SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 novembre 2010 (*)

ÇLibera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Artt. 16, n. 4, e 28, n. 3, lett. a) – Cittadino dellĠUnione nato e residente da pi di 30 anni nello Stato membro ospitante – Assenze dal territorio dello Stato membro ospitante – Condanne penali – Decisione di allontanamento – Motivi imperativi di pubblica sicurezzaÈ

Nel procedimento C145/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellĠart. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof Baden-WŸrttemberg (Germania) con decisione 9 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2009, nella causa

Land Baden-WŸrttemberg

contro

Panagiotis Tsakouridis,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, D. Šv‡by, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, J. Malenovský, U. L›hmus, E. Levits, A. î Caoimh, L. Bay Larsen e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. FŸlšp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza del 20 aprile 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Land Baden-WŸrttemberg, dal sig. M. Schenk, in qualitˆ di agente;

–        per il sig. Tsakouridis, dallĠavv. K. Frank, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma, J. Mšller e C. Blaschke, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualitˆ di agente;

–        per il governo danese, dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualitˆ di agente;

–        per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualitˆ di agente;

–        per il governo ungherese, dalla sig.ra R. Somssich, dal sig. M. FehŽr e dalla sig.ra K. Veres, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualitˆ di agente;

–        per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualitˆ di agente;

–        per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth e dalla sig.ra I. Rao, in qualitˆ di agenti, assistiti dalla sig.ra K. Beal, barrister;

–        per la Commissione europea, dalle sig.re D. Maidani e S. GrŸnheid, in qualitˆ di agenti,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza dellĠ8 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione degli artt. 16, n. 4, e 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2007, L 204, pag. 28).

2        Tale domanda  stata presentata nellĠambito di una controversia tra il Land Baden-WŸrttemberg ed il sig. Tsakouridis, cittadino greco, in merito alla decisione di tale Land che dichiara la perdita del diritto di ingresso e di soggiorno del sig. Tsakouridis nel territorio della Repubblica federale di Germania e prospetta una decisione di allontanamento nei suoi confronti.

 Contesto normativo

 La direttiva 2004/38

3        Il terzo ÔconsiderandoĠ della direttiva 2004/38 recita:

ÇLa cittadinanza dellĠUnione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. é pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dellĠUnioneÈ.

4        Secondo il ventiduesimo ÔconsiderandoĠ di tale direttiva:

ÇIl Trattato consente restrizioni allĠesercizio del diritto di libera circolazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanitˆ pubblica. Per assicurare una definizione pi rigorosa dei requisiti e delle garanzie procedurali cui deve essere subordinata lĠadozione di provvedimenti che negano lĠingresso o dispongono lĠallontanamento dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari la presente direttiva dovrebbe sostituire la direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanitˆ pubblica [(GU 56, pag. 850), come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/35/CEE (GU 1975, L 14, pag. 14)]È.

5        Ai sensi dei ÔconsiderandoĠ ventitreesimo e ventiquattresimo della direttiva 2004/38:

Ç(23) LĠallontanamento dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari per motivi dĠordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che pu˜ nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertˆ loro conferite dal Trattato [CE], si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalitˆ, in considerazione del grado dĠintegrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dellĠetˆ, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine.

(24) Pertanto, quanto pi forte  lĠintegrazione dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto pi elevata dovrebbe essere la protezione contro lĠallontanamento. Soltanto in circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi imperativi di pubblica sicurezza, dovrebbe essere presa una misura di allontanamento nei confronti di cittadini dellĠUnione che hanno soggiornato per molti anni nel territorio dello Stato membro ospitante, in particolare qualora vi siano nati e vi abbiano soggiornato per tutta la vita. Inoltre, dette circostanze eccezionali dovrebbero valere anche per le misure di allontanamento prese nei confronti di minorenni, al fine di tutelare i loro legami con la famiglia, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989È.

6        LĠart. 16 di tale direttiva cos“ dispone:

Ç1. Il cittadino dellĠUnione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non  subordinato alle condizioni di cui al capo III.

(É)

3.      La continuitˆ della residenza non  pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi allĠanno nŽ da assenze di durata superiore per lĠassolvimento degli obblighi militari nŽ da unĠassenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternitˆ, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4.      Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutiviÈ.

7        LĠart. 27, nn. 1 e 2, di detta direttiva recita:

Ç1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertˆ di circolazione di un cittadino dellĠUnione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanitˆ pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2.      I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalitˆ e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente lĠadozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societˆ. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazioneÈ.

8        Ai sensi dellĠart. 28 della stessa direttiva:

Ç1. Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dellĠinteressato nel suo territorio, la sua etˆ, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e lĠimportanza dei suoi legami con il paese dĠorigine.

2.      Lo Stato membro ospitante non pu˜ adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dellĠUnione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3.      Il cittadino dellĠUnione non pu˜ essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione  adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:

a)      abbia soggiornato nello Stato membro ospitante [ne]i precedenti dieci anni; o

b)      sia minorenne, salvo qualora lĠallontanamento sia necessario nellĠinteresse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989È.

9        LĠart. 32, n. 1, della direttiva 2004/38 dispone quanto segue:

ÇLa persona nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di divieto dĠingresso nel territorio per motivi dĠordine pubblico o pubblica sicurezza pu˜ presentare una domanda di revoca del divieto dĠingresso nel territorio nazionale dopo il decorso di un congruo periodo, determinato in funzione delle circostanze e in ogni modo dopo tre anni a decorrere dallĠesecuzione del provvedimento definitivo di divieto validamente adottato ai sensi del diritto comunitario, nella quale essa deve addurre argomenti intesi a dimostrare lĠavvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne lĠingresso nel territorio.

Lo Stato membro interessato si pronuncia in merito a tale nuova domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessaÈ.

 La normativa nazionale

10      LĠart. 6 della legge sulla libera circolazione dei cittadini dellĠUnione (Gesetz Ÿber die allgemeine FreizŸgigkeit von UnionsbŸrgern) 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), come modificata dalla legge recante modifica della legge sulla polizia federale e di altre leggi (Gesetz zur €nderung des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze) 26 febbraio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 215; in prosieguo: il ÇFreizŸgG/EUÈ), cos“ dispone:

Ç(1)      Fatto salvo lĠart. 5, n. 5, solo per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanitˆ pubblica (artt. 39, n. 3, e 46, n. 1, del Trattato [CE]), pu˜ essere dichiarata la perdita del diritto ai sensi dellĠart. 2, n. 1, pu˜ essere confiscata lĠattestazione relativa al diritto di soggiorno comunitario o al diritto di soggiorno permanente e pu˜ essere revocata la carta di soggiorno o di soggiorno permanente. Per i suddetti motivi pu˜ essere altres“ negato lĠingresso nel territorio. Un motivo attinente alla sanitˆ pubblica pu˜ essere constatato solo se la malattia si manifesta durante i tre mesi successivi allĠingresso.

(2)      Una condanna penale non  sufficiente, di per sŽ, per giustificare le decisioni o le misure menzionate al n. 1. Possono essere prese in considerazione le sole condanne penali non ancora cancellate dal casellario centrale, e soltanto nei limiti in cui le circostanze ad esse relative lasciano apparire un comportamento personale che rappresenta una minaccia reale per lĠordine pubblico. Deve trattarsi di una minaccia effettiva e sufficientemente grave, riguardante un interesse fondamentale della societˆ.

(3)      Ai fini di una decisione in applicazione del n. 1 occorre, in particolare, tenere conto della durata del soggiorno dellĠinteressato in Germania, della sua etˆ, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in Germania, nonchŽ dellĠimportanza dei suoi legami con il paese dĠorigine.

(4)      Una volta acquisito il diritto di soggiorno permanente, una dichiarazione in applicazione del n. 1 pu˜ essere emessa soltanto per motivi gravi.

(5)      Per quanto riguarda i cittadini dellĠUnione e i loro familiari che hanno soggiornato nel territorio federale durante gli ultimi dieci anni e riguardo ai minori, la constatazione di cui al n. 1 pu˜ essere emessa soltanto per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Tale regola non si applica ai minori se la perdita del diritto di soggiorno  necessaria nellĠinteresse del minore. Sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza solo se lĠinteressato  stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o pi reati dolosi, a una pena detentiva o a una pena per minorenni di almeno cinque anni, oppure se  stata disposta la reclusione di sicurezza in occasione dellĠultima condanna definitiva, se  in pericolo la sicurezza della Repubblica federale di Germania oppure se lĠinteressato costituisce una minaccia terroristica.

(É)È.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

11      Il sig. Tsakouridis  nato in Germania il 1Ħ marzo 1978. Nel 1996, vi ha conseguito un diploma che attesta la fine degli studi dellĠinsegnamento secondario. DallĠottobre 2001, il sig. Tsakouridis dispone di un permesso di soggiorno illimitato in tale Stato membro. Dal marzo alla metˆ di ottobre del 2004, egli ha gestito un chiosco di crpes sullĠisola di Rodi, in Grecia. Egli  in seguito rientrato in Germania, dove ha lavorato a partire dal mese di dicembre 2004. Alla metˆ di ottobre 2005 il sig. Tsakouridis si  recato sullĠisola di Rodi e vi ha ripreso la gestione del chiosco di crpes. Il 22 novembre 2005, lĠAmtsgericht Stuttgart ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del sig. Tsakouridis. Il 19 novembre 2006 egli  stato arrestato a Rodi, e poi trasferito in Germania il 19 marzo 2007.

12      I precedenti penali del sig. Tsakouridis sono i seguenti. LĠAmtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt lo ha condannato al pagamento di diverse ammende, vale a dire, il 14 ottobre 1998 per detenzione di un oggetto vietato, il 15 giugno 1999 per percosse e lesioni gravi e, lĠ8 febbraio 2000, per percosse, lesioni gravi e coazione. Inoltre, lĠAmtsgericht Stuttgart ha condannato il sig. Tsakouridis il 5 settembre 2002 al pagamento di unĠammenda per coazione e lesioni volontarie. Infine, il sig. Tsakouridis  stato condannato il 28 agosto 2007 dal Landgericht Stuttgart ad una pena detentiva di sei anni e sei mesi per associazione nello spaccio di stupefacenti in grandi quantitˆ, in otto occasioni.

13      Con decisione 19 agosto 2008, il RegierungsprŠsidium Stuttgart, dopo aver sentito il sig. Tsakouridis, ha dichiarato la perdita del suo diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio tedesco e gli ha comunicato che poteva essere oggetto di una misura di allontanamento verso la Grecia, senza fissare un termine per una partenza volontaria. A titolo di motivazione, il RegierungsprŠsidium Stuttgart rileva che, con la sentenza del Landgericht Stuttgart 28 agosto 2007,  stata superata la soglia dei cinque anni di detenzione, di modo che le misure in questione sono giustificate da Çmotivi imperativi di pubblica sicurezzaÈ ai sensi dellĠart. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38 e dellĠart. 6, n. 5, del FreizŸgG/EU.

14      Secondo il RegierungsprŠsidium Stuttgart, il comportamento personale del sig. Tsakouridis rappresenterebbe una minaccia reale per lĠordine pubblico. I reati da lui commessi in materia di traffico di stupefacenti sarebbero molto gravi e sussisterebbe un rischio concreto di recidiva. Il sig. Tsakouridis sarebbe stato manifestamente disposto per motivi economici a partecipare al traffico illegale di stupefacenti. Sarebbe stato indifferente ai problemi causati da tale traffico ai tossicodipendenti ed alla societˆ in generale. Esisterebbe un interesse fondamentale della societˆ a combattere efficacemente la criminalitˆ legata al traffico di stupefacenti, particolarmente dannosa dal punto di vista sociale, con tutti gli strumenti disponibili.

15      Il RegierungsprŠsidium Stuttgart osserva poi che il sig. Tsakouridis non intendeva o non era in grado di rispettare lĠordinamento giuridico vigente, avendo commesso reati con unĠelevatissima intenzione di delinquere. Un comportamento eventualmente irreprensibile durante lĠespiazione della pena non consentirebbe di trarre conclusioni su unĠassenza del pericolo di recidiva. Essendo soddisfatti i requisiti previsti per lĠapplicazione dellĠart. 6 del FreizŸgG/EU, la decisione rientrerebbe nel margine discrezionale delle autoritˆ. LĠinteresse personale del sig. Tsakouridis a non perdere il proprio diritto di ingresso e di soggiorno in ragione della durata del suo prolungato soggiorno regolare in Germania non prevarrebbe sul preminente interesse pubblico di lotta contro la criminalitˆ legata al traffico di stupefacenti. La probabilitˆ che egli commetta nuovamente reati simili sarebbe molto elevata.

16      Secondo il RegierungsprŠsidium Stuttgart, poichŽ durante gli ultimi anni il sig. Tsakouridis ha soggiornato diversi mesi sul territorio del proprio Stato membro di origine, non ci si deve attendere che incontrerˆ difficoltˆ di integrazione dopo il suo allontanamento dal territorio tedesco. Il rischio di recidiva giustificherebbe anche lĠingerenza nel suo diritto di libero accesso, in quanto cittadino dellĠUnione, al mercato del lavoro tedesco. Non esisterebbero strumenti meno vincolanti nŽ altrettanto adeguati rispetto alle misure disposte, le quali non arrecherebbero pregiudizio ai suoi giˆ solidi mezzi di sussistenza economica.

17      Considerata la gravitˆ dei reati accertati, il pregiudizio arrecato alla vita privata e familiare del sig. Tsakouridis sarebbe giustificato dal superiore interesse alla tutela dellĠordine pubblico e dalla prevenzione di altri reati, conformemente allĠart. 8, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non essendo emerse esigenze private e familiari equiparabili che possano far ritenere opportuno soprassedere alla misura di allontanamento per motivi di proporzionalitˆ.

18      Il 17 settembre 2008, il sig. Tsakouridis ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart un ricorso contro la decisione del RegierungsprŠsidium Stuttgart 19 agosto 2008, facendo valere che la maggior parte della sua famiglia vive in Germania. Inoltre, dalla sentenza del Landgericht Stuttgart 28 agosto 2007 emergerebbe che egli era solo un membro subalterno dellĠassociazione criminale. Essendo cresciuto in Germania ed avendovi ottenuto una formazione scolastica, non vi sarebbe un rischio ai sensi dellĠart. 6, n. 1, del FreizŸgG/EU. Inoltre, egli avrebbe uno stretto rapporto con il padre, che risiede in Germania e che lo visita regolarmente in carcere. Si sarebbe presentato volontariamente alla polizia, il che dimostrerebbe che non rappresenta pi un pericolo per lĠordine pubblico dopo avere scontato la sua pena, di modo che la dichiarazione di decadenza dal suo diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio tedesco sarebbe sproporzionato. Infine, sua madre, residente allĠepoca presso una propria figlia in Australia, sarebbe tornata a soggiornare definitivamente con il proprio marito in Germania nella primavera del 2009.

19      Con la sentenza 24 novembre 2008, il Verwaltungsgericht Stuttgart ha annullato la decisione del RegierungsprŠsidium Stuttgart del 19 agosto 2008. Secondo tale giudice, una condanna penale non  di per sŽ sufficiente per giustificare la decadenza dal diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino dellĠUnione, decadenza che presuppone un rischio grave, effettivo e sufficiente che minaccia un interesse fondamentale della societˆ ai sensi dellĠart. 6, n. 2, del FreizŸgG/EU. A ci˜ si aggiunge che, nellĠambito della trasposizione dellĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, una decadenza dal diritto di ingresso e di soggiorno in applicazione dellĠart. 6, n. 1, del FreizŸgG/EU pu˜ essere dichiarata in un caso come quello del sig. Tsakouridis, il quale ha soggiornato pi di dieci anni sul territorio tedesco, solo in presenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza, come risulta dallĠart. 6, n. 5, prima frase, di detta legge. A tal riguardo, il Verwaltungsgericht Stuttgart rileva che il sig. Tsakouridis non ha perduto il suo diritto di soggiorno permanente a causa dei suoi soggiorni sullĠisola di Rodi, sebbene il citato art. 6, n. 5, prima frase, non esiga un soggiorno ininterrotto durante gli ultimi dieci anni sul territorio tedesco.

20      Il Verwaltungsgericht Stuttgart ha dichiarato che non sussistevano Çmotivi imperativi di pubblica sicurezzaÈ, ai sensi dellĠart. 6, n. 5, ultima frase, del FreizŸgG/EU, che giustifichino una misura di allontanamento. La pubblica sicurezza comprenderebbe solo la sicurezza interna ed esterna di uno Stato membro e, pertanto, sarebbe pi ristretta della nozione di ordine pubblico, che comprenderebbe anche lĠordinamento penale interno. Il superamento della pena minima prevista dallĠart. 6, n. 5, ultima frase, del FreizŸgG/EU non consentirebbe di concludere nel senso della sussistenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza ai fini di una misura di allontanamento. Il sig. Tsakouridis potrebbe eventualmente rappresentare un rischio rilevante per lĠordine pubblico, ma non sarebbero in nessun caso in pericolo nŽ la sussistenza dello Stato e delle sue istituzioni, nŽ la sopravvivenza della popolazione. Peraltro, tali elementi non sarebbero stati dedotti dal RegierungsprŠsidium Stuttgart.

21      Investito di un appello avverso la sentenza del Verwaltungsgericht Stuttgart 24 novembre 2008, il Verwaltungsgerichtshof Baden-WŸrttemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Ç1)      Se la nozione di Òmotivi imperativi di pubblica sicurezzaÓ di cui allĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38 (É) vada interpretata nel senso che un provvedimento di allontanamento dal territorio pu˜ essere giustificato solo in presenza di minacce assolute per la pubblica sicurezza esterna o interna dello Stato membro, tra cui rientrano unicamente lĠesistenza dello Stato con le sue istituzioni fondamentali, il loro funzionamento, la sopravvivenza della popolazione nonchŽ le relazioni esterne e la convivenza pacifica dei popoli.

2)      Quali siano le condizioni che fanno decadere la tutela rafforzata contro i provvedimenti di allontanamento, ottenuta in seguito a un soggiorno di dieci anni nello Stato membro ospitante ai sensi dellĠart. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38, e se, in tale contesto, si applichino per analogia gli elementi che comportano la perdita del diritto di soggiorno permanente di cui allĠart. 16, n. 4, della [medesima direttiva].

3)      In caso di soluzione affermativa della questione sub 2) e conseguente applicabilitˆ dellĠart. 16, n. 4, della direttiva 2004/38, se la tutela rafforzata contro i provvedimenti di allontanamento dal territorio decada solo con il decorso del termine, indipendentemente dai motivi che hanno determinato lĠassenza.

4)      Allo stesso modo, in caso di soluzione affermativa della questione sub 2) e conseguente applicabilitˆ dellĠart. 16, n. 4, della direttiva [2004/38], se un rientro forzato nello Stato membro ospitante, nel quadro di un provvedimento giudiziario, prima della scadenza del termine di due anni sia idoneo a mantenere la tutela rafforzata contro i provvedimenti di allontanamento dal territorio, anche se il rientro comporta anzitutto lĠimpossibilitˆ di esercitare le libertˆ fondamentali per un lungo periodoÈ.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni seconda, terza e quarta

22      Con le sue questioni seconda, terza e quarta, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente entro quali limiti le assenze dal territorio dello Stato membro ospitante durante il periodo di cui allĠart. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38, cio durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento dellĠinteressato, impediscano a questĠultimo di beneficiare della protezione rafforzata prevista da tale disposizione.

23      Secondo la giurisprudenza della Corte, la direttiva 2004/38 mira ad agevolare lĠesercizio del diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che il Trattato conferisce direttamente ai cittadini dellĠUnione e il suo oggetto consiste, in particolare, nel rafforzare il citato diritto, di modo che detti cittadini non possono trarre diritti da questa direttiva in misura minore rispetto agli atti di diritto derivato che essa modifica o abroga (v. sentenze 25 luglio 2008, causa C127/08, Metock e a., Racc. pag. I6241, punti 59 e 82, nonchŽ 7 ottobre 2010, causa C162/09, Lassal, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).

24      Risulta dal ventitreesimo ÔconsiderandoĠ della direttiva 2004/38 che lĠallontanamento dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari per motivi dĠordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che pu˜ nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertˆ loro conferite dal Trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante.

25      é questa la ragione per cui, come risulta dal ventiquattresimo ÔconsiderandoĠ della direttiva 2004/38, essa istituisce un sistema di protezione contro le misure di allontanamento fondato sul grado dĠintegrazione della persona interessata nello Stato membro ospitante, di modo che quanto pi forte  lĠintegrazione dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto pi elevata dovrebbe essere la loro protezione contro lĠallontanamento.

26      In tale prospettiva, lĠart. 28, n. 1, di detta direttiva stabilisce, in termini generali, che, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dellĠinteressato nel suo territorio, la sua etˆ, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e lĠimportanza dei suoi legami con il paese dĠorigine.

27      Secondo il n. 2 di tale articolo, un cittadino dellĠUnione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente sul territorio dello Stato membro ospitante in applicazione dellĠart. 16 della stessa direttiva, non possono essere oggetto di un provvedimento di allontanamento dal territorio Çse non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezzaÈ.

28       Per quanto riguarda i cittadini dellĠUnione che hanno soggiornato nello Stato membro per i precedenti dieci anni, lĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38 rafforza notevolmente la protezione contro i provvedimenti di allontanamento stabilendo che un provvedimento siffatto non pu˜ essere adottato, a meno che la decisione sia fondata su Çmotivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membroÈ.

29      Orbene, lĠart. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38, pur subordinando il beneficio della protezione rafforzata alla presenza dellĠinteressato sul territorio dello Stato membro di cui trattasi per un periodo di dieci anni precedenti il provvedimento di allontanamento, tace sulle circostanze che possono comportare lĠinterruzione del periodo di soggiorno di dieci anni ai fini dellĠacquisto del diritto alla protezione rafforzata contro lĠallontanamento prevista da detta disposizione.

30      Partendo dalla premessa secondo cui, analogamente al diritto di soggiorno permanente, la protezione rafforzata viene acquisita in seguito ad un soggiorno di una certa durata nello Stato membro ospitante e che essa pu˜ essere successivamente perduta, il giudice del rinvio ritiene possibile applicare per analogia i criteri previsti allĠart. 16, n. 4, della direttiva 2004/38.

31      Se  certamente vero che il ventitreesimo e il ventiquattresimo ÔconsiderandoĠ della direttiva 2004/38 prevedono una particolare protezione per le persone che si sono effettivamente integrate nello Stato membro ospitante, segnatamente quando vi sono nate e vi hanno soggiornato tutta la loro vita, tuttavia, alla luce del tenore letterale dellĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, il criterio determinante consiste nel sapere se il cittadino dellĠUnione abbia soggiornato in tale Stato membro durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento.

32      Per quanto riguarda il problema di sapere entro quali limiti le assenze dal territorio dello Stato membro ospitante durante il periodo di cui allĠart. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38, cio durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento dellĠinteressato, impediscano a questĠultimo di beneficiare della protezione rafforzata, occorre procedere ad una valutazione complessiva della situazione dellĠinteressato ogni volta nel preciso momento in cui si pone il problema dellĠallontanamento.

33      Le autoritˆ nazionali responsabili dellĠapplicazione dellĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38 sono tenute a prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dellĠinteressato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonchŽ le ragioni che hanno indotto lĠinteressato a lasciare tale Stato membro. Occorre infatti verificare se le assenze in questione comportino lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dellĠinteressato.

34      La circostanza che lĠinteressato abbia fatto oggetto di un rientro forzato nello Stato membro ospitante al fine di scontarvi una pena detentiva e il periodo di detenzione, insieme agli elementi riportati al punto precedente, possono essere presi in considerazione nella valutazione complessiva prevista per determinare se i legami di integrazione precedentemente creati con lo Stato membro ospitante siano stati interrotti.

35      Spetta al giudice nazionale valutare se tale caso si presenti nella causa principale. Qualora giungesse alla conclusione che le assenze del sig. Tsakouridis dal territorio dello Stato membro ospitante non siano tali da impedirgli di beneficiare della protezione rafforzata, egli dovrebbe successivamente esaminare se la decisione di allontanamento sia fondata su motivi imperativi di pubblica sicurezza ai sensi dellĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38.

36      Occorre ricordare che, per fornire una soluzione utile al giudice nazionale, che gli consenta di risolvere la controversia di cui  investito, la Corte pu˜ essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dellĠUnione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nelle sue questioni pregiudiziali (v., in tal senso, sentenza 8 novembre 2007, causa C374/05, Gintec, Racc. pag. I9517, punto 48).

37      Qualora si dovesse accertare che una persona nella situazione del sig. Tsakouridis, che ha acquisito un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante, non soddisfa il requisito di soggiorno stabilito allĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, una misura di allontanamento potrebbe eventualmente essere giustificata in presenza di Çgravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezzaÈ, come previsto dallĠart. 28, n. 2, della direttiva 2004/38.

38      Alla luce di quanto precede, la seconda, la terza e la quarta questione devono essere risolte dichiarando che lĠart. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dellĠUnione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dellĠinteressato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonchŽ le ragioni che hanno indotto lĠinteressato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.

 Sulla prima questione

39      Alla luce della soluzione fornita alla seconda, alla terza ed alla quarta questione, la prima questione deve essere intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede di sapere, in sostanza, se ed entro quali limiti la criminalitˆ legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale possa rientrare nella nozione di Çmotivi imperativi di pubblica sicurezzaÈ, nel caso in cui detto giudice accerti che il cittadino dellĠUnione di cui trattasi beneficia della protezione dellĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, ovvero nella nozione di Çgravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezzaÈ, nel caso in cui lo stesso accerti che tale cittadino beneficia della protezione dellĠart. 28, n. 2, di detta direttiva.

40      Risulta dal tenore letterale dellĠart. 28 della direttiva 2004/38 nonchŽ dallĠeconomia di tale disposizione, come rammentati ai punti 2428 della presente sentenza, che, subordinando qualsiasi provvedimento di allontanamento nelle ipotesi previste dallĠart. 28, n. 3, di detta direttiva alla presenza di Çmotivi imperativiÈ di pubblica sicurezza, nozione notevolmente pi restrittiva di quella di Çmotivi graviÈ ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, il legislatore dellĠUnione ha manifestamente inteso limitare i provvedimenti fondati sul citato n. 3 a Çcircostanze eccezionaliÈ, come si evince dal ventiquattresimo ÔconsiderandoĠ di tale direttiva.

41      Infatti, la nozione di Çmotivi imperativi di pubblica sicurezzaÈ presuppone non soltanto lĠesistenza di un pregiudizio alla pubblica sicurezza, ma altres“ che detto pregiudizio presenti un livello di gravitˆ particolarmente elevato, espresso dallĠimpiego dellĠespressione Çmotivi imperativiÈ.

42      é in tale contesto che va interpretata parimenti la nozione di Çpubblica sicurezzaÈ menzionata allĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38.

43      In materia di pubblica sicurezza, la Corte ha dichiarato che tale nozione comprende tanto la sicurezza interna di uno Stato membro quanto la sua sicurezza esterna (v., in particolare, sentenze 26 ottobre 1999, causa C273/97, Sirdar, Racc. pag. I7403, punto 17; 11 gennaio 2000, causa C285/98, Kreil, Racc. pag. I69, punto 17; 13 luglio 2000, causa C423/98, Albore, Racc. pag. I5965, punto 18, e 11 marzo 2003, causa C186/01, Dory, Racc. pag. I2479, punto 32).

44      La Corte ha altres“ dichiarato che il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonchŽ la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza (v., in particolare, sentenze 10 luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil e a., Racc. pag. 2727, punti 34 e 35; 17 ottobre 1995, causa C70/94, Werner, Racc. pag. I3189, punto 27; Albore, cit., punto 22, nonchŽ 25 ottobre 2001, causa C398/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I7915, punto 29).

45      Non risulta peraltro che obiettivi come la lotta contro la criminalitˆ legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale siano necessariamente esclusi da detta nozione.

46      Il traffico di stupefacenti in associazione criminale alimenta una criminalitˆ diffusa, dotata di ingenti risorse economiche ed operative e molto spesso collegata sul piano transnazionale. Alla luce degli effetti devastanti della criminalitˆ legata a tale traffico, la decisione quadro del Consiglio 25 ottobre 2004, 2004/757/GAI, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335, pag. 8), afferma, al suo primo ÔconsiderandoĠ, che il traffico illecito di stupefacenti rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualitˆ di vita dei cittadini dellĠUnione, oltre che per lĠeconomia legale, la stabilitˆ e la sicurezza degli Stati membri.

47      Infatti, poichŽ la tossicodipendenza costituisce una calamitˆ per lĠindividuo e un rischio economico e sociale per lĠumanitˆ (v. in tal senso, segnatamente, sentenza 26 ottobre 1982, causa 221/81, Wolf, Racc. pag. 3681, punto 9, nonchŽ Corte eur. D.U., sentenza Aoulmi c. Francia del 17 gennaio 2006, ¤ 86), il traffico di stupefacenti in associazione criminale potrebbe presentare un livello di gravitˆ tale da minacciare direttamente la serenitˆ e la sicurezza fisica della popolazione nel suo insieme o di una gran parte di essa.

48      Si deve aggiungere che lĠart. 27, n. 2, della direttiva 2004/38 sottolinea che il comportamento della persona di cui trattasi deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societˆ o dello Stato membro in questione, che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente lĠadozione di provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e che non sono prese in considerazione giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale.

49      Di conseguenza, un provvedimento di allontanamento devĠessere fondato su un esame individuale del singolo caso specifico (v., in particolare, sentenza Metock e a., cit., punto 74) e pu˜ essere giustificato da motivi imperativi di pubblica sicurezza ai sensi dellĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38 solo qualora, considerata lĠeccezionale gravitˆ della minaccia, un provvedimento del genere sia necessario per la protezione degli interessi che mira a garantire, a condizione che tale obiettivo non possa essere realizzato con provvedimenti meno restrittivi, alla luce della durata della residenza del cittadino dellĠUnione nello Stato membro ospitante e, in particolare, delle gravi conseguenze negative che un provvedimento del genere pu˜ causare ai cittadini dellĠUnione che si sono effettivamente integrati nello Stato membro ospitante.

50      In sede di applicazione della direttiva 2004/38 occorre in particolare ponderare, da un lato, il carattere eccezionale della minaccia di pregiudizio alla pubblica sicurezza a causa del comportamento personale della persona di cui trattasi, eventualmente valutata al momento dellĠadozione della decisione di allontanamento (v., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C482/01 e C493/01, Orfanopoulos e Oliveri, Racc. pag. I5257, punti 7779), alla luce in particolare delle pene previste e di quelle irrogate, del grado di coinvolgimento nellĠattivitˆ criminosa, della portata del danno e, eventualmente, della tendenza alla recidiva (v. in tal senso, segnatamente, sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 29), e, dallĠaltro, il rischio di compromettere il reinserimento sociale del cittadino dellĠUnione nello Stato in cui  effettivamente integrato, reinserimento che rientra non solo nellĠinteresse di questĠultimo, bens“ dellĠUnione europea in generale, come ha rilevato lĠavvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni.

51      La pena pronunciata deve essere presa in considerazione come elemento di tale insieme di fattori. Una condanna ad una pena di cinque anni non pu˜ comportare una decisione di allontanamento, come previsto dalla normativa nazionale, senza tener conto degli elementi descritti al punto precedente, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.

52      NellĠambito di tale valutazione occorre prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, in quanto si possono addurre motivi di interesse generale per giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare lĠesercizio della libera prestazione dei servizi solo qualora detta misura sia conforme a tali diritti (v., in particolare, sentenza Orfanopoulos e Oliveri, cit., punti 9799), e in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare come sancito allĠart. 7 della Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea e allĠart. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 2010, causa C400/10 PPU, McB., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53, e Corte eur. D. U., sentenza Maslov c. Austria [GC] del 23 giugno 2008, Recueil des arrts et dŽcisions 2008, ¤¤ 61 e segg.).

53      Per valutare se lĠingerenza ipotizzata sia proporzionata alla finalitˆ legittima perseguita, nella fattispecie la protezione della pubblica sicurezza, occorre prendere in considerazione segnatamente la natura e la gravitˆ della violazione commessa, la durata del soggiorno dellĠinteressato nello Stato membro ospitante, il periodo trascorso dalla violazione commessa e la condotta dellĠinteressato durante tale periodo nonchŽ la soliditˆ dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato membro ospitante. Nel caso di un cittadino dellĠUnione che ha trascorso legalmente la maggior parte, se non la totalitˆ, della sua infanzia e della sua giovinezza nello Stato membro ospitante, occorrerebbe addurre motivi molto solidi per giustificare il provvedimento di allontanamento (v. in tal senso, segnatamente, sentenza Maslov c. Austria, cit., ¤¤ 7175).

54      In ogni caso, poichŽ la Corte ha dichiarato che, al fine di preservare lĠordine pubblico, uno Stato membro pu˜ considerare che lĠuso di stupefacenti costituisce un pericolo per la collettivitˆ idoneo a giustificare provvedimenti speciali nei confronti degli stranieri che violino la normativa sugli stupefacenti (v. sentenze della Corte 19 gennaio 1999, causa C348/96, Calfa, Racc. pag. I11, punto 22, nonchŽ Orfanopoulos e Oliveri, cit., punto 67), si deve concludere che il traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra a maggior ragione nella nozione di Çordine pubblicoÈ ai sensi dellĠart. 28, n. 2, della direttiva 2004/38.

55      Spetta al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione lĠinsieme degli elementi sopra menzionati, se il comportamento del sig. Tsakouridis rientri tra i Çgravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezzaÈ, ai sensi dellĠart. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, ovvero dei Çmotivi imperativi di pubblica sicurezzaÈ, ai sensi dellĠart. 28, n. 3, di questĠultima, e se il provvedimento di allontanamento ipotizzato rispetti le condizioni menzionate sopra.

56      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che, qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dellĠUnione di cui trattasi beneficia della protezione dellĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalitˆ legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale pu˜ rientrare nella nozione di Çmotivi imperativi di pubblica sicurezzaÈ che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dellĠUnione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dellĠUnione di cui trattasi beneficia della protezione dellĠart. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalitˆ legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di Çgravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezzaÈ.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      LĠart. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dellĠUnione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dellĠinteressato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonchŽ le ragioni che hanno indotto lĠinteressato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.

2)      Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dellĠUnione di cui trattasi beneficia della protezione dellĠart. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalitˆ legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale pu˜ rientrare nella nozione di Çmotivi imperativi di pubblica sicurezzaÈ che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dellĠUnione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dellĠUnione di cui trattasi beneficia della protezione dellĠart. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalitˆ legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di Çgravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezzaÈ.

Firme

 

** Lingua processuale: il tedesco.