LEGGE
2 luglio 2010
, n. 108
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio
2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(10G0131)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di
esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione
stessa.
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600, il terzo comma e' abrogato;
b) all'articolo 601, il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 602, il secondo comma e' abrogato;
d) dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente:
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati
previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla
meta':
a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o
al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita'
fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro
sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui
agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da
un terzo alla meta'».
Art. 4
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2043):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal
Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro senza portafoglio per
le pari opportunita' (Carfagna) il 1° marzo 2010.
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari
esteri), in sede referente, il 2 marzo 2010, con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente,
l'1 e 23 marzo 2010.
Relazione annunciata il 26 marzo 2010 (atto n. 2043-A relatori
sen. Benedetti Valentini e sen. Compagna).
Esaminato in Aula il 30, 31 marzo 2010 ed approvato il 14 aprile
2010.
Camera dei deputati (atto n. 3402):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari
esteri), in sede referente, il 19 aprile 2010 con pareri delle
commissioni I, V, VII, IX, XI, XII, XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente,
il 6, 13, 27 maggio 2010.
Esaminato in aula il 1° giugno 2010 ed approvato, il 3 giugno
2010.
Parte di provvedimento in formato grafico
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29.07.2010
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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