ORDINANZA N. 329
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE
SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimit
costituzionale degli articoli 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dallĠart. 1, comma 16,
lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), e 16, comma 1, dello stesso decreto legislativo e
dellĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1Ħ luglio 2009, n.78
(Provvedimenti anticrisi, nonch proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, promossi dal Giudice di pace
di Borgo San Dalmazzo con ordinanza del 27 ottobre 2009, dal Giudice di pace di
Vergato con due ordinanze del 26 novembre 2009, dal Giudice di pace di Rivarolo
Canavese con ordinanza del 7 gennaio 2010 e dal Giudice di pace di Vergato con
due ordinanze del 18 febbraio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 2, 99, 100,
188, 200 e 201, del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 5, 14, 25 e 27, prima serie speciale, dellĠanno
2010.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20
ottobre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che, con ordinanza in data 27
ottobre 2009 (r.o. n. 2 del 2010), il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha
sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione,
Çnonch del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penaleÈ,
questione di legittimit costituzionale dellĠarticolo 10-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
aggiunto dallĠarticolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n.
94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);
che il giudice a quo, chiamato a
pronunciarsi nel processo penale a carico di Y. A. M. A., imputato Çdel reato
di cui allĠart. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 per essersi intrattenuto
illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui
al d.lgs. n. 296/98È, accertato in Limone Piemonte il 1Ħottobre 2009, premette
quanto segue: ÇIn data 1.10.2009 la Polizia di frontiera di Limone Piemonte
(CN) inviava alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Cuneo richiesta di
autorizzazione alla presentazione immediata (n. 228/2009 prot.), ai sensi
dellĠart. 20 bis D.L.vo n. 274/2000 e successive modifiche, di Y. A. M. A.,
sedicente cittadino egiziano senza fissa dimora, per violazione dellĠart.10 bis
D. L.vo n. 286/98 (ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello stato)È;
che la detta Procura della Repubblica
autorizzava la presentazione in giudizio dellĠimputato, rimasto contumace
bench ritualmente citato;
che, ad avviso del rimettente, la
normativa disciplinante lĠimmigrazione ha acquisito nel corso degli anni Çun
contenuto esplicitamente proibizionistaÈ;
che, in particolare, ad avviso del
giudice a quo, le soluzioni adottate per il governo dellĠimmigrazione Çhanno
visto una escalation dal contenuto sempre pi repressivo che ha portato al
prolungamento del periodo di intrattenimento nei centri di permanenza, al
prelievo obbligatorio delle impronte digitali degli stranieri, alla
introduzione di una specifica aggravante per il migrante irregolare che
commette reato, agli ostacoli per lĠaccesso alle cure mediche, allĠabitazione e
al trasferimento dei fondi alle proprie famiglieÈ;
che la norma censurata – la quale
punisce con lĠammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro, se il fatto non costituisce
pi grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del (citato) testo
unico, nonch quelle di cui allĠart. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari,
turismo e studio) – si pone in contrasto con il principio di
ragionevolezza in quanto Çnorma ontologicamente ingiusta che incarna un diritto
completamente svincolato dalla giustiziaÈ e che introduce una fattispecie di
reato con la quale Çnon si fatto altro che proseguire nella persecuzione non
di un fatto, ma di una condizione personaleÈ;
che il rimettente ritiene violato il
detto principio di ragionevolezza, anche perch la pena pecuniaria prevista
nella detta misura priva di effetti concreti, in quanto applicabile a
Çsoggetti che hanno affrontato la tragedia della fuga dalla persecuzione e
dalla fameÈ, sicch la stessa appare Çcos calcolata per permettere la sanzione
vera e cio quella dellĠespulsioneÈ;
che la disposizione censurata viola,
inoltre, il principio di uguaglianza e quello del carattere personale della
responsabilit penale, in quanto, secondo il giudice a quo, essa
ÇdiscriminanteÈ nei confronti di Çquei gruppi sociali pi deboliÈ poich
qualifica lĠimmigrato Çcome cosa e non persona priva di dirittiÈ e lo sanziona
sul solo presupposto Çdi una condizione di pericolosit sociale
aprioristicamente individuata che, invece, deve essere accertata in concreto
nei confronti delle singole personeÈ;
che la norma impugnata viola, ancora, il
principio di solidariet, perch con la ÇindiscriminataÈ previsione della
illiceit penale del soggiorno non regolare del migrante pare recepire
Çpulsioni che vogliono il diritto contrario alla giustiziaÈ;
che, infine, secondo il giudice a quo,
la disposizione in oggetto si pone in contrasto anche con lĠart. 10 Cost.
perch viola Çle convenzioni internazionali che lĠItalia si impegnata a
rispettareÈ;
che, con quattro ordinanze di identico
contenuto, emesse il 26 novembre 2009 (r.o. n. 99 e n. 100 del 2010) e il 18
febbraio 2010 (r.o. n. 200 e n. 201 del 2010), il Giudice di pace di Vergato ha
sollevato questioni di legittimit costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dellĠart. 10-bis e dellĠart. 16,
comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, dellĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del
decreto-legge 1Ħ luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonch proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
dellĠart. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellĠart. 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468 ), aggiunto dallĠart. 1, comma 17, lettera d), della
legge n. 94 del 2009;
che, secondo il giudice a quo, lĠart.
10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede la
possibilit per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di
usufruire di un termine per potersi allontanare, si pone in contrasto con
lĠart. 3 Cost., dal momento che introduce una irragionevole disparit di
trattamento rispetto alla fattispecie di cui allĠart. 14, comma 5-ter, del
medesimo decreto legislativo, stante lĠassenza del riferimento alla sussistenza
di giustificati motivi di inosservanza del precetto, presente invece in
questĠultima norma;
che la disposizione in oggetto, ad
avviso del rimettente, si pone, altres, in contrasto con lĠart. 24 Cost. e, in
particolare, con il principio nemo tenetur se detegere in quanto, non indicando
le forme di allontanamento, costringe lo straniero, presente in modo irregolare
sul territorio dello Stato alle ore 00,00 del giorno 8 agosto 2009, ad
autodenunciarsi;
che, secondo il giudice a quo, lĠart.
16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e lĠart. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000,
l dove attribuiscono la facolt al giudice di pace di applicare il
provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna al pagamento
dellĠammenda di cui allĠart. 10-bis, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998,
violano lĠart. 27, terzo comma, Cost., poich detta facolt non risponde alla
finalit rieducativa della pena;
che, inoltre, le disposizioni di cui
allĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del d.l. n. 78 del 2009 nella parte in cui non
prevedono la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme
che disciplinano lĠingresso ed il soggiorno dello straniero, anche nei
confronti di lavoratori stranieri disponibili allĠemersione svolgenti attivit
lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie, si pongono
in contrasto con lĠart. 3 Cost., in quanto la discrezionalit del legislatore
appare essere stata esercitata in modo da discriminare gli stranieri in
relazione allĠattivit di lavoro esercitata;
che, con ordinanza emessa il 7 gennaio
2010 (r.o. n. 188 del 2010), il Giudice di pace di Rivarolo Novarese ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e
97, primo comma, Cost., questione di legittimit costituzionale dellĠart.
10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, limitandosi ad osservare, in un procedimento
penale promosso per asserita violazione di detta norma, che tale questione,
prospettata dal pubblico ministero, meritava di essere condivisa per le
motivazioni addotte, Çin quanto ritenuta fondata e non manifestamente
irrilevanteÈ;
che il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato,
intervenuto soltanto nei giudizi promossi con ordinanze iscritte al r.o. n. 2 e
n. 100 del 2010, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per
difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla violazione dei parametri
costituzionali invocati o, comunque, infondate.
Considerato che le ordinanze di
rimessione, indicate in epigrafe, sollevano questioni identiche o analoghe,
onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che il Giudice di pace di Borgo San
Dalmazzo dubita, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione,
Çnonch del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penaleÈ,
della legittimit costituzionale dellĠart. 10-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dallĠart.
1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), che punisce con lĠammenda da 5.000,00 a
10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero il
quale fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del (citato) testo unico;
che il Giudice di pace di Vergato
dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma,
Cost., della legittimit costituzionale dellĠart. 10-bis e dellĠart. 16, comma
1, del d.lgs. n. 286 del 1998; dellĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge
1Ħ luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonch proroga di termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; dellĠart.
62-bis del decreto legislativo del 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dellĠart. 14 della legge 24
novembre 1999 n. 468 ), aggiunto dallĠart. 1, comma 17, lettera d), della legge
n. 94 del 2009;
che, in particolare, sebbene il rimettente
non abbia indicato nei dispositivi delle ordinanze i precetti oggetto di
censura, ad eccezione dellĠart. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, dallĠintero
contesto dei provvedimenti emerge chiaramente come le doglianze si appuntino
anche sulle altre norme citate, sicch, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimit
costituzionale (ex plurimis: sentenza n. 320 del 2009, ordinanze n. 192 del
2010 e n. 85 del 2003);
che il Giudice di pace di Rivarolo
Canavese (r.o. n. 188 del 2010) dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, primo
comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., della legittimit
costituzionale dellĠart. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998;
che la questione di legittimit
costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo
manifestamente inammissibile perch, nel quadro di una serie di rilievi
(peraltro, a carattere meramente assertivo), trascura di compiere unĠadeguata
descrizione della fattispecie, omettendo ogni riferimento alle circostanze in
cui lĠimputato era stato individuato e che avevano condotto a qualificare
illegale il suo trattenimento sul territorio dello Stato, e limitandosi a
riprodurre nellĠepigrafe del provvedimento il capo dĠimputazione, a sua volta
soltanto ripetitivo della norma incriminatrice;
che tali lacune precludono la
possibilit di svolgere il necessario controllo sulla rilevanza della questione
(ex plurimis: ordinanze n. 85 del 2010; n. 211, n. 181 e n. 157 del 2009);
che analoga declaratoria di manifesta
inammissibilit deve essere pronunciata in relazione alle quattro ordinanze del
Giudice di pace di Vergato, le quali, trascurando di fornire qualsiasi
indicazione in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi, non soltanto
impediscono di valutare la rilevanza delle questioni, ma non consentono neppure
di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle
fattispecie medesime, non essendo dato comprendere se di quelle norme il
giudicante debba fare applicazione (ex plurimis: ordinanze n. 256 del 2009 e n.
384 del 2007);
che, da ultimo, il Giudice di pace di
Rivarolo Canavese non ha chiarito con una motivazione autosufficiente le
ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalit della norma, essendosi
limitato a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non
riportate neppure per sintesi nellĠordinanza, in relazione alle quali si
afferma in forma apodittica che la questione Çproposta in quanto ritenuta
fondata e non manifestamente irrilevanteÈ;
che, comunque, sulle medesime censure
sollevate dalle ordinanze di rimessione, con riferimento allĠart. 10-bis, del
d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte si pronunciata, rigettandole, con la
sentenza n. 250 del 2010.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilit
delle questioni di legittimit costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dallĠart. 1,
commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), dellĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1Ħ luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonch proroga di termini), convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dellĠart. 62-bis del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dellĠart. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468 ), aggiunto dallĠart. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del
2009, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, dal Giudice di pace di
Vergato e dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Cos deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 novembre
2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA