolvimento dei
compiti di cui al comma 7 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (62)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 194, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 6, commi 7
e  8)  che  "Il  termine  per  lo  svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo  92,  comma  7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato  al  31  dicembre  2010"  e  che  "Per lo svolgimento delle
attivita'  di  cui  al  comma  7 e' autorizzato il finanziamento di 8
milioni  di  euro  a  favore  dell'Istituto superiore di sanita', per
l'anno 2010".
 
	        
	      
                              Art. 93.

       (Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)

   1.  Al  fine  di  razionalizzare  alcuni  interventi  di  medicina
preventiva  e  di  uniformare la legislazione italiana a quella degli
altri  Stati  membri  dell'Unione  europea, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati:
l'articolo  10,  comma  1,  della  legge  14  dicembre 1970, n. 1088;
all'articolo  22,  primo  comma, le parole da: "eseguire le reazioni"
fino  a:  della  scuola media", nonche' l'articolo 49 del regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1967,  n.  1518; l'articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto
del  Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l'articolo
2,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7
settembre  1965,  n.  1301;  l'articolo  1  del  decreto del Capo del
Governo  2  dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287
del  14  dicembre 1926. Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui
all'articolo  7  della  legge  25  luglio 1956, n. 837, che prevedono
l'obbligatorieta' dell'esecuzione dell'accertamento sierologico della
lue   ai  fini  del  rilascio  del  certificato  di  sana  e  robusta
costituzione e di altri adempimenti amministrativi.
   2.  Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi
dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese,
le  condizioni  nelle quali e' obbligatoria la vaccinazione contro la
tubercolosi  nonche'  le modalita' di esecuzione delle rivaccinazioni
della vaccinazione antitetanica.
   3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessita' e sulla
base  della  situazione  epidemiologica locale, disporre l'esecuzione
della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.
 
	        
	      
                              Art. 94.

       (Disposizioni in materia di oneri di utilita' sociale)

   1.  All'articolo  65,  comma  2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri
di   utilita'   sociale,   dopo   la  lettera  c-decies),  introdotta
dall'articolo 6 della presente legge, e' aggiunta la seguente:
   "c-undecies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore dello
Stato,  delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche,  di  fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per  la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore
della  sanita'  autorizzate  dal  Ministro della sanita' con apposito
decreto  che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno
definiti  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare  delle  predette erogazioni liberali. Il predetto decreto
determina  altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
indicate,   l'ammontare   delle  erogazioni  deducibili  per  ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della  sanita' vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro
il  31  marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro
informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle
finanze,   l'elenco   dei  soggetti  erogatori  e  l'ammontare  delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate".
   2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
   3.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma 1, il Ministro della
sanita'  determina  l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura
complessivamente  non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001
e a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
 
	        
	      
                              Art. 95.

(Disposizioni  in  materia  di  tutela  sanitaria degli infortuni sul
                               lavoro)

   1.  Per  realizzare  l'effettiva  garanzia, di cui all'articolo 57
della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro
ed  i tecnopatici di compiuto recupero della integrita' psico-fisica,
comprensiva   degli  aspetti  dinamico-relazionali,  ai  sensi  degli
articoli   86   ed   89   del  testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965, n. 1124, e dell'articolo 13 del decreto
legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con
l'INAIL  convenzioni  per disciplinare la tempestiva erogazione delle
cure  sanitarie  necessarie  ed  utili, nel rispetto del principio di
continuita'  assistenziale  previsto  dalla  normativa  del  Servizio
sanitario nazionale.
   2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal
Ministero  della  sanita'  di  concerto con il Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale, su proposta dell'INAIL e della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  inquadrano  l'erogazione delle
prestazioni  di  cui  al  comma  1  nell'ambito  della programmazione
sanitaria,  nazionale  e  regionale, garantendo la piena integrazione
fra  i  livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e
quelli  a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle
strutture   sanitarie   e   la   disciplina   dell'autorizzazione   e
dell'accreditamento per i servizi sanitari.
 
	        
	      
                              Art. 96.

           (Potenziamento delle strutture di radioterapia)

   1.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  di quanto previsto
dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per
le  strutture di radioterapia e' riservato, nell'ambito dei programmi
previsti  dal  citato  articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
   2.  Al  fine  di  consentire al Centro internazionale radio-medico
(CIRM),  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1950,  n.  553,  lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il
potenziamento dell'attivita' svolta, e' autorizzata la concessione al
CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
 
	        
	      
                       Art. 97 (28) (43) (47)
    Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen
              e dalla sindrome di Down nonche' disabili

  1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2001,  le  misure  del sussidio
spettante   ai  cittadini  affetti  dal  morbo  di  Hansen,  previste
dall'articolo  1,  comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono
rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla
stessa  legge  n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e
24 gennaio 1986, n. 31.
  ((  2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate
o   ingravescenti,   inclusi   i  soggetti  affetti  da  sindrome  da
talidomide,  che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita'
di  accompagnamento  o di comunicazione sono esonerati da ogni visita
medica    finalizzata   all'accertamento   della   permanenza   della
minorazione   civile   o  dell'handicap.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della
salute,  sono  individuate,  senza  ulteriori  oneri per lo Stato, le
patologie  e  le  menomazioni  rispetto  alle  quali sono esclusi gli
accertamenti   di   controllo  e  di  revisione  ed  e'  indicata  la
documentazione  sanitaria,  da  richiedere  agli  interessati  o alle
commissioni  mediche  delle  aziende  sanitarie  locali  qualora  non
acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione. ))
  3.  In  attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n.
328,  a  favore  delle  persone  con  disabilita'  fisica, psichica o
sensoriale associata alla sindrome di Down, e' istituito il Fondo per
il  riordino  dell'indennita'  di accompagnamento. Per l'anno 2001 e'
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
 
	        
	      
                              Art. 98.

           (Interventi per la tutela della saluto mentale)

   1.  Per  l'anno  2001,  al fine di promuovere la realizzazione del
progetto  obiettivo  "Tutela salute mentale 1998-2000", approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 274 del 22 novembre 1999, e' istituito
presso  il  Ministero della sanita' un fondo di lire tre miliardi per
la  realizzazione  di  un  programma nazionale, adottato dal Ministro
della  sanita'  previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  per  la  realizzazione  in ciascuna regione o provincia
autonoma  di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad
oggetto,   in   particolare,  interventi  in  ambiente  scolastico  e
interventi  di promozione per la collaborazione stabile tra medici di
base e dipartimenti di salute mentale.
   2.  Per  l'anno  2001,  il fondo di cui al comma 1 e' integrato di
lire  un  miliardo  per la realizzazione di un programma nazionale di
comunicazione  e  di  informazione  contro lo stigma e il pregiudizio
sulla salute mentale.
   3.  All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e  successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo
sono  sostituiti  dai  seguenti:  "I  beni mobili e immobili degli ex
ospedali  psichiatrici,  gia'  assegnati  o da destinare alle aziende
sanitarie  locali  o  alle  aziende  ospedaliere, sono da esse a loro
volta  destinati  alla  produzione  di  reddito attraverso la vendita
anche  parziale  degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti
pubblici,   o  la  locazione.  I  redditi  prodotti  sono  utilizzati
prioritariamente  per  la realizzazione di strutture territoriali, in
particolare  residenziali,  nonche'  di  centri  diurni con attivita'
riabilitative   destinate  ai  malati  mentali  in  attuazione  degli
interventi   previsti   dal   piano  sanitario  nazionale  1998-2000,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e
dal   progetto  obiettivo  tutela  della  salute  mentale  1998-2000"
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 274 del 22 novembre
1999.   Qualora   risultino   disponibili   ulteriori   somme,   dopo
l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma,
le  aziende  sanitarie  potranno  utilizzare  per  altre attivita' di
carattere sanitario".
 
	        
	      
                              Art. 99.

              (Misure per la profilassi internazionale)

   1.   Per   l'assolvimento   dei  maggiori  compiti  di  profilassi
internazionale,   il   Ministero  della  sanita'  e'  autorizzato  ad
avvalersi,  fino al 30 giugno 2002, delle unita' di personale medico,
tecnico-sanitario  ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2,
della   legge   16   dicembre   1999,  n.  494.  All'onere  derivante
dall'attuazione  del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200
milioni,  si  provvede  mediante la quota dello stanziamento previsto
dal  comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non
ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
 
	        
	      
                              Art. 100.

(Provvidenze  in  favore  degli  allevamenti  ovini  e degli impianti
                              avicoli)

   1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa
all'applicazione  delle  misure  di  cui alla legge 2 giugno 1988, n.
218,  e'  incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di
fare  fronte  ai  danni  provocati  dalla malattia della "lingua blu"
negli  allevamenti  ovini  e  dell'influenza  aviaria  negli impianti
avicoli.
 
	        
	      
                         Art. 101 (13) (24)
     Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia

  1.   l   fine  di  adeguare  le  risorse  attribuite  alla  regione
Friuli-Venezia  Giulia  con  le  disposizioni  di cui all'articolo 1,
commi  144,  145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al
maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla regione
medesima  la  somma  di  lire  25  miliardi  a  decorrere  dal  2002,
aumentabili  di  25,82  milioni  di  euro annui per ogni anno fino al
raggiungimento  dell'importo  di  206,58  milioni di euro a titolo di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che,
a  tale  scopo,  saranno  devolute  con  provvedimento legislativo al
raggiungimento  del  predetto  importo  di  206,58  milioni  di euro.
Utilizzando  la  proiezione  pluriennale  di tale somma la regione e'
autorizzata a contrarre mutui di durata decennale. ((24))
---------------
AGGIORNAMNETO (24)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto che "per la copertura
del  maggiore  fabbisogno  della  spesa  sanitaria di cui al presente
articolo 101, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione
Friuli  Venezia  Giulia  e' riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003,
una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo".
 
	        
	      
CAPO XV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
                              Art. 102.

           (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)

   1.  L'articolo  15  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, come
modificato  dall'articolo  2  del  decreto-legge 6 settembre 1999, n.
308,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n.
402, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  15.  -  (Societa' per l'acquisto e la cartolarizzazione dei
crediti).  -  1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica e' autorizzato a costituire una societa' per
azioni,  con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente
ad  oggetto  esclusivo  l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti
d'imposta  e  contributivi  maturati  e maturandi dallo Stato e dagli
enti pubblici previdenziali.
   2.  Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti
nonche'  alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi
riferiti,  in  quanto  compatibili, al Ministero delle finanze e agli
enti  pubblici  previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione
di  crediti  di  imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi
contenuti,  devono  intendersi  riferiti  ad  uno  o piu' decreti del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze.
   3.  Il  ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta
viene  destinato  al  rimborso dei debiti di imposta o in alternativa
secondo  modalita'  da  definire con decreto del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze".
   2.  Il  comma  3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Fatti  comunque  salvi  accordi  tra  le  parti conformi alle
condizioni  economiche  normalmente definite sul mercato, a decorrere
dal 1o gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di
altri  enti  pubblici,  affidate in gestione o depositate a qualsiasi
titolo  presso  un  istituto  di  credito, deve essere corrisposto un
interesse  pari  al  tasso  ufficiale di riferimento pubblicato dalla
Banca  d'Italia  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213".
   3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,   cessa   per   gli   enti  cessionari  la  facolta'  prevista
dall'articolo  1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di
trasferire  i  crediti  ad  essi  ceduti al Ministero del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  a  conguaglio  delle
anticipazioni  di  cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n.
370.
   4.  All'articolo  13,  comma  1,  terzo  periodo,  della  legge 23
dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le
seguenti  parole:  "tra  primarie  societa' operanti in esclusiva nel
settore del monitoraggio e della valutazione".
   5.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei
proventi  della  cartolarizzazione  dei crediti del medesimo istituto
nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni
iniziali per il 2001.
 
	        
	      
CAPO XVI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INNOVAZIONE
                    Art. 103 (13) (22) (24) (46)
         Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS
          e norme in materia di carta di credito formativa
                     e di commercio elettronico

  1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
finanziamento  della  ricerca  scientifica  nel  quadro del Programma
nazionale  della  ricerca  ed  anche con riferimento al settore delle
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  (ICT)  ed  al
progetto  "Genoma",  nonche'  per il finanziamento di progetti per lo
sviluppo  della  societa' dell'informazione relativi all'introduzione
delle    nuove    tecnologie    nella    pubblica    amministrazione,
all'informatizzazione  della  pubblica  amministrazione,  compreso il
monitoraggio  della  spesa,  allo sviluppo tecnologico delle imprese,
alla  formazione  all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione
delle  emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica
e  delle  nuove  tecnologie,  alle ricerche e studi nel settore delle
telecomunicazioni.  La  dotazione  del fondo e' determinata in misura
pari  al  10  per  cento  dei  proventi  derivanti dal rilascio delle
licenze  individuali  per  i sistemi di comunicazioni mobili di terza
generazione.   Alla   ripartizione   del   fondo   tra   le   diverse
finalizzazioni,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3 del
presente  articolo  e  dall'articolo  112  provvede  il Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri,
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta  del  Ministro  competente,  d'intesa  con  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi
assegnati.
  3.  Una  quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi
nell'anno  2001,  e' destinata all'istituzione della carta di credito
formativa  per  i  cittadini  italiani che compiono diciotto anni nel
corso  del  2001.  Il Ministro delle attivita' produttive, sentito il
Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie, promuove la stipula di
una  convenzione  tra  le  imprese del settore delle tecnologie della
informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il  Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
ministri,  al  fine  di  ottenere le migliori possibili condizioni di
utilizzo  della  carta  di  credito  formativa  per  l'acquisto,  con
particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa,
di  beni  e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e
della  comunicazione  e  di  corsi  di  formazione a distanza, per un
ammontare  pari  a  2.500  euro,  da  effettuare  entro  il  2005. La
convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto,
e  prevede  le  condizioni  di  rimborso  della  somma utilizzata. La
convenzione  prevede inoltre che . . . lo Stato sia garante di ultima
istanza  delle  imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei
limiti  delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla
legge  finanziaria.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri,  su  proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,   sono  determinate  le  procedure  e  le
modalita'  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  garanzia  di cui al
periodo precedente.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289
  5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui
all'articolo  21  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il
Ministero  dell'Industria,  del commercio e dell'artigianato provvede
alla  concessione,  nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria
per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile,
che  puo'  essere  utilizzato  dal soggetto beneficiario i una o piu'
soluzioni,  per  i  versamenti  di  cui  all'articolo  17 del decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro
il  termine  massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di
concessione.  Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero,   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  adotta  specifiche  misure  per  la  concessione di
contributi  in  conto  capitale  nei  limiti  degli aiuti de minimis.
((46))
  6.  Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma
5  si  provvede  tramite  bandi  pubblici, nei quali sono indicate le
tipologie  dei  soggetti  destinatari degli interventi, con priorita'
verso  forme  associative  e  consortili tra piccole e medie imprese,
mirando  a  favorire iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese
ammissibili  e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili
dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i
portali  internet.  I  contributi in conto capitale di cui al comma 5
non  sono  cumulabili  con  il  credito di imposta di cui allo stesso
comma.  Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di
promozione  del mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori
permanenti  nel  limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi
anni.   Per   la   gestione  dei  predetti  interventi  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  puo' avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri
soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti
a  carico  degli  stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono
determinate,  nel  limite  delle  risorse appositamente stanziate, le
modalita' di controllo e regolazione contabile del credito di imposta
concesso  a  ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui
al  comma  5 e' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge
17  febbraio  1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di
crediti  di  imposta  e  lire  30  miliardi  per  contributi in conto
capitale. (13)
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
  La  L.  28  dicembre 2001, n. 448 ha disposto che "la somma di lire
110 miliardi di cui al comma 6 del presente articolo e' aumentata per
l'anno  2002  di 1,50 milioni di euro, e per l'anno 2003 di 1 milione
di  euro,  interamente  finalizzati alla concessione di contributi in
conto  capitale  nei  limiti  degli  aiuti  de minimis per il settore
produttivo   tessile,   dell'abbigliamento   e   calzaturiero.   Tali
contributi  sono  in  particolare  finalizzati  alla realizzazione di
progetti  consortili  adottati da enti pubblici o da soggetti privati
per la formazione e la valorizzazione degli stilisti".
---------------
AGGIORNAMENTO (46)
  Il  D.L.  30  dicembre  2005,n.  273, convertito con L. 23 febbraio
2006,  n.  51,  ha  disposto  che  "i termini scaduti nel 2005 per la
presentazione  delle  domande di liquidazione degli interventi per le
finalita'  di  cui al presente articolo, comma 5, sono prorogati fino
al  31  marzo  2006.  Le  disponibilita'  finanziarie  per i medesimi
interventi  che  a tale data dovessero risultare ancora non liquidate
possono  essere  destinate  alla prosecuzione delle incentivazioni al
commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attivita'
produttive da adottare entro il 30 giugno 2006".
 
	        
	      
                              Art. 104.

(Fondo  per  gli  investimenti  della  ricerca  di  base  e norme sul
                        programma Antartide)

   1.   Al   fine   di   favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  Paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello    internazionale,   e'   istituito   presso   il   Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  a
decorrere  dall'esercizio  2001,  il Fondo per gli investimenti della
ricerca di base (FIRB).
   2. Il FIRB finanzia, in particolare:
   a)  progetti  di  potenziamento  delle  grandi  infrastrutture  di
ricerca pubbliche o pubblico-private;
   b)  progetti  di  ricerca  di base di alto contenuto scientifico o
tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da universita',
istituzioni  pubbliche  e  private  di ricerca, gruppi di ricercatori
delle stesse strutture;
   c)  progetti  strategici  di  sviluppo  di  tecnologie pervasive e
multisettoriali;
   d)  costituzione,  potenziamento e messa in rete di centri di alta
qualificazione  scientifica,  pubblici  o  privati,  anche  su  scala
internazionale.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  da  emanare entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono stabiliti i
criteri  e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle relative
risorse finanziarie.
   4.   Gli   oneri   di  cui  al  presente  articolo  gravano  sulle
disponibilita'  del  Fondo  per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di
cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
come  sostituito dall'articolo 105 della presente legge, nella misura
di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio
2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.
   5.  All'articolo  5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto
1997,  n.  266,  e  successive  modificazioni,  le  parole da: "fermi
restando"   fino   a:  "sono  rideterminati"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "sono  rideterminati  il  soggetto o i soggetti incaricati
dell'attuazione, le strutture operative, nonche'".
 
	        
	      
                              Art. 105.

(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre
                            1999, n. 419)

   1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, sono apportate le
seguenti modifiche:
   a)  all'articolo  2, comma 1, lettera f), dopo le parole: "enti di
ricerca"  sono  inserite le seguenti: "anche a carattere regionale" e
sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole: "e per attivita', proposte in
collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e),
di   ricerca  e  di  alta  formazione  tecnologica  finalizzate  agli
obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1";
   b)  all'articolo  2,  comma  1,  e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
   "f-bis)  i  parchi  scientifici  e tecnologici istituiti con legge
regionale";
   c) l'articolo 5, comma 1, e' sostituito dal seguente:
   "1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli
strumenti   di   cui  all'articolo  4  a  valere  sul  Fondo  per  le
agevolazioni  alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con
le  modalita'  contabili  di  cui  al soppresso Fondo speciale per la
ricerca  applicata.  La gestione del FAR e' articolata in una sezione
relativa  agli  interventi  nel territorio nazionale e in una sezione
relativa  ad  interventi  nelle  aree depresse. Al FAR affluiscono, a
decorrere  dall'anno  2000,  gli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica  all'unita'  previsionale  di  base  4.2.1.2. "Ricerca
applicata"".
   2.  All'articolo  5,  comma  1, del decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  419,  le  parole  da:  "mediante"  fino  a:  "a rete" sono
sostituite  dalla  seguente:  "strutturale"  e le parole da: "decreti
legislativi"  fino  a:  "coerenza"  sono  sostituite  dalle seguenti:
"regolamenti  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, nel rispetto dei principi generali
indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
ed in coerenza, per quanto compatibili,".
   3.  All'articolo  5,  comma  2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  419,  all'alinea,  le  parole  da:  "degli  enti"  fino a:
"statuti"  sono  sostituite  dalle seguenti: "della o delle strutture
derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in
sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo
della ricerca storica, sono determinati".
 
	        
	      
                            Art. 106 (22)
          Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative

  1.  Gli  interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio  1982,  n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di
investimento  per  la  nascita  e  il  consolidamento  delle  imprese
operanti  in  comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico ((
ovvero  per  il  rafforzamento  patrimoniale  delle  piccole  e medie
imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di
cui  al  regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999  )),  e  delle  iniziative  di  promozione ed assistenza tecnica
svolte  da  organismi  qualificati  per favorire l'avvio. Il predetto
Fondo  puo'  altresi'  erogare  agevolazioni in forme integrate per i
programmi comportanti una pluralita' di interventi connessi, relativi
ad   investimenti  fissi,  sviluppo  precompetitivo,  formazione  del
personale  e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, adottata
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  emanata  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  2, del decreto
legislativo  27  luglio  1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di
gestione   degli   interventi   ivi  compresi  quelli  finalizzati  a
facilitare  la partecipazione di investitori qualificati nel capitale
di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei
limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e'  determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la
quota  delle  disponibilita'  del  Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al
presente articolo.
 
	        
	      
                              Art. 107.

             (Informatizzazione della normativa vigente)

   1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo  destinato  al  finanziamento  di iniziative volte a promuovere
l'informatizzazione  e  la classificazione della normativa vigente al
fine  di  facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte
dei  cittadini,  nonche'  di  fornire  strumenti  per  l'attivita' di
riordino  normativo.  A  favore  del fondo e' autorizzata la spesa di
lire  25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5
miliardi  per  ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le
forme  organizzative  e  le modalita' di funzionamento del fondo sono
determinati  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa  intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il
Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono
essere  attribuiti  al  fondo  da soggetti pubblici e privati, con le
modalita' stabilite dallo stesso decreto.
 
	        
	      
                            Art. 108 (22)
               Misure a sostegno degli investimenti in
            ricerca e sviluppo nelle imprese industriali

  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273 ))
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273 ))
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273 ))
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273 ))
  5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273 ))
  6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273 ))
  7.  Il  Ministro  dell'universita',  e  della ricerca scientifica e
tecnologica   provvede,   con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo,  in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture
situate  nel  territorio  dello Stato o in progetti di collaborazione
internazionale  a  maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente
articolo  gravano  sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17
febbraio  1982 n. 46, nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo
27  luglio  1999, n. 297, ai quali e' conferita, rispettivamente, per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.
 
	        
	      
CAPO XVII

INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
                           Art. 109. (13)
                 Interventi in materia di promozione
                     dello sviluppo sostenibile

  1.  Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello
sviluppo  sostenibile  e' istituito presso il Ministero dell'ambiente
un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per
l'anno  2001,  50  miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno,
2003. Per le annualita' successive si provvede ai sensi dell'articolo
11,  comma  3,  lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
  2.  Le  risorse  del  fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente
destinate  al  finanziamento  di  misure ed interventi nelle seguenti
materie:
    a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;
    b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
    c)  minore  uso  delle  risorse  naturali  non  riproducibile nei
processi produttivi;
    d)  riduzione  del  consumo di risorsa idrica e sua restituzione,
dopo   il   processo  di  depurazione,  con  caratteristiche  che  ne
consentano il riutilizzo;
    e)  minore  consumo  energetico  e  maggiore  utilizzo  di  fonti
energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibile
fossili,  e  per  quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi
energetici  riferiti  ad attivita' produttive, tenendo in particolare
conto  le  richieste  delle  aziende  la  cui attivita' si svolge nei
territori interessati dai patti territoriali approvati;
    f)    innovazione   tecnologica   finalizzata   alla   protezione
dell'ambiente;
    g)   azioni  di  sperimentazione  della  contabilita'  ambientale
territoriale;
    h)   promozione  presso  i  comuni,  le  province  e  le  regioni
dell'adozione  delle  procedure e dei programmi denominati Agende XXI
ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale;
    i)   attivita'   agricole   multifunzionali   e  di  forestazione
finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;
    l)  interventi  per il miglioramento della qualita' dell'ambiente
urbano;
    m)  promozione  di  tecnologie  ed  interventi per la mitigazione
degli  impatti  prodotti  dalla navigazione e dal trasporto marittimi
sugli ecosistemi marini;
    ((  m-bis)  elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita'
in  aree  territoriali  di  particolare  interesse dal punto di vista
delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale. ))
  ((   3.   Entro   il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  il  Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  definisce,  previa
approvazione  del  Comitato  interministeriale  per la programmazione
economica,  il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al
comma  1,  elaborato  anche sulla base delle proposte fatte pervenire
dalle  altre  amministrazioni  interessate.  In  tale  programma sono
individuati:
    a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
    b)   i   settori   prioritari   di  intervento,  con  particolare
riferimento a quelli indicati nel comma 2;
    c)  i  fondi  attribuibili  alle  singole  misure  ed  interventi
programmati,  in  relazione  alle risorse finanziarie disponibili per
l'anno di riferimento;
    d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione
delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
    e) le priorita' territoriali e tematiche;
    f) le categorie di soggetti beneficiari;
    g)   le   modalita'  di  verifica  della  corretta  e  tempestiva
attuazione   delle   iniziative   e   di  valutazione  dei  risultati
conseguiti. ))
 
	        
	      
                              Art. 110.

(Fondo  per  la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  e per la
promozione  dell'efficienza  energetica  e delle fonti sostenibili di
                              energia)

   1.  Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo
di  Kyoto  sui  cambiamenti  climatici  di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3  dicembre  1997,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio  1998,  e successive modificazioni, e' istituito, a decorrere
dall'anno  2001,  nell'ambito di apposita unita' previsionale di base
dello  stato  di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per
la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  e  per  la promozione
dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
   2.  Ai  fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento
delle  entrate  derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
accertate  al  31  dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, e'
destinata  al  fondo  di  cui al comma 1. La predetta quota affluisce
annualmente al fondo stesso.
   3.  Le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono
destinate  al  finanziamento  di  programmi  di  rilievo  nazionale e
regionale  finalizzati  alla  riduzione delle emissioni in atmosfera,
alla  promozione  dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle
fonti   rinnovabili  di  energia,  definiti  ai  sensi  della  citata
deliberazione  del CIPE del 3 dicembre 1997, nonche' al finanziamento
di   programmi  agricoli  e  forestali  finalizzati  all'assorbimento
dell'anidride  carbonica,  e  sono ripartite, con deliberazione dello
stesso  Comitato,  su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
   4.  Fra  i  programmi  di  rilievo  nazionale  da  sottoporre alla
deliberazione  del  Comitato  di  cui  al  comma  3,  e' inserito, su
proposta  del  Ministro  dell'ambiente, un piano di installazione con
priorita'  nel  Mezzogiorno  di  pannelli solari, che preveda, in una
logica  sistemica  integrata  e  per  il superamento della dipendenza
dalla tecnologia estera:
   a)  l'incentivazione,  mediante finanziamenti nella misura dell'80
per  cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in
abitazioni private;
   b)  il  sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali
di produzione di collettori solari;
   c)  la  predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di
standardizzazione   dei  collettori  e  delle  attrezzature  ad  essi
collegate,  nonche'  la  revisione e il raccordo con le iniziative in
atto  di  formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione
degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale
"Comune solarizzato".
 
	        
	      
                            Art. 111 (22)
                  Contributo straordinario all'ENEA

  1.  L'Ente  per  le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
anche  in  cooperazione  con  altri  soggetti,  attua un programma di
ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di
energia  elettrica  a  partire  dall'energia  solare  utilizzata come
sorgente  di  calore  ad  alta  temperatura. L'ENEA attua altresi' un
programma  di  ricerca  per  lo sviluppo delle tecnologie delle celle
combustibili   ad  alto  rendimento,  al  fine  di  sviluppare  e  di
sperimentare,  in  collaborazione  con  produttori  di  impianti, con
produttori  di  energia  e  con  soggetti  utilizzatori della stessa,
prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
  2.  (( Per le finalita' di cui al comma 1, e' assegnato all'ENEA un
contributo  straordinario  nella misura di 25.822.844 euro per l'anno
2002  e  di  20.658.275  euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura
pari  almeno  ad  un terzo, per la realizzazione degli interventi nel
settore  dell'uso  efficiente  dell'energia,  definiti da un apposito
accordo  di  programma  tra  il Ministro delle attivita' produttive e
l'ENEA.  ))  Il  programma  puo' beneficiare degli incentivi previsti
dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  ricerca  scientifica e
tecnologica   e  di  produzione  di  energia  rinnovabile.  Il  costo
complessivo  degli  investimenti realizzati nell'ambito del programma
puo'  essere  coperto  sino  e  non  oltre  il  40  per  cento con il
contributo  di  cui  al  presente  comma. L'ENEA presenta entro il 31
agosto   2001   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato   il   progetto   di   massima   che   definisce  le
caratteristiche  tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima
dei  costi  di  realizzazione  e  di gestione dello stesso impianto e
indica,  altresi',  i  soggetti  con  i  quali  sara'  sviluppato  il
programma
  3.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito  il  Ministro  dell'ambiente,  valuta il progetto di massima,
liquida  l'importo  di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il
progetto  di  massima  e  liquida  il  contributo residuo entro il 30
settembre  per  l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e
2003.  L'ENEA  presenta  ogni  sei  mesi una relazione sull'andamento
delle   attivita'   di   ricerca,   sperimentazione,   progettazione,
esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione.
  4.  L'ENEA  e'  tenuto  a  predisporre un piano di ristrutturazione
della  propria  organizzazione  e della propria attivita' finalizzato
alla  concentrazione  su  un numero limitato di rilevanti progetti di
ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.
 
	        
	      
                              Art. 112.

     (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)

   1.  Una  quota  non  inferiore al 10 per cento della dotazione del
fondo  di  cui all'articolo 103 e' destinata alla prevenzione ed alla
riduzione    dell'inquinamento   elettromagnetico   con   particolare
riferimento alle seguenti finalita':
   a)  sostegno  ad attivita' di studio e di ricerca per approfondire
la  conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
   b)  realizzazione  del  catasto  nazionale delle sorgenti fisse di
campi  elettrici,  magnetici ed elettromagnetici, nonche' adeguamento
delle  strutture  e  formazione del personale degli istituti pubblici
addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
   c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto
ambientale  in  grado  di minimizzare le esposizioni e di raggiungere
gli   obiettivi   di  qualita'  previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
 
	        
	      
                              Art. 113.

(Compartecipazione   degli   enti  locali  ai  tributi  erariali  con
                        finalita' ambientale)

   1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Governo  definisce,  d'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalita'
ambientale  da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione
e  di  stoccaggio  di  prodotti  assoggettati  ai suddetti tributi, e
adotta  le,  conseguenti  iniziative,  anche  legislative, di propria
competenza.
   2.  L'entita'  delle  compartecipazioni  e' commisurata agli oneri
degli   enti  locali  interessati,  necessari  per  la  gestione  del
territorio compatibile con la utilizzazione industriale.
   3.  Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni
non  hanno  carattere  di  compensazione  del  rischio  ambientale  e
sanitario,  e  sono  utilizzabili  per programmi di salvaguardia e di
sviluppo  ecocompatibile  del  territorio. Sono fatti salvi tutti gli
obblighi  di  protezione  della  salute e dell'ambiente e di rispetto
della sicurezza, posti a carico delle aziende.
 
	        
	      
                            Art. 114 (20)
          Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale

  1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma
9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis.  Le  somme  derivanti dalla riscossione dei crediti in favore
dello  Stato  per  il  risarcimento  del danno di cui al comma 1, ivi
comprese  quelle  derivanti  dall'escussione di fideiussioni a favore
dello  Stato,  assunte  a  garanzia  del  risarcimento medesimo, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  ad  un  fondo  di  rotazione da istituire
nell'ambito  di  apposita  unita' previsionale di base dello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche
in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in
   sicurezza  dei  siti  inquinati,  con priorita' per le aree per le
   quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi  di  disinquinamento,  bonifica e ripristino ambientale
   delle  aree  per  le  quali  abbia avuto luogo il risarcimento del
   danno ambientale;
c) interventi  di  bonifica  e  ripristino  ambientale  previsti  nel
   programma  nazionale  di bonifica e ripristino ambientale dei siti
   inquinati  di  cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre
   1998, n. 426.
9-ter.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  funzionamento e di
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione".
  2.  Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
  3.  L'accantonamento  per  gli  oneri  a fronte degli interventi di
bonifica   ai   sensi   dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente   25   ottobre  1999,  n.  471,  costituisce  un  onere
pluriennale  da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo
non  superiore  a  dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione
delle  bonifiche  previsti nel progetto approvato ed i criteri per la
deducibilita'  dei  costi  sostenuti,  anche  se non imputati a conto
economico.
  4.  Al  fine  di  assicurare  l'ottimale ripristino ambientale e di
incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la
ristrutturazione  e  la modifica strutturale degli ambienti di lavoro
nelle  cave  localizzate  in  giacimenti  di  calcare metamorfico con
sviluppo  a  quote  di  oltre  300  metri,  che per i loro sistemi di
fratturazione  e  per  la  elevata  pendenza presentino situazioni di
pericolosita'  potenziale  di  particolare  rilevanza  ai  fini della
sicurezza  dei  lavoratori,  sono  concessi  finanziamenti  in  conto
capitale  riservati  a programmi di particolare valenza e qualita' ai
fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in
conformita'  al  parere  dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di
una  disponibilita'  pari  a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi
per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
  5.  All'articolo  27  del decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo
le  parole:  "laureato  in  ingegneria"  sono  inserite  le seguenti:
"ovvero  in  geologia"  e  al  secondo  comma,  dopo  le  parole: "in
Ingegneria  Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero in
geologia".
  6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente   legge,   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  con  proprio  decreto,  provvede  a definire le
modalita' e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.
  7.   Chiunque   abbia   adottato  o  adotti  le  procedure  di  cui
all'articolo  17  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive   modificazioni,   e   di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  25  ottobre  1999,  n.  471,  o  che abbia stipulato o
stipuli  accordi  di  programma  previsti  nell'ambito delle medesime
normative,  non  e'  punibile  per  i  reati  diretta  mente connessi
all'inquinamento  del sito posti in essere anteriormente alla data di
entrata  in  vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che
siano   accertati   a  seguito  dell'attivita'  svolta,  su  notifica
dell'interessato,  ai  sensi  dell'articolo  17  del medesimo decreto
legislativo  n.  22  del 1997, e successive modificazioni, qualora la
realizzazione  e  il  completamento  degli  interventi  ambientali si
realizzino  in  conformita'  alle  predette  procedure  o ai predetti
accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.
  8.  La  disposizione  di cui al comma 7 non e' applicabile quando i
fatti  di  inquinamento  siano  stati  commessi  a  titolo  di dolo o
comunque  nell'ambito  di  attivita'  criminali  organizzate  volte a
realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.
  9.  Per  costi  sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del
decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f)
ed  i)  del  comma  1  dell'articolo,  2  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento
ad  impianti  in  esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non
comporti  un  arresto  prolungato  delle  attivita'  produttive o che
comunque   non  siano  sproporzionati  rispetto  al  fatturato  annuo
prodotto dall'impianto in questione.
  10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalita' sociali
e  produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante
valore   storico,   culturale   ed   ambientale,   e'   assegnato  un
finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi
a  decorrere  dall'anno  2002  al  Parco geominerario della Sardegna,
istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica  e  di  intesa  con  la  regione Sardegna e gestito da un
consorzio  assimilato  agli  enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n.
168,  costituito  dai  Ministeri  dell'ambiente,  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  e  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica   e  tecnologica,  dalla  regione  Sardegna,  dai  comuni
interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine
di  garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per
finalita'  sociali  e  occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi
aventi   rilevante   valore   ambientale,   storico,  archeologico  e
culturale,  e'  assegnato  un  finanziamento  di  lire  2  miliardi a
decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di
Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti
con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,  dei  trasporti  e  della
navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la
regione Campania, (( e affidati in gestione, con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di concerto con il
Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, sentiti la regione e
gli  enti  locali  territorialmente  interessati,  ad  enti pubblici,
istituzioni  scientifiche  o associazioni ambientaliste riconosciute,
anche consorziati tra loro. )) I decreti istitutivi di cui ai periodi
precedenti  stabiliscono  altresi'  le attivita' incompatibili con le
finalita'  previste  dal  presente  comma,  alla  cui  violazione  si
applicano  le  sanzioni  previste  dall'articolo  30  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394.
  11.  E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa
con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, con il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con  le regioni
Abruzzo,  Basilicata,  Campania,  Lazio, Molise e Puglia, nonche' con
gli  Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei
tratturi   e   della  civilta'  della  transumanza,  all'interno  del
programma   d'azione  per  lo  sviluppo  sostenibile  dell'Appennino,
denominato   "Appennino   Parco   d'Europa".   In  tale  intesa  sono
individuati:
a) i  siti,  gli itinerari le attivita' antropiche e i beni che hanno
   rilevanza  naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica,
   economica, sociale e connessi con la civilta' della transumanza;
b) gli  obiettivi  per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei
   siti  e  dei  beni  di  cui  alla  lettera  a) anche ai fini dello
   sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui
   al presente comma.
  12.  Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da un
consorzio formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di
cui  al medesimo comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e dalle
comunita'   montane  interessati.  Alle  attivita'  di  promozione  e
programmazione  dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti
pubblici  e privati, quali universita', associazioni ambientalistiche
e   culturali,  enti  economici  e  di  volontariato,  organizzazioni
sociali.
  13.  L'istituzione  e  il funzionamento del coordinamento di cui ai
commi  11  e  12  sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire
1.000  milioni  nel  2001,  di  lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire
1.000 milioni nel 2003.
  14.  Al  fine  di  conservare  e  valorizzare,  anche per finalita'
sociali  e  produttive,  i siti e i beni dell'attivita' mineraria con
rilevante  valore  storico,  culturale  e ambientale, e' assegnato un
finanziamento  di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere
grossetane  e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i
beni  e  le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da
un  consorzio  costituito  dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero
per  i  beni  e le attivita' culturali, dalla regione Toscana e dagli
enti  locali.  Al  fine  di  consentire  la realizzazione di opere di
recupero  e  di  ripristino  della  ufficiosita'  del  fiume  Sile e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  2 miliardi per l'anno 2001 a favore
dell'Ente parco naturale del fiume Sile.
  15.  Al  fine  di  conservare  e  valorizzare  gli  antichi siti di
escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e
ambientale  connessi  con  l'attivita'  estrattiva,  e'  assegnato un
finanziamento  di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto
del Ministro dell'ambiente,, d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  e  con  la  regione  Toscana  e  gestito  da un
consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali,  dalla regione Toscana, dagli enti
locali  e  dall'Ente  parco  delle  Alpi  Apuane. Nell'intesa, previo
parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i  siti  ed  i  beni  che hanno rilevante valenza di testimonianza
   storica,   culturale   e   ambientale   connessi  con  l'attivita'
   estrattiva;
b) gli   obiettivi   per   il   recupero,   la   conservazione  e  la
   valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).
  16.  I  siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi
nell'area  del  Parco  regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di
cui  alla  lettera  b)  dello  stesso comma 15 ad essi correlati sono
individuati  dal  Ministero  dell'ambiente, d'intesa con il Ministero
per  i  beni  e  le attivita' culturali e con l'Ente parco delle Alpi
Apuane.
  17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  e' approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero
ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano e' predisposto,
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge   20   settembre   1996,   n.   486,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel
rispetto   degli  strumenti  urbanistici  vigenti  relativi  all'area
interessata  e  comprende il completamento delle azioni gia' previste
dal  citato  articolo  1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonche'
la  conservazione  degli elementi di archeologia industriale previsti
dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti
dall'articolo  31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al
piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati,
sono  allegati  una  relazione  tecnico-economica  sullo  stato degli
interventi   gia'  realizzati  ed  un  cronoprogramma  relativo  alla
esecuzione  dei  lavori futuri, nonche' un motivato parere del comune
di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001-2003.
  18.  Sono  abrogati  i  commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del
citato  decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996.
  19. Il Comitato di coordinamento di alta vigilanza e la commissione
per  il  controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4,
del   citato   decreto-legge   n.   486  del  1996,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente
di  cui  al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo
riepilogativo  delle  opere  effettuate  e  dei  costi  sostenuti. La
funzione  di  vigilanza  e  controllo  sulla  corretta  e  tempestiva
attuazione  del  piano  di  recupero  di  Bagnoli  e'  attribuita  al
Ministero  dell'ambiente,  il  quale,  in  caso di inosservanza delle
prescrizioni  e  dei  tempi  stabiliti nel piano stesso, puo', previa
diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre
l'affidamento  a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi
dell'articolo  17,  commi  2,  9,  10 e 11, del decreto legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
dell'ambiente  presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato  di avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
del   citato   decreto-legge   n.   486  del  1996,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  582 del 1996. In considerazione del
pubblico  interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione
dell'area  di  Bagnoli,  e'  attribuita facolta' al comune di Napoli,
entro  il  31  dicembre  2001,  di acquisire la proprieta' delle aree
oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una societa' di
trasformazione  urbana.  In tale caso possono partecipare al capitale
sociale,  fino alla completa acquisizione della proprieta' delle aree
al  patrimonio  della  societa' medesima, esclusivamente il comune di
Napoli,  la  provincia  di Napoli e la regione Campania. Il comune di
Napoli,  a  seguito  del  trasferimento di proprieta', subentra nelle
attivita'  di bonifica attualmente gestite dalla societa' Bagnoli spa
con  il  trasferimento  dei  contratti  in  essere, dei finanziamenti
specifici  ad  essi  riferiti  e di quelli non ancora utilizzati, ivi
compresi  i  finanziamenti  per  il completamento della bonifica, gli
affidamenti  dei  lavori  avverranno  secondo le norme vigenti per la
pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994,
n.  109,  e  successive modificazioni, e altresi' secondo modalita' e
procedure   che   assicurino  il  mantenimento  dell'occupazione  dei
lavoratori  dipendenti  della societa' Bagnoli spa nelle attivita' di
bonifica.  Ai  fini  dell'acquisizione  da parte del comune di Napoli
della  proprieta'  delle  aree  oggetto  dei progetti di bonifica, il
corrispettivo  e'  calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al
valore  effettivo  dei  terreni  e  degli  immobili  che,  secondo il
progetto   di  completamento  approvato,  devono  rimanere  nell'area
oggetto  di  cessione; dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai
fini  dell'ottenimento  della  cifra  di  cessione,  il  30 per cento
dell'intervento  statale  utilizzato  sino  al momento della cessione
nelle  attivita'  di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte
del  comune  di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi
di  bonifica,  l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, provvede all'alienazione
mediante   asta   pubblica,   il   cui  prezzo  base  e'  determinato
dall'ufficio  tecnico  erariale  secondo  i criteri di cui al periodo
precedente,  senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione e'
detratto  a  favore  dello  Stato il valore delle migliorie apportate
alle aree interessate sino al momento della cessione.
  20. Il decreto di cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di aree
industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie,
rientranti  in  un  piano straordinario per la bonifica e il recupero
ambientale,  nonche' le modalita' per la redazione dei relativi piani
di  recupero.  Per  la  realizzazione  del piano straordinario per la
bonifica  e  il  recupero  ambientale e' autorizzata la spesa di lire
10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
  21.  Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo,
con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1998,  n. 400, entro il medesimo termine di cui al
comma   17,   sentito   il   parere   delle   competenti  Commissioni
parlamentari,  e' dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree
oggetto  di  risanamento  ambientale  da  parte dei comuni nelle aree
interessate  al  piano  straordinario  per  la bonifica e il recupero
ambientale,  con  l'obiettivo  di attribuire al comune la facolta' di
acquisire,  entro  un  termine  definito,  la  proprieta'  delle aree
oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita
da  parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta
pubblica  con  assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri
di completamento della bonifica.
  22.  Al  fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard
europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori
pratiche   ambientali  la  progettazione  in  materia  di  rifiuti  e
bonifiche  e  di  tutela  delle  acque  interne,  nonche' programmare
iniziative   di   supporto   alle   azioni   in  tali  settori  delle
amministrazioni  pubbliche  per  aumentare  l'efficienza dei relativi
interventi,  anche  sotto il profilo della capacita' di utilizzazione
delle  risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono
istituite  presso  il  Servizio  per la gestione dei rifiuti e per le
bonifiche  e  il  Servizio  per  la  tutela  delle  acque interne del
Ministero   dell'ambiente   apposite   segreterie  tecniche  composte
ciascuna  da  non  piu'  di  dodici esperti di elevata qualificazione
nominati  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con  il quale ne e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione e
il funzionamento delle predette segreterie e' autorizzata la spesa di
lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
  23.  Al  comma  6-bis  dell'articolo  23 del decreto legislativo 11
maggio   1999,   n.  152,  introdotto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 258, le parole: "31 dicembre 2000"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".
  24.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui al decreto-legge 20
settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre  1996,  n.  582,  all'articolo  1,  comma  4,  della legge 9
dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".
  25.  All'articolo  1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"p-quater) Pioltello e Rodano".
  26.  All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il  trasferimento  della  proprieta' e degli altri diritti reali sui
beni  oggetto  di  assegnazione  ha  natura  costitutiva  ed estingue
qualsiasi  altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva
la  possibilita'  prevista  dal  penultimo comma dell'articolo 28 per
coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati,
di   diritti  reali  diversi  da  quelle  contemplati  nel  piano  di
riordinamento   di   vedere  tali  diritti  accertati  dall'autorita'
giudiziaria.".
  27.  Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco
naturale  Molentargius-Saline,  istituito  con la legge della regione
Sardegna  26  febbraio  1999,  n.  5,  i beni immobili compresi nelle
saline  di  Cagliari  gia'  in  uso  all'Amministrazione autonoma del
monopoli  di  Stato,  previa  intesa  con  la  regione autonoma della
Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.
  28.  All'articolo  43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
dopo  le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti: "nonche'
alla  realizzazione  di  attivita'  di  monitoraggio  ambientale e di
interventi  di  delocalizzazione  o  finalizzati alla compensazione e
mitigazione  ambientale  degli  effetti conseguenti alle attivita' di
Malpensa 2000".
 
	        
	      
                              Art. 115.

               (Ente geopaleontologico di Pietraroia)

   1. E' istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con la regione
Campania,  l'Ente  geopaleontologico  di  Pietraroia, in provincia di
Benevento;  nell'ambito  di  tale  intesa  sono  individuati  i  siti
geologici,  paleontologici,  naturalistici  e paesaggistici che hanno
rilevante   valenza   di   testimonianza  scientifica,  culturale  ed
ambientale  connessi  con  l'attivita'  di  ricerca scientifica e gli
obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo
socioeconomico in termini ecosostenibili.
   2. L'Ente di cui al comma 1 e' gestito da un consorzio formato dai
Ministeri  di  cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla
provincia  di  Benevento,  dal comune di Pietraroia, dall'universita'
del   Sannio,  dall'universita'  "Federico  II"  di  Napoli  e  dalle
associazioni  locali  e ambientali interessate ai sensi della legge 9
maggio 1989, n. 168.
   3.  Ai  fini  di cui al presente articolo e' autorizzata una spesa
nel  limite  massimo  di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.
 
	        
	      
CAPO XVIII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
                         Art. 116 (29) (37a)
        Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare

  1.  Alle  imprese  che  recepiscono,  entro un anno dalla decisione
assunta dalla Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto
di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi
e  alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.  608,  e  successive modificazioni, e' concesso, per la durata del
programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore
a  cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma
2  per  i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma
3-sexies  dell'articolo  5  del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai
denunciati agli enti previdenziali.
  2.  Lo  sgravio  contributivo  di cui al comma 1, determinato sulle
retribuzioni  corrisposte,  e' fissato nella misura del 100 per cento
per  il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per
cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno.
  3.  Per  i  lavoratori  gia'  denunciati  agli enti previdenziali e
interessati  dai  contratti  di  riallineamento di cui al comma 1 per
periodi  e  retribuzioni  non  denunciate,  e'  concesso  uno sgravio
contributivo pari alla meta' delle misure di cui al comma 2.
  4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
anche  nei  confronti  delle imprese che hanno in corso, alla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge,   il  programma  di
riallineamento  ai  sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.
510  del  1996,  e  successive  modificazioni,  secondo  le  seguenti
modalita':
a) per  il  periodo successivo secondo le annualita' e con le entita'
   dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per  il  periodo  del  contratto di riallineamento antecedente, lo
   sgravio  si  applica  sotto  forma  di  conguaglio sulle spettanze
   contributive   gia'   versate  per  i  lavoratori  interessati  al
   contratto  stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo
   del conguaglio cosi' determinato, usufruibile entro il termine del
   periodo  di  riallineamento  e,  comunque,  entro  il  periodo  di
   fruizione  dello  sgravio  di  cui  alla lettera a), e' utilizzato
   secondo  le  modalita'  fissate dagli enti previdenziali, a valere
   anche  sulle  regolarizzazioni  in  corso di cui al comma 3-sexies
   dell'articolo   5  del  citato  decreto-legge  n.  510  del  1996,
   introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  5.  Agli  oneri  derivanti  dai commi da 1 a 4, valutati nel limite
massimo  di  lire  200  miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003,  e  di  lire  100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006,  si  provvede  mediante  l'utilizzo delle risorse del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
  6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3
e' abrogato.
  7.  All'articolo  78  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  3,  la  parola:  "nove"  e'  sostituita dalla seguente:
   "dieci",  dopo  le  parole:  "della  programmazione economica," e'
   inserita  la  seguente: "due" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
   periodo:  "Per  il  funzionamento  del  Comitato e' autorizzata la
   spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";
b) al  comma  4,  dopo  il primo periodo, e' inserito il seguente: "A
   tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non
   superiore  a  quindici  mesi,  rinnovabile  una sola volta per una
   durata  non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31
   dicembre  2003,  a  soggetto  dotato  di  idonea professionalita',
   previo  parere  favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3
   che  provvede,  altresi'  a  verificare  e valutare periodicamente
   l'attivita'   svolta   dal   tutore,   segnalandone  l'esito  alla
   rispettiva    commissione   per   l'adozione   delle   conseguenti
   determinazioni;  per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa
   di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
   qualora   la   commissione   non   sia   costituita  od  operante,
   all'affidamento   dell'incarico   e  all'adozione  di  ogni  altra
   relativa  determinazione  provvede direttamente il Comitato di cui
   al comma 3";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "5-bis.  All'onere  per  il  funzionamento  del Comitato di cui al
   comma  3  e  a  quello relativo agli incarichi di tutore di cui al
   comma  4  si  provvede  mediante  riduzione dell'autorizzazione di
   spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
   n.  144.  Le  somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli
   indirizzi  e  criteri  determinati dal Ministro del lavoro e della
   previdenza sociale".
  8.  I  soggetti  che  non  provvedono entro il termine stabilito al
pagamento  dei  contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed  assistenziali,  ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, sono tenuti:
a) nel  caso  di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi,
   il  cui  ammontare  e'  rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
   obbligatorie,  al  pagamento  di  una  sanzione civile, in ragione
   d'anno,  pari  al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
   punti;  la  sanzione  civile  non  puo' essere superiore al 40 per
   cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
   scadenza di legge;
b) in   caso   di   evasione   connessa  a  registrazioni  o  denunce
   obbligatorie  omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui
   il  datore  di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i
   contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le
   retribuzioni  erogate,  al  pagamento  di  una sanzione civile, in
   ragione  d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
   essere  superiore  al  60  per cento dell'importo dei contributi o
   premi  non  corrisposti  entro  la  scadenza  di legge. Qualora la
   denuncia  della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente
   prima  di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori
   e  comunque  entro  dodici  mesi  dal  termine  stabilito  per  il
   pagamento  dei  contributi  o premi e sempreche' il versamento dei
   contributi  o  premi  sia  effettuato  entro  trenta  giorni dalla
   denuncia  stessa,  i  soggetti  sono  tenuti  al  pagamento di una
   sanzione  civile,  in  ragione  d'anno, pari al tasso ufficiale di
   riferimento  maggiorato  di 5,5 punti; la sanzione civile non puo'
   essere  superiore  al  40  per cento dell'importo dei contributi o
   premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
  9.  Dopo  il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili
nelle  misure  previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si
sia   provveduto  all'integrale  pagamento  del  dovuto,  sul  debito
contributivo  maturano interessi nella misura degli interessi di mora
di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
derivanti   da   oggettive   incertezze   connesse   a   contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo   contributivo,  successivamente  riconosciuto  in  sede
giudiziale  o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi
o   premi   sia  effettuato  entro  il  termine  fissato  dagli  enti
impositori,  si  applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari
al  tasso  ufficiale  di  riferimento  maggiorato  di  5,5  punti; la
sanzione   civile   non   puo'  essere  superiore  al  40  per  cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge.
  11.  Nelle  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello Stato e
negli  enti locali il dirigente responsabile e' sottoposto a sanzioni
disciplinari  ed  e'  tenuto  al  pagamento  delle  sanzioni  e degli
interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.
  12.  Ferme  restando  le  sanzioni  penali,  sono  abolite tutte le
sanzioni   amministrative   relative   a  violazioni  in  materia  di
previdenza   e  assistenza  obbligatorie  consistenti  nell'omissione
totale  o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali
comunque  derivi  l'omissione  totale  o  parziale  del versamento di
contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo,
della  legge  24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni di norme
sul collocamento di carattere formale.
  13.  Nei  casi  di  tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti
alle  gestioni  previdenziali  ed assistenziali per i quali non si fa
luogo  all'applicazione  delle  sanzioni  civili e degli interessi di
mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente
normativa  in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli
interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
  14.  I  pagamenti  effettuati per contributi sociali obbligatori ed
accessori  a  favore  degli  enti  gestori  di  forme obbligatorie di
previdenza  ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di
cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
  15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi
dovuti  alle  gestioni  previdenziali  e assistenziali, i consigli di
amministrazione   degli  enti  impositori,  sulla  base  di  apposite
direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica fissano criteri e modalita' per la riduzione
delle  sanzioni  civili  di  cui  al  comma  8 fino alla misura degli
interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei  casi  di  mancato e ritardato pagamento di contributi o premi
   derivanti  da  oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero
   sopravvenuti     diversi    orientamenti    giurisprudenziali    o
   determinazioni   amministrative   sulla   ricorrenza  dell'obbligo
   contributivo  successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale
   o  amministrativa  in  relazione  alla particolare rilevanza delle
   incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e
   nei  casi  di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi,
   derivanti  da  fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine
   di   cui   all'articolo  124,  primo  comma,  del  codice  penale,
   all'autorita' giudiziaria;
b) per  le  aziende  in  crisi  per  le  quali siano stati adottati i
   provvedimenti  previsti  dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla
   legge  5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
   n.  26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
   n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i
   casi  di  crisi,  riconversione  o  ristrutturazione aziendale che
   presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione
   alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva
   del  settore,  comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro -
   Servizio  ispezione  del  lavoro  territorialmente  competente, e,
   comunque,   per   periodi  contributivi  non  superiori  a  quelli
   stabiliti  dall'articolo  1, commi 3 e 5, della citata legge n.223
   del  1991,  con  riferimento  alla concessione per i casi di crisi
   aziendali,  di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o conversione
   aziendale.
  15-bis.  Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi
comprese  le  calamita'  naturali  dichiarate  ai  sensi  del comma 2
dell'articolo  2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze
di  carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma  8  e'  fissata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale.
  16.  In  attesa  della fissazione da parte dei medesimi consigli di
amministrazione  dei  criteri  e  delle  modalita' di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e
b)  del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi
da  1  a  3,  del  decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  1o  giugno  1997,  n.  166 e successive
modificazioni. Resta altresi' fermo quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
riduzione  delle  sanzioni  civili  di cui al comma 8 rispettivamente
nelle  ipotesi  di  procedure  concorsuali  e  nei  casi  di omesso o
ritardato  pagamento  dei  contributi  o  premi  da parte di enti non
economici  e  di  enti,  fondazioni e associazioni non aventi fini di
lucro.
  17.  Nei  casi  previsti  dal  comma  15,  lettera a), il pagamento
rateale  di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre
1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989,  n.  389,  puo'  essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, e sulla base dei criteri di eccezionalita'
ivi previsti.
  17-bis.  Nei  casi  di  particolare eccezionalita', individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal
comma  15-bis,  il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11,
del   decreto-legge   9   ottobre   1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n. 389, puo' essere
consentito fino a (( quaranta rate trimestrali )) costanti.
  18.  Per  i  crediti  in essere e accertati al 30 settembre 2000 le
sanzioni  sono dovute nella misura e secondo le modalita' fissate dai
commi  217,  218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662. Il maggiore importo versato, pari
alla  differenza  fra  quanto  dovuto ai sensi dei predetti commi del
citato  articolo  1  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, e quanto
calcolato  in  base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente
articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente
previdenziale  che  potra'  essere  posto  a  conguaglio  ratealmente
nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste
per  il  pagamento  dei  contributi  e  premi  assicurativi correnti,
secondo modalita' operative fissate da ciascun ente previdenziale.
  19.  L'articolo  37  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  37  -  (Omissione  o  falsita'  di  registrazione  o  denuncia
obbligatoria)  -  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
il  datore  di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte
contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero  esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in, parte,
non  conformi  al  vero,  e' punito con la reclusione fino a due anni
quando  dal  fatto  deriva  l'omesso versamento di contributi e premi
previsti  dalle  leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per
un  importo  mensile  non  inferiore  al  maggiore importo fra cinque
milioni   mensili   e   il   cinquanta   per   cento  dei  contributi
complessivamente dovuti.
2.  Fermo  restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al
pubblico  ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata
formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale  e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel  registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale,
fino   al   momento  della  decisione  dell'organo  amministrativo  o
giudiziario di primo grado.
3.  La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso
dilazione, estingue il reato.
4.   Entro   novanta  giorni  l'ente  impositore  e'  tenuto  a  dare
comunicazione       all'autorita'      giudiziaria      dell'avvenuta
regolarizzazione   o   dell'esito   del   ricorso   amministrativo  o
giudiziario".
  20.  Il  pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in
buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha
effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente,
l'ente   che   ha   ricevuto   il   pagamento  dovra'  provvedere  al
trasferimento  delle  somme  incassate,  senza aggravio di interessi,
all'ente titolare della contribuzione.
 
	        
	      
                            Art. 117 (45)
(Disposizioni in materia di Lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo
        10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

  1.  Alla  legge  24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 2:
    1)  alla  lettera  a),  sono  aggiunte, in fine, le parole: "o di
altro Stato membro dell'Unione europea";
    2)  alla  lettera  c), dopo le parole: "dipendenza nel territorio
nazionale"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  di  altro Stato membro
dell'Unione, europea";
    b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    "3-bis.  Nel  caso  in  cui  i  contratti collettivi prevedano la
fornitura,  a  persone  fisiche  o  a  nuclei familiari di lavoratori
temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono
dovuti  secondo  le  misure  previste dall'articolo 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive
modificazioni.   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale
determina le modalita' ed i termini di versamento.
    3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2
non  sono  tenute,  a  decorrere  dal  1o gennaio 2001, al versamento
dell'aliquota  contributiva  di  cui  all'articolo  25, quarto comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845";
    c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: "a tempo
indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo determinato";
((45))
    d)   all'articolo   16,  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole
"derivanti  dal  contributo  di  cui  all'articolo  5,  comma 1" sono
sostituite  dalle  seguenti: "da preordinare allo scopo, a valere sul
Fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236".
  2.  All'articolo  2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis)
e' aggiunto il seguente:
    "5-ter i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di
cui  alla  legge  24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e
previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici".
  3. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma 1, dopo le parole: "idonee strutture organizzative"
sono  aggiunte  le  seguenti: "nonche' le modalita' di accreditamento
dell'attivita'  di  ricerca  e  selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale";
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    "1  -bis.  Per  mediazione  tra  domanda  ed offerta di lavoro si
intende  l'attivita',  anche  estesa  all'inserimento  lavorativo dei
disabili  e  delle  fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei
potenziali  lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca
dati;  orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione
dei  lavoratori;  promozione  e gestione dell'incontro tra domanda ed
offerta   di   lavoro   anche   nella  ricollocazione  professionale;
effettuazione,  su  richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni
conseguenti  alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della
stessa  societa'  di  mediazione;  gestione  di attivita' dei servizi
all'impiego  a  seguito  di  convenzioni con le pubbliche istituzioni
preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla
mediazione costituisce criterio preferenziale.
    1-ter.   Per   ricerca  e  selezione  del  personale  si  intende
l'attivita'   effettuata   su  specifico  ed  esclusivo  incarico  di
consulenza  ottenuto  dal  datore  di lavoro cliente, consistente nel
ricercare,  selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo
professionale  e  con le modalita' concordate con il datore di lavoro
cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.
    1-quater.  Per  supporto  alla  ricollocazione  professionale  si
intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico del
datore  di  lavoro  cliente,  ovvero  in base ad accordi sindacali da
soggetti  surroganti  il  datore  di lavoro, al fine di facilitare la
rioccupazione   nel  mercato  di  prestatori  di  lavoro,  singoli  o
collettivi,   attraverso  la  preparazione,  l'accompagnamento  della
persona  e  l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova
attivita'.";
    c)  al  comma 2, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Fermo
restando  forme  societarie anche non di capitali, per lo svolgimento
di  attivita'  di  ricerca  e  selezione  nonche'  di  supporto  alla
ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a
lire 50 milioni.";
    d)  al  comma  3,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero  l'attivita'  di  ricerca  e selezione ovvero di supporto alla
ricollocazione   professionale,   ciascuna  attraverso  la  specifica
procedura di cui al comma 4";
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia,
entro  novanta  giorni  dalla  richiesta  e previo accertamento della
sussistenza  dei  requisiti  di  cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  di mediazione nonche' l'accreditamento
per   le  attivita'  di  ricerca  e  selezione  e  di  supporto  alla
ricollocazione     professionale,     provvedendo     contestualmente
all'iscrizione delle societa' nei rispettivi elenchi.";
    f)  al comma 5, dopo le parole: "di autorizzazione" sono inserite
le seguenti: "ovvero di accreditamento", la parola: "trenta", ovunque
ricorra,  e'  sostituita  dalla seguente: "quindici" e, in fine, sono
aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'accreditamento";
    g)  al comma 6, all'alinea, dopo le parole: "dell'autorizzazione"
sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  dell'accreditamento"  e  alle
lettere  a)  e  c) sono premesse le seguenti parole: "con riferimento
alle societa' di mediazione,";
    h)  al  comma  7,  lettera  a),  dopo  la parola: "biennale" sono
aggiunte le seguenti: ", ovvero da titoli di studio adeguati";
    i)  ai  commi 8 e 10, la parola: "mediazione" e' sostituita dalle
seguenti: "cui ai commi da 1 a 1-ter";
    l)  al  comma  11,  la  parola:  "mediazione" e' sostituita dalle
seguenti:   "cui   ai   commi  da  1  a  1-ter"  e  dopo  la  parola:
"autorizzazione"     sono     inserite     le    seguenti:    "ovvero
dell'accreditamento";
    m)  al comma 12, alla lettera b) dopo la parola: "autorizzazione"
sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  dell'accreditamento"  e  alla
lettera d) sono premesse le parole: "con riferimento alle societa' di
mediazione,";
    n)  al  comma 13, le parole: "alla mediazione di manodopera" sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero accreditati";
  4.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale emana entro
sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  decreto di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo
23  dicembre  1997,  n. 469, come modificato dal comma 3 del presente
articolo,  relativamente  ai criteri per l'accreditamento. I soggetti
che  esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge,
attivita'   di   ricerca   e   selezione  nonche'  di  supporto  alla
ricollocazione   professionale  possono  svolgere  la  medesima  alle
condizioni  di cui al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto n.
469  del  1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
previdenza  sociale  cui  al  presente  comma, formulando una domanda
contenente  la  dichiarazione  circa  il rispetto degli impegni delle
condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.
  5.  Al  fine  di  potenziare  lo sviluppo dei servizi per l'impiego
assicurando  l'esercizio  delle  funzioni esplicitate nell'Accordo in
materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego
tra  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni,
le  province,  le  province autonome, i comuni e le comunita' montane
sancito  il  16  dicembre  1999  dalla  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
stanziata,  nell'esercizio  finanziario  2001,  la  somma di lire 100
miliardi,  a  far  carico  sul  Fondo  per  l'occupazione,  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
---------------
AGGIORNAMENTO (45)
  La Corte costituzionale, con sentenza 6-16 febbraio 2006, n. 58 (in
G.  U.  1a  s.  s.  22/2/2006, n. 8 ) ha dichiarato l' illegittimita'
costituzionale del comma 1, lettera c), del presente articolo.
 
	        
	      
                              Art. 118
      Interventi in materia di formazione professionale nonche'
        disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi
                comunitari e di Fondo sociale europeo

  1.  Al  fine  di  promuovere,  in  coerenza  con  la programmazione
regionale  e  con  le  funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, lo sviluppo della
formazione  professionale  continua,  in  un'ottica di competitivita'
delle  imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono
essere  istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura,  del  terziario  e dell'artigianato, nelle forme di
cui  al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione  continua,  nel  presente articolo denominati "fondi". Gli
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale  possono  prevedere l'istituzione di fondi anche per
settori  diversi,  nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di  un'apposita  sezione  relativa  ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti  possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  dirigenti
comparativamente  piu'  rappresentative, oppure come apposita sezione
all'interno  dei  fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo   tra   le  parti,  si  possono  articolare  regionalmente  o
territorialmente.  I  fondi  possono  finanziare  in tutto o in parte
piani  formativi  aziendali,  territoriali,  settoriali o individuali
concordati   tra   le  parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori
iniziative  propedeutiche  e  comunque  direttamente connesse a detti
piani  concordate  tra  le  parti.  I piani aziendali, territoriali o
settoriali  sono  stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente   interessate.   I   progetti   relativi   ai  piani
individuali  ed  alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi
sono    trasmessi    alle   regioni   ed   alle   province   autonome
territorialmente  interessate,  affinche'  ne  possano  tenere  conto
nell'ambito  delle  rispettive  programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, le risorse
derivanti   dal   gettito   del   contributo   integrativo  stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e   successive  modificazioni,  relative  ai  datori  di  lavoro  che
aderiscono  a  ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui
al   presente   comma,   i  fondi  si  attengono  al  criterio  della
redistribuzione  delle  risorse  versate  dalle  aziende  aderenti  a
ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
  2.   L'attivazione   dei   fondi  e'  subordinata  al  rilascio  di
autorizzazione  da  parte  del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  previa  verifica della conformita' alle finalita' di cui al
comma  1  dei  criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento   dei  fondi  medesimi  e  della  professionalita'  dei
gestori,  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
altresi' la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso  di  irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e
delle    politiche    sociali    puo'    disporne    la   sospensione
dell'operativita'  o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata
a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente  del  collegio  dei  sindaci e' nominato dal Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Presso  lo stesso Ministero e'
istituito,  con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua"
con  il  compito  di  elaborare  proposte  di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in
ordine   alle   attivita'   svolte  dai  fondi,  anche  in  relazione
all'applicazione  delle  suddette  linee-guida.  Tale Osservatorio e'
composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero  del lavoro e delle
politiche   sociali,   dal   consigliere  di  parita'  componente  la
Commissione  centrale  per l'impiego, da quattro rappresentanti delle
regioni  designati  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche'  da  un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale.   Tale  Osservatorio  si  avvale  dell'assistenza  tecnica
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
  3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  fondi effettuano il
versamento  del  contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della
legge  n.  845  del  1978,  e successive modificazioni, all'INPS, che
provvede  a  trasferirlo,  per intero, una volta dedotti i meri costi
amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai
fondi  e' fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1
gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto
dal 1 gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno,
a  decorrere  dal  2005,  comunica  al  Ministero  del lavoro e delle
politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni
pervenute,   del   gettito   del   contributo   integrativo,  di  cui
all'articolo   25   della   legge  n.  845  del  1978,  e  successive
modificazioni,  relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche'  di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al
versamento  di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione
professionale  e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui
all'articolo  9,  comma  5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso  Istituto  provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai
fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi
mediante  acconti bimestrali nonche' a fornire, tempestivamente e con
regolarita',  ai  fondi  stessi,  tutte le informazioni relative alle
imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine
di   assicurare   continuita'   nel   perseguimento  delle  finalita'
istituzionali  del  Fondo  per  la  formazione  professionale  e  per
l'accesso  al  FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  4.  Nei  confronti  del  contributo  versato  ai sensi del comma 3,
trovano   applicazione   le  disposizioni  di  cui  al  quarto  comma
dell'articolo  25  della  citata  legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni.
  5.  Resta  fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi
l'obbligo  di  versare  all'INPS  il contributo integrativo di cui al
quarto  comma  dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e
successive  modificazioni,  secondo  le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
  6.   Ciascun   fondo   e'   istituito,   sulla   base   di  accordi
interconfederali  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, alternativamente:
a) come   soggetto   giuridico   di   natura   associativa  ai  sensi
   dell'articolo 36 del codice civile;
b) come  soggetto  dotato  di  personalita'  giuridica ai sensi degli
   articoli  1  e  9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
   della  Repubblica  10  febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto
   del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289
  8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo
di  cui  all'articolo  25  della  legge n. 845 del 1978, il datore di
lavoro  e'  tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative
sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.
  9.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono  determinati,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, modalita', termini e condizioni per il
concorso  al  finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi
per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite
su  base  regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
lavoratori   interessati   dai   processi  di  ristrutturazione,  con
proprieta'   per   i   progetti  di  ristrutturazione  finalizzati  a
conseguire  i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture
formative  ai  sensi  dell'accordo  sancito  in  sede  di  conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche. (13)
  10.  A  decorrere  dall'anno  2001  e' stabilita al 20 per cento la
quota  del  gettito  complessivo  da  destinare ai fondi a valere sul
terzo  delle  risorse  derivanti  dal  contributo  integrativo di cui
all'articolo  25  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al
Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
  11.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono  determinati  le  modalita'  ed  i  criteri  di  destinazione al
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della
legge  23  dicembre  1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25
miliardi per l'anno 2001.
  12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per  il  75 per cento assegnati al Fondo di cui ai citato articolo
   25   della   legge  n.  845  del  1978,  per  finanziare,  in  via
   prioritaria,   i   piani   formativi   aziendali,  territoriali  o
   settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per  il  restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
   fondi,  a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro
   del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
   dell'economia  e  delle  finanze,  sono determinati i termini ed i
   criteri  di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed
   al comma 10.
  13.  Per  le  annualita'  di  cui  al  comma 12, l'INPS continua ad
effettuare  il  versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della
legge   28   dicembre  1995,  n.  549,  al  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione  delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
legge   16   aprile   1987,   n.  183,  ed  il  versamento  stabilito
dall'articolo  9,  comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo
di cui al medesimo comma.
  14.  Nell'esecuzione  di  programmi  o  di  attivita',  i cui oneri
ricadono  su  fondi  comunitari,  gli  enti  pubblici di ricerca sono
autorizzati  a  procedere  ad  assunzioni  o ad impiegare personale a
tempo  determinato  per  tutta  la  durata  degli stessi. La presente
disposizione  si  applica  anche  ai  programmi  o  alle attivita' di
assistenza  tecnica  in  corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  15.  Gli  avanzi  finanziari derivanti dalla gestione delle risorse
del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la
programmazione   comunitaria  1989-1993  dei  Fondi  strutturali  dal
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione
fuori  bilancio  del  Fondo  di  rotazione istituito dall'articolo 25
della  legge  21  dicembre  1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono  essere  destinati  alla  copertura  di oneri derivanti dalla
responsabilita'   sussidiaria  dello  Stato  membro  ai  sensi  della
normativa comunitaria in materia.
  16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto,  destina  nell'ambito  delle risorse di cui all'articolo 68,
comma  4,  lettera  a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota
fino  a  lire  200  miliardi,  per l'anno, di 100 milioni di euro per
ciascuno  degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di
euro  per  ciascuno degli anni 2008 e 2009 ((, nonche' di 100 milioni
di   euro  per  l'anno  2010,  di  cui  il  20  per  cento  destinato
prioritariamente  all'  attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto
legislativo  10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni)),
per  le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio dell'apprendistato
anche  se  svolte  oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 16 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
  La  L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto che "sono prorogati per
l'anno 2002 gli interventi previsti dal comma 9 del presente articolo
entro il limite massimo di 21 milioni di euro".
 
	        
	      
                              Art. 119.

(Potenziamento  dell'attivita'  ispettiva  del Ministero del lavoro e
                      della previdenza sociale)

   1.  Al  fine  di potenziare l'attivita' ispettiva nelle materie di
competenza  con particolare riferimento alle disposizioni concernenti
la  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  sui  luoghi  di lavoro, il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive  modificazioni, e' autorizzato ad assumere mille unita' di
personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento
nel 2002.
   2.  E'  prorogata  di  ulteriori  dodici  mesi  la validita' della
graduatoria  del  concorso espletato dal Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per
il profilo professionale di ispettore del lavoro.
   3.  L'articolo  79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' sostituito dal seguente:
   "2.  Al  medesimo  fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per
cento  dell'importo  proveniente  dalla  riscossione  delle  sanzioni
penali  e  amministrative  comminate  dalle Direzioni provinciali del
lavoro  - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi
sul  lavoro  e' destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e
di  aggiornamento  del  personale da assegnare al predetto servizio e
per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale, delle
attrezzature,  degli  strumenti e degli apparecchi indispensabili per
lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad
essa  connesse.  Il  restante  50  per  cento della quota predetta e'
destinato  all'incremento  del Fondo unico di amministrazione, di cui
al  contratto  collettivo integrativo di lavoro relativo al personale
del   Ministero   del   lavoro   e   della  previdenza  sociale,  per
l'incentivazione   dell'attivita'   ispettiva   di   controllo  sulle
condizioni di lavoro nelle aziende".
   4.  La  tenuta  dei  libri matricola e paga puo' altresi' avvenire
mediante  l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalita' di
detta  tenuta  sono  stabilite  con apposito decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
 
	        
	      
                              Art. 120.

                   (Riduzione degli oneri sociali)

   1.  Nell'ambito  del  processo  di  armonizzazione  delle forme di
contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee
a  carico  della  gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del
lavoro  stabilito  dal  Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione
del  dicembre  1998, a decorrete dal 1o febbraio 2001 e' riconosciuto
ai  datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali
per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta
gestione pari a 0,8 punti percentuali.
   2.   In   via   aggiuntiva   rispetto  a  quanto  riconosciuto  in
applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti
nei  settori  per  i quali l'aliquota contributiva per assegni per il
nucleo   familiare   e'  dovuta  in  misura  inferiore  a  0,8  punti
percentuali, e' riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4
punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali
dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo
comma  1, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e
per  disoccupazione.  In  ogni  caso  il complessivo esonero non puo'
superare la misura di 0,8 punti percentuali.
   3.  All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le  parole:  "31  dicembre  2000" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2001".
 
	        
	      
CAPO XIX

INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
                              Art. 121.

(Interventi   per  la  ristrutturazione  delle  imprese  agricole  in
                            difficolta')

   1.  A  favore  delle  imprese  agricole,  singole  ed  associate e
cooperative,  iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamita' o da
eventi  eccezionali  conseguenti  a  gravi crisi di mercato ovvero in
difficolta',   e'   istituito  un  programma  di  interventi  per  il
salvataggio  e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino
della  redditivita',  in  conformita' con gli orientamenti comunitari
sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese  in  difficolta'  di cui alla comunicazione della Commissione
delle   Comunita'   europee  97/C283/02,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C283  del  19 settembre 1997, e
successive modificazioni.
   2.  Alle  imprese  di  cui  al comma 1 e' concesso il concorso nel
pagamento  degli  interessi,  nella misura massima del 3 per cento ed
entro  il  limite  di  impegno  di  lire  40  miliardi,  sui mutui di
ammortamento   a  quindici  anni,  di  cui  tre  di  preammortamento,
contratti  per  il  salvataggio  e  la ristrutturazione delle imprese
medesime,  anche  in  relazione  ad  esposizioni debitorie verso enti
pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
   3.  I  mutui  di  cui  al  comma  2 sono considerati operazioni di
credito  agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1o
settembre  1993,  n.  385,  e possono essere assistiti dalla garanzia
fideiussoria  della  sezione  speciale  del  Fondo  interbancario  di
garanzia  di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad
integrazione  delle  garanzie  ritenute idonee dalle banche mutuanti.
Detta  garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore
all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
   4.  I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti
alla  banca  un  piano  finalizzato  al ripristino della redditivita'
dell'impresa,  e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione,
razionalizzazione  e  riqualificazione delle attivita' aziendali, con
abbandono  di  quelle  non  redditizie;  riduzione  delle  produzioni
soggette  il  ritiro;  riconversione verso produzioni di qualita' che
tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
   5.  L'importo  dei mutui puo' essere ragguagliato all'intera spesa
ritenuta   ammissibile   dalla   banca   a   seguito  della  compiuta
istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e
corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
   6.  Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole,
nei  limiti  dello  stanziamento di cui al comma 2, possono assumere,
inoltre,  le  seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare
ai beneficiari prospettive di redditivita' a lungo termine:
   a)   conferimenti   di   capitale,  cancellazione  di  esposizioni
debitorie,  erogazione  di crediti, ovvero concessioni di garanzie su
operazioni  creditizie,  secondo  criteri  e  modalita' stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
   b)  riduzione  della  base  imponibile  ai  fini  dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito delle
persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
   c)  esonero  parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali nella misura del 30 per cento.
   7.  Nel  caso  di imprese individuali, nel valutare lo stato della
difficolta'  finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti
ai  soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali
beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola.
   8.  Nei  confronti  delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi,
sino  alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di
ristrutturazione, i termini, di pagamento delle rate delle operazioni
creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
 
	        
	      
                              Art. 122.

     (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
1.  In  sede  di sperimentazione e per un periodo non superiore a due
anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono
avvalersi  per  la  raccolta  di  prodotti  agricoli,  in deroga alla
normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini
entro  il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno
non superiore a tre mesi.
 
	        
	      
                              Art. 123.

(Promozione   e   sviluppo   delle  aziende  agricole  e  zootecniche
                             biologiche)

   1.  All'articolo  59  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dai  seguenti:  "1.  Al  fine di
promuovere  lo  sviluppo  di  una  produzione agricola di qualita' ed
eco-compatibile  e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione
dei  rischi  per  la  salute  degli  uomini  e  degli  animali  e per
l'ambiente,   a  decorrere  dal  1o  gennaio  2001  e'  istituito  un
contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per
cento  del  fatturato  dell'anno  precedente relativo alla vendita di
prodotti  fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10
del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da
sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei
presidi  sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed
etichettati  con  le  sigle:  R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28,
R27,  R26,  R25,  R24,  R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre
di  ciascun  anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti
di cui al presente comma.
   1-bis.  Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1
i  titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio dei
prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di
vendita.
   1-ter.  E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento
di   mangimi   contenenti   proteine  derivanti  da  tessuti  animali
incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole
speci.  Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di
mangimi  contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della
sanita',  di  concerto.  con  il  Ministro delle politiche agricole e
forestali,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della   presente   disposizione,   sono   definiti  i  criteri  e  le
disposizioni per l'attuazione del presente comma";
   b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
   "2.  E'  istituito  il  fondo  per  lo  sviluppo  dell'agricoltura
biologica  e  di  qualita',  alimentato  dalle  entrate derivanti dai
contributi di cui al comma 1, nonche' da un contributo statale pari a
lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo
e'  finalizzato  al  finanziamento  di programmi annuali, nazionali e
regionali, concernenti:
   a)  il  sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica
mediante  incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la
riconversione  del  metodo  di  produzione, nonche' mediante adeguate
misure  di assistenza tecnica e codici di buona pratica agri cola per
un   corretto  uso  dei  prodotti  fitosanitari;  il  Ministro  delle
politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione,
determina  le  modalita' di erogazione degli incentivi e la tipologia
delle spese ammissibili;
   b) il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di sperimentazione
in  materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza
e salubrita' degli alimenti;
   c)  l'informazione  dei  consumatori  sugli  alimenti ottenuti con
metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali,
nonche' su quelli a denominazione di origine protetta.
   2-bis.  Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito annualmente, entro
il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  con  decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura
delle  regioni  nell'ambito  di un'apposita conferenza di servizi, ai
sensi  dell'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, sulla base:
   a)  delle  proposte  di  programmi  regionali  che  gli  assessori
all'agricoltura  possono  presentare  al  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
   b) delle priorita' stabilite al comma 2";
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   "3-bis.  Le  attivita'  di ricezione e di ospitalita', compresa la
degustazione  dei  prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita'
ricreative,   culturali  e  didattiche  svolte  da  aziende  agricole
nell'ambito  della  diffusione  di  prodotti  agricoli biologici o di
qualita',  possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita'
agrituristiche  di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n.
730,  secondo  i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome.
   3-ter.  In  deroga  alle  disposizioni  vigenti  e'  consentita ai
produttori  di  prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a
indicazione   geografica   protetta   (IGP)  e  con  attestazione  di
specificita'  (AS),  di  cui  ai  regolamenti  (CEE)  n. 2081/92 e n.
2082/92  del  Consiglio,  del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti
ammessi  a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la
vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle
regioni  o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della
legge  21  dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta"
sono inserite le seguenti: "anche per via telematica"";
   d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Presso  il Ministero delle politiche agricole e forestali
e'  istituito  un  comitato  per  la  valorizzazione  e la tutela del
patrimonio   alimentare  italiano,  con  il  compito  di  censire  le
lavorazioni   alimentari  tipiche  italiane,  nonche'  di  tutelarle,
valorizzarle  e  diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del
comitato   fanno  parte  esperti  di  settore,  rappresentanti  delle
categorie   produttive,   delle   regioni   e  delle  amministrazioni
interessate.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e
forestali  sono  dettate  le  regole relative alla composizione ed al
funzionamento  del  Comitato,  che  svolge  anche  le  funzioni  e le
attivita'  del  comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso".
   2.  In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma
1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
e'  emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
 
	        
	      
                           Art. 124. (13)
            Patti territoriali specializzati nei settori
                   dell'agricoltura e della pesca

  1.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  approva  i  patti  territoriali  specializzati nei settori
dell'agricoltura  e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando
del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e
ne  finanzia  le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse
per  le  aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le
regioni  possono  finanziare  le iniziative infrastrutturali proposte
negli  stessi patti. (( Per tali patti, per i quali sia stato emanato
il  decreto  di  approvazione  da  parte  del Ministro competente, il
finanziamento  pubblico  riguarda tutte le iniziative imprenditoriali
ed  infrastrutturali  previste  da  ciascun patto, anche se le stesse
sono  attuabili  parzialmente  all'esterno  delle  aree  classificate
depresse. ))
 
	        
	      
                              Art. 125.

               (Disposizioni per il settore agricolo)

   1.  All'articolo  4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987,
n.  370,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987,
n.  460, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito
dai  seguenti: "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla
distillazione  previsto  dall'articolo  39  del  regolamento (CEE) n.
822/87,  del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n.
854/96   della   Commissione,   del   24  marzo  1986,  e  successive
modificazioni,   comporta,  a  decorrere  dalla  campagna  1988-1989,
l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per
quintale,   o   frazione   di  quintale,  di  vino  da  avviare  alla
distillazione  obbligatoria.  Gli  importi  della  sanzione di cui al
periodo  precedente  possono essere versati in non piu' di dieci rate
semestrali.  Nell'ambito  delle  risorse  recuperate.  ai  sensi  del
periodo  precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il
bilancio  dello  Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori
di  vino  che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i
quantitativi  cui  erano  tenuti,  hanno pagato le sanzioni in misura
maggiore  del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le
somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si
da'  seguito  alle  riscossioni  coattive  su  ruoli  esattoriali e i
pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma
non  pagate,  qualora  il  produttore  versi la predetta sanzione, ai
sensi del presente comma".
   2.  All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito  dall'articolo  14  della legge 21 dicembre 1999, n.
526, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
 
	        
	      
                            Art. 126 (59)
              Garanzie a favore di cooperative agricole

  1.  A  titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e dovute per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, e' autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per
l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario gia' previsto
dal citato articolo 1, comma 1-bis.
  2.  Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le
finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  237,  e'  effettuato  secondo  l'ordine  stabilito
nell'elenco  n.  1  di  cui  al  decreto  del Ministero delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali  18 dicembre 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1996,  e  sulla  base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  2 febbraio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve
le  successive  modifiche  conseguenti  a pronunce definitive in sede
amministrativa o giurisdizionale.
  3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  149,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di
soci,  come  individuati  ai sensi del comma 2 del presente articolo,
che  abbiano  rilasciato  garanzie,  individualmente  o in solido con
altri  soci  di  una  stessa cooperativa, determina la liberazione di
tutti i soci garanti.
  ((  3-bis.  Resta  salvo  il diritto dello Stato di ripetere quanto
corrisposto  a  seguito  dell'intervento,  nei confronti dei soci che
abbiano  comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che
in  ogni  caso  non  abbiano  titolo  a  beneficiare dell'intervento,
subentrando nelle relative garanzie. ))
  4.  Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti
nell'elenco  di  cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono
sospese  sino  alla comunicazione da parte dell'amministrazione della
messa a disposizione della somma spettante.
  5.  Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici
previsti  dall'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici
le  cooperative  ed  i  consorzi tra cooperative che alla data del 19
luglio  1993  si  trovavano  nelle  condizioni  previste dal suddetto
articolo,  che  abbiano  presentato  domanda entro i termini previsti
dalla  citata  legge,  per  i  quali sia intervenuta, almeno in primo
grado,  la  pronuncia  da  parte del tribunale attestante lo stato di
insolvenza  oppure  che  si  trovino  in  stato  di  liquidazione. Le
procedure  esecutive  nei confronti dei soci garanti per l'escussione
delle   garanzie  sono  sospese  sino  alla  comunicazione  da  parte
dell'amministrazione   della   messa   a   disposizione  della  somma
spettante.
 
	        
	      
                       Art. 127 (13) (33) (54)
                Nuove norme procedurali in materia di
                  assicurazioni agricole agevolate

  1. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 )
  2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono
essere  stipulati  anche  da cooperative e loro consorzi, autorizzate
dalle  regioni  in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche
la  copertura  della  produzione  complessiva  aziendale  danneggiata
dall'insieme   delle   avversita'   atmosferiche.   I   consorzi,  le
cooperative  e  loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie,
possono  istituire  fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative
per  azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni
alle  produzioni  degli  associati.  Il  concorso  dello Stato per la
costituzione   e  la  dotazione  finanziaria  annuale  del  fondo  e'
contenuto  nei  limiti  dei  parametri  contributivi  stabiliti per i
contratti   assicurativi,   applicati   ai  valori  delle  produzioni
garantite  dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal
socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative  e  gestionali  del  fondo  sono  stabilite con decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno  il  Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota  di  stanziamento  per  la  copertura  dei  rischi  agricoli da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'.
  3.  I  valori  delle  produzioni assicurabili con polizze agevolate
sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno
successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato
alla  produzione,  effettuate  dall'Istituto  per  studi,  ricerche e
informazioni  sul  mercato  agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la
competitivita'   delle   imprese   e   favorire  la  riduzione  delle
conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un
fondo  per  la  riassicurazione  dei rischi. Con decreto del Ministro
delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
del fondo. ((54))
  4. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 )
  5. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 )
  6. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 )
  7. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 )
  8. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 )
  9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono
comprese  nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14
febbraio 1992, n. 185.
---------------
AGGIORNAMENTO ((54))
  Il  D.Lgs.  18  aprile  2008,  n.  82  ha  disposto che "Al fine di
sostenere  la  competitivita' delle imprese agricole e di favorire la
riduzione  delle  conseguenze  derivanti  dai rischi atmosferici e di
mercato,  la  dotazione  del  fondo di cui all'articolo 127, comma 3,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' incrementata, per l'anno
2008, della somma di 30 milioni di euro."
 
	        
	      
                         Art. 128 (19) (21)
             Disposizioni in materia di credito agrario

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, e' sostituito dal seguente:
"3.  I  mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo a favore di
imprese  agricole  singole  o  associate,  cooperative,  consorzi  ed
associazioni   di   produttori   costituite  nelle  forme  giuridiche
societarie,  e  per  i  quali  siano  trascorsi almeno cinque anni di
ammortamento,  continuano  a  beneficiare  delle rate di concorso sul
pagamento  degli  interessi non maturati, anche in fase di estinzione
anticipata  dell'operazione. E' facolta' del mutuatario richiedere la
rinegoziazione  dei  mutui  senza  effetti novativi, con la riduzione
dell'ipoteca  originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto
mutuante.  Quest'ultimo,  all'accoglimento  dell'istanza, assicura al
mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione
delle  rate  di  concorso  non ancora scadute. Il contributo in conto
interessi   gia'   accreditato   agli   istituti  mutuanti  in  forma
attualizzata  al  sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284
del  3 dicembre 1985, sara' comunque riconosciuto al mutuatario nella
misura  residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo
vincolativo  della  destinazione  d'uso dei beni immobili oggetto del
finanziamento  e'  stabilito  in  cinque  anni. Il valore massimo del
tasso   da   prendere   in   considerazione,   nella   procedura   di
attualizzazione  o  di  ricontrattazione,  e'  quello di riferimento,
vigente  per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione
anticipata o della ricontrattazione del mutuo".
  2.  Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la
formazione  della proprieta' contadina e per i finanziamenti concessi
ai  sensi  della  legge  19  dicembre  1983,  n.  700,  e  successive
modificazioni,  per  i quali sia iniziato il periodo di ammortamento,
il   tasso  e  le  condizioni  applicati,  a  valere  sulle  rate  di
ammortamento  in  scadenza  successivamente  al 1o gennaio 1999, sono
quelli stabiliti per le nuove operazioni.
  3.  A  favore  delle  imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma
1  del  presente articolo, e di quelle agro-alimentari danneggiate da
avversita'  atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990,
ai  sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n.
185,  e'  prorogato  di  ventiquattro mesi il pagamento delle rate in
scadenza  dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative
all'esercizio dell'attivita' aziendale e sono sospese per il medesimo
periodo  le  procedure  di  riscossione delle rate gia' scadute e non
pagate  alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso
di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
  4. Le rate gia' assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli
interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di
sospensione.  L'onere finanziario e' coperto dalle economie accertate
nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza
ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
  5.  Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni
debitorie  delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, gia'
assistite  dal  concorso  pubblico nel pagamento degli interessi, nel
limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza
oneri  ulteriori  a  carico  dei  bilanci  regionali. La durata delle
operazioni   di   consolidamento   e'  variabile  in  relazione  alle
disponibilita' finanziarie.
  6.  Entro  ((  il  31  marzo  2003  )), il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, emana con proprio
decreto, le norme di attuazione del presente articolo.
 
	        
	      
                         Art. 129 (13) (24)
             Emergenze nel settore agricolo e zootecnico

  1.  Per  fare  fronte  alle  emergenze  determinatesi  nel  settore
agricolo  e  zootecnico,  a  seguito  delle malattie e della crisi di
mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
per  l'attivazione  degli  interventi  in  base  ai seguenti tetti di
spesa:
a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita'
   degli  allevamenti  bovini  che operano nella linee vacca-vitello,
   nonche'  di  prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone
   di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a
   seguito  della  accertata  presenza  di  influenza  catarrale  dei
   ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
(( a-bis)  interventi  strutturali  e di sostegno per fronteggiare le
   conseguenze  della  malattia  scrapie negli allevamenti ovini: 2,5
   milioni di euro; ))
b) interventi   strutturali  e  di  prevenzione  dalla  encefalopatia
   spongiforme   bovina  negli  allevamenti  anche  con  riguardo  al
   sostegno  dei  sistemi  di  tracciabilita',  nonche' alle razze da
   carne  italiana  e  delle  popolazioni  bovine  autoctone: lire 10
   miliardi  per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
   2003;
c) interventi  strutturali  e  di  prevenzione  (( e di indennizzo ))
   negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza
   aviaria:  lire  20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno
   degli anni 2002 e 2003;
d) interventi   strutturali   negli   impianti  viticoli  colpiti  da
   flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per
   ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi  per  fronteggiare  gli  eventi eccezionali conseguenti
   alla  grave  crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il
   2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi  strutturali  negli  impianti  frutticoli colpiti dalla
   malattia  della  sharka:  lire  5 miliardi per ciascuno degli anni
   2001 e 2002.
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  febbraio  2000,  n.  8,
convertito.  con  modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il
quarto   periodo  del  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "Gli
acquirenti,   in   luogo  della  materiale  trattenuta  del  prelievo
supplementare  sul  prezzo  del  latte,  possono  avvalersi di idonee
garanzie  immediatamente  esigibili  con  i criteri e le modalita' da
definire   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2,
della  legge  26  novembre  1992,  n.  468,  e l'eventuale revoca del
riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita'
dello stesso per il versamento del prelievo".
 
	        
	      
                              Art. 130.

(Modifiche  alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni
                   in materia di consorzi agrari)

   1.  Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo  4,  comma  1,  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "II  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale e'
tenuto  ad  inviare  una  informativa  semestrale  al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali sulla gestione dei consorzi agrari,
anche ai fini di cui all'articolo 11";
   b)  all'articolo  8,  comma  1,  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino
al  31  dicembre  1995  sulla  base  del  tasso  ufficiale  di sconto
maggiorato  di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni
1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali".
   2.  I  trattamenti  recante  sussidi  al  reddito per i lavoratori
dipendenti  dai  Consorzi  agrari possono essere prorogati nel limite
massimo  di  lire  30 miliardi, secondo criteri e modalita' stabiliti
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino
al 31 dicembre 2001.
 
	        
	      
Capo XX

INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VARIE
                            Art. 131 (16)
 Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione
      della normativa vigente in materia di appalti ferroviari

  1.  Al  fine  di  garantire  il  contenimento  delle  tariffe  e il
risanamento  finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione puo' rilasciare titoli
autorizzatori  ai  soggetti  in  possesso  dei requisiti previsti dal
decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche
in  deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e
3,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo  decreto,  a condizione di
reciprocita'  qualora  si  tratti di imprese aventi sede all'estero o
loro  controllate;  puo'  altresi'  autorizzare  la societa' Ferrovie
dello  Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni
in  leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli
articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano
per  la  parte  concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di
applicarsi al trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato
Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166 ))
  3.  Al  fine  di  garantire  la  sollecita  conclusione  dei lavori
relativi  alla  tratta  ferroviaria  ad  alta capacita' Torino-Milano
approvati  nella  conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed
il  contenimento  dei costi di realizzazione, anche in relazione alle
esigenze  connesse  allo  svolgimento  delle  Olimpiadi invernali del
2006,  il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici
giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge
istituisce  l'Osservatorio  permanente per il monitoraggio dei lavori
relativi   alla   medesima   tratta   ferroviaria,  composto  da  sei
componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  e  designati,  rispettivamente, dal
Ministro  medesimo,  dal  presidente  della  regione  Lombardia,  dal
presidente  della  regione  Piemonte,  dalla  TAV  Spa  e dal General
Contractor  affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di
costruzione.  Ai  componenti  non spetta alcun compenso. I servizi di
segreteria   dell'Osservatorio  sono  assicurati  dal  Ministero  dei
trasporti  e  della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni
organiche  e  finanziarie.  Ai lavori di cui al presente comma non si
applicano le disposizioni del comma 2.
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166 ))
  5.  Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa' Ferrovie
dello  Stato  Spa  effettuate  a  decorrere  dal  1o  gennaio 2000 in
esecuzione   delle   direttive  comunitarie  91/440/CEE,  95/18/CE  e
95/19/CE,  cosi'  come  recepite  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8  luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999, n. 146,
nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
18  marzo  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio  1999,  sono  effettuate  in  regime  di neutralita' fiscale e
pertanto  escluse  da  ogni  imposta  e tassa. Gli eventuali maggiori
valori   realizzati   o   iscritti,  in  conseguenza  delle  predette
operazioni,   nei   bilanci   delle  societa'  interessate  non  sono
riconosciuti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
 
	        
	      
                              Art. 132.

        (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

   1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' abrogato.
   2.  La  garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni
emesse  dalle societa' per azioni concessionarie per la costruzione e
l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio
1961,   n.   729,   e   successive   modificazioni,  deve  intendersi
riconosciuta  solo per quei periodi nei quali e' risultata prevalente
la  partecipazione  pubblica  e  per quelli in cui tale prevalenza e'
venuta  temporaneamente  a  mancare  a  causa  delle trasformazioni o
modificazioni   di   istituti   di   credito  soci  conseguenti  alla
applicazione  della  legge  30  luglio 1990, n. 218, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio del Fondo centrale di garanzia.
   3.  In  sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi
dell'articolo  11  della  legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro
dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica,  e'  autorizzato  a
consentire,  nel  rispetto dei principi di diritto comunitario, senza
oneri  per  lo  Stato,  la  rimodulazione  dei  debiti conseguenti ad
interventi  in  qualsiasi  epoca  effettuati,  con  eventuali aumenti
controllati  delle  tariffe  e con una determinazione negoziata degli
interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
 
	        
	      
CAPO XXI

INTERVENTI PER LA CONTINUITA' TERRITORIALE CON LA SICILIA
                            Art. 133 (36)
 (Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese
                             siciliane)

  1.  E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e
di    trasformazione   classificate   dal   decreto   del   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997,
con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione
Sicilia,  ad  eccezione  di  quelle  di distillazione dei petroli, un
contributo,  mediante  credito  d'imposta,  per le spese di trasporto
ferroviario,  marittimo  e  aereo  e  combinato, nei limiti stabiliti
dall'Unione  europea  in  materia di aiuti di Stato. Il contributo e'
concesso  nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti
provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e
destinati  al  restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento  dello  stanziamento complessivo di cui al comma 2 e' riservato
al  contributo  per  le  spese di trasporto su gomma. A decorrere dal
2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per cento per ciascun anno.
  2.  L'attuazione  delle  disposizioni di cui al comma 1 e' affidata
alla  regione  Sicilia  tramite  apposita convenzione tra il Ministro
delle  finanze,  il  Ministro  dei trasporti e della navigazione e il
presidente  della  regione,  da  definire entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio
statale   alla   regione  Sicilia  e  l'entita'  del  cofinanziamento
regionale  dell'agevolazione  di  cui  al  presente articolo, che non
dovra'  comunque  essere  inferiore  al  50  per cento del contributo
statale.  L'onere  complessivo  per  il bilancio dello Stato non puo'
superare  l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire 50
miliardi a decorrere dall'anno 2002. ((36))

-------------------
AGGIORNAMENTO(36)
  La  L.  30  dicembre  2004,  n. 311 ha disposto che " in virtu' del
combinato  disposto  dell'articolo  45,  comma  14,  della  legge  23
dicembre  1998,  n. 448, e dell'articolo 36 della legge della Regione
siciliana  31  maggio  2004,  n.  9,  e  successive  modificazioni, i
benefici  di  cui al presente articolo, si intendono trasferiti, alle
medesime   condizioni  di  cofinanziamento  regionale  ivi  previste,
all'articolo  134  della  medesima  legge n. 388 del 2000, nei limiti
delle norme di contabilita' di Stato."
 
	        
	      
                              Art. 134.

(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)

   1. E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi
per  l'anno  2001  per  il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione
del  settore  del trasporto merci siciliano. Il contributo statale e'
erogato   subordinatamente   alla   verifica   della  coerenza  degli
interventi  con  gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo.  Il
cofinanziamento regionale non dovra' essere inferiore al 30 per cento
del contributo statale.
 
	        
	      
                              Art. 135.

              (Continuita' territoriale per la Sicilia)

   1.  Al  fine  di  realizzare  la  continuita'  territoriale per la
Sicilia, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE)
n.  2408/92  del  Consiglio,  del  23  luglio  1992,  il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
   a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai
servizi  aerei  di  linea effettuati tra gli scali aeroportuali della
Sicilia   e   i  Principali  aeroporti  nazionali  e  tra  gli  scali
aeroportuali  della  Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in
conformita'  alle  conclusioni  della conferenza di servizi di cui ai
commi 2 e 3;
   b)  qualora  nessun  vettore  abbia istituito servizi di linea con
assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea
per  l'assegnazione  delle  rotte  tra  gli  scali aeroportuali della
Sicilia e gli aeroporti nazionali.
   2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Presidente  della regione Sicilia, delegato dal
Ministro  dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di
servizi.
   3.  La  conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  2 definisce i
contenuti dell'onere di servizio in relazione:
   a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
   b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
   c) al numero dei voli;
   d) agli orari dei voli;
   e) alle tipologie degli aeromobili;
   f) alla capacita' dell'offerta;
   g)  all'entita'  dell'eventuale  copertura  finanziaria da porre a
carico  del  bilancio  dello  Stato  qualora  si proceda alla gara di
appalto europea.
   4.  Qualora  nessun  vettore  accetti l'imposizione degli oneri di
servizio  pubblico  di  cui  al  comma 1, lettera a), il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione,  d'intesa  con  il Presidente della
regione  siciliana,  indice  la  gara  di appalto europea, secondo le
procedure  previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f),
g)  e  h),  del  regolamento  (CEE)  n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992.
   5.  Ai  sensi  delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre
gli  oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte
tra gli scali siciliani e nazionali e' comunicata all'Unione europea.
   6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati
dai  vettori  conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui
al  comma  4,  sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire
100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
   7.  L'entita'  del  cofinanziamento regionale alle agevolazioni di
cui  al presente articolo non potra' essere inferiore al 50 per cento
del contributo statale.
 
	        
	      
                              Art. 136.

      (Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)

   1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree
del  Paese,  con  riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei
trasporti   e   della   navigazione  dispone,  con  proprio  decreto,
l'imposizione  di  oneri  di  pubblico  servizio  in conformita' alle
disposizioni  del  regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio  1992,  nelle  regioni  di  cui  all'obiettivo  1  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio del 21 giugno 1999 e
provvede  a  costituire  le  condizioni  necessarie a determinare una
effettiva  riduzione  delle  tariffe dei servizi aerei di linea nelle
predette regioni.
   2.  I  contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1
sono  determinati  secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  2  e 3
dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
 
	        
	      
                            Art. 137 (29)
         Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia

  1.  Alla  regione  Sicilia  e' assegnato un limite di impegno di 21
miliardi  di  lire della durata di quindici anni, corrispondente a un
capitale  mutuabile  di  almeno  lire  200  miliardi,  per interventi
diretti a:
a) contenere  i  consumi  ed i costi energetici delle piccole e medie
   imprese;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di
   raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi;
(( c-bis)   realizzare   infrastrutture   primarie   con   interventi
   intersettoriali. )) ((29))
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
  La  L.  24  dicembre 2003, n. 350 ha disposto che "per l'attuazione
della   lettera   c-bis)  del  comma  1  del  presente  articolo,  e'
autorizzata  una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno
2004".
 
	        
	      
CAPO XXII

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO, DI
TUTELA DEL
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
               Art. 138 (11) (13) (19) (29) (31) (35)
              Disposizioni relative a eventi calamitosi

  1.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi  dell'articolo  3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990,
destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi in materia di versamento
delle  somme  dovute  a  titolo  di  tributi  e  contributi,  possono
regolarizzare  la  propria  posizione relativa agli anni 1990, 1991 e
1992,  versando  l'ammontare  dovuto  per ciascun tributo a titolo di
capitale,  al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale
ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. (29)
  2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino
ad  un  massimo  di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima
rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
  3.  Le  somme  dovute  dai  contribuenti  di  cui al comma 1, e non
versate,  sono  recuperate  mediante  iscrizioni  in ruoli da rendere
esecutivi  entro  il  31  dicembre dell'anno successivo alla scadenza
dell'ultima rata.
  4.  L'articolo  11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta
nel  senso  che  qualora il contribuente interessato non abbia pagato
integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze e del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  del 31 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25
del   decreto-legge   23   giugno   1995,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita'
di  versare  la  meta' delle stesse e di versare la restante meta' in
altrettante   rate,   con   decorrenza   dall'ultima   rata  prevista
globalmente  per  ciascuna  tipologia  di  tributo  o  contributo. Le
disposizioni  dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non
si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
  5.  Le  modalita'  di versamento delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  6.  Per  i  versamenti  dei tributi e contributi sospesi effettuati
oltre  le  scadenze  dei  termini  previsti,  ma  comunque entro il 1
gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni.
  7.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi  e  premi  dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di
versamento sono fissate dagli enti impositori.
  7-bis.  Fino  al  termine  di  cui  al  comma  1,  sono  sospesi  i
procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.
  8.   I   soggetti  residenti  alla  data  delle  calamita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  interessati  al  servizio  militare  di  leva le cui abitazioni
principali,  a  causa  degli eventi calamitosi, sono state oggetto di
ordinanza  di  sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e
permangono  in  questa  condizione all'atto della presentazione della
domanda  di  cui  al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando
persiste  lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
ai  sensi  dell'articolo  5  della citata legge n. 225 del 1992, come
coadiutori  del  personale  delle  Amministrazioni dello Stato, delle
regioni  o  degli  enti  locali territoriali per le esigenze connesse
alla  realizzazione  degli  interventi  necessari  a fronteggiare gli
eventi calamitosi.
  9.  Coloro  che  intendono beneficiare delle disposizioni di cui al
comma   8   devono   presentare  domanda  al  distretto  militare  di
appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto
arruolamento,  entro  venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero
di  proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la
domanda  deve  essere  presentata  ai  rispettivi Comandi di corpo. I
comandi  militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate
da  parte  delle  Amministrazioni  dello Stato, delle regioni e degli
enti   locali   territoriali   e  loro  consorzi,  assegnano,  previa
convenzione,    i   soggetti   interessati,   tenendo   conto   delle
professionalita'   richieste   e  delle  attitudini  individuali  dei
soggetti  medesimi  a  svolgere i previsti interventi. Per il vitto e
l'alloggio   di   tali  soggetti  si  provvede  tenendo  conto  della
ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche'
autorizzando  il  pernottamento  ed  eventualmente il vitto presso le
rispettive  abitazioni.  L'assegnazione  dei  militari  di  leva alle
amministrazioni  che  hanno  stipulato  la  convenzione avviene entro
venti  giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari
stessi.
  10.  Qualora  in  occasione  della  chiamata  alla  leva di ciascun
contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano
di  assicurare  il  fabbisogno  delle Forze armate, il Ministro della
difesa,  con  proprio  decreto,  puo'  sospendere  temporaneamente la
applicazione  delle  disposizioni  del  comma  8 ovvero di quelle sul
servizio  di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a
favore delle zone colpite da eventi calamitosi.
  11.  Le  norme  recate  dai  commi  1  e  2 dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si
applicano,  nei  limiti  delle  richieste di personale avanzate dalle
singole  amministrazioni  che  attestino  la persistenza di effettive
esigenze  connesse  agli interventi necessari a fronteggiare la crisi
sismica, fino al 30 giugno 2001.
  12.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili,   in  attuazione
dell'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i
termini  previsti  dal decreto del Ministro dell'interno delegato per
il  coordinamento  della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499,
gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2991  del  31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.
  13.  Al  fine  di  consentire  il  recupero  delle  minori  entrate
dell'imposta  comunale  sugli immobili relative ai fabbricati colpiti
dal  sisma  del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso,
per  il  2001,  un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le
modalita'  di  cui  agli  articoli  2 e 4 del decreto-legge 13 maggio
1999,  n.  132,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n. 226.
  14.  Si  intendono  ricompresi  tra  gli  oneri detraibili ai sensi
dell'articolo  13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, gli importi delle erogazioni
liberali  in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da
eventi  di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se
avvenuti  in  altri  Stati,  eseguite  per  il  tramite  dei soggetti
identificati  ai  sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  20  giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155
del  5  luglio  2000.  Per  il  periodo di imposta 2000, si intendono
detraibili  anche  gli  importi  riferiti alle erogazioni liberali in
denaro effettuate nell'anno precedente.
  15.  Il  Magistrato  per il Po puo' utilizzare gli enti locali come
soggetti  attuatori per specifici interventi di protezione civile sul
territorio di competenza.
  16.  Per  finanziare  gli  interventi delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti
per  le  calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il
sistema  di  protezione  civile delle regioni e degli enti locali, e'
istituito  il  "Fondo  regionale  di  protezione civile". Il Fondo e'
alimentato  per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di
lire  100  miliardi  annue,  il  cui  versamento  e'  subordinato  al
versamento  al  Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia
autonoma  di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate
nell'anno  precedente,  determinata  dalla  Conferenza dei presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome in modo da assicurare un
concorso  complessivo  delle  regioni  e  delle province autonome non
inferiore,  annualmente,  al  triplo del concorso statale. Le risorse
regionali  e  statali  sono  accreditate  su  un  conto  corrente  di
tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile".
L'utilizzo  delle  risorse del Fondo e' disposto dal Presidente della
Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome,
d'intesa  con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le
competenti  autorita'  di  bacino,  in  caso di calamita' naturali di
carattere    idraulico    ed    idrogeologico,   ed   e'   comunicato
tempestivamente  alla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano.
((35))
  17.  In  sede  di  prima  applicazione per il triennio 2001-2003 il
concorso  delle  regioni  al  Fondo  di cui al comma 16 e' assicurato
mediante  riduzione  delle  somme  trasferite ai sensi della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun
anno,  con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo
52,  comma  6,  della  presente  legge.  Per  l'anno 2004 il Fondo e'
alimentato  esclusivamente  da  un  contributo  dello  Stato  pari  a
154.970.000 euro. ((35))
  18.  Sui  fondi  assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le
strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da
impegnare  nel  2001  e  nel  2002,  per  gli  interventi  urgenti di
ripristino  della  viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli
eventi  alluvionali  dei  mesi di settembre, ottobre e novembre 2000,
per  i  quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225.  A  valere su tali somme, l'ANAS
provvede  anche  alle  prime  opere  necessarie d'intesa con gli enti
competenti  alla  messa  in  sicurezza  dei  versanti  immediatamente
adiacenti  alla  sede  stradale  nei  casi  in  cui  la  instabilita'
rappresenti un pericolo per la circolazione.
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AGGIORNAMENTO (29)
  La  L.  24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto che "il termine di cui
al  comma  1  del presente articolo, e' differito, limitatamente alle
somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005".
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AGGIORNAMENTO (35)
  Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 convertito con L. 27 dicembre 2004,
n.  306,  ha  disposto  che  "l'operativita'  del  Fondo regionale di
protezione  civile, di cui ai commi 16 e 17 del medesimo articolo, e'
prorogata   per  gli  anni  2005,  2006  e  2007  anche  al  fine  di
fronteggiare  le  esigenze  connesse  all'impiego delle risorse umane
necessarie  al  funzionamento  della  rete  dei  Centri funzionali di
protezione civile".
 
	        
	      
                           Art. 139. (53)
(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei
       lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)

   1.  I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo
8  della  legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre
2001  anche  per  quegli  assegnatari la cui pratica contributiva sia
gia'  stata  oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore
della presente legge.
   ((  2.  I  contributi  previsti  dai commi primo, secondo, terzo e
settimo  dell'articolo  4  della  legge  4  novembre 1963, n. 1457, e
successive  modificazioni,  possono  essere  concessi  ed  erogati in
un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo
degli  aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n.
1457  del  1963,  anche  nel  caso di rinuncia al completamento della
ricostruzione,  sino  alla  concorrenza  delle  spese  sostenute,  da
comprovare  con  idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da
soggetto abilitato )).
   3.  I  provvedimenti  di  assegnazione  definitiva delle aree gia'
assegnate  in  via  provvisoria  agli  aventi diritto dovranno essere
definiti  entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione
dell'area, gia' provvisoria, diventa definitiva.
   4.  Per  garantire  l'erogazione  di  contributi  necessari per la
ricostruzione  delle  abitazioni,  nonche' per il completamento della
ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla
legge  4  novembre  1963, n. 1457, e' autorizzato, per l'anno 2001, a
favore  del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10
miliardi.
 
	        
	      
                            Art. 140 (31)
       Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia

  1.  Al  fine  di  consentire  il  riordino fondiario nelle zone del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni
di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive
modificazioni,  gia' prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio
1992,  n.  34,  e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al (( 31 dicembre 2005. ))
I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati,
in via di sanatoria, al (( 31 dicembre 2005 )) per le amministrazioni
comunali  che  abbiano  avviato  le procedure previste per i piani di
ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
 
	        
	      
                            Art. 141 (24)
                     Patrimonio idrico nazionale

  1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili
in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la
protezione  ambientale,  mediante eliminazione di perdite, incremento
di  efficienza  della  distribuzione  e  risanamento  delle gestioni,
nonche'  mediante  la razionalizzazione e il completamento di opere e
di  interconnessioni,  il  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   provvede   alla   concessione,  ed  alla
conseguente   erogazione  direttamente  agli  istituti  mutuanti,  di
contributi   pari   agli   oneri,   per  capitale  ed  interessi,  di
ammortamento  di  mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti
soggetti  sono  autorizzati  a  contrarre in rapporto alle rispettive
quote  di  limiti  di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni
2002 e 2003:
a) Consorzio   Ovest   Sesia  Baraggia,  del  sistema  Canale  Cavour
   Vercellese,  per  la  quota  di lire 8 miliardi per ciascuno degli
   anni 2002 e 2003:
b) Consorzio  Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8
   miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) Canale  Emiliano-Romagnolo,  per la quota di lire 7,5 miliardi per
   ciascuno degli armi 2002 e 2003;
d) Ente  Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per
   ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la
   quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
f) Ente   per   lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
   fondiaria  in  Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5
   miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema  Lentini,  Simeto  e  Ogliastro,  per la quota di lire 3,5
   miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio  di  bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di
   lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
i) Consorzi  di  bonifica  dell'oristanese,  per  la  quota di lire 1
   miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio  bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1
   miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
  2.  Gli  enti  indicati  al comma 1 presentano entro il 31 dicembre
2001  progetti  esecutivi  e  cantierabili per la realizzazione delle
opere  necessarie  al  recupero  di  risorse idriche. Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica provvede alla
revoca  della  concessione  degli  enti  inadempienti  a ripartire le
connesse risorse tra i rimanenti.
  3.  Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui
al  comma  2  nelle  restanti  aree  del  territorio  nazionale, sono
autorizzati  gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2002 e 2003, da iscrivere nello
stato   di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  per  la  concessione  di  contributi  pluriennali  per  la
realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.
  ((  3-bis.  Al  fine  di assicurare il corretto funzionamento degli
enti  di  cui  al  comma  1 nonche' per la realizzazione di ulteriori
investimenti  e'  autorizzato  il  limite  d'impegno quindicennale di
5.270.000  euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i
suddetti  enti  presentano  al  Ministero  delle politiche agricole e
forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento
e alla realizzazione di investimenti. ))
  4.  Per  l'adempimento  degli  obblighi  comunitari  in  materia di
fognatura,  collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e
32  del  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 152, e successive
modificazioni,  le  autorita'  istituite  per gli ambiti territoriali
ottimali  di  cui  all'articolo  8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
ovvero,  nel  caso  in  cui  queste  non  siano  ancora operative, le
province,  predispongono,  entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi
urgenti,  a  stralcio  e  con  gli  stessi effetti di quello previsto
dall'articolo  11,  comma  3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n.
36. Ove le predette autorita' e province risultino inadempienti, sono
sostituite,  anche  ai  sensi  dell'articolo  3  del  citato  decreto
legislativo  n.  152  del  1999,  come modificato dall'articolo 2 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 258, dai presidenti delle
giunte   regionali,  su  delega  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.
 
	        
	      
                              Art. 142.

(Fondo   per   il   finanziamento   dei  piani  stralcio  di  assetto
                           idrogeologico)

   1.  Per  gli  interventi  relativi  al  finanziamento  delle opere
previste   dai   piani   stralcio   di   assetto  idrogeologico,  per
l'individuazione  delle  aree  a  rischio e per le relative misure di
salvaguardia e' istituito un apposito fondo.
   2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  per  gli anni 2002 e 2003 e'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
 
	        
	      
                              Art. 143.

       (Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)

   1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali e' attribuita,
per  l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a
quanto  disposto  dall'articolo  3, comma 83, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662.  La  predetta  somma  e'  attribuita  con decreto del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita'
culturali,  per  il  recupero  e  la conservazione dei beni culturali
archeologici,   storici,   artistici,  archivistici,  delle  librerie
storiche, delle biblioteche e dei beni librari.
 
	        
	      
CAPO XXIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
                              Art. 144.

                         (Limiti di impegno)

   1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia  e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di
impegno  di  cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
   2.  Il  comune  di  Venezia  e'  autorizzato a destinare parte del
ricavato  dei  mutui  contratti  utilizzando  le  quote  di limiti di
impegno  ad  esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per
la  salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della
legge  23  dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi
derivanti  dalla  perdurante  inagibilita'  del  Teatro  "La Fenice",
mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice
di  Venezia  fino  ad  un  importo  massimo  di lire 4,5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
   3.  Per  le  finalita'  di  sviluppo  da  parte  dell'industria  a
tecnologia  avanzata,  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 17
giugno  1996,  n.  321,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1996,  n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti
tecnologicamente  prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della
legge  24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi al
Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter
del   decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati
limiti  di  impegno  quindicennali  di  lire  50 miliardi a decorrere
dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
   4.  Per  il completamento degli interventi urgenti a seguito degli
eventi  sismici  e  idrogeologici  avvenuti  tra  il settembre 1997 e
l'agosto  2000,  esclusi  gli  eventi  sismici delle regioni Marche e
Umbria,  e  per  i  quali  e'  intervenuta da parte del Consiglio dei
ministri   la   dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento
della  protezione  civile  e' autorizzato a concorrere con contributi
quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di
impegno  di  lire 35 miliardi decorrente dall'anno 2002, da ripartire
da  parte  del  medesimo Dipartimento tra le regioni interessate alle
esigenze.   Per   disciplinare  gli  interverti  infrastrutturali  di
emergenza  e  a  favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate
ordinanze  ai  sensi  dell'articolo  5  della citata legge n. 225 del
1992, d'intesa con le regioni interessate.
   5.  Per  fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o
da  eccezionali  avversita'  atmosferiche verificatisi nell'anno 2000
sul  territorio  nazionale,  nelle  zone definite dalle ordinanze del
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  provvede con le
modalita'  e  le  procedure  di  cui  al  comma 4 ed e' autorizzato a
concorrere  con  contributi  in  favore delle regioni che contraggono
mutui  allo  scopo.  A  tale  fine,  in  aggiunta alle risorse gia' a
disposizione  del  Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti
di  impegno  quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno
2001  e  di  lire  100  miliardi  decorrente  dall'anno 2002. Per gli
interventi  nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di
settembre  e  ottobre  2000  sono  inoltre  autorizzati due limiti di
impegno  quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002
e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
   6.  Per  la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto
della  Campania  di  cui  alla  legge  3  aprile  1980,  n.  116,  e'
autorizzato  un  limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno
2002  di  lire  1  miliardo.  Per  la  prosecuzione  degli interventi
conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992,
n.  32,  la regione Puglia e' autorizzata a contrarre mutui assistiti
da  contributo  statale,  da  erogare  tramite  il Dipartimento della
protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di lire
2  miliardi,  decorrente  dall'anno  2002.  Per la prosecuzione degli
interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio
1984,  n.  159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1984,  n.  363,  e'  autorizzato  un  limite  d'impegno quindicennale
decorrente  dall'anno  2002 di lire 1 miliardo, ai fini della stipula
di  un  mutuo  da  parte  della  regione  Lazio,  su  indicazione del
Dipartimento della protezione civile.
   7.  Al  fine  di garantire il miglioramento della viabilita' e dei
trasporti,  sono  attribuiti  all'ANAS  stanziamenti  destinati  alle
seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:
   a)  strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e
2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;
   b)  pedemontana-lombarda:  lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e
2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;
   c)  ionica:  lire  10.000  milioni  per  l'anno  2001, lire 20.000
milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;
   d)  tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 milioni
per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;
   e) collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n.
527: lire 10.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003;
   f)   strada  trasversale  "Delle  Serre",  in  provincia  di  Vibo
Valentia:  lire  10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni
per l'anno 2003;
   g)  strada  a  scorrimento  veloce  Caltanissetta-Gela: lire 5.000
milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003.
   8.  Per  il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia,
tronco   Atina-confine   della  regione  Lazio,  e'  attribuita  alla
provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003.
   9.  Per  interventi  relativi  al  miglioramento del nodo stradale
Venezia-Mestre  e'  autorizzata  per l'anno 2001 l'erogazione di lire
2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.
   10.  Per  interventi  relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla
Maratea  nella  regione  Basilicata  e'  autorizzata la spesa di lire
4.000  milioni  per  il  2001  e  di  lire 2.000 milioni per il 2002.
Nell'ambito  degli  interventi  per la risoluzione dei problemi della
viabilita' dell'area centrale veneta la regione Veneto e' autorizzata
a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a
carico  del bilancio dello Stato. A tal fine e' autorizzato il limite
di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.
   11.  L'ANAS  e'  inoltre  autorizzato,  nell'ambito  delle risorse
esistenti,  a  contrarre  mutui quindicennale assistiti da contributi
erariali, nei limiti finanziari indicati:
   a)  strada  Termoli-San  Vittore,  A1-A14:  lire 3.000 milioni per
l'amo 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003;
   b)  strada  Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e
2003.
   12.  Per  la  progettazione  definitiva  del raddoppio dell'intero
tracciato, con priorita' per la nuova galleria di valico, della linea
ferroviaria  Parma-La  Spezia (Pontremolese), e' autorizzata la spesa
di  lire  4.000  milioni  nell'anno  2002  e  di  lire  5.000 milioni
nell'anno 2003.
   13.  Sono  autorizzati  limiti  di impegno quindicennali di lire 1
miliardo  a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere
dall'anno  2003,  in  corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia
stipulera' per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
   14.  Per  la  realizzazione  della  strada  medio  Adriatico-medio
Tirreno  (adeguamento  strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati
limiti  di  impegno  quindicennali  di  lire  7  miliardi a decorrere
dall'anno  2002  e  di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2003; e'
altresi'  autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni del triennio 2001-2003.
   15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale
di  intervento  contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorita'
di  bacino  del  fiume  Arno,  secondo  le  procedure  previste dagli
articoli  17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' al fine
della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal
dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell'Arno
sono  autorizzate  a  contrarre  mutui  con ammortamento a carico del
bilancio  dello  Stato  pari  a un limite di impegno quindicennale di
lire  2  miliardi  a  decorrere dall'anno 2002 e un limite di impegno
quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2003.
   16.  Per  interventi  infrastrutturali  di collegamento con la Val
d'Aosta,  e'  concesso  alla  comunita' montana Valsesia un limite di
impegno  quindicennale  di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2002,
da  iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
   17.  E'  autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20
miliardi  annue  a  decorrere  dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a
decorrere  dal  2003  destinato  alla  copertura  finanziaria  di  un
programma  finalizzato  all'avvio  della gestione del servizio idrico
integrato  di  cui  alla  legge  5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il
finanziamento   di   interventi   diretti  con  particolare  riguardo
all'ottimizzazione  dell'uso  idropotabile di invasi artificiali e di
reti.  Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma
e nel piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della citata
legge  n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per l'ambito
territoriale  ottimale,  individuato  ai  sensi dell'articolo 9 della
medesima  legge  n.  36  del 1994, per i quali il soggetto gestore si
impegna  ad  anticipare  almeno  il  30  per  cento dell'investimento
necessario.  Le  richieste  di  finanziamento  sono predisposte dalle
regioni  interessate  ed  indicano i benefici prodotti sulla dinamica
tariffaria  contemplata  nel piano dell'ambito territoriale ottimale.
Il  finanziamento  delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al
presente  comma,  e'  approvato  con  decreto del Ministro dei lavori
pubblici,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  e  sentita  l'Unita'  tecnica-finanza di progetto di cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
   18.  Per  il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze
per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338,
sono  autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi
per  ciascuno  degli  anni  2002  e 2003, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  al fine di consentire la contrazione di mutui con la
Cassa  depositi  e  prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge
possono  essere  effettuati  anche  da fondazioni e istituzioni senza
scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio.
 
	        
	      
                              Art. 145
                          Altri interventi

   1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194,
  dopo  le  parole  "contributo  dodecennale", le parole: "del 10 per
cento  della spesa di investimento, nel limite" sono sostituite dalle
seguenti: "per la spesa di investimento, per un importo".
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166
  3.  La  legge  5  luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un
contributo   annuo   a   favore  dell'Istituto  per  la  contabilita'
nazionale,  e  la  legge  29  novembre  1961,  n. 1329, relativa alla
concessione  di  un  contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo
degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  5.  I  progetti  nel  settore  spaziale  con  particolari  ricadute
commerciali   sono  individuati  dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto  con  il  Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria,
del   commercio  e  dell'artigianato  concede  finanziamenti  con  le
modalita'  e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808,
allo  scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE
nel  quadro  delle disponibilita' di cui alla citata legge n. 808 del
1985.
  6.  Per  le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre  1997,  n. 403, concernenti la concessione di contributi per
la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa di lire 15
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2001,  2002 e 2003, finalizzata
all'acquisto  o  alla  trasformazione  di  autoveicoli,  motocicli  e
ciclomotori  elettrici,  a  metano  e a GPL, di biciclette a pedalata
assistita,  nonche'  all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti
di  un  impianto  di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni
adottate  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7.  All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle
tasse  automobilistiche,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli"
sono inserite le seguenti: " , i motocicli e i ciclomotori a due, tre
o quattro ruote,".
  8.  All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre
1998,  n.  426,  le parole "tipologie di autoveicoli a minimo impatto
ambientale"  sono  sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a
minimo  impatto  ambientale";  dopo  le  parole:  "nel territorio dei
comuni  con  popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite
le  seguenti:  ",  dei  comuni che fanno parte delle isole minori ove
sono  presenti  aree  marine  protette,  nonche' dei comuni che fanno
parte  delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di
cui  alla  deliberazione  del  Ministro  dell'ambiente del 2 dicembre
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997".
  9.  Per  le finalita' previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo
1998,  n.  73,  concernenti  il  programma  di  metanizzazione  della
Sardegna,  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 20 miliardi per l'anno
2001.  Al  fine  di  evitare  che le imprese interessate, a causa dei
ritardi  nella  notifica  alla  Commissione  delle Comunita' europee,
perdano  i  benefici  previsti  dalla citata legge n. 73 del 1998 per
l'esercizio  2000,  il  credito  di imposta maturato e non compensato
nello  stesso esercizio e' compensabile nel corso dell'esercizio 2001
secondo le modalita' previste dalla stessa legge.
  10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di
monitoraggio  degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della
legge  17  maggio  1999,  n.  144,  ivi comprese le spese relative al
funzionamento  della  rete dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti  pubblici  ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE,
la  dotazione  annuale  del  fondo  previsto dal comma 7 del predetto
articolo   1   e'   incrementata   di   lire  30  miliardi,  per  una
autorizzazione  complessiva  di  spesa  di  lire  40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare
anche  i  costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai
compensi  per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione
annuale  del  CIPE  una  quota  del predetto fondo sara' destinata al
finanziamento  delle attivita' di raccordo, indirizzo e coordinamento
della  rete  da  parte  del  nucleo  di  valutazione  e  verifica del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  11.  Ai  fini della trasformazione in societa' per azioni dell'Ente
nazionale  di  assistenza  al  volo  (ENAV)  ai  sensi delle leggi 21
dicembre  1996,  n.  665,  e  17  maggio  1999,  n.  144,  si applica
l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  12.  I  dipendenti  dell'ENAV,  aventi  diritto  all'indennita'  di
buonuscita  alla  data  del  31  dicembre 2000, possono optare per il
mantenimento  del  trattamento di fine servizio secondo le regole per
loro vigenti alla medesima data.
  13.  Al  fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI)   lo   svolgimento  dei  propri  compiti  istituzionali  e  il
potenziamento  dell'attivita'  sportiva e' autorizzata la concessione
al  CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi
per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
tal  fine,  nei  limiti  della  quota  del  suddetto  contributo, per
agevolare  e  promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani
calciatori  di  eta'  compresa tra i quattordici ed i diciannove anni
compiuti,  definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno
della  Federazione  italiana  gioco  calcio  "giovani di serie", alle
societa'  sportive,  militanti nei campionati nazionali di serie C1 e
C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalita'
sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo
in  forma capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito di
imposta  pari  al  30  per  cento  del  reddito  di lavoro dipendente
corrisposto  a  tali  soggetti,  con  un limite massimo di lire dieci
milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione
del  3  per  cento  sul  totale  dei  contributi dovuti alle gestioni
previdenziali  di  competenza.  E' possibile la proroga del limite di
eta'  fino  al  compimento  del  ventiduesimo anno nel caso in cui la
societa'  sportiva  abbia  provveduto  o  provveda a stipulare con il
giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del
Ministro  delle  finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita'  di  applicazione  delle  agevolazioni  di  cui al presente
comma.
  14.  Per  le  stesse finalita' di cui al comma 13 e' autorizzata la
concessione  alla  Cassa  di  previdenza  per  l'assicurazione  degli
sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001 nonche' di 6
milioni  di  euro  per  l'anno 2002. L'erogazione e' preceduta da una
verifica,  effettuata  dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,   sulle   risultanze  contabili  e  sulle
prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30
giugno 2001.
  15.  Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali
agli  enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per
il  potenziamento  e  finanziamento dei programmi relativi allo sport
sociale per l'anno 2001.
  16.  Per  la  promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle
persone  disabili  e'  autorizzata  la  concessione  alla Federazione
italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire
500 milioni per l'anno 2001.
  17.  A  decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo
di  lire  800  milioni  al Club alpino italiano, per le attivita' del
Corpo   nazionale  soccorso  alpino  e  speleologico  (CNSAS),  e  un
contributo  annuo  di  lire  1.500  milioni complessivamente al Forum
permanente  per  le  comunicazioni  di  cui all'articolo 1, comma 24,
della  legge  31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale
per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo. (24)
  18.  Al  comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  nel  sesto  periodo,  la parola: "Quaranta" e' sostituita dalla
seguente "Ottantadue".
  19.  L'erogazione  delle  somme  di cui al comma 10, sesto periodo,
dell'articolo   27  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  come
modificato  dal  comma  18 del presente articolo, avviene entro il 31
luglio  di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole
emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali
per  le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati
regionali   per   i  servizi  radiotelevisivi  nonche'  alle  singole
emittenti  radiofoniche  locali  risultanti dalla graduatoria formata
dal  Ministero  delle  comunicazioni,  e'  erogato, entro il predetto
termine  del 31 luglio , un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per
cento  del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di
competenza  dell'anno  di  erogazione.  Il bando di concorso previsto
dall'articolo  1,  comma  1, del regolamento adottato con decreto del
Ministro  delle  comunicazioni  21  settembre  1999,  n.  378, per la
concessione  alle  emittenti  televisive locali dei benefici previsti
dall'articolo  45,  comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
emanato  entro  il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera
a)  del  comma  1 dell'articolo 2 del citato regolamento adottato con
decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999. (31)
  20.  E'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire  15 miliardi per
ciascuno   degli  anni  2001,  2002  e  2003  per  la  proroga  della
convenzione  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e il Centro di
produzione  Spa,  stipulata  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 11 luglio 1999, n. 224.
  21.  Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n.  784,  sono  posti a carico delle risorse stanziate dalla presente
legge  per  la  prosecuzione degli interventi per le aree depresse di
cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in
misura  pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003.
  22. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis.  Per  le  concessioni  e  gli  affidamenti  in essere per la
realizzazione  delle  reti  e la gestione della distribuzione del gas
metano  ai  sensi  dell'articolo  11 della legge 28 novembre 1980, n.
784,  e  successive  modificazioni,  e  dell'articolo 9 della legge 7
agosto  1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17
maggio  1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7
decorre,  tenuto  conto  del  tempo necessario alla costruzione delle
reti,  decorsi  due  anni dalla data di entrata in vigore del decreto
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica di concessione del contributo".
  23. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis.  Per  l'ammissibilita'  ai  contributi  di cui all'articolo 9
della  legge  7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28
della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  i soggetti titolari di una
concessione  per  la costruzione degli impianti e per la gestione del
servizio  di  distribuzione  del  gas  sono tenuti a dare conferma ai
comuni  dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla
data  di  pubblicazione  delle nuove tariffe di distribuzione del gas
determinate  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'articolo  23,  comma  2. Decorso tale termine, la concessione si
intende  risolta  e  i  comuni  possono  procedere  ad  una  gara per
l'affidamento  ad  altro  concessionario, fermi restando la validita'
delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici
di  cui  alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente
gia'  determinati.  Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili
rinunce  parziali  da  parte  del  concessionario.  Il termine per la
presentazione  delle  domande di contributo e' prorogato al 30 giugno
2001".
  24.  Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
le  parole:  "al  netto  delle rinfuse liquide" sono sostituite dalle
seguenti: "al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide".
  25.  Le  disponibilita'  del  Fondo  di solidarieta' per le vittime
delle  richieste  estorsive  di  cui  all'articolo  18 della legge 23
febbraio  1999,  n.  44,  e  del Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura  di  cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
possono  essere  destinate  per  gli anni 2001 e 2002 con decreto del
Ministro  dell'interno,  adottato  di  concerto  con  il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  il
finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di
cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.
  26.  Le  disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge
23  febbraio  1999,  n.  44, e successive modificazioni, si applicano
anche  alla  richiesta  di concessione del mutuo, di cui alla legge 7
marzo  1996,  n.  108.  In  tali  casi,  fatto  salvo quanto previsto
dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108
del   1996,  le  domande  di  concessione  del  mutuo  devono  essere
presentate    o    ripresentate,   a   pena   di   decadenza,   entro
duecentoquaranta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3,
della  legge  23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si
applicano  anche  alle  domande di concessione dell'elargizione e del
mutuo  presentate  dopo  la  data di entrata in vigore della medesima
legge  ma  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento  di  attuazione  emanato con decreto del Presidente della
Repubblica  16  agosto  1999,  n.  455,  riferite  ad  eventi dannosi
denunciati  o  accertati  in  tale  periodo.  Qualora  sulle suddette
domande  di  concessione  dell'elargizione  e  del  mutuo  sia  stata
adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere
ripresentate, rispettivamente, nei termini di' centoventi giorni e di
centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui
al  presente  comma i termini di presentazione delle domande indicati
dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14
della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o gia' scaduti alla
data  di  entrata  in  vigore  del predetto regolamento di attuazione
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999,
le  relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove
non   siano   state   tempestivamente   presentate,   possono  essere
presentate,   rispettivamente,   entro  centoventi  giorni  ed  entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge.
  27.  All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la
parola:  "quinquennio" e' sostituita dalla seguente: "decennio". Tale
modifica  opera  anche per i mutui concessi precedentemente alla data
di  entrata  in vigore della presente legge, relativamente alle somme
non ancora restituite dal beneficiario.
  28.  Il  comma  3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e' sostituito dal seguente:
"3.  Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la
CONSOB  determina  in  ciascun  anno  l'ammontare delle contribuzioni
dovute   dai   soggetti   sottoposti   alla   sua   vigilanza.  Nella
determinazione  delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri
di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso
delle   attivita'   svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria  di
soggetti".
  29.  Nei  commi  1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della
legge  23  dicembre  1994, n. 724, le parole: "dei corrispettivi", "i
corrispettivi", "dei corrispettivi", "i corrispettivi di cui al comma
3  sono  versati",  sono  rispettivamente  sostituite dalle seguenti:
"delle contribuzioni", "le contribuzioni", "delle contribuzioni", "le
contribuzioni  di  cui  al  comma  3  sono  versate".  Al comma 5 del
predetto  articolo  40  le parole: "vengono iscritti" sono sostituite
dalle seguenti: "vengono iscritte".
  30.  Per  le  regolazioni  debitorie  dei  disavanzi delle ferrovie
concesse  e  in  ex  gestione  commissariale governativa, comprensivi
degli  oneri  di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del
31  dicembre  2000, ad esclusione della societa' Ferrovie dello Stato
Spa,  e  per  il  ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto  pubblico  locale  relativi  all'anno 1999, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede  nell'anno  2001  all'erogazione  di  lire  1.500  miliardi,
nonche'  di  ulteriori  lire  300  miliardi  per la copertura, per il
tramite  dell'INPS,  degli  oneri  sopportati dalle aziende esercenti
pubblici   servizi   di   trasporto   in   conseguenza   del  mancato
allineamento,  per  l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette
aziende a quelle medie del settore industriale. (47)
  31.  Sui fondi delle contabilita' speciali aperte presso le sezioni
di  tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del
prelievo  supplementare  sulle  produzioni  lattiere,  ai  sensi  del
regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non
sono  ammessi  atti  di  sequestro  o pignoramento a pena di nullita'
rilevabile  anche  d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano
obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.
  32.  Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana,
di  cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno
2001,  lire  205  miliardi  per  l'anno  2002 e lire 295 miliardi per
l'anno 2003.
  33.  Per  il  finanziamento  delle  iniziative  relative  a  studi,
ricerche  e  sperimentazioni  in  materia  di edilizia residenziale e
all'anagrafe  degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2,
comma  63,  lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
per  il  finanziamento  di  interventi  a favore di categorie sociali
svantaggiate,  di  cui  all'articolo  2,  comma 63, lettera c), della
medesima  legge,  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 80 miliardi per
l'anno  2001.  Per  l'attuazione  delle iniziative di cui alla citata
lettera b) e' altresi' autorizzato un limite di impegno quindicennale
di lire 80 miliardi per l'anno 2002.
  34. Il Ministro della giustizia:
   a)  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  predispone  l'elenco  degli  istituti  penitenziari
ritenuti  strutturalmente  non  idonei  alla funzione propria e per i
quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
   b)  promuove  le  intese  necessarie con le regioni o con gli enti
locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le
aree per la localizzazione dei nuovi istituti;
   c)  puo'  valersi,  ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti,
degli  strumenti  della  locazione finanziaria, della permuta e della
finanza di progetto.
  35.  Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.
119,  dopo  le  parole:  "completamenti, ampliamenti o restauri" sono
inserite le seguenti: "di edifici pubblici, nonche'".
  36.  Per  l'assegnazione  dei  contributi  relativi all'acquisto di
macchine  agricole,  di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi
nell'anno  2001,  10  miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno
2003.
  37.  Per  le  attivita' di competenza del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1999,  n.  499, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001,
75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
  38.  Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di
cui  all'articolo  4,  comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel
2002.
  39.  Il  primo  e  il  secondo comma dell'articolo 2 della legge 18
ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui
per    la   costruzione,   la   riattivazione,   la   trasformazione,
l'ammodernamento  e  l'ampliamento  di  stabilimenti  industriali  ed
aziende    artigiane,   per   costruzioni   navali,   per   attivita'
turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo
industriale,  con  esclusione  dei  lavori  pubblici nonche', per una
quota  fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo,
per  il  finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare,
realizzati  da  parte  degli enti previsti dall'articolo 16 del testo
unico  approvato  con  regio  decreto  28 aprile 1938, n. 1165, e dei
soggetti  di  cui  all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Salvo  quanto  previsto  nell'ultimo  comma  del presente articolo, i
mutui  sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non
possono  superare  il  50  per  cento  della  spesa necessaria per la
realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative
industriali e artigiane e per attivita' turistico-alberghiere possono
essere  concessi  al  70  per  cento  della  spesa  necessaria per la
realizzazione  dei  progetti;  le eventuali perdite sono a carico del
Fondo   e  degli  istituti  incaricati  dei  finanziamenti  ai  sensi
dell'articolo  3  nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per
cento".
  40.  E'  istituito  un  fondo . . . di lire 1,5 miliardi nel 2001 e
5.164.589,99  euro  a  decorrere dall'anno 2002, per la promozione di
trasporti  marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi
e  ricerche.  A  tale fine, per la razionalizzazione degli interventi
previsti  ai  sensi  del presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse nautiche,
negli  anni  successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore
all'80  per  cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono
destinate a misure di sostegno e incentivazione per l'alta formazione
professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato
da  una  o  piu' ONLUS per la professionalita' nautica partecipate da
istituti  di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.
Tali  misure,  in  una  percentuale  non  superiore  al 50 per cento,
possono  essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite
il  recupero  di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con decreto
del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.
  41.  I  diritti  speciali  di  prelievo  disciplinati dall'articolo
8-quinquies  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  relativi  al
commercio  e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati
di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
  42.  Le  autorizzazioni  di  spesa  relative agli interventi di cui
all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono
essere  utilizzate  anche  per  la  concessione  di  contributi  agli
interessi  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile
1990, n. 100, e successive modificazioni.
  43.  Per  l'anno  finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui
all'articolo  7,  comma  3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero  (SACE),  detratta la quota spettante agli operatori economici
indennizzati  dal  SACE,  affluiscono  all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di
spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, per le finalita' di cui
all'articolo  8,  comma  2, del citato decreto legislativo n. 143 del
1998.
  44.  Per  promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito
della rassegna "Italia in Giappone 2001", di cui alla legge 10 agosto
2000, n. 252, e' riconosciuto un contributo straordinario:
   a)  in  favore  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali
nella  misura  di  lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000
milioni per l'anno 2002;
   b)  in  favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di
finanziare  le  iniziative  promozionali realizzate dai consorzi alle
esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 4.000 milioni per l'anno 2002.
  45.  Il  contributo  annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della
legge  11 maggio 1999, n. 140, e' concesso nel limite dell'intensita'
di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunita' europee. Per i
progetti  ammissibili  alle  agevolazioni,  sulla  base dei criteri e
delle risorse gia' assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo
comma  3  dell'articolo  8  della  legge  11  maggio 1999, n. 140, il
contributo,  su  richiesta dell'impresa, puo' essere erogato a titolo
di anticipazione, purche' i relativi investimenti siano stati avviati
a  realizzazione, con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis
di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
  46.  Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o
con  altri  benefici  pubblici  statali,  regionali o di enti locali,
nonche'   quelli  ricompresi  nell'elenco,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre
2002,  delle  opere  connesse  allo  svolgimento  dei giochi olimpici
invernali  'Torino  2006',  potranno godere, previa verifica da parte
degli  organi  di  controllo  della loro idoneita' al funzionamento e
della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei termini relativi
alle   scadenze   temporali   fissate  al  paragrafo  3  delle  norme
regolamentari  approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2
gennaio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26 del 31
gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni
speciali e le revisioni generali. (16)
  47.  Allo  scopo  di  potenziare  l'informatica  di  servizio,  con
specifico  riferimento  alle  esigenze  connesse  alle  funzioni  del
giudice  di pace, e' disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire
per l'anno 2001.
  48.  Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il
canale  navigabile  dei  Navicelli  e'  autorizzata  una  spesa  di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
  49.  Il  Ministero  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica  e' autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7
miliardi  di  lire  per  sostenere  i programmi della fondazione IDIS
relativi  al progetto "Citta' della scienza" volti, in collaborazione
con  le  istituzioni  europee,  ad  incentivare  le  sinergie  fra il
Mezzogiorno  d'Italia  e  le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un
polo  di  eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione,   il  trasferimento  tecnologico  e  la  creazione  di
imprese.
  50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "da  prestare anche
mediante  fidejussione  bancaria  o  assicurativa"  sono  inserite le
seguenti:   "o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1  settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,".
  51.  Al  fine  di favorire gli investimenti nei parchi nazionali e'
istituito  un  apposito  fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per
ciascun  anno  del  triennio  2001-2003.  Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i  criteri  e le
modalita'  per  l'attuazione del presente comma con la determinazione
dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
  52.   Il   programma   speciale  di  reindustrializzazione  di  cui
all'articolo  5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' integrato
con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attivita'
industriali  ad  alta  tecnologia nel territorio del comune di Genova
anche  in  relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre  2003, n. 326. Per finanziare gli interventi previsti da
tale  integrazione  e'  autorizzata  la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno  degli anni 2001, 2002 e 2003. Le risorse di cui al presente
comma  non  possono  essere utilizzate per altre finalita' fino al 31
dicembre 2006.
  53.  Al  fine di un piu' adeguato utilizzo dei finanziamenti per la
preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della
legge   8   giugno   2000,   n.   149,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a)  dopo  le  parole: "(G8),", sono inserite le seguenti: "nonche'
per   quelle   connesse   con  gli  oneri  conseguenti  ad  eventuali
ricollocazioni di attivita' produttive";
   b)  le  parole: "beni del demanio marittimo" sono sostituite dalle
seguenti: "beni del demanio";
   c)   le  parole:  "detti  beni  rimangono,  anche  successivamente
all'evento  di  cui  al  presente  comma,  affidati in concessione al
comune  di  Genova"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "detti beni,
successivamente   all'evento,   ove   abbiano  subito  un  definitivo
mutamento  nella  destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei
manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un
prezzo complessivo di lire un miliardo".
  54.  L'area  demaniale  di  circa  56.200  metri quadrati su piazza
dell'umanita' nel comune di Chiavari, e' ceduta al comune di Chiavari
ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.
  55.  Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre
1993,  n.  507,  dopo  le  parole:  "di concessione" sono aggiunte le
seguenti: "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del
suolo pubblico del mezzo pubblicitario".
  56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre
1993,  n.  507,  le  parole:  "dal  comma  1",  sono sostituire dalle
seguenti: "dai commi 1 e 2".
  57.  All'articolo  32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Una quota pari al 5 per
cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a
interventi  volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al
miglioramento  dell'impiantistica  pubblicitaria sulle strade, di cui
all'articolo  23  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285".
Conseguentemente,  al  decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  3,  comma  3, sono soppresse le parole "comunque
diversi dal concessionario del pubblico servizio";
   b) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.  Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle
pubbliche  affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla
repressione   dell'abusivismo   pubblicitario   e   al  miglioramento
dell'impiantistica";
   c)  all'articolo  24,  comma 2, le parole: "da lire duecentomila a
lire   due   milioni"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  lire
quattrocentomila a lire tre milioni".
  58.  A  valere sulle disponibilita' di tesoreria del fondo rotativo
di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, e'
autorizzato  il  trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di
50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli
interessi  di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge
26  ottobre  1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge
18  dicembre  1970,  n.  1034,  e  successive  modificazioni,  per la
prosecuzione   degli   interventi   a   favore   dell'esportazione  e
dell'internazionalizzazione.
  59.  E'  assegnato  alla regione Sardegna un contributo dello Stato
pari  a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a
lire  40  miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi
del piano per la soluzione dell'emergenza idrica.
  60.  Per le spese di funzionamento in relazione all'attivita' degli
advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di
Messina  e'  autorizzata  la  concessione  alla  societa'  Stretto di
Messina  di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno
2001.
  61.   Per   l'anno   2001  sono  stanziate  lire  50  miliardi  per
investimenti  nelle  sedi di Autorita' portuali. Con proprio decreto,
da  emanare  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione   economica,  ripartisce  i  fondi  fra  le  Autorita'
portuali  che  hanno  presentato  domanda  documentata  entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  62.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  29  della legge 13
maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime
operazioni  di cui al comma 1 del citato articolo 29 e' da intendersi
come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso
di  ammortamento.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione   economica   provvede,   con  proprio  decreto,  alle
opportune  integrazioni  del  decreto  del  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del 22 settembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 26 settembre 1998,
recante  classificazione  delle  operazioni  creditizie per categorie
omogenee  ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari finanziari.
  63.  La  societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio
1994,  n.  301,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1994,  n. 403, puo' definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni
di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni
con  le  imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  64.  Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore
complessivo  dei  beni  provenienti  da reato, oggetto di confisca ai
sensi  dell'articolo  12-sexies  del  decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n.
356,  e  dell'articolo  2-decies  della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovvero   una   parte,   stabilita  nella  stessa  misura,  dei  fondi
provenienti   dalla  loro  vendita,  e'  destinata  per  il  triennio
2001-2003  all'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite (ONU) Office for
Drug  Control  and  Crime  Prevention, per il conseguimento delle sue
finalita'  istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento e'
determinato  annualmente  con  decreto  del Ministro dell'interno, di
concerto  con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
  65. E' abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.
  66.  A  decorrere  dal  periodo  di'  imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del
trattamento   fiscale   previsto   dall'articolo   4,  comma  2,  del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n. 30, nel reddito
derivante   dall'utilizzazione   di   navi   iscritte   nel  registro
internazionale  e'  compresa  la  plusvalenza  realizzata mediante la
cessione  della  nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta
nel  registro  internazionale,  anteriormente  alla  cessione, per un
periodo ininterrotto di almeno tre anni.
  67.  Per  il  potenziamento delle attivita' ispettive, di controllo
dei traffici marittimi, nonche' di prevenzione degli inquinamenti del
mare  causati  dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte
da  parte  delle Capitanerie di porto, e' istituito un apposito fondo
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione,  dotato  di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
  68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione,
restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti
penitenziari  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 60.000 milioni per
l'anno  2001  da  iscrivere  nello  stato di previsione del Ministero
della giustizia.
  69.  Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, e'
aggiunta la seguente voce: "per ogni compact disc... 500.000".
  70. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n.
525 e' inserito il seguente:
"3-bis.  Gli  importi  relativi  ai diritti forfettizzati di cui alle
tabelle  I,  II  e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati
periodicamente,  almeno  ogni  cinque  anni, con decreto del Ministro
della  giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze".
  71.  Per  la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al
servizio  del  nuovo polo esterno della Fiera di Milano per il 2002 e
di lire 50 miliardi per il 2003.
  72.  Per  la  realizzazione  di  uno  studio  di fattibilita' della
ferrovia  Martigny-Aosta  e'  autorizzata la spesa di lire 2 miliardi
per l'anno 2001, a favore della regione Valle d'Aosta.
  73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosita' e di criticita'
viaria  denominati "punti neri" delle strade statali 52 e 52bis nella
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  e'  autorizzata  la spesa di lire 5
miliardi  per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione.
  74.  All'articolo  11,  comma  9,  secondo  periodo, della legge 27
dicembre  1999,  n.  449,  come modificato dall'articolo 7, comma 17,
della  legge  23  dicembre  1999,  n. 498, sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "  , e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni
2002  e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui
al  comma  1  per  l'acquisto  di  beni strumentali alle attivita' di
impresa  indicate  nel  predetto comma destinati alla prevenzione del
compimento  di  atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo". (9)
  75.  L'infrastruttura  di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g),
secondo  periodo,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, puo' essere
realizzata  anche  come superstrada. In tal caso sono applicabili, ai
sensi  dell'articolo  21,  comma  3, della legge 24 novembre 2000, n.
340,  il  pedaggiamento  e  la concessione di costruzione e gestione,
ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17
maggio  1999,  n.  144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al
presente  comma  e  della  valutazione delle alternative progettuali,
finanziarie   e   gestionali,   di  sostenibilita'  ambientale  e  di
efficienza  di  servizio  al  territorio,  il  Ministero  dei  lavori
pubblici  conclude  entro  il 31 marzo 2001 una conferenza di servizi
con  il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e
gli  altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine
predetto  senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada
a  pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
  76.  Per la realizzazione del secondo accesso alla citta' di Amelia
e'  autorizzata  la  spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione
Umbria  per  gli  anni  2001, 2002 e 2003; per la conservazione della
foresta  fossile  di  Dunarobba,  e'  autorizzata  la spesa di lire 1
miliardo  per  l'anno  2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro;
per  la  conservazione  del  campo  di  concentramento  di Fossoli e'
autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
  77.  Al  fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e
di    strutture    didattiche   di   educazione   ambientale   e   di
sensibilizzazione  ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio,
di  cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo  1974,  n.  279, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
  78.  Le  risorse finanziarie conferite alla societa' Ferrovie dello
Stato  spa  come contributi alla realizzazione di opere specifiche di
cui  all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30;  all'articolo  3,  comma  2,  della legge 18 giugno 1998, n. 194;
all'articolo  4,  comma  1,  della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come
specificatamente  ripartite  dal decreto ministeriale n. 110/T del 20
ottobre  1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1,
della  legge  7  dicembre  1999, n. 472 sono attribuite alla societa'
Ferrovie  dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le
finalita' previste dalle medesime leggi.
  79.  I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre
2000,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2000,  n.  344,  restano applicabili anche in materia di agevolazioni
postali     elettorali.    Gli    oneri    differenziali    derivanti
dall'agevolazione,   che   rimangono   a   carico  del  Tesoro,  sono
rimborsabili  sulla  base  del  rendiconto predisposto dalla societa'
Poste italiane spa entro il limite massimo di lire 40 miliardi.
  80.  La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo  1  settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo
4,  comma  2,  lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213,  in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle
azioni  delle  banche  popolari  si  applica  altresi'  alle societa'
cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
  81.  La  scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni,   previsti  rispettivamente  dall'articolo  11,  comma  2,  e
dall'articolo  12,  comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia'
differita  al  31  ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto
legge  25  febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 aprile 2000, n. 97, e' ulteriormente differita al 31 ottobre
2001.
  82. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448.
  83.  All'articolo  36  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis.  Al  fine  di  contenere i costi di trasporto che gravano sui
prodotti  finiti  o  semilavorati  esportati  fuori  dalla regione da
aziende   agricole,  estrattive  e  di  trasformazione  con  sede  di
stabilimento  in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3
definisce  uno  schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4
del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da
sottoporre  ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le
tariffe  e  i  noli  in  relazione  alle  tipologie  merceologiche da
trasportare.  Qualora  nessun  vettore  accetti  di  sottoscrivere il
contratto  di  servizio  conforme  allo schema proposto si applica la
procedura  prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e
le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del
bilancio  dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e
di   lire   30  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000.  L'onere  di
compartecipazione a carico della regione non puo' essere inferiore al
50 per cento del contributo statale".
  84.  All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 6
e' sostituito dal seguente:
"6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
  85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai
lavoratori   coatti   italiani  nella  Germania  nazista  negli  anni
1943-1945,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  ad  erogare
contributi  per  complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002
agli  enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le
procedure di risarcimento.
  86.  A  titolo  di concorso per l'attuazione dei progetti collocati
nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di
cui  al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del  13  settembre  2000,  viene concesso ai primi venti progetti non
ammessi  al  finanziamento  comunitario, con procedure e modalita' da
definire  con  decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica, un contributo fino a
lire  10  miliardi,  per  una  spesa  complessiva massima di lire 100
miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
  87.  A  decorrere  dall'anno  2001,  il  fondo di cui alla legge 30
aprile  1985,  n.  163,  e'  incrementato,  in  favore  dei  soggetti
disciplinati  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del decreto
legislativo  29  giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi
nonche'  dell'ulteriore  somma  di lire 15 miliardi per le specifiche
finalita'  di  cui  agli  articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14
agosto  1967,  n.  800,  con  ripartizione  tra le predette finalita'
effettuata  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
culturali.
  88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8
novembre  1991,  n.  360,  si  applicano  anche  ai  canali di Marano
Lagunare e di Grado.
  89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce
i  limiti  e  le  modalita'  per  la  stipulazione", sono inserite le
seguenti: "per intero".
  90.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  e  rapida  la  revisione
statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere
nominati,  con  le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi
di ordinaria amministrazione.
  91.  Con  decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28
febbraio  di  ogni anno e' prorogato il periodo di applicazione degli
imponibili   medi   forfettari   da   applicare  agli  apparecchi  da
divertimento  e  intrattenimento  previsti  dall'articolo  14-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640,
introdotto  dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n.  60,  diversi  da quelli indicati dall'articolo 38, comma 2, della
presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti
similari  e  sono  determinati,  con  esclusione  degli  apparecchi e
attrazioni  per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in misura
tale  da  garantire  maggiori  entrate  non  inferiori  a  lire dieci
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
  92.  I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che
abbiano  lavorato  per  almeno  20  anni nelle miniere di carbone del
Belgio  e  per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono
equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.
  93.  Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma
di   validazione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  adottati  e  di
salvaguardia  degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti
sulla  base  dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n.
495,  per  effetto dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  si  applicano  le disposizioni di cui ai capi IV e V
della  legge 28 febbraio 4985, n. 47 e successive modificazioni, e le
norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per
immobili   utilizzati   per   sedi   di  comunita'  terapeutiche  per
tossicodipendenti,  e  per  disabili,  anche  oltre i 750 metri cubi,
realizzati  entro  il  31  dicembre  1993, per i quali sia stata gia'
presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria,
anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  94.  All'insieme  dei  comuni  sedi  delle  comunita'  terapeutiche
interessate  alla  sanatoria  di  cui  al  comma  93  e'  concesso un
contributo  fino  ad  un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli
anni  2002  e  2003,  secondo  i  criteri  stabiliti  con decreto del
Ministro dell'interno.
  95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla
lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel
periodo  di  imposta  in  corso al 1o gennaio 2001. In questo caso la
deducibilita'    delle    spese    di    manutenzione,   riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote
costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
(9)
  96.  Gli  atti  di  aggiornamento  geometrico di cui all'articolo 9
della  legge  1o  ottobre,  1969,  n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le
denunce  di  variazione  di cui all'articolo 27 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  resi  dai  soggetti di cui
all'articolo  1,  comma  7,  del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
sono  redatti  conformemente  alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. (53)
  97.  Il  Ministro  dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, puo'
autorizzare  i  concessionari  di  autostrade  e  trafori a destinare
risorse,  ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo
65  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, per
investimenti  volti  al recupero di monumenti, edifici e manufatti di
valore   storico-artistico  e  alla  valorizzazione  delle  aree  che
costituiscono    sistemi    urbani    e    territoriali   di   pregio
storico-culturale e ambientale.
  98. All'articolo 62, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso
a  dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze  di  lavoro  nel  comune in cui prestano l'attivita', per il
periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica  il trasferimento e nei due
periodi  successivi,  i  predetti  canoni  e spese sono integralmente
deducibili".
  99.  All'articolo  40,  comma  2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si
considerano,  altresi',  strumentali  gli  immobili di cui all'ultimo
periodo  del  comma  1-bis  dell'articolo  62 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato".
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  18  ottobre  2001,  n. 383 ha disposto che "le agevolazioni
fiscali  di  cui  ai  commi  74  e  95  del  presente  articolo  sono
soppresse".
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
  La  L.  1  agosto  2002,  n. 166 ha disposto che "possono usufruire
della  proroga  di  cui  al comma 46 del presente articolo, anche gli
impianti la cui vita tecnica e' terminata nei sei mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge".
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  L.  27  dicembre  2002,  n.  289 ha disposto che "il contributo
previsto  dal  comma  17  del  presente  articolo, in favore del Club
alpino  italiano (CAI), per le attivita' del Corpo nazionale soccorso
alpino  e  speleologico (CNSAS), eincrementato, a decorrere dall'anno
2003, di 200.000 euro".
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AGGIORNAMENTO (31)
  Il  D.L.  24  dicembre  2003, n. 355, convertito con L. 27 febbraio
2004,  n. 47, ha disposto che "il termine del 31 gennaio previsto dal
comma  19  del  presente  articolo,  per  la  emanazione del bando di
concorso  ivi  previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato al
31 maggio".
La suddetta modifica entra in vigore il 29/12/2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (47)
  Il  Il  D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni con
L. 9 marzo 2006, n. 80, ha disposto che "le regolazioni debitorie dei
disavanzi  delle  ferrovie  concesse  e  in ex gestione commissariale
governativa,  comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto
maturati  alla  data  del 31 dicembre 2000, previste dal comma 30 del
presente   articolo,   si   intendono   definite  nei  termini  delle
istruttorie    effettuate    congiuntamente   dal   Ministero   delle
infrastrutture  e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle
finanze  a  seguito  delle  comunicazioni  effettuate e delle istanze
formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005".
  ---------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio
2008,  n.  31,  ha  disposto che il comma 96 del presente articolo si
interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti
e  sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla
legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
 
	        
	      
CAPO XXIV

DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
                          Art. 146 (2) (24)
        Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali

  1.   Nell'ambito  degli  interventi  dello  Stato  a  favore  dello
spettacolo  ed  al  fine  di  incentivare  la  produzione  televisiva
destinata  al  mercato  nazionale  ed  intenzionale  da  parte  delle
emittenti  televisive  locali,  e'  stanziata  la  somma  di  lire 10
miliardi  per il 2001 (( e di 2 milioni di euro per l'anno 2003 )) da
prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali . . . .
  2.  La  somma  di cui al comma 1 e' erogata entro il 30 giugno 2001
dal  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali alle emittenti
televisive  locali  titolari di concessione che trasmettano programmi
autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge dal
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le competenti Commissioni parlamentari.
 
	        
	      
                              Art. 147.

(Norme  in  materia  di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
                          amministrazioni)

   1.  All'articolo  14  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "centoventi giorni";
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena
di  nullita'  notificati  presso  la struttura territoriale dell'ente
pubblico  nella  cui  circoscrizione  risiedono  i  soggetti  privati
interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice
fiscale  e  il  domicilio.  L'ente  comunque  risponde  con  tutto il
patrimonio".
 
	        
	      
                         Art. 148. (12) (53)
 Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate
       dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

  1.  Le  entrate  derivanti  dalle  sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate
ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
  2. Le entrate di cui al comma 1 (( possono essere riassegnate anche
nell'esercizio  successivo ))con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  ad  un  apposito fondo
iscritto  nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di
cui  al  medesimo  comma 1, individuate di volta in volta con decreto
del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  2-bis.  Limitatamente  all'anno  2001, le entrate di cui al comma 1
sono  destinate  alla  copertura  dei  maggiori oneri derivanti dalle
misure  antinflazionistiche  dirette  al  contenimento dei prezzi dei
prodotti petroliferi. ((53))
---------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio 2008,
n.  31,  ha  disposto  che  le  entrate  di  cui al presente articolo
riassegnate  e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per
l'anno  2008  nelle  disponibilita'  del  fondo di cui al comma 2 del
presente articolo sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
 
	        
	      
                              Art. 149.

      (Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale)

   1.  Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
28  marzo  1996, n. 207, si fa luogo all'indennizzo per la cessazione
dell'attivita' commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal
registro  degli  esercenti  il commercio sia stata effettuata in data
successiva  alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque
prima della concessione dell'indennizzo stesso.
 
	        
	      
                         Art. 150. (32) (51)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231 ))
 
	        
	      
                           Art. 151. (51)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231 ))
 
	        
	      
                            Art. 152. (3)

       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134 ))
 
	        
	      
                              Art. 153.

            (Imprese editrici di quotidiani e periodici)

   1.  Gli  stanziamenti  relativi  ai contributi di cui alla legge 7
agosto  1990,  n.  250,  e successive modificazioni, sono, per l'anno
2001, incrementati di lire 40 miliardi.
   2.  La  normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge. 7,
agosto   1990,   n.   250,  e  successive  modificazioni  si  applica
esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche
telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in
testata,  risultino  essere  organi o giornali di forze politiche che
abbiano  il  proprio  gruppo  parlamentare  in  una  delle  Camere  o
rappresentanze   nel   Parlamento  europeo  o  siano  espressione  di
minoranze  linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante
in  un  ramo  del  Parlamento  italiano  nell'anno di riferimento dei
contributi.
   3.  I  quotidiani  e  i  periodici  telematici organi di movimenti
politici  di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso
i  tribunali.  Le  richieste  di  contributi,  ai  sensi del presente
articolo,  per  tali  testate  non  sono cumulabili con nessuna altra
richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo
e'   pari  al  60  per  cento  dei  costi  del  bilancio  d'esercizio
dell'impresa  editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla
testata.
   4.  Entro  e  non oltre il 1o dicembre 2001 le imprese editrici di
quotidiani  o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,
n.  250,  e successive modificazioni, possono costituirsi in societa'
cooperative,  il  cui  oggetto  sociale sia costituito esclusivamente
dalla   edizione  di  quotidiani  o  periodici  organi  di  movimenti
politici.  A  tali  cooperative  sono  attribuiti i contributi di cui
all'articolo  3,  comma  2,  della  legge  7  agosto  1990, n. 250, e
successive modificazioni.
   5.  Le  imprese  di  cui  al  comma  4, per accedere ai contributi
debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
   a)  aver  sottoposto  l'intero  bilancio  di esercizio al quale si
riferiscono  i  contributi  alla  certificazione  di  una societa' di
revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla
CONSOB;
   b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari
ad  almeno  il  25  per cento della tiratura complessiva se nazionali
ovvero  almeno  al  40  per  cento  se  locali.  Ai fini del presente
articolo,  si  intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva
e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
   c)  adottare  una  norma  statutaria  che  introduca il divieto di
distribuzione   degli   utili   nell'esercizio   di  riscossione  dei
contributi e nei cinque successivi.
 
	        
	      
                              Art. 154.
       Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico
                         e zecca dello Stato

  1.  Il  contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge
17  maggio  1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione
finanziaria  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello  Stato, deve
considerarsi  ad  incremento  del fondo di dotazione dell'Istituto di
cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
  2.  Al  primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n.
559, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
    "5-bis)  dal  contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17
maggio 1999, n. 144".
 
	        
	      
                              Art. 155.

          (Norme per la sostituzione della lira con l'euro)

   1.  Le  banconote  e  le  monete  metalliche  denominate  in  lire
continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.
   2.  Il  secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978,
n. 154, e' sostituito dal seguente:
   "La cassa speciale:
   a)   custodisce   le   monete   metalliche  fornite  dall'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;
   b)  custodisce  i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che
non si provveda alla loro distruzione;
   c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori
corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;
   d)  ritira  dalla  circolazione  le monete metalliche aventi corso
legale eccedenti le esigenze di mercato".
   3.  Sono  prorogati  di  diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini
scadenti  il  31  dicembre  2001,  anche  se  di  prescrizione  e  di
decadenza,  cui  sia  soggetto  qualunque  adempimento,  pagamento od
operazione,  da effettuare per il tramite della Banca d'Italia, delle
banche,  della  societa'  Poste  italiane  S.p.a.,  delle  imprese di
investimento  degli  agenti di cambio, delle societa' di gestione del
risparmio,  delle  societa'  di  investimento  a  capitale  variabile
(SICAV), delle societa' fiduciarie, delle imprese assicurative, degli
intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
106  del  decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni,  e  degli  organismi  che  svolgono  i  servizi  e  le
attivita' di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  o  che sono disciplinati dalle disposizioni
della  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa (CONSOB) e
della  Banca  d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni,
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  27  marzo  1992,
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa  di  compensazione  e  garanzia prevista dagli articoli 22 e 23
della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1, nonche' degli altri soggetti,
abilitati  al  regolamento  di operazioni finanziarie nell'ambito del
sistema  di  pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
   4.  I  crediti  della  Banca  d'Italia  e  i  crediti  dello Stato
rispettivamente  derivanti  dalla  consegna  antecedentemente  al  1o
gennaio  2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro
alle  banche  e  ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni
mobili,  anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e
degli  altri  soggetti  consegnatari  con  preferenza  su  ogni altro
credito.  Il  privilegio  generale  e'  esercitato direttamente dalla
Banca  d'Italia  anche nell'interesse dello Stato, considerato che la
somministrazione  di monete metalliche denominate in euro alle banche
ed  agli  altri  soggetti  consegnatari avviene esclusivamente per il
tramite  della  Tesoreria  centrale  e  delle  sezioni  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato,  ai sensi del comma terzo dell'articolo 11
della  legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia puo' ritenere,
anche  nell'interesse  dello Stato, i beni delle banche e degli altri
soggetti  che  hanno  ricevuto  banconote e monete metalliche in euro
antecedentemente al 1o gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche
mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento
dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.
 
	        
	      
CAPO XXV

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
                              Art. 156.

(Razionalizzazione  e  accelerazione delle procedure di' liquidazione
                   delle societa' del gruppo EFIM)

   1.  I  patrimoni  delle  seguenti  societa' in liquidazione coatta
amministrativa:  Alucasa  Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia
Spa,  Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa,
sono  trasferiti,  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in   corso,   alla   societa'   Alumix  Spa  in  liquidazione  coatta
amministrativa.  I  compendi  cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni
effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia
dal  patrimonio  della  societa'  Alumix  Spa  in liquidazione coatta
amministrativa,  esistente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette
societa'  sono  chiuse  alla data di entrata in vigore della presente
legge  e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi
della liquidazione coatta amministrativa della societa' Alumix Spa.
   2.  I  patrimoni  delle  seguenti  societa' in liquidazione coatta
amministrativa:  Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina
Spa,  Efimdata  Spa,  Etnea  Vini  Spa,  Istituto Ricerche Breda Spa,
Metallotecnica  Veneta  Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud
Spa,  Reggiane  OMI  Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa,
sono  trasferiti,  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in  corso,  alla  societa'  Efimpianti  Spa  in  liquidazione  coatta
amministrativa.  I  compendi  cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni
effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia
dal  patrimonio  della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa,  esistente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette
societa',  il  cui patrimonio e' trasferito, sono chiuse alla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge.  Gli  organi  di  tali
liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli
organi   della  liquidazione  coatta  amministrativa  della  societa'
Efimpianti  Spa.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   nomina  due  commissari  liquidatori  in
aggiunta a quello in carica alla societa' Efimpianti Spa.
   3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui
patrimoni  sono  trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite
direttamente  ed  a  cura  della  societa' Alumix Spa in liquidazione
coatta amministrativa e della societa' Efimpianti Spa in liquidazione
coatta  amministrativa,  che, nella veste di societa' subentranti nei
patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi
nei  giudizi  nella  udienza  immediatamente successiva al trentesimo
giorno  dalla  data  di  entrata m vigore della presente legge, senza
farsi  luogo  alla  interruzione  dei  procedimenti.  Il  commissario
liquidatore  dell'EFIM,  nella sua qualita' di autorita' di vigilanza
ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 19 dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993,  n.  33,  come  sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22
novembre  1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  1994,  n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione
della  disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive
ai  commissari  liquidatori  confermati  o  di nuova nomina affinche'
assumano  tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita
cura  e  definizione  dei  giudizi  pendenti, ivi compresi quelli che
hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento
dei  danni,  gia'  promossi  nei  confronti  di ex amministratori, di
direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti
nelle  predette  societa' e di componenti dei collegi sindacali delle
societa'  in  liquidazione,  nonche'  nei confronti delle societa' di
revisione  incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi
che  comunque  abbiano  avuto  rapporti  patrimoniali con le medesime
societa'.   Alla  gestione  delle  disponibilita'  finanziarie  della
societa'  Alumix  Spa  in  liquidazione coatta amministrativa e della
societa'  Efimpianti  Spa  in  liquidazione  coatta amministrativa si
applica   l'articolo  5,  comma  7,  secondo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al
conto   infruttifero   intestato   ad  EFIM  in  liquidazione  coatta
amministrativa  il  conto  aperto  presso la Tesoreria centrale dello
Stato  intestato,,  rispettivamente,  alla  societa'  Alumix  Spa  in
liquidazione  coatta amministrativa e alla societa' Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa.
   4.  I  patrimoni  delle  seguenti  societa' in liquidazione coatta
amministrativa:  Breda  Energia  Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda
Fucine  Meridionali  Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto
Breda  Finanziaria  Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali
Spa,  Safim  Leasing  Spa,  sono trasferiti, dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, con ogni componente attiva e passiva,
ivi  compresi  i  rapporti in corso, alla societa' Nuova Breda Fucine
Spa  in  liquidazione  coatta  amministrativa. I patrimoni trasferiti
alla   societa'   Nuova  Breda  Fucine  Spa  in  liquidazione  coatta
amministrativa,  ad  ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti
patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della societa'
Nuova   Breda  Fucine  Spa  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
esistente  alla data di entrata in vigore della presente legge, anche
allo  scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni
giuridiche.  Le  liquidazioni  coatte  amministrative  delle predette
societa'  sono  chiuse  alla data di entrata in vigore della presente
legge.   Gli   organi  di  tali  liquidazioni  coatte  amministrative
presentano  il  loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta
amministrativa  della societa' Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause
pendenti,  promosse  da  e  contro  le  societa' i cui patrimoni sono
trasferiti  ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente
ed  a  cura  della  societa'  Nuova  Breda Fucine Spa in liquidazione
coatta  amministrativa  che,  nella veste di societa' subentrante nei
patrimoni  trasferiti,  deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi
nei  giudizi  nella  udienza  immediatamente successiva al trentesimo
giorno  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, senza
farsi  luogo  alla  interruzione  dei  procedimenti.  Il  commissario
liquidatore  dell'EFIM,  nella sua qualita' di autorita' di vigilanza
ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 19 dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993,  n.  33,  come  sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22
novembre  1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  1994,  n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione
della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive
ai  commissari  liquidatoti  confermati  o  di nuova nomina affinche'
assumano  tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita
cura  e  definizione  dei  giudizi  pendenti, ivi compresi quelli che
hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento
dei  danni,  gia'  promossi  nei  confronti  di ex amministratori, di
direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti
nelle  predette  societa' e di componenti dei collegi sindacali delle
societa'  in  liquidazione,  nonche'  nei confronti delle societa' di
revisione  incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi
che  comunque  abbiano  avuto  rapporti  patrimoniali con le medesime
societa'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  nomina  due commissari liquidatori in aggiunta a quello in
carica nella societa' Nuova Breda Fucine Spa.
   5.  Alle  societa'  F.E.B.  Spa e Safim Factor Spa in liquidazione
coatta   amministrativa   si   applica  il  comma  4,  ad  esclusione
dell'ultimo  periodo,  qualora  non abbiano presentato, entro un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di
concordato  di  cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con
regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso
la liquidazione coatta amministrativa.
   6.  Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16  marzo  1999,  n.  79,  non si applicano all'impianto previsto dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di
sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.
   7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente
articolo  sono  effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti
in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti
da  qualunque  imposta,  diretta  o indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso o denominato.
   8.  In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19
dicembre  1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio  1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti
dell'EFIM  e  delle  societa'  elencate nei commi 1 e 2 nei confronti
delle  amministrazioni  dello Stato sono estinti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
 
	        
	      
Capo XXVI

NORME FINALI
                              Art. 157.

                     (Fondi speciali e tabelle)

   1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  2001-2003,  restano  determinati,  per  ciascuno degli anni
2001,  2002  e  2003,  nelle  misure  indicate  nelle  tabelle A e B,
allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
   2.  Le  dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2001  e  triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
   3.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999.  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese in conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure
indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
   4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n.  468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
   5.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle
misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
   6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al
comma  5,  le  amministrazioni  e  gli enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  2001,  a  carico  di  esercizi  futuri nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
 
	        
	      
                              Art. 158.

            (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

   1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene
assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  secondo  il prospetto
allegato.
   2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
   3.  La  presente  legge  entra  il  vigore  il 1o gennaio 2001. Le
disposizioni di cui all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il
giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.

                         LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7328/bis):

   Risultante dello stralcio degli articoli da 1 a 16, da 18 a 33, da
35  a 44, da 47 a 49, da 51 a 53, da 55 a 56, da 58 a 60, da 62 a 71,
da  73  a  76  dell'atto Camera n. 7328 deliberato nella seduta del 5
ottobre 2000.

   Presentato   dal   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica (Visco) il 5 ottobre 2000.

   Assegnato  alla Va commissione (Bilancio), in sede referente, il 5
ottobre  2000  con pareri delle commissioni, I, II, III, IV, VI, VII,
VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV e parlamentare per le questioni
regionali.

   Esaminato dalla Va commissione il 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25
- 26 e 27 ottobre 2000.

   Relazione   scritta   annunciata  il  27  ottobre  2000  (atto  n.
7328/bis-A relatore on. CHERCHI).

   Esaminato  in  aula il 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 e
16 novembre 2000 e approvato il 17 novembre 2000.

   Senato della Repubblica (atto n. 4885):

   Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 22
novembre  2000  con  pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a,
8a,  9a,  10a,  11a,  12a,  13a,  della  giunta  per gli affari delle
Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali.

   Esaminato dalla 5a commissione in sede referente il 23 - 28 - 29 e
30 novembre 2000; il 4 - 5 - 6 e 7 dicembre 2000.

   Relazione  scritta  annunciata  l'11 dicembre 2000 (atto n. 4885-A
relatore sen. Ferrante).

   Esaminato  in  aula  l'11  - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 e 19
dicembre 2000 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 2000.

   Camera dei deputati (atto n. 7328/bis-B):

   Assegnato  alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 21
dicembre  2000  con parere delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII,
VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV e parlamentare per le questioni
regionali.

   Esaminato dalla V commissione il 21 dicembre 2000.

   Esaminato  in  aula il 21 dicembre 2000 e approvato il 22 dicembre
2000.

AVVERTENZA:

In  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
del  29  gennaio  2001  si  procedera' alla ripubblicazione del testo
della   presente  legge  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 
	        
	      
                                                          Tabella 1
                                            (Articolo 144, comma 1)
===================================================================
                             2001       2002       2003      Anno
                                                          terminale
===================================================================
                                   (milioni di lire)

Legge n. 808 del 1985:
Sostegno industrie settore
aeronautico (Industria
6.2.1.16 - cap. 7802)            -     40.000      -        2016

Decreto-legge n. 166
del 1989, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 24,6 del 1989:
Contributo straordinario al
comune di Reggio Calabria
(Lavori pubblici - 7.2.1.4       -     10.000      -        2016
cap. 9432)                       -       -       10.000     2017

Decreto-legge n. 9 del 1992,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 217 del 1992:
Ammodernamento e potenziamento
Polizia di Stato, Arma dei
carabinieri, Corpo della
guardia di finanza e Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco (Interno - 7.2.1.2
cap. 7401)                       -     39.000       -       2016

Legge n. 139 del 1992;
legge n. 798 del 1984,
articolo 3, primo comma;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2; legge
n. 448 del 1998, articolo 50,
comma 1, lettera b):
Prosecuzione degli
interventi per la
salvaguardia di Venezia
(Lavori pubblici                 -      29.000      -        2016
2.2.1.4 - cap. 7156)             -        -       50.000     2017

Legge n. 211 del 1992:
Trasporto rapido di massa:

- ART. 9: Trasporti e
navigazione - 2.2.1.6            -      35.000      -        2016
cap. 7068                        -        -       49.000     2017

Decreto-legge n. 517 del
1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 611 del 1996, articolo 1,
comma 3: Interventi nel
settore dei trasporti
Trasporto rapido di massa
(Trasporti e navigazione         -      40.000      -        2016
2.2.1.3 - cap. 7033)             -        -       40.000     2017

Legge n. 662 del 1996,
articolo 1, commi 90, 91 e
92; legge n. 331 del 1985,
articolo 1; legge n. 910
del 1986, articolo 7,
comma 8: Interventi di
decongestionamento degli
atenei (Università e ricerca     -      40.000      -        2016
2.2.1.2 - cap. 7109/p)           -        -       45.000     2017

Decreto-legge n. 67 del 1997,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 1997,
articolo 5: Infrastrutture
aeroportuali (Trasporti e
navigazione - 3.2.1.6
cap. 7185)                    15.000      -         -        2015

Decreto-legge n. 457 del
1997, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 30 del 1998,
articolo 9-bis:
Realizzazione piano
triennale per l'informatica
e Sistema di controllo del
traffico marittimo (Vessel
Traffic Services - VTS)
(Trasporti. e navigazione        -       7.500      -        2016
8.2.1.2 - cap. 7476)             -        -        7.500     2017

Decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998:
Eventi sismici Umbria e Marche
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica         -     150.000      -        2016
20.2.1.2 - cap. 9332)            -        -      150.000     2017

Legge n. 194 del 1998:
Trasporti pubblici locali:

- Art. 2, comma 6 Trasporti e
navigazione 2.2.1.5 -
cap. 7056)                       -      30.000      -        2016

- ART. 2, comma 5 (Trasporti e
navigazione 2.2.1.5. -
cap. 7056)                       -        -       30.000     2017

Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di interventi
e opere di interesse pubblico,
articolo 3: Autostrade (Lavori
pubblici - 5.2.1.2               -      80.000      -        2016
cap. 8034)                       -        -       25.000     2017

Legge n. 315 del 1998,
articolo 3, comma 1:
Interventi finanziari per
l'università e la ricerca-
Opere infrastrutturali per
agevolare gli insediamenti
universitari di Varese e Como
(Lavori pubblici - 6.2.1.8 -
cap. 8551)                     1.000      -         -        2015

Legge n. 362 del 1998,
articolo 1, comma 1: Edilizia
scolastica (Tesoro, bilancio
e programmazione economica -
3.2.1.15 - cap. 7262)            -      60.000      -        2016

Legge n. 413 del 1998:

- ART. 9: Opere marittime e
portuali (Trasporti e
navigazione - 4.2.1.4            -      35.000      -        2016
cap. 7265)                       -        -       40.000     2017

- ART. 11: Sistema idroviario
padano-veneto (Trasporti e
navigazione 4.2.1.6
cap. 7331)                       -       5.000      -        2016

Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo
sviluppo, articolo 50, comma
1, lettera f): Mutui per
manutenzione straordinaria
uffici giudiziari (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica - 7.2.1.19             -      20.000      -        2016
cap. 8730)                       -        -       25.000     2017

Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo
sviluppo, articolo 50, comma
1, lettera i): Eventi sismici
Campania, Basilicata,
Puglia, Calabria 1981-1982
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica -
3.2.1.19 - cap. 7302)            -      94.000      -        2016

Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo
sviluppo, articolo 50, comma
1, lettera l): Mutui edilizia
a Napoli (Tesoro, bilancio e
programmazione economica -
3.2.1.14 - cap. 7250)            -      45.000      -        2016

Legge n. 28 del 1999:
Costruzione immobili per il
Corpo della guardia di
finanza (Finanze - 7.2.1.1       -      19.000      -        2016
- cap. 7282)                     -        -       25.000     2017

Legge n. 488 del 1999:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000), articolo 55:
Contributo solidarietà
nazionale Regione siciliana
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica -
7.2.1.14 - cap. 8664)            -      10.000      -        2016

Legge n. 522 del 1999,
articolo 2: Sostegno
all'industria cantieristica
(Trasporti e navigazione         -      12.500      -        2016
4.2.1.2 - cap. 7205)             -        -       22.500     2017

Legge n. 149 del 2000: Vertice
G8 a Genova (Interno
- 2.2.1.4 - cap. 7026)         3.000      -         -        2015

Legge n. 285 del 2000:
Interventi per i giochi
Olimpici invernali
"Torino 2006" (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica - 3.2.1.57 -
cap. 7723)                       -      34.000      -        2016
                             -----------------------------
Totale Limiti Di Impegno      19.000   835.000   519.000
Autorizzati
                             -----------------------------
SPESA COMPLESSIVA ANNUA       19.000   854.000 1.373.000
                             =============================
-------------------------------------------------------------------
                           PROSPETTO DI COPERTURA
                          (Articolo 158, comma 1)

                  COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
                     PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
             (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

===================================================================
                                     2001        2002        2003
===================================================================
                                    (importi in miliardi di lire)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti:

Articolato                         19.988       21.149     22.445
Rinnovi contrattuali e altro        4.280        4.122      4.250
Pensioni (compreso
adeguamento ISTAT)                  3.761        3.938      4.042
Politiche sociali                     851          888        566
Riduzione oneri sociali e
altri sgravi                        2.692        3.280      3.347
Fondo sanitario nazionale           5.040        3.934      4.434
Crediti di imposta                  2.011        3.688      4.466
Altri interventi                    1.353        1.300      1.341

Tabella "A" e fondo speciale
per le leggi definitivamente
approvate                               0           39         21

Tabella "C"                         1.065          618        532

Minori entrate correnti:

Articolato                         21.312       25.434     27.921
Riduzione carico fiscale
famiglie                           12.765       22.206     22.022
Sviluppo equilibrato                3.941        2.425      4.899
Energia                             3.151          573        848
Ordinamento comunitario             1.115           93         10
Disposizioni in materia di
IVA e altre imposte                   340          138        143
                                  -------------------------------
Totale oneri da coprire            42.365       47.240     50.919

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate:

Articolato                          2.877        3.731      4.069
Entrate diverse                     1.788        1.395      2.013
Effetti indotti                     1.089        2.336      2.056
Decreto-legge - Sgravi
fiscali 2000                        2.940        3.480      3.253
Soppressione riduzione accisa
olioi lubrificanti                      0          640        640

Riduzione spese correnti:

Articolato                          7.304        3.820      4.105
Personale                               0          120        360
Effetti indotti                     2.831        2.760      2.845
Limite compensazioni                3.600            0          0
Fondo sanitario nazionale              48          116         26
Altre riduzioni                       825          825        875

Tabella "A" e fondo speciale
per le leggi definitivamente
approvate                             480            0          0

Tabella "E"                           100            0          0

Quota miglioramento risparmio
pubblico a legislazione vigente    28.664       35.569     38.852
                                  -------------------------------
       Totale mezzi di copertura   42.365       47.240     50.919
                                  -------------------------------
Margine                             4.723        8.810     30.156
                                  ===============================

        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
	        
	      
                              TABELLA A

                  INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
                 NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
===================================================================
           MINISTERI                 2001        2002       2003
===================================================================
                                      (milioni di lire)

Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica            256.847    606.922   1.449.321

Di cui:

   regolazione debitoria
     2001:       100.000
     2002:       130.000
     2003:       713.333
                                   --------------------------------
Ministero delle finanze               -        126.867     130.867
                                   --------------------------------
Ministero della giustizia            52.100    231.046     264.046
                                   --------------------------------
Ministero degli affari esteri       157.968    381.682     261.700
                                   --------------------------------
Ministero della pubblica
istruzione                          117.000     58.500      61.500
                                   --------------------------------
Ministero dell'interno               94.091    194.611     189.611
                                   --------------------------------
Ministero dei trasporti e della
navigazione                         392.270    362.270      42.270

Di cui:

   regolazione debitoria
     2001:       350.000
     2002:       320.000
                                   --------------------------------
Ministero della difesa                4.000      4.000       4.000
                                   --------------------------------

Ministero delle politiche
agricole e forestali                620.000       -           -

Di cui:

    regolazione debitoria
     2001:       620.000
                                   --------------------------------
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale                   19.770      4.840      13.340
                                   --------------------------------
Ministero della sanità            7.068.740  6.087.840   3.033.840

Di cui:

    regolazione debitoria
     2001:       7.000.000
     2002:       6.000.000
     2003:       3.000.000

Ministero per i beni e le
attività culturali                   53.180     51.000      50.400
                                   --------------------------------
Munstero dell'ambiente              104.626     83.626      50.652
                                   --------------------------------
Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica                             500        500         500
                                   --------------------------------
              TOTALE TABELLA A... 8.941.092  8.193.704   5.552.247
-------------------------------------------------------------------
 
	        
	      
                             TABELLA B

               INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
               NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
===================================================================
           MINISTERI                 2001        2002       2003
===================================================================
                                      (milioni di lire)

Ministero del tesoro, del
bilancio e della progrmmazione
economica                           978.362    657.362     491.362

Di cui:

    limiti di impegno a favore di
    soggetti non statali
     2001:          -
     2002:        1.000
     2003:        1.000
                                   --------------------------------
Ministero della giustizia            40.000     40.000      40.000
                                   --------------------------------
Ministero degli affari esteri         3.000      5.000       5.000
                                   --------------------------------
Ministero dell'interno               32.500     32.000      32.000
                                   --------------------------------
Ministero dei lavori pubblici       243.200    307.200     291.200

Di cui:

    limiti di impegno a favore
    di soggetti non statali
     2001:       118.000
     2002:       121.000
     2003:       120.000
                                   --------------------------------
Ministero dei trasporti e
della navigazione                    38.000     140.500    159.000
                                   --------------------------------

Ministero delle comunicazioni       126.800     260.800     86.000

Di cui:

    limiti di impegno, a favore
    di soggetti non statali
     2001:       6.000
     2002:       6.000
     2003:       6.000
                                   --------------------------------
Ministero delle politiche
agricole e forestali                150.000     203.000    105.000
                                   --------------------------------
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato     12.000      15.000     55.000
                                   --------------------------------
Ministero del commercio
con l'estero                         30.000      30.000     30.000
                                   --------------------------------
Ministero per i beni e le
attività culturali                   97.000      99.000     42.000

Di cui:

   limiti dì impegno a favore
   di soggetti non statali
     2001:       2.000
     2002:       2.000
     2003:       2.000

Ministero dell'ambiente             116.000      71.000    101.000

Di cui:

    limiti di impegno a favore
    di soggetti non statali:
     2001:          -
     2002:       1.000
     2003:       1.000
                                   --------------------------------
Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica    10.500     123.500    123.500
                                   --------------------------------
               TOTALE TABELLA B...1.877.362   1.984.362  1.561.062
                                   ================================
-------------------------------------------------------------------
 
	        
	      
                              TABELLA C

       STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
       DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
                        ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il
relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

                                                          TABELLA C
===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO            2001        2002       2003
===================================================================
                                      (milioni di lire)

     MINISTERO DEL TESORO,
     DEL BILANCIO E DELLA
   PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 195 del 1958 e legge
n. 1198 del 1967: Costituzione e
funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura
(3.1.3.1 - Organi costituzionali -
cap. 2707)                           36.612     37.344      38.090

Legge n. 17 del 1973: Aumento
dell'assegnazione annua a favore
del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro
(3.1.3.1 - Organi costituzionali -
cap. 2706)                           29.627     30.516      30.516

Decreto-legge n. 95 del 1974,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 216 del 1974, legge
n. 281 del 1985 e decreto-legge
n. 417 del 1991, convertito,
con modificazioni, dalla legge
n. 66 del 1992: Disposizioni
relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB)
(3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990)      60.000     50.000      50.000

Legge n. 385 del 1978:
Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario
ai dipendenti dello Stato
(7.1.3.5 - Fondi da ripartire
per oneri di personale -
cap. 4521)                          190.000    190.000     190.000

Legge n. 468 del 1978: Riforma
di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in materia
di bilancio:

- Art. 9-ter. Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle
leggi permanenti di natura
corrente (7.1.3.1 - Fondi di
riserva - cap. 4355)                  -           -           -

Legge n. 16 del 1980:
Disposizioni concernenti la
corresponsione di indennizzi,
incentivi ed agevolazioni a
cittadini ed imprese italiane
che abbiano perduto beni, diritti
ed interessi in territori già
soggetti alla sovranità italiana
e all'estero (3.2.1.39 - Accordi
ed organismi internazionali -
cap. 7576)                           86.542     86.542      86.542

Legge n. 146 del 1980:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato legge finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a favore
dell'Istituto nazionale di
statistica (3.1.2.36 - Istituto
nazionale di statistica -
cap. 2504/p)                        245.000    245.000     245.000

- ART. 36: Finanziamento
censimenti (3.1.2.36 - Istituto
nazionale di statistica -
cap. 2504/p)                        250.000    250.000      50.000

Decreto-legge n. 694 del 1981,
convertito dalla legge n. 19
del 1982: Modificazioni al
regime fiscale sullo zucchero
e finanziamento degli aiuti
nazionali previsti dalla
normativa comunitaria nel settore
bieticolo-saccarifero (AGEA)
(3.1.2.15 - Cassa conguaglio
zucchero - cap. 1980)                85.000       -           -

Legge n. 146 del 1980:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1980):

- ART. 37: Occorrenze relative
alla liquidazione dell'Opera
nazionale per la protezione
della maternità e dell'infanzia
(3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie
enti soppressi - cap. 2171)
                                     10.000     10.000      10.000
Decreto-legge n. 285 del 1980,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 441 del 1980:
Disciplina transitoria delle
funzioni di assistenza sanitaria
delle unità sanitarie locali:

- ART. 12: Conferimento al fondo
di cui all'articolo 14 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404
(liquidazione enti soppressi)
(3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie
enti soppressi - cap. 2171)

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed
esecuzione del Protocollo tra il
Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica
popolare ungherese sulla
utilizzazione del porto franco di
Trieste, firmato a Trieste il
19 aprile 1988 (3.1.2.12 -
Ferrovie dello Stato - cap. 1951)       575        575         575

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni
in materia di trasporti (3.1.2.10 -
Ente nazionale di assistenza
al volo - cap. 1930)                     -          -           -

Decreto-legge n. 142 del 1991,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa
colpite dal terremoto e del
dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle
zone danneggiate da eccezionali
avversità atmosferiche dal
giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo
protezione civile (20.2.1.3 -
Fondo per la protezione civile -
cap. 9353/p)                        300.000    300.000     300.000

ART. 6, comma 1: Spese
ammortamento mutui (20.2.1.3 -
Fondo per la protezione civile -
cap. 9353/p)                        165.000    180.000     180.000

Decreto legislativo n. 39
del 1993: Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche:

- ART 4. Istituzione dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica
amministrazione (3.1.2.43 -
Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione -
cap. 2501)                           26.000     26.000      26.000

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni
in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti:

- ART 4. Autonomia finanziaria
(3.1.3.10 - Corte dei conti -
cap. 2815)                          449.000    449.000     449.000

Legge n. 109 del 1994: Legge
quadro in materia di lavori
pubblici:

- ART 4: Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici
(3.1.2.42 - Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici -
cap. 2503)                           25.000     30.000      30.000

Legge n. 481 del 1995: Norme per
la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità:

- ART 2: Istituzione dell'Autorità
per i servizi di pubblica utilità
(3.1.2.46 - Autorità per i servizi
di pubblica utilità - cap. 2502)      5.000      5.000       5.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- ART 1, comma 43: Contributi ad
enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.26 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 2121)             13         13          13

Legge n. 675 del 1996: Tutela
delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali (3.1.2.26 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 2124)               22.000     22.000      22.000

Legge n.94 del 1997: Modifiche
alla legge n. 468 del 1978, e
successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di
contabilità generale dello Stato
in materia di bilancio. Delega al
Governo per l'individuazione
delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato:

- ART. 7, comma 6: Contributo in
favore dell'Istituto di studi e
analisi economica (ISAE)
(2.1.2.4 - Istituti di ricerche e
studi economici e congiunturali -
cap. 1430)                           24.000     24.000      24.000

Legge n. 249 del 1997: Istituzione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo (3.1.2.22 -
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni - cap. 2060)           50.000     50.000      50.000

Decreto legislativo n. 446
del 1997: Imposta regionale sulle
attività produttive:

- ART. 39, comma 3: Integrazione
FSN, minori entrate RAP, ecc.
(Regolazione debitoria) (7.1.2.1 -
Fondo sanitario nazionale -
cap. 3701)                        9.811.000       -           -

Legge n. 128 del 1998:
Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee:

- ART. 23: Istituzione Agenzia
nazionale per la sicurezza del
volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo -
cap. 2505)                           10.000     10.000      10.000

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme
in materia di obiezione
di coscienza:

- ART. 19: Fondo nazionale per
il servizio civile (16.1.2.1 -
Obiezione di coscienza -
capp. 5717, 5718)                   235.000    240.000     250.000

Legge n. 144 del 1999: Misure in
materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina
l'INAIL, nonché disposizioni per
il riordino degli enti
previdenziali:

- ART. 51: Contributo dello Stato
in favore dell'Associazione per
lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 -
SVIMEZ - cap. 7900)                   3.700      3.700       3.700

Decreto legislativo n. 165 del 1999
e decreto legislativo n. 188
del 2000: Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 -
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - cap. 1940/p)          360.000    360.000     360.000

Decreto legislativo n. 285
del 1999: Riordino del
centro di formazione studi
(FORMEZ), a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (16.1.2.12 - FORMEZ -
cap. 6422)                           30.000     30.000      30.000

Decreto legislativo n. 303
del 1999: Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
ministri a norma dell'articolo 11
della legge n. 59 del 1997
(3.1.3.2 - Presidenza del
Consiglio dei ministri -
cap. 2710)                          715.994    668.994     592.994

Legge n. 205 del 2000:
Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa:

- ART. 20: Autonomia finanziaria
del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali
(3.1.3.11 - Consiglio di Stato e
tribunali amministrativi
regionali - cap. 2717/p)            285.040    285.540     285.540
                                 ----------------------------------
                                 13.510.102  3.629.224   3.363.970
                                 ==================================
      MINISTERO DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma
dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997,
n. 59:

- ART. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (2.1.2.9 - Agenzia
delle entrate - capp. 1654, 1655;
2.2.1.4 - Agenzia delle entrate -
cap. 7051)                        5.128.465  5.043.465   5.038.465

- ART. 70, comma 2:
Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia del demanio) (2.1.2.10 -
Agenzia del demanio - capp. 1657,
1658; 2.2.1.5 - Agenzia del
demanio - cap. 7052)                412.894    412.894     412.894

- ART. 70, comma 2:
Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia del territorio)
(2.1.2.11 - Agenzia del
territorio - capp. 1660, 1661;
2.2.1.6 - Agenzia del
territorio - cap. 7053)             801.693    801.693     801.693

- ART. 70, comma 2:
Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 -
Agenzia delle dogane - capp. 1663,
1664; 2.2.1.7 - Agenzia delle
dogane - cap. 7054)                 990.735    990.735     990.735
                                  --------------------------------
                                  7.333.787  7.248.787   7.243.787
                                  ================================
      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi
finalizzati alla prevenzione
e alla cura dell'AIDS,
al trattamento socio-
sanitario, al recupero e
al successivo reinserimento
dei tossicodipendenti
detenuti (5.1.2.1
Mantenimento, assistenza,
rieducazione e trasporto
detenuti - cap. 1825/p)              20.000     20.000      20.000

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(1.1.2.1 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1165)          16         16          16

Legge n. 678 del 1996: Proroga
del contributo a favore del Centro
di prevenzione e difesa sociale di
Milano (5.1.2.3 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 1856)                              300        300         300
                                     -----------------------------
                                     20.316     20.316      20.316
                                     =============================

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962:
Riordinamento dell'Istituto
agronomico per l'oltremare,
con sede in Firenze (9.1.2.2 -
Paesi in via di sviluppo -
cap. 2201)                            6.000      6.000       6.000

Legge n. 794 del 1966:
Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale
per la costituzione del l'Istituto
italo-latino-americano, firmata a
Roma il 1° giugno 1966
(16.1.2.2 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 4131)       3.500      3.500       3.500

Legge n. 883 del 1977: Approvazione
ed esecuzione dell'accordo relativo
ad un programma internazionale per
l'energia, firmato a Parigi il
18 novembre 1974 (13.1.2.2 -
Accordi ed organismi
internazionali - cap. 3749)           1.900       1.900      1.900

Legge n. 140 del 1980:
Partecipazione italiana al
Fondo europeo per la gioventù
(15.1.2.5 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 4052)             550         550        550

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo
e decreto-legge n. 155 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 -
Funzionamento - capp. 2150, 2152,
2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164,
2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170;
9.1.2.2 - Paesi in via di
sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182,
2183, 2184, 2195)                   760.500    700.000     700.000

Legge n. 948 del 1982: Norme per
l'erogazione di contributi statali
agli enti a carattere internaziona-
listico sottoposti alla vigilanza
del Ministero degli affari esteri
(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi -
capp. 1161, 1162)                     4.055      4.055       4.055

Legge n. 960 del 1982:
Rifinanziamento della legge
14 marzo 1977, n. 73, concernente
la ratifica degli accordi di Osimo
tra l'Italia e la Jugoslavia
(15.1.2.2 - Collettività italiana
all'estero - capp. 4061,4063)         5.500      5.500       5.500

Legge n. 411 del 1985: Concessione
di un contributo statale ordinario
alla società "Dante Alighieri"
(10.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 2744)          3.200      3.200       3.200

Legge n. 760 del 1985: Adesione
dell'Italia all'emendamento
all'articolo 16 dello statuto
organico dell'Istituto
internazionale per l'unificazione
del diritto privato, adottato
dall'Assemblea generale
dell'Istituto tenutasi a Roma il
9 novembre 1984, e sua esecuzione
(12.1.2.1 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 3383)            500        500         500

Legge n. 505 del 1995:
Partecipazione italiana ad organismi
internazionali e disposizioni relative
ad enti sottoposti alla vigilanza del
Ministero degli affari esteri
(15.1.2.3 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 4042;
17.1.2.2 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 4232;
18.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 4332;
19.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 4432)          6.000      6.000       6.000

Legge n. 299 del 1998:
Finanziamento italiano della
PESC (Politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione
europea) relativo all'applicazione
dell'articolo J. 11, comma 2, del
Trattato sull'Unione europea
(20.1.2.1 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 4534)          10.000     10.000      10.000
                                    ------------------------------
                                    801.700    741.205     741.205
                                    ==============================

    MINISTERO DELLA PUBBLICA
          ISTRUZIONE

Legge n. 181 del 1990: Ratifica
ed esecuzione dell'accordo,
effettuato mediante scambio di
note, tra il Governo italiano
ed il Consiglio superiore delle
Scuole europee che modifica
l'articolo 1 della convenzione
del 5 settembre 1963 relativa
al funzionamento della scuola
europea di Ispra (Varese), avvenuto
a Bruxelles i giorni 29 febbraio
e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 -
Interventi diversi - cap. 3901)         750        750         750

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad
enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1800)         17.870     17.870      17.870

Legge n. 440 del 1997 e legge
n. 144 del 1999 (articolo 68,
comma 4, lettera b): Fondo per
l'ampliamento dell'offerta
formativa (2.1.3.1 - Fondo per il
funzionamento della scuola -
cap. 1810)                          500.000    500.000     500.000
                                   -------------------------------
                                    518.620    518.620     518.620
                                   ===============================

      MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione
del capitolo "Fondo scorta" per il
personale della Polizia di Stato
(7.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 2674)           50.000     50.000      50.000

Legge n. 968 del 1969 e decreto-
legge n. 361 del 1995, convertito,
con modificazioni, dalla legge
n. 437 del 1995 (articolo 4):
Fondo scorta del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (4.1.1.1 -
Spese generali di funzionamento -
cap. 1916)                           42.000     40.000      40.000

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990: Testo
unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:

- ART. 101: Potenziamento delle
attività di prevenzione e
repressione del traffico illecito
di sostanze stupefacenti o
psicotrope (7.1.1.1 - Spese
generali di funzionamento -
cap. 2668; 7.1.1.4 -
Potenziamento - cap. 2815)            6.800      6.800       6.800

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.1 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1286)            280        280         280
                                     -----------------------------
                                     99.080     97.080      97.080
                                     =============================

   MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto legislativo n. 143
del 1994: Istituzione dell'Ente
nazionale per le strade:

- ART. 3: Finanziamento e
programmazione dell'attività -
Spese in conto capitale per
ammortamento mutui (5.2.1.3 -
Ente nazionale per le strade
cap. 8061/p)                      1.500.000  1.000.000   1.000.000

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 -
Ente nazionale per le strade -
cap. 80611p)                      1.057.000  1.067.000   1.067.000

Legge n. 431 del 1998: Disciplina
delle locazioni e del rilascio
degli immobili ad uso abitativo
(articolo 11, comma 1)
(7.1.2.1 - Sostegno all'accesso
alle locazioni abitative -
cap. 4201)                          650.000    650.000     650.000
                                  --------------------------------
                                  3.207.000  2.717.000   2.717.000
                                  ================================

   MINISTERO DEI TRASPORTI
    E DELLA NAVIGAZIONE

Legge n. 721 del 1954:
Istituzione del fondo scorta
per le Capitanerie di porto:
(10.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 2265)           10.000     10.000      10.000

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del piano
nazionale della pesca marittima
e misure in materia di credito
peschereccio, nonché di
riconversione delle unità adibite
alla pesca con reti da
posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima (10.1.1.5 - Mezzi
operativi e strumentali -
cap. 2339)                            3.200      3.200       3.200

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(6.1.2.1 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1841)            942        942         942

Decreto legislativo n. 250
del 1997: Istituzione dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) (articolo 7) (3.1.2.3 -
Ente nazionale per l'aviazione
civile - cap. 1405/p)                98.417     98.417      98.417
                                    ------------------------------
                                    112.559    112.559     112.559
                                    ==============================

     MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928:
Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilità
dei corpi, istituti e stabilimenti
militari:

- ART. 17, primo comma: Esercito,
Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 -
Spese generali di funzionamento -
cap. 3908)                           91.500     91.500      91.500.

- ART. 17, primo comma: Arma dei
carabinieri (23.1.1.1 - Spese
generali di funzionamento -
cap. 2691)                           32.500     32.500      32.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad
enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(27.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 4091)         14.000     14.000      14.000
                                    ------------------------------
                                    138.000    138.000     138.000
                                    ==============================

   MINISTERO DELLE POLITICHE
      AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima e misure in materia di
credito peschereccio, nonché di
riconversione delle unità adibite
alla pesca con reti da posta
derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del
piano nazionale della pesca
marittima (5.1.1.0
Funzionamento - capp. 2853, 2954/p,
2955/p, 2956;
5.1.2.1 - Pesca
capp. 3053, 3055, 3060)              30.368     30.368      26.857

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2 - Contributi ad enti,
ed altri organismi - cap. 1661)      13.000     13.000      13.000
                                     -----------------------------
                                     43.368     43.368      39.857
                                     =============================

   MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
   COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge n. 287 del 1990: Norme per
la tutela della concorrenza e
del mercato:

- ART. 10, comma 7: Somme da
erogare per il finanziamento
dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
(5.1.2.2 - Autorità garante
della concorrenza e del mercato
cap. 2850)                           60.000     65.000      65.000

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento
dell'Ente nazionale italiano per
il turismo (8.1.2.1 - Ente
nazionale italiano per il turismo
cap. 3930)                           65.000     65.000      65.000

Legge n. 282 del 1991, decreto-
legge n. 496 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge
n. 61 del 1994 e decreto-legge
n. 26 del 1995, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 95
del 1995: Riforma dell'ENEA
(3.2.1.13 - Ente nazionale energia
e ambiente - cap 7210/p)            450.000    450.000     450.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad
enti istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(5.1.2.3 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 2860)          5.024      5.024       5.024
                                    ------------------------------
                                    580.024    585.024     585.024
                                    ==============================

     MINISTERO DEL LAVORO
  E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge n. 448 del 1998: Misure di
finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 80, comma 4: Formazione
professionale (8.1.2.1 - Contributi
ad enti ed altri organismi -
cap. 2820)                            5.000      5.000       5.000
                                      ----------------------------
                                      5.000      5.000       5.000
                                      ============================
        MINISTERO DEL
   COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad
enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(4.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 2130)         55.000     55.000      55.000

Legge n. 68 del 1997: Riforma
dell'Istituto nazionale
per il commercio estero:

- ART. 8, comma 1, lettera a):
Contributo di funzionamento
(4.1.2.1 - Istituto commercio
estero - cap. 2100)                 205.000    205.000     205.000

- ART. 8, comma 1, lettera b):
Contributo di finanziamento
attività promozionale (4.1.2.1
Istituto commercio estero
cap. 2101)                          150.000    150.000     150.000
                                    ------------------------------
                                    410.000    410.000     410.000
                                    ==============================

     MINISTERO DELLA SANITA'

Legge n. 927 del 1980: Contributi
all'Ufficio internazionale delle
epizoozie, con sede a Parigi
(4.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 2630)            250        250         250

Decreto legislativo n. 502
del 1992: Riordino della
disciplina in materia sanitaria:

- ART. 12: Fondo sanitario
nazionale (7.1.2.1 - Ricerca
scientifica - cap. 2980)            439.750    444.750     444.750

Decreto legislativo n. 267
del 1993: Riordinamento
dell'Istituto, superiore di
sanità (7.1.2.2 - Istituto
superiore di sanità -
cap. 2990/p)                        200.000    200.000     200.000

Decreto legislativo n. 268
del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di
previdenza e sicurezza
del lavoro (7.1.2.3 - Istituto
superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - cap. 3000)   150.000    150.000     150.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad
enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(9.1.2.3 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 3241)      14.500     14.500      14.500

Legge n. 434 del 1998:
Finanziamento degli interventi
in materia di animali di affezione
e per la prevenzione del randagismo
(4.1.2.3 - Prevenzione del
randagismo - cap. 2642)               7.000      6.000       6.000
                                    ------------------------------
                                    811.500    815.500     815.500
                                    ==============================

     MINISTERO PER I BENI
   E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme
relative al funzionamento della
biblioteca nazionale centrale
"Vittorio Emanuele II" di Roma
(3.1.1.0 - Funzionamento
cap. 1601)                            6.000      6.000       6.000

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 805 del 1975:
Organizzazione del Ministero per
i beni culturali e ambientali
Assegnazioni per il funzionamento
degli istituti centrali (3.1.1.0
Funzionamento - capp. 1602, 1603;
4.1.1.0 - Funzionamento
capp. 2111, 2112)                    10.000     10.000      10.000

Legge n. 163 del 1985 e
articolo 30, comma 7, della
legge n. 1213 del 1965, come
sostituito dall'articolo 24 del
decreto-legge n. 26 del 1994,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello
spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico
per lo spettacolo - capp. 4301,
4302, 4303/p, 4304, 4305, 4306,
4307; 7.2.1.1 - Fondo unico
per lo spettacolo - capp. 8211,
8212/p, 8213, 8214, 8215, 8217)   1.000.000  1.010.000   1.010.000

Legge n. 118 del 1987: Norme
relative alla Scuola archeologica
italiana in Atene (4.1.2.1 -
Enti ed attività culturali -
cap. 2304)                            2.000      2.000       2.000

Legge n. 466 del 1988:
Contributo alla Accademia
nazionale dei Lincei (3.1.2.1
Enti ed attività culturali
cap. 1804)                            6.500      6.500       6.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.3 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1951)         39.064     39.064      39.604

Legge n. 534 del 1996: Nuove norme
per l'erogazione di contributi
statali alle istituzioni culturali
(3.1.2.1 - Enti ed attività
culturali - cap. 1802)               20.000     20.000      20.000
                                  --------------------------------
                                  1.083.564  1.093.564   1.094.104
                                  ================================

    MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare (articolo 7)
(8.1.2.1 - Difesa del mare
capp. 3955, 3957/p)                 105.000    105.000     100.000

Decreto-legge n. 2 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 59 del 1993:
Modifiche ed integrazioni alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e
detenzione di esemplari
di fauna e flora minacciati di
estinzione (3.1.1.0 Funzionamento
capp. 1879, 1880/p)                   1.250      1.250       1.250

Decreto-legge n. 496 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1994:
Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzionali
dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente
(articolo 1-bis, comma 5, e
articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 -
Agenzia nazionale per la
protezione ambientale - cap. 1550;
2.2.1.3 - Agenzia nazionale per
la protezione ambientale -
cap. 7240)                          107.450    104.450     104.450

Legge n. 549 del 1995. Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

ART. 1, comma 43: Contributi ad
enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 2001)        121.000    123.000     123.000
                                   -------------------------------
                                    334.700    333.700     328.700
                                   ===============================


   MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
  E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
         E TECNOLOGICA

Legge n. 407 del 1974, modificata
dalla legge n. 216 del 1977:
Ratifica ed esecuzione degli
accordi firmati a Bruxelles il
23 novembre 1971 nell'ambito
del programma europeo di
cooperazione scientifica e
tecnologica, ed autorizzazione
alle spese connesse alla
partecipazione italiana ad
iniziative da attuarsi in
esecuzione del programma medesimo
(2.2.1.7 - Accordi internazionali
per la ricerca scientifica
cap. 7370)                            6.000      6.000       6.000

Legge n. 394 del 1977:
Potenziamento dell'attività
sportiva universitaria (2.1.2.5
Altri interventi per le università
statali - cap. 1271)                 15.000     15.000      15.000

Legge n. 245 del 1990: Norme sul
piano triennale di sviluppo
dell'università e per l'attuazione
del piano quadriennale 1986-1990
(2.1.2.1 - Piani e programmi di
sviluppo dell'università
cap. 1256/p)                        245.000    245.000     245.000

Legge n. 243 del 1991:
Università non statali legalmente
riconosciute (2.1.2.2 - Università
ed istituti non statali
cap. 1262)                          210.000    210.000     210.000

Legge n. 147 del 1992: Modifiche
ed integrazioni alla legge
2 dicembre 1991, n. 390, recante
norme sul diritto agli studi
universitari (2.1.2.9 - Diritto
allo studio - cap. 1527)            250.000    250.000     250.000

Legge n. 537 del 1993: Interventi
correttivi di finanza pubblica:

- ART. 5, comma 1, lettera a):
Costituzione fondo finanziamento
ordinario delle università
(2.1.2.3 - Finanziamento ordinario
delle università statali
cap. 1263/p)                     11.924.000 11.974.000  12.024.000

Legge n. 662 del 1996: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:

- ART. 1, comma 87: Costituzione
del Fondo per il finanziamento
ordinario degli Osservatori
(2.1.2.4 - Finanziamento
ordinario degli Osservatori -
cap. 1265)                           85.000     85.000      85.000

Decreto legislativo n. 204
del 1998: Disposizioni per
il coordinamento, la
programmazione e la valutazione
della politica nazionale
relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica
(2.2.1.5 - Ricerca
scientifica - cap. 7351)          2.455.500  3.105.500   3.100.500
                                 ---------------------------------
                                 15.190.500 15.890.500  15.935.500
                                 =================================
                Totale Generale  44.198.820 34.399.447  34.166.222
 
	        
	      
                               TABELLA D (19)

      RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI, INTERVENTI DI SOSTEGNO
     DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE



N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano - dopo l'indicazione del settore d'intervento - il
riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo
codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

                                                          Tabella D
===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO            2001        2002       2003
===================================================================
                                      (milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico
a favore dei Paesi in via di
sviluppo e decreto-legge n. 155
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 243 del 1993 (Settore n. 27)
(3.2.2.4 - Fondo rotativo per la
cooperazione allo sviluppo
cap. 8140)                          10.000        -            -

Legge n. 730 del 1983:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1984):

- Art. 18, ottavo e nono comma:
Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Settore n. 9)
(3.2.1.46 - Sostegno finanziario
del sistema produttivo cap. 7657)   40.000        -         150.000

Legge n. 26 del 1986: Incentivi
per il rilancio dell'economia
delle province di Trieste e
Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera
b): Fondo per Trieste (Settore
n. 6) (7.2.1.9 - Fondo per gli
interventi nel territorio di
Trieste - cap. 8610)                17.000       22.000      26.000

Legge n. 64 del 1986; articolo 15,
comma 52, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e articolo 6 del
decreto-legge n. 166 del 1989,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 246 del 1989,
nonché legge n. 184 del 1989:
Disciplina organica
dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno (Settore n. 4)
(7.2.1.8 - Aree depresse
cap. 8590)                           -             -      2.000.000

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):

- Art. 8, comma 14: Fondo
sanitario nazionale di conto
capitale (Settore n. 27)
(8.2.1.1 - Fondo sanitario
nazionale - cap. 9100)              -             -         225.000

Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee
ed adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi
comunitari (Settore n. 27)
(7.2.1.10 - Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie
cap. 8620)                       2.800.000    3.000.000   7.000.000

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988);

- Art. 17, comma 5:
Completamento degli interventi
nelle zone del Belice
terremotate nel 1968 (Settore
n. 3) (3.2.1.5 - Risanamento e
ricostruzione zone terremotate
cap. 7161)                           5.000        5.000       5.000

Legge n. 183 del 1989 e
decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme per il
riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del
suolo (Settore n. 19) (7.2.1.6
Difesa del suolo - cap. 8561)          -            -       750.000

Legge n. 396 del 1990: Interventi
per Roma, capitale della Repubblica
(Settore n. 25) (23.2.1.1 - Fondo
per Roma capitale - cap. 9410)      20.000       20.000      90.000

Decreto-legge n. 142 del 1991,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa
colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle
zone danneggiate da eccezionali
avversità atmosferiche dal
giugno 1990 al gennaio 1991:

- Art. 6, comma 1: Reintegro
fondo protezione civile (Settore
n. 3) (20.2.1.3 - Fondo per la
protezione civile - cap. 9353)   1.215.000      740.000     500.000

Legge n. 212 del 1992:
Collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed
orientale (Settore n. 27)
(7.2.1.15 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 8680)         30.000       30.000      30.000

Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:

- Articoli 3, comma 9, e 8,
comma 4-bis: Contributo speciale
alla regione Calabria (Settore
n. 27) (7.2.1.12 - Interventi
straordinari per la Calabria -
cap. 8640)                         167.000       51.000     190.000

Legge n. 97 del 1994: Nuove
disposizioni per le zone montane
(Settore n. 19) (8.2.1.16 - Fondo
per la montagna - cap. 9260)        60.000       45.000      90.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- Art. 2, comma 14: Apporto al
capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Settore n. 11)
(3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato
cap. 7350)                       1.000.000    2.500.000   3.500.000

Decreto legislativo n. 143
del 1998: Disposizioni in
materia di commercio con
l'estero:

- Art. 6, comma 1: Fondo
dotazione SACE (Settore n. 27)
(3.2.2.1 - SACE - cap. 8101)       200.000       80.000      90.000

Legge n. 208 del 1998:  ((19))
Attivazione delle risorse
preordinate dalla legge
finanziaria per l'anno 1998 al
fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione
di un fondo rotativo per il
finanziamento dei programmi di
promozione imprenditoriale nelle
aree depresse:

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione
degli interventi per le aree
depresse (Settore n. 4)
(7.2.1.8 - Aree depresse
cap. 8590)                       3.960.000    7.960.000   7.960.000

Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 50, comma 1, lettera c):
Interventi in materia di
edilizia sanitaria pubblica
(Settore n. 27) (7.2.1.4
Edilizia sanitaria
cap. 8541)                         176.000    1.787.000   1.772.000

Legge n. 488 del 1999:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000):

- Art. 27, comma 11:
Disposizioni per la
razionalizzazione degli
interventi per la imprenditoria-
lità giovanile (Settore n. 27)
(3.2.1.29 - Imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno
cap. 7466)                          80.000      360.000     360.000
                                  ---------------------------------
                                 9.780.000   16.600.000  24.738.000

      MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legislativo n. 504
del 1992: Riordino della
finanza degli enti territoriali
a norma dell'articolo 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421:


- Art. 34, comma 3: Fondo
nazionale ordinario per gli
investimenti (Settore n. 27)
(3.2.1.2 - Finanziamento enti
locali - cap. 7236)                250.000       90.000     205.000

Decreto-legge n. 67 del 1997,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 1997:
Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione:

- Art. 3: Contributi per spese
pubbliche nei comuni di Napoli
e Palermo (Settore. n. 27)
(3.2.1.3 - Altri interventi enti
locali - cap. 7239)                190.000         -           -

Legge n. 448 del 1998: Misure di
finanza pubblica per la stabiliz-
zazione e lo sviluppo:

- Art. 27: Fornitura gratuita
libri di testo (Settore n. 27)
(3.2.1.3 - Altri interventi enti
locali - cap. 7243)                200.000         -           -
                                  ---------------------------------
                                   640.000       90.000     205.000

    MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI

Legge n. 771 del 1986:
Conservazione e recupero dei
rioni Sassi di Matera (Settore
n. 25) (6.2.1.16 - Patrimonio
culturale non statale -
cap. 8878)                           6.000         -           -

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 6: Completamento
delle opere, di cui al programma
costruttivo predisposto d'intesa
con il Ministro di grazia e
giustizia per gli immobili da
destinare agli istituti di
prevenzione e pena (Settore
n. 17) (6.2.1.6 - Edilizia
giudiziaria - cap. 8481)            80.000      360.000     360.000

Decreto legislativo n. 143
del 1994: Istituzione dell'Ente
nazionale per le strade:

- Art. 3: Finanziamento e
programmazione dell'attività per
altre spese in conto capitale
(Settore n. 16) (5.2.1.3 -
Ente nazionale per le strade
- cap. 8061/p)                       -          890.000   2.880.000

Legge n. 53 del 1997:
Disposizioni urgenti per la
salvaguardia della Torre di
Pisa (Settore n. 27) (6.2.1.16 -
Patrimonio culturale non statale
cap. 8872)                           1.800         -           -
                                   --------------------------------

                                    87.800    1.250.000   3.240.000

    MINISTERO DEI TRASPORTI
     E DELLA NAVIGAZIONE

Legge n. 366 del 1998: Norme
per il finanziamento della
mobilità ciclistica (Settore
n. 11) (2.2.1.10 - Mobilità
ciclistica - cap. 7111)             25.000       15.000      20.000
                                   --------------------------------
                                    25.000       15.000      20.000

   MINISTERO DELLE POLITICHE
     AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo
della proprietà coltivatrice
(Settore n. 21) (2.2.1.3
Cassa proprietà contadina
cap. 7171)                          10.000       10.000      10.000

Legge n. 752 del 1986: Legge
pluriennale per l'attuazione di
interventi programmati in
agricoltura:

- Art. 4, comma 3: Opere di
bonifica idraulica (Settore
n. 19) (6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8111)                -            -         10.000

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988):

- Art. 17, comma 15: Protezione
del territorio del comune di
Ravenna dal fenomeno della
subsidenza (legge n. 845
del 1980) (Settore n. 22)
(6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8104)                -            -         10.000

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca
marittima e misure in materia
di credito peschereccio, nonché
di riconversione delle unità

adibite alla pesca con reti da
posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima (Settore n. 27)
(5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991,
7992, 7994, 7995, 7997, 7999,
 8001, 8002)                        30.000       10.000      30.000

Legge n. 144 del 1999: Misure in
materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina
l'INAIL, nonché disposizioni per
il riordino degli enti
previdenziali:

- Art. 25: Fondo per lo sviluppo
in agricoltura (Settore n. 21)
(2.2.1.4 - Interventi nel settore
agricolo e forestale - cap. 7186)   50.000         -            -
                                   --------------------------------
                                    90.000       20.000      60.000

      MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge n. 26 del 1986: Incentivi
per il rilancio dell'economia
delle province di Trieste e
Gorizia:

- Art. 6, primo comma,
lettera c): Fondo per Gorizia
(Settore n. 6) (4.2.1.6 -
Aree depresse - cap. 7350)          24.000        9.000      10.000

Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 52, comma 1: Fondo unico
per gli incentivi alle imprese
(Settore n. 2) (6.2.1.16 - Fondo
incentivi alle imprese -
cap. 7800)                         700.000      800.000     950.000
                                  ---------------------------------
                                   724.000      809.000     960.000

      MINISTERO DEL LAVORO
   E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per
l'occupazione (Settore n. 27)
(7.2.1.3 - Occupazione -
cap. 7670)                         733.500          -          -
                                  ---------------------------------
                                   733.500          -          -

    MINISTERO DELLA SANITA'

Decreto legislativo n. 502
del 1992: Riordino della
disciplina in materia
sanitaria:

- Art. 12: Fondo sanitario
nazionale (Settore n. 27)
(7.2.1.1 - Ricerca scientifica
cap. 7601)                         100.000          -          -
                                  ---------------------------------
                                   100.000          -          -

    MINISTERO PER I BENI E
    LE ATTIVITA CULTURALI

Legge n. 444 del 1998:
Disposizioni per la riapertura
di immobili adibiti a teatri:

- Art. 1, comma 1: Fondo per
i teatri (7.2.1.1 - Fondo unico
per lo spettacolo - cap. 8212)       3.000          -          -
                                    -------------------------------
                                     3.000          -          -

    MINISTERO DELL'AMBIENTE

Decreto-legge n. 180 del 1998,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 267 del 1998:
Misure urgenti per la
prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania:

- Art. 1, comma 2: Misure di
prevenzione per le aree a
rischio (Settore n. 3)
(11.2.1.2 - Difesa
del suolo - cap. 9001).            200.000      500.000     500.000

Legge n. 426 del 1998: Nuovi
interventi in campo ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di
bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati (Settore n. 19)
(1.2.1.4 - Programmi di tutela
ambientale - cap. 7082)               -         250.000     250.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di
finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 49: Programmi di tutela
ambientale (Settore n. 19)
(1.2.1.4 - Programmi di tutela
ambientale - cap. 7082)            130.000      200.000     250.000
                                  ---------------------------------
                                   330.000      950.000   1.000.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Legge n. 1089 del 1968: Nuove
norme sui territori depressi
del centro-nord, sulla ricerca
scientifica e tecnologica e
sulle Ferrovie dello Stato:

- Art. 4: Fondo speciale per la
ricerca applicata (Settore n. 4)
(2.2.1.6 - Ricerca applicata
cap. 7365)                            -          50.000     200.000

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):

- Art. 7, comma 8: Edilizia
universitaria (Settore n. 23)
(2.2.1.2 - Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 7109)             -             -        585.000

Decreto-legge n. 475 del 1996,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 573 del 1996:
Misure urgenti per le università
e gli enti di ricerca:

- Art. 6, comma 3: Finanziamento
INFM (Settore n. 13) (2.2.1.5
Ricerca scientifica - cap. 7349)    25.000        -            -

Legge n. 266 del 1997: Interventi
urgenti per l'economia:

Art. 5, comma 3: Programma
nazionale di ricerche in
Antartide (Settore n. 13)
(2.2.1.5 - Ricerca scientifica
cap. 7350)                          90.000       55.000      55.000
                                -----------------------------------
                                   115.000      105.000     840.000

              TOTALE GENERALE   12.924.800   19.542.500  31.113.000
                                ===================================

---------------
AGGIORNAMENTO (19)
  Il  D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con L. 8 agosto 2002, n.
178,  ha  disposto  che  "gli stanziamenti autorizzati dalla presente
tabella D, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti
per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro".
 
	        
	      
                             TABELLA E

           VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
           VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
             LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE


N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il
riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo
codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

                                                          TABELLA E
===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO            2001        2002       2003
===================================================================
                                      (milioni di lire)

Legge n. 910 del 1986: art. 7,
comma 8 - Edilizia universitaria
(Università e ricerca - 2.2.1.2
cap. 7109/p)                     -  60.000         -           -

Legge n. 335 del 1995: art. 1,
comma 38 - Pensionamenti
anticipati (Lavoro - 4.1.2.5
cap. 1872)                       - 100.000         -           -

Legge n. 194 del 1998: art. 1,
comma 4 - Ricapitalizzazione
delle società di trasporto
aereo (Tesoro - 3.2.1.45
cap. 7647)                       - 300.000    - 300.000   - 200.000
                                 ----------------------------------
                                 - 460.000    - 300.000   - 200.000
 
	        
	      
                               TABELLA F

             IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
       ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il
riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo
codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002
e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2002 e successivi;

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre
2000 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli
eventuali effetti della precedente tabella "D" (Rifinanziamento).

                    INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

 1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
 2. - Interventi a favore delle imprese industriali
 3. - Interventi per calamità naturali
 4. - Interventi nelle aree depresse
 5. - Credito agevolato al commercio
 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
      aree limitrofe - Interventi per Venezia
 7. - Provvidenze per l'editoria
 8. - Edilizia residenziale e agevolata
 9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
      Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande
      comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5,
      14, 18, 20, 26.

                                                          TABELLA F

          IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
          AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI    2001   2002   2003  2004 e  Anno  Limite
PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI                     succes. Term. impeg.
PER SETTORI DI INTERVENTO
===================================================================
                                   (milioni di lire)

2. Interventi a favore
delle imprese industriali.

Legge n. 49 del 1985:
Provvedimenti per il
credito alla coopera-
zione e misure urgenti
a salvaguardia dei
livelli di occupazione:

- ART. 17, comma 2:
Promozione delle
cooperative e misure
urgenti a salvaguardia
dei livelli di
occupazione (Industria:
6.2.1.16 - Fondo
incentivi alle imprese
cap. 7800/p)              15.000      -       -       -      -

Legge n. 808 del 1985:
Interventi per lo
sviluppo e l'accresci-
mento di competitività
delle industrie
operanti nel settore
aeronautico, articolo 3,
primo comma,
lettera a); decreto-
legge n. 547 del 1994,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 6
(limite di impegno)
(Industria: 6.2.1.16
Fondo incentivi alle
imprese - cap. 7802)      45.000   89.000   89.000    -      -    3

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 4;
Fondo speciale rotativo
per l'innovazione
tecnologica (Industria:
6.2.1.16 Fondo incentivi
alle imprese
cap. 7800/p)              98.500      -       -       -      -

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 237
del 1993: Interventi
urgenti in favore
dell'economia:

- Art. 6, comma 7:
Interventi di razionaliz-
zazione, ristrutturazione:
e riconversione produttiva
nel settore di materiali
di armamento (Industria:
6.2.1.16 - Fondo
incentivi alle imprese
cap. 7800/p)              15.000      -       -       -      -

Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia:

- ART. 4, comma 3:
Programmi del settore
aeronautico (Industria:
6.2.1.16 - Fondo
incentivi alle imprese
cap. 7800/p)             100.000  100.000     -       -      -    3

- ART. 8, comma 5:
Conferimento al fondo
speciale rotativo per
l'innovazione tecnolo-
gica per gli interventi
di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge
n. 266 del 1997
(Industria: 6.2.1.16
Fondo incentivi alle
imprese - cap. 7800/p)    60.000   60.000     -       -      -    3

- ART. 14, comma 1:
Interventi per lo
sviluppo industriale
in aree di degrado
urbano (Industria:
6.2.1.16 - Fondo
incentivi alle imprese
cap. 7804)                 5.000    5.000     -       -      -    3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e
lo sviluppo:

- ART. 52, comma 1:
Fondo unico per gli
interventi alle
imprese (Industria:
6.2.1.16 - Fondo
incentivi alle imprese
cap. 7800/p)             700.000  800.000  950.000    -      -    3

Legge n. 140 del 1999:
Norme in materia di
attività produttive:

- ART. 2, comma 5:
Programmi dei settori
aerospaziale e duale
(Limite di impegno)
(Industria: 6.2.1.16
Fondo incentivi alle
imprese - cap. 7800/p)    35.000   35.000   35.000    -      -    3

- ART. 8: Fondo per
l'innovazione degli
impianti a fune (Limite
di impegno) (Industria:
6.2.1.16 - Fondo
incentivi alle imprese
cap. 7803)                 5.000     5.000     5.000   -     -    3
                       --------------------------------------------
                       1.078.500 1.094.000 1.079.000
                       ============================================

3. Interventi per
calamità naturaii.

Legge n. 828 del 1982:
Ulteriori provvedimenti
per il completamento
dell'opera di
ricostruzione e di
sviluppo delle zone
della regione Friuli-
Venezia Giulia, colpite
dal terremoto del 1976
e delle zone
terremotate della
regione Marche (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
7.2.1.1 - Risanamento e
ricostruzione zone
terremotate - cap. 8504)   2.500    2.500     -       -      -    3

legge n. 156 del 1983:
Provvidenze in favore
della popolazione di
Ancona colpita dal
movimento franoso
del 13 dicembre 1982
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.7
Calamità naturali e
danni bellici
cap. 8571)                 2.000    4.000     -       -      -    3

Decreto-legge n. 159
del 1984, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 363
del 1984: Interventi
urgenti in favore
delle popolazioni
colpite dai movimenti
sismici del 29 aprile
1984 in Umbria e del
7 e 11 maggio 1984 in
Abruzzo, Molise, Lazio
e Campania (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
20.2.1.2 - Emergenze
sul territorio
cap. 9337)                30.000   30.000     -       -      -    3

Decreto-legge n. 480
del 1985, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 662
del 1985: Interventi
urgenti in favore dei
cittadini colpiti dalla
catastrofe del 19
luglio 1985 in Val di
Fiemme e per la difesa
dai fenomeni franosi
di alcuni centri abitati
(Lavori pubblici: 4.2.1.3
Calamità naturali e danni
bellici - cap. 7483)      10.000   10.000     -       -      -    3

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 5:
Completamento degli
interventi nelle zone
del Belice terremotate
nel 1968 (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.5 - Risanamento
e ricostruzione zone
terremotate
cap. 7161)                10.000   15.000   15.000    -      -    3

Legge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita della
Valtellina e delle
adiacenti zone delle
province di Bergamo,
Brescia e Como nonché
della provincia di
Novara, colpite dalle
eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi
di luglio ed agosto
1987 (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 8.2.1.10
Calamità naturali e
danni bellici
cap. 9190)               100.000  122.800  127.200    -     2003  3


Decreto-legge n. 142
del 1991, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 195
del 1991: Provvedimenti
in favore delle
popolazioni delle
province di Siracusa,
Catania e Ragusa
colpite dal terremoto
nel dicembre 1990
ed altre disposizioni
in favore delle zone
danneggiate da
eccezionali avversità
atmosferiche dal
giugno 1990 al
gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1:
Reintegro fondo
protezione civile
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.3
Fondo per la protezione
civile - cap. 9353/p)    900.000  500.000  400.000    -      -    3

Legge n. 433 del 1991:
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita delle zone
colpite dagli eventi
sismici del dicembre
1990 nelle province
di Siracusa, Catania
e Ragusa:

- ART. 1, comma 1:
Contributo straordinario
alla Regione siciliana
per la ricostruzione
dei comuni colpiti da
eventi sismici (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.1
Risanamento e
ricostruzione zone
terremotate cap. 8500)   300.000  350.000  350.000  520.000  2004 3

Legge n. 32 del 1992:
Disposizioni in ordine
alla ricostruzione
nei territori di cui
al testo unico delle
leggi per gli
interventi nei
territori della
Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi
sismici del novembre
1980, del febbraio 1981
e del marzo 1982,
approvato con decreto
legislativo 30 marzo
1990, n. 76 (articolo 1,
comma 4) (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
20.2.1.2 - Emergenze
sul territorio
cap. 9336)                 -        5.000    5.000    -      -    3

Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 35
del 1995 e decreto-
legge n. 154 del 1995,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 265 del 1995:
Misure urgenti per la
ricostruzione e la
ripresa delle attività
produttive nelle zone
colpite dalle
eccezionali avversità
atmosferiche e dagli
eventi alluvionali
nella prima decade del
mese di novembre 1994:

- ART. 7, comma 1:
Ripristino opere
pubbliche (Lavori
pubblici: 4.2.1.3
Calamità naturali e
danni bellici
cap. 7484; 6.2.1.9
Calamità naturali e
danni bellici
cap. 8602)                 7.000   19.990     -       -      -    3

Decreto-legge n. 6
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 61
del 1998: Ulteriori
interventi urgenti in
favore delle zone
terremotate delle
regioni Marche e
Umbria e di altre
zone colpite da eventi
calamitosi:

- ART. 15, comma 1:
Contributi straordinari
alle regioni Marche e
Umbria per la
ricostruzione delle
zone colpite dagli
eventi sismici (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
20.2.1.2 - Emergenze
sul territorio
cap. 9332)               120.000  120.000  120.000 1.820.000  2019 3

- ART. 21, comma 1:
Contributi straordinari
alla regione Emilia-
Romagna e alla provincia
di Crotone (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
20.2.1.2 - Emergenze
sul territorio
cap. 9332)                35.000   35.000   35.000   490.000  2017 3

Decreto-legge n. 180
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 267
del 1998: Misure
urgenti per la
prevenzione del
rischio idrogeologico
ed a favore delle
delle zone colpite
da disastri franosi
nella regione Campania:

ART. 1, comma 2:
Misure di prevenzione
per le aree a rischio
(Ambiente: 11.2.1.2
Difesa del suolo
cap. 9001)               200.000  500.000  500.000    -      -     3

ART. 4, comma 5:
Piani di insediamenti
produttivi e rilocaliz-
zazione delle attività
produttive (Limite di
impegno) (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
20.2.1.2 - Emergenze
sul territorio
cap. 9332)                 4.000    4.000    4.000    16.000  2007 3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e
lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1,
lettera i): Ricostru-
zione zone
terremotate Basilicata
e Campania (Limite di
impegno) (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.19 - Calamità
naturali e danni
bellici - cap. 7302)      15.000   15.000   15.000    -      -     3

Decreto-legge n. 132
del 1999, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 226
del 1999: Interventi
urgenti in materia
di protezione civile:

- ART. 4, comma 1:
Contributi in favore
delle regioni
Basilicata, Calabria
e Campania colpite da
eventi calamitosi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
Emergenze sul
territorio
cap. 9332)                47.000   47.000   47.000   752.000  2019 3

- ART. 4, comma 2:
Contributi per il
recupero degli edifici
momumentali privati
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
Emergenze sul
territorio
cap. 9332)                 3.000    3.000    3.000    49.000  2019 3

- ART. 7, comma 1:
Contributi a favore
delle regioni Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia e
Toscana colpite da
eventi calamitosi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
Emergenze sul
territorio - cap. 9332) 33.000    33.000    33.000   528.000  2019 3
                       ---------------------------------------------
                     1.818.500 1.816.290 1.654.200 4.175.000
                       =============================================

4. Interventi nelle
aree depresse.

Legge n. 1089 del 1968:
Nuove norme sui
territori depressi
del centro-nord,
sulla ricerca
scientifica e
tecnologica e sulle
Ferrovie dello Stato:

- ART. 4: Fondo speciale
per la ricerca applicata
(Università e ricerca:
2.2.1.6 - Ricerca
applicata
cap. 7365/p)             200.000  250.000  200.000    -      -     3

Legge n. 64 del 1986,
articolo 6 del decreto-
legge n. 166 del 1989,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 246 del 1989,
nonché legge n. 184
del 1989: Disciplina
organica dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
7.2.1.8 - Aree
depresse cap. 8590)   1.821.192 3.500.000 2.000.000   -      -     3

Decreto-legge n. 415
del 1992, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 488
del 1992: Rifinanzia-
mento della legge
1° marzo 1986, n. 64,
recante disciplina
organica dell'inter-
vento straordinario
nel Mezzogiorno:

- ART. 1, comma 3:
Interventi di agevola-
zione alle attività
produttive (Industria:
6.2.1.16 - Fondo
incentivi alle imprese
cap. 7800/p)          1.509.600 1.100.000 1.000.000   -      -     3

- ART. 1, comma 8:
Progetti strategici
aree depresse (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
8.2.1.16. - Fondo per
la montagna
cap. 9260)              50.000    -         -         -      -

Decreto-legge n. 244
del 1995, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 341
del 1995: Misure
dirette ad accelerare
il completamento degli
interventi pubblici e
la realizzazione dei
nuovi interventi nelle
aree depresse
(articolo 4): (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.24 - Metanizza-
zione - cap. 7380;
7.2.1.8 - Aree depresse
cap. 8590)              69.142    -         -         -      -

(Lavori pubblici:
4.2.1.5 - Opere
idrauliche e siste-
mazione del suolo
cap. 7574; 5.2.1.1
Edilizia abitativa
cap. 8011; 5.2.1.3
Ente nazionale per
le strade - cap. 8065)  85.771    -         -         -      -

(Trasporti e naviga-
zione: 2.2.1.3
Trasporti in gestione
diretta ed in
concessione
cap. 7034; 2.2.1.4
Trasporto intermodale
cap. 7046; 2.2.1.6
Trasporto rapido di
massa - cap. 7071;
2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato
cap. 7099; 4.2.1.4
- Opere marittime e
portuali - cap. 7263)   440.092   -         -         -      -

(Politiche agricole
6.2.1.3 - Aree depresse
cap. 8331)               82.408   -         -         -      -

(Ambiente: 9.2.1.2 -
Prevenzione inquinamento
fluviale e marittimo
cap. 8644/p)            205.310   -         -         -      -

(Università e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 7115) 71.840   -         -         -      -

Decreto-legge n. 548
del 1996, convertito
con modificazioni,
dalla legge n. 641
del 1996: Interventi
per le aree depresse
e protette (articolo 1):

(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.24 - Metanizzazione
cap. 7380; 7.2.1.10
Fondo di rotazione per
le politiche comunitarie
cap. 8620; 8.1.2.2
Aree depresse - cap. 4920;
8.2.1.13- Accordi di
programma - cap. 9230,
8.2.1.18 - Intese
istituzionali di
programma - capp. 9275,
9278)                   997.432 1.500.000     -       -      -     3

(Lavori pubblici:
4.2.1.5 - Opere
idrauliche e sistema-
zione del suolo
cap. 7574; 6.2.1.10
Aree depresse
cap. 8662; 7.2.1.5
Aree depresse
cap. 9435)              135.645      -        -       -      -     3

(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.3
Trasporti in gestione
diretta ed in conces-
sione - cap. 7034;
2.2.1.4 - Trasporto
intermodale - cap. 7046;
2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa
cap. 7071; 2.2.1.9
Ferrovie dello Stato
cap. 7099; 3.2.1.6
- Ente nazionale per
l'aviazione civile
cap. 7185; 4.2.1.3
Edilizia di servizio
cap. 7251; 4.2.1.4
Opere marittime e
portuali - cap. 7263)   240.889      -        -       -      -

(Beni culturali:
4.2.1.2 - Patrimonio
culturale non statale
cap. 7716; 4.2.1.3
Patrimonio culturale
statale - cap. 7773)     70.713     -         -       -      -

(Ambiente: 4.2.1.1
Piani disinquinamento
cap. 7614/p; 9.2.1.2
Prevenzione inquinamento
fluviale e marittimo
cap. 8644/p)             68.792     -         -       -      -

Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 135
del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire
l'occupazione
(articolo 1): (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.24 - Metanizza-
zione - cap. 7380;
8.2.1.13 - Accordi di
programma cap. 9230)  1.169.735     -         -       -      -

(Pubblica istruzione:
3.1.2.4 - Aree
depresse cap. 2220;
4.1.2.3 - Aree
depresse - cap. 2520;
5.1.2.2 - Aree
depresse - cap. 2920;
6.1.2.2 - Aree
depresse - cap. 3220;
7.1.2.2 - Aree
depresse - cap. 3520;
10.1.2.3 - Aree
depresse - cap. 4220;
11.1.2.3 - Aree
depresse - cap. 4520)   131.816     -         -       -      -

(Lavori pubblici:
3.2.1.1 - Opere
marittime e portuali
cap. 7257; 4.2.1.5
Opere idrauliche e
sistemazione del
suolo - cap. 7574,
5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8065;
6.2.1.3 - Risanamento
e ricostruzione zone
terremotate
cap. 8287;6.2.1.10
Aree depresse
cap. 8662; 6.2.1.17
Patrimonio culturale
statale - cap. 8951)    204.267     -         -       -      -

(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.3
Trasporti in gestione
diretta ed in
concessione - cap. 7034;
2.2.1.4 - Trasporto
intermodale - cap. 7046;
2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa
cap. 7071; 2.2.1.9
Ferrovie dello Stato
cap. 7099; 3.2.1.6
- Ente nazionale per
l'aviazione civile
cap. 7185; 4.2.1.4
Opere marittime e
portuali - cap. 7263)   336.621     -         -       -      -

(Politiche agricole:
6.2.1.3 - Aree depresse
cap. 8331)              170.592     -         -       -      -

(Ambiente: 9.2.1.2
Previenzione inquina-
mento fluviale e
marittimo
cap. 8644/p)            381.022     -         -       -      -

Legge n. 208 del
1998: Attivazione
delle risorse
preordinate dalla
legge finanziaria
per l'anno 1998 al
fine di realizzare
interventi nelle areee
depresse. Istituzione
di un Fondo rotativo
per il finanziamento
dei programmi di
promozione imprendito-
riale nelle aree
depresse:

- ART. 1, comma 1:
Prosecuzione degli
interventi per le
aree depresse:

(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.29
Imprenditorialità
giovanile nel
Mezzogiorno
cap. 7466. 7.2.1.8
Aree depresse
cap. 8590; 7.2.1.10
Fondo di rotazione
per le politiche
comunitarie
cap. 8620; 7.2.1.20
Intese istituzionali
di programma - cap. 8740;
8.2. 1.11 - Aree
depresse - cap. 9105;
8.2.1.13 - Aree di
programma - cap. 9230;
8.2.1.18 - Intese
istituzionali di
programma - capp. 9275,
9276, 9277, 9278)       6.223.960 10.624.274 14.960.000   -   -    3

(Finanze: 2.1.2.7 -
Devoluzione di
proventi - cap. 1642)     150.000     -          -        -   -

(Pubblica istruzione:
1.1.2.4 - Aree depresse
cap. 1390)                200.000     -          -        -   -

(Lavori pubblici:
3.2.1.4 - Intese
istituzionali di
programma - cap. 7365;
4.2.1.7 - Intese
istituzionali di
programma - capp. 7669,
7671; 5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8065;
5.2.1.5 - Intese
istituzionali di
programma - cap. 8095;
6.2.1.18 - Intese
istituzionali di
programma - capp. 9012,
9013, 9018; 7.2.1.8
Intese istituzionali
di progamma
cap. 9447)                599.416    413.260    500.000   -   -    3

(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.12
Intese istituzionali
di programma
capp. 7125, 7126, 7127;
3.2.1.6 - Ente
nazionale per
l'aviazione civile
cap. 7185; 4.2.1.11
Intese istituzionali
di programma
cap. 7355)                133.032     49.992       -      -   -    3

(Politiche agricole:
6.2.1.8 - Intese
istituzionali di
programma - cap. 8599)     64.105     26.901       -      -   -    3

(Industria: 5.2.1.8
Centri di sviluppo
dell'imprenditorialità
cap. 7520; 6.2.1.16
Fondo incentivi alle
imprese - cap. 7800)      792.000  1.707.000       -      -   -    3

(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
cap. 7670)                100.000      -           -      -   -

(Commercio estero:
5.2.1.4 - Aree depresse
cap. 7460)                 25.000      -           -      -   -

(Beni culturali:
2.1.1.0 - Funzionamento
cap. 1320; 3.2.1.9
Intese istituzionali
di programma -
cap. 7510; 4.2.1.5
Intese istituzionali
di programma
capp. 7790, 7791;
5.2.1.6 - Intese
istituzionali di
programma - cap. 8060)     62.740     17.540       -      -   -    3

(Ambiente: 3.2.1.1
Parchi nazionali e
aree protette
cap. 7448, 9.2.1.3
Intese istituzionali
di programma
capp. 8681, 8682)          88.813     34.484       -      -   -    3

Università e ricerca:
2.2.1.3 - Intese
istituzionali di
programma
capp. 7337, 7338,
7339; 2.2.1.6
Ricerca applicata
cap. 7365/p)            1.055.935    286.549       -      -   -    3

- ART. 1, comma 2:
Completamento
interventi nelle
aree depresse per
la promozione e lo
sviluppo di piccole
e medie imprese
cooperative di
produzione e lavoro
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica, 7.2.1.8
Aree depresse
cap. 8591)                 73.100      -           -
                       --------------------------------------------
                       18.010.980 19.510.000  18.660.000
                       ============================================

6. Interventi a favore
della regione Friuli-
Venezia Giulia ed aree
limitrofe - Interventi
per Venezia

Legge n. 798 del 1984,
articolo 3, primo comma;
legge n. 139 del 1992;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2;
legge n. 448 del 1998,
articolo 50, comma 1,
lettera b): Prosecuzione
degli interventi per
la salvaguardia di
Venezia (Lavori pubblici
2.2.1.4 - Interventi per
Venezia - cap. 7156)       50.000    100.000    100.000   -    -   3

Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il rilancio
dell'economia delle
province di Trieste e
Gorizia:

- ART. 6, primo comma,
lettera b): Fondo per
Triese (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 3.2.1.2
Interventi nel territorio
di Trieste - capp. 7121,
7122, 7123; 7.2.1.9
Fondo per gli interventi
nel territorio di
Trieste - cap. 8610;
7.2.1.23 - Fondo
federalismo amministra-
tivo - cap. 8755/p;
16.1.1.1 - Commissariati
di Governo - cap. 5684)    38.550     39.000     26.000   -    -   3

(Sanità: 2.1.2.6
Interventi diversi
cap. 1625)                    450       -          -      -    -   3

- ART. 6, primo comma,
lettera c): Fondo per
Gorizia (Industria:
4.2.1.6 - Aree depresse
cap. 7350)                 30.000     10.000     10.000   -    -   3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 50, comma 1,
lettera b): Rifinanzia-
mento dei programmi di
intervento (Limite di
impegno) (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.40 - Interventi
per Venezia - capp. 7585,
7586)                      10.000     10.000     10.000   -    -   3

(Lavori pubblici: 2.2.1.4
Interventi per Venezia
capp. 7152, 7154)          20.000     20.000     20.000   -    -   3

Legge n. 483 del 1998:
Finanziamenti e interventi
per opere di interesse
locale:

- ART. 3, comma 1:
Progetto di ampliamento
della base di Aviano
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.14
Sviluppo economico
delle regioni a
statuto speciale e
province autonome
cap. 8660)                  4.000      4.000      4.000   -   2003 3
                          ------------------------------------------
                          153.000    183.000    170.000
                          ==========================================

7. Provvidenze per
l'editoria.

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizza-
zione della finanza
pubblica:

- ART. 2, comma 32:
Mutui agevolati per
l'editoria libraria
(Beni culturali:
3.2.1.5 - Editoria
libraria - cap. 7551)       5.000     5.000     5.000  10.000 2005 3
                           -----------------------------------------
                            5.000     5.000     5.000  10.000
                           =========================================

8. Edilizia residenziale
e agevolata.

Decreto-legge n. 9
del 1982, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 94
del 1982: Norme per
l'edilizia residenziale
e provvidenze in materia
di sfratti (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.14 - Edilizia
abitativa - cap. 7251)    150.000   171.900    100.000    -    -   3

Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere
di interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1:
Interventi per
l'adeguamento degli
uffici demaniali alle
norme di sicurezza
(Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia di
servizio - cap. 8160)      90.000   100.000      -        -    -   3
                         -------------------------------------------
                          240.000   271.900    100.000    -    -
                         ===========================================

9. Mediocredito centrale
SIMEST Spa.

Decreto-legge n. 251
del 1981, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 394
del 1981: Provvedimenti
per il sostegno delle
esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo
finanziamento imprese
esportatrici (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46
Sostegno finanziario
del sistema produttivo
cap. 7660)                150.000   150.000      -        -    -   3

Legge n. 730 del 1983:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1984):

- ART. 18, commi ottavo
e nono: Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del
sistema produttivo
cap. 7657)                 40.000   133.400    150.000    -    -   3

Legge n. 887 del 1984:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1985):

- ART. 9, sesto comma:
Fondo per il finanziamento
di esportazioni a
pagamento differito
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7657)    50.000    44.600       -       -    -   3

Legge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1986):

- ART, 11, comma 6: Fondo
per il finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del
sistema produttivo
cap. 7657)                 50.000    34.600       -       -    -   3

Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 35
del 1995: Misure
urgenti per la
ricostruzione e la
ripresa delle attività
produttive nelle
zone colpite dalle
eccezionali avversità
atmosferiche e dagli
eventi alluvionali
nella prima decade
del mese di
novembre 1994:

- ART. 2, comma 1:
Fondo per contributi
conto interessi su
finanziamenti concessi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.46
Sostegno finanziario
del sistema produttivo
cap. 7658)                 70.000   70.000   70.000  546.000  2004 3

Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia:

- ART. 12, comma 1:
Contributi per l'acquisto
di nuove macchine
utensili (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)    75.000   75.000   75.000   300.000  2007 3

- ART. 12, comma 2:
Finanziamento di
esportazioni a
pagamento differito
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.46
Sostegno finanziario
del sistema produttivo
cap. 7657)                 50.000   50.000   50.000   550.000  2006 3
                          -------------------------------------------
                          485.000  557.600  345.000 1.396.000
                          ===========================================

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 43:
Fondo per il concorso
statale nel pagamento
degli interessi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.26
Artigiancassa
cap. 7401)                 50.000   69.750      -      -      -    3

Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per
il concorso nel
pagamento degli
interessi sulle
operazioni di credito
a favore delle imprese
artigiane, costituito
presso la Cassa per
il credito alle imprese
artigiane (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.26 - Artigiancassa
cap. 7401)                 50.000   29.750      -      -      -    3

Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia:

- ART. 12, comma 3: Fondo
contributi interessi
della Cassa per il
credito alle imprese
artigiane (Tesoro,
bilancio e programma-
zione economica:
3.2.1.26 - Artigiancassa
cap. 7401)                  -        -          -    375.000  2007 3
                          ------------------------------------------
                          100.000   99.500      -    375.000
                          ==========================================

11. Interventi nel
settore dei trasporti.
Legge n. 211 del 1992:
Interventi nel settore
dei sistemi di
trasporto rapido di
massa:

- Art. 9: Contributi
per lo sviluppo del
trasporto pubblico
nelle aree urbane e
per l'installazione di
sistemi di trasporto
rapido di massa
(Trasporto e navigazione:
2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa -
cap. 7068)                 37.000   77.000   77.000     -      -   3

- ART. 10: Contributi
per i collegamenti
ferroviari con aree
aeroportuali espositive
ed universitarie
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.6 -
Trasporto rapido di
massa - cap. 7070)          9.000   19.000   19.000     -      -   3

Decreto-legge n. 517 del
1996, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 611 del 1996:
Interventi nel
settore dei trasporti:

- ART. 1, comma 3: Oneri
derivanti dall'ammorta-
mento dei mutui contratti
dalle feffovie in regime
di concessione e in
gestione commissariale
governativa (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.3 -
Trasporti in gestione
diretta ed in concessione
- cap. 7033)               35.500   81.000   81.000     -      -   3

Legge n. 662 del 1996:
Misure di razionaliz-
zazione della finanza
pubblica:

- Art. 2, comma 14:
Apporto al capitale
sociale delle
Ferrovie dello Stato
spa (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 3.2.11.22
-Ferrovie dello Stato
- cap. 7350)        7.200.000 7.200.000 11.200.000 10.273.000 2005 3

Decreto legislativo
n. 250 del 1997:
Istituzione dell'Ente
nazionale per
l'aviazione civile
(E.N.A.C.) (articolo 7)
(Trasporti e
navigazione: 3.2.1.6.
Ente nazionale per
l'aviazione civile -
cap. 7185)             87.695    87.695    87.695      -      -   3

Decreto-legge n. 457
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 30
del 1998: Disposizioni
urgenti per lo
sviluppo del settore
dei trasporti e
l'incremento
dell'occupazione:

- ART. 10, comma 1:
Contributi alle
Ferrovie dello Stato
spa per il completa-
mento della linea
ferroviaria Genova-
Ventimiglia, e per la
progettazione del nodo
ferroviario di Genova
(Trasporto e naviga-
zione: 2.2.1.9 -
Ferrovie dello Stato
- cap. 7098)            3.500     3.500     3.500   17.500   2008  3

Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel settore
dei trasporti:

- ART. 2, comma 5:
Acquisto di autobus e
di altri mezzi di
trasporto di persone
(Trasporti e naviga-
zione: 2.2.1.5 -
Trasporti pubblici
locali - cap. 7056)   195.000  195.000   195.000 1.560.000  2011  3

- ART. 2, comma 5:
Parco autobus
(Trasporti e naviga-
zione: 2.2.1.5 -
Trasporti pubblici
locali - cap. 7056)   67.000   129.000   129.000     -        -    3

- ART. 2, comma 10:
Parco automobilistico
regione Sicilia
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.5
- Trasporti pubblici
locali - cap. 7056)    1.000    1.000    1.000    9.000     2012   3

- ART. 3, comma 1:
Contributi per la
realizzazione dei
passanti ferroviari
di Milano e di
Torino (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.6
- Trasporto rapido
di massa - cap. 7069) 50.000   50.000   50.000  270.000     2009   3

- ART. 3, comma 2:
Onere per la
predisposizione
del progetto
esecutivo relativo
alla linea
ferroviaria
del Brennero per
la tratta Verona-
Monaco (Trasporti
e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato -
cap. 7094)           5.000      5.000     -        -         -     3

Legge n. 354 del
1998: Piano
triennale per
la soppressione
di passaggi a
livello sulle
linee ferroviarie
dello Stato.
Misure per il
potenziamento
di itinerari
ferroviari di
particolare
rilevanza:

- ART. 1, comma
3: Apporto al
capitale sociale
delle Ferrovie
dello Stato spa
per il piano
triennale
di soppressione
dei passaggi a
livello (Trasporti
e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato -cap.
7095)                 110.000   110.000   110.000   444.000  2007  3

- ART. 3: Apporto
al capitale sociale
delle Ferrovie dello
Stato spa per
interventi di
potenziamento e
ammodernamento di
itinerari ferroviari
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.9
- Ferrovie dello
Stato - cap. 7096)    250.000   250.000   250.000  1.000.000  2007  1

Legge n. 366 del
1998: Norme per il
finanziamento della
mobilità ciclistica
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.10
- Mobilità ciclistica
- cap. 7111)           40.000    25.000    20.000      -       -   3

Legge n. 413 del 1998:
Rifinanziamento degli
interventi per
l'industria
cantieristica ed
armatoriale ed
attuazione della
normativa comunitaria
di settore:

- ART. 9: Opere
infrastrutturali
relative ai porti e
per la realizzazione
delle autostrade del
mare (Trasporti e
navigazione: 4.2.1.4
- Opere marittime e
portuali - cap. 7265)  45.000    86.000    86.000       -      -   3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 50, comma 1,
lettera a):
Prosecuzione
interventi previsti
dall'articolo 9
della legge n. 211
del 1992 (Limite di
impegno) (Trasporti
e navigazione:
2.2.1.6-Trasporto
rapido di massa -
cap. 7068)            100.000   100.000   100.000      -       -   3
                    ------------------------------------------------
                    8.235.695 8.419.195 12.409.195 13.573.500
                    ================================================

12. Costruzione
nuove sedi di
servizio per gli
appartenenti alle
Forze dell'ordine.

Legge n. 16 del
1985 e legge n. 498
del 1992 (articolo
1, comma 7):
Programma
quinquennale di
costruzione di
nuove sedi di
servizio e relative
pertinenze per
l'Arma dei
carabinieri (Lavori
pubblici: 6.2.1.1
- Edilizia di
servizio - cap. 8154)    10.000      -         -         -         -

Legge n. 831 del 1986:
Disposizioni per la
realizzazione di un
programma di interventi
per l'adeguamento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
del Corpo della guardia
di finanza (Lavori
pubblici: 6.2.1.1
- Edilizia di servizio
- cap. 8157)             10.000      -         -         -        -

Legge n. 521 del 1988:
Misure di
potenziamento delle
Forze di polizia e
del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco:

- ART. 27: Programma
di costruzione di
nuove sedi di
servizio (Lavori
pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio
- cap. 8158)            10.000     -          -         -         -
                      ---------------------------------------------
                        30.000
                      =============================================

13. Interventi nel
settore della ricerca.

Decreto-legge n. 475
del 1996, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 573
del 1996: Misure
urgenti per le
università e gli
enti di ricerca:

- ART. 6, comma 3:
Osservatori
astronomici e
astrofisici
(Università e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e
ricerca scientifica -
cap. 7111)                8.000       -       -      -      -

- ART. 6, comma 3:
Finanziamento INFM
(Università e ricerca:
2.2.1.5 - Ricerca
scientifica - cap.
- 7349/p)                50.000    25.000     -      -      -      3

Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia:

- ART. 5. comma 3:
Programma nazionale di
ricerche in Antartide
(Università e ricerca:
2.2.1.5 - Ricerca
scientifica-cap. 7350)   90.000    55.000    55.000  -      -      3

Decreto legislativo
n. 204 del 1998:
Disposizioni per il
coordinamento, la
programmazione e la
valutazione della
politica nazionale
relativa alla ricerca
scientifica e
tecnologica.

- ART. 1, comma 3:
Fondo integrativo
speciale per la
ricerca (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.47
- Ricerca scientifica
- cap. 7672)             10.000    10.000      -     -      -      3
                        --------------------------------------------
                        158.000    90.000    55.000  -
                        ============================================

15. Ristrutturazione
dei sistemi
aeroportuali di Roma
e Milano.

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi
all'occupazione e
della normativa che
disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni
per il riordino degli
enti previdenziali:

- ART. 43, comma 1:
Opere funzionali al
progetto Malpensa 2000
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.54 -
Aeroporti - cap. 7705)   30.000    30.000    30.000   -      -     3
                         -------------------------------------------
                         30.000    30.000    30.000   -
                         ===========================================

16. Interventi per la
viabilità ordinaria,
speciale e di grande
comunicazione.

Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione dell'Ente
nazionale per le
strade:

- ART. 3:
Finanziamento
e programmazione
dell'attività per
altre spese in conto
capitale (Lavori
pubblci: 5.2.1.3 -
Ente nazionale per
le strade-cap. 8061)   2.747.000  1.286.000  2.880.000    -     -  3

Legge n. 662 del
1996: Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:

- ART. 2, comma 86:
Completamento del
raddoppio
dell'autostrada
A6 Torino-Savona
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 - Opere
stradali-cap. 8031)       20.000   20.000   20.000  260.000  2016  3

- ART. 2, comma 87:
Avvio della
realizzazione
della variante di
valico Firenze-Bologna
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 - Opere
stradali - cap. 8032)     20.000   20.000   20.000  260.000  2016  3

- ART. 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale di
programma Basilicata;
decreto legislativo
n. 76 del 1990,
articolo 23, comma 2:
Interventi di viabilità
della Valle D'Agri
(Lavori pubblici:
5.2.1.3 - Ente
nazionale per le strade
- cap. 8067)              15.000   30.000   30.000     -       -   3

- ART. 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale
di programma Friuli-
Venezia Giulia; decreto
del Presidente della
Repubblica n. 101 del
1978, articolo 1:
Interventi relativi
alla viabilità nella
provincia di Trieste
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.17 -
Opere stradali
- cap. 7281)              30.000   30.000   30.000     -       -   3

Decreto-legge n. 67 del
1997, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 135 del 1997:
Disposizioni urgenti
per favorire l'occupa-
zione (Lavori pubblici:
5.2.1.2-Opere stradali
- cap. 8033)              75.000   75.000  75.000  1.175.000  2017 3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 50, comma 1,
lettera g):
Rifinanziamento dei
programmi di intervento
(Limite di impegno)
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 - Opere stradali
- cap. 8034)              20.000   20.000   20.000     -       -   3

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega al
Governo per il riordino
degli incentivi
all'occupazione e della
normativa che disciplina
l'INAIL, nonché
disposizioni per il
riordino degli enti
previdenziali:

- Art. 11: Raddoppio
della strada statale
Ragusa Catania (Limite
di impegno) (Lavori
pubblici: 5.2.1.3 -
Ente nazionale per le
strade - cap. 8066)       10.000     10.000    10.000    -     -   3

- Art. 32, comma 5:
Interventi di sicurezza
stradale (Lavori
pubblici: 2.2.1.3 -
Opere varie - cap. 7125)  25.000     65.000    65.000    -     -   3
                       ---------------------------------------------
                       2.962.000  1.556.000 3.150.000 1.695.000
                       =============================================

17. Edilizia
penitenziaria e
giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6:
Completamento delle
opere, di cui al
programma costruttivo
predisposto d'intesa
con il Ministro di
grazia e giustizia per
gli immobili da
destinare agli istituti
di prevenzione e pena
(Lavori pubblici:
6.2.1.6 - Edilizia
giudiziaria-cap.8481)     95.000   375.000   360.000    -     -    3
                          ------------------------------------------
                          95.000   375.000   360.000    -
                          ==========================================

19. Difesa del suolo e
tutela ambientale.

Legge n. 752 del 1986:
Legge pluriennale per
l'attuazione di
interventi programmati
in agricoltura:

- ART. 4, comma 3,
lettera d): Opere di
bonifica idraulica
(Politiche agricole:
6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e
sviluppo fondiario
- cap. 8111)              10.000   10.000   10.000      -     -    3

Decreto-legge n. 8 del
1987, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 120 del 1987:
Misure urgenti per
fronteggiare
l'emergenza nel
comune di Senise ed
in altri comuni
interessati da
dissesto del territorio
e nelle zone colpite
dalle avversità
atmosferiche
del gennaio 1987, nonché
provvedimenti relativi a
pubbliche calamità:

- ART. 1: Interventi in
materia di dissesto
idrogeologico (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 20.2.1.2 -
Emergenze sul territorio
- cap. 9339)              50.000   60.000       -       -      -    3

Legge n. 183 del 1989 e
decreto-legge n. 398 del
1993, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme
per il riassetto
organizzativo e
funzionale della difesa
del suolo (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.6 -
Difesa del suolo -
cap. 8561)               530.000  550.000  1.150.000    -      -   3

Legge n. 97 del 1994:
Nuove disposizioni per
le zone montane (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
8.2.1.16 - Fondo per la
montagna - cap. 9260)    110.000   95.000    190.100    -      -   3

Legge n. 426 del 1998:
Nuovi interventi in
campo ambientale:

- ART. 1, comma 1:
Interventi di bonifica
e ripristino ambientale
dei siti inquinati
(Ambiente: 1.2.1.4 -
Programmi di tutela
ambientale - cap. 7082)     -     250.000    250.000    -      -   3

- ART. 3, commi 1, 2, 3
e 7: Rifinanziamento
degli interventi previsti
dalla legge n. 344 del
1997 in materia
ambientale (Ambiente:
4.2.1.1. - Piani
disinquinamento -
cap. 7616; 5.2.1.1
- Informazione,
monitoraggio e progetti
in materia ambientale
- cap. 7802; 7.2.1.2 -
Prevenzione inquinamento
atmosferico e acustico
- cap. 8254; 12.2.1.3
- Informazione,
monitoraggio e progetti
in materia ambientale -
capp. 9202, 9203, 9204)   55.000   55.000      -        -      -   3

- ART. 4, comma 8:
Piano di risanamento
ambientale dell'rea
portuale di Genova
(Ambiente: 1.2.1.4 -
Programmi di tutela
ambientale-cap. 7081)        -      4.000    4.000      -      -   3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 49: Programmi
di tutela ambientale
(Ambiente: 1.2.1.4 -
Programmi di tutela
ambientale - cap. 7082) 130.000   200.000   250.000     -      -   3
                        --------------------------------------------
                        885.000 1.224.000 1.854.000
                        ============================================
21. Interventi in
agricoltura.

Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento delle
provvidenze per lo
sviluppo della
proprietà coltivatrice
(Politiche agricole:
2.2.1.3. Cassa proprietà
contadina - cap. 7171)    30.000   30.000   10.000     -       -   3

Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà
nazionale:

- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarietà
nazionale (Politiche
agricole: 3.2.1.3 -
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario
- cap. 7439)             200.000  200.000       -       -      -   3

- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarietà
nazionale (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.2.3 -
Fondo di solidarietà
nazionale - cap. 8130)   280.000  280.000       -       -      -   3

Legge n. 423 del 1998:
Interventi strutturali
e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo e
zootecnico:

- ART. 1, comma 1:
Interventi strutturali
per il settore
agrumicolo (Politiche
agricole: 3.2.1.4 -
Informazione e ricerca
- cap. 7624)              10.000   10.000       -       -      -   3

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega al
Governo per il riordino
degli incentivi
all'occupazione e della
normativa che disciplina
l'INAIL, nonché
disposizioni per il
riordino degli enti
previdenziali:

- ART. 25: Fondo per lo
sviluppo in agricoltura
(Politiche agricole:
2.2.1.4 - Interventi nel
settore agricolo e
forestale - cap. 7186)   150.000  100.000      -        -      -   3

Legge n. 499 del 1999:
Razionalizzazione degli
interventi nei settori
agricolo,
agroalimentare,
agroindustriale e
forestale:

- ART. 2: Interventi
nei settori agricolo,
agroalimentare,
agroindustriale e
forestale (Politiche
agricole: 2.2.1.4 -
Interventi nel settore
agricolo e forestale
- cap. 7185)             101.100  101.100     -        -       -   3

- ART. 4: Attività di
competenza del
Ministero delle
politiche agricole e
forestali (Politiche
agricole: 2.2.1.4 -
Interventi nel settore
agricolo e forestale
- cap. 7185)             170.000  170.000  160.000     -       -   3
                         -------------------------------------------
                         941.100  891.100  170.000     -
                         ===========================================

22. Protezione dei
territori dei comuni
di Ravenna, Orvieto
e Todi.

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15:
Protezione del
territorio del comune
di Ravenna dal fenomeno
della subsidenza (legge
n. 845 del 1980)
(Politiche agricole:
6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8104)    12.000   12.000   10.000      -      -   3
                          ------------------------------------------
                          12.000   12.000   10.000      -
                          ==========================================


23. Università
(compresa edilizia)

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 8:
Edilizia universitaria
(Università e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica -
cap. 7109/p)             540.000  300.000  885.000      -       -   3

Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica:
(Università e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria,
grandi attrezzature e
ricerca scientifica -
capp. 7114/p, 7119/p)     60.000   60.000   60.000      -       -   3

Legge n. 315 del 1998:
Interventi finanziari
per l'università e la
ricerca:

- ART. 3, comma 1:
Infrastrutture
universitarie (limite
di impegno) (Lavori
pubblici: 6.2.1.8 -
Opere varie-cap. 8551)     6.000     -        -         -       -
                         ------------------------------------------
                         606.000  360.000  945.000      -
                         ==========================================
24. Impiantistica
sportiva.

Legge n. 412 del 1991:
Disposizioni in
materia di finanza
pubblica:

- ART. 27, comma 3:
Finanziamento
interventi di cui al
decreto-legge n. 2 del
1987, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 65 del 1987
(Beni culturali:
7.2.1.2 - Impianti
sportivi - cap. 8261)     20.000    -         -         -        -
                          ----------------------------------------
                          20.000    -         -         -
                          ========================================

25. Sistemazione aree
urbane.

Legge n. 771 del 1986:
Conservazione e
recupero dei rioni
Sassi di Matera
(Lavori pubblici:
6.2.1.16 - Patrimonio
culturale non statale
- cap. 8878)               6.000     -         -        -

Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma,
capitale della
Repubblica (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 23.2.1.1 -
Fondo per Roma capitale
- cap. 9410)             170.000   170.000   190.000    -     -    3
                         -------------------------------------------
                         176.000   170.000   190.000    -
                         ===========================================

27. Interventi diversi.

Legge n. 7 del 1981:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via
di sviluppo e decreto
-legge n. 155 del 1993,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 243 del 1993
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.2.4 -
Fondo rotativo per la
cooperazione allo sviluppo
- cap. 8140)              50.000   40.000       -       -      -   3

Decreto-legge n. 791
del 1981, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 54 del 1982:
Disposizioni in materia
previdenziale:

- ART. 12:
Finanziamento delle
attività di formazione
professionale (Lavoro
e previdenza: 8.2.1.2 -
Formazione professionale
- capp. 7710, 7711)       26.000   26.000       -       -      -   3

Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la
difesa del mare
(articolo 7):
(Trasporti e
navigazione: 10.2.1.3 -
Mezzi navali ed aerei -
capp. 7570, 7572, 7573)    8.800    8.800       -       -      -   3

(Ambiente: 8.2.1.2 -
Mezzi navali ed aerei
- cap. 8461)              10.000   10.000       -       -      -   3

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):

- ART. 8, comma 14:
Fondo sanitario
nazionale di conto
capitale (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 8.2.1.1
- Fondo sanitario
nazionale - cap. 9100)   150.000  150.000  425.000     -       -   3

Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle
politiche riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle
Comunità europee ed
adeguamento
dell'ordinamento
interno agli atti
normativi comunitari
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.10
- Fondo di rotazione
per le politiche
comunitarie -
cap. 8620)             5.700.000 7.000.000 7.000.000   -       -   3

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 35:
Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea
per gli investimenti
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 8.2.1.4
- Progetti
immediatamente
eseguibibili
- cap. 9131)              25.000    25.000     -        -       -  3

Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia
di trasporti (Tesoro,
bilancio e program-
mazione economica:
3.2.1.21 - Ente
nazionale di assistenza
al volo - cap. 7340)    130.000    130.000     -        -       -  3

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima e
misure in materia di
credito peschereccio,
nonché di riconversione
delle unità adibite
alla pesca con reti da
posta derivante:

- ART. 1. comma 1:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima (Politiche
agricole: 5.2.1.2 -
Pesca - capp. 7991,
7992, 7994, 7997,
7999, 8002)               61.132   38.089   30.000     -        -   3

Decreto-legge n. 9 del
1992, convertito, con
modificazione dalla
legge n. 217 del 1992:
Disposizioni urgenti per
l'adeguamento degli
organici delle Forze
di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, nonché  per il
potenziamento delle
infrastrutture, degli
impianti e delle
attrezzature delle Forze
di polizia (Interno:
7.2.1.2. - Potenziamento
servizi e strutture
- cap. 7401)             150.000  150.000  150.000     -        -   3

Legge n. 212 del 1992:
Collaborazione con i
Paesi dell'Europa
centrale ed orientale
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.15 - Accordi ed
organismi internazionali
- cap. 8680)              55.000   55.000   30.000     -       -   3

Decreto legislativo n.
502 del 1992: Riordino
della disciplina in
materia sanitaria:

- ART. 12: Fondo
sanitario nazionale
(Sanità: 7.2.1.1 -
Ricerca scientifica
- cap. 7601)             150.000  100.000      -        -      -   3

Decreto legislativo
n. 504 del 1992:
Riordino della
finanza degli enti
territoriali a norma
dell'articolo 4
della legge 23
ottobre 1992, n. 421:

- ART. 34, comma 3:
Fondo nazionale
ordinario per gli
investimenti (Interno:
3.2.1.2 - Finanziamento
enti locali -
cap. 7236)               380.000  220.000  205.000     -       -   3

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7:
Fondo per l'occupazione
(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
- cap. 7670)             733.500      -       -        -       -

- ARTT. 3, comma 9,
e 8, comma 4-bis:
Contributo speciale
alla regione Calabria
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.12 - Interventi
straordinari per la
Calabria - cap. 8640)    317.000  201.000  190.000     -       -   3

Legge n. 317 del 1993:
Norme generali per il
completamento dei piani
di ricostruzione
post-bellica (Lavori
pubblici: 6.2.1.9 -
Calamità naturali e
danni bellici-cap. 8600)

Decreto-legge n. 515
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 596
del 1994:
Provvedimeriti urgenti
in materia di finanza
locale per l'anno 1994
(Interno: 3.2.1.2 -
Finanziamento enti
locali - cap. 7232)      225.000  225.000     -        -       -   3

Decreto-legge n. 26
del 1995, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 95 del
1995: Disposizioni
urgenti per la ripresa
delle attività
imprenditoriali:

- ART. 1:
Imprenditorialità
giovanile (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.29
Imprenditorialità
giovanile nel
Mezzogiorno
cap. 7466)                10.000   10.000    -         -       -   3

Decreto-legge n. 630
del 1996, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 21 del
1997: Finanziamento
dei disavanzi delle
aziende unità sanitarie
locali al 31 dicembre
1994 e copertura della
spesa farmaceutica per
il 1996 - (Interventi
in materia di edilizia
sanitaria pubblica)
(articolo 1-bis) Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.4 -
Edilizia sanitaria -
cap. 8541)              300.000  300.000     -         -       -   3

Legge n. 53 del 1997:
Disposizioni urgenti
per la salvaguardia
della Torre di Pisa
(Lavon pubblici:
6.2.1.16 - Patrimonio
culturale non statale
- cap. 8872)              1.800     -        -         -       -

Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 135 del 1997:
Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione:

- ART. 3: Contributi per
spese pubbliche nei comuni
di Napoli e Palermo
(Interno: 3.2.1.3 -
Altri interventi enti
locali - cap. 7239)      190.000    -         -         -       -

Legge n. 196 del 1997:
Norme in materia di
promozione
dell'occupazione
(articolo 25) (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.18 -
Occupazione-cap. 8720)   100.000  150.000     -        -       -   3

Legge n. 251 del 1997:
Integrazione del
finanziamento agli
Istituti italiani di
cultura e per la
concessione di borse
di studio, e
finanziamento per
acquisto, costruzione
e ristrutturazione di
immobili da destinare
a sede di istituti
(articolo 2) (Affari
esteri: 6.2.1.3 -
Edilizia di servizio
- cap. 7246)              3.000      -         -       -       -

Legge n. 9 del 1997:
Misure per la
stabilizzazione della
finanza pubblica:

- ART. 53: comma 13:
Apporto al capitale
sociale dell'Ente
poste italiane (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.20
- Poste italiane Spa
- cap. 7331)          1.000.000      -         -       -       -

Decreto legislativo
n. 143 del 1998:
Disposizioni in
materia di commercio
con l'estero:

- ART. 6: comma 1:
Fondo dotazione SACE
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.2.1
- SACE - cap. 8101)     200.000   80.000   90.000      -       -   3

- ART. 8: comma 2:
Fondo di riserva e
indennizzi SACE
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.2.1
- SACE - cap. 8100)    100.000   100.000     -         -       -

Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel
settore dei trasporti:

- ART. 1, comma 4:
Ricapitalizzazione
società di trasporto
aereo (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 3.2.1.45
- Ricapitalizzazione
società di trasporto
aereo - cap. 7647)     300.000   300.000   200.000    -       -    3

Legge n. 362 del 1998:
Edilizia scolastica:

- ART. 1, comma 1:
Edilizia scolastica
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.15
- Edilizia scolastica
- cap. 7262)            40.000    40.000    40.000    -        -   3

Legge n. 398 del 1998:
Disposizioni
finanziarie a favore
dell'Ente autonomo
acquedotto pugliese -
EAAP (articolo 1)
(Lavori pubblici:
2.2.1.3 - Opere varie
- cap. 7121)            30.000    30.000    30.000 450.000   2018  1

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 27: Fornitura
gratuita dei libri di
testo (Interno:
3.2.1.3 - Altri
interventi enti
locali - cap. 7243)    200.000      -         -        -       -

- ART. 50, comma 1,
lettera c):
Interventi in
materia di edilizia
sanitaria pubblica
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.4
- Edilizia sanitaria
- cap. 8541)         1.585.000 3.112.000 4.057.000 1.000.000   -   3

- ART. 50: comma 1,
lettera h):
Prosecuzione
interventi legge
n. 266 del 1997
(articolo 4, comma 3)
(Limite di impegno)
(Difesa: 11.2.1.2 -
Attrezzature e
impianti- cap. 7177/p)  26.000    26.000    26.000     -       -   3

- Art. 71, comma 1:
Interventi sanitari
nei grandi centri
urbani (Sanità:
5.2.1.3 -
Riqualificazione
assistenza sanitaria
- cap. 7560)           700.000   600.000       -       -       -   3

Decreto-legge n. 450
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 39
del 1999: Disposizioni
per assicurare
interventi urgenti di
attuazione del Piano
sanitario nazionale
1998-2000:

- ART. 1, comma 1:
Interventi in materia
di edilizia sanitaria
(Sanità: 5.2.1.5 -
Edilizia sanitaria -
cap. 7580)              30.000    30.000       -       -       -   3

- ART. 4-bis:
Interventi in materia
di edilizia sanitaria
pubblica (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.4
- Edilizia sanitaria
- cap. 8541)           200.000      -          -       -       -

Legge n. 477 del 1998:
Acquisto,
ristrutturazione e
costruzione di
immobili da adibire
a sedi di
rappresentanze
diplomatiche e di
uffici consolari,
nonché di alloggi
per il personale
(Affari esteri:
6.2.1.3 - Edilizia
di servizio -
cap. 7245)              23.000    23.000   23.000   19.500   2004  3

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi all'occupa-
zione e della norma-
tiva che disciplina
l'INAIL, nonché
disposizioni per il
riordino degli enti
previdenziali:

- ART. 4, comma 5 -
Progettazione
preliminare
amministrazioni
regionali e locali
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.16
- Province, comuni
e comunità montane
- cap. 7271)            40.000      -         -         -      -

- ART. 22:
Ristrutturazione
finanziaria
dell'Istituto
poligrafico e zecca
dello Stato (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.52
- Servizi del
Poligrafico dello
Stato - cap. 7688)      80.000   80.000   80.000  1.280.000  2019  3

- ART, 28:
Metanizzazione comuni
montani centro nord
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.24
- Metanizzazione
- cap. 7381)            10.000   10.000   10.000    60.000   2009  3

- ART. 34, comma 2:
Fondo nazionale per
la montagna (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.56 -
Fondo per la montagna
- cap. 7713)            10.000   10.000   10.000      -       -   3

Legge n. 444 del 1998:
Disposizioni per la
riapertura di
immobili adibiti a
teatri:
ART. 1, comma 1:
Fondo per i teatri
(Beni culturali:
7.2.1.1 - Fondo unico
per lo spettacolo -
cap. 8212)               3.000     -         -         -        -

Legge n. 488 del 1999:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 2000):

- ART. 27. comma 11:
Disposizioni per la
razionalizzazione
degli interventi per
la imprenditorialità
giovanile (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.29
- Imprenditorialità
giovanile nel
Mezzogiorno-cap. 7466)  80.000   360.000   360.000     -       -   3

Legge n. 513 del 1999:
Interventi straordinari
nel settore dei beni e
delle attività culturali:

- ART. 1, comma 1, lettera
b): Restauro beni statali
(Beni culturali: 4.2.1.3 -
Patrimonio culturale
statale - cap. 7779)     5.000      -         -        -       -

- ART. 2, comma 1:
Potenziamento
attrezzature biblioteche
(Beni culturali: 3.2.1.2
- Patrimonio librario
statale - cap. 7405)    15.000      -         -        -       -

Legge n. 149 del 2000:
Disposizioni per
l'organizzazione del
vertice G8 a Genova
(Limite di impegno)
(Interno: 2.2.1.4 -
Contributi ad enti ed
altri organismi
- cap. 7026)            6.000      6.000     6.000     -       -   3

Decreto-legge n. 238
del 2000, convertito,
con modificazioni,
alla legge n. 304 del
2000: Disposizioni
urgenti per assicurare
lo svolgimento a
Palermo della
Conferenza sul crimine
trasnazionale (Limite
di impegno) (Interno:
2.2.1.4 - Contributi
ad enti ed altri
organismi-cap. 7027)    5.000      5.000     5.000     -       -   3
                   -------------------------------------------------
                   13.464.232 13.650.889 12.967.000  2.809.500
                   =================================================
       TOTALE ...  49.506.007 50.315.474 54.153.395 24.034.000

La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 2000

                               CIAMPI


                       Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
                       Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e
                              della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
	        
	      
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