ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA
Scheda
a cura di Sergio Romanotto e Paolo Bonetti – aggiornata al 30.09.2009
1.
Premessa
generale
2.
LĠespulsione
a titolo di sanzione sostitutiva di pena detentiva breve.
3.
LĠespulsione
a titolo di sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria per il reato di ingresso
e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
4.
Il
divieto di reingresso dell'espulso e la trasgressione di tale divieto.
1. Premessa generale
LĠordinamento italiano prevede due ipotesi nelle
quali il giudice di un giudizio per un reato compiuto da uno straniero
extracomunitario irregolarmente soggiornante sostituisce alla sanzione penale
lĠespulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.
L'espulsione a titolo di misura sostitutiva ha
dunque natura amministrativa cos come afferma l'ordinanza n. 369/1999 della Corte Costituzionale, perch la sua esecuzione affidata al questore
anzich al pubblico ministero e perch tra le condizioni che costituiscono il
presupposto dellĠespulsione a titolo di misura alternativa vi sono quelle
medesime previste per una delle ipotesi previste dallĠart. 13, comma 2 T.U.
delle leggi sullĠimmigrazione, approvato con d. lgs. n. 286/1998, di seguito
indicato come ÒT.U.Ó) in presenza delle quali il Prefetto deve adottare il
provvedimento amministrativo di espulsione.
Infatti per esigenze di carattere deflativo dei
processi penali e degli istituti penitenziari lĠordinamento preferisce
allontanare immediatamente dal territorio dello Stato lo straniero
extracomunitario che comunque non avrebbe titolo per soggiornare regolarmente
sul territorio dello Stato e dovrebbe essere successivamente espulso con
provvedimento amministrativo di espulsione, il quale abbia commesso dei reati
lievi, invece che applicare nei suoi confronti la sanzione penale.
LĠespulsione a titolo di misura sostitutiva
prevista in 2 ipotesi:
a) espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena
detentiva non superiore a 2 anni di reclusione per reati non colposi e non gravi
(art. 16,commi 1,2,3,4,9 testo unico delle
disposizioni legislative in materia di di disciplina dellĠimmigrazione e di
condizione dello straniero, approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, di seguito indicato come T.U.)
b) espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva della pena pecuniaria per il reato di ingresso e soggiorno
illegale nel territorio nazionale (art. 10 bis T.U.), introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94
2. LĠespulsione a titolo di sanzione
sostitutiva di pena detentiva breve.
LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla
detenzione pu essere disposta dal giudice nel caso di sentenza di condanna per
reato non colposo, anche inflitta a seguito di applicazione della pena su
accordo delle parti ai sensi dellĠartt. 444 cod. proc. pen. (cd ÒpatteggiamentoÓ),
qualora ritenga di irrogare una pena detentiva non superiore ai 2 anni e
ricorrano le seguenti condizioni (art. 16 T.U.,):
1.
lo straniero si trovi in una delle condizioni previste dallĠart. 13 comma 2 T.U. che legittimano lĠespulsione da parte del prefetto
( entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera,
si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto di 8 giorni, il permesso di soggiorno stato
revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne
stato chiesto il rinnovo, ovvero si tratti di straniero ÒpericolosoÓ); tra le
condizioni tassativamente indicate nellĠart. 13, comma 2 T.U. non rientra
lĠesistenza di altra condanna penale, n spetta al giudice di sorveglianza
pronunciarsi sullĠesistenza o meno delle condizioni per il rinnovo del permesso
di soggiorno, anche se tempestivamente richiesto (Cass. pen., sez. I, sent. 11 gennaio 2007, n.
3500); peraltro
lĠespulsione non pu essere disposta nel caso in cui, a causa della tardiva
presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, spetti ancora
al questore competente il compito di controllare la sussistenza delle
condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, perch il tribunale di
sorveglianza non legittimato ad entrare nel merito della riferibilit a causa
di forza maggiore del ritardo stesso, per farne derivare automaticamente lĠespulsione
dello straniero (Cass. pen. Sez. I, n. 39083/2006);
2.
la sentenza
di condanna non riguardi uno o pi delitti indicati nellĠart. 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal T.U., puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni;
3.
non
ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena
(cio p. es. il condannato sia recidivo);
4.
non sussista
nessuno degli impedimenti allĠesecuzione
dellĠespulsione con accompagnamento immediato alla frontiera indicati nellĠart. 14, comma 1 T.U. (occorre procedere al
soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero indisponibile un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo) che
impediscono l'esecuzione coatta mediante accompagnamento alla frontiera
5.
lo straniero non si trovi in nessuna delle situazioni nelle quali lĠart.
19 T.U. prevede il divieto di espulsione
(art. 16, comma 9 T.U.)
Nella sentenza il giudice deve
indicare il periodo di divieto di reingresso, che non pu essere inferiore a 5
anni. Se lo straniero espulso rientra illegalmente prima del termine prescritto
la sanzione sostitutiva revocata dal giudice competente. (art. 16 comma 4 T.U.).
LĠesecuzione del provvedimento demandata al
questore ed eseguita con accompagnamento coatto alla frontiera.
La sentenza che dispone lĠespulsione come
sanzione sostitutiva alla detenzione impugnabile secondo le regole generali
del processo penale.
3. LĠespulsione a titolo di sanzione
sostitutiva alla pena pecuniaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato.
La Legge n. 94/2009 ha introdotto lĠart. 10-bis T.U.
che prevede il reato dello straniero extracomunitario che faccia ingresso o si trattenga
illegalmente nel territorio dello Stato; il reato punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro,
ma il giudice dispone l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena
pecuniaria analogamente a quanto prescritto in caso di condanna ad una pena
detentiva breve: affinch venga disposta tale tipo di espulsione non debbono
sussistere gli impedimenti allĠesecuzione immediata dellĠespulsione con
accompagnamento alla frontiera indicati nellĠart. 14, comma 1 T.U. n una delle
situazioni nelle quali lĠart. 19 T.U. prevede il divieto di espulsione (art. 16, comma 9 T.U.)
Nella sentenza il giudice deve
indicare il periodo di divieto di reingresso che non pu essere inferiore a 5
anni (art. 16 comma 4 T.U.).
Tuttavia lo straniero da condannarsi per il reato
di ingresso o permanenza illegale previsto dallĠart. 10-bis T.U. ad una pena pecuniaria sostituibile
dal giudice con lĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva pu essere stato
destinatario anche di un provvedimento amministrativo di espulsione e per
effetto di entrambi i provvedimenti allo straniero impartito il divieto di rientro.
Tuttavia in tal ipotesi sussistono problemi di
coordinamento con le norme riguardanti l'espulsione amministrativa poich
queste prevedono, in via generale, un periodo di reingresso decennale
(eventualmente inferiore, ma comunque non minore ai 5 anni, stabilito dal
Prefetto all'atto di adozione del decreto di espulsione in considerazione della
complessiva condotta tenuta dallo straniero nel periodo di permanenza in
Italia) sicch non chiaro se il Giudice di Pace nel comminare l'espulsione a
titolo di misura sostitutiva possa stabilire un periodo di divieto di
reingresso minore (o maggiore) a quello gi disposto dal Prefetto o se invece
si debba a questo uniformare.
Se lo straniero espulso rientra illegalmente prima
del termine prescritto la sanzione sostitutiva revocata dal giudice competente. (art. 16 comma 4 T.U.).
LĠesecuzione del provvedimento di
espulsione a titolo di misura sostitutiva demandata al questore ed eseguita
con accompagnamento coatto alla frontiera.
4. Divieto di reingresso dellĠespulso e
la trasgressione di tale divieto.
Lo straniero espulso dal Giudice a titolo
di misura sostitutiva non pu rientrare in Italia durante il periodo indicato
nella sentenza che non pu, in ogni caso, essere inferiore ai 5 anni. EĠ una
misura indeterminata nel massimo e la legge non indica neppure i criteri con
cui il giudice debba sostituire la pena da sostituire e la durata massima del
divieto di rientro, poich si indica soltanto la durata minima (Per
approfondimenti e per le ipotesi di reingresso regolare dello straniero gi
espulso si veda la scheda ÒDivieti di
reingressoÓ)
In caso di trasgressione di tale divieto
lo straniero subisce due sanzioni:
1) lĠespulsione a titolo di misura
sostitutiva della pena detentiva revocata, con reviviscenza della pena
detentiva sostituita, dallo stesso giudice che aveva adottato la sanzione
sostitutiva (Cass. pen., sez. I, n. 34703/2004); la revoca della sanzione sostitutiva
comporta che se nel frattempo la sentenza diventata irrevocabile il pubblico
ministero emette lĠordine di carcerazione e si esegue la pena originariamente
sostituita;
Anche in caso di espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva della pena pecuniaria inflitta per il reato di cui
all'art. 10 comma bis T.U. si prevede la revoca della sanzione sostitutiva, la
reviviscenza della sentenza e lĠesecuzione della stessa;
2) poich il reingresso
illegale dellĠespulso anche un autonomo reato lĠart. 13, commi 13-bis e ter T.U. prevedono che lo
straniero sia arrestato anche fuori della flagranza del fatto e che si proceda
nei suoi confronti con rito direttissimo. Le pene sono aggravate rispetto a quelle previste per il
rientro illegale dello straniero espulso con provvedimento amministrativo: da 1
a 4 anni di reclusione e da 1 a 5 anni di reclusione se lo straniero espulso,
gi denunciato per il reingresso illegale, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale.