N. 00540/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00758/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 758 del 2010, proposto da:
Mohamed ABDELRAZEK KHALIFA KHALIFA, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Savio, con domicilio eletto presso Guido Savio in Torino, via Susa, 32;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; QUESTURA DI TORINO;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento del Questore di Torino, prot. n. 360/2010 del 2 aprile 2010, notificato al ricorrente in data 29 aprile 2010, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per minore et in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2010 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris;

che, infatti, il ricorrente doveva essere considerato minore accompagnato, ai sensi dellart. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, in base allatto di delega ufficiale n. 1147/D, del 3 maggio 2009, con il quale i genitori lo avevano affidato alla sorella (doc. n. 6 del ricorrente);

che sussiste anche il requisito del periculum in mora, in relazione alla situazione di clandestinit nella quale il ricorrente, allo stato, si trova nonch al disposto suo allontanamento dal territorio nazionale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda,

 

Accoglie

 

listanza cautelare proposta e, per leffetto, sospende lefficacia del provvedimento del Questore di Torino, prot. n. 360/2010, del 2 aprile 2010.

 

La presente ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la segreteria del tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

Cos deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2010

IL SEGRETARIO