N. 17315/2010 REG.SEN.
N. 03449/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge
1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 3449 del 2010, proposto da:
Yunmei Gao, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Pascale, con domicilio
eletto in Napoli, Centro Direzionale Is.G/1;
contro
Ministero dell'Interno e Prefetto
di Napoli, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato, presso la quale per legge domiciliato in Napoli,
via Diaz, 11;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto della Provincia di
Napoli (protK10/C/262164 Citt.Area Bis) del 19 gennaio 2010, comunicato in data
23 marzo 2010, con il quale stata dichiarata inammissibile l'istanza
presentata in data 17.09.2008 dalla ricorrente ex art. 5 L.91/92 diretta da
ottenere la cittadinanza italiana;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto gli atti di costituzione in
giudizio dellAvvocatura distrettuale dello Stato;
Visto le memorie difensive;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 14 luglio 2010 il dott. Angelo Scafuri e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisato le stesse parti ai sensi
dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n.
205/2000;
RITENUTO in fatto che la
ricorrente si duole del provvedimento di inammissibilit dellistanza,
presentata, diretta ad ottenere la cittadinanza italiana per effetto della
contrazione di matrimonio con cittadino italiano;
CONSIDERATO in diritto che:
- il provvedimento impugnato
motivato dallo jus superveniens - costituito dalla legge 15 luglio 2009 n. 94
(di modifica dellart. 5 della legge n. 91/92), ritenuto applicabile sulla base
del disposto della circolare ministeriale del 6.8.2009 - alla cui data di
entrata in vigore era mancante il requisito legale non erano decorsi i due
anni di matrimonio e di residenza legale in Italia, risultando il matrimonio
celebrato il 06.02.2008;
- a sostegno del gravame
linteressata deduce violazione di legge ed eccesso di potere;
- la cognizione della
controversia rientra nellambito della giurisdizione del giudice ordinario;
- per pacifica e consolidata giurisprudenza,
in materia di acquisto della cittadinanza iuris communicatione da parte del
coniuge -straniero o apolide- di cittadino italiano, il diritto soggettivo
dello stesso affievolisce ad interesse legittimo unicamente nellipotesi
prevista dallart. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 91/1992, relativa alla sussistenza,
nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica
(cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 22 marzo 2007, n. 1355; id., 11 agosto, 2005,
n. 4334; id., sezione quarta, 15 dicembre 2000, n. 6707; Cass., sezioni unite,
27 gennaio1995, n. 1000; 7 luglio 1993, n. 7441; Tar Lazio, Roma, sezione
prima, 26 gennaio 2010, n. 945; sezione seconda, 7 gennaio 2010, n. 90 e
sezione seconda quater, n. 7188 del 20 luglio 2009);
- invero soltanto nella predetta
unica ipotesi riconosciuto allamministrazione un potere discrezionale di
valutazione, con conseguente devoluzione della controversia al giudice
amministrativo;
- nel caso di specie viceversa
assente ogni potest discrezionale in quanto - avendo la valutazione
amministrativa avuto ad oggetto la sussistenza del requisito di legge (non
erano decorsi i due anni di matrimonio e di residenza legale in Italia) la
controversia concerne il diritto soggettivo allemanazione del decreto di
acquisto della cittadinanza, con conseguente necessit per listante di adire
il giudice ordinario al fine di far dichiarare, previa verifica dei requisiti
di legge, che egli cittadino (Cass., sezioni unite, n. 7741/1993 cit.);
- a tale stregua il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la
stessa al giudice ordinario;
- laccertato difetto di
giurisdizione comporta lapplicazione dellistituto della traslatio iudicii
(Corte Costituzionale n. 77/2007, Corte di Cassazione sezioni unite n.
4109/2007, Consiglio di Stato sez. V n. 2713 del 29.4.2009), in forza del
quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali delloriginaria
domanda, il presente giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario,
dove potr essere riassunto, pena la perdita degli effetti di cui sopra, nel
termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente
sentenza, cos come stabilito dallart. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69
sulle decisioni in materia di giurisdizione;
RITENUTO infine che sussistano
giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio,
trattandosi di orientamento recente del Giudice della giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania - sezione sesta,
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso in epigrafe
n.3449/2010 per difetto di giurisdizione, con gli effetti indicati in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Napoli nella
camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Angelo Scafuri, Consigliere,
Estensore
Roberta Cicchese, Primo
Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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