DETERMINAZIONE DELLO
STATO COMPETENTE
ALLĠESAME DELLE
DOMANDE DI ASILO
A cura di Livio
Neri e Paolo Bonetti, aggiornata al 19 ottobre 2009
SOMMARIO
1.
Regolamento
(CE) 343/2003 del Consiglio Europeo e suoi principi generali
2.
Criteri
per la determinazione dello Stato competente allĠesame delle domande di asilo e
loro gerarchia
3.
Tutela
dellĠunit familiare e clausola umanitaria
4.
Procedimento
e termini per la determinazione dello Stato competente allĠesame delle domande
di asilo
5.
Casi
in cui uno Stato membro tenuto a prendere o riprendere in carico un
richiedente asilo e Òcooperazione amministrativaÓ tra Stati membri
6.
Rapporto
tra la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e quella di
determinazione dello Stato competente allĠesame della stessa.
7.
LĠUnit
Dublino presso il Ministero dellĠInterno
8.
Forme
ed esecuzione della decisione italiana di invio in altro Stato del richiedente
asilo e tutele giurisdizionali
1.
Regolamento
(CE) 343/2003 del Consiglio Europeo e suoi principi generali
La domanda di asilo
presentata alle autorit italiane verr tuttavia esaminata nel merito solo ove
il nostro Paese risulti competente ai sensi del Regolamento (CE) n.343/2003, approvato dal
Consiglio in data 18 febbraio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dellĠUnione Europea il 25 febbraio 2003 (c.d. ÒDublino IIÓ).
Tale Regolamento sostituisce la Convenzione di Dublino Òsulla
determinazione dello Stato competente per lĠesame di una domanda di asilo
presentata in uno degli Stati membri delle Comunit europeeÓ, firmata il 15
giugno 1990 e ratificata dallĠItalia e resa esecutiva a seguito della legge 23
dicembre 1992 n.523.
Come per la Convenzione di Dublino, la
funzione di tale Regolamento duplice: da un lato si vuole garantire al
richiedente asilo che la propria domanda venga esaminata da un Paese membro (evitando cos il noto fenomeno dei Òrifugiati
in orbitaÓ, respinti ad ogni frontiera; si veda la scheda 2.8, paragrafo
3.3), dallĠaltro si vuole impedire la proposizione da parte dello stesso
soggetto di molteplici domande di asilo in diversi Paesi membri (quello che
viene comunemente definito, con unĠespressione poco felice, asylum shopping).
La soluzione a questi due fenomeni viene
individuata nellĠadozione della c.d. one chance rule, nella regola cio in base
alla quale ogni individuo, allĠinterno del territorio dellĠUnione, ha diritto
ad unĠunica possibilit di esame della propria domanda di riconoscimento dello status. Se quindi vi deve sempre
essere un Paese (individuato tramite criteri tassativi) competente a tale
esame, non sar possibile allĠinteressato proporre una seconda istanza alle
autorit di un altro Paese.
2.
Criteri
per la determinazione dello Stato competente allĠesame delle domande di asilo e
loro gerarchia
Occorre anzitutto ricordare che il regolamento
prevede alcuni importanti principi generali:
1) lo Stato competente individuato in base alla
situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato la
domanda per la prima volta in uno Stato membro (art. 5, comma 2);
2) lĠart.2, lett. i, definisce ÒfamiliariÓ le
seguenti persone: Òi) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato
da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la
legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione
delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
ii) i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione
che non siano coniugati e siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le
definizioni del diritto nazionale; iii) il padre, la madre o il tutore quando
il richiedente o il rifugiato minorenne e non coniugatoÓ.
Poi si prevede che lo Stato membro dellĠUnione
europea che competente allĠesame di una domanda di asilo non quello scelto
dallĠinteressato, bens quello individuato da una serie di criteri, esposti
dallĠart.6 allĠart.13 dello stesso regolamento (CE) n.343/2003.
I criteri devono essere applicati secondo un
ordine gerarchico, cio secondo il seguente ordine:
1.
Si
precisa in primo luogo allĠart.3, comma 2, che Òciascuno Stato membro pu
esaminare una domanda dĠasilo presentata da un cittadino di un paese terzo,
anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente
regolamentoÓ. La possibilit che una domanda sia esaminata da un Paese diverso
da quello designato dai criteri prestabiliti era prevista anche dalla
Convenzione di Dublino che per, allĠart.9, subordinava tale opzione al
consenso dellĠinteressato (oggi il consenso di questĠultimo non pi richiesto
e lo Stato che avoca a s la competenza per lĠesame della domanda ha solamente
lĠonere di comunicare tale decisione allo Stato che vi sarebbe competente in
applicazione dei criteri prestabiliti dal regolamento).
2.
Se
il richiedente asilo un minore non accompagnato competente per lĠesame
della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo
familiare); tale criterio opera tuttavia elusivamente nel migliore
interesse del minore. In mancanza di un familiare invece competente (senza
quindi ricorrere a tutti gli altri criteri contenuti nei successivi articoli)
lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di asilo (art.6). La
competenza allĠesame della domanda dello Stato in cui il minore non
accompagnato (e senza familiari) ha proposto la domanda, pare evidentemente
motivata dallĠinteresse del minore stesso ad evitare trasferimenti che ne
possano pregiudicare lĠintegrazione sociale e scolastica.
3.
Se
un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia
fosse gi costituita nel paese di origine, stato autorizzato a soggiornare in
qualit di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro competente per
lĠesame della domanda dĠasilo, purch gli interessati lo desiderino (art.7).
4.
Se
un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una
domanda sulla quale non ancora stata presa una decisione di merito, lĠesame
della domanda dĠasilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati
lo desiderino (art.8).
5.
Se
il richiedente asilo titolare di un titolo di soggiorno in corso di validit,
lo Stato membro competente per lĠesame della domanda di asilo quello che ha
rilasciato tale titolo (art.9, comma 1).
6.
Se
il richiedente asilo titolare di un visto in corso di validit, lo Stato
membro competente per lĠesame della domanda di asilo quello che ha rilasciato
il visto, a meno che tale visto sia stato rilasciato su autorizzazione o in
rappresentanza di altro Stato membro. In tale ultimo caso competente
questĠultimo Stato (non si considera tuttavia ÒautorizzazioneÓ il comportamento
delle autorit di uno Stato che si siano limitate a fornire le informazioni
richieste da altro Stato membro – art.9, comma 2).
7.
Se
il richiedente asilo titolare di pi titoli di soggiorno o visti in corso di
validit, rilasciati da vari Stati membri, competente, nellĠordine: lo Stato
che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno
pi lungo o (in caso di eguale durata) quello la cui scadenza pi lontana; lo
Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza pi lontana (quando si
tratta di visti di eguale natura) ed infine lo Stato che ha rilasciato il visto
di validit pi lunga (quando si tratti di visti di natura diversa) o, in caso
di validit identica, quello che ha rilasciato il visto la cui scadenza pi
lontana (art.9, comma 3).
8.
Se
il richiedente asilo titolare soltanto di uno o pi titoli di soggiorno
scaduti da meno di due anni o di uno o pi visti di ingresso scaduti da meno di
sei mesi, che gli avevano effettivamente permesso lĠingresso nel territorio di
uno Stato membro, si applicano di cui ai sopra esposti paragrafi 5, 6 e 7 fino
a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri
(si considera pertanto irrilevante la cessata validit del titolo di soggiorno
o del visto). Qualora invece il titolo di soggiorno o il visto siano scaduti,
rispettivamente, da oltre due anni e da oltre sei mesi, competente lo Stato
in cui presentata la domanda (art.9, comma 4). Irrilevante poi, per
lĠapplicazione di tale ultimo criterio di attribuzione della competenza, che il
richiedente asilo abbia ottenuto il visto o il titolo di soggiorno con identit
falsa (comma 5).
9.
Quando
accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui
ai due elenchi menzionati allĠart.18, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 343/2003, inclusi i dati di cui al
capo III del Regolamento (CE) n.2725/2000 (ÒEurodacÓ, di cui si dir
pi avanti), che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, nei dodici mesi
antecedenti la domanda ed in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno
Stato membro, lo Stato membro in questione competente per lĠesame della
domanda di asilo (art.10, comma 1). Qualora per lo Stato come sopra
individuato non possa o non possa pi ritenersi competente ai sensi della norma
sopra indicata, ed il richiedente abbia soggiornato in precedenza per un
periodo continuativo di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto Stato
membro competente per lĠesame della domanda dĠasilo (art.10, comma 2).
10.
Se
un cittadino di un paese terzo entra nel territorio di uno Stato membro in cui
dispensato dal visto, lĠesame della domanda di asilo compete a questĠultimo
Stato (art.11, comma 1). Tale ultimo criterio non si applica per nel caso in
cui il cittadino di un paese terzo presenti poi la domanda in un altro Stato
membro in cui parimenti esentato dal visto (in tal caso la domanda compete a
questĠultimo Stato).
11.
Quando
la domanda di asilo presentata in una zona internazionale di transito di un
aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro competente per lĠesame
della domanda (art.12).
12.
Quando,
infine, lo Stato membro competente per lĠesame della domanda di asilo non pu
essere designato sulla base dei criteri sopra esposti, competente il primo
Stato nel quale la domanda stata presentata (art.13).
QuestĠultimo dunque il criterio residuale e di
chiusura del sistema.
3.
Tutela
dellĠunit familiare e clausola umanitaria
I successivi articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) 343/2003 contengono poi, rispettivamente, norme
poste a tutela dellĠunit familiare (per i casi in cui nuclei familiari
presentino congiuntamente domande di asilo) e la c.d. Òclausola umanitariaÓ.
A tutela dellĠunit familiare lĠart. 14 prevede che, nel caso in cui diversi membri di una famiglia presentino domanda di asilo nel medesimo
Stato membro simultaneamente o in date sufficientemente ravvicinate e se
lĠapplicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a
trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle
seguenti disposizioni:
a) competente per lĠesame delle
domande di asilo di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia lo Stato
membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il
maggior numero di familiari;
b) negli altri casi, competente lo
Stato membro che i criteri designano come competente per lĠesame della domanda
del familiare pi anziano.
La c.d. Òclausola umanitariaÓ
(art. 15) comporta invece che qualsiasi Stato membro (su richiesta di altro Stato membro) pu, pur non
essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal regolamento,
procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonch di altri
parenti a carico, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi
familiari o culturali (vengono indicati, quali motivi umanitari ai fini
dellĠapplicazione della norma, la necessit di assistenza che un soggetto pu
avere da parte dellĠaltro per gravidanza, maternit recente, grave malattia,
serio handicap ed et avanzata o il caso del minore non accompagnato, privo nel
territorio dellĠUnione di familiari come definiti dal Regolamento, ma con
parenti che possano assisterlo). Tale clausola opera esclusivamente con il
consenso delle persone interessate.
4. Procedimento e termini
per la determinazione dello Stato competente allĠesame delle domande di asilo
A seguito della presentazione della domanda di asilo le
questure inoltrano la richiesta allĠUnit Dublino, ufficio istituito presso il
Ministero dellĠInterno (art. 26, comma 3 d. lgs. n. 25/2008), salvo che si tratti di
straniero per il quale stato disposto il trattenimento in un centro di
identificazione ed espulsione o lĠaccoglienza in un centro di accoglienza per
richiedenti asilo, salvo i casi in cui lĠaccoglienza sia disposta soltanto per
verificare o accertare lĠidentit del richiedente (art. 28, comma 3 d. lgs. n. 25/2008).
Dagli artt. 17, 18, 19 del Regolamento (CE) 343/2003 si ricavano il procedimento e i termini
per la determinazione dello Stato competente.
Qualora dai riscontri risulti
che lĠItalia non sia il primo Stato membro dellĠUnione europea dove il
richiedente la protezione sia transitato, lĠUnit Dublino interessa le autorit
dellĠaltro Stato per la richiesta della ripresa in carico del richiedente,
salvo che voglia avvalersi della
facolt di derogare, prevista per ogni Stato membro, scegliendo di
esaminare una domanda di asilo presentata da uno straniero extracomunitario
anche se tale esame non gli compete dandone informazione allo Stato competente.
Lo Stato membro dove stata
presentata lĠistanza di asilo deve interpellare lo Stato membro che ritiene competente entro 3
mesi dalla presentazione
della richiesta di asilo. Scaduto tale termine senza che sia stata presentato
interpello ad un altro Stato, la competenza rimane allo Stato membro nel cui
territorio stata inoltrata la domanda di asilo.
Lo Stato membro richiesto
procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera
sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi decorrenti
dalla data in cui ha ricevuto la richiesta inviata dallĠaltro Stato e in
mancanza della risposta la scadenza del termine equivale allĠaccettazione della
richiesta e lĠobbligo di prendere in carico la persona.
Tuttavia lo Stato richiedente
pu sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda dĠasilo sia
stata presentata a seguito di un rifiuto dĠingresso o di soggiorno, di un
arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dellĠesecuzione di un
provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia
detenuto.
La richiesta riporta i motivi
che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta
attesa e in tale ipotesi tale termine pari ad almeno una settimana.
Complessivamente, questa parte
della procedura pu durare al massimo 5 mesi.
Il trasferimento del
richiedente asilo deve avvenire al massimo entro 6 mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico e
se non avviene entro tale termine la competenza ad esaminare la domanda di
asilo spetta allo Stato membro in cui la richiesta di asilo stata presentata.
In totale lĠintera procedura
deve durare al massimo 11 mesi, termini prorogabili di 12 o 18 mesi (in caso di
trattenimento o irreperibilit).
Decisa la competenza il
richiedente deve essere trasferito nel territorio dellĠaltro Stato membro
dellĠUE.
Gli articoli da 16 a 20 del Regolamento (CE) 343/2003 disciplinano invece il contenuto della Òpresa in caricoÓ di una domanda di asilo da parte di uno Stato membro e la
complessa procedura di trasferimento delle domande stesse tra gli Stati membri.
In particolare lo Stato membro
competente per lĠesame di una domanda di asilo ha lĠobbligo di:
a)
prendere in
carico il richiedente asilo che ha presentato domanda dĠasilo in un altro Stato membro;
b)
portare
a termine lĠesame della domanda di asilo;
c)
riprendere
in carico il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso dĠesame
e che ha presentato una domanda di asilo in un altro Stato membro;
d)
riprendere
in carico il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che
si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato.
Ogni
Stato membro tuttavia sempre tenuto a prendere in carico il richiedente
qualora abbia rilasciato in suo favore un titolo di soggiorno.
LĠobbligo di presa in carico viene
meno, in ogni caso, quando il cittadino di un paese terzo si allontanato per
oltre tre mesi dal territorio dellĠUnione (sempre che questi non sia titolare
di un titolo di soggiorno in corso di validit rilasciato dallo Stato membro
competente).
Il capo VI (artt.21 – 23)
contiene infine le regole per la Òcooperazione amministrativaÓ tra gli Stati membri,
necessaria per il funzionamento dellĠintero meccanismo predisposto dal
Regolamento.
In particolare lĠart.21, al comma 1,
prevede che ogni Stato membro comunichi, ad ogni altro Stato membro che ne
faccia richiesta, tutti i dati personali relativi ai richiedenti asilo ai fini
della determinazione dello Stato competente, dellĠesame della richiesta e
dellĠattuazione di qualsiasi obbligo derivante dal regolamento stesso. Il
successivo comma 2 elenca poi le categorie di informazioni che possono essere
oggetto di tali comunicazioni e tra queste menziona, alla lettera c, Ògli elementi necessari per
stabilire lĠidentit del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a
norma delle disposizioni del Regolamento (CE) n.2725/2000Ó.
Tale ultimo regolamento, approvato dal
Consiglio lĠ11 dicembre 2000 ed integrato dalle disposizioni attuative
contenute nel successivo Regolamento (CE) n.407/2002 del 28 febbraio 2002, ha istituito il sistema
ÒEurodacÓ Òper il confronto delle impronte digitali per lĠefficace applicazione della Convenzione di
DublinoÓ e reso cos attuabili talune disposizioni di questĠultima Convenzione
(ed ora del Regolamento n.343/2003, che vi fa espressamente
rinvio).
Il sistema ÒEurodacÓ, come prevede lĠart.1
del Regolamento (CE) n.2725/2000, ha infatti lo scopo di
fornire i dati (in particolare le impronte digitali, ma anche gli altri dati
personali come elencati allĠart.5) per consentire una determinazione ÒcertaÓ
dello Stato membro competente allĠesame di ogni domanda di asilo presentata nel
territorio dellĠUnione.
Tale sistema consta di unĠUnit
centrale, presso la Commissione, dotata di un sistema informatizzato per il
riconoscimento delle impronte digitali, di una banca dati centrale, gestita
dallĠUnit centrale, nella quale vengono trattati i dati dei richiedenti asilo
e di mezzi di trasmissione dei dati stessi tra gli Stati membri e la banca
centrale.
Vengono poi regolate dettagliatamente
le modalit di rilevamento, registrazione, conservazione e trasmissione agli
Stati membri dei dati, precisando allĠart.1, comma 3, come questi ultimi
possano essere trattati nellĠEurodac solo per gli scopi previsti dalla
Convenzione di Dublino (allĠart.24, comma 3, del Regolamento n.343/2003 si precisa ora come Òquando,
nel Regolamento (CE) n.2725/2000, fatto riferimento alla
Convenzione di Dublino, tale riferimento sĠintende fatto al presente
regolamentoÓ).
6.
Rapporto
tra la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e quella di
determinazione dello Stato competente allĠesame della stessa
La procedura di determinazione
dello Stato membro competente allĠesame della domanda di asilo si configura
nellĠordinamento giuridico italiano come un procedimento solo eventuale che interrompe la procedura ÒordinariaÓ di esame della
domanda (si rinvia per lĠesame della stessa alla scheda 2.12) sospendendola
sino alla relativa determinazione.
La questura
che riceve lĠistanza di riconoscimento della protezione internazionale,
trasmessa tale istanza alla competente Commissione Territoriale (si veda la
scheda 2.5) e rilasciato il relativo permesso di soggiorno (o lĠattestato
nominativo; si veda, ancora, la scheda 2.12), nel caso in cui le generalit, le dichiarazioni o
i rilievi fotodattiloscopici del richiedente asilo facciano emergere elementi
tali da far dubitare della competenza del nostro Paese allĠesame della domanda
da questi presentata, avvia infatti la procedura per la determinazione dello
Stato competente per lĠesame della domanda stessa (cos lĠart.26, comma 3, D.lgs. n.25/2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato).
Nei casi in cui viene cos
disposta la procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento CE 343/2003,
la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale ne sospende quindi lĠesame in attesa della determinazione dello
Stato competente. Nel caso in cui sia confermata la competenza dellĠItalia per
lĠesame della domanda la procedura poi riavviata, mentre nel caso in cui
determinata la competenza di altro Stato membro, la Commissione territoriale
dichiara lĠestinzione del procedimento (cos lĠart.30 D.lgs. n.25/2008).
LĠart.28, comma 3, D.lgs. n.25/2008 prevede che lo Stato italiano possa, in ogni
caso, dichiararsi competente allĠesame delle domande di protezione
internazionale presentate nel proprio territorio (ci in espressa applicazione
del gi commentato art.3, comma 2, del Regolamento n.343/2003), qualora la domanda sia presentata da un
richiedente per il quale il Questore abbia disposto il trattenimento in un
centro di identificazione ed espulsione o ne abbia richiesto la proroga,
trovandosi in una delle ipotesi previste dallĠart. 21 d. lgs. n. 25/2008, come
modificato dal d. lgs. n. 159/2008, ovvero per il quale abbia disposto
lĠaccoglienza in un CARA (centro di accoglienza per richiedenti asilo) in una
delle ipotesi previste dallĠart. 20 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.
lgs. n. 159/2008, salvo il caso in cui lĠaccoglienza sia disposto per
verificare o accertare lĠidentit del richiedente.
7.
LĠUnit
Dublino presso il Ministero dellĠInterno
LĠautorit preposta alla
determinazione dello Stato competente allĠesame della domanda di protezione
internazionale in applicazione del Regolamento (CE) n.343/2003 lĠUnit Dublino, operante presso il
Dipartimento per le libert civili
e lĠimmigrazione del Ministero dellĠInterno (art. 3, comma 3 d. lgs. n.
25/2008).
8.
Forme
ed esecuzione della decisione italiana di invio in altro Stato del richiedente
asilo e tutele giurisdizionali
Le forme e i termini della
decisione italiana di invio in altro Stato del richiedente asilo sono
disciplinati dallĠart. 19 del Regolamento (CE) 343/2003
Quando lo Stato membro
richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro
nel quale la domanda dĠasilo stata presentata notifica al richiedente asilo
la decisione di non esaminare la domanda e lĠobbligo del trasferimento del
richiedente verso lo Stato membro competente. La decisione motivata e
corredata dei termini relativi allĠesecuzione del trasferimento e contiene, se
necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente
deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i
propri mezzi.
La decisione pu formare
oggetto di ricorso o revisione, ma il ricorso o la revisione della decisione
non ha effetto sospensivo ai fini dellĠesecuzione del trasferimento a meno che
lĠorgano giurisdizionale competente non decida in tal senso, ove la
legislazione nazionale lo consente.
Il trasferimento del
richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda dĠasilo stata
presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto
nazionale del primo Stato membro, previa concertazione tra gli Stati membri
interessati, non appena ci sia materialmente possibile e comunque entro sei
mesi a decorrere dallĠaccettazione della richiesta di presa in carico o della
decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo.
Se
necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un
lasciapassare.
Lo Stato membro competente
informa lo Stato membro richiedente dellĠarrivo a destinazione del richiedente
asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si presentato nei termini
prescritti.
Se il trasferimento non
avviene entro il termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro
nel quale la domanda dĠasilo stata presentata.
Questo
termine pu essere prorogato fino a un massimo di un anno se non stato
possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente
asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia
reso irreperibile.
Pertanto qualora la procedura
di determinazione dello Stato membro competente si concluda con la
dichiarazione di ÒincompetenzaÓ dello Stato italiano in favore delle autorit
di altro Stato membro, lĠUnit Dublino presso il Ministero dellĠInterno, nel
rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n.241/1990, emetter un provvedimento di trasferimento verso
lo Stato membro individuato come competente.
Tale ultimo provvedimento di
trasferimento, salva naturalmente la possibilit per lĠinteressato di
richiederne allĠUnit Dublino il riesame in autotutela, pu essere impugnato,
in assenza di norme specifiche che regolino tale ricorso giurisdizionale e
pertanto in applicazione delle regole ordinarie di riparto della giurisdizione,
avanti il Tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Per la prima volta in Italia una sentenza del Tar ha
annullato il trasferimento in Grecia, ai sensi del Regolamento Dublino II, di un richiedente asilo politico: TAR per la Puglia, sez. III^, Lecce, sent. 24
giugno 2008 reg. sent. 1870/2008 ha infatti accolto il ricorso di un richiedente asilo e afferma che
la Grecia non pu considerarsi un paese sicuro. LĠinteressato era entrato in
Italia dopo essere transitato per la Grecia. In questi casi il Regolamento Dublino II prevede che lo Stato competente per la
domanda dĠasilo sia il primo Stato europeo dove il richiedente faccia ingresso.
