SENTENZA N. 33280 DEL 08/11/2010 - TAR LAZIO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 7058 del 2010, proposto da:

Younas Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grispo, con domicilio eletto presso Marco Grispo in Roma, viale delle Milizie, 9;

 

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Scuola Guardia di Finanza di L'Aquila;

 

per la declaratoria di illegittimitˆ del

SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente, cittadino pakistano, premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia da un decennio e di aver presentato alla Prefettura – U.T.G. di Siena istanza per la concessione della cittadinanza italiana il 21.9.2009 e di non aver avuto nessun riscontro da parte dellĠAmministrazione, nonostante lĠintervenuta scadenza del termine di 730 giorni previsto dallĠarticolo 3 del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio per far dichiarare lĠillegittimitˆ del silenzio serbato dallĠAmministrazione sullĠistanza in questione ed ottenere la condanna allĠadozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell'articolo 21 bis della legge n.1034/71.

 

Si  costituita in giudizio lĠamministrazione, che resiste solo formalmente.

 

Alla Camera di Consiglio del 6.10.2010 la causa  passata in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso  fondato.

 

La legge 5.2.1992 n. 91, allĠarticolo 9, individua le ipotesi in cui ÒLa cittadinanza italiana pu˜ essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dellĠInternoÓ.

 

Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale  stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, allĠarticolo 3, espressamente prevede che ÒPer quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento  di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domandaÓ.

 

A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che ÒLa tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell'interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale,  modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorniÓ.

 

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dellĠInterno aveva lĠobbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda (avvenuta nel 21.9.2007).

 

Detto termine, nella fattispecie in esame,  inutilmente spirato in data 21.9.2009, non essendo stata a tuttĠoggi adottata nessuna pronuncia espressa da parte dellĠamministrazione, la quale anche in sede di costituzione nel presente giudizio, non ha neppure addotto alcun motivo atto a giustificare il proprio operato.

 

Ne consegue che il ritardo nella conclusione del procedimento concessorio in questione costituisce un comportamento inerte ingiustificato, contrastante sia con le specifiche disposizioni sopra richiamate sia con il generale principio di correttezza nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino cui  informata la disciplina del procedimento di cui alla legge n. 241/90, che nel caso in esame, avrebbe dovuto indurre lĠamministrazione a pronunciarsi con un provvedimento espresso sullĠistanza del ricorrente.

 

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente declaratoria dellĠobbligo dellĠamministrazione di concludere celermente lĠiter procedimentale, con lĠadozione di un provvedimento espresso e, per lĠeffetto, va dichiarato lĠobbligo del Ministero dellĠInterno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per lĠeffetto, ordina al Ministero dellĠInterno di adottare una determinazione esplicita e conclusiva in ordine alla istanza in questione, entro il termine massimo di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

 

Condanna lĠAmministrazione soccombente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura di Euro 500,00.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2010

IL SEGRETARIO