N. 17315/2010 REG.SEN.

N. 03449/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 3449 del 2010, proposto da:
Yunmei Gao, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Pascale, con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale Is.G/1;

contro

Ministero dell'Interno e Prefetto di Napoli, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale per legge domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli (protK10/C/262164 Citt.Area Bis) del 19 gennaio 2010, comunicato in data 23 marzo 2010, con il quale stata dichiarata inammissibile l'istanza presentata in data 17.09.2008 dalla ricorrente ex art. 5 L.91/92 diretta da ottenere la cittadinanza italiana;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio dellAvvocatura distrettuale dello Stato;

Visto le memorie difensive;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 il dott. Angelo Scafuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisato le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

RITENUTO in fatto che la ricorrente si duole del provvedimento di inammissibilit dellistanza, presentata, diretta ad ottenere la cittadinanza italiana per effetto della contrazione di matrimonio con cittadino italiano;

CONSIDERATO in diritto che:

- il provvedimento impugnato motivato dallo jus superveniens - costituito dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (di modifica dellart. 5 della legge n. 91/92), ritenuto applicabile sulla base del disposto della circolare ministeriale del 6.8.2009 - alla cui data di entrata in vigore era mancante il requisito legale non erano decorsi i due anni di matrimonio e di residenza legale in Italia, risultando il matrimonio celebrato il 06.02.2008;

- a sostegno del gravame linteressata deduce violazione di legge ed eccesso di potere;

- la cognizione della controversia rientra nellambito della giurisdizione del giudice ordinario;

- per pacifica e consolidata giurisprudenza, in materia di acquisto della cittadinanza iuris communicatione da parte del coniuge -straniero o apolide- di cittadino italiano, il diritto soggettivo dello stesso affievolisce ad interesse legittimo unicamente nellipotesi prevista dallart. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 91/1992, relativa alla sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 22 marzo 2007, n. 1355; id., 11 agosto, 2005, n. 4334; id., sezione quarta, 15 dicembre 2000, n. 6707; Cass., sezioni unite, 27 gennaio1995, n. 1000; 7 luglio 1993, n. 7441; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 26 gennaio 2010, n. 945; sezione seconda, 7 gennaio 2010, n. 90 e sezione seconda quater, n. 7188 del 20 luglio 2009);

- invero soltanto nella predetta unica ipotesi riconosciuto allamministrazione un potere discrezionale di valutazione, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo;

- nel caso di specie viceversa assente ogni potest discrezionale in quanto - avendo la valutazione amministrativa avuto ad oggetto la sussistenza del requisito di legge (non erano decorsi i due anni di matrimonio e di residenza legale in Italia) la controversia concerne il diritto soggettivo allemanazione del decreto di acquisto della cittadinanza, con conseguente necessit per listante di adire il giudice ordinario al fine di far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli cittadino (Cass., sezioni unite, n. 7741/1993 cit.);

- a tale stregua il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario;

- laccertato difetto di giurisdizione comporta lapplicazione dellistituto della traslatio iudicii (Corte Costituzionale n. 77/2007, Corte di Cassazione sezioni unite n. 4109/2007, Consiglio di Stato sez. V n. 2713 del 29.4.2009), in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali delloriginaria domanda, il presente giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove potr essere riassunto, pena la perdita degli effetti di cui sopra, nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, cos come stabilito dallart. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69 sulle decisioni in materia di giurisdizione;

RITENUTO infine che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, trattandosi di orientamento recente del Giudice della giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione sesta,

 

DICHIARA INAMMISSIBILE

 

il ricorso in epigrafe n.3449/2010 per difetto di giurisdizione, con gli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

Cos deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Angelo Scafuri, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE