REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.1586/2009 Reg.Dec. N.
9040 Reg.Ric. ANNO 2008 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9040 del 2008
proposto:
- dal sig. MOTIN Kabir, rappresentato e
difeso dallĠAvv. Vito De Falco e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via
Principe Eugenio, n. 15, presso lo studio dellĠAvv. Marco Michele Pacciani
contro
- il Ministero dellĠinterno (in persona
del Ministro pro tempore)
e
- la Questura di Forl - Cesena (in
persona del Questore pro tempore), entrambi rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Generale
dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12
per
lĠannullamento o la riforma, previa sospensione dellĠefficacia:
della sentenza n. 2990/07 del
T.A.R. per lĠEmilia-Romagna, depositata in data 19 novembre 2007;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla Camera di consiglio del 2 dicembre 2008 il
relatore Consigliere Claudio Contessa;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
FATTO
Il sig. Kabir Motin riferisce di aver ottenuto in data
10 febbraio 2003 dalla Questura di Roma un permesso di soggiorno rilasciato
nellĠambito delle procedure di emersione e regolarizzazione del lavoro
irregolare domestico (art. 33 della l. 30 luglio 2002, n. 189 – ÔModifiche
alla normativa in materia di immigrazione e di asiloĠ -).
Con provvedimento in data 7 aprile 2005 (fatto oggetto
di impugnativa in primo grado) la Questura di Forl – Cesena rigettava
lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno in questione.
Al riguardo, la Questura osservava:
1)
che lĠodierno
appellante era stato rinviato a giudizio in data 4 maggio 2005 [sic] dalla Procura della Repubblica di Roma a
seguito di una denuncia per violazione della propriet intellettuale (veniva
citato, al riguardo, lĠart. 171 della l. 22 aprile 1941, n. 633) per fatti
commessi in data 7 febbraio 2002;
2)
che il
Prefetto di Roma aveva emesso a suo carico un provvedimento di espulsione in
data 27 ottobre 1999;
3)
che la
connessione dei due fatti in questione (delitto commesso ed espulsione
intimata) costituiva impedimento rispetto alla concessione del nulla-osta
nellĠambito dellĠemersione-legalizzazione di cui alla l. 222 del 2002 e del
conseguente rilascio del permesso di soggiorno (rectius: di cui alla l. 189 del 2002, cit. in tema di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari irregolari addetti al lavoro
domestico).
Il provvedimento in questione veniva impugnato dal
sig. Motin Kabir innanzi al T.A.R. per lĠEmilia-Romagna il quale, con
lĠappellata sentenza n. 2990 del 2007, respingeva il ricorso.
Secondo il primo giudice, lĠimpugnato diniego di
rinnovo del permesso rappresentava per la Questura intimata un atto vincolato,
atteso che il sig. Kabir Motin non avrebbe comunque potuto accedere alle
procedure di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare domestico (art.
33 della l. 30 luglio 2002, n. 189).
Al riguardo, il T.A.R. sottolinea che nei confronti
dellĠodierno appellante era pendente un procedimento penale per delitto non
colposo instaurato in una data (29 settembre 2003) anteriore allĠoriginario
permesso di soggiorno (20 dicembre 2003).
Ancora, il primo giudice ha osservato che la norma in
base alla quale lĠodierno appellante avrebbe dovuto essere escluso dalle
procedure di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare del 2002 (ci si
riferisce allĠart. 33, co. 7, lettera c), l. 189, cit.) resiste alle censure di
costituzionalit ventilate dalla difesa dellĠodierno appellante.
Ed infatti, a carico del sig. Kabir Motin non
sussisteva una mera denuncia
per un delitto non colposo riconducibile alle ipotesi delittuose di cui agli
artt. 380 e 381 c.p.p. (si fa riferimento, al riguardo, ai principi enunciati
dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 febbraio 2005, n. 78),
ma risultava pendente un procedimento penale Òin cui la denuncia stata gi positivamente,
anche se non definitivamente, vagliata dallĠAutorit giudiziariaÓ (sentenza, cit., pag. 5).
La sentenza in questione veniva fatta oggetto di
gravame da parte del sig. Kabir Motin, che ne contestava la legittimit sotto
molteplici profili, ed in particolare:
-
per eccesso
di potere per erroneit nei presupposti legittimanti il provvedimento;
-
per violazione
di legge: errata applicazione di legge: l. 222 del 2002, art. 1, co. 8; art. 5,
co. 3-bis; art. 5, comma 5,
art. 5-bis; art. 13, T.U. 286 del 1998; art. 6, comma 3, d.lgs. 286 del 1998;
-
per violazione
art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, aggiunto dallĠart. 6 della l. 15 del
2005 e dellĠart. 7
AllĠudienza pubblica del 2 dicembre 2008 nessuno
compariva alla Camera di consiglio ed il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in
appello proposto dal sig. Kabir Motin, cittadino del Bangladesh, avverso la
sentenza del T.A.R. Emilia - Romagna con cui stato respinto il ricorso avverso
il provvedimento della Questura di Forl – Cesena che ha rigettato
lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato
nellĠambito delle procedure di emersione e regolarizzazione del lavoro
irregolare domestico (art. 33 della l. 30 luglio 2002, n. 189).
2. Il Collegio ritiene che nel caso di specie
sussistano le condizioni per adottare una pronuncia in forma semplificata ai
sensi degli articoli 4 e 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205.
3. Con il primo motivo di ricorso, il sig. Kabir Motin
lamenta che illegittimamente la Questura appellata (con deduzione
sostanzialmente confermata dal primo giudice) abbia ritenuto sussistere a suo
carico il motivo ostativo alla regolarizzazione di cui menzione alla lettera c) del comma 7 dellĠart. 33, l. 189, cit. (si
tratta della previsione secondo cui alla procedura in questione non possono
accedere – fra gli altri – coloro che risultano denunciati per uno
dei reati di cui allĠart. 381, c.p.p. – ossia, dei reati per i quali sia
previsto lĠarresto facoltativo in flagranza -).
Al contrario, pur essendo incontestato in atti che il
sig. Kabir Motin avesse subito un procedimento penale per i reati di cui agli
artt. 648 c.p. (ricettazione) e 171-ter della l. 633 del 1941, cit. (abusiva duplicazione,
riproduzione o trasmissione di opere dellĠingegno a fini di lucro), la Questura
avrebbe omesso di considerare che, allĠesito del giudizio penale:
-
lĠodierno
appellante era stato assolto dellĠaccusa di ricettazione;
-
il reato
accertato a carico dellĠappellante era quello di cui al comma 1 di cui allĠart.
171-ter, cit. (per il
quale prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582
ad euro 15.493, con conseguente impossibilit di procedere allĠarresto
facoltativo in flagranza ex
art. 381 c.p.p.) e non gi lĠipotesi aggravata di cui al comma 2 del medesimo
art. 171-ter (in relazione
alla quale ammesso lĠarresto facoltativo in flagranza, essendo prevista una
pena reclusiva da uno a quattro anni).
Pertanto, lĠappellante osserva che non sussistesse nella
specie il motivo ostativo alla regolarizzazione di cui menzione allĠart. 33,
co. 7, lettera c), l. 189,
cit., con la conseguenza che il diniego di rinnovo a lui opposto dalla Questura
risulterebbe fondato su unĠerronea presupposizione in fatto ed in diritto.
Del resto, la mera sussistenza di una denuncia a suo
carico per un reato in materia di tutela della propriet intellettuale non
potrebbe comunque rappresentare motivo ostativo alla regolarizzazione sia
perch vi osta il principio di diritto sancito dalla Corte costituzionale con
la sentenza 18 febbraio 2005, n. 78; sia perch la stessa normativa italiana in
materia di apposizione del marchio SIAE risulterebbe ex se di dubbia legittimit comunitaria.
Ancora, il provvedimento di diniego impugnato in prime
cure risulterebbe illegittimo per non avere la Questura valutato la complessiva
situazione personale del sig. Kabir Motin ai sensi del comma 5 dellĠart. 5,
d.lgs. 286 del 1998.
3.1. Il motivo in questione, che pu essere esaminato
in modo unitario nonostante la complessit delle ragioni dedotte, fondato e
meritevole di accoglimento.
Al riguardo il Collegio ritiene condivisibile
lĠargomento con cui si lamenta il carattere incongruo dellĠoperato
dellĠAmministrazione (sostanzialmente confermato dal T.A.R.) per la parte in
cui ha individuato asserite ragioni ostative allĠoriginario rilascio del
permesso di soggiorno (art. 33, co. 7, lettere a) e c) della l. 189 del 2002), ritenendole, altres, idonee a supportare ex
se un diniego di rinnovo del
permesso medesimo.
In tal modo operando, lĠAmministrazione ha violato il
disposto del comma 5 dellĠart. 5, d.lgs. 286 del 1998 secondo cui il rinnovo
del permesso non pu essere rifiutato (inter alia) laddove siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio.
Si ritiene al riguardo che, laddove un permesso di
soggiorno venga rilasciato in un momento successivo al determinarsi di
condizioni asseritamente ostative (e nonostante la presenza di tali
condizioni), lĠAmministrazione competente non potr poi legittimamente
rifiutare il rinnovo del permesso medesimo semplicemente limitandosi a
richiamare le stesse ragioni ostative (a suo tempo non valutate), ma dovr
procedere ad una pi complessiva valutazione di tutte le circostanze rilevanti
nel caso di specie.
Al riguardo, questo Consiglio di Stato ha avuto gi
modo di affermare che deve escludersi che la Questura possa disporre il diniego
di rinnovo del permesso di soggiorno in sostanziale disapplicazione del
precedente provvedimento di regolarizzazione della posizione lavorativa,
dovendo ogni eventuale riesame dello stesso essere informato alle regole per
l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualit dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo (Sez. VI, sent. 23 dicembre 2005,
n. 7382).
3.2. Fermo restando il carattere dirimente ai fini del
decidere di quanto sin qui esposto, il Collegio rileva altres che a
conclusioni diverse non potrebbe giungersi neppure laddove si ammettesse
(ipotesi, per altro, denegata) che nel caso di specie lĠAmministrazione potesse
valutare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza delle
condizioni ostative di cui alla lettera c) del comma 7 dellĠart. 33 della l. 189 del 2002 (ci
si riferisce alla sussistenza di un reato per il quale prevista la misura
dellĠarresto obbligatorio o facoltativo ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p.).
Ed infatti, come correttamente osservato dalla difesa
dellĠappellante, a carico del sig. Kabir Motin non sussisteva neppure un reato riconducibile alle ipotesi di cui
allĠart. 381 c.p.p. (in particolare, un reato punibile con una pena reclusiva
superiore nel massimo a tre anni), atteso che la figura delittuosa a lui in
concreto ascritta era quella di cui al comma 1 dellĠart. 171-ter, l. 633 del 1941 (abusiva duplicazione,
riproduzione o trasmissione di opere dellĠingegno a fini di lucro, per la quale
prevista la reclusione fino a tre anni) e non anche lĠipotesi aggravata di cui al comma 2
del medesimo articolo (ipotesi per la quale prevista la reclusione da uno a
quattro anni, e quindi anche
lĠarresto facoltativo in flagranza).
4. LĠaccoglimento del ricorso in appello per le
ragioni dinanzi esaminate sub
3 assorbe ogni altra ragione di doglianza, e segnatamente gli argomenti
connessi allĠomessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
concluso con il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato in primo
grado.
5. In base a quanto
esposto, il ricorso in oggetto deve essere accolto e, per lĠeffetto, in riforma
della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso in primo grado, con
conseguente annullamento del provvedimento in tale sede impugnato.
Il Collegio ritiene che
nel caso di specie sussistano giusti motivi onde disporre lĠintegrale
compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per lĠeffetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado ed annulla il provvedimento impugnato in prime cure.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma il 2 dicembre 2008 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, - Sez.VI - nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe
Barbagallo Presidente
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Domenico
Cafini Consigliere
Roberto
Chieppa Consigliere
Claudio
Contessa Consigliere,
Rel.
Presidente
Giuseppe Barbagallo
Consigliere Segretario
Claudio Contessa Vittorio
Zoffoli
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il...17/03/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore
della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria