Sezione Piemonte

 

 

 

Proposte rivolte alle competenti istituzioni locali

in merito allapplicazione della normativa vigente, al fine di promuovere

la tutela dei diritti dei minori stranieri e la prevenzione della devianza minorile

 

 

 

Per promuovere il reinserimento sociale dei minori stranieri sottoposti a procedimento penale, fondamentale poter proporre a questi ragazzi dei seri progetti educativi e di integrazione. Oggi, questo sta diventando sempre pi difficile. Le modifiche normative apportate dal c.d. pacchetto sicurezza e ladozione di interpretazioni restrittive della normativa vigente, con riferimento in particolare al rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et, rischiano infatti di interrompere bruscamente al compimento dei 18 anni i percorsi di integrazione compiuti con impegno e risultati positivi da molti di questi ragazzi, condannandoli a una situazione di irregolarit e marginalit.

I due gruppi di minori per i quali si pongono attualmente i maggiori problemi sono:

-       i minori stranieri non accompagnati dai genitori, che siano entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni e/o non abbiano partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni;

-       i minori stranieri condannati per reati c.d. ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

La mancanza di qualsiasi prospettiva di soggiorno regolare in Italia alla maggiore et rende di fatto impossibile proporre a questi minori credibili percorsi di inclusione sociale. Questi ragazzi, infatti, hanno la consapevolezza che, anche se seguiranno con impegno un percorso scolastico, formativo e lavorativo e non commetteranno alcun reato, alla maggiore et non potranno comunque ottenere un permesso di soggiorno e potranno essere espulsi in qualsiasi momento. Essi saranno quindi spinti ad allontanarsi dai percorsi di integrazione e molto facilmente finiranno sfruttati nel lavoro nero o in attivit illegali, facili prede di organizzazioni criminali. I nuovi arrivati, probabilmente, sceglieranno sempre pi spesso di restare nella clandestinit, al di fuori del sistema di accoglienza e integrazione, e di nascondere la loro vera identit. Vi inoltre il forte rischio che aumenti il numero di minori non accompagnati portati in Italia prima del compimento dei 15 anni.

In conseguenza di unapplicazione restrittiva della normativa riguardante i reati ostativi, anche ragazzi nati o comunque cresciuti in Italia rischiano di vedersi preclusa, magari per aver commesso reati di modesta gravit, qualsiasi possibilit di soggiorno regolare dopo i 18 anni, con effetti estremamente negativi anche sul loro processo di sviluppo identitario.

Oltre alle modifiche relative al rilascio del permesso alla maggiore et, altre due norme introdotte dal pacchetto sicurezza – il reato di soggiorno illegale e la c.d. aggravante di clandestinit – ove venissero applicate anche ai minorenni, renderebbero molto pi difficile la promozione di percorsi di inclusione sociale dei minori stranieri presenti sul nostro territorio.

 

evidente che tutto ci comporterebbe:

-   gravissime violazioni dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo a tutti i minori che si trovino sul territorio italiano, senza discriminazioni, indipendentemente dalla nazionalit e dalla posizione in ordine al soggiorno (diritti allistruzione, alla salute, alla protezione dallo sfruttamento ecc.);

-   una palese violazione dei principi su cui si fonda la normativa internazionale e italiana in materia di giustizia penale minorile, volti al reinserimento sociale del minore autore di reato;

-   uno spreco delle risorse umane e finanziarie investite da enti pubblici e privati per favorire linclusione sociale di questi minori, risorse che dovranno comunque continuare ad essere investite, posto che le norme costituzionali, internazionali e di diritto interno che obbligano lo Stato italiano a promuovere il reinserimento sociale dei minori stranieri autori di reato, e pi in generale a garantire la tutela dei diritti dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non sono state in alcun modo modificate;

-   un probabile aumento della devianza minorile tra i minori stranieri, con un conseguente aggravamento del senso di insicurezza nella societ italiana, in contrasto con gli stessi obiettivi dichiarati dal pacchetto sicurezza.

 

***

 

Alcuni dei problemi sopra citati potrebbero essere risolti solo grazie a un intervento legislativo. Anche nellattuale contesto normativo, per, vi sono importanti spazi di intervento a livello locale.

In primo luogo, infatti, sono previsti margini di discrezionalit nellapplicazione della normativa da parte delle competenti istituzioni locali. Tale discrezionalit particolarmente ampia con riferimento ad alcune disposizioni, come ad esempio lart. 18 co. 6 T.U. 286/98.

Si consideri, in secondo luogo, che alcune delle norme cui si fa qui riferimento possono essere interpretate in modo pi o meno restrittivo. Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza costituzionale, tra pi interpretazioni possibili di qualsiasi disposizione normativa necessario che si privilegi sempre soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali della Repubblica. Tra questi, assume particolare rilievo il principio del superiore interesse del minore sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 176/91), in base a cui In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorit amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Come chiarito dal Comitato ONU sui diritti dellinfanzia, motivazioni non fondate sui diritti, ad esempio riguardanti il controllo generale dellimmigrazione, non possono prevalere sulle considerazioni relative al superiore interesse del minore (Commento generale n. 6, CRC/GC/2005/6, par. 85). Dunque, nei casi in cui il testo della norma possa essere interpretato nel senso di consentire il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, in tal modo garantendo maggiormente i diritti del minore (per i motivi sopra delineati), dovr essere privilegiata questa interpretazione.

 

Auspichiamo dunque che si avvii un confronto tra tutte le istituzioni competenti, riguardo alle possibilit di proporre percorsi di integrazione ai minori stranieri presenti sul nostro territorio, affrontando le problematiche sopra delineate e in particolare individuando quei casi in cui, nel pieno rispetto della normativa vigente (come modificata, da ultimo, con legge n. 94/09), possa essere rilasciato un permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, a determinate condizioni, anche:

-       ai minori stranieri non accompagnati dai genitori, che siano entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni e/o non abbiano partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni;

-       ai minori stranieri (accompagnati e non accompagnati) che abbiano commesso reati c.d. ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

 

Nella speranza di poter utilmente contribuire a tale confronto, si presentano di seguito alcune proposte relative allapplicazione della normativa vigente, con particolare riferimento a:

1.    il regime transitorio in relazione allapplicazione dei requisiti introdotti dalla legge 94/09;

2.    il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai minori affidati a cittadino straniero ex art. 4 legge 184/83;

3.    il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18, co. 6, T.U. 286/98;

4.    lapplicazione della normativa riguardante i reati c.d. ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno;

5.    lo status del neo-maggiorenne che ha presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni;

6.    linapplicabilit del reato di soggiorno illegale e dellaggravante di clandestinit ai minorenni.

 

 

 


1. Il regime transitorio in relazione allapplicazione dei requisiti introdotti dalla legge 94/09

 

Le nuove disposizioni introdotte dalla legge 94/09 in materia di rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et non dovrebbero applicarsi ai minori stranieri non accompagnati entrati in Italia prima della data di entrata in vigore di tale legge (8 agosto 2009) e che compiano la maggiore et entro i due anni successivi a tale data, essendo tali minori nell'impossibilit di soddisfare i criteri sopravvenuti, e non potendo la legge imporre un adempimento impossibile n avere efficacia retroattiva.

A questi minori dunque, se affidati ai sensi dellart. 2 legge 184/83 o sottoposti a tutela, dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno al compimento della maggiore et a prescindere dalla dimostrazione della presenza in Italia da almeno tre anni e della partecipazione a un progetto di integrazione per almeno due anni, in applicazione dellart. 32, co. 1 T.U. 286/98 previgente, cos come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato (richiamata da ultimo dalla circolare del Ministero dellInterno del 28.3.2008).

 

Tale interpretazione trova fondamento anche nella giurisprudenza maturata in seguito alla precedente riforma dellart. 32 con legge n. 189/2002. Risultano particolarmente rilevanti, a tal proposito, le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3690/2007 e n. 2951/2009 (relative a casi di minori che non potevano dimostrare il requisito della partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione), di cui si riportano i passaggi pi significativi:

Il comma 1-bis richiede che lo straniero minorenne sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile. Il comma 1-ter stabilisce che il possesso il possesso dei requisiti (segnatamente – per quanto qui rileva - che l'interessato abbia seguito il progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni) deve essere garantito e comprovato con idonea documentazione dall'ente pubblico o privato che gestisce il progetto di integrazione.

Detti requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente alla entrata in vigore dei menzionati commi, non abbia avuto a disposizione - a partire da tale momento - il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un'applicazione retroattiva.

Nella specie l'appellante diventato maggiorenne il 7.7.2003, sicch dalla data di entrata in vigore della legge era trascorso un tempo largamente inferiore ai due anni richiesti, il che gli impediva di conseguire il requisito alla data utile (quella di scadenza del permesso di soggiorno da minorenne). Salvo, appunto, a voler ritenere che detto requisito doveva essere predisposto prima che entrasse in vigore la norma che ne sancisse la obbligatoriet. Il che non pu essere. (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 3690/2007)

Peraltro, deve essere osservato come lo stesso precedente giurisprudenziale sopra richiamato, che il Collegio condivide, abbia rimarcato limpossibilit di applicare la norma di cui si tratta a soggetti che abbiano compiuto la maggiore et prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni. I suddetti cittadini stranieri evidentemente non possono, in termini materiali e giuridici, partecipare ad un progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni prima del compimento della maggiore et. Diversamente opinando, la norma un'efficacia retroattiva, ed imporrebbe un adempimento impossibile (C. di S., VI, 27 giugno 2007, n. 3690, sopra citata).

Afferma, di conseguenza, il Collegio che lart. 32, comma 1 bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consente la trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione ivi disciplinati, abbiano raggiunto la maggiore et prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore. (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2951/2009)

 

Tale giurisprudenza risulta rilevante rispetto alla questione in oggetto, non solo perch afferma i principi generali di irretroattivit della legge e inesigibilit di un adempimento impossibile, ma anche perch oggi ci troviamo in una situazione del tutto analoga a quella che si era creata in seguito allentrata in vigore della legge 189/02.

Come noto, infatti, i requisiti relativi alla dimostrazione dei tre anni di presenza in Italia e due anni di partecipazione a un progetto di integrazione erano stati introdotti dalla riforma del 2002.

Negli anni successivi, tuttavia, il Consiglio di Stato aveva affermato, con le sentenze n. 1681/05 e n. 564/07, che tali requisiti erano da interpretarsi come alternativi e non concorrenti ai requisiti di cui allart. 32, co. 1 T.U. 286/98 (affidamento o tutela).

Il Ministero dellInterno aveva infine chiarito, con circolare del 28.3.2008, che nel caso in cui un minore straniero sia stato sottoposto ad un provvedimento formale di affidamento o tutela, le [questure], al compimento della maggiore et, potranno rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio.

Dunque, solo in seguito alla modifica apportata dalla legge 94/09 che i requisiti della presenza in Italia da almeno tre anni e della partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni devono essere richiesti ai minori stranieri non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et.

Per tale motivo, si pone oggi lo stesso problema interpretativo, relativo allirretroattivit dellapplicazione di tali requisiti, che si era posto in seguito allentrata in vigore della legge 189/02, e di conseguenza risulta particolarmente rilevante la giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra citata.

 

 

 


2. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai minori affidati a cittadino straniero ex art. 4 legge 184/83

 

Lart. 32, co. 1 T.U. 286/98 stabilisce che al minore nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allart. 31, co. 1 e 2, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, a prescindere dalla verifica dei requisiti di cui ai commi 1-bis e ter dello stesso art. 32 (ovvero essere entrati in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni).

Ora, l'art. 31 co. 2 T.U. 286/98 prevede che al minore affidato a cittadino straniero ai sensi dellart. 4 legge 184/83 sia rilasciato, al compimento dei 14 anni, un permesso di soggiorno per motivi familiari, alle stesse condizioni previste per il minore convivente con il genitore: Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno.

Inoltre, lart. 29, co. 2 T.U. 286/98 stabilisce che i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli ai fini del ricongiungimento: Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

 

Naturalmente, il riferimento allaffidamento ai sensi dellart. 4 legge 184/83 comprende senzaltro tanto gli affidamenti amministrativi, disposti dai servizi sociali e resi esecutivi dal Giudice tutelare (art. 4, co. 1) quanto gli affidamenti giudiziari, disposti dal Tribunale per i minorenni (art. 4, co. 2): entrambe le tipologie di affidamento, infatti, sono disciplinate dallart. 4 della legge 184/83, che non pone alcuna distinzione tra esse ai fini che qui interessano. Tale equiparazione stata pi volte ribadita dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato (si vedano in particolare: Corte Cost., sent. 198/2003 e Consiglio Stato, sent. 1681/2005, riprese dalla giurisprudenza successiva). Ad esempio, la Corte Costituzionale afferma: Questa disposizione [art. 32, co. 1] viene pacificamente interpretata, secondo quanto riconosce anche l'organo remittente, come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cio sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge.

 

N si pu ragionevolmente sostenere che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato ai sensi dellart. 31, co. 2 soltanto ai minori che prima del compimento dei 14 anni siano stati iscritti sul permesso di soggiorno del genitore o dellaffidatario. Tale interpretazione, infatti, comporterebbe unirragionevole disparit di trattamento tra i minori entrati in Italia prima del compimento dei 14 anni e i minori entrati a 14 anni compiuti.

Come appena visto, lart. 31, co. 2 non stabilisce alcuna distinzione tra i figli e i minori affidati ai sensi dellart. 4 legge 184/83, e lart. 29, co. 2 prevede esplicitamente la loro equiparazione. Dal combinato disposto di tali norme, dunque, si pu agevolmente dedurre che anche ai minori affidati – in quanto equiparati ai figli – pu essere rilasciato, quando abbiano compiuto i 14 anni, un permesso di soggiorno per motivi familiari.

 

Si noti inoltre che, in base alla normativa vigente, i minori affidati a parenti entro il quarto grado non possono essere considerati minori stranieri non accompagnati. Lart. 1 del D.p.c.m. 535/99, infatti, definisce come minore straniero non accompagnato il minore straniero che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Come noto, il minore che sia stato affidato dai genitori a parenti entro il quarto grado ai sensi dellart. 9, co. 4 legge 184/83, non si trova privo di assistenza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano e dunque non rientra in tale categoria. A maggior ragione, se laffidamento stato formalizzato ai sensi dellart. 4, co. 1 legge 184/83, previo consenso manifestato dai genitori secondo le procedure previste.

 

Ove anche residuassero dubbi in merito allinterpretazione dellart. 31, co. 2, e si sostenesse che tale disposizione possa essere interpretata sia nel senso di consentire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al minore affidato, sia nel senso contrario, dovr necessariamente essere adottata la prima interpretazione. Come gi accennato in premessa, infatti, tra pi interpretazioni possibili di qualsiasi disposizione normativa necessario che si privilegi sempre soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali della Repubblica, tra i quali assume particolare rilievo il principio del superiore interesse del minore sancito dallart. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e richiamato anche allart. 28, co. 3 T.U. 286/98[1]. Posto che la titolarit di un permesso di soggiorno per motivi familiari evidentemente garantisce i diritti del minore assai pi di un permesso per minore et (per i motivi delineati in premessa), lart. 31 co. 2 dovr essere interpretato nel senso di consentire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto soluzione rispondente al superiore interesse del minore.

 

In tal senso si pi volte espresso anche il Tribunale di Torino, che ha affermato chiaramente che ai minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, anche se entrati irregolarmente in Italia dopo il compimento dei 14 anni, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi delle norme sopra citate, anche alla luce del principio del superiore interesse del minore. A maggior ragione, dunque, il diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari dovr essere riconosciuto ai minori affidati non di fatto, ma con provvedimento formale ai sensi dellart. 4 legge 184/83.

Tra le diverse pronunce in materia (risalenti al 2001, ma ancora pienamente valide, posto che lart. 31 non ha subito alcuna modifica), si riporta un passaggio particolarmente significativo dellordinanza del Tribunale di Torino, sez. VIII, 31.5.2001 (est. Scarabello):

[ritenuto:] che lart. 31 d.lgs. 286/98, contenente disposizioni a favore dei minori, preveda i casi di rilascio del permesso di soggiorno ai minori (figli o affidati ai sensi della l. 184/83) per motivi familiari, disponendo che sino al quattordicesimo anno di et il minore iscritto nel permesso del genitore o dellaffidatario e, in seguito, beneficiario di un permesso di soggiorno per motivi familiari o di una carta di soggiorno; che linterpretazione della disposizione alla luce del principio del superiore interesse del fanciullo imponeva allamministrazione, nel caso di specie, linterpretazione del richiamo operato dal citato art. 31 d.lgs. 286/98 allo status formale di affidato quale richiamo meramente descrittivo a fattispecie aventi caratteri assimilabili alla condizione del minore inserito stabilmente in un contesto familiare affettivo ed educativo, non gi restrittivo e limitante; che la circostanza addotta dallamministrazione per cui al minore non avrebbe potuto essere rilasciato il permesso di altro tipo in quanto non iscritto nel permesso di soggiorno dellaffidatario si scontra con la completa impossibilit di tale iscrizione, per essere H. entrato in Italia successivamente al compimento del quattordicesimo anno di et; [] che lamministrazione avrebbe dovuto ponderare pi approfonditamente la posizione del minore e disporre secondo il suo prevalente interesse, mediante il rilascio di un permesso di pi ampio respiro, quale quello per motivi familiari; che – per i motivi esposti – il permesso di soggiorno rilasciato al minore, in quanto frutto di una errata valutazione della situazione a fondamento della quale richiesto alla luce del principio espresso dal citato art. 26 l. 40/98, deve essere disapplicato in quanto sia motivato dalla minore et e non da motivi familiari.[2]

