SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
18 luglio 2007 (*)
Lavoratore frontaliero –
Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Trasferimento della residenza in un
altro Stato membro – Coniuge disoccupato – Assegno parentale
– Diniego di concessione al coniuge – Vantaggio sociale –
Requisito di residenza
Nel procedimento C-212/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE, dal
Bundessozialgericht (Germania) con decisione 10 febbraio 2005, pervenuta
in cancelleria il 17 maggio 2005, nel procedimento
Gertraud Hartmann
contro
Freistaat Bayern,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P.
Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e P. Kūris, presidenti
di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann
(relatore), J. Makarczyk, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič e L.
Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. B. Flp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
alla trattazione orale del 13 giugno 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la sig.ra Hartmann, dal sig. M. Eppelein, Assessor;
– per
il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualit di agente;
– per
il governo spagnolo, dal sig. F. Dez Moreno, in qualit di agente;
– per
il governo olandese, dalla sig.ra M. de Mol, in qualit di agente;
– per
il governo del Regno Unito, inizialmente dalla sig.ra C. Jackson, in
qualit di agente, assistita dalla sig.ra E. Sharpston, QC, successivamente
dalla sig.ra C. Gibbs, in qualit di agente, assistita dal sig. T. Ward,
barrister;
– per
la Commissione delle Comunit europee, dai sigg. V. Kreuschitz e
D. Martin, in qualit di agenti,
sentite le conclusioni dellavvocato generale,
presentate alludienza del 28 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda linterpretazione del regolamento
(CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori allinterno della Comunit (GU L 257,
pag. 2).
2 Tale
domanda stata proposta nellambito di una controversia tra la sig.ra Hartmann
e il Freistaat Bayern, in merito al rifiuto, da parte di questultimo, di
concederle lassegno parentale per i figli da lei allevati.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Lart. 7,
nn. 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 prevede quanto segue:
1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non
pu ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria
cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per
quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia
di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento
se disoccupato.
Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei
lavoratori nazionali.
La normativa nazionale
4 Come
risulta dalla decisione di rinvio, lart. 1, n. 1, della legge in
materia di assegno e di congedo parentali (Bundeserziehungsgeldgesetz; in
prosieguo: il BErzGG), nella versione in vigore allepoca dei fatti della
causa principale, prevedeva che ha diritto a un assegno parentale colui che ha
in Germania la residenza o dimora abituale, ha un figlio convivente a carico,
si prende cura del figlio e lo alleva e non esercita attivit lavorativa o non
la esercita a tempo pieno.
5 Peraltro,
a norma dellart. 1, n. 4, del BErzGG, nella sua versione applicabile
allepoca dei fatti della causa principale, i cittadini degli Stati membri dellUnione
europea e i lavoratori frontalieri degli Stati confinanti con la Germania hanno
diritto ad un assegno parentale purch svolgano in tale Stato membro
unattivit lavorativa di entit non trascurabile.
6 Ai
sensi dellart. 1, n. 7, del BErzGG, nella versione modificata del 12
ottobre 2000, il coniuge, residente in un altro Stato membro, di una persona
occupata nellambito di un rapporto di pubblico impiego o presso la pubblica
amministrazione tedesca pu beneficiare dellassegno parentale. Tale
disposizione non si applica ai figli nati anteriormente al 1 gennaio 2001, in
conformit dellart. 24, n. 1, del BErzGG, nella versione modificata
del 12 ottobre 2000.
La causa principale e le questioni
pregiudiziali
7 La
sig.ra Hartmann una cittadina austriaca sposata dal 1990 ad un cittadino
tedesco che in precedenza risiedeva in Germania. Dal 1990 la coppia vive in
Austria con i suoi tre figli, nati rispettivamente nel marzo 1991, nel maggio
1993 e nel settembre 1997. Il marito della ricorrente lavora come impiegato in
Germania (presso la Deutsche Bundespost, dal 1986, e presso la Deutsche Telekom
AG, dal 1995).
