SOMMARIO
Martedì 22 giugno 2010
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e
Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli
enti locali, nonché delega al Governo in materia di
trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle
autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.
Emendamenti C.
3118-A Governo ... 16
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati
burqa e niqab.
C. 627
Binetti, C.
2422 Sbai,
C. 2769
Cota, C.
3018 Mantini,
C. 3020
Amici, C.
3183 Lanzillotta,
C. 3205
Vassallo e C.
3368 Vaccaro (Seguito dell'esame e rinvio -
Abbinamento del progetto di legge
C. 3368
) ... 17
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia
di spettacolo e attività culturali.
C. 3552
Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole con
osservazioni) ... 20
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ...
29
Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme
sulla cittadinanza
C. 103
Angeli, C.
104 Angeli,
C. 457
Bressa, C.
566 De Corato,
C. 718 Fedi,
C. 995
Ricardo Antonio Merlo,
C. 1048
Santelli, C.
1592 Cota,
C. 2006
Paroli, C.
2035 Sbai,
C. 2431 Di
Biagio, C.
2670 Sarubbi,
C. 2684
Mantini, C.
2904 Sbai e
C. 2910
Garagnani (Seguito dell'esame e rinvio) ...
25
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Disposizioni in materia di usura e di estorsione,
nonché di composizione delle crisi da
sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo
C. 2364 ,
approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole con
osservazione) ... 27
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ...
31
Martedì 22 giugno 2010.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.25.
Martedì 22 giugno 2010.
Individuazione delle funzioni
fondamentali di Province e Comuni, semplificazione
dell'ordinamento regionale e degli enti locali,
nonché delega al Governo in materia di
trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle
autonomie locali. Riordino di enti ed organismi
decentrati.
Emendamenti C. 3118-A Governo.
Il Comitato si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.
Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per l'Attuazione del federalismo Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 11.30.
Modifica all'articolo 5 della legge
22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare
gli indumenti denominati burqa e
niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018
Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo
e C. 3368 Vaccaro.
(Seguito dell'esame e
rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 3368).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2010.
Donato BRUNO, presidente,
comunica che è stata assegnata alla I Commissione
la proposta di legge n. 3368 del deputato Vaccaro ed altri,
recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 22
maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di
indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione
nei luoghi pubblici o aperti al pubblico».
Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla
stessa materia delle proposte di legge già all'ordine
del giorno, avverte che ne è stato disposto
l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del
regolamento.
Souad SBAI (PdL), relatore,
illustra la proposta di legge C. 3368 Vaccaro, presentata
il 7 aprile 2010 ed abbinata alle proposte di legge C. 2422
ed altre, di cui la I Commissione ha già avviato
l'esame in sede referente.
La proposta di legge interviene sull'articolo 5 della legge 22
maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico», che dispone il divieto di
utilizzo di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto
a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in
luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato
motivo. Si stabilisce che è in ogni caso vietato
l'utilizzo in questione in occasione di manifestazioni che si
svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle
di carattere sportivo che comportano tale utilizzo.
Ricorda che la proposta di legge in esame è volta a
sostituire il citato articolo 5, così da prevedere il
divieto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, dell'uso di
indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo, ivi inclusi
abiti e simboli che manifestano appartenenze religiose, che,
in tutto o in parte, mascherano o nascondono ovvero rendono
comunque irriconoscibile il viso impedendo di fatto
l'identificabilità del soggetto, senza giustificato
motivo. Sono quindi richiamate una serie di fattispecie che,
fatto salvo il predetto divieto, costituiscono giustificato
motivo: le ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, che reca norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; le ipotesi
previste dal codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; le manifestazioni di
carattere sportivo o festive, autorizzate dalle
autorità di pubblica sicurezza, che comportano l'uso
di indumenti o di altri oggetti o mezzi che mascherano o
nascondono ovvero rendono irriconoscibile in tutto o in parte
il viso dei soggetti; le condizioni patologiche esplicitamente
certificate. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la proposta di legge prevede, quindi, che il
contravventore alle predette disposizioni sia punito con
l'ammenda da 500 a 2.000 euro.
Ricorda che, in base al vigente articolo 5, il contravventore
è punito con l'arresto
da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro;
è inoltre facoltativo l'arresto in flagranza.
Ritiene altresì utile in questa sede ricordare che,
nella relazione illustrativa della proposta di legge Vaccaro
C. 3368, si fa presente che la Commissione Affari interni del
Parlamento belga ha recentemente approvato,
all'unanimità, una proposta di legge che vieta, per
motivi di sicurezza e ordine pubblico, la possibilità
di indossare veli integrali nella fattispecie il
burqa e il niqab - che nascondono il viso di
alcune donne musulmane. Secondo il provvedimento infatti chi
si presenterà in uno spazio pubblico con il volto
coperto, del tutto o in parte, in modo da impedirne
l'identificazione sarà costretto a pagare un'ammenda o
a trascorrere sette giorni in carcere.
Nella relazione illustrativa si evidenzia dunque che il Belgio
quindi potrebbe essere, previa definitiva approvazione
parlamentare, il primo Paese dell'Unione europea dove
indossare il burqa o il niqab è reato. Si fa
inoltre presente che, allo stesso modo, il Governo francese,
attraverso il proprio presidente Nicolas Sarkozy, ha di
recente dichiarato con fermezza che presenterà un
disegno di legge per interdire il velo integrale come
indumento contrario alla dignità femminile. Da mesi
infatti l'intellighentia francese discute sulla
delicata questione del burqa e del niqab che, tuttavia,
riguarda solo una parte molto esigua delle donne musulmane,
circa duemila. Nel testo di legge francese si farà
presumibilmente riferimento a esigenze di ordine pubblico e
sarà utilizzata la formula più ampia di spazi
pubblici, piuttosto che di luoghi pubblici, per evitare
obiezioni di natura giuridica sul contenuto discriminatorio
della proposta.
Maria Piera PASTORE (LNP) ricorda che sul
provvedimento in esame la Commissione discute ormai da
diversi mesi. Tutte le proposte di legge presentate sulla
materia tendono a modificare l'articolo 5 della legge 22
maggio 1975, n. 1, e a vietare l'uso del velo integrale,
con l'eccezione della proposta di legge Vassallo, che
permette l'uso di indumenti che coprono il volto quando
ciò sia dovuto a ragioni di natura religiosa o
etnico-culturale, con la specificazione che in tali casi,
ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di
pubblica sicurezza, la persona deve tempestivamente
consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al
fine della momentanea identificazione. Ricorda che anche il
suo gruppo ha presentato una proposta di legge che vieta
l'uso di qualsiasi mezzo atto, inclusi gli indumenti
indossati in ragione della propria affiliazione religiosa,
che, rendendo visibile l'intero volto, impedisce o ostacola
il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto
al pubblico.
Fa presente che si tratta di un argomento di grande
attualità anche nel resto dell'Europa, che molti Paesi
europei hanno assunto decisioni in questo campo e che la
stessa Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione
prevede che non sono accettabili forme di vestiario che
coprono il volto perché ciò impedisce il
riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in
rapporto con gli altri.
Ricorda che è stata svolta un'indagine conoscitiva
sulla materia, nel corso della quale è emersa una
sostanziale condivisione della proposta di vietare l'uso del
velo integrale. Non si tratta di un precetto religioso, ma di
un'usanza di alcuni Paesi; chi viene in Italia deve
però conformarsi alle regole di convivenza del popolo
italiano. Dalle audizioni è emerso inoltre che il
divieto del velo integrale è il mezzo per tutelare la
dignità delle donne, oltre che per evitare alcuni
rischi per la sicurezza pubblica.
Ritiene pertanto che sia giunto il momento che la relatrice
predisponga un testo unificato delle proposte di legge in
esame e lo sottoponga alla Commissione.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di costituire un Comitatoristretto al termine degli interventi previsti nella discussione di carattere generale. Il
Comitato ristretto potrà così pervenire all'elaborazione di un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione e rispetto al quale sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti.
Beatrice LORENZIN (PdL), nel
complimentarsi con la relatrice poiché dopo un
ampio dibattito in Commissione si sta finalmente giungendo
alla fase dell'elaborazione di un testo unificato, ricorda
come la discussione finora svolta abbia permesso a tutti di
approfondire un tema di grande delicatezza, qual è
quello del rapporto tra la donna ed il velo islamico,
esaminando la questione sotto i diversi punti di vista che
sono stati evidenziati nel corso delle audizioni svolte.
È emerso, ad esempio, che in molti Paesi vi
è il divieto di indossare il velo nei pubblici
uffici per evitare elementi discriminatori nei confronti
delle donne e per portare avanti il processo di
laicizzazione in atto.
Ricorda come nel corso delle audizioni siano stati individuati
alcuni profili di criticità. Ritiene tuttavia che,
partendo dalle diverse proposte di legge presentate, si
potrà svolgere un utile lavoro di sintesi che porti a
superare tali elementi problematici. Le audizioni, al
contempo, hanno consentito di superare opinioni precostituite
e di dare uno spaccato di realtà diverse dalla nostra
e del contesto religioso e civico delle donne che vivono nel
nostro Paese.
Ritiene importante che il legislatore intervenga per
realizzare una piena integrazione di tali donne nella
direzione delineata dai principi fondamentali del nostro
ordinamento, quali quelli della libertà religiosa e
della formazione libera dell'individuo nonché del
rispetto dei diritti umani e civili.
Ritiene che il lavoro del Comitato ristretto dovrà
quindi tenere conto dello spaccato delle diverse
realtà da cui provengono le donne che oggi risiedono
in Italia, ponendo alla base i principi costituzionali del
nostro ordinamento e cercando di elaborare una buona legge che
tuteli i diritti di tutti. Ritiene che la relatrice
potrà quindi svolgere un importante lavoro di sintesi
in favore di tante donne immigrate che vivono e, in alcuni
casi, nascono in Italia.
Paola BINETTI (UdC), nel ricordare di
essere firmataria di una delle proposte di legge
presentate, sottolinea come il tema in discussione abbia
come aspetto simbolico quello del burqa e
ciò che rappresenta come elemento di appartenenza
ad una religione.
Sottolinea come il tema offra l'occasione per svolgere alcune
importanti riflessioni, a partire dal principio della
libertà di manifestazione in pubblico delle proprie
convinzioni. A suo avviso, occorre tutelare tre livelli di
criticità.
In primo luogo, va affrontato il tema della libertà
della donna, creando le condizioni per assicurare il pieno
rispetto di tale libertà, così da evitare
elementi di spaccatura che possano accentuare segni di disagio
e di mancata integrazione. Ricorda come la condizione della
donna sia un perno essenziale per lo stesso concetto di
famiglia; occorre quindi comprendere come tutelare il diritto
di libertà nell'integrazione.
Nel ricordare quanto avvenuto di recente in città come
Barcellona, sottolinea come vi sia la necessità di
creare le condizioni per poter esprimere con convinzione le
proprie idee senza che questo divenga uno strumento
contundente verso altre società. È importante
trovare un punto di equilibrio, quale possibile forma di
coabitazione. Rileva come un abbigliamento come il
burqa metta in dubbio lo stesso livello di
libertà delle donne: nelle loro case, non lo indossano
spesso ma lo fanno nel momento in cui si recano all'esterno,
quasi come una risposta all'ostentazione della donna
occidentale. Si tratta di una sorta di manifestazione di
appartenenza o di dominio maschilista, quale espressione di
una longa manus che non permette alla persona di
allontanarsi dalla casa domestica, quasi come un cordone
ombelicale che non si vuole spezzare. Si tratta, a suo avviso,
di un tipo di cultura che intacca il valore della persona
nella
sua individualità, fondandosi su un rapporto di
proprietà e di appartenenza ad un'altra persona.
Richiama, infine, il livello di sicurezza che ogni Paese
è chiamato ad assicurare: su tale profilo, vi sono dei
forti dubbi, poiché indossare il velo può
rappresentare una minaccia che rende impossibile una
identificazione chiara della persona, dando al sistema un
senso di precarietà. Ritiene infatti che la
possibilità di identificazione del soggetto e di cosa
faccia dia una concezione di sicurezza e di garanzia
differente, pur essendovi negli aeroporti dei sistemi di
controllo total body ovvero, in futuro, un sistema di
lettura tramite le pupille degli occhi.
In conclusione, auspica che nel prosieguo dell'iter
si tenga conto della necessità di affrontare il tema
sui tre livelli suesposti: il rispetto delle convinzioni
personali, il rispetto per la dignità della persona ed
il rispetto per la sicurezza degli altri, intesa come
sicurezza reale e percepita.
David FAVIA (IdV) auspica che si possa giungere quanto prima all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge presentate, così da poter portare a conclusione l'iter parlamentare sui provvedimenti in titolo che prosegue da troppo tempo.
Donato BRUNO, presidente, ribadisce che al termine degli interventi previsti in discussione generale si procederà alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.
Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per l'Attuazione del federalismo Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 12.
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e
attività culturali.
C. 3552 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con
osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Isabella BERTOLINI (PdL),
relatore, illustra i contenuti del provvedimento
in titolo. Ricorda che gli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge n. 64/2010, nel testo modificato dal Senato,
riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche.
In particolare, l'articolo 1 dispone l'intervento di uno o
più regolamenti di delegificazione al fine di
revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle
fondazioni lirico-sinfoniche.
L'articolo 2 prevede un'apposita procedura di contrattazione
collettiva in attesa della riforma organica prevista
dall'articolo 1. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di
personale dipendente dalle fondazioni. L'articolo 4, nel testo
modificato dal Senato, dispone che dal 2010 il Ministero possa
liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino
all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, applicando
i criteri e le modalità previsti dai decreti
vigenti.
L'articolo 6, nel testo modificato dal Senato, dispone che il
registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di
cui all'articolo 103 della legge n. 633 del 1941 comprende
anche le opere audiovisive.
L'articolo 7 prevede la costituzione di un nuovo Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), al
fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti
dalla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei
livelli occupazionali attuali dell'IMAIE in
liquidazione.
L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, dichiara
festa nazionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del
150o anniversario dell'unità d'Italia.
L'articolo 8 dispone l'abrogazione di varie disposizioni,
delle quali alcune connesse con le disposizioni recate dagli
articoli precedenti.
Rileva quindi che le disposizioni da esso recate sono
riconducibili, nel complesso, alla materia «promozione e
organizzazione di attività culturali», che il
terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce
alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le
regioni.
Ricorda peraltro che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478
del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della
cultura corrisponde a finalità di interesse generale
il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue
articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di
là del riparto di competenze per materia tra Stato e
regioni.
Con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
rileva che, se da un parte tali fondazioni sono state
trasformate in fondazioni private dal decreto legislativo n.
367 del 1996 e l'articolo 22 del suddetto decreto legislativo
stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti fondazioni
lirico-sinfoniche sono disciplinati dalle disposizioni del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente,
dall'altra parte, come evidenziato nella relazione
illustrativa al provvedimento, tali fondazioni «sono a
tutti gli effetti organismi di diritto pubblico, in quanto,
tra l'altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici
(Stato, regioni, province e altri)» ed in quanto i
relativi conti concorrono alla costruzione del conto economico
consolidato delle Amministrazioni pubbliche sulla base del
Sec95.
Ricorda inoltre che, in passato, già vi sono stati
interventi normativi volti a favorire il contenimento dei
costi per gli allestimenti ed il personale o a prevedere il
divieto di assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto
personale, quali quelli disposti dall'articolo 3-ter
del decreto-legge n. 7 del 2005, dall'articolo 1 della legge
finanziaria per il 2006 e dall'articolo 2, comma 390 della
legge finanziaria per il 2008.
Si sofferma quindi sul comma 6 dell'articolo 3, che dispone
che alle fondazioni liriche-sinfoniche continua ad applicarsi,
«sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto
privato», l'articolo 3, quarto e quinto comma della
legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di
lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di
diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001.
Evidenzia, al riguardo, che il suddetto comma 6 dell'articolo
3 sembrerebbe disporre l'applicazione alle fondazioni
lirico-sinfoniche, con efficacia retroattiva, delle
disposizioni - previgenti alla loro trasformazione in diritto
privato - in materia di divieto di trasformazione dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato e di nullità dei relativi contratti,
rendendole suscettibili di incidere su rapporti di lavoro in
corso di svolgimento.
Rileva poi che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso
dell'esame presso il Senato, prevede che il giorno 17 marzo
2011, ricorrenza del 150o anniversario della
proclamazione dell'Unità d'Italia, sia dichiarato
festa nazionale. Evidenzia, al riguardo, l'opportunità
di chiarire se si intende che tale giornata sia da
considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del
1949, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze
festive», che individua espressamente le giornate
festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne
conseguono.
Alla luce di quanto testè illustrato presenta una
proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi
allegato 1).
Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che la proposta di parere presentata dalla relatrice sia fragile sotto diversi aspetti. In primo luogo, si tratta di disposizioni che investono chiaramente una materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Questo emerge da una valutazione di prevalenza e da un'analisi dell'impostazione
del testo. Le sentenze della Corte costituzionale
richiamate nella proposta di parere possono riguardare singoli
profili ma ciò che il legislatore deve verificare
è l'impostazione generale del testo. Ricorda che dal
2004 la Corte costituzionale ha «bloccato» gli
interventi normativi in materia di spettacolo o di cinema
evidenziando come si tratti di una materia di rivedere. Con la
sentenza n. 255 del 2004 la Corte costituzionale ha quindi
sancito principi insuperabili con riguardo, in particolare,
alla necessità di una riforma profonda del Fondo unico
per lo spettacolo (FUS) per adeguarlo al nuovo assetto
costituzionale. Ricorda infatti come alla Camera sia in corso
l'esame parlamentare di proposte di legge che riguardano lo
spettacolo dal vivo fissando principi generali; lo stesso sta
avvenendo al Senato per la materia del cinema.
Ritiene pertanto inaccettabile che la I Commissione non rilevi
nel proprio parere che le disposizioni del provvedimento in
titolo investono una materia di competenza concorrente. La
brutta figura si farà tra qualche mese quando la Corte
costituzionale, se sarà presentato ricorso,
affermerà tale principio.
Ricorda inoltre che in base al dettato costituzionale non
è ammessa la potestà regolamentare dello Stato
nelle materie di competenza concorrente. Nel caso in
discussione, sicuramente non si tratta di materie di
competenza esclusiva dello Stato e non si vede come la I
Commissione non ritenga di affermarlo con chiarezza. Il
regolamento previsto all'articolo 1, in particolare, non
può essere qualificato come delegificazione ma
costituisce di fatto un'ampia delega al Governo, oltretutto
contenuta in un decreto-legge.
Chiede quindi che nella proposta di parere venga evidenziata
con chiarezza la natura concorrente della materia su cui
interviene il decreto-legge in esame, ricordando come non sia
consentito allo Stato esercitare la potestà
regolamentare in tale contesto. È necessario al
contempo evidenziare come ci si trovi di fronte ad una
violazione del principio costituzionale in base al quale lo
Stato non può travolgere l'autonomia privata. Da una
parte, la maggioranza teorizza una modifica dell'articolo 41
della Costituzione, che oltretutto a suo avviso non è
necessaria per liberalizzare ulteriormente gli ambiti di
intervento delle imprese, dall'altra parte ci si trova di
fronte ad un provvedimento che «statalizza» una
serie di aspetti e che si pone oltretutto in contrasto con le
disposizioni sull'autonomia contrattuale. Sottolinea come non
sia possibile intervenire con tali modalità nei
confronti di un soggetto di natura privatistica.
Raffaele VOLPI (LNP) ritiene imbarazzante
per la Camera affrontare in tempi così ristretti
provvedimenti come quello in esame, che richiederebbe
adeguati approfondimenti dei nodi problematici esistenti.
Tuttavia, per disciplina di maggioranza, il suo gruppo
assumerà una posizione coerente sul disegno di
legge in esame.
Sottolinea, in ogni modo, come nel corso dell'esame presso il
Senato il provvedimento sia stato ampiamente modificato ed
ampliato con interventi che investono profili delicati come
quello dell'autonomia contrattuale. Occorre, a suo avviso,
promuovere una riflessione su come garantire tempi adeguati ad
entrambe le Camere per intervenire sui progetti di legge in
discussione.
Ritiene il testo imbarazzante nel suo complesso per la pessima
qualità della legislazione che si riscontra. Si
sofferma quindi sulla disposizione dell'articolo 1, comma
1-bis, lettera b), in cui si prevede che tra
i criteri direttivi per l'adozione di regolamenti per la
riorganizzazione e la revisione dell'assetto delle fondazioni
lirico-sinfoniche è prevista la costituzione di un
tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i
rappresentanti sindacali dei lavoratori al fine di revisionare
glia spetti carenti della riforma attuata con il decreto
legislativo 29 giugno 1996 n. 367. Ritiene opportuno segnalare
nel parere tale disposizione che riguarda sedi di
concertazione poste al di fuori del Parlamento e procedure che
necessitano di una specifica disciplina.
Nel ribadire le riserve già espresse e la poca
condivisione rispetto ad alcuni profili del provvedimento in
esame, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, in
aderenza con la posizione della maggioranza.
Salvatore VASSALLO (PD), nel richiamare
quanto evidenziato dal collega Zaccaria, invita i colleghi
della Lega Nord Padania a riflettere sull'interpretazione
che la maggioranza vuole far prevalere nel parere da
esprimere alla Commissione di merito, richiamando frammenti
- oltretutto non proprio chiari - di alcune sentenze della
Corte costituzionale. Quello che si vuole fare è
considerare l'intervento normativo in discussione come se
riguardasse una materia di competenza esclusiva dello
Stato, nonostante ci si trovi chiaramente di fronte ad una
materia concorrente.
Ricorda come in una delle due sentenze richiamate nella
proposta di parere, la Corte costituzionale sottolinei come lo
sviluppo della cultura sia compito dell'intero apparato della
Repubblica in tutte le sue articolazioni, chiaramente
riferendosi all'articolo 114 della Costituzione che richiama i
comuni, le province, le città metropolitane, le
regioni e lo Stato. Dalla proposta di parere della relatrice
sembra invece che la Corte costituzionale sia intervenuta con
un tratto di penna sul testo dell'articolo 117 della
Costituzione, trasformando la materia in questione in un
ambito di competenza esclusiva dello Stato.
Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come il suo
gruppo non voterà a favore della proposta di parere
della relatrice. Ci si trova, infatti, di fronte ad una
delega ampia che incide sulla riserva di autonomia
regolamentare in una materia di competenza concorrente tra
lo Stato e le regioni.
Nel ritenere dirimenti anche le osservazioni testé
svolte dal collega Volpi, rileva come sulla materia in esame
sarebbe stato possibile intervenire fissando principi
fondamentali e individuando dei limiti alle competenze statali
che nel testo mancano.
Al contempo, rileva come sia evidente il profilo conflittuale
dell'intervento sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ci si
trova, oltretutto, in un momento in cui si assiste alla
nascita del nuovo ministero per l'attuazione del federalismo
mentre lo stesso concetto di federalismo sembra ormai estinto.
Nel formulare i migliori auguri al Ministro Brancher per la
recente nomina, auspica comunque che egli riesca a resuscitare
il federalismo.
Con il provvedimento in esame ritiene, quindi, che ci si trovi
di fronte ad un attacco frontale a formazioni sociali di
particolare rilevanza. Ritiene che il tema della
«ripubblicizzazione» dei soggetti in questione
poteva anche essere affrontato ma con uno spettro più
ampio rispetto a tutti i soggetti coinvolti ed evitando le
contraddizioni presenti nel testo attuale.
Andrea ORSINI (PdL) intende ricordare come la discussione riguardi le fondazioni lirico-sinfoniche la cui struttura è di natura privatistica ma il cui bilancio è costituito per oltre l'80 per cento da risorse pubbliche. Ritiene, quindi, incongruo parlare di «statalizzazione» rispetto ad un provvedimento che si fa carico di affrontare con responsabilità la situazione di tali fondazioni, fortemente in deficit, e di porre le basi per una maggiore razionalizzazione ad autonomia delle stesse.
Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come anche le fondazioni bancarie siano di natura pubblica.
Andrea ORSINI (PdL) evidenzia come nel caso delle fondazioni bancarie, esse non si basino su finanziamenti pubblici.
Beatrice LORENZIN (PdL), nel richiamare le precisazioni testé svolte dal collega Orsini, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Isabella BERTOLINI (PdL),
relatore, intende confermare la proposta di parere
presentata. Rileva infatti come i colleghi Zaccaria e
Vassallo abbiano evidenziato profili su cui si era
imperniata la relazione introduttiva da lei svolta e che
sono stati affrontati dalla Commissione, con la stessa
impostazione, con riguardo ad altri provvedimenti in
materia di sviluppo della cultura.
Per quanto riguarda il rilievo del collega Volpi in merito
all'articolo 1, comma 1-bis, lettera b),
può anche condividere nel merito al questione ma
ritiene che non possa essere evidenziata nel parere della
Commissione poiché non investe i profili di competenza
della stessa.
Rileva infine come, per evitare la presentazione di
provvedimenti di urgenza da parte del Governo da esaminare in
poco tempo, dovrebbero essere i singoli parlamentari ad
attivarsi affinché possano essere approvate in tempi
congrui leggi-quadro come quella sullo spettacolo dal vivo che
è da tempo all'esame della Camera e che il settore
richiede con urgenza dal 2000. Sarebbe quindi opportuna una
riflessione da parte di tutti per dare una spinta più
incisiva al ruolo dei parlamentari ed alle iniziative da essi
assunte.
Sesa AMICI (PD), anche alla luce della
conferma della proposta di parere da parte della relatrice,
ribadisce il voto contrario del proprio gruppo, che aveva
richiesto che l'esame si svolgesse nella Commissione nella
sua composizione plenaria, a riprova della delicatezza del
tema affrontato dal provvedimento.
Rileva come ci si trovi di fronte a due dati politici di
rilievo: si tratta di una riflessione troppo affrettata su
questioni delicate e dirimenti che avrebbero almeno
necessitato un eguale tempo di esame tra i due rami del
Parlamento. Al contempo, vi sono elementi che interferiscono
sul piano costituzionale e nel merito.
Ricorda come il provvedimento giunga al punto di affidare
all'ARAN la contrattazione per le fondazioni lirico-sinfoniche
e come si ponga in chiara discussione l'autonomia di tali
organismi con un provvedimento che costituisce l'ennesimo
schiaffo all'articolazione delle regioni e delle autonomie.
Ritiene inoltre che la relatrice lo abbia indirettamente
ammesso facendo riferimento alle legge-quadro sullo spettacolo
dal vivo, all'esame della Commissione cultura, che reca i
principi generali della materia. Si vuole invece far prevalere
una visione centralista senza pensare che il Fondo unico per
lo spettacolo (FUS) costituisce uno strumento fondamentale,
soprattutto per alcune regioni.
David FAVIA (IdV) esprime il voto contrario del proprio gruppo su un provvedimento palesemente incostituzionale, che incide su competenze chiaramente attribuite alle regioni dalla Carta costituzionale. Il testo in esame viene approvato in un momento in cui il Governo tenta, per un disegno di architettura costituzionale, di «distruggere» le regioni tagliando del 66 per cento i relativi fondi ed incidendo sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Ritiene inoltre esiguo ed improprio il tempo a disposizione della Camera per la discussione di una materia così importante.
Pierguido VANALLI (LNP) prende atto che in molti interventi è stato rilevato come, oltre che poca chiarezza, non vi sia «abbastanza federalismo» nel testo, ritenendolo un auspicio per poter chiarire una volta per tutte a chi compete cosa. Tenuto conto delle osservazioni contenute nella proposta di parere della relatrice, che auspica possano essere recepite nel prosieguo dell'iter, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.
La seduta termina alle 12.50.
Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per l'Attuazione del federalismo Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 12.50.
Modifiche alla legge n. 91 del 1992,
recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De
Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048
Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431
Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C.
2910 Garagnani.
(Seguito dell'esame e
rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2009.
Donato BRUNO, presidente, ricorda
che il 22 dicembre 2009 si è svolta in Assemblea la
discussione sulle linee generali sulle proposte di legge in
materia di cittadinanza. L'esame è ripreso il 12
gennaio 2010, quando l'Assemblea ha deliberato di rinviare
il provvedimento in Commissione, ai fini di un maggior
approfondimento del testo.
Ricorda quindi che nella seduta dell'11 maggio scorso, la
Commissione ha deliberato di svolgere una breve indagine
conoscitiva finalizzata ad approfondire gli aspetti
problematici rimasti aperti.
Nella giornata di venerdì 11 giugno hanno avuto luogo
le audizioni dei soggetti individuati sulla base delle
indicazioni fornite dai gruppi.
La Commissione riprende quindi oggi l'esame in sede referente delle suddette proposte di legge.
Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, nel richiamare quanto emerso nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione, esprime disponibilità ad un confronto serio ed articolato nell'ambito della Commissione.
Andrea SARUBBI (PD) ritiene che le
audizioni svolte dalla Commissione siano state utili ed
abbiano posto l'accento, con forte attualità, sulla
questione dell'attribuzione della cittadinanza ai minori.
Ricorda, infatti, come tutte le associazioni presenti
abbiano posto tale problema che invece era stato ignorato
dalla relatrice nella predisposizione del testo sottoposto
all'approvazione della Commissione.
Ritiene che alla vigilia dell'anniversario del
centocinquantesimo anno dell'unità d'Italia
andrà definito cosa vuol dire essere italiani oggi e
come lo si diventa, indipendentemente dal tempo necessario.
Auspica, quindi, che possa avere luogo un confronto
costruttivo nell'ambito della Commissione.
Donato BRUNO, presidente, preannuncia che, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'intenzione è quella di svolgere alcuni interventi nella discussione di carattere generale a cui far seguire una proposta di testo unificato da parte della relatrice.
Pierluigi MANTINI (UdC) sottolinea come ci
si trovi di fronte ad un tema che è stato
sufficientemente «arato», su cui le posizioni
di ciascuno sono chiare e si possono riassumere in due temi
fondamentali, su cui auspica ci possa essere un confronto.
In primo luogo, il tempo occorrente per acquisire la
cittadinanza seppur in presenza di una serie di condizioni;
in secondo luogo, il tema dello ius soli
temperato.
Ricorda come il secondo tema non sia stato addirittura preso
in considerazione nel testo approvato dalla Commissione, su
proposta della relatrice. Le audizioni ora svolte hanno posto
nuovamente il problema ed auspica possa esservi un dialogo
ulteriore che consenta di trovare una convergenza. Sono state
proposte anche soluzioni
come quella della «cittadinanza a punti» sulle
quali occorre un approfondimento.
Ritiene tuttavia che in questa fase spetti alla relatrice
rimuovere una pregiudiziale di fondo, considerato che
altrimenti è inutile individuare un possibile
iter di esame. Ritiene infatti che per trovare
soluzioni costruttive occorrerà superare i veti
politici che allo stato persistono.
Isabella BERTOLINI (PdL),
relatore, ritiene opportuno, anche alla luce delle
audizioni svolte e del fatto che le condizioni politiche
allo stato non sono mutate, richiedere al Ministero
dell'interno dati ulteriori riguardo all'iter
burocratico che riguarda l'attribuzione della cittadinanza
ai minori che nascono in Italia, una volta raggiunti i
requisiti previsti dalla legge.
Rileva, infatti, come molto spesso si acquisiscono più
notizie dagli organi di stampa su casi particolari che dalle
fonti ufficiali. È quindi, a suo avviso, importante
acquisire tali elementi conoscitivi per poter poi dare una
soluzione ai problemi esistenti.
Rileva, inoltre, come una normativa in materia di cittadinanza
dovrebbe coordinarsi necessariamente con le nuove leggi in
materia di immigrazione. Ricorda, in particolare, che dal 2011
troverà applicazione l'accordo di integrazione,
previsto dalla normativa sul «pacchetto
sicurezza». Sarà quindi a suo avviso importante
svolgere una discussione ed un approfondimento sul
funzionamento di tale nuovo strumento e sulla sua incidenza
rispetto alla questione della cittadinanza. In particolare,
ricorda che in tale accordo si prevedono requisiti come lo
svolgimento di un test inerente alla conoscenza della lingua e
della cultura civica: non vorrebbe quindi che il nuovo
percorso per la cittadinanza creasse duplicazioni rispetto a
quanto già stabilito.
Occorre quindi comprendere il funzionamento nella
realtà dei nuovi strumenti previsti dalla legge e
svolgere, di conseguenza, un'ulteriore riflessione per evitare
duplicazioni.
Fa inoltre presente di essersi attivata per acquisire
informazioni dalla prefetture sulle modalità
applicative riguardanti le richieste di cittadinanza:
è a suo avviso fondamentale comprendere dove si creano
gli «intoppi burocratici», da più parti
lamentati come una delle maggiori cause del problema,
così da poter elaborare principi di buon funzionamento
nell'ambito delle proposte di legge che si stanno
esaminando.
David FAVIA (IdV) rileva come l'acquisizione dei dati numerici richiamati dalla relatrice potrebbe essere richiesta formalmente dalla Commissione al Ministero dell'interno, anche per evitare eccessivi allungamenti dei tempi.
Salvatore VASSALLO (PD) intende evidenziare ulteriori quesiti che potrebbero essere utilmente posti al Ministero dell'interno sul tema della cittadinanza.
Donato BRUNO, presidente, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, ritiene che entro la giornata di domani potranno essere raccolti tutti gli elementi conoscitivi su cui si intende chiedere al Ministero dell'interno di fornire dati ed elementi informativi alla Commissione.
David FAVIA (IdV) prende atto di quanto evidenziato dal presidente sui tempi da seguire ma ritiene imbarazzante che la Commissione debba sottostare ad elementi forniti dal Governo o a veti politici. Concorda comunque sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento purché questo avvenga in tempi brevi considerato l'ampio dibattito che già si è svolto sulla materia. Ritiene che le questioni fondamentali riguardino, da una parte, chi nasce in Italia ed il percorso che gli viene richiesto, con particolare riguardo all'introduzione dello ius soli temperato
e, dall'altra parte, gli immigrati che giungono in Italia
in età molto giovane per i quali potrà essere
richiesta una soluzione più o meno lunga e
l'acquisizione della cittadinanza al massimo alla maggiore
età, anche se sarebbe più opportuno
consentirla prima. Infine, un'ulteriore questione riguarda
l'attribuzione della cittadinanza ai maggiorenni, sulla quale
occorre abbreviare i tempi poiché i dieci anni
previsti dalla legge diventano oggi di fatto quindici o
venti.
Ribadisce quindi l'esigenza di non allungare oltremodo i tempi
dell'esame parlamentare delle proposte di legge in titolo
poiché questo prolungamento non fa onore all'immagine
della Commissione e del Parlamento nel suo complesso.
Luciano DUSSIN (LNP), nel condividere le
richieste di approfondimento testé prospettate
dalla relatrice, ricorda come da più di un decennio
l'argomento sia stato oggetto di discussione in
Commissione.
Rileva come alla base delle decisioni vi sia sempre stata una
questione politica e richiama quanto proposto già nel
1996 da alcuni gruppi in merito all'estensione della
capacità di voto agli stranieri. A tale proposta non
è seguito un intervento normativo poiché
ciò rendeva necessaria una modifica costituzionale;
conseguentemente, è stata individuata quale soluzione
alternativa l'anticipazione da dieci a cinque anni del
requisito previsto dalla legge per l'attribuzione della
cittadinanza.
Ritiene quindi chiaro il tema in questione e le ragioni che
non hanno poi portato ad una decisione definitiva. Rileva come
oggi ci si trovi di fronte all'ennesimo tentativo finalizzato
al raggiungimento dell'obiettivo iniziale. Evidenzia come
l'attribuzione della cittadinanza con maggiore
facilità ai minori o a chi nasce nel territorio
italiano equivale ad attribuire la cittadinanza anche ai
genitori. In tale caso, infatti, non sarebbe possibile
l'espulsione in caso di reato.
Sottolinea, pertanto, come con argomentazioni di carattere
emotivo si sta cercando di coinvolgere i cittadini su un tema
che necessita di grande attenzione ed approfondimento.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.05.
Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.
La seduta comincia alle 13.05.
Disposizioni in materia di usura e
di estorsione, nonché di composizione delle crisi
da sovraindebitamento.
Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed
abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con
osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Maria Elena STASI (PdL),
relatore, illustra l'ulteriore nuovo testo
elaborato dalla Commissione di merito in materia di usura e
di estorsione, nonché di composizione delle crisi
da sovraindebitamento, al fine di recepire le condizioni
espresse dalla V Commissione Bilancio.
Fa quindi presente che l'osservazione formulata dal Comitato
permanente per i pareri della I Commissione nel parere
espresso sul precedente testo non è stata recepita
dalla II Commissione.
Ritiene quindi opportuno formulare una proposta di parere
favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2) che
evidenzi nuovamente tale profilo che attiene all'articolo 22
ed all'opportunità di definire
la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, ivi previsti, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.10.
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010,
n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini
in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per
l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
Emendamenti C. 3496-A.
(Parere all'Assemblea).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. (C. 3552 Governo, approvato dal Senato).
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3352 Governo, già
approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e
attività culturali»,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono
riconducibili, nel complesso, alla materia «promozione e
organizzazione di attività culturali», che il
terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce
alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le
regioni,
tenuto conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del
2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della
cultura corrisponde a finalità di interesse generale
il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue
articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di
là del riparto di competenze per materia tra Stato e
regioni,
preso atto che l'articolo 2 prevede un'apposita procedura per
la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro
delle fondazioni lirico-sinfoniche e che l'articolo 3 reca
disposizioni in materia di personale delle suddette
fondazioni;
rilevato, in proposito, che se da un parte tali fondazioni
sono state trasformate in fondazioni private dal decreto
legislativo n. 367 del 1996 e che l'articolo 22 del suddetto
decreto legislativo stabilisce che i rapporti di lavoro dei
dipendenti fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinati
dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti
e regolati contrattualmente, dall'altra parte, come
evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento,
tali fondazioni «sono a tutti gli effetti organismi di
diritto pubblico, in quanto, tra l'altro, finanziate in larga
parte da soggetti pubblici (Stato, regioni, province e
altri)» ed in quanto i relativi conti concorrono alla
costruzione del conto economico consolidato delle
Amministrazioni pubbliche sulla base del Sec95,
preso atto inoltre che, in passato, già vi sono stati
interventi normativi volti a favorire il contenimento dei
costi per gli allestimenti ed il personale o a prevedere il
divieto di assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto
personale (articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del
2005, articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 e
articolo 2, comma 390 della legge finanziaria per il
2008),
rilevato che il comma 6 dell'articolo 3 dispone che alle
fondazioni liriche-sinfoniche continua ad applicarsi,
«sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto
privato», l'articolo 3, quarto e quinto comma della
legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di
lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in
soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del
2001,
evidenziato, al riguardo, che il suddetto comma 6
dell'articolo 3 sembrerebbe disporre l'applicazione alle
fondazioni lirico-sinfoniche, con efficacia retroattiva, delle
disposizioni - previgenti alla loro trasformazione in diritto
privato - in materia di divieto di trasformazione dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato e di nullità dei relativi contratti,
rendendole suscettibili di incidere su rapporti di lavoro in
corso di svolgimento,
rilevato che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso
dell'esame presso il Senato, prevede che il giorno 17 marzo
2011, ricorrenza del 150o anniversario della
proclamazione dell'Unità d'Italia, sia dichiarato
festa nazionale,
evidenziata, al riguardo, l'opportunità di chiarire se
si intende che tale giornata sia da considerarsi festa
nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive»,
che individua espressamente le giornate festive nell'arco
dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono,
esprime
con le seguenti osservazioni:
1) al comma 6 dell'articolo 3 appare opportuno valutare il
mantenimento della previsione per cui alle fondazioni
liriche-sinfoniche continua ad applicarsi, «sin dalla
loro trasformazione in soggetti di diritto privato»,
l'articolo 3, quarto e quinto comma della legge n. 426 del
1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati
dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e
al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 368 del 2001;
2) all'articolo 7-bis, appare opportuno chiarire se
si intende che la giornata del 17 marzo 2011 sia da
considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del
1949, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze
festive», che individua espressamente le giornate
festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne
conseguono.
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb.).
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C.
2364, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in
materia di usura e di estorsione, nonché di
composizione delle crisi da sovraindebitamento»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono
riconducibili alle materie «giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale» e
«ordine pubblico e sicurezza», che il secondo
comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato,
richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22, che
attribuisce agli «enti pubblici» la
facoltà di costituire organismi con adeguate garanzie
di indipendenza e professionalità deputati, su istanza
della parte interessata, alla composizione delle crisi di
sovraindebitamento,
rilevato che, sotto il profilo della legislazione generale
dello Stato, sembra opportuno definire le funzioni ed il ruolo
degli organismi di composizione della crisi, di cui
all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento
agli «enti pubblici» non dia luogo ad una
eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a
costituire gli organismi in questione,
preso atto che il Capo II reca un procedimento per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzato al
raggiungimento di un accordo, omologato dal giudice ai sensi
dell'articolo 19, a condizione che ad esso abbiano aderito i
creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei
crediti e che siano state rispettate le procedure previste dal
Capo II,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
definire la composizione, le funzioni ed il ruolo degli
organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22,
valutando altresì se il riferimento agli «enti
pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed
indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli
organismi in questione.