Alla medesima conclusione il Tribunale di Torino giungeva in unaltra ordinanza, in cui affermava che, [] considerato che lart. 28 d.lgs. cit. prescrive che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto allunit familiare deve essere preso in considerazione, con carattere di priorit, il superiore interesse del fanciullo; ritenuto che tale interesse superiore del minore debba, in linea di principio, prevalere sullinteresse pubblico al controllo della migrazione e della circolazione sul territorio nazionale; [] ritenuto pertanto che la condizione di clandestinit del minore non debba costituire di per s impedimento allapplicazione della disciplina sul ricongiungimento familiare; rilevato che lart. 29 co. 1 T.U. 286/98 prevede che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento dei figli minori e che il co. 2 della stessa norma dispone che ai fini del ricongiungimento i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli [][3], risultano rilevanti, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, la situazione familiare effettiva e linserimento del minore nel contesto sociale del paese ospitante.

 

Per rendere possibile la proposta di percorsi di integrazione ai minori stranieri presenti sul territorio, in seguito allentrata in vigore della legge 94/09, sarebbe dunque fondamentale che ai minori affidati a cittadino straniero ex art. 4 legge 184/83 venisse rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari anzich un permesso per minore et[4].

Ci non implicherebbe una regolarizzazione generalizzata e incondizionata, in quanto il rilascio del permesso di soggiorno (sia durante la minore et, sia al compimento della maggiore et) sarebbe strettamente condizionato alla verifica dei requisiti previsti dalla legge: ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari, infatti, laffidatario dovrebbe dimostrare tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento (reddito, alloggio ecc.); cos come il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro, studio ecc. al compimento della maggiore et sarebbe condizionato alla verifica dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di soggiorno e dellassenza di motivi ostativi.

 

 

 


3. Il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18, co. 6, T.U. 286/98

 

Lart. 18, co. 6, T.U. 286/98 stabilisce che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et, e ha gi dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Per pene detentive si intendono pacificamente tutte le pene non pecuniarie, dunque anche le misure alternative alla detenzione (secondo quanto stabilito dallart. 18 del codice penale, che distingue la totalit delle pene in detentive e pecuniarie). Secondo linterpretazione ampiamente prevalente, listituto trova applicazione anche in caso di messa alla prova[5].

Lapplicazione di tale norma consentirebbe di rilasciare un permesso di soggiorno allo straniero (anche maggiorenne) che, dopo aver commesso un reato durante la minore et, abbia compiuto un reale percorso di reinserimento sociale (ad es. avendo concluso positivamente una messa alla prova), ma che non abbia i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dellart. 32 T.U. 286/98 e/o che sia stato condannato per reati c.d. ostativi.

E evidente, infatti, che il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dellart. 18, co. 6, non pu in alcun modo essere sottoposto alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui allart. 32, trattandosi di due disposizioni assolutamente distinte. N, daltro canto, la condanna per i reati di cui allart. 4, co. 3 T.U. 286/98 potrebbe essere considerata ostativa al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellart. 18 co. 6, posto che proprio la condanna per reati commessi durante la minore et costituisce uno dei presupposti per lapplicazione di tale disposizione.

 

Il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 co. 6 consentirebbe dunque agli operatori di proporre ai minori stranieri autori di reato progetti di reinserimento che non siano inevitabilmente destinati a interrompersi bruscamente a conclusione della pena o della messa alla prova (con assurdo spreco di risorse) e rappresenterebbe per i ragazzi un forte incentivo a seguire i progetti proposti. Ci in conformit e in applicazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.

Fino ad oggi lart. 18 co. 6 stato applicato in misura limitatissima: dal 1998 ad oggi sarebbero meno di una decina i permessi rilasciati a tale titolo dalla Questura di Torino, su richiesta dellAutorit giudiziaria minorile[6]. Per i motivi appena esposti, ci sembra che una pi ampia applicazione di tale istituto potrebbe rappresentare uno strumento molto utile per favorire il reinserimento sociale dei minori stranieri sottoposti a procedimento penale.

 

Ci naturalmente non implicherebbe in alcun modo una regolarizzazione generalizzata di tutti gli stranieri che abbiano commesso reati durante la minore et, in quanto il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellart. 18 co. 6 proposto dal procuratore della Repubblica o dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, sulla base di unattenta valutazione caso per caso. Inoltre, lart. 18, co. 6 stabilisce che il cittadino straniero debba gi aver dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Si consideri, infine, che tale permesso di soggiorno revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (art. 18, co. 4).

 

Alcuni ritengono che lart. 18 co. 6 non debba essere applicato, in quanto comporterebbe una disparit di trattamento a favore di minori che abbiano commesso reati: questi ultimi, infatti, potrebbero ottenere un permesso di soggiorno, a differenza dei minori stranieri non accompagnati che non abbiano commesso reati e che non possano dimostrare i requisiti introdotti dalla legge 94/09, ai quali non verrebbe rilasciato alcun permesso di soggiorno alla maggiore et.

evidente, tuttavia, che tale eventuale disparit di trattamento non potrebbe essere semplicisticamente risolta disapplicando la norma pi favorevole.

Va inoltre ricordato che la ratio della norma di cui al sesto comma dellart. 18, come si evince dal contesto normativo in cui inserito (lart. 18, intitolato Soggiorno per motivi di protezione sociale, a sua volta inserito nel capo III del Testo Unico, intitolato Disposizioni di carattere umanitario), in primis la protezione della persona che da minorenne stata coinvolta e molto spesso sfruttata da terzi nellambito di attivit illegali, in quanto soggetto altamente vulnerabile.

 

 


4. Lapplicazione della normativa riguardante i reati c.d. ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno

 

Molti minori stranieri sottoposti a procedimento penale sono imputati per reati previsti dallart. 380 c.p.p. o per reati inerenti gli stupefacenti.

Lart. 5 co. 5., in combinato disposto con art. 4 co. 3 T.U. 286/98, stabilisce che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono rifiutati se il cittadino straniero risulta condannato per tali reati (sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio). Tale disposizione pu evidentemente essere applicata solo nel caso in cui il minore sia stato condannato per tali reati, mentre non pu essere applicata nei casi in cui non vi sia stata condanna, pur a fronte di un eventuale riconoscimento di colpevolezza del minore, come nei casi di perdono giudiziale o di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova. Come noto, infatti, queste ultime sono formule non di condanna ma di proscioglimento, che comportano lestinzione del reato.

 

Lart. 5, co. 5 stabilisce inoltre che Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

fondamentale che tali elementi vengano effettivamente presi in considerazione nella decisione sul rilascio o meno del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et al minore ricongiunto (o comunque titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari) che abbia commesso reati.

 

Anche per quanto riguarda gli altri minori (non ricongiunti), la condanna per i sopra citati reati non pu comunque comportare automaticamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo rimesso al questore il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva in cui versa lo straniero al momento della richiesta, a maggior ragione ove si tratti di reati commessi durante la minore et.

Si richiama a tal proposito la circolare del Ministero dellinterno del 9.9.2003: Per quanto concerne l'ingresso nel territorio dello Stato, la legge esplicita nel conferire all'organo amministrativo il potere di respingimento in tutti i casi di condanna per determinati reati, mentre non si riscontra un pari automatismo e perentoriet delle disposizioni legislative nel caso del rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso e' rimesso al questore il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva in cui versa attualmente lo straniero (art. 5, co. 5, del testo unico, non modificato dalla nuova legge). Pertanto si ritiene che la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 4, co. 3, della legge in oggetto, non comporti automaticamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, rappresentando la stessa uno degli elementi di valutazione, unitamente ad altri, quali la condotta complessiva del soggetto, il livello del suo inserimento sociale, la sua condizione familiare nel nostro paese, in una prospettiva necessariamente rivolta alle esigenze di prevenzione e di sicurezza pubblica rimesse all'autorit amministrativa.

Il Consiglio di Stato, richiamando anche la circolare del Ministero dellInterno appena citata, ribadisce che non si riscontra un pari automatismo e perentoriet delle disposizioni legislative nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno (artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002) e afferma che la valutazione della pericolosit sociale dellinteressato, [] non pu essere automaticamente desunta dalla condanna penale subita.


5. Lo status del neo-maggiorenne che ha presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni

 

5.1 Cittadini stranieri neo-maggiorenni che non sono in messa alla prova o esecuzione pena

Un problema pi volte segnalato dagli operatori che lavorano con i minori stranieri non accompagnati e/o sottoposti a procedimento penale riguarda lo status del neo-maggiorenne nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e leffettivo rilascio del permesso di soggiorno, periodo che si protrae molto oltre i 20 giorni previsti dalla legge, arrivando spesso a una durata di diversi mesi.

La Direttiva del Ministero dellInterno del 5 agosto 2006 ha chiarito che: Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimit del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: - la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; - sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo; - sia stata rilasciata dallufficio la ricevuta attestante lavvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Ora, alcune Amministrazioni considerano la conversione del permesso di soggiorno per minore et in permesso di soggiorno per lavoro, attesa occupazione o studio al compimento della maggiore et, come un primo rilascio di permesso di soggiorno, anzich come un rinnovo/conversione. Di conseguenza, al neo-maggiorenne non sono riconosciuti i diritti connessi alla titolarit del permesso di soggiorno precedentemente posseduto, quali il diritto a stipulare un regolare contratto di lavoro o a frequentare la scuola o corsi di formazione professionale. Ci rende evidentemente impossibile la prosecuzione da parte del ragazzo del percorso di integrazione intrapreso.

Tale interpretazione della normativa ci sembra illegittima, in quanto il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et evidentemente una conversione del permesso di soggiorno precedentemente posseduto in un altro tipo di permesso di soggiorno.

Si noti a tal proposito che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato riguardante lart. 32 T.U. 286/98 (si vedano ad esempio Corte Costituzionale, sent. 198/03 e ord. 234/04 e Consiglio di Stato, ord. 564/07 e sent. 2951/09) cos come nella pi recente circolare del Ministero dellInterno in materia (circolare 28.3.2008), si fa sempre riferimento al rinnovo e/o alla conversione del permesso di soggiorno per minore et in permesso per lavoro al compimento della maggiore et.

N si deve ritenere che la modifica dei motivi per i quali il soggiorno viene autorizzato conferisca alla conversione del permesso una natura giuridica diversa da quella del rinnovo. Se cos fosse, non si giustificherebbe la formulazione della disposizione relativa alla conversione da permesso per lavoro subordinato a permesso per lavoro autonomo, e viceversa: Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivit effettivamente svolta (art. 14, co. 3 DPR 394/99).

E dunque fondamentale che venga chiarito che il neo-maggiorenne che ha presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, ove siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalla Direttiva del Ministero dellInterno del 5 agosto 2006, resta titolare di tutti i diritti connessi al permesso di soggiorno precedentemente posseduto, fino al momento del rilascio del nuovo permesso di soggiorno o delleventuale rigetto della domanda.

 

5.2 Cittadini stranieri neo-maggiorenni in messa alla prova o in esecuzione pena

Alcune specifiche considerazioni sono necessarie per quanto riguarda i minori in messa alla prova o in esecuzione pena, che compiano la maggiore et prima del termine della pena o della messa alla prova. Possiamo qui distinguere due differenti situazioni:

 

1. Minori che hanno i requisiti per il rinnovo

Se il minore ha i requisiti per lottenimento di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore et ai sensi dellart. 32 T.U. 286/98, tranne quelli relativi al lavoro o alla frequenza di un corso di studi, il procedimento potr restare sospeso – una volta presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno secondo le procedure previste dalla normativa vigente[7] – fino al termine della pena o della messa alla prova.

In tali casi, il minore otterr la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e potr dunque esercitare i diritti connessi al permesso di soggiorno precedentemente posseduto fino al rinnovo o alleventuale rigetto della domanda di rinnovo.

Allesito positivo della messa alla prova o al termine della pena, se scontata per reati diversi dai reati c.d. ostativi, sar rilasciato un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione, una volta verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Ove, invece, la pena sia stata scontata per reati c.d. ostativi, il questore valuter la situazione complessiva del soggetto (la sua condotta, il livello del suo inserimento sociale ecc.) per decidere se rinnovare o meno il permesso di soggiorno.

 

2. Minori che non hanno i requisiti per il rinnovo

Se invece al momento del compimento della maggiore et il richiedente non possiede i requisiti richiesti dalla legge (si pensi ad es. al minore non accompagnato che non abbia partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione prima della maggiore et) e dunque la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dellart. 32 T.U. 286/98 viene rigettata, il neo-maggiorenne verr a trovarsi in una situazione di irregolarit.

Il cittadino straniero maggiorenne privo di permesso di soggiorno incontra, di fatto, una serie di problemi nello svolgimento di quelle attivit previste nel progetto di reinserimento sociale (nellambito della messa alla prova o dellespiazione pena), quali lo svolgimento di unattivit lavorativa o di un tirocinio formativo, la frequenza di corsi di studio o di formazione professionale, la partecipazione ad attivit sportive.

La piena soluzione di tali problematiche si avrebbe solo mediante il rilascio di un permesso di soggiorno. Come nota Paolo Morozzo della Rocca a proposito di tali situazioni, Eppure non vՏ dubbio che gi durante lesecuzione pena il ragazzo straniero, minore o maggiorenne che sia, non solo autorizzato ma addirittura obbligato al soggiorno. Basterebbe dunque – e di qui il senso di una possibile ed auspicabile cooperazione istituzionale – che durante il tempo del trattamento penale gli fosse sempre rilasciato un permesso di soggiorno, o per motivi di giustizia (che per consenta lo svolgimento delle attivit di tirocinio e di lavoro previste dal progetto), o direttamente per motivi umanitari; e che tale soggiorno gli fosse mantenuto anche oltre il fine pena, sempre che nel frattempo la procura ritenga sussistere i requisiti per il mantenimento ed il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dellart.18.[8]

Ove non si ritenesse opportuno rilasciare un permesso di soggiorno durante la messa alla prova o lesecuzione pena, fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie affinch al cittadino straniero privo di permesso di soggiorno, in messa alla prova o in esecuzione pena, sia comunque consentito lo svolgimento delle attivit previste nel progetto di reinserimento sociale:

a) Avviamento al lavoro:

La circolare del Ministero del Lavoro n. 27 del 15/3/1993 (ripresa dalla circolare del Ministero di Giustizia n. 691858 del 23/3/1993), stabilisce molto chiaramente che possono essere avviati al lavoro i cittadini stranieri che, sprovvisti di permesso di soggiorno sono, comunque, tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio italiano e a svolgere attivit lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una ordinanza del Tribunale di sorveglianza o di un provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. La circolare prevede in questi casi il rilascio da parte degli Uffici provinciali del lavoro (oggi Direzioni provinciali del lavoro) di un apposito atto di avviamento al lavoro [] prescindendo dalla iscrizione nelle liste di collocamento, dal possesso dei permesso di soggiorno e dall'accertamento di indisponibilit. La circolare n. 27/93 stabilisce la medesima procedura per i minorenni extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, per i quali – a seguito di una sospensione del processo e messa alla prova – previsto l'avviamento al lavoro nel quadro delle attivit di osservazione, trattamento e sostegno ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 448/88.

Il contenuto della circolare n. 27/93 stato richiamato e confermato da numerose circolari successive (circolari del Ministero di Giustizia del 16/3/1999 e del 12/4/1999; circolare del Ministero dellInterno del 2/12/2000; nota del Ministero del Lavoro dell11/1/2001 ecc.).

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha poi affermato, nella sentenza n. 14500 del 27/4/2006, che il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ha diritto di usufruire delle misure alternative alla detenzione, in conformit ai principi costituzionali di uguaglianza e di finalit rieducativa della pena. Tale sentenza ha inoltre richiamato la consolidata prassi amministrativa, per la quale anche lo straniero condannato, privo di permesso di soggiorno, pu essere ammesso alle misure alternative (v. le circolari Min. lavoro, 15/3/1993 n. 27 - richiamata dalla nota 11/1/2001 -; Min. giustizia, 23/3/1993 n. 691858, 16/3/1999 n. 547899 e 12/4/1999 n. 547671; Min. interno, 2/12/2000 n. 300 e 4/9/2001 n. 300/01), motivando tale prassi sulla base dell'assunto che proprio il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di sorveglianza, che determina le forme alternative di espiazione della pena, a costituire ex lege il ''titolo'' idoneo a sospendere l'esecuzione dell'espulsione amministrativa e a legittimare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, nonch l'eventuale svolgimento di un'attivit lavorativa per il periodo indicato nel medesimo provvedimento, anche con modalit sostanzialmente derogatorie alla restrittiva disciplina dettata per tali soggetti in materia di accesso al lavoro.

Il medesimo orientamento stato espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 78/2007.

fondamentale che le procedure previste per consentire lo svolgimento di attivit lavorativa ai cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno, in esecuzione pena o in messa alla prova, trovino piena applicazione nelle prassi delle istituzioni competenti, e che i datori di lavoro ne siano adeguatamente informati.

 

b) Altre attivit (tirocini formativi, formazione professionale, scuola, attivit sportive):

Al cittadino straniero che abbia compiuto la maggiore et, privo di permesso di soggiorno, in esecuzione pena o in messa alla prova, dovrebbe essere consentito lo svolgimento non solo dellattivit lavorativa ma anche delle altre attivit indicate nel provvedimento dellAutorit giudiziaria minorile, quali lo svolgimento di tirocini formativi, la frequenza (e il conseguimento del titolo finale) di corsi di studio o di formazione professionale, la partecipazione ad attivit sportive.

Ci in analogia a quanto previsto per lavviamento al lavoro, e per gli stessi motivi richiamati dalla giurisprudenza sopra citata (sent. Cass. n. 14500/2006; sent. Corte Cost. n. 78/2007), ovvero la prevalenza dei principi costituzionali di uguaglianza e di finalit rieducativa della pena e la considerazione che il provvedimento giurisdizionale dellAutorit giudiziaria minorile, costringendo il cittadino straniero a permanere sul territorio nazionale, ne legittima ex lege il soggiorno nonch lo svolgimento delle attivit indicate nel provvedimento stesso.

 

c) Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

E necessario, infine, che si dia piena applicazione anche nellambito delle istituzioni della giustizia penale minorile alle disposizioni che prevedono per i detenuti stranieri (anche in semilibert o sottoposti a misure alternative alla pena), a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, liscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per il periodo di detenzione, con parit di diritti con i cittadini in libert e con esclusione dalla partecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate (D. Lgs. 230/99, art. 1, co. 5 e 6; circolare del Ministero della Salute 24/3/2000).

Tali disposizioni dovrebbero essere applicate anche ai cittadini stranieri in messa alla prova.


6. Linapplicabilit del reato di soggiorno illegale e dellaggravante di clandestinit ai minorenni

 

Il pacchetto sicurezza ha introdotto laggravante di clandestinit (art. 61, co. 11-bis c.p.) e il reato di soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. 286/98)[9]. Non affronteremo qui i numerosi profili di illegittimit costituzionale delle due norme, limitandoci a trattare la specifica questione dellapplicabilit o meno del reato e dellaggravante ai minorenni.

Secondo una parte preponderante della dottrina[10], tali norme, pur non prevedendo uneccezione esplicita in tal senso, non si applicano ai minorenni. Lart. 61, co. 11-bis c.p., infatti, prevede laggravante Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, mentre lart. 10-bis T.U. 286/98 stabilisce che commette il reato di soggiorno illegale lo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico.

Ora, non solo la Costituzione, le Convenzioni internazionali sottoscritte dallItalia e le norme di diritto interno (come lart. 37-bis legge 184/83) impongono allo Stato italiano un generale obbligo di protezione del minore straniero, a prescindere dalla regolarit o meno del suo ingresso, ma la normativa vigente esplicita nel riconoscere al minore il diritto soggettivo a soggiornare in Italia. Lart. 19, co. 2 T.U. 286/98, infatti, stabilisce che i minorenni non possono essere espulsi (salvo che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il genitore o laffidatario espulso). In quanto soggetti non espellibili, essi hanno diritto di ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dellart. 28 D.p.r. 394/99.

In tali casi, il rilascio del permesso di soggiorno si configura come atto dovuto, una volta accertata la minore et del soggetto, senza che residui alcuno spazio per valutazioni discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione: esso dunque meramente dichiarativo e non costitutivo del diritto al soggiorno, diritto che dunque sussiste prima e indipendentemente dal rilascio del permesso di soggiorno.

A conclusioni analoghe (in un contesto ancora pi ampio) giunta di recente la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sent. Cass. S.U. 19393/2009), affermando che i permessi di soggiorno per motivi umanitari corrispondono alla necessit di tutelare un diritto fondamentale, avendo quindi il loro rilascio carattere ricognitivo (e non costitutivo) del diritto al soggiorno dello straniero. La Corte prosegue affermando l'identit della natura giuridica di tutte le situazioni soggettive inquadrabili nella categoria dei diritti umani fondamentali e facendo rientrare nella categoria dei permessi per motivi umanitari tutti quelli corrispondenti ai divieti di espulsione di cui all'art. 19 T.U. (incluso, quindi, il permesso rilasciabile allo straniero non espellibile perch minore). Secondo la Cassazione, infatti, tale articolo, descrivendo in modo puntuale i presupposti per la concessione dei permessi di soggiorno nelle situazioni corrispondenti ai divieti di espulsione e respingimento, esclude un potere discrezionale della pubblica amministrazione, che deve solo accertare l'esistenza delle circostanze di fatto indicate dalla norma.

 

Ci considerato, dunque, un minorenne non pu mai trovarsi in Italia illegalmente o in violazione delle disposizioni del T.U. 286/98.

Si veda in tal senso, ad esempio, lordinanza del Tribunale di Milano dell11.2.2008 (pur riguardante tuttaltra fattispecie), che afferma che []la posizione del minore nellambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato appare del tutto peculiare ed autonoma rispetto a quella dei suoi familiari, presenti o meno anchessi sul territorio dello Stato. In estrema sintesi, al divieto di espulsione del minore extracomunitario previsto dallart. 19 comma 2, lett. a) D.Lgsvo 286/98 corrisponde il diritto del minore stesso ad ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della maggiore et (art. 28 comma i lett. a) Dpr. 394/99) e dunque, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori, non possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolarit quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato.

Posto dunque che un minorenne non pu trovarsi illegalmente sul territorio nazionale n trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. 286/98, non potranno essergli fondatamente contestati n il reato di soggiorno illegale n laggravante di clandestinit.

 

Daltronde, a livello di pronunce giurisprudenziali (di merito) a noi note, quanto al reato risulta un diffuso orientamento nel senso della non configurabilit di esso a carico del minore che sia stato, eventualmente, denunciato dalle Forze dellOrdine per tale addebito (denunce che parrebbero, daltro canto, essere state pochissime), ritenendosi, in sostanza, che la nuova norma sia rivolta al solo straniero adulto, poich solo ladulto espellibile (lespulsione , chiaramente, lo scopo effettivo perseguito dal legislatore con la norma in questione, tantՏ che il giudice, se accerta essere stata eseguita lespulsione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere per il reato in questione); il che ha indotto ed induce le Procure minorili a chiedere subito larchiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato.

Quanto allaggravante, la risoluzione della questione , allo stato attuale della giurisprudenza, meno uniforme ( realistico che si sia anche atteso il pronunciamento della Consulta sulla questione-base della costituzionalit o meno dellaggravante come tale, nel suo riferimento allo straniero in genere e, dunque, anzitutto al maggiorenne) ma comunque, per quanto rileva ai fini di questo documento, parrebbero ineludibili e risolventi la considerazioni di cui sopra: posto che la normativa vigente riconosce al minore il diritto soggettivo a soggiornare in Italia, questi non pu mai trovarsi illegalmente sul territorio nazionale, e dunque non potr fondatamente essergli contestata laggravante.

 

N, per concludere, ci sembra che si possa sostenere lapplicabilit ai minorenni dellaggravante di cui allart. 61, co. 11-bis c.p. facendo riferimento alla giurisprudenza relativa allart. 6, co. 3 T.U. 286/98, in quanto la ratio delle due norme assolutamente differente. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. S.U. 29 ottobre 2003, Mesky, RV 226102), infatti, linteresse giuridico tutelato dallart. 6, co. 3 T.U. 286/98[11] attiene allesigenza di identificabilit dello straniero, tantՏ che la mancata esibizione del permesso di soggiorno pu essere sanzionata ai sensi di tale norma esclusivamente ove il cittadino straniero possieda detto titolo, mentre al cittadino straniero irregolarmente soggiornante potr essere richiesta solo lesibizione del passaporto o di altro documento di identificazione. Laggravante c.d. di clandestinit fonda invece la sua ratio (peraltro di dubbia costituzionalit) sulla presunzione assoluta che qualsiasi reato debba considerarsi aggravato solo perch compiuto da straniero che si trova in Italia in condizione di irregolarit, anche solo temporanea.

 

 

 

A.S.G.I. Piemonte

Marzo 2010

 



[1] In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 28, co. 3, T.U. 286/98)

[2] Lordinanza pubblicata sulla rivista Diritto, Immigrazione e cittadinanza, n. 2/2001, pp. 167-ss.

[3] Tribunale di Torino, ordinanza 12/14.9.2001, est. Beltramino, pubblicata in Diritto, Immigrazione e cittadinanza, n. 4/2001, pp. 171-ss.

[4] Si vedano sul punto: L. Miazzi, Minori non accompagnati, in P. Morozzo della Rocca (a cura di), Immigrazione e cittadinanza, Utet, 2009, p. 352; L. Miazzi e G. Perin, Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 4/2009, p. 185.

[5] Per un approfondimento sullart. 18, co. 6 si veda: P. Morozzo della Rocca, Procedimenti minorili, reato di clandestinit e reinserimento sociale del minore straniero deviante, pp. 15-18, disponibile su http://www.minoriefamiglia.it/download/aimmf_milano_2009_morozzo-della_rocca.PDF (nel documento viene affrontato anche il problema del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellart. 18 co. 6 in mancanza di passaporto); S. Fachile, Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 18, co. 6, T.U. 286/98: un importante strumento di tutela per le persone straniere che scontano una pena, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 4/2005, pp. 66-ss.

[6] Informazioni fornite dalla Dott.ssa De Toma e dal Dott. Costa, nel corso del seminario Giustizia minorile e minori stranieri: sicurezza e identit culturale (Torino, 3 febbraio 2010).

[7] Si veda in proposito la circolare del Ministero dellInterno del 17.7.2007.

[8] P. Morozzo della Rocca, Procedimenti minorili, reato di clandestinit e reinserimento sociale del minore straniero deviante, p. 18.

[9] Laggravante stata introdotta dal d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2008, mentre il reato stato introdotto dalla legge n. 94/2009. Lart. 10-bis T.U. 286/98 disciplina sia il reato di ingresso illegale che il reato di soggiorno illegale. Ci limitiamo qui a trattare questultimo, rimandando agli articoli citati nella nota sotto per una trattazione dellapplicabilit o meno al minore del reato di ingresso illegale.

[10] Si vedano, riguardo allart. 10-bis T.U. 286/98: L. Miazzi e G. Perin, Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 4/2009, p. 190; P. Morozzo della Rocca, Procedimenti minorili, reato di clandestinit e reinserimento sociale del minore straniero deviante, pp. 5-11. Si segnala inoltre lordinanza di archiviazione del GIP di Bari dell11.12.2009. Con riferimento allaggravante, si veda: A. Della Bella, Laggravante della clandestinit ed il diritto di soggiorno del minore straniero, in Cass. pen. 2008, p. 4795-ss.

[11] Non si affrontano qui, in quanto non rilevante per la questione in oggetto, gli ulteriori problemi interpretativi posti dalla modifica apportata allart. 6, co. 3 dalla legge 94/09.