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Sentenza n. 33277 del 8 novembre 2010
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Permesso di soggiorno – Condannata la Questura di Roma - I rinnovi dei permessi di soggiorno devono concludersi entro 20 giorni

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 117 D.Lgs. 2/7/2010 n. 104
Sul ricorso numero di registro generale 7133 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

contro


la Questura di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dalla Questura di Roma, sull’istanza presentata dal ricorrente in data 21 gennaio 2010 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato in data 22 luglio 2010, e depositato il 3 agosto 2010, l’odierno ricorrente deduce l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata in data 21 gennaio 2010, e volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva in quanto pensionato INAIL, non avendo la Questura di Roma concluso il procedimento amministrativo.

La qualificazione legale tipica del comportamento omissivo della Questura costituisce il presupposto per l’immediata tutela avanti al giudice amministrativo, onde ottenere la declaratoria dell’obbligo di pronunciarsi espressamente in ordine alla predetta richiesta di permesso di soggiorno.

La posizione differenziata di interesse legittimo alla conclusione, con un’esplicita determinazione, del procedimento di rilascio del duplicato del permesso di soggiorno è avvalorata dalla disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui il ricorrente deduce, fondatamente, la violazione.

L’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998, in particolare, dispone che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico” mentre l’art. 2 L. n. 241/1990 statuisce che sia nell’ipotesi di procedimento iniziato d’ufficio che in quello attivato su istanza di parte “la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso”.

Ciò comporta, sul piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l’interesse all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all’Amministrazione l’obbligo specifico di pronunciarsi.

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra risulta, pertanto, fondata la dedotta censura di violazione dell’art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, essendo decorso il periodo di tempo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto rispondere all’istanza del ricorrente.

Per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato silenzio-rifiuto, va dichiarato l’obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento attivato con l’istanza avanzata dal ricorrente in data 21 gennaio 2010, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore e va, conseguentemente, ordinato alla medesima di adempiere a tale obbligo.

Quanto, poi, alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, la stessa deve essere respinta.

Rileva il Collegio come il ricorrente, a fronte della dedotta inerzia della Amministrazione nell’esame della istanza di rilascio del permesso di soggiorno, non abbia in alcun modo provato la sussistenza di un danno risarcibile derivante dalla mancata pronuncia in oggetto.

Il danno patrimoniale, infatti, non consegue in re ipsa alle violazioni degli obblighi e dei doveri ma è subordinato all’assolvimento dell’onere della prova. Al contempo, il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa, non esonera la parte interessata dall'obbligo di offrire al giudice gli elementi fattuali circa la sussistenza e l'entità del danno.

Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova del danno comporta, secondo la regola di giudizio contemplata dall'art. 2967 c.c., il rigetto della relativa domanda (si veda, in termini, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5 agosto 2010, n. 3589; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 25 agosto 2010, n. 3413).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

a) dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto - con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dal ricorrente in data 21 gennaio 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore - e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo;

b) respinge la domanda di risarcimento del danno;

Condanna la Questura di Roma al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 

Lunedì, 29 Novembre 2010

 
 
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