SENTENZA N. 7188 DEL 29/09/2010 – CONSIGLIO DI STATO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4373 del 2005, proposto:
dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Foggia;
contro
XXXXX Hydajet, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Maiellaro e
Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Gennaro De Sena Plunkett in
Roma, via S. Tommaso D'Aquino, n. 47;
per la riforma
della sentenza del
T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II n. 665/2005, resa tra le
parti, concernente PERMESSO DI SOGGIORNO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il consigliere
Claudio Contessa e udito per il Ministero appellante lĠavvocato dello Stato
Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero dellĠinterno riferisce che il sig. XXXXX Hydajet ottenne
nel corso del 2000 il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del
d.P.C.M. 16 ottobre 1998, il quale consentiva – sussistendone le
condizioni – il rilascio del permesso di soggiorno in favore di cittadini
extracomunitari i quali avessero dimostrato la propria permanenza in Italia sin
da epoca anteriore dal 27 marzo 1998.
Risulta agli atti (e viene confermato anche in sede di appello) che, in
epoca successiva, lo straniero in questione ottenne un rinnovo del permesso in
questione sino al 14 aprile 2003.
Con il provvedimento impugnato in prime cure, la Questura di Foggia
disponeva lĠannullamento in autotutela del permesso in parola, rilevando la
falsit della documentazione a suo tempo prodotta al fine di dimostrare la
permanenza in Italia dello straniero sin da epoca anteriore al 27 marzo 1998.
Il provvedimento in questione veniva impugnato dallo straniero in questione
innanzi al T.A.R. della Puglia il quale, con la pronuncia oggetto del presente
gravame, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento del Questore,
ritenendo non correttamente esercitato il potere di autotutela.
La pronuncia in epigrafe veniva gravata in sede di appello dal Ministero
dellĠinterno il quale ne lamentava lĠerroneit e ne chiedeva lĠintegrale
riforma articolando plurimi motivi di doglianza.
Si costituiva in giudizio il sig. XXXXX Hydajet il quale concludeva nel
senso della reiezione del gravame.
AllĠudienza pubblica del giorno 25 giugno 2010, presenti di difensori
delle parti come da verbale di udienza, il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal
Ministero dellĠinterno avverso la sentenza del T.A.R. della Puglia con cui
stato accolto il ricorso proposto da un cittadino albanese e, per lĠeffetto,
stato annullato il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di
soggiorno a suo tempo rilasciato ai sensi del d.P.C.M. 16 ottobre 1998, sul
presupposto che il permesso in questione fosse a suo tempo stato rilasciato
sulla base di documentazione in seguito risultata contraffatta.
2. Con un primo motivo di appello, il Ministero dellĠinterno obietta che
il T.A.R. abbia omesso di rilevare lĠoriginaria carenza di interesse alla
proposizione del ricorso, atteso che lo stesso risultava volto a far rivivere
un permesso di soggiorno ormai scaduto da tempo, con la conseguenza che
lĠeventuale annullamento del provvedimento di autotutela non potesse arrecare
alcun vantaggio concreto allo straniero.
2.1. Il motivo in questione non fondato, atteso che sussisteva
certamente in capo allo straniero un interesse puntuale a contestare il
provvedimento con cui lĠOrgano statale aveva negato ex tunc la sussistenza del
titolo al rilascio del permesso di soggiorno ex d.P.C.M. 16 ottobre 1998. Ci,
in quanto il permesso in questione costituiva il presupposto fattuale e
giuridico per il rilascio di ogni successivo titolo di soggiorno nei confronti
del cui ottenimento lĠodierno appellato vantava unĠindubbia posizione di
interesse.
3. Con un secondo motivo di appello, il Ministero dellĠinterno lamenta
che il T.A.R. abbia omesso di tenere in adeguata considerazione il fatto che il
potere di autotutela fosse stato correttamente esercitato, in considerazione
a) del fatto che la documentazione prodotta dallo straniero era
risultata effettivamente contraffatta e
b) del fatto che lo straniero in questione non potesse invocare il
proprio affidamento incolpevole, essendosi scientemente avvalso di
documentazione non genuina al fine di ottenere il rilascio del titolo di cui al
d.P.C.M. 16 ottobre 1998.
3.1. Il motivo in questione non fondato.
Al riguardo, la pronuncia oggetto di gravame appare meritevole di
puntuale conferma laddove ha osservato che lĠAmministrazione appellante abbia
violato i generali principi in tema di esercizio del potere di autotutela,
avendo proceduto allĠannullamento in autotutela del permesso a suo tempo
rilasciato solo nellĠagosto del 2003 (avendo, peraltro, provveduto alla
notifica allĠinteressato del provvedimento solo nellĠottobre dellĠanno
successivo), mentre la falsit documentale ascritta allo straniero era stata
rilevata e comunicata dallĠAzienda Ospedaliera di Foggia gi in data 28
settembre 2000.
Oltretutto appare determinante osservare che, anche allĠindomani della
scoperta della richiamata circostanza (sulla quale lĠAmministrazione ha
tardivamente fondato lĠavversata pronuncia di autotutela), il permesso in
questione fosse stato prorogato nella sua validit sino al 14 aprile 2003,
ragione per cui in tanto lĠAmministrazione avrebbe potuto legittimamente
esercitare il potere di autotutela decisoria sul titolo medio tempore rilasciato
allo straniero, in quanto avesse proceduto a valutare in modo puntuale il
complesso delle circostanze nella specie rilevanti e, in particolare, la
sussistenza di effettive ragioni di pubblico interesse alla rimozione del
titolo una volta trascorso un considerevole lasso di tempo e nonostante il
titolo in parola fosse stato gi prorogato.
Deve pertanto escludersi qualunque automatismo nellĠadozione del
richiamato provvedimento di annullamento in autotutela, mentre deve ritenersi
che lĠAmministrazione non abbia fatto nel caso di specie corretto governo delle
previsioni di cui al comma 5 dellĠarticolo 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 a
tenore del quale
Òil permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9,
e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabiliÓ.
In particolare, non risulta che nel caso di specie lĠAmministrazione
abbia effettuato una qualunque valutazione in ordine alle ragioni che avevano
condotto alla proroga del titolo e allĠidoneit di tali ragioni a supportarne
in modo autonomo il rilascio.
Ora, il Collegio ritiene che debbano trovare nel caso di specie puntuale
conferma le conclusioni cui il Consiglio di Stato giunto con la recente
decisione 15 giugno 2010, n. 3760, con cui si affrontata in via generale la
questione relativa ai presupposti per lĠesercizio del potere di autotutela in
materia di titoli abilitanti lo straniero alla permanenza sul territorio
nazionale
(si osserva al riguardo che la pronuncia in parola stata resa in
relazione ad una revoca – implicita – di permesso di soggiorno a
suo tempo ottenuto in sede di regolarizzazione ex articolo 33, l. 189 del 2002,
ma le relative conclusioni – attesa la vasta portata sistematica degli
argomenti svolti - risultano certamente applicabili anche alla vicenda per cui
causa).
NellĠoccasione il Consiglio ha avuto modo di osservare che mentre in sede
di rilascio del permesso di soggiorno occorre applicare rigidamente le previsioni
ostative previste
dalla pertinente disciplina (nel caso di specie: il d.P.C.M. 16 ottobre 1998,
che consentiva il rilascio del titolo solo in caso di dimostrata permanenza in
Italia in data anteriore al 27 marzo 1998), al contrario il procedimento
di autotutela volto a rimuovere il titolo per vizi di legittimit (ad es.: per essere
emerse cause ostative in precedenza non rilevate) ha carattere
discrezionale e deve tener conto –inter alia - del disposto di cui al
richiamato comma 5 dellĠarticolo 5, d.lgs. 286 del 1998.
Pertanto, la sentenza oggetto di gravame meritevole di conferma per la
parte in cui ha rilevato lĠillegittimit del provvedimento di autotutela, per
non essere stata in alcun modo svolta una valutazione comparativa dei diversi
interessi nella specie coinvolti e per non essere stata puntualmente valutata
la circostanza per cui il titolo per cui causa fosse stato prorogato, in tal
modo imponendo allĠAmministrazione procedente di valutare se fossero
sopraggiunti nuovi elementi di per s idonei a giustificare il rilascio del
titolo di soggiorno in Italia.
3. Per le considerazioni che precedono lĠappello in epigrafe deve essere
respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre
lĠintegrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorit
amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010
con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/09/2010
(Articolo 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione