LEGGE 21 luglio 1959
, n. 533
Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante
provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I disoccupati delle industrie determinate in conformita' al secondo
comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, possono godere della concessione del sussidio straordinario
regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n.
264, qualora postano far valere, in luogo del requisito previsto nel
terzo comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre
condizioni stabilite nel suddetto capo, almeno cinque contributi
settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati,
versati dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria nel biennio precedente la data del decreto di
concessione.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA