N. 34979/2010 REG.SEN.
N. 09093/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda
Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9093 del 2010, proposto da:
Karim Mohamed Abdelmonsef Farag, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via
Valadier, 39;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di
Roma;
per l'annullamento
RIGETTO RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 il
dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il decreto
della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del
suo permesso di soggiorno da permesso per minori in affidamento al Sindaco
del Comune di Roma, a permesso per attesa occupazione.
Il ricorso ripropone una questione che gi stata esaminata dalla
giurisprudenza, anche della Sezione, in senso favorevole al ricorrente.
Alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale (cfr.
Cons. Stato Sez. VI 21/10/09 n. 6450; 24/4/09 n. 2545; T.A.R. Toscana Sez. II
16/12/09 n. 3750, ecc. ), ai fini della conversione del permesso di soggiorno
rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore et diventato poi
maggiorenne, l'art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i
commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo
comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si
cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la
conversione del permesso.
Secondo la suddetta giurisprudenza, dalla quale non vՏ ragione di
discostarsi, deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori
"comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che
siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore
et sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di
soggiorno.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso dunque
fondato e deve essere accolto.
Le spese, ai sensi dellart. 26 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 in favore del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, accoglie il ricorso e per leffetto annulla il provvedimento di cui
in epigrafe.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del
presente giudizio che vengono liquidate in 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA
e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit
amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1
dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)