ORDINANZA N. 329

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimitˆ costituzionale degli articoli 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dallĠart. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e 16, comma 1, dello stesso decreto legislativo e dellĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1Ħ luglio 2009, n.78 (Provvedimenti anticrisi, nonchŽ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, promossi dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con ordinanza del 27 ottobre 2009, dal Giudice di pace di Vergato con due ordinanze del 26 novembre 2009, dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con ordinanza del 7 gennaio 2010 e dal Giudice di pace di Vergato con due ordinanze del 18 febbraio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 2, 99, 100, 188, 200 e 201, del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 14, 25 e 27, prima serie speciale, dellĠanno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con ordinanza in data 27 ottobre 2009 (r.o. n. 2 del 2010), il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, ÇnonchŽ del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penaleÈ, questione di legittimitˆ costituzionale dellĠarticolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dallĠarticolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

che il giudice a quo, chiamato a pronunciarsi nel processo penale a carico di Y. A. M. A., imputato Çdel reato di cui allĠart. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 296/98È, accertato in Limone Piemonte il 1Ħottobre 2009, premette quanto segue: ÇIn data 1.10.2009 la Polizia di frontiera di Limone Piemonte (CN) inviava alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Cuneo richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata (n. 228/2009 prot.), ai sensi dellĠart. 20 bis D.L.vo n. 274/2000 e successive modifiche, di Y. A. M. A., sedicente cittadino egiziano senza fissa dimora, per violazione dellĠart.10 bis D. L.vo n. 286/98 (ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello stato)È;

che la detta Procura della Repubblica autorizzava la presentazione in giudizio dellĠimputato, rimasto contumace benchŽ ritualmente citato;

che, ad avviso del rimettente, la normativa disciplinante lĠimmigrazione ha acquisito nel corso degli anni Çun contenuto esplicitamente proibizionistaÈ;

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, le soluzioni adottate per il governo dellĠimmigrazione Çhanno visto una escalation dal contenuto sempre pi repressivo che ha portato al prolungamento del periodo di intrattenimento nei centri di permanenza, al prelievo obbligatorio delle impronte digitali degli stranieri, alla introduzione di una specifica aggravante per il migrante irregolare che commette reato, agli ostacoli per lĠaccesso alle cure mediche, allĠabitazione e al trasferimento dei fondi alle proprie famiglieÈ;

che la norma censurata – la quale punisce con lĠammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro, se il fatto non costituisce pi grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del (citato) testo unico, nonchŽ quelle di cui allĠart. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio) – si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto Çnorma ontologicamente ingiusta che incarna un diritto completamente svincolato dalla giustiziaÈ e che introduce una fattispecie di reato con la quale Çnon si  fatto altro che proseguire nella persecuzione non di un fatto, ma di una condizione personaleÈ;

che il rimettente ritiene violato il detto principio di ragionevolezza, anche perchŽ la pena pecuniaria prevista nella detta misura  priva di effetti concreti, in quanto applicabile a Çsoggetti che hanno affrontato la tragedia della fuga dalla persecuzione e dalla fameÈ, sicchŽ la stessa appare Çcos“ calcolata per permettere la sanzione vera e cio quella dellĠespulsioneÈ;

che la disposizione censurata viola, inoltre, il principio di uguaglianza e quello del carattere personale della responsabilitˆ penale, in quanto, secondo il giudice a quo, essa  ÇdiscriminanteÈ nei confronti di Çquei gruppi sociali pi deboliÈ poichŽ qualifica lĠimmigrato Çcome cosa e non persona priva di dirittiÈ e lo sanziona sul solo presupposto Çdi una condizione di pericolositˆ sociale aprioristicamente individuata che, invece, deve essere accertata in concreto nei confronti delle singole personeÈ;

che la norma impugnata viola, ancora, il principio di solidarietˆ, perchŽ con la ÇindiscriminataÈ previsione della illiceitˆ penale del soggiorno non regolare del migrante pare recepire Çpulsioni che vogliono il diritto contrario alla giustiziaÈ;

che, infine, secondo il giudice a quo, la disposizione in oggetto si pone in contrasto anche con lĠart. 10 Cost. perchŽ viola Çle convenzioni internazionali che lĠItalia si  impegnata a rispettareÈ;

che, con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 26 novembre 2009 (r.o. n. 99 e n. 100 del 2010) e il 18 febbraio 2010 (r.o. n. 200 e n. 201 del 2010), il Giudice di pace di Vergato ha sollevato questioni di legittimitˆ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dellĠart. 10-bis e dellĠart. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, dellĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1Ħ luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonchŽ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dellĠart. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellĠart. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ), aggiunto dallĠart. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009;

che, secondo il giudice a quo, lĠart. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede la possibilitˆ per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare, si pone in contrasto con lĠart. 3 Cost., dal momento che introduce una irragionevole disparitˆ di trattamento rispetto alla fattispecie di cui allĠart. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo, stante lĠassenza del riferimento alla sussistenza di giustificati motivi di inosservanza del precetto, presente invece in questĠultima norma;

