N. 34979/2010 REG.SEN.

N. 09093/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9093 del 2010, proposto da: 
Karim Mohamed Abdelmonsef Farag, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, 39; 

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma; 

per l'annullamento

RIGETTO RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo permesso di soggiorno da permesso per minori in affidamento al Sindaco del Comune di Roma, a permesso per attesa occupazione.

Il ricorso ripropone una questione che gi stata esaminata dalla giurisprudenza, anche della Sezione, in senso favorevole al ricorrente.

Alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato Sez. VI 21/10/09 n. 6450; 24/4/09 n. 2545; T.A.R. Toscana Sez. II 16/12/09 n. 3750, ecc. ), ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore et diventato poi maggiorenne, l'art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso.

Secondo la suddetta giurisprudenza, dalla quale non vՏ ragione di discostarsi, deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore et sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso dunque fondato e deve essere accolto.

 

Le spese, ai sensi dellart. 26 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 in favore del ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per leffetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)