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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

9 novembre 2010 (*)

ÇDirettiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Art. 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Art. 12, n. 2, lett. b) e c) – Nozione di Òreato grave di diritto comuneÓ – Nozione di Òatti contrari alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni UniteÓ – Appartenenza ad unĠorganizzazione coinvolta in atti di terrorismo – Successiva iscrizione di tale organizzazione nellĠelenco delle persone, dei gruppi e delle entitˆ di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931/PESC – Responsabilitˆ individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione – Presupposti – Diritto dĠasilo in forza del diritto costituzionale nazionale – Compatibilitˆ con la direttiva 2004/83/CEÈ

Nei procedimenti riuniti C57/09 e C101/09,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisioni 14 ottobre e 25 novembre 2008, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 10 febbraio e 13 marzo 2009, nelle cause

Bundesrepublik Deutschland

contro

B (causa C57/09),

D (causa C101/09),

con lĠintervento di:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (cause C57/09 e C101/09),

Bundesbeauftragter fŸr Asylangelegenheiten beim Bundesamt fŸr Migration und FlŸchtlinge (causa C101/09),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e J.C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, U. L›hmus e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. FŸlšp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza del 9 marzo 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per B, dallĠavv. R. Meister, Rechtsanwalt,

–        per D, dagli avv.ti H. Jacobi e H. Odendahl, RechtsanwŠlte,

–        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma, J. Mšller e N. Graf Vitzthum, in qualitˆ di agenti,

–        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. BeaupreManokha, in qualitˆ di agenti,

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualitˆ di agente,

–        per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. A. Engman, in qualitˆ di agenti,

–        per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualitˆ di agente, assistito dal sig. T. Eicke, barrister,

–        per la Commissione europea, dalle sig.re M. Condou-Durande e S. GrŸnheid, in qualitˆ di agenti,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 1Ħ giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sullĠinterpretazione, in primo luogo, dellĠart. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sullĠattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchŽ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12; in prosieguo: la ÇdirettivaÈ), e, in secondo luogo, dellĠart. 3 della medesima direttiva.

2        Tali domande sono state presentate nellĠambito di controversie che vedono la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) – rappresentata dal Bundesministerium des Inneren (ministero federale dellĠInterno), a sua volta rappresentato dal Bundesamt fŸr Migration und FlŸchtlinge (ufficio federale per la migrazione e i rifugiati, in prosieguo il ÇBundesamtÈ) – opposta a B (causa C57/09) e D (causa C101/09), cittadini turchi di origine curda, relativamente, rispettivamente, al rigetto della domanda di asilo e per il riconoscimento dello status di rifugiato presentata da B e alla revoca, da parte della stessa autoritˆ, del diritto di asilo e dello status di rifugiato che erano stati riconosciuti a D.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

 La Convenzione relativa allo status dei rifugiati

3        La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traitŽs des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)],  entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa  stata completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la ÇConvenzione di GinevraÈ).

4        LĠart. 1, dopo aver definito nella sezione A, in particolare, la nozione di ÇrifugiatoÈ ai fini della Convenzione in parola, enuncia nella sezione F:

ÇLe disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che:

(...)

b)      hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

c)      si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni UniteÈ.

5        LĠart. 33 della Convenzione di Ginevra, intitolato ÇDivieto di espulsione e di rinvio al confineÈ stabilisce:

Ç1.      Nessuno Stato Contraente espellerˆ o respingerˆ, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertˆ sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2.      La presente disposizione non pu˜ tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettivitˆ di detto paeseÈ.

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali

6        LĠart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la ÇCEDUÈ), cos“ dispone:

ÇNessuno pu˜ essere sottoposto a tortura nŽ a pene o trattamenti inumani o degradantiÈ.

 Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

7        A seguito degli attacchi terroristici compiuti lĠ11 settembre 2001 a New York, a Washington e in Pennsylvania, il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, sulla base del capo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione 1373 (2001).

8        Il preambolo di tale risoluzione riafferma Çla necessitˆ di lottare con tutti i mezzi, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, contro le minacce che gli atti di terrorismo fanno pesare sulla pace e sulla sicurezza internazionaleÈ.

9        Ai sensi del punto 5 di tale risoluzione, Çgli atti, metodi e pratiche terroristici sono contrari alle finalitˆ e ai principi dellĠOrganizzazione delle Nazioni Unite e (...) il finanziamento e lĠorganizzazione di atti terroristici o lĠistigazione a commettere tali atti, compiuti scientemente, sono altres“ contrari alle finalitˆ e ai principi dellĠOrganizzazione delle Nazioni UniteÈ.

10      Il 12 novembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1377 (2001), nella quale esso Ç[s]ottolinea che gli atti di terrorismo internazionale sono contrari alle finalitˆ e ai principi enunciati nella Carta dellĠOrganizzazione delle Nazioni Unite e che il finanziamento, la pianificazione e la preparazione degli atti di terrorismo internazionale, come tutte le altre forme di sostegno a tal fine, sono del pari contrari alle finalitˆ e ai principi in essa enunciatiÈ.

 La normativa dellĠUnione

La direttiva

11      Ai sensi del terzo ÔconsiderandoĠ della direttiva la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

12      Il sesto ÔconsiderandoĠ precisa che lo scopo principale della presente direttiva  quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per individuare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dallĠaltra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

13      Il nono ÔconsiderandoĠ della direttiva  formulato nel modo seguente:

ÇLa presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui  concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perchŽ bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base di discrezionaleÈ.

14      Il decimo ÔconsiderandoĠ della direttiva precisa che essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignitˆ umana , e il diritto di asilo dei richiedenti asilo.

15      I ÔconsiderandoĠ sedicesimo e diciassettesimo della direttiva sono cos“ formulati:

Ç16)      Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autoritˆ nazionali degli Stati membri nellĠapplicazione della convenzione di Ginevra.

17)      é necessario introdurre dei criteri comuni per lĠattribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiati ai sensi dellĠarticolo 1 della convenzione di GinevraÈ.

16      Il ventiduesimo ÔconsiderandoĠ della direttiva cos“ prevede:

ÇGli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra lĠaltro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali  dichiarato che Òatti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni UniteÓ e che Òchiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attivitˆ contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni UniteÓÈ.

17      Ai sensi del suo art. 1, la direttiva ha lo scopo di stabilire norme minime in materia, da un lato, di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e, dĠaltro lato, in materia di contenuto della protezione riconosciuta.

18      Ai sensi dellĠart. 2 della direttiva, ai fini della stessa, si intende per:

Ça)      Òprotezione internazionaleÓ: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f);

(É)

c)      ÒrifugiatoÓ: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitˆ, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non pu˜ o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non pu˜ o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica lĠarticolo 12;

d)      Òstatus di rifugiatoÓ: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

(...)

g)      Òdomanda di protezione internazionaleÓ: una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o un apolide di cui si pu˜ ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nel campo dĠapplicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;

(...)È.

19      LĠart. 3 della direttiva cos“ recita:

ÇGli Stati membri hanno facoltˆ di introdurre o mantenere in vigore disposizioni pi favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonchŽ in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purchŽ siano compatibili con le disposizioni della presente direttivaÈ.

20      LĠart. 12 della direttiva, che  intitolato ÇEsclusioneÈ e compare nel suo capo III, a sua volta intitolato ÇRequisiti per essere considerato rifugiatoÈ, dispone ai nn. 2 e 3:

Ç2.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide  escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere:

(É)

b)      che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli  rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

c)      che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

3.      Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionatiÈ.

21      Gli artt. 13 e 18 della direttiva stabiliscono che gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato o lo status offerto dalla protezione sussidiaria ai cittadini di paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, ai capi II e III o II e V della direttiva medesima.

22      LĠart. 14 della direttiva, intitolato ÇRevoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello statusÈ e contenuto nel capo IV della stessa, a sua volta intitolato ÇStatus di rifugiatoÈ,  cos“ formulato:

Ç1.      Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente allĠentrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo (...) da un organismo [competente] se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dellĠarticolo 11.

(...)

3.      Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

a)      la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o  esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dellĠarticolo 12;

(É)È.

23      LĠart. 21 della direttiva, che compare al capo VII di questĠultima, intitolato ÇContenuto della protezione internazionaleÈ, ai nn. 1 e 2 cos“ dispone:

Ç1.      Gli Stati membri rispettano il principio di Ònon refoulementÓ in conformitˆ dei propri obblighi internazionali.

2.      Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno, quando:

a)      vi siano ragionevoli motivi per considerare che detta persona rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o

b)      [...] essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravitˆ, detta persona costituisca un pericolo per la comunitˆ di tale Stato membroÈ.

24      Conformemente ai suoi artt. 38 e 39, la direttiva  entrata in vigore il 9 novembre 2004 e la sua trasposizione doveva avvenire al pi tardi entro il 10 ottobre 2006.

 La posizione comune 2001/931/PESC

25      Per attuare la risoluzione 1373 (2001), il 27 dicembre 2001 il Consiglio dellĠUnione europea ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC, relativa allĠapplicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).

26      LĠart. 1, n. 1, di detta posizione comune prevede che essa si applica Çalle persone, gruppi ed entitˆ, (É) coinvolti in atti terroristiciÈ il cui elenco compare nellĠallegato della stessa posizione comune.

27      Ai termini dellĠart. 1, nn. 2 e 3, della posizione comune 2001/931, ai fini della stessa:

Ç2.      (...) per Òpersone, gruppi ed entitˆ coinvolti in atti terroristiciÓ si intendono:

–        persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,

–        gruppi ed entitˆ posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone; e persone, gruppi ed entitˆ che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone, gruppi ed entitˆ, inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da persone, gruppi ed entitˆ ad esse associate.

3. (...) per "atto terroristico" si intende uno degli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la sua natura o contesto, possa recare grave danno a un paese o unĠorganizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando  commesso al fine di:

(É)

iii)      destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o unĠorganizzazione internazionale:

(É)

k)      partecipazione alle attivitˆ di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attivitˆ, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirˆ alle attivitˆ criminose del gruppo.

(É)È.

28      La posizione comune 2001/931 contiene un allegato intitolato ÇElenco delle persone, gruppi ed entitˆ di cui allĠarticolo 1 (É)È. Inizialmente in tale elenco non comparivano nŽ il DHKP/C nŽ il PKK.

29      Il contenuto di tale allegato  stato aggiornato dalla posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/340/PESC (GU L 116, pag. 75).

30      In tale allegato, cos“ aggiornato, ai punti 9 e 19 della sezione 2, intitolata ÇGruppi e entitˆÈ compaiono, rispettivamente, il ÇPartito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)È e lĠÇEsercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C), [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]È. Tali organizzazioni sono state poi mantenute nellĠelenco di cui allĠart. 1, n. 1 e 6, della posizione comune 2001/931 dalle successive posizioni comuni del Consiglio, da ultimo dalla decisione del Consiglio 12 luglio 2010, 2010/386/PESC, che aggiorna lĠelenco delle persone, dei gruppi e delle entitˆ a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931 (GU L 178, pag. 28).

 La decisione quadro 2002/475/GAI

31      LĠart. 1 della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/475/GAI, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164, pag. 3), impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinchŽ siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali, enumerati nello stesso articolo, che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a unĠorganizzazione internazionale, quando sono commessi per uno dei fini del pari indicati in tale articolo.

32      LĠart. 2 di detta decisione quadro, intitolato ÇReati riconducibili a unĠorganizzazione terroristicaÈ, al suo n. 2 cos“ dispone:

ÇCiascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinchŽ siano punibili i seguenti atti intenzionali:

(É)

b)      partecipazione alle attivitˆ di unĠorganizzazione terroristica, anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attivitˆ nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirˆ alle attivitˆ criminose dellĠorganizzazione terroristicaÈ.

 La normativa nazionale

33      LĠart. 16a, n. 1, della legge fondamentale (Grundgesetz) dispone quanto segue:

ÇI perseguitati politici beneficiano del diritto di asiloÈ.

34      NellĠart. 1 della legge sulla procedura dĠasilo (Asylverfahrensgesetz; in prosieguo lĠÇAsylVfGÈ), nella versione pubblicata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798), si enuncia che la legge si applica agli stranieri che chiedono protezione in quanto perseguitati politici ai sensi dellĠart. 16a, n. 1, della legge fondamentale o la protezione contro le persecuzioni ai sensi della Convenzione di Ginevra.

35      LĠart. 2 dellĠAsylVfG prevede che i beneficiari del diritto dĠasilo godono, nel territorio nazionale, dello status definito dalla Convenzione di Ginevra.

36      Lo status di rifugiato era inizialmente regolato dallĠart. 51 della legge sullĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale (Gesetz Ÿber die Einreise und den Aufenthalt von AuslŠndern im Bundesgebiet; in prosieguo: lĠÇAuslŠndergesetzÈ).

37      La legge 9 gennaio 2002 per la lotta al terrorismo internazionale (Gesetz zur BekŠmpfung des internationalen Terrorismus, BGBl. 2002 I, pag. 361, in prosieguo: il ÇTerrorismusbekŠmpfungsgesetzÈ) ha inserito, per la prima volta, nellĠart 51, n. 3, seconda frase, dellĠAuslŠndergesetz, con effetto dallĠ11 gennaio 2002, cause di esclusione che rispecchiano quelle previste allĠart. 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra.

38      Con la legge 19 agosto 2007 che recepisce le direttive dellĠUnione europea in materia di diritto di soggiorno e dĠasilo (Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der EuropŠischen Union, BGBl. 2007 I, pag. 1970), entrata in vigore il 28 agosto 2007, la Repubblica federale di Germania ha trasposto, fra le altre, la direttiva.

39      Attualmente i requisiti per essere considerato rifugiato sono fissati allĠart. 3, dellĠAsylVfG. Ai sensi dei nn. 1-2 di questo articolo:

Ç(1)      Uno straniero  un rifugiato ai sensi della [Convenzione di Ginevra] se  esposto a minacce ai sensi dellĠart. 60, n. 1, della legge [in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz Ÿber den Aufenthalt, die ErwerbstŠtigkeit und die Integration von AuslŠndern im Bundesgebiet, in prosieguo: lĠÇAufenthaltsgesetzÈ)] nello Stato di cui  cittadino (É).

(2)      Uno straniero  escluso dallo status di rifugiato ai sensi del n. 1 ove sussistano fondati motivi per ritenere:

1.      (É)

2.      che abbia commesso un reato grave di diritto comune al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso come rifugiato, in particolare un atto crudele, anche quando questĠultimo sia stato commesso con un dichiarato obiettivo politico, oppure

3.      che abbia commesso atti contrari ai principi e alle finalitˆ delle Nazioni Unite;

La prima frase trova applicazione anche nei confronti degli stranieri che abbiano istigato tali crimini o tali atti, o che abbiano partecipato ad essi in altro modoÈ.

40      Le cause di esclusione che compaiono allĠart. 3, n. 2, dellĠAsylVfG hanno sostituito, a decorrere dal 28 agosto 2007, lĠart. 60, n. 8, seconda frase, dellĠAufenthaltsgesetz, che aveva a sua volta sostituito lĠart. 51, n. 3, seconda frase, dellĠAuslŠndergesetz.

41      LĠart. 60, n. 1, dellĠAufenthaltsgesetz, nella versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGBl. 2008, pag. 162) cos“ recita:

ÇIn applicazione della Convenzione [di Ginevra], uno straniero non pu˜ essere ricondotto alla frontiera verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua libertˆ siano minacciate a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. (É)È.

42      LĠart. 73, n. 1, prima frase, dellĠAsylVfG prevede che Ç[i]l riconoscimento del diritto dĠasilo e dello status di rifugiato sono immediatamente revocati laddove non siano pi soddisfatte le condizioni prescritte a tal fineÈ.

 Cause principali e questioni pregiudiziali

 La causa C57/09

43      Alla fine del 2002, B, nato nel 1975,  entrato in Germania ove ha chiesto asilo e protezione in quanto rifugiato e ha altres“ chiesto, in subordine, di poter beneficiare di un divieto di espulsione verso la Turchia.

44      A sostegno della sua domanda, egli ha, in particolare, dichiarato di aver simpatizzato, in Turchia, mentre era ancora a scuola, con il Dev Sol (divenuto il DHKP/C) e di aver appoggiato la lotta armata della guerriglia in montagna tra la fine del 1993 e lĠinizio del 1995.

45      Dopo il suo arresto nel mese di febbraio 1995, avrebbe sub“to gravi maltrattamenti fisici e sarebbe stato costretto a rilasciare una dichiarazione sotto tortura.

46      Nel corso del mese di dicembre 1995, egli sarebbe stato condannato allĠergastolo.

47      Nel 2001, mentre era detenuto, sarebbe stato nuovamente condannato allĠergastolo dopo essersi assunto la responsabilitˆ dellĠomicidio di un altro detenuto sospettato di essere un delatore.

48      Nel dicembre 2002, egli avrebbe approfittato di un periodo di sei mesi in libertˆ condizionata per ragioni di salute per lasciare la Turchia e recarsi in Germania.

49      Con decisione in data 14 settembre 2004, il Bundesamt ha respinto la domanda di asilo di B dichiarandola infondata e ha constatato che non ricorrevano le condizioni di cui allĠart. 51, n. 1, dellĠAuslŠndergesetz. Tale autoritˆ ha ritenuto che, avendo commesso gravi reati di diritto comune, B rientrasse nel secondo caso di esclusione previsto nellĠart. 51, n. 3, seconda frase, dellĠAuslŠndergesetz (menzionato successivamente allĠart. 60, n. 8, seconda frase, dellĠAufenthaltsgesetz, e poi allĠart. 3, n. 2, punto 2, dellĠAsylVfG).

50      Nella stessa decisione, il Bundesamt ha inoltre constatato che non esisteva nel diritto nazionale applicabile alcun ostacolo allĠespulsione di B verso la Turchia e ha dichiarato che poteva essere espulso verso tale paese.

51      Con sentenza 13 giugno 2006, il Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (tribunale amministrativo di Gelsenkirchen) ha annullato la decisione del Bundesamt e ha ordinato a tale autoritˆ di concedere il diritto dĠasilo a B e di constatare il divieto di espulsione di B verso la Turchia.

52      Con sentenza 27 marzo 2007, lĠOberverwaltungsgericht fŸr das Land Nordrhein-Westfalen (tribunale amministrativo regionale superiore del Nord Reno-Westfalia) ha respinto lĠappello proposto dal Bundesamt contro detta sentenza, considerando che a B dovesse essere concesso il diritto dĠasilo in forza dellĠart. 16a del Grundgesetz e lo status di rifugiato.

53      Tale organo giurisdizionale ha ritenuto, in particolare, che la clausola di esclusione fatta valere dal Bundesamt debba essere intesa nel senso che essa non mira solo a sanzionare un grave crimine di diritto comune commesso in passato, ma anche a prevenire il rischio che il richiedente potrebbe rappresentare nello Stato membro dĠaccoglienza, e che la sua applicazione esige una valutazione complessiva della fattispecie alla luce del principio di proporzionalitˆ.

54      Contro tale sentenza il Bundesamt ha proposto un ricorso per ÇRevisionÈ dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa), deducendo lĠapplicazione del secondo e del terzo caso di esclusione previsti allĠart. 60, n. 8, seconda frase, dellĠAufenthaltsgesetz (e successivamente allĠart. 3, n. 2, punti 2 e 3, dellĠAsylVfG) e sostenendo che, contrariamente alla tesi adottata dal giudice dĠappello, tali due casi di esclusione non presuppongono nŽ la sussistenza di un pericolo per la sicurezza della Repubblica federale di Germania, nŽ un esame di proporzionalitˆ con riferimento al caso di specie.

55      Inoltre, secondo il Bundesamt, le cause di esclusione di cui allĠart. 12, n. 2, della direttiva farebbero parte dei principi ai quali, a norma dellĠart. 3 di questĠultima, gli Stati membri non possono derogare.

 La causa C101/09

56      D, nato nel 1968, soggiorna in Germania dal maggio 2001, ove ha chiesto asilo lĠ11 maggio 2001.

57      A sostegno della sua domanda egli ha dichiarato in particolare che, nel 1990, era fuggito in montagna per unirsi al PKK. Egli avrebbe combattuto nella guerriglia e sarebbe stato un alto funzionario del PKK. Alla fine del 1998, il PKK lĠavrebbe inviato nel nord dellĠIraq.

58      A causa di disaccordi dĠordine politico con la direzione del PKK, egli avrebbe abbandonato tale organizzazione nel maggio 2000 e sarebbe da allora minacciato. Si sarebbe trattenuto nellĠIraq settentrionale ancora per circa un anno, ma senza essere al sicuro neppure in tale luogo.

59      Il Bundesamt gli ha accordato, nel maggio 2001, il diritto dĠasilo e gli ha riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi del diritto nazionale allĠepoca vigente.

60      A seguito dellĠentrata in vigore del TerrorismusbekŠmpfungsgesetz, il Bundesamt ha avviato una procedura di revoca e, con decisione 6 maggio 2004, ha revocato, in forza dellĠart. 73, n. 1, dellĠAsylVfG, la decisione di riconoscimento del diritto dĠasilo e dello status di rifugiato di cui aveva goduto D. Tale autoritˆ ha considerato che sussistessero fondati motivi per ritenere che D avesse commesso un grave reato di diritto comune al di fuori della Germania prima di rifugiarvisi e che si fosse reso colpevole di atti contrari alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni Unite.

61      Con sentenza 29 novembre 2005, il Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ha annullato tale decisione di revoca.

62      LĠappello proposto dal Bundesamt  stato respinto dallĠOberverwaltungsgericht fŸr das Land Nordrhein-Westfalen con sentenza 27 marzo 2007. Seguendo un ragionamento analogo a quello sotteso alla sentenza in pari data nella causa riguardante B, tale organo giurisdizionale ha considerato inapplicabili, anche nel caso di D, le cause di esclusione previste dalla normativa nazionale.

63      Il Bundesamt ha proposto un ricorso per ÇRevisionÈ contro tale sentenza, deducendo sostanzialmente motivi analoghi a quelli presentati a sostegno del ricorso proposto nella causa relativa a B.

 Le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte

64      Il giudice del rinvio rileva che, secondo gli accertamenti effettuati dal giudice dĠappello, ai quali il giudice del rinvio  vincolato, i resistenti nelle cause principali, in caso di rientro nel paese dĠorigine, non sarebbero sufficientemente al riparo da nuove persecuzioni. Ne deduce che nelle due cause ricorrono le condizioni positive per essere considerato rifugiato. Tuttavia, gli interessati non potranno vedersi riconoscere la qualitˆ di rifugiato laddove fosse applicabile una delle clausole di esclusione di cui allĠart. 12, n. 2, della direttiva.

65      Detto giudice ha precisato che, in caso di applicazione di una di tali clausole di esclusione, i resistenti nelle cause principali sarebbero legittimati a vedersi riconoscere il diritto dĠasilo ai sensi dellĠart. 16a del Grundgesetz, il quale non esclude da tale diritto alcuna categoria di persone.

66      Esso rileva infine che nŽ unĠesclusione ai sensi dellĠart. 12 della direttiva nŽ la constatazione di unĠeventuale incompatibilitˆ tra lĠart. 16a del Grundgesetz e la direttiva condurrebbero necessariamente alla perdita, per i resistenti nelle cause principali, del diritto di soggiornare in Germania.

67      In tale contesto il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle cause principali, le cinque questioni pregiudiziali seguenti, la prima e la quinta delle quali presentano una formulazione leggermente diversa in considerazione delle circostanze proprie di ciascuna causa:

Ç1)      Se si configuri un reato grave di diritto comune ovvero un atto contrario alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni Unite, ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva (É), nel caso in cui [:]

[–]      il richiedente asilo abbia fatto parte di unĠorganizzazione che  iscritta nellĠelenco delle persone, dei gruppi e delle entitˆ di cui allĠallegato della posizione comune [2001/931] e che opera con metodi terroristici, e il detto richiedente abbia attivamente sostenuto la lotta armata di tale organizzazione; (causa C57/09)

[–]      lo straniero sia stato coinvolto per anni, in quanto combattente e funzionario, e per un periodo anche come membro del comitato direttivo, in unĠorganizzazione (nella fattispecie: il PKK) che nella sua lotta armata contro lo Stato (nella fattispecie: la Turchia) ha continuato ad applicare metodi terroristici e che risulta iscritta nellĠelenco delle persone, dei gruppi e delle entitˆ di cui allĠallegato della posizione comune [2001/931] e detto straniero abbia con ci˜ attivamente sostenuto la lotta armata di tale organizzazione occupando in essa una posizione preminente (causa C101/09).

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se lĠesclusione dal riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) [o] c), della direttiva (É) presupponga che [la persona in questione] continui a costituire una fonte di pericolo.

3)      In caso di soluzione negativa della seconda questione, se lĠesclusione dal riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) [o] c), della direttiva (É) presupponga un vaglio di proporzionalitˆ riferito al singolo caso.

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione:

a)      se nellĠambito del vaglio di proporzionalitˆ vada considerato il fatto che [la persona in questione] beneficia della tutela contro lĠespulsione in forza dellĠart. 3 della [CEDU] ovvero in forza di norme nazionali;

b)      se lĠesclusione sia sproporzionata soltanto in casi eccezionali presentanti caratteristiche particolari.

5)      Se possa considerarsi compatibile con la direttiva (É), nel senso di cui allĠart. 3 di questĠultima, il fatto che [:]

[–]      il richiedente, malgrado lĠesistenza di una causa di esclusione ai sensi dellĠart. 12, n. 2, della medesima direttiva, goda di un diritto di asilo in forza di norme costituzionali nazionali (causa C57/09);

[–]      lo straniero, malgrado la sussistenza di una causa di esclusione ai sensi dellĠart. 12, n. 2, della direttiva e malgrado la revoca dello status di rifugiato in conformitˆ dellĠart. 14, n. 3, [lett. a)] della medesima, continui ad essere riconosciuto come titolare di un diritto di asilo in forza di norme costituzionali nazionali (causa C101/09)È.

68      Con ordinanza del presidente della Corte 4 maggio 2009 le cause C57/09 e C101/09 sono state riunite ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza.

 Sulla competenza della Corte

69      Nelle cause principali il Bundesamt ha adottato le decisioni controverse in base alle norme applicabili prima dellĠentrata in vigore della direttiva, ossia prima del 9 novembre 2004.

70      Tali decisioni, che hanno dato luogo alla proposizione delle domande di pronuncia pregiudiziale in esame, non rientrano quindi nellĠambito di applicazione ratione temporis della direttiva.

71      Occorre tuttavia ricordare che, qualora le questioni sollevate dai giudici nazionali vertano sullĠinterpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte  in linea di principio tenuta a pronunciarsi. Non risulta, in particolare, dal dettato degli artt. 68 CE e 234 CE, nŽ dalle finalitˆ del procedimento istituito da questĠultima disposizione che gli autori del Trattato CE abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una direttiva nel caso particolare in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvii al contenuto delle disposizioni di una convenzione internazionale, che sono riprese dalla direttiva in parola, per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato. In un caso del genere esiste un interesse certo dellĠUnione a che, per evitare future divergenze dĠinterpretazione, le disposizioni di tale convenzione internazionale riprese dal diritto nazionale e dal diritto dellĠUnione ricevano unĠinterpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v., per analogia, sentenza 2 marzo 2010, cause riunite C175/08, causa C176/08, causa C178/08 e C179/08, Salahadin Abdulla e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48).

72      Nelle presenti cause principali, il giudice del rinvio sottolinea che il TerrorismusbekŠmpfungsgesetz ha introdotto nel diritto nazionale cause di esclusione dallo status di rifugiato sostanzialmente corrispondenti a quelle contenute nellĠart. 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra. Tenuto conto del fatto che anche le cause di esclusione di cui allĠart. 12, n. 2, della direttiva corrispondono sostanzialmente a quelle che compaiono allĠart. 1, sezione F, il Bundesamt, nelle due decisioni controverse nelle cause principali, adottate prima dellĠentrata in vigore della direttiva, ha esaminato e applicato cause di esclusione che, sostanzialmente, corrispondono a quelle introdotte successivamente nella direttiva.

73      Inoltre, per quanto riguarda la decisione del Bundesamt di revocare la decisione che aveva accordato a D lo status di rifugiato, si deve rilevare che lĠart. 14, n. 3, lett. a), della direttiva impone alle autoritˆ competenti di uno Stato membro di revocare lo status di rifugiato a qualunque persona interessata qualora esse accertino, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, che essa Çavrebbe dovuto essere esclusaÈ dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12 della direttiva.

74      Orbene, contrariamente al motivo di revoca previsto allĠart. 14, n. 1, della direttiva, quello di cui al n. 3, lett. a), di tale articolo non  accompagnato da un regime transitorio e non pu˜ essere limitato alle domande presentate o alle decisioni adottate successivamente allĠentrata in vigore della direttiva. Esso non presenta neppure il carattere facoltativo delle cause di revoca di cui al n. 4 dello stesso articolo.

75      Alla luce di quanto sopra occorre rispondere alle questioni poste.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

76      La direttiva  stata adottata sul fondamento, in particolare, dellĠart. 63, primo comma, punto 1), lett. c), CE, il quale incaricava il Consiglio di adottare misure relative allĠasilo, conformi alla Convenzione di Ginevra e agli altri trattati pertinenti, nellĠambito delle norme minime relative allĠattribuzione dello status di rifugiato a cittadini di paesi terzi.

77      Dai ÔconsiderandoĠ terzo, sedicesimo e diciassettesimo della direttiva risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonchŽ al contenuto del medesimo sono state adottate al fine di aiutare le autoritˆ competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (sentenze Salahadin Abdulla e a., cit., punti 52, e 17 giugno 2010, causa C31/09, Bolbol, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).

78      LĠinterpretazione delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dellĠeconomia generale e della finalitˆ di questĠultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui allĠart. 63, primo comma, punto 1, CE, divenuto art. 78, n. 1, TFUE. Tale interpretazione deve effettuarsi anche, come risulta dal decimo ÔconsiderandoĠ della direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali (citate sentenze Salahadin Abdulla e a., punti 53 e 54, nonchŽ Bolbol, punto 38).

 Sulla prima questione

79      Con la sua prima questione in ciascuna delle due cause, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se ci si trovi dinanzi ad un Çreato grave di diritto comuneÈ o ad Çatti contrari alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni UniteÈ ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva laddove la persona considerata abbia fatto parte di unĠorganizzazione che  presente nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931 per il suo coinvolgimento in atti terroristici e tale persona abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da tale organizzazione, eventualmente occupando in questĠultima una posizione preminente.

80      Per risolvere tale questione – diretta a far stabilire in quali limiti lĠappartenenza di una persona ad unĠorganizzazione che  iscritta in tale elenco possa rientrare nellĠambito dellĠart. 12, n. 2, lett. b) e c) della direttiva – occorre preliminarmente verificare se gli atti commessi da tale organizzazione possano, come presume il giudice del rinvio, rientrare nelle categorie dei reati gravi e degli atti di cui, rispettivamente, alle citate lett. b) e c).

81      In primo luogo,  necessario considerare che gli atti di natura terroristica, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico, devono essere considerati reati gravi di diritto comune ai sensi di detta lett. b).

82      In secondo luogo, per quanto riguarda gli atti contrari alle finalitˆ ed ai principi delle Nazioni Unite di cui alla lett. c) dellĠart. 12, n. 2, della direttiva, il ventiduesimo ÔconsiderandoĠ della stessa mostra che essi sono menzionati nel preambolo e agli artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite e precisati, tra lĠaltro, dalle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle Çmisure di lotta al terrorismoÈ.

83      Tra tali atti si annoverano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001) e 1377 (2001), dalle quali risulta che questĠultimo muove dal principio che gli atti di terrorismo internazionale sono, in linea generale e indipendentemente dalla partecipazione di uno Stato, atti contrari alle finalitˆ ed ai principi delle Nazioni Unite.

84      Ne consegue, come hanno sostenuto, nelle loro osservazioni scritte sottoposte alla Corte, tutti i governi che hanno presentato tali osservazioni e la Commissione europea, che le autoritˆ competenti degli Stati membri possono applicare lĠart. 12, n. 2, lett. c) della direttiva anche ad una persona che, nellĠambito della sua appartenenza ad unĠorganizzazione iscritta nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931, sia stata coinvolta in atti terroristici aventi una dimensione internazionale.

85      Si pone inoltre la questione della misura in cui lĠappartenenza ad unĠorganizzazione siffatta comporti che la persona di cui trattasi rientra nellĠambito di applicazione dellĠart. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva ove essa abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da tale organizzazione, occupando eventualmente in questĠultima una posizione preminente.

86      In proposito occorre rilevare che lĠart. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva, come peraltro lĠart. 1, sezione F, lett. b) e c), della Convenzione di Ginevra, consente di escludere una persona dallo status di rifugiato solo qualora sussistano Çfondati motiviÈ per ritenere che Çabbia commessoÈ al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune o che Çsi sia res[a] colpevoleÈ di atti contrari alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni Unite.

87      Risulta dal testo di tali disposizioni della direttiva che lĠautoritˆ competente dello Stato membro considerato non pu˜ applicarle prima di aver proceduto, per ciascun caso individuale, ad una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato, rientrino in uno di quei due casi di esclusione.

88      Di conseguenza, in primo luogo, anche se gli atti commessi da unĠorganizzazione che  iscritta nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931 per il suo coinvolgimento in atti terroristici possono collegarsi a ciascuna delle cause di esclusione di cui alle lett. b) e c), dellĠart. 12, n. 2 della direttiva, la sola circostanza che la persona di cui trattasi abbia fatto parte di unĠorganizzazione siffatta non pu˜ avere la conseguenza automatica che tale persona debba essere esclusa dallo status di rifugiato a norma di dette disposizioni.

89      Non sussiste, infatti, una relazione diretta tra la posizione comune 2001/931 e la direttiva quanto agli obiettivi perseguiti e non  giustificato che lĠautoritˆ competente, qualora intenda escludere una persona dallo status di rifugiato in forza dellĠart. 12, n. 2, della direttiva, si fondi unicamente sulla sua appartenenza ad unĠorganizzazione che  presente in un elenco adottato al di fuori dellĠambito istituito dalla direttiva nel rispetto della Convenzione di Ginevra.

90      Nondimeno, lĠinserimento di unĠorganizzazione in un elenco come quello di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931 consente di stabilire la natura terroristica del gruppo del quale ha fatto parte la persona considerata, il che costituisce un elemento che lĠautoritˆ competente deve prendere in considerazione nel verificare, in un primo tempo, che tale gruppo abbia commesso atti che rientrano nellĠambito dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva.

91      A tal proposito va rilevato che i presupposti in base ai quali sono state inserite in tale elenco le due organizzazioni delle quali hanno fatto rispettivamente parte i resistenti nelle cause principali non possono essere comparati alla valutazione individuale di fatti precisi che deve precedere qualsiasi decisione di escludere una persona dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva.

92      In secondo luogo, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, neppure la partecipazione alle attivitˆ di unĠorganizzazione terroristica ai sensi dellĠart. 2, n. 2, lett. b), della decisione quadro 2002/475 pu˜ necessariamente ed automaticamente rientrare tra le cause di esclusione previste allĠart. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva.

93      Infatti, non solo tale decisione quadro, al pari della decisione comune 2001/931,  stata adottata in un contesto diverso da quello della direttiva, che  essenzialmente umanitario, ma lĠatto intenzionale di partecipazione alle attivitˆ di unĠorganizzazione terroristica, che  definito allĠart. 2, n. 2, lett. b), di tale decisione quadro e che gli Stati membri hanno dovuto rendere punibile nel loro diritto nazionale, non  di natura tale da far scattare lĠapplicazione automatica delle clausole di esclusione contenute allĠart. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva, le quali presuppongono un esame completo di tutte le circostanze proprie a ciascun caso individuale.

94      Risulta da tutte queste considerazioni che lĠesclusione dallo status di rifugiato di una persona che abbia fatto parte di unĠorganizzazione che impiega metodi terroristici  subordinata ad un esame individuale di fatti precisi che consenta di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che, nellĠambito di tali attivitˆ allĠinterno di detta organizzazione, la persona considerata abbia commesso un reato grave di diritto comune o si sia resa colpevole di atti contrari alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni Unite, o che essa abbia istigato o altrimenti concorso alla commissione di un reato o di atti siffatti ai sensi dellĠart. 12, n. 3, della direttiva.

95      Per poter considerare sussistenti le cause di esclusione di cui alle lett. b) e c) dellĠart. 12, n. 2, della direttiva,  necessario poter ascrivere alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto da tale n. 2, una parte di responsabilitˆ per atti commessi dallĠorganizzazione di cui trattasi durante il periodo in cui tale persona ne faceva parte.

96      Tale responsabilitˆ individuale deve essere valutata alla luce di criteri tanto oggettivi quanto soggettivi.

97      A tal riguardo lĠautoritˆ competente deve esaminare in particolare il ruolo effettivamente svolto dalla persona considerata nel compimento degli atti in questione, la sua posizione allĠinterno dellĠorganizzazione, il grado di conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse delle attivitˆ di questĠultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri fattori atti ad influenzarne il comportamento.

98      UnĠautoritˆ che, nel corso di tale esame, accerti che la persona considerata aveva occupato, come D, una posizione preminente in unĠorganizzazione che impiega metodi terroristici pu˜ presumere che tale persona abbia una responsabilitˆ individuale per atti commessi da detta organizzazione durante il periodo rilevante, ma resta tuttavia necessario lĠesame di tutte le circostanze pertinenti prima che possa essere adottata la decisione di escludere tale persona dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva.

99      Alla luce dellĠinsieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione posta in ciascuna delle due cause dichiarando che lĠart. 12, n. 2, lett. b e c), della direttiva deve essere interpretato nel senso che:

–        la circostanza che una persona abbia fatto parte di unĠorganizzazione iscritta nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931 per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un Çreato grave di diritto comuneÈ o Çatti contrari alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni UniteÈ;

–        la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti  subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dallĠorganizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilitˆ individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.

 Sulla seconda questione

100    Con la seconda questione in ciascuna delle cause il giudice del rinvio chiede se lĠesclusione dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva sia subordinata alla circostanza che la persona considerata continui a rappresentare un pericolo per lo Stato membro dĠaccoglienza.

101    Va anzitutto sottolineato che, nellĠeconomia della direttiva, il pericolo attuale che un rifugiato pu˜ eventualmente rappresentare per lo Stato membro di cui trattasi  preso in considerazione non nellĠambio dellĠart. 12, n. 2, bens“ in quello, da un lato, dellĠart. 14, n. 4, lett. a), in base al quale uno Stato membro pu˜ revocare lo status riconosciuto ad un rifugiato in particolare quando vi sono fondati motivi per ritenerlo una minaccia per la sicurezza e, dallĠaltro, in quello dellĠart. 21, n. 2, il quale prevede che uno Stato membro di accoglienza possa, come autorizzato anche dallĠart. 33, n. 2, della Convenzione di Ginevra, respingere un rifugiato quando vi siano fondati motivi per considerare che egli costituisca una minaccia per la sicurezza o la comunitˆ di tale Stato membro.

102    Secondo i termini dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva, che sono analoghi a quelli dellĠart. 1, sezione F, lett. b) e c), della Convenzione di Ginevra, un cittadino di un paese terzo  escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che Çabbia commessoÈ al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune Çprima di essere ammesso come rifugiatoÈ o che Çsi sia reso colpevoleÈ di atti contrari alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni Unite.

103    Conformemente alla formulazione delle disposizioni che le enunciano, queste due cause di esclusione mirano a sanzionare atti commessi in passato, come hanno sostenuto tutti i governi che hanno presentato osservazioni e la Commissione.

104    Va in proposito sottolineato che le cause di esclusione di cui trattasi sono state istituite al fine di escludere dallo status di rifugiato le persone ritenute indegne della protezione che  collegata a tale status e di evitare che il riconoscimento di tale status consenta ad autori di taluni gravi reati di sottrarsi alla responsabilitˆ penale. Non sarebbe pertanto conforme a tale duplice obiettivo subordinare lĠesclusione da detto status allĠesistenza di un pericolo attuale per lo Stato membro dĠaccoglienza.

105    La seconda questione va pertanto risolta dichiarando che lĠesclusione dallo status di rifugiato in applicazione dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva non  subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo concreto per lo Stato membro di accoglienza.

 Sulla terza questione

106    Con la terza questione in ciascuna delle cause il giudice del rinvio chiede se lĠesclusione dallo status di rifugiato in applicazione dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva sia subordinata ad un esame della proporzionalitˆ alla luce del caso di specie.

107    In proposito, occorre ricordare che risulta dalla formulazione stessa di detto art. 12, n. 2, che, ove ricorrano le condizioni in esso fissate, la persona di cui trattasi Ǐ esclus[a]È dallo status di rifugiato e che, nellĠeconomia della direttiva, lĠart. 2, lett. c), di questĠultima subordina espressamente la qualitˆ di ÇrifugiatoÈ alla circostanza che alla persona interessata non si applichi lĠart. 12.

108    LĠesclusione dallo status di rifugiato per una delle cause enunciate allĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), come  stato osservato nellĠambito della risposta alla prima questione,  connessa alla gravitˆ degli atti commessi, la quale deve essere di un grado tale che, ai sensi dellĠart. 2, lett. d), della direttiva, la persona interessata non possa legittimamente aspirare alla protezione collegata allo status di rifugiato.

109    Avendo lĠautoritˆ competente giˆ preso in considerazione, nellĠambito della sua valutazione della gravitˆ degli atti commessi e della responsabilitˆ individuale, tutte le circostanze che caratterizzano tali atti e la situazione di tale persona, essa non pu˜ essere obbligata – ove giunga alla conclusione che trova applicazione lĠart. 12, n. 2 – a procedere ad un esame di proporzionalitˆ che comporti nuovamente una valutazione del livello di gravitˆ degli atti commessi, come hanno sostenuto i governi tedesco, francese, dei Paesi Bassi e del Regno Unito.

110    é importante sottolineare che lĠesclusione di una persona dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, della direttiva non comporta una presa di posizione relativamente alla distinta questione se detta persona possa essere espulsa verso il suo paese dĠorigine.

111    Occorre quindi rispondere alla terza questione posta dichiarando che lĠesclusione dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva non  subordinata ad un esame di proporzionalitˆ alla luce del caso di specie.

 Sulla quarta questione

112    In considerazione della risposta data alla terza questione, non  necessario rispondere alla quarta questione proposta dal giudice del rinvio in ciascuna delle due cause.

 Sulla quinta questione

113    Con la sua quinta questione in ciascuna delle due cause, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia compatibile con la direttiva, ai sensi del suo art. 3, la circostanza che uno Stato membro riconosca un diritto dĠasilo, a titolo del suo diritto costituzionale, ad una persona esclusa dallo status di rifugiato in applicazione dellĠart. 12, n. 2, della direttiva.

114    A tal riguardo,  necessario ricordare che lĠart. 3 consente agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni pi favorevoli in ordine alla determinazione in particolare dei soggetti che possono essere considerati rifugiati, purchŽ, tuttavia, esse siano compatibili con la direttiva.

115    Orbene, in considerazione dello scopo delle cause di esclusione della direttiva, che  quello di preservare la credibilitˆ del sistema di protezione da essa previsto, nel rispetto della Convenzione di Ginevra, la riserva che compare allĠart. 3 della direttiva osta a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore disposizioni che concedono lo status di rifugiato previsto da questĠultima ad una persona che ne  esclusa a norma dellĠart. 12, n. 2.

116    Va tuttavia rilevato che risulta dallĠart 2, lett. g), in fine, della direttiva che essa non osta a che una persona chieda di essere protetta nellĠambito di un Çdiverso tipo di protezioneÈ che non rientra nellĠambito di applicazione della direttiva stessa.

117    La direttiva, al pari della Convenzione di Ginevra, muove dal principio che gli Stati membri di accoglienza possono accordare, in conformitˆ del loro diritto nazionale, una protezione nazionale accompagnata da diritti che consentano alle persone escluse dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, della direttiva di soggiornare nel territorio dello Stato membro considerato.

118    Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di siffatto status di protezione nazionale, per ragioni diverse dalla necessitˆ di protezione internazionale ai sensi dellĠart. 2, lett. a), della direttiva, vale a dire a titolo discrezionale e per ragioni caritatevoli o umanitarie, non rientra, come precisato dal nono ÔconsiderandoĠ della direttiva, nellĠambito di applicazione di questĠultima.

119    Tale altro tipo di protezione che gli Stati membri hanno la facoltˆ di accordare non deve tuttavia poter essere confuso con lo status di rifugiato ai sensi della direttiva, come giustamente sottolineato dalla Commissione.

120    Pertanto, nei limiti in cui le norme nazionali che accordano un diritto dĠasilo a persone escluse dallo status di rifugiato ai sensi della direttiva permettono di distinguere chiaramente la protezione nazionale da quella concessa in forza della direttiva, esse non contravvengono al sistema di questĠultima.

121    Alla luce di tali considerazioni, la quinta questione va risolta dichiarando che lĠart. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto dĠasilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, di tale direttiva, purchŽ questo altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva.

 Sulle spese

122    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      LĠart. 12, n. 2, lett. b e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sullĠattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchŽ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

–        la circostanza che una persona abbia fatto parte di unĠorganizzazione iscritta nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa allĠapplicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un Çreato grave di diritto comuneÈ o Çatti contrari alle finalitˆ e ai principi delle Nazioni UniteÈ;

–        la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti  subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dallĠorganizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilitˆ individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.

2)      LĠesclusione dallo status di rifugiato in applicazione dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non  subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza.

3)      LĠesclusione dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non  subordinata ad un esame di proporzionalitˆ alla luce del caso di specie.

4)      LĠart. 3 della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto dĠasilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, di tale direttiva, purchŽ questĠaltro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva.

Firme

 

* Lingua processuale: il tedesco.