8 Con
decisioni in data 25 settembre 1991, nella versione della decisione resa su
opposizione il 7 gennaio 1992, e del 20 settembre 1993, nella versione della
decisione resa su opposizione il 26 gennaio 1994, il Freistaat Bayern ha
rifiutato di concedere alla sig.ra Hartmann lassegno parentale previsto dal
BErzGG, nella versione applicabile allepoca dei fatti della causa principale,
per i suoi primi due figli.
9 Con
decisioni in data 10 e 23 giugno 1998, nella versione della decisione resa su
opposizione il 7 settembre 1998, le domande di riesame presentate dalla
ricorrente sono state respinte, come pure la sua domanda di assegno parentale
per il primo anno di vita del figlio minore. Il rifiuto di concedere tale
assegno parentale motivato dal fatto che la sig.ra Hartmann non residente
in Germania e non esercita alcuna attivit lavorativa in tale Stato membro.
10 Avendo
il Sozialgericht Mnchen, con decisione 14 febbraio 2001, respinto il ricorso
proposto dalla sig.ra Hartmann, essa ha impugnato tale decisione dinanzi al
Bayerische Landessozialgerich, che ha anchesso respinto la sua domanda con
sentenza 1 luglio 2003. Tale giudice ha dichiarato che, in forza del diritto
tedesco, la sig.ra Hartmann non poteva beneficiare dellassegno parentale in
quanto non risiedeva in Germania. Lassegno di cui trattasi non poteva neppure
esserle corrisposto in base al diritto comunitario.
11 Secondo
il detto giudice, il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971,
n. 1408, relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano allinterno della
Comunit, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del
Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come
modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1249
(GU L 136, pag. 28; in prosieguo: il regolamento
n. 1408/71), non sarebbe applicabile nel caso di specie, dal momento che
n la sig.ra Hartmann n suo marito rientrerebbero nellambito di applicazione
di tale regolamento. Infatti la sig.ra Hartmann non avrebbe alcun lavoro e suo
marito, in quanto impiegato pubblico, non sarebbe considerato come un
lavoratore ai sensi dellallegato I, punto I, C (Germania), del regolamento
n. 1408/71.
12 Il
Bayerische Landessozialgericht ha aggiunto che il diritto allassegno per
leducazione non poteva neppure fondarsi sullart. 7, n. 2, del
regolamento n. 1612/68, poich il regolamento n. 1408/71 prevale su
questultimo regolamento.
13 La
ricorrente ha quindi adito il Bundesssozialgerich con un ricorso per cassazione
(Revision).
14 In
tale contesto il Bundessozialgerich ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se
debba essere considerato lavoratore migrante, ai sensi del regolamento
n. 1612/68 (), con riguardo al periodo compreso tra il gennaio 1994 e il
settembre 1998, anche un cittadino tedesco che, pur mantenendo il proprio
rapporto di lavoro in Germania quale dipendente delle poste, abbia trasferito
la propria residenza da tale Stato in Austria nel 1990, esercitando da allora
la propria attivit lavorativa in qualit di lavoratore frontaliero.
2) In
caso di soluzione positiva della prima questione:
se costituisca una discriminazione indiretta, ai sensi
dellart. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, il fatto che al
coniuge del soggetto indicato nella prima questione, residente in Austria e di
cittadinanza austriaca, disoccupato, sia stata negata, nel periodo sopra
indicato, la corresponsione dellassegno parentale tedesco, per il motivo che non
dimorava n risiedeva abitualmente in Germania.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con
la sua prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se un
cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio rapporto di lavoro
in questo Stato, abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro
e abbia esercitato da allora la propria attivit lavorativa in qualit di
lavoratore frontaliero possa avvalersi dello status di lavoratore migrante ai
sensi del regolamento n. 1612/68.
16 Il
governo tedesco, il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunit
europee nelle loro osservazioni scritte, e il governo olandese nel corso
delludienza, hanno sostenuto che solo il trasferimento di una persona verso un
altro Stato membro allo scopo di esercitare unattivit lavorativa dovrebbe
essere considerato come esercizio del diritto alla libera circolazione dei
lavoratori. Di conseguenza una persona come il sig. Hartmann, che non ha
mai lasciato il proprio lavoro nello Stato membro di cui cittadino e che ha
semplicemente trasferito la propria residenza nello Stato membro del suo
coniuge, non potrebbe beneficiare delle disposizioni comunitarie in materia di
libera circolazione dei lavoratori.
17 A
questo riguardo occorre rilevare che tale ragionamento devessere esaminato
alla luce della sentenza 21 febbraio 2006, causa C-152/03, Ritter-Coulais
(Racc. pag. I‑1711). In tale causa, dopo aver
esaminato la situazione dei ricorrenti nella causa principale rispetto al
principio di libera circolazione dei lavoratori enunciato allart. 48 del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), la Corte ha
ricordato, ai punti 31 e 32 di tale sentenza, che ogni cittadino comunitario
che abbia usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e abbia
esercitato unattivit lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di
residenza, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua
cittadinanza, rientra nella sfera di applicazione di tale disposizione. Di
conseguenza i ricorrenti nella causa principale, che lavoravano in uno Stato
membro diverso rispetto a quello in cui si trovava la loro effettiva residenza,
rientravano nel campo di applicazione dellart. 48 del Trattato.
18 Nel
caso di specie la situazione allorigine della controversia di cui alla causa
principale quella di una persona che risiede, in seguito al trasferimento
della sua residenza, in uno Stato membro e che esercita unattivit lavorativa
in un altro Stato membro. Infatti il trasferimento del sig. Hartmann in
Austria per ragioni non professionali non giustifica che gli venga negata la
qualifica di lavoratore migrante che egli ha acquisito dal momento in cui,
successivamente al trasferimento della sua residenza in Austria, ha esercitato
pienamente il suo diritto alla libera circolazione dei lavoratori recandosi in
Germania per esercitarvi unattivit lavorativa.
19 Ne
consegue che, per il periodo compreso tra il gennaio 1994 e il settembre 1998,
la situazione di un lavoratore frontaliero come il sig. Harmann rientra
nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato CE relative alla
libera circolazione dei lavoratori e, di conseguenza, del regolamento
n. 1612/68.
20 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione
dichiarando che un cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio
impiego in tale Stato, abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato
membro ed eserciti da allora la propria attivit lavorativa in qualit di
lavoratore frontaliero, pu avvalersi dello status di lavoratore migrante ai
sensi del regolamento n. 1612/68.
Sulla seconda questione
21 Con
la seconda questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se, in
circostanze come quelle di cui alla causa principale, lart. 7, n. 2,
del regolamento n. 1612/68 osti a che il coniuge di un lavoratore migrante
il quale disoccupato, risiede in Austria ed cittadino di tale Stato membro
sia escluso dal beneficio dellassegno parentale tedesco, in quanto non aveva
n la residenza n la dimora abituale in Germania.
22 La
Corte ha gi dichiarato che lassegno parentale costituisce un vantaggio
sociale ai sensi dellart. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68
(v. sentenza 12 maggio 1998, causa C‑85/96, Martnez Sala,
Racc. pag. I-2691, punto 26).
23 I
governi tedesco e del Regno Unito hanno rilevato che sarebbe ingiusto
consentire a un lavoratore frontaliero, che ha la sua residenza e il suo luogo
di lavoro in Stati membri diversi, di beneficiare degli stessi vantaggi sociali
nei due Stati membri e di combinarli. Per evitare tale rischio e in
considerazione del fatto che il regolamento n. 1612/68 non contiene norme
di coordinamento destinate ad evitare i cumuli di prestazioni, potrebbe
escludersi la possibilit di esportare lassegno parentale nello Stato membro
di residenza del lavoratore frontaliero.
24 In
proposito occorre rilevare che la qualit di lavoratore frontaliero del
sig. Hartmann non gli impedisce affatto di poter esigere la parit di
trattamento prevista allart. 7, n. 2, del regolamento
n. 1612/68 per quanto riguarda la concessione di vantaggi sociali. La
Corte ha gi dichiarato che i lavoratori frontalieri possono avvalersi delle
disposizioni dellart. 7 del regolamento n. 1612/68 allo stesso
titolo di qualsiasi altro lavoratore previsto in tale disposizione. Infatti il
quarto considerando di tale regolamento prevede espressamente che il diritto
alla libera circolazione debba essere riconosciuto indistintamente ai
lavoratori permanenti, stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la
loro attivit in occasione di una prestazione di servizi, e il suo art. 7 si
riferisce, senza riserve, al lavoratore cittadino di uno Stato membro
(sentenza 27 novembre 1997, causa C-57/96, Meints, Racc. pag. I‑6689, punto
50).
25 Occorre
ricordare che nella causa principale lassegno per leducazione rivendicato
dalla sig.ra Harmann che, in quanto coniuge di un lavoratore che rientra nel
campo di applicazione del regolamento n. 1612/68, solo una beneficiaria
indiretta della parit di trattamento, attribuita al lavoratore migrante
dallart. 7, n. 2, di tale regolamento. Di conseguenza il beneficio
dellassegno parentale tedesco pu essere esteso alla ricorrente solo se tale
assegno costituisce per il suo coniuge un vantaggio sociale ai sensi
dellart. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (v., per analogia,
sentenza 26 febbraio 1992, causa C‑3/90, Bernini,
Racc. pag. I‑1071, punto 26).
26 Questo
accade nel caso di specie. Una prestazione come lassegno parentale tedesco,
che consente ad uno dei genitori di consacrarsi alleducazione di un bambino in
tenera et, compensando i carichi familiari (v., in tal senso, sentenza 10
ottobre 1996, cause riunite C‑245/94 e C‑312/94,
Hoever e Sachow, Racc. pag. I‑4895, punti 23-25), va a
beneficio della famiglia nel suo complesso, indipendentemente da quale sia il
genitore che la rivendica. Infatti la concessione di tale assegno al coniuge
del lavoratore pu ridurre lobbligo che grava su questultimo di contribuire
ai carichi familiari e, quindi, rappresenta per lui un vantaggio sociale ai
sensi dellart. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (v., per
analogia, sentenza Bernini, cit., punto 25).
27 Lart. 7,
n. 2, del regolamento n. 1612/68 prevede che il lavoratore migrante
benefici nello Stato membro ospitante degli stessi vantaggi sociali e fiscali
dei lavoratori nazionali. Poich lassegno per leducazione costituisce un
vantaggio sociale ai sensi di tale disposizione, un lavoratore migrante che
si trovi in una situazione come quella del sig. Hartmann, e
conseguentemente sua moglie, per le ragioni illustrate ai punti 25 e 26 della
presente sentenza, dovrebbe essere in grado di beneficiarne allo stesso titolo
di un lavoratore nazionale.
28 Orbene,
dal fascicolo presentato alla Corte risulta che la normativa tedesca subordina,
in via principale, la concessione dellassegno per leducazione alla condizione
che i suoi beneficiari siano residenti nel territorio nazionale. Poich una
tale normativa pu determinare una discriminazione indiretta dei lavoratori che
non risiedono in Germania, il giudice nazionale si chiede se essa possa essere
giustificata e se risponda al criterio di proporzionalit.
29 Occorre
ricordare che il principio della parit di trattamento sancito sia
allart. 39 CE sia allart. 7 del regolamento n. 1612/68
vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma
anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri
criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (sentenza Meints, cit.,
punto 44).
30 A
meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo
scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale devessere giudicata
indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda ad incidere
pi sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi
di essere sfavorevole in modo particolare ai primi (sentenza Meints, cit., punto
45).
31 Ci
accade nel caso di un requisito di residenza come quello di cui si discute
nella causa principale che, come rileva il giudice nazionale, pu essere pi
facilmente soddisfatto dai lavoratori tedeschi o dai lori coniugi, i quali
risiedono per lo pi in Germania, che dai lavoratori cittadini di altri Stati
membri o dai loro coniugi, che risiedono pi frequentemente in un altro Stato
membro (v., per analogia, sentenza 8 giugno 1999, causa C‑337/97,
Meeusen, Racc. pag. I‑3289, punti 23 e 24).
32 Secondo
i chiarimenti forniti dal giudice nazionale, lassegno parentale tedesco
costituisce uno strumento di politica familiare nazionale diretto a incentivare
la natalit nel paese. Il principale obiettivo di tale assegno sarebbe quello
di consentire ai genitori di allevare essi stessi i propri figli, rinunciando
alla loro attivit lavorativa o riducendola per dedicarsi ad allevare i figli
durante la prima fase della loro esistenza.
33 Il
governo tedesco aggiunge, in sostanza, che lassegno parentale concesso per
agevolare le persone che, attraverso la scelta del loro luogo di residenza,
hanno instaurato un legame effettivo con la societ tedesca. In tale contesto
sarebbe giustificato un requisito di residenza, come quello di cui alla causa principale.
34 Indipendentemente
dalla questione se gli obiettivi perseguiti dalla normativa tedesca possano
giustificare una normativa nazionale basata esclusivamente sul criterio della
residenza, occorre constatare che, secondo i chiarimenti forniti dal giudice
nazionale, il legislatore tedesco non si limitato ad unapplicazione
restrittiva del criterio della residenza per la concessione dellassegno
parentale, ma ha ammesso talune eccezioni che consentono anche ai lavoratori
frontalieri di beneficiarne.
35 Infatti,
dalla decisione di rinvio risulta che, a norma dellart. 1, n. 4, del
BErzGG, nella versione in vigore allepoca dei fatti della causa principale, i
lavoratori frontalieri che esercitano unattivit lavorativa in Germania, ma
che sono residenti in un altro Stato membro, hanno diritto allassegno
parentale tedesco se la loro attivit lavorativa supera la soglia dellattivit
di entit trascurabile.
36 Di
conseguenza risulta che, secondo la normativa tedesca in vigore allepoca dei fatti
della causa principale, la residenza non era considerata come lunico criterio
di collegamento allo Stato membro interessato e che un contributo rilevante al
mercato del lavoro nazionale costituiva anchesso un valido elemento di
integrazione nella societ di tale Stato membro.
37 Dati
tali elementi, la concessione dellassegno parentale di cui alla causa
principale non pu essere rifiutato ad una coppia, come i coniugi Hartmann, che
non residente in Germania, ma di cui uno dei componenti svolge in tale Stato
unattivit lavorativa a tempo pieno.
38 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda questione
dichiarando che, in circostanze come quelle di cui alla causa principale,
lart. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 osta a che il coniuge
di un lavoratore migrante che esercita unattivit lavorativa in uno Stato
membro, il quale disoccupato e risiede in un altro Stato membro, sia escluso
dal beneficio di un vantaggio sociale che ha le caratteristiche dellassegno
parentale, in quanto non ha n la residenza n la dimora abituale nel primo
Stato.
Sulle spese
39 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Un
cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio impiego in tale
Stato, abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro ed
eserciti da allora la propria attivit lavorativa in qualit di lavoratore
frontaliero pu avvalersi dello status di lavoratore migrante ai sensi del regolamento
(CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori allinterno della Comunit.
2) In
circostanze come quelle di cui alla causa principale, lart. 7, n. 2,
del regolamento n. 1612/68 osta a che il coniuge di un lavoratore migrante
che esercita unattivit lavorativa in uno Stato membro, coniuge disoccupato e
residente in un altro Stato membro, sia escluso dal beneficio di un vantaggio
sociale che ha le caratteristiche dellassegno parentale, in quanto non ha n
la residenza n la dimora abituale nel primo Stato.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.