(Sergio Briguglio 6/2/2010)
ELEMENTI
DELLA NORMATIVA SUGLI STRANIERI DI PARTICOLARE RILIEVO PER LE DONNE MIGRANTI
(Seminario
organizzato dall'Albero della salute, Viareggio 12/2/2010)
Sommario
á Assistenza sanitaria
á Assistenza sociale
á Previdenza (alcuni elementi)
á Misure fiscali (alcuni elementi)
á Diritto allĠunitaĠ familiare
á Protezione sociale
á Minori
1.
Assistenza
sanitaria
Iscrizione
obbligatoria al Servizio sanitario nazionale
o
i titolari
di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il
rinnovo):
-
lavoro
subordinato (anche stagionale)
-
lavoro
autonomo
-
motivi familiari; note:
¤
certamente escluso il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo ingresso per
ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria
o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un
contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3,
lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009)
¤
lo
straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto
genitore a carico prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto, al compimento del
65-esimo anno di etaĠ, alla conservazione della pregressa iscrizione
obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di
documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede
di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
non
dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo
l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico
infra-65-enne conservi,
anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
-
asilo
politico; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il
riferimento eĠ al titolare di asilo politico – ai sensi della
Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co.
1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione
-
protezione
sussidiaria (D. Lgs.
251/2007)
-
motivi
umanitari, se il
permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs.
251/2007 (D. Lgs. 251/2007)
-
asilo
umanitario; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per
permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una
delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6
T.U.)
¤
art. 18,
co. 1 T.U. per protezione sociale (e,
verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)
¤
art. 19,
co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile
¤
art. 19,
co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente di questa)
¤
art. 20,
co. 1 T.U. per protezione temporanea
¤
art. 40,
co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34,
co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di
accoglienza (il
riferimento eĠ comunque improprio,
percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);
-
richiesta
di asilo (per tutto il
tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura,
incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo
trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per
richiedenti asilo, privi di permesso di soggiorno
-
affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ
familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983)
-
attesa
adozione
-
acquisto
della cittadinanza
o
gli
stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione,
da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000: non subordinata) o siano iscritti nelle
liste di collocamento
(verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000); Nota Minlavoro 16/4/2009:
-
questa
disposizione riguarda, tra gli altri, i titolari di permesso per assistenza
minore o per ricerca
scientifica che svolgano
attivita' lavorativa
-
i titolari
di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste
per il reddito da lavoro dipendente, ottengono l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo un'attestazione
dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
o
i titolari
di permesso CE slp
(nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 12,
lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
permesso ex
art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione
stranieri), salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia
o
permesso
per affari
Obbligo
di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente
Durata
dell'iscrizione obbligatoria
Diritti
dello straniero iscritto obbligatoriamente
Obbligo
assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi;
possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale
o
stipulare assicurazione
privata contro il
rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi
al SSN
Caso
particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi
Obbligo
di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente
o
titolari di
permesso per studio
privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici
italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili); lo studente straniero che risulta gia'
iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi
familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione
precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)
o
stranieri
regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000 per
anno, non frazionabili)
Durata
dell'iscrizione volontaria
Diritti
dello straniero iscritto volontariamente
Luogo
di iscrizione
Documentazione
richiesta
o
autocertificazione
di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
o
permesso di
soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione
del codice fiscale o copia del tesserino relativo
o
dichiarazione
con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del
proprio status
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di famiglia
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di familiare a carico
o
eventuale
autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento
(verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000); di richiesta della cittadinanza
italiana; di iscrizione a corso di studio
o
eventuale
dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di
straniero collocato alla pari
o
ricevuta
del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla
dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto
pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)
Copertura
dei familiari degli iscritti
o
la
copertura dei familiari a carico non si applica al genitore che ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni successivamente alla data di entrata in vigore di D.
Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta la disponibilita' di una
assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di
tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN,
previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto
Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs.
160/2008)
o
lo
straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore
a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
160/2008 ha diritto, al compimento del 65-esimo anno di eta', alla
conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o
all'effettuazione di questa (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di
documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede
di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne
o
non
dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo
l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico
infra-65-enne conservi,
anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
Assistenza
all'estero per gli iscritti
o
in caso di
trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima
specializzazione,
possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte
dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione
preventiva, salvo cure urgenti)
ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ
3/11/1989
o
in caso di temporaneo
soggiorno in paese
dellĠUnione europea, modello E111
(nota: si applica ancora, dopo lĠentrata in vigore della TEAM?), che consente
lĠassistenza diretta rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore
italiano, a lavoratori
apolidi o rifugiati e a loro familiari
o
in caso di soggiorno
allĠestero per lavoro,
ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/1980
Obbligo
assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale
Accesso
degli stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale
o
immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o
di day-hospital); il pagamento delle
tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero
dellĠinterno)
o
previo
pagamento delle tariffe
regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni
essenziali ma non
urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus rispetto allo straniero illegalmente
soggiornante)
Accesso
dei richiedenti asilo trattenuti in CDI alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale (da aggiornare)
o
il
richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di
permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o
comunque essenziali garantite
dallĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi
punto seguente)
o
allĠinterno
dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima
assistenza
medico-generica
Accesso
degli stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale
o
alla tutela
della gravidanza e
della maternitaĠ (L. 405/1975, L. 194/1978, Decr. MinsanitaĠ 6/3/1995 e successive
modificazioni e integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr. Minsanita' 10/9/1998)
o
alla tutela
della salute del minore
(Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti
del fanciullo, ratificata con L. 176/1991)
o
a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione
autorizzate dalle Regioni
o
a
interventi di profilassi internazionale
o
a
profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o
a cura,
prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo
XI del DPR 309/1990)
o
a disagio
mentale (sicuramente,
nella Regione Lazio)
o
lo straniero STP ha diritto a scegliere il medico di
fiducia
o
il minore
accompagnato da adulto STP ha diritto al codice STP e al pediatra di
libera scelta
o
accertamento
eventuali responsabilitaĠ dei sanitari
o
comunicazione
alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza
o
notifica
obbligatoria di malattie infettive e diffusive
o
non si applica
l'onere di esibizione dei
documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a
tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di
fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009)
o
secondo Circ.
Sanita' Regione Piemonte,
¤
la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica
o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, puo' essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
¤
lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o
il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non puo'
essere segnalato, in applicazione di art.
35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include
anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
¤
l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono deve
essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano
o
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando si debba effettuare la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento del
figlio, e' richiesta l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita'
della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di
identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre
della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)
o
prestazioni
sanitarie di primo livello
(accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza
in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo
straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico
di base; nello stesso
senso, riguardo alle prestazioni ambulatoriali, Allegato 12 al Decr. Mineconomia 17/3/2008; circ. Regione Puglia 28/5/2009: si afferma che l'esenzione si applica
senza riguardo per l'eta', ma non e' chiaro se discenda automaticamente
dall'irregolarita' del soggiorno, ne' se si estenda anche alle prestazioni
diverse da quelle di primo livello)
o
urgenze
o
stato di gravidanza
o
patologie
esenti (da Decreto MinsanitaĠ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/1998)
o
soggetti
esenti per etaĠ o per
grave stato invalidante
(art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/1998)
Prestazioni
sanitarie per stranieri espellendi
Assistenza
sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di
durata inferiore a tre mesi
o
sono iscritti
al SSN solo i lavoratori
stagionali con regolare
contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita'
di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da
ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);
o
le prestazioni
sanitarie sono assicurate
al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi familiari stranieri), previa
presentazione di un
idoneo attestato di diritto;
nei casi in cui il cittadino stesso (o, verosimilmente, il suo familiare
straniero) ne sia sprovvisto,
l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente
(nota: e' vero anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con
riferimento al caso particolare di modello E112 per le prestazioni
programmate?), previa acquisizione delle generalita' e del documento di
riconoscimento dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel
caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo
stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in
condizioni sicure sotto il profilo medico),
dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile
solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato
membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)
o
se
l'attestato di diritto non perviene
entro la scadenza del soggiorno breve, il pagamento delle prestazioni e' richiesto per
intero direttamente all'interessato,
che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato,
ai sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i rimborsi di prestazioni
erogate a turisti)
Assistenza
sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di
durata superiore a tre mesi
o
il
cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del
contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di
iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente,
si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei
documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica
da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di
Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il
lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare
di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti,
l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno
regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR
394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi,
l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di
soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento
del prefetto o del Ministro dell'interno)
¤
a tempo
indeterminato per
rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di
lavoro autonomo);
¤
per la durata
del rapporto, se < 1
anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per
rapporti di lavoro a tempo
determinato (non e'
chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una
collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la
quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia
senza che alla ASL ne sia data notizia
o
il familiare, comunitario o straniero, del cittadino
comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione
e' effettuata con la stessa durata
di quella del lavoratore
(circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il
familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare
straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
¤
non sono
inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino
abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto
che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a
condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione,
e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per
residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono
quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari;
sorgono pero' due problemi:
-
in base ad
art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata
dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in
Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982 (che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si
tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
¤
il diritto
all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino
comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi
in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione
professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la
piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa
parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che
la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino
comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore
di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a
seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro;
nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione
decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34,
co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste
disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare
per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare,
potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del
prefetto o del Ministro dell'interno
¤
per i figli
minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che
l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad
art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino
comunitario che sia
stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti
condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da
art. 7, co. 3 Direttiva
2004/38/CE
e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa,
incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):
¤
e' in stato
di disoccupazione
involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione
di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e'
richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la
durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs.
30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' in stato
di disoccupazione
involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto
al Centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino
comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno
di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
segue un corso
di formazione professionale
che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con
l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione
al corso professionale (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007,
pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e
attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria,
non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
(nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere -
subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in
esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di
identita' (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione
al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato
dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere
meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione
di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di
titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di
prova previsto dalla normativa)
o
il titolare di uno dei seguenti attestati di
diritto comunitari:
¤
E106, e in particolare
-
lavoratori
distaccati in Italia da
una ditta europea e loro familiari;
gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i
contributi (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
-
studenti che seguono in Italia un corso di studi
o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince
dalla documentazione richiesta dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati,
che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e'
rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel
modello E106 (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
Ż
riguardo ai
familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti
stranieri da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale
modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria
Ż
ove
l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere
chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo fatto
dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino
comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare
il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ.
Minsalute 3/8/2007
non e' esplicita in proposito
-
familiare
di disoccupato; la TEAM
e' rilasciata dal paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario
che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a
quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta;
se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero',
la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima
ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo
all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007
tace su questo punto
¤
E109 o
E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la
cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino
comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di
lavoratore (verosimilmente,
comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo
studente comunitario, se rientra nella categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie
per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria,
in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e
rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato
membro (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione
di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E121 o
E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito
di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di
tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso
all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali
l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in
base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata
anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la
specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativa)
o
il
cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione
sociale di cui all'art.
18 T.U., ai sensi di
art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ.
Minsalute 3/8/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore
o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ.
Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008)
o
il familiare (verosimilmente, anche straniero, in
base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; e' richiesta la certificazione della
condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000);
note:
¤
la natura
obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne)
di cittadino italiano e' ribadita da Nota
Minlavoro 4/5/2009
¤
non si
tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009)[2]
grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19,
co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui
viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1,
lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al
SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le
disposizioni risultano imprecise
¤
non sono
inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino
italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il
fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a
condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione,
e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per
residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono
quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari;
sorgono pero' due problemi:
-
in base ad
art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata
dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in
Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982
(che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si
tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
o
le
prestazioni relative al parto
comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;
o
l'interruzione
volontaria di gravidanza
e' a totale carico dell'interessata,
salvo che sia
ritenuta prestazione
medicalmente necessaria;
in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza
(verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione
alla spesa
o
tra i
titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi
sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente,
quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale
l'iscrizione al SSN
o
in base al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica
di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare
europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi) l'iscrizione al SSN
dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini
comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a
tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente
soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel
caso di familiari di studenti - vedi circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000)
o
il Decreto
Minsanita' 18/3/1999
disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in
anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non
corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura
"rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in
materia di iscrizione al SSN
Assistenza
sanitaria per cittadini comunitari senza diritto di soggiorno
o
le cure
urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque
essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di
soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre
mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in
base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
circ.
Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ.
Minsalute 19/2/2008
(nota: antecedenti la circ.
Minsalute 19/2/2008):
si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri: iscrizione
facoltativa per coloro
che soggiornano legalmente per piu' di 3 mesi ed erogazione di tutte le prestazioni
urgenti o essenziali (in
particolare, quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche'
continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In
regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio
dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli
ambulatori STP
o
la Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008:
sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e
per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ.
Minsalute 19/2/2008);
include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella
lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ.
Minsalute 19/2/2008,
che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessarie sono erogate a titolo oneroso
o
la circ.
Regione Lazio 7/3/2008
include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del
codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP e dispone che il
cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al
possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione
facoltativa al Servizio
Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero
iscritto facoltativamente
o
circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza di assicurazione e
mancanza di risorse sufficienti
o
circ.
Regione Campania 2/4/2008:
consentita l'iscrizione facoltativa
al SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI
o
circ.
Regione Sicilia 17/4/2008:
prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del
codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio
di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o
circ.
Regione Puglia 7/5/2008:
include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il
comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di
domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita'
di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera
Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e
alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al
codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'
o
circ.
Provincia di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
minore
inespellibile
o
donna in
stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente
o
minore
affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983
o
minore
affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di
diritto di soggiorno
o
persona che
soggiorni per riacquisto cittadinanza
Ingresso
di stranieri per motivi di cure
o
sulla base
di richiesta di visto
apposito da parte dello straniero; condizioni:
-
dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura,
data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza prevista
-
attestazione
del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto
-
dimostrazione
di disponibilitaĠ di mezzi
(anche mediante prestazione di garanzia; da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000)
per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per
lĠeventuale accompagnatore
(durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio
-
certificazione,
rilasciata allĠestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente
o
nellĠambito
di interventi umanitari
decisi dal Ministro della sanitaĠ
di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D.
Lgs. 502/1992,
come modificato da D.
Lgs. 517/1993):
-
il
Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della documentazione acquisita,
la struttura idonea a
erogare le prestazioni
-
il
Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma
non le spese di
viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura
o
nellĠambito
di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L.
449/1997):
-
le Regioni
autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellĠambito di programmi
assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti
da Paesi privi delle competenze
necessarie e di accordi
di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di
accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della
Regione)
2.
Assistenza
sociale
Diritto
costituzionale all'assistenza sociale
Fruizione
delle misure di assistenza sociale da parte dello straniero
o
pensione
sociale
o
prestazioni
per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti
o
soggetti
affetti da morbo di Hansen
o
soggetti
affetti da TBC
o
invalidi
civili
o
ciechi
civili
o
sordomuti
o
indigenti
Successive
limitazioni
o
assegno
sociale (giaĠ Òpensione
socialeÓ):
-
disciplinato
da art. 3, co. 6 e 7, L.
335/1995
e da art. 20, co. 10 L. 133/2008
-
concesso in
presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge, e con
soggiorno legale
pregresso continuativo
di almeno 10 anni
(art. 20, co. 10 L. 133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ.
INPS 2/12/2008:
¤
il
requisito di soggiorno pregresso si applica solo alle prestazioni erogate a
partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato
maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito
di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non
necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
¤
ai fini
della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a
periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore
documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in
precedenza)
¤
per il
computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio
dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di
scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti
di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente,
per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio
potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del
tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
¤
i cittadini
comunitari che siano o
siano stati, in quanto lavoratori
o studenti, soggetti
alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui
risiedono, alle prestazioni
di carattere non contributivo
elencate nell'Allegato II bis del Regolamento
CEE 1408/1971 (art. 10 bis, co. 1 dello stesso Regolamento); tra le
prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (punto J, lettera h dell'Allegato II
bis); il Regolamento
CEE 1408/1971 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia
subordinato al compimento
di un certo numero di anni
di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare
debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o
di residenza trascorsi in altro Stato membro (art. 10 bis, co. 2)
-
erogato
dallĠINPS: 13 mensilitaĠ
-
non
reversibile
-
non
esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero
(chiarimento INPS, citato in com.
AGI 25/11/2002; Mess.
INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza
allĠestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta
a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellĠinteressato (Mess.
INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica
del permanere della situazione di assenza (Mess.
INPS n. 12886/2008)
o
prestazioni
per minorati civili:
-
previste
per
¤
invalidi
civili (persone, residenti in Italia, di etaĠ < 65
anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ
lavorativa, per
affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):
Ż
pensione
di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)
Ż
assegno
mensile (perdita parziale della capacitaĠ di lavoro)
Ż
indennitaĠ
di accompagnamento
(invaliditaĠ totale e
incapacitaĠ di deambulazione
o di altre funzioni fondamentali)
Ż
indennitaĠ
mensile di frequenza
(per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci
di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di
formazione, centri diurni, etc.)
¤
ciechi
civili :
Ż
pensione per ciechi assoluti
Ż
pensione per ciechi parziali
Ż
indennitaĠ
di accompagnamento per
ciechi assoluti
Ż
indennitaĠ
speciale per ciechi parziali
¤
sordomuti:
Ż
pensione
Ż
indennitaĠ
di comunicazione
-
concesse a
persone sprovviste di reddito
nella misura prevista dalla legge
-
erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a
quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D.
Lgs. 112/1998;
DPCM
26/5/2000)
-
le
provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L.
388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni
dellĠamministrazione
sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di
Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda
prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent.
Corte Cost. 324/2006
e, in precedenza, Trib.
Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 1/2006)
-
il reddito
che deriverebbe
(dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico
per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la
concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di
soggiorno (da
Regolamento)
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co.
19 L. 388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U.
Categorie
che continuano a fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza
del permesso CE slp
o
circ.
Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti,
alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel
tempo, pensione sociale)
o
circ.
INPS n. 62/2004
e Mess.
INPS 12712/2007 chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato
all'italiano ai fini del
godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L.
153/1988
(esteso quindi ai familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il
nucleo familiare di cui
all'art. 65, L.
448/1998
(limitato a italiani e comunitari); queste limitazioni sopravvivono all'entrata
in vigore del D. Lgs. 251/2007 (Mess.
INPS 2226/2008)
o
Trib.
Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi
civili
Misure
assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso CE slp
o
assunzione
obbligatoria presso le
pubbliche amministrazioni e le imprese private:
-
benefici (a
partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento
obbligatorio degli
invalidi di cui alla L.
68/1999)
estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile
tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2,
T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.),
da Sent.
Corte Cost. 454/1998
-
richiesto
il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ
lavorativa subordinata
o
prestazioni
e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, co. 1 L. 328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali
e con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali); Sent.
Corte Cost. 432/2005:
illegittimita' costituzionale
dell'art. 8, co. 2, Legge Regione Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5,
co. 7, Legge Regione Lombardia 25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri residenti
nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di
linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza
di cui all'art. 3 Cost.:
la cittadinanza non e' discrimine ragionevole)
o
bonus
straordinario per
famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti destinato a tutti i
soggetti residenti (art. 1 L.
2/2009); circ.
Agenzia delle entrate 3/2/2009:
¤
sufficiente
che il solo richiedente straniero sia residente in Italia
¤
per i
componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, il richiedente
deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status
di familiare a carico, che puo' essere costituita da
-
documentazione
originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese dĠorigine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio
-
documentazione
con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che
hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961
-
documentazione
validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato
italiano del Paese dĠorigine
o
reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione
in determinati comuni); condizioni:
-
3 anni di residenza legale
-
reddito inferiore a una determinata soglia
-
iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellĠelenco
anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di
handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni
o
reddito minimo per disoccupati, inoccupati e
precariamente occupati (Legge
Regione Lazio); condizioni:
-
2 anni di residenza nella Regione Lazio
-
iscrizione al Centro per l'impiego
-
eta' compresa tra 30 e 44 anni
-
reddito annuo non superiore a 8.000 euro
Rimpatrio della salma
Esibizione
del permesso di soggiorno e accesso ai servizi
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga
anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di
concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo)
o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se',
comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla
regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il
reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale
per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione
induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione
e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo
di erogazione da parte
dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art.
1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia") e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto
all'istruzione e alla formazione (misure
di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di
trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a
un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a
provvedimenti adottati nell'interesse del
solo straniero che li richiede
(non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da
disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle
convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra
orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
benche' le prestazioni relative all'asilo nido non siano obbligatorie, riguardo al diritto di accesso del minore straniero in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore,
del titolo di soggiorno,
possono tuttavia, valere i
seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori
stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un
permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in
materia di accesso ai servizi educativi"
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di
interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse
del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale
dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il
suo superiore interesse (art.
3), il diritto all'educazione
(art. 28)
o
benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda
l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non
sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo
di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente
senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso
entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso
mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
3.
Previdenza
(alcuni elementi)
Diritti previdenziali del
lavoratore straniero e dei suoi familiari
o
ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione
involontaria (il datore di lavoro e' pero'
tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS)
o
con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo
del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che
concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio
per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L.
398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su
richiesta dell'imprenditore)
o
per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 14 Regolamento
CEE 1408/1971, il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la
legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il
lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di
durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri 12, previa
autorizzazione dell'autorita' italiana)
Diritti previdenziali in caso
di rimpatrio
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e
puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto
dallĠart. 1, co. 20 L.
335/1995
(la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime
contributivo; la soglia di godimento eĠ
fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ.
INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore
successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ.
INPS n. 45 del 28/2/03)
o
qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del
lavoratore, il godimento dei diritti maturati e l'eventuale trasferimento allĠente assicuratore di quello Stato dei
contributi versati sono regolati in base agli accordi
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio
economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e
Quebec, Citta' del Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni
bilaterali)
o
Turchia (Convenzione
europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)
Trattamenti
previdenziali per maternitaĠ e nucleo familiare
o
fonti:
artt. 31 e 37 Cost.;
art. 2110 c.c.;
D.
Lgs. 151/2001
o
congedo di maternitaĠ (art. 16 D.
Lgs. 151/2001):
-
2 mesi
precedenti data presunta del parto
-
eventuale
periodo tra data presunta e parto in ritardo
-
3 mesi dopo
il parto
-
eventuali
giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
facoltaĠ di
far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre
e nascituro
o
possibilitaĠ
di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione
del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in
famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)
o
possibilitaĠ
di astensione facoltativa
e di astensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del
bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilitaĠ
di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa
al padre (art. 34 D.
Lgs. 151/2001)
o
diritto
allĠastensione obbligatoria
esteso al padre, in
caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte
della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.
Lgs. 151/2001)
o
indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80%
dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo
stipendio
o
l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D.
Lgs. 151/2001)
-
nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del
termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo
di maternita'
-
nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del
periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg
-
nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del
periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di
mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')
-
nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo
di congedo sia disoccupata da piu' di
60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di
integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo
biennio siano stati versati a suo favore almeno
26 contributi settimanali per
l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'
o
periodo di
astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie
o
trattamento
esteso a lavoratrici autonome
(coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi
o
assegno
di maternitaĠ:
indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente
dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte
in albi o casse);
riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge
Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ, se straniera, titolare di carta
di soggiorno e residente legalmente in Italia) per cui siano
stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ
o
lĠassegno
di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ
allĠaffidatario) lavoratore autonomo
o
Sent.
Cass. n. 6199/1998: per quanto riguarda le lavoratrici domestiche, e' il giudice a determinare equitativamente le
modalita' temporali del divieto di licenziamento in maternita' e a definire i diritti e gli obblighi
delle parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante,
modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto; legittimo parametro di
riferimento del giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D.
Lgs. 151/2001 applicabili anche alle lavoratrici domestiche (art. 62), puo'
essere il periodo di due mesi prima del parto e tre mesi successivi in cui e'
vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici dipendenti; l'indennita'
giornaliera adeguata alla retribuzione e' corrisposta, nel caso della
collaboratrici familiari, direttamente dall'Inps
o
norme di
riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/1988 (convertito con modificazioni con L.
153/1988), DPR
797/1955
(T.U. norme su assegni familiari)
o
diritto del
capofamiglia lavoratore subordinato
agli assegni per
-
figli
(legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)
-
figli
dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)
-
coniuge
-
genitori a
carico
-
fratelli,
sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non
fruisce di assegni di invaliditaĠ), a carico
o
gli assegni
per i figli sono
corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o
occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso
superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo
grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o
lo
straniero fruisce degli assegni
per i familiari residenti
(requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di
certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo
Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ.
INPS n. 61/2004)
o
per i familiari
allĠestero lo straniero
fruisce degli assegni
solo se rifugiato (da
art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione
di Ginevra del 1951
e D. Lgs. 251/2007), titolare di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007) o cittadino di uno
Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia
stata stipulata una convenzione internazionale in materia
o
nessun
riconoscimento per il matrimonio poligamico
4.
Misure
fiscali (alcuni elementi)
Detrazioni
per familiari
o
per
familiari non residenti in Italia,
l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura,
ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che
abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese
d'origine ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta
e asseverata come
conforme all'originale dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi
al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata
mediante autocertificazione)
o
per figli (e verosimilmente, altri familiari a
carico) residenti in Italia,
e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal
quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge
residente in Italia,
sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della
trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia
delle entrate segnalata da articolo)
5.
Diritto
allĠunitaĠ familiare
Stranieri
titolari del diritto all'unita' familiare
o
lo straniero titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari rilasciato su richiesta della
Commissione territoriale (D. Lgs 251/2007), studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota: di per se' questa
disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata >
1 anno (nota: rileva la durata
di rilascio; altrimenti
risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme:
rilevante la durata residua), nonche' lo straniero titolare di permesso per
ricerca scientifica di qualsiasi
durata (D. Lgs. 17/2008)
o
il
cittadino italiano o comunitario
o di Paese aderente allĠAccordo
sullo spazio economico europeo
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto
Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti)
Familiari
per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero
o
coniuge di eta' non inferiore a 18 anni, purche'
non sia intervenuta separazione legale (da D. Lgs. 160/2008[4];
nota: secondo circ.
Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007,
che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la
questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e
purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: lo Òstraniero regolarmente soggiornanteÓ in questione
coincide con lo straniero richiedente il ricongiungimento e dimostra il
soddisfacimento del requisito esibendo un certificato di stato di famiglia
rilasciato dal Comune di residenza)
o
figli
minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve
sussistere al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; gia'
cosi', in precedenza, Trib.
Padova; Sent.
Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi,
effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la
sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione; secondo circ.
Mininterno 16/2/2007:
modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri),
anche nati fuori del matrimonio,
a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni
sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente
all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la
Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere
sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della
Rappresentanza)
o
genitori
a carico, se privi di
altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni
e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute[5] (F.A.Q.
sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico"
spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che
saranno individuati dal MAE),
e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009); nota: priva
di senso lĠesclusione dei genitori a carico che abbiano, nel paese di origine,
solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice fatto che essi siano
infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese dĠorigine, potrebbero
fare ingresso)
o
figli
maggiorenni a carico, se
non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione
di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale[6]
o
genitore
naturale (o Òanche
naturaleÓ?) del minore regolarmente soggiornante in Italia (Sent.
Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha
diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta'
genitoriale) con l'altro
genitore (L. 94/2009)[7]
o
ascendenti
diretti di primo grado
del titolare dello status di protezione internazionale minore non
accompagnato (da D. Lgs.
5/2007)
Requisiti
per il ricongiungimento
o
disponibilita'
di alloggio dotato
dei requisiti igienico-sanitari
e di idoneita'
abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali[8]
(art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di
un testo sgrammaticato); circ.
Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro
autonomia e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva
2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti da Decr.
Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto);
ammesso anche il comodato
o altra forma di
disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il
richiedente fruisca di ospitalita',
necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i
ricongiunti; circ.
Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente
o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di
convivenza)
o
disponibilitaĠ
di un reddito da
fonti lecite (anche dal cumulo
dei redditi di
familiari conviventi; circ.
Mininterno 4/4/2008:
anche "solo"
da tale cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui
si chiede l'ingresso) non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale (per il 2010, 5349,89 euro) aumentato di
meta' di tale importo
per ciascuno dei familiari
che vengono a formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3,
lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)[9];
la quota relativa ai figli
di eta' inferiore a 14 anni
(da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs.
5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; in caso di ricongiungimento
con titolare di protezione sussidiaria la soglia di reddito non eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari e'
superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)
o
disponibilita'
di una assicurazione sanitaria
o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale per il genitore di eta' superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di
importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis,
introdotta da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto, necessaria
la stipula di una assicurazione
senza scadenza temporale
che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ.
Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!)
o
altezza minima interna utile dei locali adibiti ad
abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m s.l.m.),
riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i
gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiri gia'
esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito
di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di
miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni
o
superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi
4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi
o
stanze da letto con superficie minima di mq 9, se per
una persona, e di mq 14, se per due persone
o
presenza di una stanza di soggiorno di almeno mq 14
o
stanze da letto, soggiorno e cucina provvisti di
finestra apribile
o
in caso di alloggio monostanza, superficie minima,
comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una persona; a mq 38, se
per due persone
o
presenza di impianto di riscaldamento ove le condizioni
climatiche lo richiedano
o
temperatura dell'aria interna compresa tra i 18ĦC e i
20ĦC, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli
o
superfici interne delle parti opache delle pareti senza
tracce di condensazione permanente
o
illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione
d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici,
disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli
o
per ciascun locale, ampiezza delle finestre
proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non
inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non essere
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento
o
ventilazione meccanica centralizzata con aria
opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di
ventilazione naturale
o
aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di
produzione (cucine, gabinetti, ecc.)
o
eventuale posto di cottura annesso al locale di
soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di adeguato impianto
di aspirazione forzata sui fornelli
o
stanza da bagno fornita di apertura all'esterno per il
ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica
o
assenza di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da
bagno sprovviste di apertura all'esterno
o
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo presenti
in almeno una stanza da bagno
o
adeguata protezione acustica agli ambienti riguardo a
rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi installati nel
fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o
spazi destinati a servizi comuni
o
i nuovi
requisiti si applicano alle domande di ricongiungimento per le quali non sia
stata ancora acquisita dallo Sportello unico la documentazione (circ.
Mininterno 28/10/2008)
o
ai fini
della determinazione dei requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa
vigente al momento in
cui viene rilasciato il nulla-osta
(Trib.
Savona, Ord.
Trib. Savona, Trib.
Torino, Corte
d'appello di Firenze)
Destinatari
del permesso di soggiorno per motivi familiari
o
a chi ha
fatto ingresso per ricongiungimento
o al seguito di
familiare; l'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto
luogo al solo fine di
consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30,
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso di accertamento di violazione del
divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi
in cui tale familiare sia coniugato
con straniero
regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto
coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato
(L. 94/2009)
o
al minore iscritto nel permesso o nel permesso CE
slp del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il rilascio
del permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento
equipollente (circ.
Mininterno 28/3/2008)
o
ai familiari del titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro
che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che
¤
siano
titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita'
di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp
¤
siano
verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
o
allo
straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo con permesso di durata residua >
1 anno (formulazione
ambigua: F.A.Q.
sul sito del Mininterno
interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; in senso opposto, una risposta
Mininterno a quesito della questura di Roma, indica come requisito
necessario la regolarita' del soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per
ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente
soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in
possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al familiare di
cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 30/2007 per i casi in
cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il
diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore italiano o
comunitario); incluso il caso di titolare di permesso per cure
mediche rilasciato a donna incinta o che
abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di
questa (circ.
Mininterno 9/2/2009); incluso anche il caso di permesso per assistenza
minore (circ.
Mininterno 24/9/2009, che osserva come la disposizione si applichi solo se
il vincolo familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in
caso di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare
la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998)
o
allo
straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi
rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza
limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in
Italia un cittadino
italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante
(verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei
requisiti; nota: se e' cosi', la disposizione relativa al familiare di
cittadino italiano o comunitario non sopravvive al D. Lgs. 30/2007; in caso
contrario, sopravvive per i casi in cui non sussista il diritto di soggiorno -
ad esempio, per mancanza di risorse); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita
effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30, co.
1-bis D. Lgs. 286/1998); il requisito di un anno di soggiorno legale
pregresso va valutato al momento dell'adozione del provvedimento da
parte dell'amministrazione (Sent. Cass. 19793/2009, citata in Newsletter
ACLI)
o
allo
straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per
ricongiungimento con rifugiato
o
al
familiare, presente sul territorio nazionale, del titolare dello status di protezione
sussidiaria (nota: il
riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui
all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati
a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una delle
cause di esclusione
dallo status di rifugiato
o di diniego dello
stesso ovvero di esclusione
dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai
comportamenti illeciti:
¤
sussistono
fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
-
un crimine
contro la pace, un
crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini
-
un reato
grave, nel territorio
italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche
tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato,
una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
-
atti
contrari alle finalita'
e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
¤
sussistono
fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato
¤
lo
straniero costituisce un pericolo
per l'ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato
condannato con sentenza definitiva
per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o
al genitore
straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato
della patria potestaĠ (Sent.
Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)
o
al coniuge
convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,
Regolamento; nota: secondo la Corte
d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess.
Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un
giorno i tempi
ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina
cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il
territorio nazionale entro 15 giorni; nota: queste situazioni potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009, che impone allo
straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in
Italia); Trib.
Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale
convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero
avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 CEDU)
o
al familiare
entro il secondo (L.
94/2009)[11] grado
convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,
Regolamento); circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009
o
al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000;
ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4:
¤
ai fini
dell'individuazione di un matrimonio di comodo
la qualita' della relazione e' irrilevante
¤
le misure
adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono minare l'effettivita'
del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'
¤
accertamenti
in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere
sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su
intere categorie di migranti)
¤
criteri
utili per riconoscere un matrimonio genuino:
-
il coniuge
straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere
l'autorizzazione a soggiornare legalmente
-
la
relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata
-
la coppia
ha avuto un domicilio comune per molto tempo
-
la coppia
ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine
¤
criteri
utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso
-
i coniugi
non si sono mai incontrati prima del matrimonio
-
i coniugi
forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti
-
i coniugi
non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi
-
e' stata
versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con
eccezione della dote)
-
uno o
entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad
ottenere vantaggi in relazione al soggiorno
-
la vita
familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato
adottato
-
la coppia
divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di
soggiorno
¤
l'onere della
prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro
¤
il
procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo'
portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali
diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento
¤
il fatto
che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce
un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso
(Sent. Corte Giust. C-212-97)
o
l'art. 35 Direttiva
2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca
del diritto di soggiorno
motivata da abuso
(es.: matrimonio fittizio);
in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D.
Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma
omette di abrogare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1-bis D. Lgs.
286/1998, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o
comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13
D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente
contrasto con la
Direttiva; tuttavia,
la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia
contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al
D. Lgs. 30/2007 solo se si applica a persone che, a seguito di tale matrimonio,
non maturino il diritto
di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse); non
si avrebbe quindi alcuna
revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso
o
secondo il Tar
Emilia Romagna lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della
capacita' di agire e, in
particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex
art. 19, co. 2, T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in
senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado
stabilito, ne' limitazioni
in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano
o
il convivente more uxorio di cittadino italiano non
e' protetto dal divieto di
espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono
suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Sent.
Cass. 15835/2009)
o
il Tribunale
di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di
uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il suo ingresso
per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari,
considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ
o
ai fini del
diritto di ingresso e di soggiorno del familiare di cittadino comunitario si
prescinde (Sent.
Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia
previamente soggiornato
legalmente in altro Stato membro
prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame
familiare; ove sussista
il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, quindi, al familiare
straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di cittadino italiano) deve
essere rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione
o
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita'
sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato a carico del coniuge o parente entro il secondo (alla luce della modifica apportata da
L. 94/2009)[12] grado conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo
di soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita',
procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso
per ricongiungimento
e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro
come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse
preventivamente cancellata)
Caso
particolare di familiare di titolare di permesso CE slp
Caso
particolare di minore adottato da cittadino italiano o a questi affidato
Rinnovo
e conversione del permesso per motivi familiari
o
il rinnovo
sembra essere consentito per una volta sola
o
sembra
precluso il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto,
ai 18 anni, la conversione in permesso ad altro titolo
o
secondo Sent.
Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo
se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi
ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste
incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di
difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio
di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi
dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)
o
secondo Corte
App. Genova, una sentenza di
divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in
Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio
ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e'
competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in
Marocco
Diritti
del titolare di permesso per motivi familiari
o
svolgere attivita'
di lavoro subordinato
(previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000
o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se
il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o
autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e
soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su
richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (Circ.
Mininterno 23/12/1999,
che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione
in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto,
di integrazione del minore)
o
iscriversi
a corsi di studio o
di formazione
o
convertire
il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione
percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
Ingresso
e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia
o
Sent.
Cass. 22080/2009: l'art. 31 cp. 3 T.U. fa riferimento non a motivi
eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi,
puramente fisiologico; in precedenza, in senso contrario, Sent.
Cass. 4197/2008: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di
condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo
l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il
sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze
ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o
l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in
cui e' integrato
o
Sent.
Cass. n. 22216/2006 e Sent.
Cass. 22080/2009: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore
dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il
rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3
o
Sent.
Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a
soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di
gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro
genitore
o
Sent.
Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento
nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra
lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso
minore; e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore
o
Trib.
Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato
anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore,
allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
Provvedimenti
negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari;
impugnazione
Tutela
della maternitaĠ: divieto di espulsione
Tutela
della maternitaĠ: recesso dal rapporto di lavoro
Tutela
del neonato: dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale
o
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
¤
la dichiarazione di nascita ad opera del medico o
dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da
art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
¤
lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o
il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa
essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che
l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo
amministrativo attivati dalla struttura
¤
l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba
essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano
o
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e'
richiesta comunque l'identificazione
della madre, sulla base di un valido
documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in
possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa
segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto
puerpera)
6.
Protezione
sociale
Rilascio
di un permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale
o
per il
quale emerga, nel corso di indagini
o di procedimenti penali
per uno dei delitti di cui all'art. 3 L.
75/1958
o all'art. 380 c.p.p.,
o di interventi assistenziali
dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza
e che corra rischi
concreti per la propria
incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di
organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o
del giudizio
o
che possa
essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro
apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri