SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 ottobre 2010 (*)

ÇPrevidenza sociale – Libera prestazione dei servizi – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro – Autorizzazione preventiva – Condizioni di applicazione dellĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Modalitˆ per il rimborso allĠiscritto al regime previdenziale delle spese ospedaliere sostenute in un altro Stato membro – Obbligo di un organo giurisdizionale di grado inferiore di conformarsi ad istruzioni impartite da un organo giurisdizionale di grado superioreÈ

Nel procedimento C173/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellĠart. 234 CE, dallĠAdministrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) con decisione 28 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2009, nella causa

Georgi Ivanov Elchinov

contro

Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Schiemann, P. Kuris (relatore), J.-J. Kasel, M. Safjan, D. Šv‡by e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villal—n

cancelliere: sig. R. Grass

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Elchinov, dal sig. L. Panayotova, advokat;

–        per il governo bulgaro, dal sig. T. Ivanov e dalla sig.ra E. Petranova, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualitˆ di agente;

–        per il governo ellenico, dai sigg. K. Georgiadis e I. Bakopoulos nonchŽ dalla sig.ra S. Vodina, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo spagnolo, dal sig. J.M. Rodr’guez C‡rcamo, in qualitˆ di agente;

–        per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualitˆ di agente;

–        per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualitˆ di agente;

–        per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualitˆ di agente;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dalla sig.ra S. Petrova, in qualitˆ di agente,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 10 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione degli artt. 49 CE e 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo allĠapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano allĠinterno della Comunitˆ, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992 (GU L 392, pag.1; in prosieguo: il Çregolamento n. 1408/71È).

2        Questa domanda  stata sollevata nellĠambito di una controversia tra il sig. Elchinov e la Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (Cassa nazionale bulgara di assicurazione malattia; in prosieguo: la ÇNZOKÈ) in merito al diniego oppostogli da questĠultima al rilascio di unĠautorizzazione a ricevere cure ospedaliere in Germania.

 Contesto normativo

 La normativa dellĠUnione

3        Il regolamento n. 1408/71, nellĠart. 22, intitolato ÇDimora fuori dello Stato competente – Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternitˆ – Necessitˆ di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adatteÈ, enuncia quanto segue:

Ç1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dallĠarticolo 18, e:

(É)

c)      che  autorizzato dallĠistituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i)      alle prestazioni in natura erogate, per conto dellĠistituzione competente, dallĠistituzione del luogo di dimora (É) secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dellĠerogazione delle prestazioni  determinata dalla legislazione dello Stato competente;

(É)

2.      (É)

LĠautorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non pu˜ essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio lĠinteressato risiede, [e] se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza.

(É)È.

4        LĠart. 36, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue:

ÇLe prestazioni in natura erogate dallĠistituzione di uno Stato membro per conto dellĠistituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale (É)È.

5        In base allĠart. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalitˆ di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), la commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, prevista dallĠart. 80 del regolamento n. 1408/71, ha adottato un modello di certificato necessario ai fini dellĠapplicazione dellĠart. 22, n. 1, lett. c), sub) i), di questĠultimo regolamento, ossia il formulario ÇE 112È.

 La normativa nazionale

6        A norma dellĠart. 224 del codice bulgaro di procedura amministrativa:

ÇLe istruzioni del Tribunale supremo amministrativo relative allĠinterpretazione e allĠapplicazione del diritto sono vincolanti ai fini del riesame della causaÈ.

7        A norma dellĠart. 81, n. 1, della legge bulgara relativa al sistema sanitario (DV n. 70 del 10 agosto 2004):

ÇOgni cittadino bulgaro ha diritto ad una assistenza medica accessibile alle condizioni e secondo le procedure della presente legge e della legge sullĠassicurazione malattiaÈ.

8        In forza dellĠart. 33 della legge bulgara in materia di assicurazione malattia (DV n. 70 del 19 giugno 1998), ogni cittadino bulgaro che non sia contemporaneamente cittadino di un altro Stato membro  obbligatoriamente assicurato presso la NZOK.

9        LĠart. 35 di detta legge prevede che gli assicurati hanno diritto al rilascio di un documento necessario allĠesercizio dei loro diritti in materia di assicurazione malattia in osservanza delle norme che coordinano i regimi di previdenza sociale.

10      LĠart. 36, n. 1, della stessa legge cos“ dispone:

ÇI beneficiari di unĠassicurazione obbligatoria hanno diritto allĠottenimento parziale o totale del valore delle spese per lĠassistenza medica allĠestero solo se hanno previamente ricevuto lĠautorizzazione dalla NZOKÈ.

11      Le tipologie di prestazioni sanitarie assicurate dalla NZOK sono elencate nellĠart. 45 della legge in materia di assicurazione malattia, il cui n. 2 prevede che le prestazioni sanitarie di base siano determinate mediante decreto del Ministero della Sanitˆ. In base a tale norma, detto ministero ha adottato il decreto 24 novembre 2004, n. 40, relativo alla determinazione del complesso delle prestazioni sanitarie di base garantito dal bilancio della NZOK (DV n. 88 del 2006), il cui articolo unico enuncia che il complesso di dette prestazioni sanitarie di base comprende quelle la cui tipologia e il cui importo sono stabiliti in osservanza degli allegati 1-10 a detto decreto. LĠallegato 5 a questĠultimo, intitolato ÇElenco dei protocolli di cura cliniciÈ, menziona, con il n. 136, le Çaltre operazioni del bulbo oculareÈ nonchŽ, con il n. 258, i Çtrattamenti ad alta tecnologia, mediante radiazioni, di malattie oncologiche e non oncologicheÈ.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

12      Il sig. Elchinov, cittadino bulgaro iscritto alla NZOK, soffre di una grave malattia a causa della quale egli ha richiesto, in data 9 marzo 2007, da detta Cassa il rilascio di un formulario E 112 al fine di sottoporsi a un trattamento dĠavanguardia presso una clinica specializzata sita in Berlino (Germania); tale trattamento non viene praticato in Bulgaria.

13      In considerazione del suo stato di salute, il sig. Elchinov  entrato tuttavia in clinica in Germania il 15 marzo 2007 e ivi ha ricevuto alcune cure prima di ottenere la risposta da parte della NZOK.

14      Con provvedimento 18 aprile 2007, adottato in seguito a parere del Ministero della Sanitˆ, il direttore della NZOK ha negato il rilascio al sig. Elchinov della richiesta autorizzazione in quanto, in particolare, non erano soddisfatti i presupposti per la concessione di unĠautorizzazione siffatta quali previsti dallĠart. 22 del regolamento n. 1408/71, dal momento che il trattamento non rientra, a parere del citato direttore, tra le prestazioni previste dalla normativa bulgara e assicurate dalla NZOK.

15      Il sig. Elchinov ha presentato ricorso avverso detto provvedimento dinanzi allĠAdministrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia). Una perizia medico–legale, effettuata durante il giudizio, ha confermato che il trattamento in questione costituiva una terapia dĠavanguardia non ancora praticata in Bulgaria.

16      Con sentenza 13 agosto 2007, lĠAdministrativen sad Sofia-grad ha annullato detto provvedimento, giudicando che nel caso di specie erano soddisfatti i presupposti per la concessione dellĠautorizzazione prevista dallĠart. 22, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Detto giudice ha rilevato, in particolare, che il trattamento in questione non esisteva in Bulgaria, ma corrispondeva alle prestazioni elencate con i nn. 136 e 258 indicate nellĠelenco dei protocolli di cura clinici.

17      La NZOK ha fatto ricorso in cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Tribunale supremo amministrativo) il quale, con sentenza 4 aprile 2008, lĠha annullata ed ha rinviato la causa dinanzi ad unĠaltra sezione del giudice del rinvio. Il Varhoven administrativen sad ha giudicato infatti errata la constatazione del giudice di primo grado secondo la quale le cure ricevute dal sig. Elchinov erano comprese tra le prestazioni elencate con i nn. 136 e 258 dei protocolli di cura clinici. Esso ha rilevato inoltre che, se determinate cure specifiche per le quali viene richiesto il rilascio del formulario E 112 vengono rimborsate dalla NZOK, si deve presumere che le medesime possano essere prestate presso un istituto di cura bulgaro, di modo che i giudici di primo grado avrebbero dovuto decidere se dette cure potessero essere fornite presso un istituto siffatto in termini tali da non presentare nessun pericolo per la salute dellĠinteressato.

18      Nel corso del riesame della causa da parte dellĠAdministrativen sad Sofia-grad, una nuova perizia ha confermato che un trattamento del tipo di quello somministrato al sig. Elchinov in Germania non era praticato in Bulgaria.

19      Alla luce di ci˜, lĠAdministrativen sad Sofia-grad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Ç1)      Se lĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (É) n. 1408/71 (É) debba essere interpretato nel senso che, se la cura specifica, per la quale viene richiesto il rilascio del modello E 112, non pu˜ essere praticata in unĠistituzione sanitaria bulgara, si deve ritenere che tale cura non venga finanziata a carico del bilancio della [NZOK] o del Ministero della Sanitˆ e, al contrario, qualora tale cura venga finanziata a carico del bilancio della NZOK o del Ministero della Sanitˆ, si deve ritenere che essa possa essere prestata in unĠistituzione sanitaria bulgara.

2)      Se lĠespressione Òse le cure di cui trattasi non possono essere praticate nel territorio dello Stato membro in cui lĠinteressato risiedeÓ, ricavabile dallĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (...) n. 1408/71, debba essere interpretata nel senso che in tale espressione rientrano i casi nei quali la cura che viene praticata nel territorio dello Stato membro dove lĠassicurato abita , in quanto tipo di trattamento, di gran lunga pi inefficace e radicale della cura praticata in un altro Stato membro, ovvero che in tale espressione rientrano solo i casi nei quali lĠinteressato non possa essere curato tempestivamente.

3)      Se, alla luce del principio dellĠautonomia processuale, il giudice nazionale debba osservare le istruzioni vincolanti impartitegli da unĠistanza giudiziaria superiore nellĠambito della rimozione della sua decisione e del rinvio della causa per un nuovo esame, qualora sussistano motivi per ritenere che tali istruzioni siano in contrasto con il diritto comunitario.

4)      Qualora la cura di cui trattasi non possa essere praticata nel territorio dello Stato membro nel quale lĠassicurato ha la sua residenza, se sia sufficiente, affinchŽ tale Stato membro possa rilasciare unĠautorizzazione per una cura in un altro Stato membro ai sensi dellĠart. 22, n. 1, lett. c), del regolamento (É) n. 1408/71, che la cura di cui trattasi rientri come tipologia tra le prestazioni che sono previste nella normativa dello Stato membro dapprima menzionato anche qualora tale normativa non menzioni espressamente lo specifico metodo di cura.

5)      Se lĠart. 49 CE e lĠart. 22 del regolamento (É) n. 1408/71 ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui allĠart. 36, n. 1, della legge sullĠassicurazione malattia, secondo cui gli assicurati obbligatori hanno diritto a ricevere totalmente o parzialmente il valore delle spese per lĠassistenza medica allĠestero, solo se hanno ottenuto allĠuopo unĠautorizzazione preventiva.

6)      Se il giudice nazionale debba fare obbligo allĠorganismo competente dello Stato nel quale lĠinteressato  assicurato di emettere il documento per cure allĠestero (modello E 112) qualora il diniego del rilascio di un siffatto documento risulti illegittimo, nel caso in cui la domanda di rilascio del documento venga presentata prima che fosse praticata la cura allĠestero e la cura sia terminata al momento della pronuncia della decisione giudiziaria.

7)      In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra, e qualora il giudice dovesse considerare illegale il diniego dellĠautorizzazione per una cura allĠestero, come debbano essere rimborsate le spese dellĠassicurato per le sue cure:

a)      direttamente dallo Stato dove  assicurato, o dallo Stato nel quale il trattamento medico  stato praticato, previa esibizione dellĠautorizzazione per cure allĠestero;

b)      in quale misura, qualora lĠambito delle prestazioni, previsto nella normativa dello Stato membro di residenza, sia diverso dallĠambito delle prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro dove la cura viene praticata, considerato lĠart. 49 CE, che vieta le limitazioni alla libera prestazione dei serviziÈ.

 Sulle questioni pregiudiziali

20      é opportuno rispondere in primo luogo alla terza questione prima di passare allĠesame delle altre sei questioni, le quali vertono sullĠinterpretazione degli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71.

 Sulla terza questione

21      Dalla decisione di rinvio si evince che lĠAdministrativen sad Sofia-grad nutre dubbi in merito allĠinterpretazione degli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71 e, in particolare, per quanto concerne lĠinterpretazione di detto art. 22 formulata dal Varhoven administrativen sad nella sua sentenza 4 aprile 2008. NellĠinvestire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale mirante allĠinterpretazione delle citate disposizioni, il giudice del rinvio desidera sapere nel contempo se il giudice di merito sia vincolato dalle valutazioni formulate in diritto dalla giurisdizione di grado superiore qualora abbia motivo di ritenere che tali valutazioni non siano conformi al diritto dellĠUnione.

22      Il giudice del rinvio spiega infatti che, ai sensi dellĠart. 224 del codice bulgaro di procedura amministrativa, le istruzioni del Varhoven administrativen sad riguardanti lĠinterpretazione e lĠapplicazione della legge hanno valore vincolante nei confronti dellĠAdministrativen sad Sofia-grad, in sede di riesame della causa da parte di questĠultimo. Esso rileva inoltre che il diritto dellĠUnione sancisce il principio dellĠautonomia processuale degli Stati membri.

23      BenchŽ la questione da esso sottoposta alla Corte non sembri escludere lĠipotesi in cui un giudice nazionale intenda statuire senza rinvio pregiudiziale, discostandosi dalle valutazioni in diritto formulate sulla medesima causa dallĠorgano giurisdizionale nazionale di grado superiore, che esso giudichi non conformi con il diritto dellĠUnione, si deve constatare che questo non corrisponde al caso di specie, poichŽ il giudice del rinvio ha investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale diretta a chiarire i dubbi che esso nutre in merito alla corretta interpretazione del diritto dellĠUnione.

24      Pertanto, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se il diritto dellĠUnione osti a che un giudice nazionale, al quale spetti decidere in seguito al rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede di ricorso, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dallĠorgano giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dellĠinterpretazione da esso richiesta alla Corte, che tali valutazioni non siano conformi al diritto dellĠUnione.

25      A questo proposito occorre ricordare, in primo luogo, che lĠesistenza di una norma di procedura nazionale quale quella applicabile nella causa principale non pu˜ rimettere in discussione la facoltˆ, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nel caso di specie, in merito allĠinterpretazione del diritto dellĠUnione.

26      Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, lĠart. 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la pi ampia facoltˆ di adire la Corte qualora ritengano che, nellĠambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino unĠinterpretazione o un accertamento della validitˆ delle disposizioni del diritto dellĠUnione che siano essenziali ai fini della pronuncia nel merito della causa di cui sono investiti (v., in tal senso, sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, RheinmŸhlen-DŸsseldorf, Racc. pag. 33, punto 3; 27 giugno 1991, causa C348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 44; 10 luglio 1997, causa C261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 20; 16 dicembre 2008, causa C210/06, Cartesio, Racc. pag. I-9641, punto 88, nonchŽ 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41). Del resto, i giudici nazionali sono liberi di esercitare tale facoltˆ in qualsiasi momento essi ritengano opportuno (v., in tal senso, sentenza Melki e Abdeli, cit., punti 52 e 57).

27      Da ci˜ la Corte ha dedotto che una norma di diritto nazionale, ai sensi della quale gli organi giurisdizionali non di ultima istanza siano vincolati da valutazioni formulate dallĠorgano giurisdizionale superiore, non pu˜ privare detti organi giurisdizionali della facoltˆ di investirla di questioni relative allĠinterpretazione del diritto dellĠUnione, rilevante nel contesto di dette valutazioni in diritto. Infatti, la Corte ha giudicato che il giudice che non decide in ultima istanza devĠessere libero, se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata dallĠistanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dellĠUnione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi (v., in tal senso, sentenze RheinmŸhlen-DŸsseldorf, cit., punti 4 e 5; Cartesio, cit., punto 94; 9 marzo 2010, causa C378/08, ERG e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32, nonchŽ Melki e Abdeli, cit., punto 42).

28      Del resto, occorre sottolineare che la facoltˆ attribuita al giudice nazionale dallĠart. 267, secondo comma, TFUE, di chiedere unĠinterpretazione pregiudiziale della Corte prima di disapplicare, eventualmente, istruzioni di un organo giurisdizionale superiore che risultassero in contrasto con il diritto dellĠUnione non pu˜ trasformarsi in un obbligo (v., in tal senso, sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07, KŸcŸkdeveci, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 54 e 55).

29      Si deve ricordare, in secondo luogo, che risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne lĠinterpretazione o la validitˆ degli atti delle istituzioni dellĠUnione in questione, per la definizione della lite principale (v., in particolare, sentenze 24 giugno 1969, causa 29/68, Milch-, Fett- und Eierkontor, Racc. pag. 165, punto 3; 3 febbraio 1977, causa 52/76, Benedetti, Racc. pag. 163, punto 26; ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, WŸnsche Handelsgesellschaft, Racc. pag. 947, punto 13, e sentenza 14 dicembre 2000, causa C-446/98, Fazenda Pœblica, Racc. pag. I-11435, punto 49).

30      Da queste riflessioni discende che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltˆ ad esso attribuita dallĠart. 267, secondo comma, TFUE,  vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dallĠinterpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dellĠorgano giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dellĠUnione.

31      é importante sottolineare inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale incaricato di applicare, nellĠambito della propria competenza, le norme di diritto dellĠUnione ha lĠobbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando allĠoccorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, ossia, nel caso di specie, la norma nazionale di procedura enunciata nel punto 22 della presente sentenza, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 24, nonchŽ 19 novembre 2009, causa C-314/08, Filipiak, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 81).

32      Alla luce di quanto sin qui esposto occorre risolvere la terza questione dichiarando che il diritto dellĠUnione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede dĠimpugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dallĠistanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dellĠinterpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dellĠUnione.

 Sulle questioni relative allĠinterpretazione degli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71

33      Occorre esaminare, anzitutto, la quinta questione, riguardante lĠampiezza del potere degli Stati membri di assoggettare ad autorizzazione preventiva il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, poi le questioni prima, seconda e quarta, vertenti sui presupposti enunciati dallĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 e, infine, congiuntamente, le questioni sesta e settima, riguardanti le modalitˆ per il rimborso di dette cure al beneficiario dellĠassicurazione sociale.

 Sulla quinta questione, relativa allĠampiezza del potere degli Stati membri di assoggettare ad autorizzazione preventiva il rimborso di cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro

34      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71 ostino alla normativa di uno Stato membro la quale escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione.

35      Il giudice del rinvio, nel ricordare che il sig. Elchinov si  fatto curare in Germania prima di aver ricevuto la risposta da parte della NZOK alla sua richiesta di autorizzazione, si chiede se il beneficiario dellĠassicurazione sociale possa chiedere il rimborso delle cure ospedaliere, prestate in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio egli risiede, senza avere ottenuto preventivamente lĠautorizzazione da parte dellĠistituzione competente, quando ci˜ era imposto dal suo stato di salute, oppure se la prestazione delle cure, in mancanza di detta autorizzazione preventiva, comporti lĠestinzione del diritto del beneficiario dellĠassicurazione sociale di chiederne il rimborso. Dopo aver rilevato che lĠart. 36 della legge in materia di assicurazione malattia consente il rimborso di cure prestate in un altro Stato membro solo se lĠassicurato abbia ottenuto una previa autorizzazione a tal fine, esso si interroga sulla conformitˆ di una norma siffatta con gli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71.

36      A questo riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che, per giurisprudenza costante, le prestazioni mediche fornite a fronte di un corrispettivo rientrano nella sfera di applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, ivi compresa lĠipotesi in cui le cure siano dispensate in ambito ospedaliero (v., in tal senso, sentenze 16 maggio 2006, causa C-372/04, Watts, Racc. pag. I-4325, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, nonchŽ 15 giugno 2010, causa C-211/08, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

37      é stato parimenti dichiarato che la libera prestazione dei servizi comprende la libertˆ dei destinatari dei servizi, in particolare delle persone che devono ricevere cure mediche, di recarsi in un altro Stato membro per godere ivi dei detti servizi (v. citate sentenze Watts, punto 87 e giurisprudenza ivi citata, nonchŽ Commissione/Spagna, punti 48-50 e giurisprudenza ivi citata).

38      LĠapplicabilitˆ dellĠart. 22 del regolamento n. 1408/71 allĠipotesi in questione non esclude che questĠultima rientri nella sfera di applicazione delle norme relative alla libera prestazione dei servizi e, nel caso di specie, dellĠart. 49 CE. Infatti, da un lato, la circostanza che una normativa nazionale possa essere eventualmente conforme a una norma di diritto derivato, nella fattispecie allĠart. 22 del regolamento n. 1408/71, non produce lĠeffetto di sottrarla alle disposizioni del Trattato CE (v., in tal senso, citate sentenze Watts, punti 46 e 47, nonchŽ Commissione/Spagna, punto 45).

39      DallĠaltro, lĠart. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 ha per scopo di conferire un diritto alle prestazioni in natura erogate, per conto dellĠistituzione competente, dallĠistituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro in cui le prestazioni sono erogate, come se lĠinteressato appartenesse a questĠultima istituzione (v., in tal senso, sentenze 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker, Racc. pag. I-1831, punti 28 e 29, nonchŽ causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punti 26 e 27; 12 luglio 2001, causa C-368/98, Vanbraekel e a., Racc. pag. I-5363, punti 32 e 36; 23 ottobre 2003, causa C-56/01, Inizan, Racc. pag. I-12403, punti 19 e 20, nonchŽ Watts, cit., punto 48). LĠart. 22, secondo comma, n. 2, quanto ad esso, ha il solo scopo di individuare le circostanze in cui  escluso che lĠistituzione competente possa negare lĠautorizzazione richiesta in base al n. 1, lett. c) (v., in tal senso, sentenza Vanbraekel e a., cit., punto 31).

40      In secondo luogo, occorre parimenti ricordare che, come dichiarato dai governi che hanno presentato osservazioni nella presente causa,  pacifico che il diritto dellĠUnione non pregiudica la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali e che, in mancanza di unĠarmonizzazione a livello dellĠUnione europea, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni di concessione delle prestazioni in materia di previdenza sociale. Tuttavia resta fermo che, nellĠesercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dellĠUnione, in particolare le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, le quali implicano il divieto per questi ultimi di introdurre o mantenere restrizioni ingiustificate allĠesercizio di questa libertˆ in materia di sanitˆ (v. in particolare, in tal senso, sentenze Watts, cit., punto 92 e giurisprudenza ivi citata; 19 aprile 2007, causa C-444/05, Stamatelaki, Racc. pag. I-3185, punto 23, e Commissione/Spagna, cit., punto 53).

41      BenchŽ unĠautorizzazione preventiva, quale quella imposta dallĠart. 36 della legge bulgara in materia di assicurazione malattia, costituisca, sia per i pazienti sia per i prestatori, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze Kohll, cit., punto 35; 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms, Racc. pag. I5473, punto 69; 13 maggio 2003, causa C-385/99, MŸller-FaurŽ e van Riet, Racc. pag. I4509, punto 44, nonchŽ Watts, cit., punto 98), la Corte ha dichiarato nondimeno che lĠart. 49 CE non osta, in linea di principio, al fatto che il diritto di un paziente di ottenere assistenza ospedaliera in un altro Stato membro a carico del sistema cui esso appartiene sia soggetto ad una previa autorizzazione (v., in tal senso, citate sentenze Smits e Peerbooms, punto 82, nonchŽ Watts, punto 113).

42      Infatti, la Corte ha giudicato che non si pu˜ escludere che un rischio di grave alterazione dellĠequilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale possa costituire una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Essa ha parimenti riconosciuto che lĠobiettivo di mantenere un servizio medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti pu˜ parimenti rientrare nel regime di deroghe giustificate da ragioni di sanitˆ pubblica previsto dallĠart. 46 CE, quando un tale obiettivo contribuisca alla realizzazione di un livello elevato di tutela della salute. Essa ha inoltre precisato che lĠart. 46 CE consente agli Stati membri di limitare la libera prestazione dei servizi medicoospedalieri qualora la conservazione di un sistema sanitario o di una competenza medica nel territorio nazionale sia essenziale per la sanitˆ pubblica, o addirittura per la sopravvivenza della popolazione (v., in tal senso, citate sentenze Kohll, punti 41, 50 e 51; Smits e Peerbooms, punti 72-74; MŸller-FaurŽ e van Riet, punti 67 e 73, nonchŽ Watts, punti 103-105).

43      La Corte ha rilevato parimenti che il numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire, devono poter fare oggetto di una programmazione, la quale risponda, in linea di massima, a diverse esigenze. Da un lato, tale programmazione deve perseguire lĠobiettivo di garantire nel territorio dello Stato membro interessato la possibilitˆ di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualitˆ. DallĠaltro, essa devĠessere espressione della volontˆ di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. Un tale spreco si dimostrerebbe infatti tanto pi dannoso in quanto  pacifico che il settore delle cure ospedaliere genera costi notevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse finanziarie che possono essere destinate alle cure sanitarie, quale che sia la modalitˆ di finanziamento usata, non sono illimitate (citate sentenze Smits e Peerbooms, punti 76-79, nonchŽ Watts, punti 108 e 109).

44      In terzo luogo, va ancora ricordato che, benchŽ il diritto dellĠUnione non osti in linea di principio a un sistema di autorizzazione preventiva,  nondimeno necessario che le condizioni dettate per il rilascio di una siffatta autorizzazione siano giustificate alla luce dei criteri imperativi prima citati, che esse non eccedano quanto oggettivamente necessario a tal fine e che il medesimo risultato non possa essere conseguito con norme meno vincolanti. Inoltre, un siffatto sistema devĠessere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere lĠesercizio del potere discrezionale delle autoritˆ nazionali affinchŽ esso non sia usato in modo arbitrario (v., in tal senso, citate sentenze Smits e Peerbooms, punti 82 e 90; MŸller-FaurŽ e van Riet, punti 83-85, nonchŽ Watts, punti 114-116).

45      Nel caso di specie, occorre rilevare che una normativa nazionale, la quale esclude in tutti i casi il rimborso delle cure ospedaliere prestate senza autorizzazione preventiva, priva il beneficiario dellĠassicurazione sociale il quale, per ragioni connesse al suo stato di salute o alla necessitˆ di ricevere cure urgentemente presso una struttura ospedaliera, si sia trovato nellĠimpossibilitˆ di richiedere una siffatta autorizzazione o, come nel caso del sig. Elchinov, non abbia potuto attendere la risposta dellĠente competente, del rimborso di tali cure da parte di detto ente, anche qualora i presupposti per un tale rimborso siano peraltro soddisfatti.

46      Ebbene, il rimborso di cure siffatte, in situazioni specifiche del tipo di quelle descritte nel punto precedente, non  tale da poter compromettere il conseguimento degli scopi di pianificazione ospedaliera menzionati nel punto 43 della presente sentenza, nŽ pu˜ compromettere gravemente lĠequilibrio finanziario del sistema previdenziale. Esso non pregiudica il mantenimento di un servizio ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti, nŽ tanto meno la salvaguardia di un sistema sanitario e di una competenza medica estese a tutto il territorio nazionale.

47      Di conseguenza, una normativa siffatta non  giustificata dai citati criteri imperativi e comunque non soddisfa il principio di proporzionalitˆ ricordato nel punto 44 della presente sentenza. Pertanto, essa comporta una restrizione ingiustificata della libera prestazione dei servizi.

48      Inoltre, in materia di applicazione dellĠart. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, nel punto 34 della citata sentenza Vanbraekel e.a. la Corte ha dichiarato che, quando una persona iscritta al regime previdenziale, che ha presentato una domanda di autorizzazione sulla base di detta disposizione, abbia ricevuto un diniego da parte dellĠistituzione competente e il carattere infondato di siffatto diniego sia successivamente dimostrato vuoi dalla medesima istituzione competente vuoi da una decisione giudiziaria, tale assicurato ha diritto di ottenere direttamente a carico dellĠistituzione competente il rimborso di un importo pari a quello che sarebbe stato normalmente preso a carico se lĠautorizzazione fosse stata debitamente concessa fin dallĠinizio.

49      Da ci˜ deriva che la normativa di uno Stato membro non pu˜ escludere in tutti i casi il rimborso delle cure ospedaliere fornite senza autorizzazione preventiva in un altro Stato membro.

50      Per quanto riguarda la normativa in questione nella causa principale, come  stato sostanzialmente sottolineato dallĠavvocato generale nei paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni, lĠart. 36 della legge bulgara in materia di assicurazione malattia  ambiguo. Ad ogni modo,  compito del giudice del rinvio valutare, alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza, la conformitˆ di detto articolo con gli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71 nellĠinterpretazione datane dalla Corte e, qualora detto art. 36 possa costituire oggetto di diverse interpretazioni, interpretarlo conformemente allĠordinamento dellĠUnione (v., in tal senso, sentenza Melki e Abdeli, cit., punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

51      Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che gli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71 ostano alla normativa di uno Stato membro interpretata nel senso che essa escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione.

 Sulle questioni prima, seconda e quarta, relative ai presupposti enunciati dallĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71

52      Con le sue questioni prima, seconda e quarta, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, per quanto concerne le cure mediche che non possono essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede lĠiscritto al regime previdenziale, lĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che unĠautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non possa essere negata quando, da un lato, la normativa di tale Stato membro preveda la tipologia di trattamento di cui trattasi, ma non indichi in modo espresso e preciso il metodo di cura applicato, e, dallĠaltro, un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere erogato in tempo utile in questo stesso Stato membro. Esso desidera inoltre sapere se questo stesso articolo debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate in detto Stato membro non rientrano tra le prestazioni il cui rimborso  previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere rientranti tra dette prestazioni possono essere fornite in questo Stato membro.

53      LĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 enuncia due condizioni la cui presenza rende obbligatorio il rilascio dellĠautorizzazione preventiva richiesta, da parte dellĠistituzione competente, in base allĠart. 22, n. 1, lett. c), sub i) (v., in tal senso, citate sentenze Inizan, punto 41, e Watts, punto 55).

54      La prima condizione impone che le cure di cui trattasi figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede lĠiscritto al regime previdenziale, mentre la seconda condizione impone che le cure che il paziente ha intenzione di ricevere in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio egli risiede, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della sua malattia, non possano essergli fornite entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza (citate sentenze Inizan, punti 42 e 44, nonchŽ Watts, punti 56 e 57).

55      PoichŽ la quarta questione sottoposta alla Corte verte sulla prima di queste condizioni, occorre esaminare anzitutto questĠultima. In seguito verrˆ analizzata la seconda questione, che concerne la seconda condizione, e infine verrˆ esaminata la prima questione, relativa alla presunzione menzionata nella decisione di rinvio, dato che la risposta a questĠultima questione discende da quelle fornite alle altre due.

–       Sulla quarta questione, relativa alla prima condizione enunciata dallĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71

56      Al fine di accertare se sia soddisfatta la prima condizione enunciata dallĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, occorre verificare se le Çcure di cui trattasiÈ, ossia, come ricavabile dalla documentazione prodotta dinanzi alla Corte, il trattamento oculistico debitamente prescritto dal medico, consistente nellĠimpianto di piastrine radioattive o nellĠapplicazione di una terapia protonica, rientrino tra le Çprestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio lĠinteressato risiedeÈ, cio tra le prestazioni per le quali il regime previdenziale bulgaro prevede il rimborso.

57      A questo proposito si deve sottolineare che, come ricordato nel punto 40 della presente sentenza, lĠordinamento dellĠUnione non limita la competenza degli Stati membri ad organizzare i rispettivi sistemi previdenziali e che, in mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale.

58      Cos“,  stato giˆ dichiarato, in linea di principio, che non  incompatibile con lĠordinamento dellĠUnione il fatto che uno Stato membro elabori elenchi limitati di prestazioni mediche rimborsabili da parte del suo sistema previdenziale e che detto ordinamento non ha il potere di costringere uno Stato membro ad ampliare un elenco siffatto di prestazioni (v., in tal senso, sentenza Smits e Peerbooms, cit., punto 87).

59      Da ci˜ deriva che, come sostenuto dai governi che hanno presentato osservazioni nel presente giudizio, spetta a ciascuno Stato membro prevedere le prestazioni mediche rimborsabili da parte del proprio sistema previdenziale. A questo scopo, lo Stato membro interessato ha il potere di redigere un elenco che menzioni in modo preciso i trattamenti o i metodi di cura, oppure che indichi pi genericamente categorie o tipologie di trattamenti o di metodi di cura.

60      In questa cornice, spetta unicamente agli organi nazionali, chiamati a pronunciarsi su una domanda di autorizzazione al fine di ricevere cure erogate in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiede lĠiscritto al regime previdenziale, determinare se dette cure rientrino nelle previsioni di un elenco siffatto. Nel caso di specie, incombe al giudice del rinvio giudicare se le cure ricevute dal sig. Elchinov in Germania rientrino tra i protocolli di cura clinici menzionati nellĠallegato 5 al decreto n. 40/2004.

61      Tuttavia, poichŽ gli Stati membri sono obbligati a non violare lĠordinamento dellĠUnione nellĠesercizio delle loro competenze, resta valido il dovere di vigilare affinchŽ lĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 sia applicato conformemente a detto ordinamento, nel rispetto dei principi ricordati nel punto 44 della presente sentenza.

62      Da ci˜ discende che, quando lĠelenco delle prestazioni mediche rimborsabili non menziona in modo espresso e preciso il metodo di trattamento applicato, bens“ definisce alcune tipologie di trattamento, da un lato, spetta allĠistituzione competente dello Stato membro di residenza dellĠiscritto al regime previdenziale esaminare, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, se tale metodo di trattamento corrisponda a prestazioni previste dalla normativa di tale Stato membro; dallĠaltro, qualora ricorra unĠipotesi siffatta, una domanda di autorizzazione preventiva non pu˜ essere respinta adducendo che una siffatta metodologia di trattamento non  praticata nello Stato membro di residenza dellĠiscritto al regime previdenziale, poichŽ una siffatta motivazione, qualora fosse ammessa, implicherebbe una restrizione della portata dellĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71.

–       Sulla seconda questione, relativa alla seconda condizione enunciata dallĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71

63      Al fine di accertare se sia soddisfatta la seconda condizione enunciata dallĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, occorre verificare se le cure di cui trattasi, tenuto conto dello stato attuale di salute dellĠiscritto al regime previdenziale e dellĠevoluzione della sua malattia, possano essergli erogate nei termini normalmente necessari per ottenerle nello Stato membro di residenza.

64      Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che il trattamento in questione non pu˜ essere erogato nello Stato membro di residenza dellĠinteressato, dove si sarebbe proceduto a un intervento chirurgico che non potrebbe essere considerato, a suo parere, come un trattamento identico o avente lo stesso grado di efficacia. Ebbene, benchŽ la circostanza che il trattamento previsto in un altro Stato membro non sia praticato nello Stato membro di residenza dellĠinteressato non implichi, di per sŽ, che sia soddisfatta la seconda condizione enunciata dallĠart. 22, n. 2, del regolamento n. 1408/71,  giocoforza constatare, al contrario, che tale ipotesi ricorre quando un trattamento che presenti lo stesso grado di efficacia non pu˜ essere ivi erogato in tempo utile.

65      Infatti, la Corte ha giˆ dichiarato che lĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 devĠessere interpretato nel senso che lĠautorizzazione cui si riferisce tale disposizione non pu˜ essere negata quando appare evidente che la prima condizione enunciata da questĠultima  soddisfatta e che un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia non pu˜ essere ottenuto in tempo utile nello Stato membro nel cui territorio risiede lĠinteressato (v., in tal senso, citate sentenze Inizan, punti 45, 59 e 60, nonchŽ Watts, punti 59-61).

66      La Corte ha precisato che, per valutare se un trattamento che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente possa essere ottenuto in tempo utile nello Stato membro di residenza, lĠistituzione competente  tenuta a prendere in considerazione lĠinsieme delle circostanze che contraddistinguono ogni caso concreto, tenendo nel dovuto conto non solamente il quadro clinico del paziente nel momento in cui  richiesta lĠautorizzazione e, allĠoccorrenza, il grado del dolore o la natura dellĠinfermitˆ di questĠultimo, che potrebbe, ad esempio, rendere impossibile o eccessivamente difficile lĠesercizio di unĠattivitˆ professionale, ma anche i suoi antecedenti (citate sentenze Inizan, punto 46, e Watts, punto 62).

67      Pertanto, in una situazione in cui le cure di cui trattasi non possono essere dispensate nello Stato membro nel cui territorio risiede lĠiscritto al regime previdenziale e in cui le prestazioni previste dalla normativa di questo Stato membro sono oggetto non di unĠelencazione precisa di trattamenti o protocolli di cura, bens“ di una definizione pi generica di categorie o tipologie di trattamento o metodi di cura, lĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 implica che, qualora sia dimostrato che il trattamento ipotizzato in un altro Stato membro rientra in una di queste categorie o corrisponde a una di queste tipologie, lĠistituzione competente  obbligata a rilasciare allĠiscritto al regime previdenziale lĠautorizzazione necessaria ai fini del rimborso del costo di questo trattamento, quando il trattamento alternativo che pu˜ essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui egli risiede non presenta, come nellĠipotesi descritta dal giudice del rinvio, lo stesso grado di efficacia.

–       Sulla prima questione, relativa alla presunzione menzionata nella decisione di rinvio

68      Ad integrazione di tale questione, il giudice del rinvio spiega che, in base alle indicazioni fornite nella causa principale dal Varhoven administrativen sad, qualora le cure ospedaliere prese in considerazione non possano essere fornite in Bulgaria, occorre presumere che dette cure non rientrino nei protocolli clinici rimborsabili da parte della NZOK e, viceversa, qualora dette cure siano rimborsate da questĠultima, occorre presumere che esse possano essere prestate in Bulgaria. Questo giudice si interroga sulla conformitˆ di una siffatta presunzione con lĠart. 22 del regolamento n. 1408/71, dato che detta presunzione porta alla conseguenza, a suo parere, che le due condizioni enunciate dallĠart. 22, n. 2, secondo comma, possono essere soddisfatte solo nellĠipotesi in cui determinate cure che presentino lo stesso grado di efficacia siano praticate nello Stato membro di residenza, ma non possano esserlo in tempo utile.

69      A questo proposito occorre constatare che dallĠinterpretazione dellĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, formulata in occasione dellĠesame delle questioni quarta e seconda, si evince che una decisione relativa a una domanda di autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non pu˜ essere basata su una siffatta presunzione.

70      Infatti, in primo luogo, da quanto enunciato nel punto 62 della presente sentenza risulta che, da un lato, in ciascun caso si deve esaminare, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti e i dati scientifici disponibili, se il metodo di trattamento di cui trattasi corrisponda a prestazioni previste dalla normativa nazionale e che, dallĠaltro, una domanda di autorizzazione preventiva non pu˜ essere respinta per il motivo che un siffatto metodo di trattamento non sia praticato nello Stato membro di residenza dellĠiscritto al regime previdenziale.

71      In secondo luogo, da quanto esposto nei punti 64-67 della presente sentenza si desume che una domanda di autorizzazione non pu˜ essere respinta quando cure identiche a quelle ipotizzate o che presentino lo stesso grado di efficacia non possono essere erogate nello Stato membro di residenza in tempo utile, circostanza che devĠessere parimenti verificata in ciascun caso.

72      A parte il fatto che lĠuso della presunzione menzionata nella prima questione formulata dal giudice del rinvio avrebbe lĠeffetto di restringere la portata dellĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, essa porterebbe a introdurre un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel settore della sanitˆ, non giustificato dai motivi imperativi indicati nei punti 42 e 43 della presente sentenza.

73      Alla luce di queste riflessioni, occorre risolvere le questioni prima, seconda e quarta dichiarando che, per quanto concerne le cure mediche che non possono essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede lĠiscritto al regime previdenziale, lĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 devĠessere interpretato nel senso che unĠautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non pu˜ essere negata:

–        se, quando le prestazioni previste dalla normativa nazionale sono oggetto di un elenco che non menziona in modo espresso e preciso il metodo di trattamento applicato, bens“ definisce alcune tipologie di trattamento rimborsate dallĠistituzione competente,  accertato, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in seguito a un esame basato su criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, che tale metodo di trattamento corrisponde a tipologie di prestazioni menzionate in detto elenco, e

–        se un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non pu˜ essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui risiede lĠiscritto al regime previdenziale.

Lo stesso articolo osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate nello Stato membro in cui risiede lĠiscritto al regime previdenziale non rientrino tra le prestazioni il cui rimborso  previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere rientranti tra dette prestazioni possano essere fornite in detto Stato membro.

 Sulle questioni sesta e settima, relative alle modalitˆ di rimborso allĠiscritto al regime previdenziale delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro

74      Con le sue questioni sesta e settima, il giudice del rinvio chiede se il giudice nazionale debba obbligare lĠistituzione competente a rilasciare allĠiscritto al regime previdenziale il modello E 112 qualora esso ritenga che, persino quando le cure ospedaliere siano terminate nel momento in cui esso si pronuncia, il diniego di rilasciare tale documento sia illegale. Esso inoltre chiede se, in tal caso, le cure ospedaliere debbano essere rimborsate allĠiscritto al regime previdenziale dallĠistituzione competente o da quella del luogo in cui siano state prestate le cure e sino a che importo debba essere effettuato il rimborso, quando lĠammontare delle prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro di residenza dellĠiscritto al regime previdenziale sia diverso da quello delle prestazioni previste dallo Stato membro sul cui territorio le cure sono state prestate.

75      A questo proposito occorre osservare che il rilascio di unĠautorizzazione preventiva quale quella sotto forma del modello E 112 non sembra possa risultare utile quando le cure ospedaliere siano giˆ state prestate allĠiscritto al regime previdenziale, salvo eventualmente lĠipotesi in cui queste ultime non siano state ancora fatturate allĠinteressato o non siano stati ancora saldate. Al di fuori di questĠipotesi, come illustrato nel punto 48 della presente sentenza, lĠiscritto al regime previdenziale ha il diritto, in un caso del genere, ad ottenere direttamente il rimborso, da parte dellĠistituzione competente, di un importo equivalente a quello che sarebbe stato normalmente rimborsato da questĠultima qualora lĠautorizzazione fosse stata debitamente rilasciata prima dellĠinizio delle cure.

76      In ogni caso, spetta al giudice nazionale obbligare lĠistituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare lĠimporto menzionato nel punto precedente.

77      QuestĠimporto devĠessere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui  soggetta lĠistituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere (v., in tal senso, sentenza Vanbraekel e a., cit., punto 32).

78      Qualora lĠimporto del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni ospedaliere fornite in uno Stato membro diverso da quello di residenza, che risulti dallĠapplicazione delle norme vigenti in questĠultimo, sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in questĠultimo, lĠistituzione competente deve inoltre concedere, in forza dellĠart. 49 CE nellĠinterpretazione datane dalla Corte, un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi (v., in tal senso, citate sentenze Vanbraekel e a., punti 38-52, nonchŽ Commissione/Spagna, punti 56 e 57).

79      La Corte ha precisato che, nellĠipotesi in cui la normativa dello Stato membro competente preveda la gratuitˆ dei trattamenti ospedalieri erogati nellĠambito di un servizio sanitario nazionale, e in cui la normativa dello Stato membro nel quale un paziente appartenente al detto servizio  stato, o avrebbe dovuto essere, autorizzato a ricevere un trattamento ospedaliero a spese di tale servizio non preveda unĠassunzione integrale del costo del detto trattamento, devĠessere concesso a tale paziente, da parte dellĠistituzione competente, un rimborso corrispondente alla differenza eventuale tra, da una parte, lĠimporto del costo, oggettivamente stimato, di un trattamento equivalente in un istituto del servizio di cui trattasi, non eccedente, se del caso, la misura dellĠimporto globale fatturato per il trattamento offerto nello Stato membro di soggiorno, e, dallĠaltra, lĠimporto per cui lĠistituzione di tale ultimo Stato membro  tenuta ad intervenire, ai sensi dellĠart. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, per conto dellĠistituzione competente, in applicazione delle disposizioni della normativa di tale Stato membro (sentenza Watts, cit., punto 143).

80      Occorre aggiungere che, come rilevato dallĠavvocato generale nel paragrafo 85 delle sue conclusioni, gli iscritti a un regime previdenziale che ricevano cure ospedaliere in uno Stato membro diverso da quello di residenza senza chiedere unĠautorizzazione ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 possono chiedere il rimborso di dette cure, in base allĠart. 49 CE, solo nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia al quale sono iscritti (v., in tal senso, sentenza MŸller-FaurŽ e van Riet, punti 98 e 106). La stessa regola vale quando il diniego di rilascio di unĠautorizzazione preventiva richiesta in base a detto art. 22  fondato.

81      Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre rispondere alle questioni sesta e settima dichiarando quanto segue:

–        Quando  accertato che il diniego di rilascio di unĠautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett.c), sub i), del regolamento n. 1408/71 non era fondato, e nel frattempo le cure ospedaliere siano state completate e le spese ad esse relative siano state sostenute dallĠiscritto al regime previdenziale, il giudice nazionale deve obbligare lĠistituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare a detto iscritto lĠimporto che sarebbe stato normalmente saldato da questĠultima qualora lĠautorizzazione fosse stata debitamente rilasciata.

–        QuestĠimporto devĠessere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui  soggetta lĠistituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere. Qualora lĠimporto sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in questĠultimo, lĠistituzione competente deve inoltre concedere alla persona iscritta al regime previdenziale un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

 Sulle spese

82      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      Il diritto dellĠUnione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede dĠimpugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dallĠistanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dellĠinterpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dellĠUnione.

2)      Gli artt. 49 CE e 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo allĠapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano allĠinterno della Comunitˆ, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, quale modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, ostano alla normativa di uno Stato membro interpretata nel senso che essa escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione.

3)      Per quanto concerne le cure mediche che non possono essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede lĠiscritto al regime previdenziale, lĠart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, devĠessere interpretato nel senso che unĠautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non pu˜ essere negata:

–        se, quando le prestazioni previste dalla normativa nazionale sono oggetto di un elenco che non menziona in modo espresso e preciso il metodo di trattamento applicato, bens“ definisce alcune tipologie di trattamento rimborsate dallĠistituzione competente,  accertato, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in seguito a un esame basato su criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, che tale metodo di trattamento corrisponde a tipologie di prestazioni menzionate in detto elenco, e

–        se un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non pu˜ essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui risiede lĠiscritto al regime previdenziale.

Lo stesso articolo osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate nello Stato membro in cui risiede lĠiscritto al regime previdenziale non rientrino tra le prestazioni il cui rimborso  previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere rientranti tra dette prestazioni possano essere fornite in detto Stato membro.

4)      Quando  accertato che il diniego di rilascio di unĠautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, non era fondato, e nel frattempo le cure ospedaliere siano state completate e le spese ad esse relative siano state sostenute dallĠiscritto al regime previdenziale, il giudice nazionale deve obbligare lĠistituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare a detto iscritto lĠimporto che sarebbe stato normalmente saldato da questĠultima qualora lĠautorizzazione fosse stata debitamente rilasciata.

QuestĠimporto devĠessere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui  soggetta lĠistituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere. Qualora lĠimporto sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in questĠultimo, lĠistituzione competente deve inoltre concedere alla persona iscritta al regime previdenziale un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Firme

 

* Lingua processuale: il bulgaro.