STAMPA CHIUDI

LEGGE 19 luglio 1994 , n. 451
   Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.


 Vigente al: 30-12-2010


   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  recante  disposizioni
urgenti  in  materia  di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
sociali, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
   2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei  decreti-legge  18 novembre 1993, n. 462, 17 gennaio
1994, n. 32, e 17 marzo 1994, n. 178, recanti disposizioni in materia
di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani  e
contratti  di formazione e lavoro; 18 gennaio 1994, n. 39, e 17 marzo
1994, n. 183, recanti  disposizioni  in  materia  di  fiscalizzazione
degli oneri sociali e di sgravi contributivi; 18 gennaio 1994, n. 40,
e  18  marzo  1994,  n.  185,  recanti ulteriori interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 19 luglio 1994
                              SCALFARO
   BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
   MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
          AVVERTENZA:
             Il decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          116 del 20 maggio 1994.
             A norma dell'art. 15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale  alla  pag.  29.  Detto testo sara' ripubblicato,
          corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 12 agosto 1994.
                                 ------------
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 573):
             Presentato dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          (BERLUSCONI)  e  dal Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale (MASTELLA) il 20 maggio 1994.
             Assegnato  alla  XI  commissione   (Lavoro),   in   sede
          referente,  il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni
          I, V, VII, IX, X  e  dalla  commissione  per  le  politiche
          comunitarie.
             Esaminato  dalla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita', il 1 giugno 1994.
             Esaminato  dalla XI commissione il 16, il 22, il 23 e il
          27 giugno 1994.
             Esaminato in aula il 29 giugno 1994 e  approvato  il  30
          giugno 1994.
          Senato della Repubblica (atto n. 520):
             Assegnato   alla   11a  commissione  (Lavoro),  in  sede
          referente, il 1 luglio 1994, con pareri  delle  commissioni
          1a, 5a, 7a, 8a e 10a.
             Esaminato  dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita', il 5 luglio 1994.
             Esaminato  dalla  11a  commissione  il  6, il 12 e il 13
          luglio 1994.
             Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 1994.
 
	        
	      
                                                             ALLEGATO

MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16
                         MAGGIO 1994, N. 299

All'articolo 1:
al  comma  3,  il  primo  periodo  e  sostituito  dal  seguente:  "Il
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale e concesso con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale entro
quaranta  giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro
centoventi  giorni  dalla  richiesta  nel  caso  di ristrutturazione,
riorganizzazione  e  conversione aziendale"; ed e' aggiunto, in fine,
il   seguente   periodo:   "Le  domande  di  proroga  semestrale  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale devono essere
presentate al medesimo ufficio al quale e' stata presentata l'istanza
di primo riconoscimento";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5.  Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980,
n, 427, e' sostituito dal seguente:
"L'importo  di  integrazione salariale sia per gli operai che per gli
impiegati,  calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana
indipendentemente   dal  periodo  di  paga,  non  puo'  superare:  a)
l'importo  mensile  di  lire  1.248.021; b) l'importo mensile di lire
1.500.000  quando  la  retribuzione  di  riferimento  per  il calcolo
dell'integrazione  medesima,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilita'
aggiuntive,  e  superiore  a  lire  2.700.000  mensili. Detti importi
massimi   vanno   comunque   rapportati   alle  ore  di  integrazione
autorizzate.  Con  effetto  dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire
dal  1995,  gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere
a)  e  b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
medesima  lettera  b),  sono aumentati nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."";
al  comma  7,  le  parole:  "si  applica  ai dipendenti delle imprese
appaltatrici  dei  servizi  di  pulizia, anche se costituite in forma
cooperativa,   addetti   in  modo  prevalente  e  continuativo"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "si applica ai dipendenti delle imprese
appaltatrici  dei  servizi  di  pulizia  e,  se  costituite  in forma
cooperativa,  anche  ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e
continuativo".

All'articolo 2:
al  comma  1,  capoverso,  primo  periodo,  le  parole: "dello stesso
settore di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso o
di diverso settore di attivita'"; e l'ultimo periodo e' soppresso;
al  comma 2, le parole: "Si applica la disposizione di cui al secondo
periodo del citato comma" sono soppresse;
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
si  applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo 25,
comma  9,  della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui
al  comma  1  del  presente  articolo  si  applica  anche nei casi di
assunzioni  avvenute  ai  sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto
legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236".

All'articolo 5:
al   comma  1,  dopo  le  parole:  "lavoratori  occupati  nell'unita'
produttiva" sono inserite le seguenti: "e destinatari della normativa
sulle integrazioni salariali";
al  comma  3,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole: ", alle stesse
condizioni ivi previste".

All'articolo 8 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite
massimo   numerico   ivi   previsto,  possono  essere  inclusi  anche
lavoratori  dipendenti,  alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese
indicate  nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilita'
ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223,  che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione del presente decreto, di corresponsione
anticipata  dell'indennita'  ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della
medesima  legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati
per  cessazione  o  riduzione  di attivita' entro il 31 dicembre 1994
avendo maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva".

All'articolo  10  al  comma 7, primo periodo, le parole: "gestione di
cui  al  comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "gestione di cui al
comma  6";  e  dopo  il  primo periodo, e inserito il seguente: "Tali
importi  sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo
giorno  successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo
alla  cessazione  della  corresponsione  dell'indennita'  di  mancato
preavviso".

All'articolo  12  al  comma  7,  le  parole:  "30  giugno  1994" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994".

All'articolo 14:
al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "o  temporaneamente  non
perseguibili  con  il  proprio  personale"  sono soppresse; e dopo il
terzo periodo sono inserite i seguenti: "Per lavori socialmente utili
si  intendono  quelli  rivolti  a  settori  innovativi  quali: i beni
culturali,   la  manutenzione  ambientale,  il  recupero  urbano,  la
ricerca,  la  formazione  e  la  riqualificazione  professionale,  il
sostegno  alla  piccola  e  media  impresa  in  tema di erogazione di
servizi  e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i
servizi  alla  persona.  I  lavori  socialmente  utili  devono  avere
carattere di effettiva straordinarieta' e devono essere a termine";
al   comma   3,   il   quarto  periodo  e  sostituito  dal  seguente:
"L'ingiustificato  rifiuto  dell'assegnazione  ai  sensi  del comma 2
comporta  la  perdita  del trattamento di integrazione salariale o di
mobilita';  per i rifiuti espressi entro il 31 luglio 1994 la perdita
del  trattamento  di integrazione salariale o di mobilita' e limitata
al  periodo  corrispondente  alla  prevista  durata dell'assegnazione
stessa";  ed  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La perdita
del  trattamento  di  cui  al  presente comma non puo essere disposta
quando  il  lavoratore  adduce  giustificati motivi di rifiuto ovvero
quando  le attivita' offerte si svolgono in un luogo distante piu' di
50 chilometri da quello di residenza del lavoratore".

All'articolo 16:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui
alle  lettere  a)  e  b)  del comma 2 possono essere inquadrati ad un
livello inferiore a quello di destinazione";
il comma 12 e' soppresso.

All'articolo  18  al  comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad
esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo".

All'articolo 19:
al  comma  1,  le  parole: "il termine del 30 novembre 1993, previsto
dall'articolo  1,  comma  1, del predetto decreto-legge e' differito"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il termine del 30 novembre 1993,
previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  del  predetto decreto-legge e
quello  del  31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge  11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti";
al  comma  5, dopo le parole: "della Comunita' europea" sono inserite
le  seguenti:  "recepiti  dal decreto attuativo di cui al comma 1 del
presente articolo".
 
	        
	      
STAMPA CHIUDI