PARERE SULLA PROPOSTA
DI DIRETTIVA TRATTA 2010
Riteniamo che possa esprimersi un generale apprezzamento per i
contenuti della proposta, in particolare con riguardo:
1. Alla
metodologia utilizzata e le conseguenti tecniche legislative prescelte.
2. All'inclusione
delle attivit illecite fra le forme di sfruttamento;
3. All'adozione
di misure a protezione delle vittime durante il procedimento penale (in
particolare per la segretezza imponibile sulla identit e per la previsione di
audizione protetta);
4. Al riconoscimento
del diritto al gratuito patrocinio;
5. All'introduzione
del principio di extraterritorialit;
6. Alla
previsione di non punibilit per i reati commessi dalla vittima in ragione del
suo status.
7. Alla scelta
di non criminalizzare i fruitori di prestazioni sessuali a pagamento se non nel
caso esclusivo in cui abbiano coscienza dello status di vittima di tratta;
Riteniamo, altres, utile proporre alcune
integrazioni alla proposta di Direttiva, pi esattamente,
crediamo sia necessario:
I.
Superare anche la Direttiva n. 81 per svincolare il
rilascio del un permesso di soggiorno a favore della vittima dalla
collaborazione piena della stessa con l'autorit giudiziaria. Proponiamo dunque
l'adozione di un sistema di doppio binario sul modello italiano o quantomeno la possibilit
per la vittima di accedere al rilascio del permesso di soggiorno anche nei
due seguenti casi: 1) quando nonostante la collaborazione della vittima
non stato possibile n individuare n arrestare il reo e risulta comunque
attendibile il racconto della vittima stessa; 2)
quando la vittima ha collaborato raccontando la propria storia e omettendo solo
quegli elementi che avrebbero consentito alle forze dell'ordine di effettuare
l'individuazione e l'arresto in base alle sole dichiarazioni della vittima,
dovendosi considerare elementi che rendono allo sfruttatore lapalissiano il
ruolo di quest'ultima e dunque creano per la stessa un pericolo concreto di
ritorsione. In ogni caso, si ritiene opportuno specificare la
natura rinnovabile e convertibile del permesso di soggiorno rilasciato
alla vittima.
II.
La specifica previsione del diritto al risarcimento effettivo della
vittima, ossia al diritto della vittima a ottenere (tramite apposito fondo
statale) un risarcimento del danno anche nei casi in cui di fatto il
responsabile penale non ha beni sottoponibili a escussione.
III.
L'inserimento della specifica previsione dell'obbligo di adozione
di protocolli di identificazione delle vittime di tratta in cui, fra
l'altro, si riconosca il ruolo svolto dai servizi sociali pubblici e privati.
IV.
Evidenziare nella parte introduttiva, il necessario approccio
umanitario da adottare in tutta la normativa di settore, con il conseguente
primato da riconoscersi alla misure di tutela della vittima anche rispetto ai
profili di repressione del fenomeno criminale.