REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1586/2009

Reg.Dec.

N. 9040 Reg.Ric.

ANNO   2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9040 del 2008 proposto:

- dal sig. MOTIN Kabir, rappresentato e difeso dallĠAvv. Vito De Falco e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Eugenio, n. 15, presso lo studio dellĠAvv. Marco Michele Pacciani

contro

- il Ministero dellĠinterno (in persona del Ministro pro tempore) e

- la Questura di Forl“ - Cesena (in persona del Questore pro tempore), entrambi rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

per lĠannullamento o la riforma, previa sospensione dellĠefficacia:

della sentenza n. 2990/07 del T.A.R. per lĠEmilia-Romagna, depositata in data 19 novembre 2007;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla Camera di consiglio del 2 dicembre 2008 il relatore Consigliere Claudio Contessa;

Nessuno  comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Kabir Motin riferisce di aver ottenuto in data 10 febbraio 2003 dalla Questura di Roma un permesso di soggiorno rilasciato nellĠambito delle procedure di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare domestico (art. 33 della l. 30 luglio 2002, n. 189 – ÔModifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asiloĠ -).

Con provvedimento in data 7 aprile 2005 (fatto oggetto di impugnativa in primo grado) la Questura di Forl“ – Cesena rigettava lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno in questione.

Al riguardo, la Questura osservava:

1)             che lĠodierno appellante era stato rinviato a giudizio in data 4 maggio 2005 [sic] dalla Procura della Repubblica di Roma a seguito di una denuncia per violazione della proprietˆ intellettuale (veniva citato, al riguardo, lĠart. 171 della l. 22 aprile 1941, n. 633) per fatti commessi in data 7 febbraio 2002;

2)             che il Prefetto di Roma aveva emesso a suo carico un provvedimento di espulsione in data 27 ottobre 1999;

3)             che la connessione dei due fatti in questione (delitto commesso ed espulsione intimata) costituiva impedimento rispetto alla concessione del nulla-osta nellĠambito dellĠemersione-legalizzazione di cui alla l. 222 del 2002 e del conseguente rilascio del permesso di soggiorno (rectius: di cui alla l. 189 del 2002, cit. in tema di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari irregolari addetti al lavoro domestico).

Il provvedimento in questione veniva impugnato dal sig. Motin Kabir innanzi al T.A.R. per lĠEmilia-Romagna il quale, con lĠappellata sentenza n. 2990 del 2007, respingeva il ricorso.

Secondo il primo giudice, lĠimpugnato diniego di rinnovo del permesso rappresentava per la Questura intimata un atto vincolato, atteso che il sig. Kabir Motin non avrebbe comunque potuto accedere alle procedure di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare domestico (art. 33 della l. 30 luglio 2002, n. 189).

Al riguardo, il T.A.R. sottolinea che nei confronti dellĠodierno appellante era pendente un procedimento penale per delitto non colposo instaurato in una data (29 settembre 2003) anteriore allĠoriginario permesso di soggiorno (20 dicembre 2003).

Ancora, il primo giudice ha osservato che la norma in base alla quale lĠodierno appellante avrebbe dovuto essere escluso dalle procedure di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare del 2002 (ci si riferisce allĠart. 33, co. 7, lettera c), l. 189, cit.) resiste alle censure di costituzionalitˆ ventilate dalla difesa dellĠodierno appellante.

Ed infatti, a carico del sig. Kabir Motin non sussisteva una mera denuncia per un delitto non colposo riconducibile alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (si fa riferimento, al riguardo, ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 febbraio 2005, n. 78), ma risultava pendente un procedimento penale Òin cui la denuncia  stata giˆ positivamente, anche se non definitivamente, vagliata dallĠAutoritˆ giudiziariaÓ (sentenza, cit., pag. 5).

La sentenza in questione veniva fatta oggetto di gravame da parte del sig. Kabir Motin, che ne contestava la legittimitˆ sotto molteplici profili, ed in particolare:

-                per eccesso di potere per erroneitˆ nei presupposti legittimanti il provvedimento;

-                per violazione di legge: errata applicazione di legge: l. 222 del 2002, art. 1, co. 8; art. 5, co.  3-bis; art. 5, comma 5, art. 5-bis; art. 13, T.U. 286 del 1998; art. 6, comma 3, d.lgs. 286 del 1998;

-                per violazione art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, aggiunto dallĠart. 6 della l. 15 del 2005 e dellĠart. 7

AllĠudienza pubblica del 2 dicembre 2008 nessuno compariva alla Camera di consiglio ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal sig. Kabir Motin, cittadino del Bangladesh, avverso la sentenza del T.A.R. Emilia - Romagna con cui  stato respinto il ricorso avverso il provvedimento della Questura di Forl“ – Cesena che ha rigettato lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato nellĠambito delle procedure di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare domestico (art. 33 della l. 30 luglio 2002, n. 189).

2. Il Collegio ritiene che nel caso di specie sussistano le condizioni per adottare una pronuncia in forma semplificata ai sensi degli articoli 4 e 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205.

3. Con il primo motivo di ricorso, il sig. Kabir Motin lamenta che illegittimamente la Questura appellata (con deduzione sostanzialmente confermata dal primo giudice) abbia ritenuto sussistere a suo carico il motivo ostativo alla regolarizzazione di cui  menzione alla lettera c) del comma 7 dellĠart. 33, l. 189, cit. (si tratta della previsione secondo cui alla procedura in questione non possono accedere – fra gli altri – coloro che risultano denunciati per uno dei reati di cui allĠart. 381, c.p.p. – ossia, dei reati per i quali sia previsto lĠarresto facoltativo in flagranza -).

