SENTENZA N. 38157 DEL 27/10/2010 - CORTE DI
CASSAZIONE
É omissis
Fatto e diritto
Il Giudice di pace di Mestre condannava XXXXX
per il delitto di cui all'articolo 10 bis Dlgs. 286/98 alla pena di 3340 euro di
ammenda. Rilevava che l'imputata aveva dichiarato in dibattimento di essere
consapevole del suo soggiorno illegale tanto che si era rivolta alla CGIL per
sapere come regolarizzare la sua posizione, e aveva deciso di chiedere un
permesso di soggiorno per motivi sanitari essendo in stato di avanzata gravidanza.
Lo stesso giorno in cui era stata denunciata aveva infatti ottenuto un permesso
di soggiorno per cure mediche, il che non valeva ad escludere il reato giˆ
consumato. L'elemento soggettivo richiesto nel reato contravvenzionale era la
coscienza e volontˆ di disattendere le norme in tema di immigrazione e nel caso
di specie risultava provato dalle stesse ammissioni dell'imputata.
Avverso la decisione presentava ricorso
l'imputata deducendo mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato,
in quanto la stessa si trovava di fatto io una situazione tutelata dalle norme
tanto che non appena aveva chiesto il permesso di soggiorno le era stato
concesso per motivi di salute. La sua situazione poteva essere assimilata a
quella del rifugiato politico, e quindi se anche non aveva chiesto il permesso
di soggiorno ma si trovava nella condizione di poterlo avere non doveva essere
denunciato e condannato.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere
rigettato.
La norma punisce tra le altre condotte il
trattenimento illegale nel territorio dello Stato e definisce illegale il
trattenimento che avviene in violazione delle norme del testo unico, tra le
quali quella di non richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni
dall'ingresso in Italia Ne consegue che l'imputata al momento in cui era stata
identificata si trovava nella situazione descritta dalla norma a nulla valendo
che avrebbe potato ottenere il permesso di soggiorno perchŽ in stato di
avanzata gravidanza. Dalla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputata al
giudice di pace emerge che la stessa si trovava in Italia da tempo dove viveva
insieme al marito sposato nel 2008, inoltre giˆ nel 2007 aveva ottenuto un
permesso di lavoro scaduto senza rinnovo.
Si deve rilevare che con la sentenza n. 250 e
le ordinanze n. 252 e 253 la Corte Costituzionale in data 8 luglio 2010 ha
sancito la legittimitˆ costituzionale dell'articolo 10 bis D. Igs 286/98 e che
pertanto non vi alcun dubbio sulla piena operativitˆ della norma incriminatrice
nel caso di specie.
La ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
É omissis