LEGGE 2 luglio 2010 , n. 108
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio
2005,  nonche'  norme  di   adeguamento   dell'ordinamento   interno.
(10G0131) 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
    1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare  la
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro  la  tratta  di
esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
    1. Piena ed intera esecuzione e' data  alla  Convenzione  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione
stessa. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
     Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone 
 
    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 600, il terzo comma e' abrogato; 
  b) all'articolo 601, il secondo comma e' abrogato; 
  c) all'articolo 602, il secondo comma e' abrogato; 
    d) dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La  pena  per  i  reati
previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo  alla
meta': 
  a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto; 
  b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o
al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; 
  c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita'
fisica o psichica della persona offesa. 
    Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente  libro
sono commessi al fine di realizzare od agevolare  i  delitti  di  cui
agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate  da
un terzo alla meta'». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
    1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 2 luglio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Frattini,  Ministro  degli   affari
                                  esteri 
 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                  Carfagna,  Ministro  per  le   pari
                                  opportunita' 
 
 
 Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 2043): 
    Presentato dal  Ministro  degli  affari  esteri  (Frattini),  dal
Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro senza portafoglio per
le pari opportunita' (Carfagna) il 1° marzo 2010. 
    Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia)  e  3ª  (Affari
esteri), in sede  referente,  il  2  marzo  2010,  con  pareri  delle
commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª. 
    Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in  sede  referente,
l'1 e 23 marzo 2010. 
    Relazione annunciata il 26 marzo 2010 (atto  n.  2043-A  relatori
sen. Benedetti Valentini e sen. Compagna). 
    Esaminato in Aula il 30, 31 marzo 2010 ed approvato il 14  aprile
2010. 
Camera dei deputati (atto n. 3402): 
    Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e  III  (Affari
esteri), in sede referente,  il  19  aprile  2010  con  pareri  delle
commissioni I, V, VII, IX, XI, XII, XIV. 
    Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede  referente,
il 6, 13, 27 maggio 2010. 
    Esaminato in aula il 1° giugno 2010 ed  approvato,  il  3  giugno
2010. 

        
      
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      

29.07.2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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