Al contrario, pur essendo incontestato in atti che il sig. Kabir Motin avesse subito un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 171-ter della l. 633 del 1941, cit. (abusiva duplicazione, riproduzione o trasmissione di opere dellĠingegno a fini di lucro), la Questura avrebbe omesso di considerare che, allĠesito del giudizio penale:

-                lĠodierno appellante era stato assolto dellĠaccusa di ricettazione;

-                il reato accertato a carico dellĠappellante era quello di cui al comma 1 di cui allĠart. 171-ter, cit. (per il quale  prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 ad euro 15.493, con conseguente impossibilitˆ di procedere allĠarresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p.) e non giˆ lĠipotesi aggravata di cui al comma 2 del medesimo art. 171-ter (in relazione alla quale  ammesso lĠarresto facoltativo in flagranza, essendo prevista una pena reclusiva da uno a quattro anni).

Pertanto, lĠappellante osserva che non sussistesse nella specie il motivo ostativo alla regolarizzazione di cui  menzione allĠart. 33, co. 7, lettera c), l. 189, cit., con la conseguenza che il diniego di rinnovo a lui opposto dalla Questura risulterebbe fondato su unĠerronea presupposizione in fatto ed in diritto.

Del resto, la mera sussistenza di una denuncia a suo carico per un reato in materia di tutela della proprietˆ intellettuale non potrebbe comunque rappresentare motivo ostativo alla regolarizzazione sia perchŽ vi osta il principio di diritto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 febbraio 2005, n. 78; sia perchŽ la stessa normativa italiana in materia di apposizione del marchio SIAE risulterebbe ex se di dubbia legittimitˆ comunitaria.

Ancora, il provvedimento di diniego impugnato in prime cure risulterebbe illegittimo per non avere la Questura valutato la complessiva situazione personale del sig. Kabir Motin ai sensi del comma 5 dellĠart. 5, d.lgs. 286 del 1998.

3.1. Il motivo in questione, che pu˜ essere esaminato in modo unitario nonostante la complessitˆ delle ragioni dedotte,  fondato e meritevole di accoglimento.

Al riguardo il Collegio ritiene condivisibile lĠargomento con cui si lamenta il carattere incongruo dellĠoperato dellĠAmministrazione (sostanzialmente confermato dal T.A.R.) per la parte in cui ha individuato asserite ragioni ostative allĠoriginario rilascio del permesso di soggiorno (art. 33, co. 7, lettere a) e c) della l. 189 del 2002), ritenendole, altres“, idonee a supportare ex se un diniego di rinnovo del permesso medesimo.

In tal modo operando, lĠAmministrazione ha violato il disposto del comma 5 dellĠart. 5, d.lgs. 286 del 1998 secondo cui il rinnovo del permesso non pu˜ essere rifiutato (inter alia) laddove siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.

Si ritiene al riguardo che, laddove un permesso di soggiorno venga rilasciato in un momento successivo al determinarsi di condizioni asseritamente ostative (e nonostante la presenza di tali condizioni), lĠAmministrazione competente non potrˆ poi legittimamente rifiutare il rinnovo del permesso medesimo semplicemente limitandosi a richiamare le stesse ragioni ostative (a suo tempo non valutate), ma dovrˆ procedere ad una pi complessiva valutazione di tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie.

Al riguardo, questo Consiglio di Stato ha avuto giˆ modo di affermare che deve escludersi che la Questura possa disporre il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in sostanziale disapplicazione del precedente provvedimento di regolarizzazione della posizione lavorativa, dovendo ogni eventuale riesame dello stesso essere informato alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualitˆ dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (Sez. VI, sent. 23 dicembre 2005, n. 7382).

3.2. Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto sin qui esposto, il Collegio rileva altres“ che a conclusioni diverse non potrebbe giungersi neppure laddove si ammettesse (ipotesi, per altro, denegata) che nel caso di specie lĠAmministrazione potesse valutare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza delle condizioni ostative di cui alla lettera c) del comma 7 dellĠart. 33 della l. 189 del 2002 (ci si riferisce alla sussistenza di un reato per il quale  prevista la misura dellĠarresto obbligatorio o facoltativo ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p.).

Ed infatti, come correttamente osservato dalla difesa dellĠappellante, a carico del sig. Kabir Motin non sussisteva neppure un reato riconducibile alle ipotesi di cui allĠart. 381 c.p.p. (in particolare, un reato punibile con una pena reclusiva superiore nel massimo a tre anni), atteso che la figura delittuosa a lui in concreto ascritta era quella di cui al comma 1 dellĠart. 171-ter, l. 633 del 1941 (abusiva duplicazione, riproduzione o trasmissione di opere dellĠingegno a fini di lucro, per la quale  prevista la reclusione fino a tre anni) e non anche lĠipotesi aggravata di cui al comma 2 del medesimo articolo (ipotesi per la quale  prevista la reclusione da uno a quattro anni, e quindi anche lĠarresto facoltativo in flagranza).

4. LĠaccoglimento del ricorso in appello per le ragioni dinanzi esaminate sub 3 assorbe ogni altra ragione di doglianza, e segnatamente gli argomenti connessi allĠomessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo concluso con il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato in primo grado.

5. In base a quanto esposto, il ricorso in oggetto deve essere accolto e, per lĠeffetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso in primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento in tale sede impugnato.

Il Collegio ritiene che nel caso di specie sussistano giusti motivi onde disporre lĠintegrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per lĠeffetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado ed annulla il provvedimento impugnato in prime cure.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma il 2 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo                         Presidente

Luciano Barra Caracciolo                  Consigliere

Domenico Cafini                               Consigliere

Roberto Chieppa                                Consigliere

Claudio Contessa                               Consigliere, Rel.

 

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere                                                                          Segretario

Claudio Contessa                                                      Vittorio Zoffoli

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il...17/03/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria