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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 novembre 2010 (*)
ÇDirettiva 2004/83/CE – Norme
minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di
beneficiario della protezione sussidiaria – Art. 12 –
Esclusione dallo status di rifugiato – Art. 12, n. 2,
lett. b) e c) – Nozione di Òreato grave di diritto comuneÓ –
Nozione di Òatti contrari alle finalit e ai principi delle Nazioni UniteÓ
– Appartenenza ad unĠorganizzazione coinvolta in atti di terrorismo
– Successiva iscrizione di tale organizzazione nellĠelenco delle persone,
dei gruppi e delle entit di cui allĠallegato della posizione comune
2001/931/PESC – Responsabilit individuale per una parte degli atti
commessi da tale organizzazione – Presupposti – Diritto dĠasilo in
forza del diritto costituzionale nazionale – Compatibilit con la
direttiva 2004/83/CEÈ
Nei procedimenti riuniti C‑57/09 e C‑101/09,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal
Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisioni 14 ottobre e 25 novembre
2008, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 10 febbraio e 13 marzo
2009, nelle cause
Bundesrepublik Deutschland
contro
B (causa C‑57/09),
D (causa C‑101/09),
con lĠintervento di:
Vertreter des Bundesinteresses beim
Bundesverwaltungsgericht (cause C‑57/09 e C‑101/09),
Bundesbeauftragter fr Asylangelegenheiten beim
Bundesamt fr Migration und Flchtlinge (causa C‑101/09),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e J.‑C. Bonichot,
presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič,
U. Lhmus e L. Bay Larsen (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Flp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
allĠudienza del 9 marzo 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per
B, dallĠavv. R. Meister, Rechtsanwalt,
– per
D, dagli avv.ti H. Jacobi e H. Odendahl, Rechtsanwlte,
– per
il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma, J. Mller e N. Graf Vitzthum, in
qualit di agenti,
– per
il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla
sig.ra B. Beaupre‑Manokha, in qualit di agenti,
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualit di agente,
– per
il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. A. Engman, in
qualit di agenti,
– per
il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualit di agente,
assistito dal sig. T. Eicke, barrister,
– per
la Commissione europea, dalle sig.re M. Condou-Durande e S. Grnheid,
in qualit di agenti,
sentite le conclusioni dellĠavvocato generale,
presentate allĠudienza del 1Ħ giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sullĠinterpretazione, in primo
luogo, dellĠart. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del
Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sullĠattribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12; in
prosieguo: la ÇdirettivaÈ), e, in secondo luogo, dellĠart. 3 della
medesima direttiva.
2 Tali
domande sono state presentate nellĠambito di controversie che vedono la
Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) –
rappresentata dal Bundesministerium des Inneren (ministero federale
dellĠInterno), a sua volta rappresentato dal Bundesamt fr Migration und
Flchtlinge (ufficio federale per la migrazione e i rifugiati, in prosieguo il
ÇBundesamtÈ) – opposta a B (causa C‑57/09) e D (causa C‑101/09),
cittadini turchi di origine curda, relativamente, rispettivamente, al rigetto
della domanda di asilo e per il riconoscimento dello status di rifugiato
presentata da B e alla revoca, da parte della stessa autorit, del diritto di
asilo e dello status di rifugiato che erano stati riconosciuti a D.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
La Convenzione relativa allo status dei
rifugiati
3 La
Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951
[Recueil des traits des Nations unies, vol. 189, pag. 150,
n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa
stata completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a
New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo:
la ÇConvenzione di GinevraÈ).
4 LĠart. 1,
dopo aver definito nella sezione A, in particolare, la nozione di
ÇrifugiatoÈ ai fini della Convenzione in parola, enuncia nella sezione F:
ÇLe disposizioni della presente Convenzione non sono
applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che:
(...)
b) hanno
commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di
essere ammesse come rifugiati;
c) si
sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni
UniteÈ.
5 LĠart. 33
della Convenzione di Ginevra, intitolato ÇDivieto di espulsione e di rinvio al
confineÈ stabilisce:
Ç1. Nessuno Stato
Contraente espeller o respinger, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i
confini di territori in cui la sua vita o la sua libert sarebbero minacciate a
motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua
appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
2. La presente
disposizione non pu tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi
seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in
cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un
crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettivit di
detto paeseÈ.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dellĠuomo e delle libert fondamentali
6 LĠart. 3
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle
libert fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la
ÇCEDUÈ), cos dispone:
ÇNessuno pu essere sottoposto a tortura n a pene o
trattamenti inumani o degradantiÈ.
Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite
7 A
seguito degli attacchi terroristici compiuti lĠ11 settembre 2001 a New York, a
Washington e in Pennsylvania, il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite ha adottato, sulla base del capo VII della Carta delle
Nazioni Unite, la risoluzione 1373 (2001).
8 Il
preambolo di tale risoluzione riafferma Çla necessit di lottare con tutti i
mezzi, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, contro le minacce che gli
atti di terrorismo fanno pesare sulla pace e sulla sicurezza internazionaleÈ.
9 Ai
sensi del punto 5 di tale risoluzione, Çgli atti, metodi e pratiche
terroristici sono contrari alle finalit e ai principi dellĠOrganizzazione
delle Nazioni Unite e (...) il finanziamento e lĠorganizzazione di atti
terroristici o lĠistigazione a commettere tali atti, compiuti scientemente,
sono altres contrari alle finalit e ai principi dellĠOrganizzazione delle
Nazioni UniteÈ.
10 Il
12 novembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la
risoluzione 1377 (2001), nella quale esso Ç[s]ottolinea che gli atti
di terrorismo internazionale sono contrari alle finalit e ai principi
enunciati nella Carta dellĠOrganizzazione delle Nazioni Unite e che il
finanziamento, la pianificazione e la preparazione degli atti di terrorismo
internazionale, come tutte le altre forme di sostegno a tal fine, sono del pari
contrari alle finalit e ai principi in essa enunciatiÈ.
La normativa dellĠUnione
La direttiva
11 Ai
sensi del terzo ÔconsiderandoĠ della direttiva la Convenzione di Ginevra
costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale
relativa alla protezione dei rifugiati.
12 Il
sesto ÔconsiderandoĠ precisa che lo scopo principale della presente direttiva
quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri
comuni per individuare le persone che hanno effettivamente bisogno di
protezione internazionale e, dallĠaltra, di assicurare che un livello minimo di
prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.
13 Il
nono ÔconsiderandoĠ della direttiva formulato nel modo seguente:
ÇLa presente direttiva non si applica ai cittadini di
paesi terzi o agli apolidi cui concesso di rimanere nel territorio di
uno Stato membro non perch bisognosi di protezione internazionale, ma per
motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base di discrezionaleÈ.
14 Il
decimo ÔconsiderandoĠ della direttiva precisa che essa rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei
diritti fondamentali. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto
della dignit umana , e il diritto di asilo dei richiedenti asilo.
15 I
ÔconsiderandoĠ sedicesimo e diciassettesimo della direttiva sono cos
formulati:
Ç16) Dovrebbero
essere stabilite norme minime per la definizione ed il contenuto dello status
di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorit nazionali degli Stati
membri nellĠapplicazione della convenzione di Ginevra.
17) é
necessario introdurre dei criteri comuni per lĠattribuzione ai richiedenti
asilo della qualifica di rifugiati ai sensi dellĠarticolo 1 della convenzione
di GinevraÈ.
16 Il
ventiduesimo ÔconsiderandoĠ della direttiva cos prevede:
ÇGli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle
Nazioni Unite e si rispecchiano, tra lĠaltro, nelle risoluzioni delle Nazioni
Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali dichiarato che
Òatti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi
delle Nazioni UniteÓ e che Òchiunque inciti, pianifichi, finanzi
deliberatamente atti di terrorismo compie attivit contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni UniteÓÈ.
17 Ai
sensi del suo art. 1, la direttiva ha lo scopo di stabilire norme minime
in materia, da un lato, di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e, dĠaltro lato,
in materia di contenuto della protezione riconosciuta.
18 Ai
sensi dellĠart. 2 della direttiva, ai fini della stessa, si intende per:
Ça) Òprotezione
internazionaleÓ: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale
definito alle lettere d) e f);
(É)
c) ÒrifugiatoÓ:
cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalit, opinione politica o
appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui
ha la cittadinanza e non pu o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi
della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese
nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni
succitate e non pu o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e
al quale non si applica lĠarticolo 12;
d) Òstatus
di rifugiatoÓ: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino
di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
(...)
g) Òdomanda
di protezione internazionaleÓ: una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato
membro da un cittadino di un paese terzo o un apolide di cui si pu ritenere
che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione
non contemplato nel campo dĠapplicazione della presente direttiva e che possa
essere richiesto con domanda separata;
(...)È.
19 LĠart. 3
della direttiva cos recita:
ÇGli Stati membri hanno facolt di introdurre o
mantenere in vigore disposizioni pi favorevoli in ordine alla determinazione
dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili
alla protezione sussidiaria nonch in ordine alla definizione degli elementi
sostanziali della protezione internazionale, purch siano compatibili con le
disposizioni della presente direttivaÈ.
20 LĠart. 12
della direttiva, che intitolato ÇEsclusioneÈ e compare nel suo capo III,
a sua volta intitolato ÇRequisiti per essere considerato rifugiatoÈ, dispone ai
nn. 2 e 3:
Ç2. Un cittadino di
un paese terzo o un apolide escluso dallo status di rifugiato ove sussistano
fondati motivi per ritenere:
(É)
b) che
abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto
comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui
gli rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello
status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se
perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere
classificati quali reati gravi di diritto comune;
c) che
si sia reso colpevole di atti contrari alle finalit e ai principi delle Nazioni
Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle
Nazioni Unite.
3. Il paragrafo 2
si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione
dei crimini, reati o atti in esso menzionatiÈ.
21 Gli
artt. 13 e 18 della direttiva stabiliscono che gli Stati membri
riconoscono lo status di rifugiato o lo status offerto dalla protezione
sussidiaria ai cittadini di paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui,
rispettivamente, ai capi II e III o II e V della direttiva medesima.
22 LĠart. 14
della direttiva, intitolato ÇRevoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello
statusÈ e contenuto nel capo IV della stessa, a sua volta intitolato ÇStatus di
rifugiatoÈ, cos formulato:
Ç1. Per quanto
riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente
allĠentrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano,
cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un
cittadino di un paese terzo (...) da un organismo [competente] se questi ha
cessato di essere un rifugiato ai sensi dellĠarticolo 11.
(...)
3. Gli Stati membri
revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un
cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al
riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia
stabilito che:
a) la
persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o esclusa dallo status di
rifugiato ai sensi dellĠarticolo 12;
(É)È.
23 LĠart. 21
della direttiva, che compare al capo VII di questĠultima, intitolato ÇContenuto
della protezione internazionaleÈ, ai nn. 1 e 2 cos dispone:
Ç1. Gli Stati
membri rispettano il principio di Ònon refoulementÓ in conformit dei propri
obblighi internazionali.
2. Qualora non sia
vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri
possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno, quando:
a) vi
siano ragionevoli motivi per considerare che detta persona rappresenti un
pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o
b) [...]
essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di
particolare gravit, detta persona costituisca un pericolo per la comunit di
tale Stato membroÈ.
24 Conformemente
ai suoi artt. 38 e 39, la direttiva entrata in vigore il 9 novembre 2004
e la sua trasposizione doveva avvenire al pi tardi entro il 10 ottobre 2006.
La posizione comune 2001/931/PESC
25 Per
attuare la risoluzione 1373 (2001), il 27 dicembre 2001 il Consiglio
dellĠUnione europea ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC, relativa
allĠapplicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
(GU L 344, pag. 93).
26 LĠart. 1,
n. 1, di detta posizione comune prevede che essa si applica Çalle persone,
gruppi ed entit, (É) coinvolti in atti terroristiciÈ il cui elenco compare
nellĠallegato della stessa posizione comune.
27 Ai
termini dellĠart. 1, nn. 2 e 3, della posizione comune 2001/931, ai
fini della stessa:
Ç2. (...) per
Òpersone, gruppi ed entit coinvolti in atti terroristiciÓ si intendono:
– persone
che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li
agevolano,
– gruppi
ed entit posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali
persone; e persone, gruppi ed entit che agiscono a nome o sotto la guida di
tali persone, gruppi ed entit, inclusi i capitali provenienti o generati da
beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da
persone, gruppi ed entit ad esse associate.
3. (...) per "atto terroristico" si intende
uno degli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la sua natura o
contesto, possa recare grave danno a un paese o unĠorganizzazione
internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando commesso
al fine di:
(É)
iii) destabilizzare
gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o
sociali fondamentali di un paese o unĠorganizzazione internazionale:
(É)
k) partecipazione
alle attivit di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi
materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attivit, nella consapevolezza
che tale partecipazione contribuir alle attivit criminose del gruppo.
(É)È.
28 La
posizione comune 2001/931 contiene un allegato intitolato ÇElenco delle
persone, gruppi ed entit di cui allĠarticolo 1 (É)È. Inizialmente in tale
elenco non comparivano n il DHKP/C n il PKK.
29 Il
contenuto di tale allegato stato aggiornato dalla posizione comune del Consiglio
2 maggio 2002, 2002/340/PESC (GU L 116, pag. 75).
30 In
tale allegato, cos aggiornato, ai punti 9 e 19 della sezione 2,
intitolata ÇGruppi e entitÈ compaiono, rispettivamente, il ÇPartito dei
lavoratori del Kurdistan (PKK)È e lĠÇEsercito/Fronte/Partito rivoluzionario
popolare di liberazione (DHKP/C), [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra
rivoluzionaria), Dev Sol]È. Tali organizzazioni sono state poi mantenute
nellĠelenco di cui allĠart. 1, n. 1 e 6, della posizione comune
2001/931 dalle successive posizioni comuni del Consiglio, da ultimo dalla
decisione del Consiglio 12 luglio 2010, 2010/386/PESC, che aggiorna lĠelenco
delle persone, dei gruppi e delle entit a cui si applicano gli articoli 2, 3 e
4 della posizione comune 2001/931 (GU L 178, pag. 28).
La decisione quadro 2002/475/GAI
31 LĠart. 1
della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/475/GAI, sulla lotta
contro il terrorismo (GU L 164, pag. 3), impone agli Stati
membri di adottare le misure necessarie affinch siano considerati reati
terroristici gli atti intenzionali, enumerati nello stesso articolo, che, per
la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a
unĠorganizzazione internazionale, quando sono commessi per uno dei fini del
pari indicati in tale articolo.
32 LĠart. 2
di detta decisione quadro, intitolato ÇReati riconducibili a unĠorganizzazione
terroristicaÈ, al suo n. 2 cos dispone:
ÇCiascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinch siano punibili i seguenti atti intenzionali:
(É)
b) partecipazione
alle attivit di unĠorganizzazione terroristica, anche fornendole informazioni
o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue
attivit nella consapevolezza che tale partecipazione contribuir alle attivit
criminose dellĠorganizzazione terroristicaÈ.
La normativa nazionale
33 LĠart. 16a,
n. 1, della legge fondamentale (Grundgesetz) dispone quanto segue:
ÇI perseguitati politici beneficiano del diritto di
asiloÈ.
34 NellĠart. 1
della legge sulla procedura dĠasilo (Asylverfahrensgesetz; in prosieguo
lĠÇAsylVfGÈ), nella versione pubblicata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I,
pag. 1798), si enuncia che la legge si applica agli stranieri che chiedono
protezione in quanto perseguitati politici ai sensi dellĠart. 16a,
n. 1, della legge fondamentale o la protezione contro le persecuzioni ai
sensi della Convenzione di Ginevra.
35 LĠart. 2
dellĠAsylVfG prevede che i beneficiari del diritto dĠasilo godono, nel
territorio nazionale, dello status definito dalla Convenzione di Ginevra.
36 Lo
status di rifugiato era inizialmente regolato dallĠart. 51 della legge
sullĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale (Gesetz
ber die Einreise und den Aufenthalt von Auslndern im Bundesgebiet; in
prosieguo: lĠÇAuslndergesetzÈ).
37 La
legge 9 gennaio 2002 per la lotta al terrorismo internazionale (Gesetz zur
Bekmpfung des internationalen Terrorismus, BGBl. 2002 I, pag. 361, in
prosieguo: il ÇTerrorismusbekmpfungsgesetzÈ) ha inserito, per la prima volta,
nellĠart 51, n. 3, seconda frase, dellĠAuslndergesetz, con effetto
dallĠ11 gennaio 2002, cause di esclusione che rispecchiano quelle previste
allĠart. 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra.
38 Con
la legge 19 agosto 2007 che recepisce le direttive dellĠUnione europea in
materia di diritto di soggiorno e dĠasilo (Gesetz zur Umsetzung aufenthalts-
und asylrechtlicher Richtlinien der Europischen Union, BGBl. 2007 I,
pag. 1970), entrata in vigore il 28 agosto 2007, la Repubblica federale di
Germania ha trasposto, fra le altre, la direttiva.
39 Attualmente
i requisiti per essere considerato rifugiato sono fissati allĠart. 3,
dellĠAsylVfG. Ai sensi dei nn. 1-2 di questo articolo:
Ç(1) Uno straniero
un rifugiato ai sensi della [Convenzione di Ginevra] se esposto a minacce
ai sensi dellĠart. 60, n. 1, della legge [in materia di soggiorno,
lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz ber den
Aufenthalt, die Erwerbsttigkeit und die Integration von Auslndern im
Bundesgebiet, in prosieguo: lĠÇAufenthaltsgesetzÈ)] nello Stato di cui
cittadino (É).
(2) Uno straniero
escluso dallo status di rifugiato ai sensi del n. 1 ove sussistano fondati
motivi per ritenere:
1. (É)
2. che
abbia commesso un reato grave di diritto comune al di fuori del territorio
nazionale, prima di esservi ammesso come rifugiato, in particolare un atto
crudele, anche quando questĠultimo sia stato commesso con un dichiarato
obiettivo politico, oppure
3. che
abbia commesso atti contrari ai principi e alle finalit delle Nazioni Unite;
La prima frase trova applicazione anche nei confronti
degli stranieri che abbiano istigato tali crimini o tali atti, o che abbiano
partecipato ad essi in altro modoÈ.
40 Le
cause di esclusione che compaiono allĠart. 3, n. 2, dellĠAsylVfG
hanno sostituito, a decorrere dal 28 agosto 2007, lĠart. 60, n. 8,
seconda frase, dellĠAufenthaltsgesetz, che aveva a sua volta sostituito
lĠart. 51, n. 3, seconda frase, dellĠAuslndergesetz.
41 LĠart. 60,
n. 1, dellĠAufenthaltsgesetz, nella versione pubblicata il 25 febbraio
2008 (BGBl. 2008, pag. 162) cos recita:
ÇIn applicazione della Convenzione [di Ginevra], uno
straniero non pu essere ricondotto alla frontiera verso uno Stato nel quale la
sua vita o la sua libert siano minacciate a causa della sua razza, religione,
cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue
opinioni politiche. (É)È.
42 LĠart. 73,
n. 1, prima frase, dellĠAsylVfG prevede che Ç[i]l riconoscimento del
diritto dĠasilo e dello status di rifugiato sono immediatamente revocati
laddove non siano pi soddisfatte le condizioni prescritte a tal fineÈ.
Cause principali e questioni pregiudiziali
La causa C‑57/09
43 Alla
fine del 2002, B, nato nel 1975, entrato in Germania ove ha chiesto asilo e
protezione in quanto rifugiato e ha altres chiesto, in subordine, di poter
beneficiare di un divieto di espulsione verso la Turchia.
44 A
sostegno della sua domanda, egli ha, in particolare, dichiarato di aver
simpatizzato, in Turchia, mentre era ancora a scuola, con il Dev Sol (divenuto
il DHKP/C) e di aver appoggiato la lotta armata della guerriglia in montagna
tra la fine del 1993 e lĠinizio del 1995.