Tuttavia, si legge nella sentenza, "lĠamministrazione non ha tenuto in
alcuna considerazione la posizione espressa dallĠUnhcr sul rinvio dei
richiedenti asilo verso la GreciaÓ.
LĠAlto commissariato delle
Nazioni unite (ACNUR-UNHCR) per i rifugiati infatti, aveva preso una chiara
posizione contro i trasferimenti Dublino in Grecia il 15 aprile 2008, ritenendo la Grecia un paese non sicuro per i rifugiati. In quel
documento lĠUnhcr aveva espresso la propria preoccupazione per le difficolt
che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nellĠaccesso e nel godimento di
una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei,
raccomandando espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti
asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. LĠUnhcr
raccomandava invece lĠapplicazione dellĠarticolo 3 comma 2 del regolamento
Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche
quando questo esame non sarebbe di propria competenza. Nei mesi passati, paesi
come la Norvegia, la Svezia e la Germania hanno sospeso lĠapplicazione del
regolamento Dublino II alla Grecia, in base alle stesse preoccupazione e non
ritenendo tale paese sicuro. Nel 2007 la Grecia ha ricevuto circa 25.000 richieste
dĠasilo, con un tasso di riconoscimento dello status di rifugiato pari allo
0,3%.
Nella sentenza sopra citata il
TAR per la Puglia osserva che lĠÒamministrazione si limitata, nel
provvedimento impugnato, a rilevare come la Grecia sia un paese terzo sicuro e
la non ravvisabilit di particolari motivi che potrebbero indurre lĠItalia ad
assumere la competenza ai sensi dellĠart. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino).
LĠamministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la
posizione espressa dallĠUNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia,
in attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di
raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande
di riconoscimento dello status di rifugiato ÒinterrotteÓ) ed in quello di novembre 2007 (ÒStudio
UNHCR sulla trasposizione della Direttiva QualificheÓ). LĠUNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 - esprime la propria preoccupazione per
le difficolt che i richiedenti asilo incontrano nellĠaccesso e nel godimento
di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed
europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i
richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore
avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, ÒlĠapplicazione dellĠart. 3 (2) del
regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di
asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i
criteri stabiliti dal regolamento stessoÓ. Le problematiche sul sistema asilo
della Grecia, riscontrate dallĠUNHCR sin dal novembre 2007, consentono dunque
di ritenere non adeguatamente motivata la valutazione effettuata
dallĠamministrazione in ordine al carattere di Òpaese terzo sicuroÓ della
Grecia; le raccomandazioni dellĠUNHCR avrebbero dovuto, quindi, indurre
lĠamministrazione ad effettuare una pi approfondita valutazione in merito
allĠapplicabilit, nel caso in esame, dellĠart. 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003Ó.
LĠorientamento
della citata pronuncia del Tar per la Puglia stato peraltro fatto proprio anche dal Consiglio di Stato che, con tre distinte ordinanze
in data 3 febbraio 2009 (n 666, 667 e 668/2009), ha accolto in appello le domande incidentali di
sospensione dei provvedimenti di trasferimento verso la Grecia, ai sensi del Regolamento CE 343/2003, alla luce dei danni paventati dai
ricorrenti in caso di esecuzione di tali provvedimenti; tali danni si
palesavano infatti gravi ed irreparabili per come la situazione in tale ultimo
paese rappresentata nel rapporto dellĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
pubblicato il 15 aprile 2008, ai fini della valutazione, da parte dellĠAmministrazione, in ordine
allĠapplicazione dellĠart. 3 paragrafo 2 del regolamento CE n. 343 del 2003 (clausola umanitaria).
Si deve peraltro segnalare come, in data 12 e 16.6.2009, la Corte Europea per i diritti dellĠUomo abbia sospeso in via cautelare, ai sensi dellĠart.39 del Regolamento Cedu, il trasferimento in Italia di due richiedenti asilo afgani minori di et, perch alla luce della prassi applicativa delle norme vigenti si ritenuto che avrebbero corso il rischio di essere privi di assistenza effettiva durante la minore et.