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LEGGE 21 luglio 1959 , n. 533
Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante
provvedimenti  in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati.


 Vigente al: 30-12-2010


    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I disoccupati delle industrie determinate in conformita' al secondo
comma  dell'articolo  76  del  regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827,  possono  godere  della  concessione del sussidio straordinario
regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n.
264,  qualora postano far valere, in luogo del requisito previsto nel
terzo  comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre
condizioni  stabilite  nel  suddetto  capo,  almeno cinque contributi
settimanali,  se  operai,  o  un  contributo  mensile,  se impiegati,
versati   dell'assicurazione   obbligatoria   per  la  disoccupazione
involontaria   nel   biennio   precedente  la  data  del  decreto  di
concessione.
 
	        
	      
                               Art. 2.

  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 luglio 1959

                               GRONCHI

                                                 SEGNI - ZACCAGNINI -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
	        
	      
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