ORDINANZA 08/10/2010 - TRIBUNALE DI VENEZIA
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
II GL., a scioglimento della riserva che
precede, premesso che:
Anida Hoxhaj in uno con lĠAssociazione per gli
Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) ha proposto ricorso ex articolo 44
D.Lgs. 286/98 volto ad ottenere, previo accertamento della condotta
discriminatoria posta in essere dal Comune di Venezia consistente nella mancata
ammissione della Hoxhaj alle prove selettive nell'ambito del concorso per
l'assunzione quale educatore di strada indetto con bando del 23.3.2010,
lĠemissione nei confronti del Comune dell'ordine d cessazione della condotta
discriminatoria e dei provvedimento tendenti alla rimozione delle conseguenze
di essa, nelle forme dell'ammissione alla procedura stesse, oltre che al
risarcimento del danno causato ed alla pubblicatone de] provvedimento di
accoglimento della domanda;
in particolare si sostiene in ricorso che la mancata
ammissione della ricorrente alle prove selettive del concorso suddetto
costituisca comportamento discriminatorio ex articoli 43 D.Lgs 286/98, in
quanto fondato unicamente sulla carenza in capo alla ricorrente del requisito
della cittadinanza Italiana o comunque comunitaria;
tale esclusione sarebbe illegittima, ad avviso
dei ricorrenti, in quanto contrastante con la normativa interna (attuativa del
diritto intenzionale e comunitario) la quale correttamente interpretata
imporrebbe il divieto per il datore di lavoro privato e pubblico di porre
limitazioni all'accesso al lavoro nei confronti di cittadini stranieri,
comunitari o meno, se non con riferimento - quanto al pubblico impiego - a
posti implicanti l'esercizio di poteri pubblici, eccezione peraltro non
sussistente nel caso di specie come dimostrato dalle stesse condizioni previste
dal bando; nel caso di specie inoltre, considerato che la ricorrente madre e
moglie di cittadini italiani da epoca antecedente alla pubblicazione del bando,
il comportamento del Comune di Venezia risulterebbe anche lesivo del disposto
degli articoli 19 e 23 del D.Lgs. 30/07, il quale attribuisce i medesimi
diritti di accesso al lavoro spettanti ai cittadini comunitari anche ai loro
familiari, nonch ai familiari non comunitari dei cittadini italiani;
il Comune di Venezia, costituendosi, eccepisce
preliminarmente il difetto di giurisdizione, vertendo la controversia sulla
legittimit o meno della clausola di un bando (laddove limita la partecipazione
ai cittadini italiani e comunitari) relativo a concorso per l'accesso al
pubblico impiego;
nel merito l'Amministrazione contesta di avere
posto in essere un comportamento illegittimo e discriminatorio nei confronti
della ricorrente dovendo ritenersi tuttora operante nell'ordinamento la
limitazione dell'accesso al pubblico impiego ai cittadini italiani o
comunitari; nega altres che la ricorrente abbia subito un danno risarcibile;
tanto premesso, osserva il giudicante:
va dichiarata la giurisdizione del Giudice
Ordinario - nella specie del Giudice del Lavoro - considerato che i ricorrenti
hanno svolto in questa sede lĠazione a tutela di comportamenti discriminatori
per ragioni d nazionalit di cui all'articolo 44 D.Lgs. 268/98, il quale
prevede uno speciale procedimento per il quale competente, anche nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. co. 1), il Giudice ordinario;
l'utilizzazione dello strumento in questione risulta nel caso di specie
coerente con le allegazioni contenute nel ricorso, posto che l'articolo 43
stabilisce che "costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o
etnica...Ó, mentre la lett. c) del co. 2 esplicitamente stabilisce che "in
ogni caso compie un atto di discriminazione chiunque illegittimamente imponga
condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire accesso all'occupazione..
allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalit";
nel merito reputa il giudicante che la pretesa
della ricorrente a partecipare al concorso
in questione sia fondata, considerato che essa
al momento della domanda pur non
possedendo ancora la cittadinanza italiana -
sopraggiunta nelle more – era gi madre e coniuge di cittadini italiani e
titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato;
a prescindere dunque dalla verifica circa la
persistenza o meno nel nostro ordinamento della limitazione all'accesso al
pubblico impiego ai cittadini italiani e comunitari – sul punto il
giudicante non reputa convincenti le argomentazioni svolte in ricorso alla luce
di quanto previsto dall'articolo 27 co. 3 del D.Lgs. 286/98, letto in uno lĠart
icolo2 del DPR 487/94 anche in considerazione di quanto previsto dalla norma di
successiva introduzione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001 (nel senso
fatto proprio dal giudicante: Cass., 24170/06) - la specifica situazione della
ricorrente imponeva la sua ammissione alla procedura concorsuale in questione
alla luce di quanto prevede il combinato disposto degli articoli 19 e 20 del
D.Lgs. 30/07, secondo cui "1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari
hanno diritto di esercitare qualsiasi attivit' economica autonoma o
subordinata, escluse le attivit' che la legge, conformemente ai Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini
italiani. 2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal
Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in
base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento
rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il
beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente" (articolo 19) e "1. Le disposizioni del
presente decreto legislativo, se pi favorevoli, si applicano ai familiari di
cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana," (art 23);
posto che lĠarticolo 44 D.Lgs. 286/98
stabilisce che il giudicante, accertata la sussistenza di un comportamento
discriminatorio, ne ordini la cessazione e adotti i provvedimenti idonei a
rimuovere gli effetti della discriminazione, va ordinato al Comune di Venezia
di ammettere la ricorrente a partecipare al concorso pubblico per titoli ed
esami per il conferimento di n. 1 posto di educatore di strada - categoria C1
indetto con bando del 23.3.2010, previa disapplicazione della clausola del
bando laddove non ammette al concorso i cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti neppure se familiari di cittadini comunitari e italiani;
quanto alla domanda cu risarcimento del danno,
essa deve essere rigettata in quanto in ricorso non dedotto in alcun modo un
danno seppure non patrimoniale subito dai ricorrenti, dovendosi escludere che
la pronuncia risarcitoria pure prevista dallĠarticolo 44 D.Lgs. 286/98 possa
essere utilizzata a meri fini sanzionatoli, tanto pi nei casi come il presente
nel quale manca completamente un intento discriminatorio; per le medesime
ragioni non s reputa di accogliere la richiesta di pubblicazione
dell'ordinanza;
le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
II Giudice del lavoro ordina al Comune d Venezia
di ammettere ANIDA HOXHAJ al concorso pubblico per titoli ed esami per il
conferimento di n. l posto di educatore di strada -categoria C 1 indetto con
bando del 23.3.2010.
Rigetta le ulteriori domande di cui al ricorso
Condanna il Comune di Venezia a rifondere ai
ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi £ 2.305,00, di cui Û
5,00 per spese, Û 1,000,00 per diritti ed Û 1.300,00 per onorari, oltre ad IVA
e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Si comunichi via fax, attesa l'urgenza.
Venezia, 8.10.2010.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO
Venezia, 08 OTT 2010