LEGGE 19 luglio 1994
, n. 451
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni
urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
sociali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1993, n. 462, 17 gennaio
1994, n. 32, e 17 marzo 1994, n. 178, recanti disposizioni in materia
di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e
contratti di formazione e lavoro; 18 gennaio 1994, n. 39, e 17 marzo
1994, n. 183, recanti disposizioni in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali e di sgravi contributivi; 18 gennaio 1994, n. 40,
e 18 marzo 1994, n. 185, recanti ulteriori interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
116 del 20 maggio 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 29. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 12 agosto 1994.
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 573):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(BERLUSCONI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale (MASTELLA) il 20 maggio 1994.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni
I, V, VII, IX, X e dalla commissione per le politiche
comunitarie.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 1 giugno 1994.
Esaminato dalla XI commissione il 16, il 22, il 23 e il
27 giugno 1994.
Esaminato in aula il 29 giugno 1994 e approvato il 30
giugno 1994.
Senato della Repubblica (atto n. 520):
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
referente, il 1 luglio 1994, con pareri delle commissioni
1a, 5a, 7a, 8a e 10a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 5 luglio 1994.
Esaminato dalla 11a commissione il 6, il 12 e il 13
luglio 1994.
Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 1994.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16
MAGGIO 1994, N. 299
All'articolo 1:
al comma 3, il primo periodo e sostituito dal seguente: "Il
trattamento straordinario di integrazione salariale e concesso con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro
quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro
centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione aziendale"; ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Le domande di proroga semestrale del
trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere
presentate al medesimo ufficio al quale e' stata presentata l'istanza
di primo riconoscimento";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980,
n, 427, e' sostituito dal seguente:
"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli
impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana
indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare: a)
l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire
1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita'
aggiuntive, e superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi
massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione
autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire
dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere
a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."";
al comma 7, le parole: "si applica ai dipendenti delle imprese
appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se costituite in forma
cooperativa, addetti in modo prevalente e continuativo" sono
sostituite dalle seguenti: "si applica ai dipendenti delle imprese
appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma
cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e
continuativo".
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole: "dello stesso
settore di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso o
di diverso settore di attivita'"; e l'ultimo periodo e' soppresso;
al comma 2, le parole: "Si applica la disposizione di cui al secondo
periodo del citato comma" sono soppresse;
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo 25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui
al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di
assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "lavoratori occupati nell'unita'
produttiva" sono inserite le seguenti: "e destinatari della normativa
sulle integrazioni salariali";
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: ", alle stesse
condizioni ivi previste".
All'articolo 8 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite
massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche
lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese
indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilita'
ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione
anticipata dell'indennita' ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della
medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati
per cessazione o riduzione di attivita' entro il 31 dicembre 1994
avendo maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva".
All'articolo 10 al comma 7, primo periodo, le parole: "gestione di
cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "gestione di cui al
comma 6"; e dopo il primo periodo, e inserito il seguente: "Tali
importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo
giorno successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo
alla cessazione della corresponsione dell'indennita' di mancato
preavviso".
All'articolo 12 al comma 7, le parole: "30 giugno 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994".
All'articolo 14:
al comma 1, primo periodo, le parole: "o temporaneamente non
perseguibili con il proprio personale" sono soppresse; e dopo il
terzo periodo sono inserite i seguenti: "Per lavori socialmente utili
si intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni
culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la
ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il
sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di
servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i
servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere
carattere di effettiva straordinarieta' e devono essere a termine";
al comma 3, il quarto periodo e sostituito dal seguente:
"L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2
comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di
mobilita'; per i rifiuti espressi entro il 31 luglio 1994 la perdita
del trattamento di integrazione salariale o di mobilita' e limitata
al periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione
stessa"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La perdita
del trattamento di cui al presente comma non puo essere disposta
quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto ovvero
quando le attivita' offerte si svolgono in un luogo distante piu' di
50 chilometri da quello di residenza del lavoratore".
All'articolo 16:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un
livello inferiore a quello di destinazione";
il comma 12 e' soppresso.
All'articolo 18 al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad
esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo".
All'articolo 19:
al comma 1, le parole: "il termine del 30 novembre 1993, previsto
dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge e' differito"
sono sostituite dalle seguenti: "il termine del 30 novembre 1993,
previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge e
quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti";
al comma 5, dopo le parole: "della Comunita' europea" sono inserite
le seguenti: "recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del
presente articolo".