45 Dopo
il suo arresto nel mese di febbraio 1995, avrebbe subto gravi maltrattamenti
fisici e sarebbe stato costretto a rilasciare una dichiarazione sotto tortura.
46 Nel
corso del mese di dicembre 1995, egli sarebbe stato condannato allĠergastolo.
47 Nel
2001, mentre era detenuto, sarebbe stato nuovamente condannato allĠergastolo
dopo essersi assunto la responsabilit dellĠomicidio di un altro detenuto
sospettato di essere un delatore.
48 Nel
dicembre 2002, egli avrebbe approfittato di un periodo di sei mesi in libert
condizionata per ragioni di salute per lasciare la Turchia e recarsi in
Germania.
49 Con
decisione in data 14 settembre 2004, il Bundesamt ha respinto la domanda di
asilo di B dichiarandola infondata e ha constatato che non ricorrevano le
condizioni di cui allĠart. 51, n. 1, dellĠAuslndergesetz. Tale
autorit ha ritenuto che, avendo commesso gravi reati di diritto comune, B
rientrasse nel secondo caso di esclusione previsto nellĠart. 51,
n. 3, seconda frase, dellĠAuslndergesetz (menzionato successivamente
allĠart. 60, n. 8, seconda frase, dellĠAufenthaltsgesetz, e poi
allĠart. 3, n. 2, punto 2, dellĠAsylVfG).
50 Nella
stessa decisione, il Bundesamt ha inoltre constatato che non esisteva nel
diritto nazionale applicabile alcun ostacolo allĠespulsione di B verso la
Turchia e ha dichiarato che poteva essere espulso verso tale paese.
51 Con
sentenza 13 giugno 2006, il Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (tribunale
amministrativo di Gelsenkirchen) ha annullato la decisione del Bundesamt e ha
ordinato a tale autorit di concedere il diritto dĠasilo a B e di constatare il
divieto di espulsione di B verso la Turchia.
52 Con
sentenza 27 marzo 2007, lĠOberverwaltungsgericht fr das Land
Nordrhein-Westfalen (tribunale amministrativo regionale superiore del Nord
Reno-Westfalia) ha respinto lĠappello proposto dal Bundesamt contro detta
sentenza, considerando che a B dovesse essere concesso il diritto dĠasilo in
forza dellĠart. 16a del Grundgesetz e lo status di rifugiato.
53 Tale
organo giurisdizionale ha ritenuto, in particolare, che la clausola di
esclusione fatta valere dal Bundesamt debba essere intesa nel senso che essa
non mira solo a sanzionare un grave crimine di diritto comune commesso in
passato, ma anche a prevenire il rischio che il richiedente potrebbe
rappresentare nello Stato membro dĠaccoglienza, e che la sua applicazione esige
una valutazione complessiva della fattispecie alla luce del principio di
proporzionalit.
54 Contro
tale sentenza il Bundesamt ha proposto un ricorso per ÇRevisionÈ dinanzi al
Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa), deducendo
lĠapplicazione del secondo e del terzo caso di esclusione previsti
allĠart. 60, n. 8, seconda frase, dellĠAufenthaltsgesetz (e successivamente
allĠart. 3, n. 2, punti 2 e 3, dellĠAsylVfG) e sostenendo che,
contrariamente alla tesi adottata dal giudice dĠappello, tali due casi di
esclusione non presuppongono n la sussistenza di un pericolo per la sicurezza
della Repubblica federale di Germania, n un esame di proporzionalit con
riferimento al caso di specie.
55 Inoltre,
secondo il Bundesamt, le cause di esclusione di cui allĠart. 12,
n. 2, della direttiva farebbero parte dei principi ai quali, a norma
dellĠart. 3 di questĠultima, gli Stati membri non possono derogare.
La causa C‑101/09
56 D,
nato nel 1968, soggiorna in Germania dal maggio 2001, ove ha chiesto asilo lĠ11
maggio 2001.
57 A
sostegno della sua domanda egli ha dichiarato in particolare che, nel 1990, era
fuggito in montagna per unirsi al PKK. Egli avrebbe combattuto nella guerriglia
e sarebbe stato un alto funzionario del PKK. Alla fine del 1998, il PKK
lĠavrebbe inviato nel nord dellĠIraq.
58 A
causa di disaccordi dĠordine politico con la direzione del PKK, egli avrebbe
abbandonato tale organizzazione nel maggio 2000 e sarebbe da allora minacciato.
Si sarebbe trattenuto nellĠIraq settentrionale ancora per circa un anno, ma
senza essere al sicuro neppure in tale luogo.
59 Il
Bundesamt gli ha accordato, nel maggio 2001, il diritto dĠasilo e gli ha
riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi del diritto nazionale allĠepoca
vigente.
60 A
seguito dellĠentrata in vigore del Terrorismusbekmpfungsgesetz, il Bundesamt
ha avviato una procedura di revoca e, con decisione 6 maggio 2004, ha revocato,
in forza dellĠart. 73, n. 1, dellĠAsylVfG, la decisione di
riconoscimento del diritto dĠasilo e dello status di rifugiato di cui aveva
goduto D. Tale autorit ha considerato che sussistessero fondati motivi per
ritenere che D avesse commesso un grave reato di diritto comune al di fuori
della Germania prima di rifugiarvisi e che si fosse reso colpevole di atti
contrari alle finalit e ai principi delle Nazioni Unite.
61 Con
sentenza 29 novembre 2005, il Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ha annullato
tale decisione di revoca.
62 LĠappello
proposto dal Bundesamt stato respinto dallĠOberverwaltungsgericht fr das
Land Nordrhein-Westfalen con sentenza 27 marzo 2007. Seguendo un ragionamento
analogo a quello sotteso alla sentenza in pari data nella causa riguardante B,
tale organo giurisdizionale ha considerato inapplicabili, anche nel caso di D,
le cause di esclusione previste dalla normativa nazionale.
63 Il
Bundesamt ha proposto un ricorso per ÇRevisionÈ contro tale sentenza, deducendo
sostanzialmente motivi analoghi a quelli presentati a sostegno del ricorso
proposto nella causa relativa a B.
Le questioni pregiudiziali e il procedimento
dinanzi alla Corte
64 Il
giudice del rinvio rileva che, secondo gli accertamenti effettuati dal giudice
dĠappello, ai quali il giudice del rinvio vincolato, i resistenti nelle cause
principali, in caso di rientro nel paese dĠorigine, non sarebbero
sufficientemente al riparo da nuove persecuzioni. Ne deduce che nelle due cause
ricorrono le condizioni positive per essere considerato rifugiato. Tuttavia,
gli interessati non potranno vedersi riconoscere la qualit di rifugiato
laddove fosse applicabile una delle clausole di esclusione di cui
allĠart. 12, n. 2, della direttiva.
65 Detto
giudice ha precisato che, in caso di applicazione di una di tali clausole di
esclusione, i resistenti nelle cause principali sarebbero legittimati a vedersi
riconoscere il diritto dĠasilo ai sensi dellĠart. 16a del Grundgesetz, il
quale non esclude da tale diritto alcuna categoria di persone.
66 Esso
rileva infine che n unĠesclusione ai sensi dellĠart. 12 della direttiva
n la constatazione di unĠeventuale incompatibilit tra lĠart. 16a del
Grundgesetz e la direttiva condurrebbero necessariamente alla perdita, per i
resistenti nelle cause principali, del diritto di soggiornare in Germania.
67 In
tale contesto il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere i
procedimenti e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle cause principali, le
cinque questioni pregiudiziali seguenti, la prima e la quinta delle quali
presentano una formulazione leggermente diversa in considerazione delle
circostanze proprie di ciascuna causa:
Ç1) Se
si configuri un reato grave di diritto comune ovvero un atto contrario alle
finalit e ai principi delle Nazioni Unite, ai sensi dellĠart. 12,
n. 2, lett. b) e c), della direttiva (É), nel caso in cui [:]
[–] il
richiedente asilo abbia fatto parte di unĠorganizzazione che iscritta
nellĠelenco delle persone, dei gruppi e delle entit di cui allĠallegato della
posizione comune [2001/931] e che opera con metodi terroristici, e il detto
richiedente abbia attivamente sostenuto la lotta armata di tale organizzazione;
(causa C‑57/09)
[–] lo
straniero sia stato coinvolto per anni, in quanto combattente e funzionario, e
per un periodo anche come membro del comitato direttivo, in unĠorganizzazione
(nella fattispecie: il PKK) che nella sua lotta armata contro lo Stato (nella
fattispecie: la Turchia) ha continuato ad applicare metodi terroristici e che
risulta iscritta nellĠelenco delle persone, dei gruppi e delle entit di cui
allĠallegato della posizione comune [2001/931] e detto straniero abbia con ci
attivamente sostenuto la lotta armata di tale organizzazione occupando in essa
una posizione preminente (causa C‑101/09).
2) In
caso di soluzione affermativa della prima questione, se lĠesclusione dal
riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2,
lett. b) [o] c), della direttiva (É) presupponga che [la persona in
questione] continui a costituire una fonte di pericolo.
3) In
caso di soluzione negativa della seconda questione, se lĠesclusione dal
riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2,
lett. b) [o] c), della direttiva (É) presupponga un vaglio di
proporzionalit riferito al singolo caso.
4) In
caso di risposta affermativa alla terza questione:
a) se
nellĠambito del vaglio di proporzionalit vada considerato il fatto che [la
persona in questione] beneficia della tutela contro lĠespulsione in forza
dellĠart. 3 della [CEDU] ovvero in forza di norme nazionali;
b) se
lĠesclusione sia sproporzionata soltanto in casi eccezionali presentanti
caratteristiche particolari.
5) Se
possa considerarsi compatibile con la direttiva (É), nel senso di cui
allĠart. 3 di questĠultima, il fatto che [:]
[–] il
richiedente, malgrado lĠesistenza di una causa di esclusione ai sensi
dellĠart. 12, n. 2, della medesima direttiva, goda di un diritto di
asilo in forza di norme costituzionali nazionali (causa C‑57/09);
[–] lo
straniero, malgrado la sussistenza di una causa di esclusione ai sensi
dellĠart. 12, n. 2, della direttiva e malgrado la revoca dello status
di rifugiato in conformit dellĠart. 14, n. 3, [lett. a)] della
medesima, continui ad essere riconosciuto come titolare di un diritto di asilo
in forza di norme costituzionali nazionali (causa C‑101/09)È.
68 Con
ordinanza del presidente della Corte 4 maggio 2009 le cause C‑57/09 e C‑101/09 sono
state riunite ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza.
Sulla competenza della Corte
69 Nelle
cause principali il Bundesamt ha adottato le decisioni controverse in base alle
norme applicabili prima dellĠentrata in vigore della direttiva, ossia prima del
9 novembre 2004.
70 Tali
decisioni, che hanno dato luogo alla proposizione delle domande di pronuncia
pregiudiziale in esame, non rientrano quindi nellĠambito di applicazione
ratione temporis della direttiva.
71 Occorre
tuttavia ricordare che, qualora le questioni sollevate dai giudici nazionali
vertano sullĠinterpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte in
linea di principio tenuta a pronunciarsi. Non risulta, in particolare, dal
dettato degli artt. 68 CE e 234 CE, n dalle finalit del
procedimento istituito da questĠultima disposizione che gli autori del
Trattato CE abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii
pregiudiziali vertenti su una direttiva nel caso particolare in cui il diritto
nazionale di uno Stato membro rinvii al contenuto delle disposizioni di una
convenzione internazionale, che sono riprese dalla direttiva in parola, per
determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto
Stato. In un caso del genere esiste un interesse certo dellĠUnione a che, per
evitare future divergenze dĠinterpretazione, le disposizioni di tale
convenzione internazionale riprese dal diritto nazionale e dal diritto
dellĠUnione ricevano unĠinterpretazione uniforme, a prescindere dalle
condizioni in cui verranno applicate (v., per analogia, sentenza 2 marzo 2010,
cause riunite C‑175/08, causa C‑176/08, causa
C‑178/08 e C‑179/08, Salahadin Abdulla e a., non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48).
72 Nelle
presenti cause principali, il giudice del rinvio sottolinea che il
Terrorismusbekmpfungsgesetz ha introdotto nel diritto nazionale cause di
esclusione dallo status di rifugiato sostanzialmente corrispondenti a quelle
contenute nellĠart. 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra.
Tenuto conto del fatto che anche le cause di esclusione di cui
allĠart. 12, n. 2, della direttiva corrispondono sostanzialmente a
quelle che compaiono allĠart. 1, sezione F, il Bundesamt, nelle due
decisioni controverse nelle cause principali, adottate prima dellĠentrata in
vigore della direttiva, ha esaminato e applicato cause di esclusione che,
sostanzialmente, corrispondono a quelle introdotte successivamente nella
direttiva.
73 Inoltre,
per quanto riguarda la decisione del Bundesamt di revocare la decisione che
aveva accordato a D lo status di rifugiato, si deve rilevare che
lĠart. 14, n. 3, lett. a), della direttiva impone alle autorit
competenti di uno Stato membro di revocare lo status di rifugiato a qualunque
persona interessata qualora esse accertino, successivamente al riconoscimento
dello status di rifugiato, che essa Çavrebbe dovuto essere esclusaÈ dallo
status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12 della direttiva.
74 Orbene,
contrariamente al motivo di revoca previsto allĠart. 14, n. 1, della
direttiva, quello di cui al n. 3, lett. a), di tale articolo non
accompagnato da un regime transitorio e non pu essere limitato alle domande
presentate o alle decisioni adottate successivamente allĠentrata in vigore
della direttiva. Esso non presenta neppure il carattere facoltativo delle cause
di revoca di cui al n. 4 dello stesso articolo.
75 Alla
luce di quanto sopra occorre rispondere alle questioni poste.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
76 La
direttiva stata adottata sul fondamento, in particolare, dellĠart. 63,
primo comma, punto 1), lett. c), CE, il quale incaricava il Consiglio
di adottare misure relative allĠasilo, conformi alla Convenzione di Ginevra e
agli altri trattati pertinenti, nellĠambito delle norme minime relative
allĠattribuzione dello status di rifugiato a cittadini di paesi terzi.
77 Dai
ÔconsiderandoĠ terzo, sedicesimo e diciassettesimo della direttiva risulta che
la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina
giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le
disposizioni della direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento
dello status di rifugiato nonch al contenuto del medesimo sono state adottate
al fine di aiutare le autorit competenti degli Stati membri ad applicare detta
Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (sentenze Salahadin Abdulla
e a., cit., punti 52, e 17 giugno 2010, causa C‑31/09,
Bolbol, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).
78 LĠinterpretazione
delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce
dellĠeconomia generale e della finalit di questĠultima, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui
allĠart. 63, primo comma, punto 1, CE, divenuto art. 78,
n. 1, TFUE. Tale interpretazione deve effettuarsi anche, come risulta dal
decimo ÔconsiderandoĠ della direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali e
dei principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali
(citate sentenze Salahadin Abdulla e a., punti 53 e 54, nonch
Bolbol, punto 38).
Sulla prima questione
79 Con
la sua prima questione in ciascuna delle due cause, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se ci si trovi dinanzi ad un Çreato grave di diritto comuneÈ o ad
Çatti contrari alle finalit e ai principi delle Nazioni UniteÈ ai sensi
dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva laddove la
persona considerata abbia fatto parte di unĠorganizzazione che presente
nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931 per il suo
coinvolgimento in atti terroristici e tale persona abbia attivamente sostenuto
la lotta armata condotta da tale organizzazione, eventualmente occupando in
questĠultima una posizione preminente.
80 Per
risolvere tale questione – diretta a far stabilire in quali limiti
lĠappartenenza di una persona ad unĠorganizzazione che iscritta in tale
elenco possa rientrare nellĠambito dellĠart. 12, n. 2, lett. b)
e c) della direttiva – occorre preliminarmente verificare se gli atti
commessi da tale organizzazione possano, come presume il giudice del rinvio,
rientrare nelle categorie dei reati gravi e degli atti di cui, rispettivamente,
alle citate lett. b) e c).
81 In
primo luogo, necessario considerare che gli atti di natura terroristica, che
sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili,
anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico, devono essere considerati
reati gravi di diritto comune ai sensi di detta lett. b).
82 In
secondo luogo, per quanto riguarda gli atti contrari alle finalit ed ai
principi delle Nazioni Unite di cui alla lett. c) dellĠart. 12,
n. 2, della direttiva, il ventiduesimo ÔconsiderandoĠ della stessa mostra
che essi sono menzionati nel preambolo e agli artt. 1 e 2 della Carta
delle Nazioni Unite e precisati, tra lĠaltro, dalle risoluzioni delle Nazioni
Unite relative alle Çmisure di lotta al terrorismoÈ.
83 Tra
tali atti si annoverano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite 1373 (2001) e 1377 (2001), dalle quali risulta che questĠultimo
muove dal principio che gli atti di terrorismo internazionale sono, in linea
generale e indipendentemente dalla partecipazione di uno Stato, atti contrari
alle finalit ed ai principi delle Nazioni Unite.
84 Ne
consegue, come hanno sostenuto, nelle loro osservazioni scritte sottoposte alla
Corte, tutti i governi che hanno presentato tali osservazioni e la Commissione
europea, che le autorit competenti degli Stati membri possono applicare
lĠart. 12, n. 2, lett. c) della direttiva anche ad una persona
che, nellĠambito della sua appartenenza ad unĠorganizzazione iscritta
nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931, sia stata
coinvolta in atti terroristici aventi una dimensione internazionale.
85 Si
pone inoltre la questione della misura in cui lĠappartenenza ad
unĠorganizzazione siffatta comporti che la persona di cui trattasi rientra
nellĠambito di applicazione dellĠart. 12, n. 2, lett. b) e c),
della direttiva ove essa abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta
da tale organizzazione, occupando eventualmente in questĠultima una posizione
preminente.
86 In
proposito occorre rilevare che lĠart. 12, n. 2, lett. b) e c),
della direttiva, come peraltro lĠart. 1, sezione F, lett. b) e
c), della Convenzione di Ginevra, consente di escludere una persona dallo
status di rifugiato solo qualora sussistano Çfondati motiviÈ per ritenere che
Çabbia commessoÈ al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto
comune o che Çsi sia res[a] colpevoleÈ di atti contrari alle finalit e ai
principi delle Nazioni Unite.
87 Risulta
dal testo di tali disposizioni della direttiva che lĠautorit competente dello
Stato membro considerato non pu applicarle prima di aver proceduto, per
ciascun caso individuale, ad una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha
conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere
che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i
criteri per ottenere lo status di rifugiato, rientrino in uno di quei due casi
di esclusione.
88 Di
conseguenza, in primo luogo, anche se gli atti commessi da unĠorganizzazione
che iscritta nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931
per il suo coinvolgimento in atti terroristici possono collegarsi a ciascuna
delle cause di esclusione di cui alle lett. b) e c), dellĠart. 12,
n. 2 della direttiva, la sola circostanza che la persona di cui trattasi
abbia fatto parte di unĠorganizzazione siffatta non pu avere la conseguenza
automatica che tale persona debba essere esclusa dallo status di rifugiato a
norma di dette disposizioni.
89 Non
sussiste, infatti, una relazione diretta tra la posizione comune 2001/931 e la
direttiva quanto agli obiettivi perseguiti e non giustificato che lĠautorit
competente, qualora intenda escludere una persona dallo status di rifugiato in
forza dellĠart. 12, n. 2, della direttiva, si fondi unicamente sulla
sua appartenenza ad unĠorganizzazione che presente in un elenco adottato al
di fuori dellĠambito istituito dalla direttiva nel rispetto della Convenzione
di Ginevra.
90 Nondimeno,
lĠinserimento di unĠorganizzazione in un elenco come quello di cui allĠallegato
della posizione comune 2001/931 consente di stabilire la natura terroristica
del gruppo del quale ha fatto parte la persona considerata, il che costituisce
un elemento che lĠautorit competente deve prendere in considerazione nel
verificare, in un primo tempo, che tale gruppo abbia commesso atti che
rientrano nellĠambito dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della
direttiva.
91 A
tal proposito va rilevato che i presupposti in base ai quali sono state
inserite in tale elenco le due organizzazioni delle quali hanno fatto
rispettivamente parte i resistenti nelle cause principali non possono essere
comparati alla valutazione individuale di fatti precisi che deve precedere
qualsiasi decisione di escludere una persona dallo status di rifugiato ai sensi
dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva.
92 In
secondo luogo, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, neppure
la partecipazione alle attivit di unĠorganizzazione terroristica ai sensi
dellĠart. 2, n. 2, lett. b), della decisione quadro 2002/475 pu
necessariamente ed automaticamente rientrare tra le cause di esclusione
previste allĠart. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva.
93 Infatti,
non solo tale decisione quadro, al pari della decisione comune 2001/931,
stata adottata in un contesto diverso da quello della direttiva, che
essenzialmente umanitario, ma lĠatto intenzionale di partecipazione alle
attivit di unĠorganizzazione terroristica, che definito allĠart. 2,
n. 2, lett. b), di tale decisione quadro e che gli Stati membri hanno
dovuto rendere punibile nel loro diritto nazionale, non di natura tale da far
scattare lĠapplicazione automatica delle clausole di esclusione contenute
allĠart. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva, le quali
presuppongono un esame completo di tutte le circostanze proprie a ciascun caso
individuale.
94 Risulta
da tutte queste considerazioni che lĠesclusione dallo status di rifugiato di
una persona che abbia fatto parte di unĠorganizzazione che impiega metodi
terroristici subordinata ad un esame individuale di fatti precisi che
consenta di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che, nellĠambito
di tali attivit allĠinterno di detta organizzazione, la persona considerata
abbia commesso un reato grave di diritto comune o si sia resa colpevole di atti
contrari alle finalit e ai principi delle Nazioni Unite, o che essa abbia
istigato o altrimenti concorso alla commissione di un reato o di atti siffatti
ai sensi dellĠart. 12, n. 3, della direttiva.
95 Per
poter considerare sussistenti le cause di esclusione di cui alle lett. b)
e c) dellĠart. 12, n. 2, della direttiva, necessario poter
ascrivere alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto
da tale n. 2, una parte di responsabilit per atti commessi
dallĠorganizzazione di cui trattasi durante il periodo in cui tale persona ne
faceva parte.
96 Tale
responsabilit individuale deve essere valutata alla luce di criteri tanto
oggettivi quanto soggettivi.
97 A
tal riguardo lĠautorit competente deve esaminare in particolare il ruolo
effettivamente svolto dalla persona considerata nel compimento degli atti in
questione, la sua posizione allĠinterno dellĠorganizzazione, il grado di
conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse delle attivit di
questĠultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri
fattori atti ad influenzarne il comportamento.
98 UnĠautorit
che, nel corso di tale esame, accerti che la persona considerata aveva
occupato, come D, una posizione preminente in unĠorganizzazione che impiega
metodi terroristici pu presumere che tale persona abbia una responsabilit
individuale per atti commessi da detta organizzazione durante il periodo
rilevante, ma resta tuttavia necessario lĠesame di tutte le circostanze
pertinenti prima che possa essere adottata la decisione di escludere tale
persona dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2,
lett. b) o c), della direttiva.
99 Alla
luce dellĠinsieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
prima questione posta in ciascuna delle due cause dichiarando che
lĠart. 12, n. 2, lett. b e c), della direttiva deve essere
interpretato nel senso che:
– la
circostanza che una persona abbia fatto parte di unĠorganizzazione iscritta
nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune 2001/931 per il suo
coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta
armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo
fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un Çreato grave
di diritto comuneÈ o Çatti contrari alle finalit e ai principi delle Nazioni
UniteÈ;
– la
constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per
ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa
colpevole di tali atti subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti
precisi al fine di determinare se atti commessi dallĠorganizzazione considerata
rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una
responsabilit individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta
alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal
citato art. 12, n. 2.
Sulla seconda questione
100 Con la
seconda questione in ciascuna delle cause il giudice del rinvio chiede se
lĠesclusione dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2,
lett. b) o c), della direttiva sia subordinata alla circostanza che la
persona considerata continui a rappresentare un pericolo per lo Stato membro
dĠaccoglienza.
101 Va anzitutto
sottolineato che, nellĠeconomia della direttiva, il pericolo attuale che un
rifugiato pu eventualmente rappresentare per lo Stato membro di cui trattasi
preso in considerazione non nellĠambio dellĠart. 12, n. 2, bens in
quello, da un lato, dellĠart. 14, n. 4, lett. a), in base al
quale uno Stato membro pu revocare lo status riconosciuto ad un rifugiato in particolare
quando vi sono fondati motivi per ritenerlo una minaccia per la sicurezza e,
dallĠaltro, in quello dellĠart. 21, n. 2, il quale prevede che uno
Stato membro di accoglienza possa, come autorizzato anche dallĠart. 33,
n. 2, della Convenzione di Ginevra, respingere un rifugiato quando vi
siano fondati motivi per considerare che egli costituisca una minaccia per la
sicurezza o la comunit di tale Stato membro.
102 Secondo i
termini dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva, che
sono analoghi a quelli dellĠart. 1, sezione F, lett. b) e c),
della Convenzione di Ginevra, un cittadino di un paese terzo escluso dallo
status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che Çabbia
commessoÈ al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune
Çprima di essere ammesso come rifugiatoÈ o che Çsi sia reso colpevoleÈ di atti
contrari alle finalit e ai principi delle Nazioni Unite.
103 Conformemente
alla formulazione delle disposizioni che le enunciano, queste due cause di
esclusione mirano a sanzionare atti commessi in passato, come hanno sostenuto
tutti i governi che hanno presentato osservazioni e la Commissione.
104 Va in
proposito sottolineato che le cause di esclusione di cui trattasi sono state
istituite al fine di escludere dallo status di rifugiato le persone ritenute
indegne della protezione che collegata a tale status e di evitare che il
riconoscimento di tale status consenta ad autori di taluni gravi reati di
sottrarsi alla responsabilit penale. Non sarebbe pertanto conforme a tale
duplice obiettivo subordinare lĠesclusione da detto status allĠesistenza di un
pericolo attuale per lo Stato membro dĠaccoglienza.
105 La seconda
questione va pertanto risolta dichiarando che lĠesclusione dallo status di rifugiato
in applicazione dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c), della
direttiva non subordinata alla circostanza che la persona considerata
rappresenti un pericolo concreto per lo Stato membro di accoglienza.
Sulla terza questione
106 Con la terza
questione in ciascuna delle cause il giudice del rinvio chiede se lĠesclusione
dallo status di rifugiato in applicazione dellĠart. 12, n. 2,
lett. b) o c), della direttiva sia subordinata ad un esame della
proporzionalit alla luce del caso di specie.
107 In proposito,
occorre ricordare che risulta dalla formulazione stessa di detto art. 12,
n. 2, che, ove ricorrano le condizioni in esso fissate, la persona di cui
trattasi Ç esclus[a]È dallo status di rifugiato e che, nellĠeconomia della
direttiva, lĠart. 2, lett. c), di questĠultima subordina
espressamente la qualit di ÇrifugiatoÈ alla circostanza che alla persona
interessata non si applichi lĠart. 12.
108 LĠesclusione
dallo status di rifugiato per una delle cause enunciate allĠart. 12,
n. 2, lett. b) o c), come stato osservato nellĠambito della
risposta alla prima questione, connessa alla gravit degli atti commessi, la
quale deve essere di un grado tale che, ai sensi dellĠart. 2,
lett. d), della direttiva, la persona interessata non possa legittimamente
aspirare alla protezione collegata allo status di rifugiato.
109 Avendo
lĠautorit competente gi preso in considerazione, nellĠambito della sua
valutazione della gravit degli atti commessi e della responsabilit
individuale, tutte le circostanze che caratterizzano tali atti e la situazione
di tale persona, essa non pu essere obbligata – ove giunga alla
conclusione che trova applicazione lĠart. 12, n. 2 – a
procedere ad un esame di proporzionalit che comporti nuovamente una valutazione
del livello di gravit degli atti commessi, come hanno sostenuto i governi
tedesco, francese, dei Paesi Bassi e del Regno Unito.
110 é importante
sottolineare che lĠesclusione di una persona dallo status di rifugiato ai sensi
dellĠart. 12, n. 2, della direttiva non comporta una presa di
posizione relativamente alla distinta questione se detta persona possa essere
espulsa verso il suo paese dĠorigine.
111 Occorre
quindi rispondere alla terza questione posta dichiarando che lĠesclusione dallo
status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b) o c),
della direttiva non subordinata ad un esame di proporzionalit alla luce del
caso di specie.
Sulla quarta questione
112 In
considerazione della risposta data alla terza questione, non necessario
rispondere alla quarta questione proposta dal giudice del rinvio in ciascuna
delle due cause.
Sulla quinta questione
113 Con la sua
quinta questione in ciascuna delle due cause, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se sia compatibile con la direttiva, ai sensi del suo art. 3, la
circostanza che uno Stato membro riconosca un diritto dĠasilo, a titolo del suo
diritto costituzionale, ad una persona esclusa dallo status di rifugiato in
applicazione dellĠart. 12, n. 2, della direttiva.
114 A tal
riguardo, necessario ricordare che lĠart. 3 consente agli Stati membri
di introdurre o mantenere in vigore disposizioni pi favorevoli in ordine alla
determinazione in particolare dei soggetti che possono essere considerati
rifugiati, purch, tuttavia, esse siano compatibili con la direttiva.
115 Orbene, in
considerazione dello scopo delle cause di esclusione della direttiva, che
quello di preservare la credibilit del sistema di protezione da essa previsto,
nel rispetto della Convenzione di Ginevra, la riserva che compare
allĠart. 3 della direttiva osta a che uno Stato membro adotti o mantenga
in vigore disposizioni che concedono lo status di rifugiato previsto da
questĠultima ad una persona che ne esclusa a norma dellĠart. 12,
n. 2.
116 Va tuttavia
rilevato che risulta dallĠart 2, lett. g), in fine, della direttiva
che essa non osta a che una persona chieda di essere protetta nellĠambito di un
Çdiverso tipo di protezioneÈ che non rientra nellĠambito di applicazione della
direttiva stessa.
117 La direttiva,
al pari della Convenzione di Ginevra, muove dal principio che gli Stati membri
di accoglienza possono accordare, in conformit del loro diritto nazionale, una
protezione nazionale accompagnata da diritti che consentano alle persone
escluse dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, della
direttiva di soggiornare nel territorio dello Stato membro considerato.
118 Il
riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di siffatto status di protezione
nazionale, per ragioni diverse dalla necessit di protezione internazionale ai
sensi dellĠart. 2, lett. a), della direttiva, vale a dire a titolo
discrezionale e per ragioni caritatevoli o umanitarie, non rientra, come
precisato dal nono ÔconsiderandoĠ della direttiva, nellĠambito di applicazione
di questĠultima.
119 Tale altro
tipo di protezione che gli Stati membri hanno la facolt di accordare non deve
tuttavia poter essere confuso con lo status di rifugiato ai sensi della
direttiva, come giustamente sottolineato dalla Commissione.
120 Pertanto, nei
limiti in cui le norme nazionali che accordano un diritto dĠasilo a persone
escluse dallo status di rifugiato ai sensi della direttiva permettono di
distinguere chiaramente la protezione nazionale da quella concessa in forza
della direttiva, esse non contravvengono al sistema di questĠultima.
121 Alla luce di
tali considerazioni, la quinta questione va risolta dichiarando che
lĠart. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che gli Stati
membri possono riconoscere un diritto dĠasilo in forza del loro diritto
nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi
dellĠart. 12, n. 2, di tale direttiva, purch questo altro tipo di
protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai
sensi della stessa direttiva.
Sulle spese
122 Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) LĠart. 12,
n. 2, lett. b e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004,
2004/83/CE, recante norme minime sullĠattribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:
– la
circostanza che una persona abbia fatto parte di unĠorganizzazione iscritta
nellĠelenco di cui allĠallegato della posizione comune del Consiglio 27
dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa allĠapplicazione di misure specifiche
per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e
abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione
non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona
considerata abbia commesso un Çreato grave di diritto comuneÈ o Çatti contrari
alle finalit e ai principi delle Nazioni UniteÈ;
– la
constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per
ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa
colpevole di tali atti subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti
precisi al fine di determinare se atti commessi dallĠorganizzazione considerata
rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una
responsabilit individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta
alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal
citato art. 12, n. 2.
2) LĠesclusione
dallo status di rifugiato in applicazione dellĠart. 12, n. 2,
lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non subordinata alla circostanza
che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro
di accoglienza.
3) LĠesclusione
dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b)
o c), della direttiva 2004/83 non subordinata ad un esame di proporzionalit
alla luce del caso di specie.
4) LĠart. 3
della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri
possono riconoscere un diritto dĠasilo in forza del loro diritto nazionale ad
una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12,
n. 2, di tale direttiva, purch questĠaltro tipo di protezione non
comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della
stessa direttiva.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.