che la disposizione in oggetto, ad avviso del rimettente, si pone, altres“, in contrasto con lĠart. 24 Cost. e, in particolare, con il principio nemo tenetur se detegere in quanto, non indicando le forme di allontanamento, costringe lo straniero, presente in modo irregolare sul territorio dello Stato alle ore 00,00 del giorno 8 agosto 2009, ad autodenunciarsi;

che, secondo il giudice a quo, lĠart. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e lĠart. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, lˆ dove attribuiscono la facoltˆ al giudice di pace di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna al pagamento dellĠammenda di cui allĠart. 10-bis, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, violano lĠart. 27, terzo comma, Cost., poichŽ detta facoltˆ non risponde alla finalitˆ rieducativa della pena;

che, inoltre, le disposizioni di cui allĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del d.l. n. 78 del 2009 nella parte in cui non prevedono la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme che disciplinano lĠingresso ed il soggiorno dello straniero, anche nei confronti di lavoratori stranieri disponibili allĠemersione svolgenti attivitˆ lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie, si pongono in contrasto con lĠart. 3 Cost., in quanto la discrezionalitˆ del legislatore appare essere stata esercitata in modo da discriminare gli stranieri in relazione allĠattivitˆ di lavoro esercitata;

che, con ordinanza emessa il 7 gennaio 2010 (r.o. n. 188 del 2010), il Giudice di pace di Rivarolo Novarese ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., questione di legittimitˆ costituzionale dellĠart. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, limitandosi ad osservare, in un procedimento penale promosso per asserita violazione di detta norma, che tale questione, prospettata dal pubblico ministero, meritava di essere condivisa per le motivazioni addotte, Çin quanto ritenuta fondata e non manifestamente irrilevanteÈ;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato,  intervenuto soltanto nei giudizi promossi con ordinanze iscritte al r.o. n. 2 e n. 100 del 2010, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla violazione dei parametri costituzionali invocati o, comunque, infondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione, indicate in epigrafe, sollevano questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo dubita, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, ÇnonchŽ del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penaleÈ, della legittimitˆ costituzionale dellĠart. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dallĠart. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con lĠammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero il quale fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del (citato) testo unico;

che il Giudice di pace di Vergato dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della legittimitˆ costituzionale dellĠart. 10-bis e dellĠart. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998; dellĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1Ħ luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonchŽ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; dellĠart. 62-bis del decreto legislativo del 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellĠart. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468 ), aggiunto dallĠart. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009;

che, in particolare, sebbene il rimettente non abbia indicato nei dispositivi delle ordinanze i precetti oggetto di censura, ad eccezione dellĠart. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, dallĠintero contesto dei provvedimenti emerge chiaramente come le doglianze si appuntino anche sulle altre norme citate, sicchŽ, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimitˆ costituzionale (ex plurimis: sentenza n. 320 del 2009, ordinanze n. 192 del 2010 e n. 85 del 2003);

che il Giudice di pace di Rivarolo Canavese (r.o. n. 188 del 2010) dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., della legittimitˆ costituzionale dellĠart. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998;

che la questione di legittimitˆ costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo  manifestamente inammissibile perchŽ, nel quadro di una serie di rilievi (peraltro, a carattere meramente assertivo), trascura di compiere unĠadeguata descrizione della fattispecie, omettendo ogni riferimento alle circostanze in cui lĠimputato era stato individuato e che avevano condotto a qualificare illegale il suo trattenimento sul territorio dello Stato, e limitandosi a riprodurre nellĠepigrafe del provvedimento il capo dĠimputazione, a sua volta soltanto ripetitivo della norma incriminatrice;

che tali lacune precludono la possibilitˆ di svolgere il necessario controllo sulla rilevanza della questione (ex plurimis: ordinanze n. 85 del 2010; n. 211, n. 181 e n. 157 del 2009);

che analoga declaratoria di manifesta inammissibilitˆ deve essere pronunciata in relazione alle quattro ordinanze del Giudice di pace di Vergato, le quali, trascurando di fornire qualsiasi indicazione in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi, non soltanto impediscono di valutare la rilevanza delle questioni, ma non consentono neppure di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle fattispecie medesime, non essendo dato comprendere se di quelle norme il giudicante debba fare applicazione (ex plurimis: ordinanze n. 256 del 2009 e n. 384 del 2007);

che, da ultimo, il Giudice di pace di Rivarolo Canavese non ha chiarito con una motivazione autosufficiente le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalitˆ della norma, essendosi limitato a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nellĠordinanza, in relazione alle quali si afferma in forma apodittica che la questione  Çproposta in quanto ritenuta fondata e non manifestamente irrilevanteÈ;

che, comunque, sulle medesime censure sollevate dalle ordinanze di rimessione, con riferimento allĠart. 10-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte si  pronunciata, rigettandole, con la sentenza n. 250 del 2010.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilitˆ delle questioni di legittimitˆ costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dallĠart. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dellĠart. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1Ħ luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonchŽ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dellĠart. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellĠart. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ), aggiunto dallĠart. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, dal Giudice di pace di Vergato e dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cos“ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA