Testi approvati
Mercoled 10 febbraio
2010 - Strasburgo Edizione
provvisoria
Tratta di esseri umani P7_TA-PROV(2010)0018
B7-0029/2010
Risoluzione del
Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di
esseri umani
Il Parlamento europeo,
– vista la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6,
– vista la Dichiarazione universale dei
diritti umani del 1948, in particolare gli articoli 4 e 5, che affermano che la
tratta degli schiavi deve essere proibita in tutte le sue forme,
– vista la Convenzione delle Nazioni
Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello
sfruttamento della prostituzione,
– visti la Convenzione delle Nazioni
Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 1, 7, 32,
34 e 35, e il Protocollo facoltativo del 2000 alla Convenzione sui diritti del
fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la
pornografia infantile, in particolare l'articolo 3,
– vista la Convenzione delle Nazioni
Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le
donne (CEDAW), in particolare gli articoli 5 e 6,
– visto il Protocollo di Palermo del
2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di
donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalit organizzata transnazionale,
– viste le convenzioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 concernente il lavoro
forzato o obbligatorio (1930) e n. 182, approvata dalla Conferenza generale
dell'OIL nella sua 87a sessione (1999), concernente la proibizione e l'azione
immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile,
– visti la Quarta conferenza mondiale
sulle donne svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la
piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali
adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite
Pechino +5 e Pechino +10 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare
la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate rispettivamente
il 9 giugno 2000 e l'11 marzo 2005,
– visti la Convenzione europea sui
diritti umani e la biomedicina del 1997 e l'articolo 22 del Protocollo
aggiuntivo 2002 concernente il trapianto di organi e di tessuti di origine
umana,
– visti gli orientamenti UNICEF sulla
protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta (2003) e la guida di
riferimento sulla protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta in
Europa (2006),
– vista la Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, del 2005,
– vista la relazione 2005 del Consiglio
d'Europa sulla situazione della criminalit organizzata,
– vista la raccomandazione del
Consiglio d'Europa 1611/2003 sul traffico di organi in Europa,
– vista la dichiarazione di Bruxelles
sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, adottata il 20
settembre 2002,
– vista la decisione quadro del
Consiglio 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri
umani,
– vista la direttiva 2004/81/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare
ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in
un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le
autorit competenti ,
– vista la relazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla base dell'articolo 10 della
decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli
esseri umani (COM(2006)0187),
– vista la comunicazione della
Commissione del 18 ottobre 2005 intitolata "Lotta contro la tratta degli
esseri umani: un approccio integrato e proposte per un piano d'azione" (COM(2005)0514),
– visto il documento di lavoro della Commissione
intitolato "Valutazione e monitoraggio dell'attuazione del piano UE sulle
migliori pratiche, norme e procedure per contrastare ed evitare il traffico di
esseri umani" (COM(2008)657 definitivo),
– vista la proposta della Commissione
relativa a una decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la
repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che
abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009)0136 definitivo),
– vista la tabella di marcia per la
parit tra donne e uomini 2006-2010 (COM(2006)0092), in particolare l'azione
prioritaria mirata a eliminare la violenza basata sul genere e la tratta di
esseri umani,
– visto il programma di Stoccolma su
uno spazio di libert, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini,
– vista la dichiarazione di Bruxelles
dell'ottobre 2009 sulla tratta di esseri umani,
– viste le relazioni 2009 dell'Europol
sulla tratta di esseri umani,
– vista la relazione del luglio 2009
dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla tratta di
minori nell'Unione europea,
– visto il rapporto mondiale sulla
tratta delle persone dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il
crimine (UNODC), del febbraio 2009,
– viste la relazione del 6 febbraio
2009 del Relatore speciale ONU sugli aspetti attinenti ai diritti umani per
quanto concerne le vittime della tratta di persone, in particolare donne e
bambini, e le raccomandazioni ivi contenute,
– vista la relazione del Dipartimento
di Stato americano sulla tratta delle persone, del giugno 2009,
– viste le sue risoluzioni in materia,
– viste le interrogazioni orali alla
Commissione concernenti la prevenzione del traffico di esseri umani e la
protezione delle vittime (O-0148/2009 – B7 0341/2009, O-0149/2009 – B7 0342/2009),
– visti l'articolo 115,
paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la tratta di esseri umani
rappresenta una forma moderna di schiavit, un crimine grave e una grave
violazione dei diritti umani fondamentali e riduce le persone in uno stato di
dipendenza mediante minacce, violenze e umiliazioni,
B. considerando che la tratta di esseri umani
un'attivit estremamente redditizia per la criminalit organizzata, con
possibilit di elevati profitti e limitata assunzione di rischi,
C. considerando che la tratta assume svariate
forme, come ad esempio lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, il
commercio illegale di organi umani, l'accattonaggio, le adozioni illegali e il
lavoro domestico,
D. considerando che, secondo la valutazione
di Europol per il 2009, la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale non
diminuita e la tratta a fini di lavoro forzato in crescita,
E. considerando che l'UNODC, nel suo rapporto
mondiale sulla tratta delle persone, indica nello sfruttamento sessuale la
forma pi comunemente individuabile di tratta di esseri umani, seguita dal
lavoro forzato, e rileva altres che le vittime della tratta identificate sono
per il 79% donne e ragazze,
F. considerando che le mogli per
corrispondenza possono trovarsi intrappolate in una situazione di schiavit,
divenendo vittime di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, lavoro domestico e
altre forme di tratta di esseri umani,
G. considerando che i minori sono
particolarmente vulnerabili e quindi corrono un rischio maggiore di divenire
vittime della tratta di esseri umani,
H. considerando che la crisi finanziaria ed
economica pu condurre a un aumento della tratta di esseri umani, che sfrutta
il bisogno delle potenziali vittime di trovare un lavoro dignitoso e fuggire
alla povert,
I. considerando che la portata e la gravit
di questo problema sono allarmanti:
- dalla relazione 2009 dell'Europol sulla tratta
di esseri umani nell'Unione europea risulta che il giro d'affari di tale
attivit ammonta a parecchi milioni di euro/dollari all'anno;
- sulla base dei dati disponibili, si pu
ragionevolmente stimare che molte centinaia di migliaia di persone siano ogni
anno vittime della tratta verso l'UE o al suo interno;
- nel 2008 l'Eurojust ha aperto 83 casi di tratta
di esseri umani, il che rappresenta un aumento di pi del 10% rispetto al 2007
(71 casi),
J. considerando che il quadro giuridico
dell'UE in materia di tratta di esseri umani attualmente si basa in prevalenza
su:
- decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del
19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, che mira a
garantire un livello minimo di armonizzazione delle legislazioni nazionali;
- direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi
vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di
favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorit
competenti,
K. considerando che l'esperienza mostra che
questo quadro giuridico non n sufficientemente efficace n applicato
adeguatamente, e che l'UE di conseguenza deve adottare misure pi energiche,
L. considerando che nel marzo 2009 la
Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro concernente la
prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione
delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009) 136
definitivo), al fine di rafforzare la decisione quadro vigente prevedendo
sanzioni pi severe, una migliore protezione delle vittime e misure attive di
prevenzione,
M. considerando che, malgrado gli sforzi
della Presidenza svedese, il testo non stato adottato e considerando che
probabile la presentazione in tempi brevi di un nuovo strumento giuridico nel
quadro giuridico del trattato di Lisbona,
N. considerando che il trattato di Lisbona
rafforzer l'azione dell'UE nel campo della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale, ivi compresa la lotta contro la tratta di esseri
umani, e che il Parlamento, in quanto colegislatore, svolger un ruolo da
protagonista in tale ambito,
O. considerando che l'azione contro la tratta
di esseri umani non pu essere limitata a strumenti legislativi ma necessita
altres di includere sforzi non legislativi, in particolare la valutazione
dell'attuazione delle misure adottate, la raccolta e lo scambio di
informazioni, la cooperazione e la creazione di partenariati e lo scambio delle
migliori prassi,
P. considerando che di importanza cruciale
che le organizzazioni della societ civile attive sul campo siano coinvolte sin
dall'inizio e in ogni fase in tutte le attivit, tra cui l'identificazione
delle vittime, la prestazione di assistenza a queste ultime e il processo
legislativo,
Q. considerando che attualmente non vi sono
dati precisi sul fenomeno e che le cifre disponibili sembrano sottovalutarne la
portata reale, dato che una forma di crimine che ha luogo nel sommerso e
passa spesso inosservata o viene identificata erroneamente; considerando che
occorre studiare in modo pi approfondito i modi in cui si articola la tratta,
chi la pratica, come la domanda determina l'offerta dei servizi da parte delle
vittime e chi ne diviene vittima e perch, nonch le modalit di scoraggiamento
della domanda; considerando che occorre intensificare la cooperazione e gli
scambi di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;
R. considerando che l'azione da intraprendere in
futuro deve basarsi su un approccio integrato, che combini prevenzione e
repressione nonch protezione, sostegno e assistenza per le vittime e preveda
una cooperazione rafforzata tra tutte le parti interessate,
S. considerando che se la domanda da parte di
potenziali acquirenti dei servizi e dei prodotti offerti dalle vittime della
tratta si riduce, riducendo di conseguenza i profitti derivanti dalla tratta di
esseri umani, la fornitura di tali servizi e beni da parte delle vittime vedr
a sua volta una riduzione,
T. considerando che l'integrazione sociale
delle vittime potenziali ha un effetto preventivo indiretto, che contribuisce a
evitare che esse ricadano nella situazione di vittime o addirittura che
divengano potenziali trafficanti,
U. considerando che la cooperazione e il
partenariato tra l'UE, il Consiglio, il Consiglio d'Europa, l'ONU e i paesi
terzi – e in particolare con i paesi d'origine delle persone vittime
della tratta e con gli Stati Uniti, in quanto comunemente riconosciuto come
paese di destinazione – sono cruciali al fine di proteggere i diritti
fondamentali e di combattere efficacemente la tratta,
V. considerando che nell'elaborazione e nella
successiva attuazione di politiche e misure riguardanti la tratta di esseri
umani occorre garantire che gli obiettivi siano conseguiti senza
discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla nazionalit, il colore, il
sesso, la religione, le convinzioni politiche o di altro tipo, le origini
sociali o lo status,
Aspetti generali
1. invita il Consiglio e la Commissione a:
- sviluppare un'azione contro la tratta di esseri
umani sulla base di un approccio olistico, incentrato sui diritti umani, che
verta sulla lotta contro il traffico, sulla prevenzione e sulla protezione
delle vittime;
- adottare un approccio incentrato sulle vittime,
vale a dire che ogni potenziale categoria di vittime deve essere identificata,
mirata e protetta, con particolare attenzione ai bambini e altri gruppi a
rischio;
- istituire, sotto la supervisione del Commissario
per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, un coordinatore
antitratta dell'Unione europea che gestisca l'azione e le politiche dell'UE in
questo settore, comprese le attivit della rete di relatori nazionali, e
riferisca sia al Parlamento europeo che al Comitato permanente per la
cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI);
- garantire che la lotta contro la tratta di
esseri umani rimanga ai primi posti dell'ordine del giorno durante i periodi di
crisi economica e finanziaria, ad esempio in fase di elaborazione dei programmi
di ripresa;
- garantire che le politiche sulla tratta di
esseri umani abbraccino aspetti legati alle questioni sociali e all'inclusione
sociale e insistere su programmi adeguati e modalit efficaci per garantire il
reinserimento sociale delle vittime, comprese misure relative al mercato del
lavoro e al sistema di previdenza sociale;
- prestare la dovuta attenzione alla dimensione
delle relazioni esterne della tratta di esseri umani e alle dimensioni relative
all'immigrazione, all'asilo e alle politiche di reinserimento;
- organizzare campagne di informazione e di
sensibilizzazione attraverso il sistema educativo e scolastico nei paesi di
origine, di transito e di destinazione della tratta;
- privilegiare l'interesse del bambino in tutte le
azioni relative alla tratta, in conformit della Convenzione ONU del 1989 sui
diritti del fanciullo;
- affrontare tutte le politiche, le strategie e le
misure relative alla tratta da una prospettiva di genere;
- rafforzare il coordinamento e la cooperazione
con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Istituto
dell'Unione europea per le pari opportunit;
- stabilire e intensificare una costante
cooperazione con le ONG che operano in questo settore;
- costruire una piattaforma permanente a livello
comunitario che raggruppi gli sforzi delle istituzioni, delle agenzie e degli
istituti dell'UE, della polizia, dei servizi doganali, degli uffici per gli
appalti e degli organismi preposti all'applicazione della legge a livello
regionale e nazionale negli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e
delle ONG;
2. invita gli Stati membri che non lo abbiano
ancora fatto a ratificare e ad applicare la Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005;
Raccolta di informazioni
3. invita il Consiglio e la Commissione, al
fine di disporre del maggior numero possibile di informazioni, ad avviare
iniziative finalizzate:
- alla pubblicazione annuale di una relazione
congiunta di Eurojust, Europol e Frontex, da presentare al Parlamento europeo e
ai parlamenti nazionali, nonch alla Commissione e al Consiglio. Questa
relazione congiunta, la cui presentazione dovrebbe essere seguita da
un'audizione pubblica con le ONG e la societ civile che permetta loro di
apportare la propria esperienza, dovrebbe promuovere una migliore comprensione:
- delle
cause,
- dei fattori che, nei paesi d'origine e nei paesi di
destinazione, possono facilitare la tratta di esseri umani,
- delle tendenze attuali per quanto riguarda le vittime,
i trafficanti, gli utenti e le reti criminali, nonch del loro modus operandi,
- degli itinerari del viaggio, delle circostanze locali
nei paesi di destinazione che possano favorire l'uso dei servizi prestati dagli
esseri umani oggetto della tratta e delle diverse forme di sfruttamento
(sfruttamento sessuale, sfruttamento del lavoro, traffico di organi, tratta dei
bambini, anche ai fini dello sfruttamento da parte di autori di reati a sfondo
sessuale, produzione di immagini pedopornografiche ed altre forme di
sfruttamento inerenti alla tratta ma che non rientrano esplicitamente nella sua
definizione, come l'accattonaggio e la microcriminalit);
- a sviluppare un modello comune dell'UE per la raccolta
e il confronto dei dati relativi a tutti gli aspetti della tratta di esseri
umani, tra cui l'et e il sesso, da utilizzare sia negli Stati membri dell'UE
che nei paesi terzi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e i
diritti della persona interessata;
- ad istituire, in linea con l'articolo 70 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, un sistema annuale di valutazione
obiettivo ed imparziale, con particolare riguardo all'attuazione delle
politiche dell'UE sulla tratta di esseri umani, che preveda la piena
informazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;
- alla valutazione delle informazioni e della campagna di
sensibilizzazione che verr effettuata e sviluppata sia negli Stati membri che
nei paesi terzi;
Prevenzione
4. accoglie con favore la disposizione sulla
prevenzione contenuta nella proposta dalla Commissione e chiede di
intraprendere ulteriori azioni;
5. sottolinea che, al fine di ridurre la domanda
di servizi effettuati da persone vittime di tratta, gli Stati membri dovrebbero
adottare e potenziare ulteriori misure legislative e non legislative, tra cui
provvedimenti educativi, sociali, culturali e amministrativi, nonch campagne di
sensibilizzazione presso il grande pubblico;
6. chiede che, sia negli Stati membri che nei
paesi terzi che hanno dimostrato di essere punti di partenza o di sosta per il
traffico, venga effettuata e sviluppata una massiccia campagna informativa e di
sensibilizzazione destinata sia alle potenziali vittime della tratta che ai
potenziali acquirenti di servizi prestati da persone vittime della stessa;
7. invita gli Stati membri a sviluppare
programmi educativi mirati di sensibilizzazione destinati a richiamare
l'attenzione dei bambini sulle trappole che possono facilmente renderli vittime
della tratta;
Perseguimento
8. chiede un quadro giuridico esaustivo e
completo, che comprenda politiche volte a combattere la criminalit informatica
collegata alla tratta, da adottare quanto prima possibile;
9. chiede che la Commissione e agli Stati
membri di tener conto dei seguenti elementi in fase di elaborazione di
qualsiasi futura proposta di strumento legislativo in materia:
a) il livello delle pene e delle sanzioni per
coloro - comprese le persone giuridiche - che si arricchiscono grazie al
traffico di esseri umani dovrebbe riflettere la gravit del reato ed avere un
effetto dissuasivo e il traffico di bambini dovrebbe essere punito in modo
particolarmente severo;
b) ulteriori azioni dovrebbero concentrarsi sulla
protezione delle vittime - tenendo in debita considerazione la situazione dei
bambini e delle donne - garantendo, tra l'altro, che l'assistenza alle vittime
sia incondizionata, che il consenso di una vittima nei confronti dello
sfruttamento sia sempre irrilevante e che le vittime abbiano diritto
all'assistenza, indipendentemente dalla loro volont di collaborare nei
procedimenti penali;
c) una prevenzione e un'azione ulteriori
potrebbero anche concentrarsi sugli utilizzatori dei servizi prestati dalle
persone vittime della tratta;
d) dovrebbe essere prestata la dovuta attenzione
alla necessit di fornire una giurisdizione extraterritoriale per i reati
connessi alla tratta, nei confronti sia di cittadini che dei residenti
comunitari;
e) qualsiasi disposizione in materia di
giurisdizione dovrebbe essere coordinata nell'ambito del progetto di decisione
quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio
della giurisdizione nei procedimenti penali;
10. invita gli Stati membri e i parlamenti
nazionali - visto che la normativa non ha effetto se non viene attuata
correttamente - a dare piena attuazione alle politiche comunitarie in materia
di tratta di esseri umani a livello nazionale e a ratificare e ad applicare,
quanto prima possibile, altri strumenti giuridici riguardanti questo settore;
11. invita il Consiglio, la Commissione e gli
Stati membri ad intervenire per migliorare il coordinamento a livello operativo
tra gli organismi dell'UE, quali Eurojust e Europol;
12. richiama l'attenzione sui risultati
positivi raggiunti attraverso squadre investigative congiunte ed invita gli
Stati membri ad un pi ampio utilizzo di questo;
13. sottolinea l'importanza di fornire
assistenza e sostegno alle vittime della tratta ed invita altres Frontex e le
agenzie nazionali di controllo delle frontiere, durante le loro attivit, a
definire prassi comuni al fine di sensibilizzare il loro personale sulla
questione della tratta di esseri umani e di identificare le vittime della
tratta e garantirne la protezione;
14. chiede, poich la repressione non pu
essere limitata entro i confini dell'Unione europea, che vengano sottoscritti
accordi globali - contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti fondamentali
- con i paesi terzi e che si instauri con loro una collaborazione rigorosamente
regolamentata;
Protezione, sostegno e assistenza per le
vittime
15. chiede che la protezione e il sostegno
per le vittime costituiscano una priorit nell'azione comunitaria in questo
settore e che, sin dal momento in cui esse sono identificate come vittime, esse
ricevano il massimo aiuto possibile attraverso:
- l'accesso ad almeno un permesso di soggiorno
temporaneo, indipendentemente dalla loro volont di collaborare nell'ambito di
un procedimento penale e un accesso agevolato al mercato del lavoro, anche
attraverso la formazione e altre forme di valorizzazione delle competenze,
almeno ai sensi della direttiva CE/81/2004;
- l'accesso a un alloggio adeguato e sicuro e a
servizi di supporto specializzato, inclusa un'indennit alimentare/di
sussistenza, l'accesso a cure mediche di emergenza, l'accesso a servizi di
assistenza, traduzione e interpretazione ove necessario, assistenza per
contattare la famiglia e gli amici e l'accesso all'istruzione per i bambini;
- una politica semplificata del ricongiungimento
familiare per le vittime, in particolare nei casi in cui ci sia necessario per
la loro protezione;
16. richiama l'attenzione sulle vittime
particolarmente vulnerabili, come i bambini e le donne, e chiede per loro
specifici programmi di assistenza e protezione;
17. sottolinea che le vittime della tratta
dovrebbero ricevere protezione, sostegno e assistenza al massimo livello
possibile, anche qualora esse siano state vittime della tratta al di fuori del
territorio dell'UE piuttosto che al suo interno;
18. chiede che alle vittime venga fornita
assistenza professionale, tra cui una consulenza legale gratuita (essenziale
per permettere loro di sfuggire alla situazione di coercizione in cui si
trovano), tenendo presente che esse non dispongono di mezzi finanziari e non
sarebbero di conseguenza in grado di pagare per la propria assistenza;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere
la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai
parlamenti nazionali degli Stati membri, nonch al Consiglio d'Europa.