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Immigrazione clandestina, convivenza more uxorio, divieto di espulsione
Cassazione civile , sez. I, ordinanza 06.07.2009 n° 15835
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La convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all'art. 19, d.lgs. n. 286 del 1998, le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, in virtù di una esegesi che neppure si pone in contrasto con principi costituzionali.

In tali casi, il decreto del prefetto non è soggetto al procedimento di convalida.

(*) Riferimenti normativi: art. 19, d.lgs. n. 286 del 1998.
(1) In tema di immigrazione clandestina ed espulsione, si veda Cassazione penale, sez. I, sentenza 03.06.2009 n° 22751.
(2) In tema di immigrazione, lavoro e permesso di soggiorno, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 29.04.2009 n° 2682.
(3) In tema di immigrazione, rimpatrio ed insufficienza dei mezzi di sussistenza, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 31.03.2009 n° 1887.
(4) In tema di immigrazione ed istanza di soggiorno, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 02.02.2009 n° 552.
(5) In tema di Immigrazione, permesso di soggiorno, rinnovo, diniego e nuova occupazione, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 28.08.2008 n° 4088. Si veda anche Cassazione penale, sez. I, ordinanza 04.07.2008 n° 18518.
(6) In materia di espulsione ed immigrazione, si veda Cassazione civile 7564/2007.
(7) In materia di decreto di espulsione e giustificato motivo, si veda Cassazione penale 6605/2008.

(Fonte: Altalex Massimario 31/2009)



| immigrazione clandestina | convivenza more uxorio | espulsione dello straniero |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Ordinanza 30 marzo - 6 luglio 2009, n. 15835

(Presidente Vittoria - Relatore Salvato)

Ritenuto in fatto

K. M. proponeva opposizione avverso il decreto del Prefetto di Trapani, che ne aveva ordinato l'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), e 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

Si costituiva il Prefetto di Trapani che chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Il Giudice adito, con decreto del 26 marzo 2008 «sospende[va] l'esecutorietà del provvedimento impugnato» sino alla regolarizzazione del rapporto di convivenza tra l'opponente ed un cittadino italiano.

Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso il Prefetto di Trapani, affidato ad un motivo; non ha svolto attività difensiva l'intimata.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Considerato in diritto

1. - La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

«1. - Il ricorrente, con un unico motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, d.lgs. n. 286 del 1998 (art. 360 n. 3 c.p.c.), deducendo che la convivenza della straniera con un cittadino italiano non costituisce causa preclusiva dell'espulsione, ai sensi dell'art. 19 cit., come affermato costantemente questa Corte, in virtù di un'interpretazione ritenuta costituzionalmente incensurabile dal giudice delle leggi.

La difesa erariale formula, quindi, quesito di diritto diretto a conoscere se l'art. 19, comma 2, cit., sia applicabile nel caso di convivenza more uxorio.

Il motivo appare manifestamente fondato.

Il decreto con il quale il Giudice di pace, investito della opposizione avverso il provvedimento di espulsione di una straniera dal territorio dello Stato, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato «fino alla regolarizzazione legale del rapporto di convivenza», ha carattere definitivo e decisorio, potendo acquisire stabilità, fino all'esito soddisfacente di detta regolarizzazione. Pertanto, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non impugnabile altrimenti, non essendone possibile la revoca o l'annullamento, né essendo lo stesso assoggettabile ad actio nullitatis, con riguardo al suo carattere abnorme, non trattandosi di provvedimento strumentale o cautelare (per una fattispecie analoga, Cass. n. 14292 del 2006).

Il decreto va cassato - e disposto il rinvio al Giudice di pace di Trapani, in persona di diverso magistrato -, in considerazione del suo carattere abnorme (potendo il procedimento di opposizione essere definito con accoglimento o rigetto della domanda) ed in quanto, secondo un principio che va ribadito (Cass. n. 13810 del 2004), la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, in virtù di una esegesi che neppure si pone in contrasto con principi costituzionali (Corte Cost. n. 481 del 2000; n. 313 del 2000; v. anche n. 192 del 2006).

Pertanto, il ricorso, stante la manifesta fondatezza, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge.».

2. - Il Collegio reputa di dovere lare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidali nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione.

In accoglimento del ricorso, il decreto va cassato e la causa rinviata al Giudice di pace di Trapani, in persona di diverso magistrato, che procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di pace di Trapani, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.




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