SENTENZA
DELLA CORTE
15 gennaio
2002 (1)
Rinvio
pregiudiziale - Artt. 12 CE e 39, n. 2, CE - Prestazioni di vecchiaia -
Convenzione in materia di previdenza sociale conclusa tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera - Mancato computo dei periodi
contributivi maturati in Svizzera da un cittadino francese
Nel procedimento C-55/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di
Roma nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Elide Gottardo
e
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12
CE e 39, n. 2, CE,
LA CORTE,
composta dai sigg. G.C. Rodrguez Iglesias,
presidente, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. S. von Bahr, presidenti di
sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, L.
Sevn, M. Wathelet, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans,
giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Gottardo, dagli
avv.ti R. Ciancaglini e M. Rossi;
- per l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dagli avv.ti C. De Angelis e M. Di Lullo;
- per il governo italiano, dal
sig. U. Leanza, in qualit di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato
dello Stato;
- per il governo austriaco,
dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualit di agente;
- per la Commissione delle
Comunit europee, dai sigg. P. Hillenkamp ed E. Traversa e dalla sig.ra N.
Yerrel, in qualit di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Gottardo,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del governo italiano e
della Commissione all'udienza del 6 marzo 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
presentate all'udienza del 5 aprile 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con ordinanza 1 febbraio 2000, pervenuta nella
cancelleria della Corte il 21 febbraio seguente, il Tribunale di Roma ha
proposto, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa
all'interpretazione degli artt. 12 CE e 39, n. 2, CE.
2.
Tale questione sorta nell'ambito di una
controversia tra la sig.ra Gottardo, cittadina francese, e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (in prosieguo: l'INPS) in merito al diritto della
sig.ra Gottardo a una pensione di vecchiaia italiana.
Normativa comunitaria
3.
L'art. 12 CE cos dispone:
Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio
delle disposizioni particolari dallo stesso previste, vietata ogni
discriminazione effettuata in base alla nazionalit.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251,
pu stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
4.
Ai sensi dell'art. 39, nn. 1 e 2, CE:
1. La libera circolazione dei lavoratori
all'interno della Comunit assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi
discriminazione, fondata sulla nazionalit, tra i lavoratori degli Stati
membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di
lavoro.
5.
Il coordinamento delle normative nazionali in
materia di previdenza sociale rientra nell'ambito della libera circolazione
delle persone e forma oggetto del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno
1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunit, nella versione modificata ed aggiornata
dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096
(GU L 335, pag. 10; in prosieguo: il regolamento n. 1408/71).
6.
L'art. 3 del regolamento n. 1408/71 cos
dispone:
1. Le persone che risiedono nel territorio di
uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del
presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio
della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei
cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente
regolamento.
2. (...)
3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni
di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virt dell'articolo 7,
paragrafo 2, lettera c), nonch delle disposizioni delle convenzioni stipulate
in virt dell'articolo 8, paragrafo 1, esteso a tutte lepersone cui si
applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto
nell'allegato III.
7.
L'art. 1, lett. j), primo comma, e k), del
regolamento n. 1408/71 cos recita:
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
(...)
j) il termine legislazione indica, per ogni
Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra
misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di
sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali
a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis.
(...)
k) il termine convenzione di sicurezza sociale
designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincoler
esclusivamente due o pi Stati membri, nonch ogni strumento multilaterale che
vincola o vincoler almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri
Stati nel settore della sicurezza sociale per l'insieme o parte dei settori e
regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di
qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti.
Normativa nazionale
8.
Il 14 dicembre 1962 la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera hanno sottoscritto una convenzione bilaterale relativa
alla sicurezza sociale, nonch il suo protocollo finale e alcune dichiarazioni
comuni (in prosieguo: la convenzione italo-svizzera). Tale convenzione
stata ratificata dalla Repubblica italiana con legge 31 ottobre 1963, n. 1781
(GURI n. 326 del 17 dicembre 1963), ed entrata in vigore il 1 settembre
1964.
9.
L'art. 1, n. 1, della convenzione italo-svizzera
cos dispone:
La presente convenzione si applica:
a) in Svizzera:
(...)
b) in Italia:
i) alla legislazione
sull'assicurazione invalidit, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi
speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime
generale;
(...).
10.
Ai sensi dell'art. 2 della convenzione
italo-svizzera, i cittadini svizzeri e italiani godono della parit di
trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle
disposizioni delle legislazioni elencate all'articolo 1.
11.
L'art. 9, che contenuto nel capitolo I,
intitolato Assicurazione invalidit, vecchiaia e superstiti, della parte
terza della convenzione italo-svizzera, enuncia quello che si pu definire
principio di totalizzazione. Il n. 1 di tale articolo cos recita:
Quando in base ai soli periodi d'assicurazione e ai periodi equivalenti
compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non pu far valere un
diritto ad una prestazione per l'invalidit, la vecchiaia o i superstiti ai
sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione vecchiaia e
superstiti svizzera (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno
totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'apertura
del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si
sovrappongano.
12.
Il 2 aprile 1980 i due Stati contraenti hanno
sottoscritto un accordo aggiuntivo alla convenzione italo-svizzera, che stato
ratificato dalla Repubblica italiana con legge 7 ottobre 1981, n. 668 (GURI n.
324 del 25 novembre 1981), ed entrato in vigore il 10 febbraio 1982. L'art. 3
di tale accordo aggiuntivo ha lo scopo di estendere la portata del principio di
totalizzazione, definito al punto precedente, aggiungendo all'art. 9, n. 1,
della convenzione italo-svizzera il seguente capoverso:
Quando un assicurato non pu far valere un diritto a prestazioni, anche
tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati
anche i periodi d'assicurazione compiuti in paesi terzi legati
contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza
sociale concernenti le assicurazioni invalidit, vecchiaia e superstiti.
13.
Al momento dell'entrata in vigore di tale
accordo aggiuntivo, i paesi con i quali era possibile la totalizzazione dei
periodi di assicurazione erano i seguenti: il Regno del Belgio, il Regno di
Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno
di Spagna, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la
Repubblica d'Austria, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, il Principato del Liechtenstein, gli Stati Uniti d'America e
la Repubblica federale di Jugoslavia. Poich la Repubblica francese non ha
concluso convenzioni con la Confederazione svizzera, i periodi contributivi
maturati in Francia non possono essere presi in considerazione, nell'ambito
della convenzione italo-svizzera, ai fini dell'acquisizione del diritto a
prestazioni d'invalidit, di vecchiaia o ai superstiti.
Causa principale e questione pregiudiziale
14.
La sig.ra Gottardo, cittadina italiana per
nascita, ha rinunciato a tale cittadinanza a favore della cittadinanza francese
a seguito del matrimonio celebrato in Francia il 7 febbraio 1953 con un
cittadino francese. Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, la sig.ra
Gottardo sarebbe stata obbligata, all'epoca, ad adottare la cittadinanza del
marito.
15.
La sig.ra Gottardo ha lavorato successivamente
in Italia, in Svizzera e in Francia, paesi in cui ha
versato contributi assicurativi: 100 contributi settimanali in Italia, 252
contributi settimanali in Svizzera e 429 contributi settimanali in Francia.
Essa percepisce una pensione di vecchiaia svizzera e una francese, che le sono
state concesse senza necessit di ricorrere alla totalizzazione dei periodi
assicurativi.
16.
Dalle informazioni fornite alla Corte risulta
che la sig.ra Gottardo desidera ottenere, in applicazione della normativa
italiana sulla previdenza sociale, una pensione di vecchiaia italiana.
Tuttavia, bench le autorit italiane prendessero in considerazione i periodi
contributivi maturati in Francia, conformemente all'art. 45 del regolamento n.
1408/71, la totalizzazione dei periodi italiani e francesi non le consentiva di
raggiungere il minimo dei periodi contributivi richiesti dalla normativa
italiana per l'acquisto del diritto a una pensione italiana. La sig.ra Gottardo
avrebbe diritto a una pensione di vecchiaia italiana solo se venissero presi in
considerazione anche i periodi contributivi maturati in Svizzera, in applicazione
del principio di totalizzazione di cui all'art. 9, n. 1, della convenzione
italo-svizzera.
17.
La domanda di pensione di vecchiaia presentata
il 3 settembre 1996 dalla sig.ra Gottardo stata respinta dall'INPS con
provvedimento 14 novembre 1997 perch, in quanto cittadina francese, la
convenzione italo-svizzera non le era applicabile. Il ricorso amministrativo
presentato dalla sig.ra Gottardo contro tale decisione stato respinto
dall'INPS con provvedimento 9 giugno 1998 per lo stesso motivo.
18.
La sig.ra Gottardo ha quindi adito il Tribunale
di Roma, sostenendo che l'INPS doveva riconoscere a lei, in quanto cittadina di
uno Stato membro, il diritto a una pensione alle stesse condizioni applicate ai
cittadini italiani.
19.
Nel dubbio che il rigetto della domanda della
sig.ra Gottardo da parte dell'INPS, basato esclusivamente sulla cittadinanza
francese della prima, fosse contrario all'art. 12 CE o all'art. 39 CE, il
Tribunale di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:
[S]e il lavoratore cittadino di uno Stato membro che possa vantare il
versamento di contributi previdenziali presso il competente Istituto di un
altro Stato membro abbia o meno diritto a vedersi liquidata la pensione di
vecchiaia mediante il cumulo dei contributi versati presso l'Istituto di uno
Stato estraneo all'Unione in forza della convenzione che lo Stato membro ha
concluso con quest'ultimo e che lo stesso applica a favore dei propri cittadini.
Giudizio della Corte
20.
Con tale questione il giudice di rinvio chiede,
in sostanza, se gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro
(nella causa principale, la Repubblica italiana) siano tenuti, conformemente
agli obblighi comunitari loro incombenti in virt degli artt. 12 CE o 39 CE, a
prendere in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni
di vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un paese terzo (nella causa
principale, la Confederazione svizzera) da un cittadino di un secondo Stato
membro (nella causa principale, la Repubblica francese) quando, a parit di
situazioni contributive, i detti enti, in applicazione di una convenzione
internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo,
computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini.
21.
Si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 12 CE,
il divieto di discriminazioni esplica i suoi effetti [n]el campo di
applicazione del (...) trattato e senza pregiudizio delle disposizioni
particolari dallo stesso previste. Esprimendosi in questi termini, l'art. 12
CE rimanda segnatamente ad altre disposizioni del Trattato che applicano
concretamente il principio generale da esso sancito a situazioni specifiche. Si
tratta, fra l'altro, delle norme riguardanti la libera circolazione dei
lavoratori (v., a questo proposito, sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87,
Cowan, Racc. pag. 195, punto 14).
Sul principio della parit di trattamento previsto
dal Trattato
22.
Avendo lavorato come insegnante, con contratti
di lavoro subordinato, in due Stati membri diversi, la sig.ra Gottardo ha
esercitato il suo diritto alla libera circolazione. La sua domanda volta
all'ottenimento di una pensione di vecchiaia attraverso il cumulo dei periodi
contributivi maturati rientra nell'ambito di applicazione ratione personae e
ratione materiae dell'art. 39 CE.
23.
Dall'ordinanza di rinvio si ricava che le
competenti autorit italiane riconoscono ai loro cittadini che hanno versato
contributi assicurativi ai sistemi di previdenza sociale italiano e svizzero, e
che quindi si trovano in una situazione identica a quella della sig.ra
Gottardo, la possibilit di ottenere la liquidazione della loro pensione di
vecchiaia mediante la totalizzazione dei periodi contributivi italiani e
svizzeri.
24.
Come ammesso dall'INPS nelle osservazioni, se la
sig.ra Gottardo avesse conservato la cittadinanza italiana, essa soddisfarebbe
le condizioni per l'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia italiana.
L'INPS non nega che il rigetto della domanda stato dettato esclusivamente
dalla cittadinanza francese della sig.ra Gottardo. Appare quindi chiaro che si
tratta di una disparit di trattamento operata sul solo fondamento della
cittadinanza.
25.
Tuttavia, secondo il governo italiano e l'INPS,
il rifiuto di quest'ultimo di concedere alla sig.ra Gottardo una pensione di vecchiaia
mediante la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in Italia, in
Francia e in Svizzera giustificato dal fatto che laconclusione da parte di un
solo Stato membro, nella fattispecie la Repubblica italiana, di una convenzione
internazionale bilaterale con un paese terzo, nella fattispecie la
Confederazione svizzera, non rientra nella sfera di competenza della Comunit.
26.
Il governo italiano fa riferimento, a questo
proposito, all'art. 3 del regolamento n. 1408/71, letto alla luce delle
definizioni di cui all'art. 1, lett. j) e k), dello stesso regolamento, come
interpretate dalla Corte nella sentenza 2 agosto 1993, causa C-23/92,
Grana-Novoa (Racc. pag. I-4505).
27.
E' opportuno ricordare che nella causa
Grana-Novoa, gi citata, la ricorrente, di cittadinanza spagnola, aveva svolto
un'attivit professionale soggetta all'assicurazione previdenziale
obbligatoria, in un primo tempo in Svizzera, poi in Germania. Le autorit
tedesche avevano rifiutato di concederle una pensione di invalidit tedesca a
causa del numero insufficiente di anni lavorativi trascorsi in Germania. La
sig.ra Grana-Novoa, esattamente come la sig.ra Gottardo nella causa principale,
intendeva avvalersi delle disposizioni di una convenzione conclusa tra la
Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera, la cui
applicazione era limitata ai cittadini tedeschi e svizzeri, affinch fossero computati
i periodi assicurativi da lei maturati in Svizzera.
28.
Mediante la prima questione formulata dal
Bundessozialgericht (Corte federale competente in materia di previdenza
sociale), la Corte era invitata a pronunciarsi sull'interpretazione della nozione
di legislazione ai sensi dell'art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71.
La Corte ha dichiarato che una convenzione stipulata tra un solo Stato membro
ed uno o pi Stati terzi non rientra nella nozione di legislazione ai sensi
del regolamento n. 1408/71. La seconda questione del giudice di rinvio,
relativa al principio della parit di trattamento, era stata posta solo per il
caso che la prima fosse risolta in senso affermativo, cosicch la Corte non
l'ha esaminata.
29.
Poich la questione proposta nella causa in
esame verte sull'applicazione dei principi derivanti direttamente dalle norme
del Trattato, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte in materia di
convenzioni internazionali bilaterali.
30.
A proposito di un accordo culturale stipulato
tra due Stati membri che riservava la concessione di borse di studio ai soli
cittadini dei due Stati in questione, la Corte ha dichiarato che l'art. 7 del
regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all'interno della Comunit (GU L 257, pag. 2), imponeva alle
autorit dei due Stati membri di estendere ai lavoratori comunitari stabiliti
nel loro territorio il godimento dei sussidi alla formazione previsti
dall'accordo bilaterale (v. sentenza 27 settembre 1988, causa 235/87,
Matteucci, Racc. pag. 5589, punto 16).
31.
La Corte ha parimenti dichiarato che, se
l'applicazione di una disposizione di diritto comunitario rischia di essere
ostacolata da un provvedimento adottato in occasione dell'attuazione di una
convenzione bilaterale, sia pure stipulata fuori dal campo d'applicazione del
Trattato, gli Stati membri sono obbligati ad agevolare l'applicazionedi detta
disposizione e di assistere a tale scopo ogni altro Stato membro al quale il
diritto comunitario imponga un obbligo (v. sentenza Matteucci, gi citata,
punto 19).
32.
Nel caso di una convenzione internazionale
bilaterale stipulata da uno Stato membro con un paese terzo per evitare la
doppia imposizione, la Corte ha ricordato che, pur se la materia delle imposte
dirette rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, tuttavia questi
ultimi non possono esimersi dal rispetto delle norme comunitarie, ma devono
esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario. Essa ha
pertanto dichiarato che il principio del trattamento nazionale impone allo
Stato membro parte contraente di tale convenzione di concedere ai centri di
attivit stabili di societ che hanno la sede in un altro Stato membro le
agevolazioni previste dalla convenzione alle stesse condizioni praticate alle
societ che hanno la sede nello Stato membro parte contraente della convenzione
(v., a questo proposito, sentenza 21 settembre 1999, causa C-307/97,
Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-6161, punti 57-59).
33.
Dalla citata giurisprudenza si deduce che, nel
mettere in pratica gli impegni assunti in virt di convenzioni internazionali,
indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri ovvero
tra uno Stato membro e uno o pi paesi terzi, gli Stati membri, fatte salve le
disposizioni dell'art. 307 CE, devono rispettare gli obblighi loro incombenti
in virt del diritto comunitario. Il fatto che i paesi terzi, dal canto loro,
non siano tenuti al rispetto di alcun obbligo derivante dal diritto comunitario
irrilevante a questo proposito.
34.
Da tutte le considerazioni che precedono risulta
che, quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una convenzione
internazionale bilaterale sulla previdenza sociale, ai sensi della quale i
periodi contributivi maturati nel detto paese sono presi in considerazione ai
fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio
fondamentale della parit di trattamento impone a tale Stato membro di
concedere ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui
godono i suoi stessi cittadini grazie alla detta convenzione, a meno che esso
non sia in grado di addurre una giustificazione oggettiva del rifiuto.
35.
Ne risulta, inoltre, che l'interpretazione
fornita dalla Corte della nozione di legislazione di cui all'art. 1, lett.
j), del regolamento n. 1408/71 non pu produrre l'effetto di incidere
sull'obbligo di ogni Stato membro di rispettare il principio della parit di
trattamento fissato dall'art. 39 CE.
Sull'esistenza di una giustificazione oggettiva
36.
Il fatto che l'equilibrio e la reciprocit di
una convenzione internazionale bilaterale stipulata da uno Stato membro con un
paese terzo vengano rimessi in discussione pu certamente costituire una
giustificazione oggettiva del rifiuto opposto dallo Stato membro parte
contraente di tale convenzione di estendere ai cittadini degli altri Stati
membri i vantaggi che i suoi cittadini ricavano dalla detta convenzione (v., in
questo senso, sentenza Saint-Gobain ZN, gi citata, punto 60).
37.
Tuttavia, l'INPS e il governo italiano non hanno
dimostrato che, nella causa principale, gli obblighi loro imposti dal diritto
comunitario comprometterebbero quelli derivanti dagli impegni presi dalla
Repubblica italiana nei confronti della Confederazione svizzera. Infatti,
l'estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri del beneficio del
computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera per l'acquisizione del
diritto a prestazioni di vecchiaia italiane, applicata unilateralmente dalla
Repubblica italiana, non comprometterebbe affatto i diritti derivanti dalla
convenzione italo-svizzera a favore della Confederazione svizzera n le
imporrebbe nuovi obblighi.
38.
Le sole obiezioni sollevate dall'INPS e dal
governo italiano per giustificare il loro rifiuto di ammettere la
totalizzazione dei periodi contributivi maturati dalla sig.ra Gottardo
riguardano l'eventuale aumento dei loro oneri finanziari e le difficolt
amministrative connesse alla collaborazione con le autorit competenti della
Confederazione svizzera. Tali motivazioni non sono sufficienti a giustificare
l'inosservanza da parte della Repubblica italiana degli obblighi derivanti dal
Trattato.
39.
Occorre pertanto risolvere la questione proposta
dal giudice di rinvio dichiarando che gli enti previdenziali competenti di un
primo Stato membro sono tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro
incombenti in virt dell'art. 39 CE, a prendere in considerazione, ai fini
dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, i periodi
contributivi maturati in un paese terzo da un cittadino di un secondo Stato
membro quando, a parit di situazioni contributive, i detti enti, in
applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo
Stato membro e il paese terzo, computano i periodi di tale natura maturati dai
loro stessi cittadini.
Sulle spese
40.
Le spese sostenute dai governi italiano e
austriaco, nonch dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal
Tribunale di Roma con ordinanza 1 febbraio 2000, dichiara:
Gli enti previdenziali competenti di un primo Stato
membro sono tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in
virt dell'art. 39 CE, a prendere in considerazione, ai fini dell'acquisizione
del diritto a prestazioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un
paese terzo da un cittadino di un secondo Stato membro quando, a parit di
situazioni contributive, i detti enti, in applicazione di una convenzione
internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo,
computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini.
Rodrguez Iglesias Macken von Bahr Gulmann Edward La Pergola Sevn Wathelet Skouris Cunha Rodrigues Timmermans |
Cos deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 gennaio
2002.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodrguez Iglesias
1: Lingua processuale: l'italiano.