N. 00540/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00758/2010
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro
generale 758 del 2010, proposto da:
Mohamed ABDELRAZEK KHALIFA KHALIFA, rappresentato e difeso dall'avv. Guido
Savio, con domicilio eletto presso Guido Savio in Torino, via Susa, 32;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in
Torino, corso Stati Uniti, 45; QUESTURA DI TORINO;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
1) del provvedimento del Questore
di Torino, prot. n. 360/2010 del 2 aprile 2010, notificato al ricorrente in
data 29 aprile 2010, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di conversione
del permesso di soggiorno rilasciato per minore et in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato;
2) di ogni altro atto
presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c.,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 7 luglio 2010 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo sommario
esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da
apprezzabili profili di fumus boni iuris;
che, infatti, il ricorrente
doveva essere considerato minore accompagnato, ai sensi dellart. 32, comma
1, del d.lgs. n. 286 del 1998, in base allatto di delega ufficiale n.
1147/D, del 3 maggio 2009, con il quale i genitori lo avevano affidato alla
sorella (doc. n. 6 del ricorrente);
che sussiste anche il requisito
del periculum in mora, in relazione alla situazione di clandestinit nella
quale il ricorrente, allo stato, si trova nonch al disposto suo allontanamento
dal territorio nazionale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, Sezione seconda,
Accoglie
listanza cautelare proposta e,
per leffetto, sospende lefficacia del provvedimento del Questore di Torino,
prot. n. 360/2010, del 2 aprile 2010.
La presente ordinanza sar
eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la segreteria del
tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos deciso in Torino nella
camera di consiglio del giorno 7 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario
Antonino Masaracchia,
Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2010
IL SEGRETARIO