
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
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N.7382/2005 Reg.Dec. N. 3194 Reg.Ric. ANNO 2005 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da SHTEMBARI Arben, rappresentato e difeso
dallĠavv.to Pancrazio Cutull ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
Roma, viale Giulio Cesare, n. 95;
contro
il
Ministero dellĠ Interno, Questura di Bologna, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso rappresentato e difeso dallĠ Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dellĠ Emilia Romagna, Sezione
I^, n. 158/05 del 13.01.2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dellĠ Interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 25
ottobre 2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti lĠavv.to Cutell e lĠ
Avvocato dello Stato Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza di estremi
indicati in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale dellĠ Emilia
Romagna, Sezione I^, respingeva il ricorso proposto dal cittadino albanese
SHTEMBARI Arben avverso il provvedimento del Questore della Provincia di
Bologna in data 10.08.2004 di reiezione della domanda di rinnovo del permesso
di soggiorno in base a rilievi inerenti:
- alla precedente adozione
nei confronti del richiedente di provvedimento di espulsione in data
18.06.1998, eseguito in pari data, con conseguente preclusione, ai sensi
dellĠart. 1, comma ottavo, lett. a) del d.l. 09.09.2002, n. 195, della
possibilit di ottenere la legalizzazione della posizione di lavoro irregolare;
- alla violazione dellĠart.
13, comma 13, del t.u. n. 286/1998, che fa divieto al cittadino espulso di
rientrare nel territorio nazionale, salvo speciale autorizzazione del Ministero
dellĠ Interno nella specie non richiesta.
Avverso la decisione
reiettiva il SHTEMBARI ha proposto motivi di:
- eccesso di potere per
illogicit manifesta, motivazione erronea e contraddittoria con precedente
provvedimento;
- violazione dellĠart. 13,
comma 13, del d.lgs. 25.07.1998, n. 286, e violazione di legge per mancata
applicazione del comma 14 dellĠarticolo predetto;
- eccesso di potere per
erronea valutazione dei requisiti e presupposti di legge del provvedimento;
-violazione e falsa
applicazione dellĠart. 1, comma ottavo, del d.l. 08.09.2002, n. 195.
LĠappellante ha sollevato,
inoltre, questione di legittimit costituzionale della disposizione da ultimo
menzionata per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, comma secondo, e 29
della Costituzione.
Il Ministero dellĠ Interno si
costituito in resistenza.
LĠappello fondato in
relazione motivi primo e quarto che presentano carattere assorbente di ogni
altra contestazione.
La Questura di Bologna nel
provvedimento gravato d atto che nei confronti di SHTEMBARI Arben si era in
precedenza perfezionato il procedimento di legalizzazione della posizione di
lavoro irregolare in base alla speciale disciplina introdotta dallĠart. 1 del
d.l. n. 195/2002 convertito nella legge 09.10.2002, n. 222.
NellĠesaminare la domanda di
rinnovo del gi rilasciato permesso di soggiorno di durata annuale, che il
richiamato art. 1, comma quinto, condiziona ai soli presupposti del Òprevio
accertamento dellĠesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ovvero di durata non inferiore ad un anno, nonch alla regolarit della
posizione contributiva e previdenziale del lavoratore extracomunitario
interessatoÓ lĠ Amministrazione ha, tuttavia, attivato dĠ ufficio un
procedimento di riesame del provvedimento di regolarizzazione rimettendo in
discussione questioni gi definite in quella sede. Ci in evidente pregiudizio
dellĠaffidamento del cittadino straniero sulle prerogative derivanti dallĠ
accordata misura di emersione del lavoro irregolare e della stessa possibilit
di contraddire allĠiniziativa assunta dallĠAmministrazione.
Deve quindi escludersi che la
Questura possa disporre il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in
disapplicazione del precedente provvedimento di regolarizzazione della
posizione lavorativa, dovendo ogni eventuale riesame dello stesso essere
informato alle regole per lĠadozione del Òcontrarius actusÓ, con ogni effetto
sullĠorgano competente, sul necessario contraddittorio con lĠinteressato e
sullĠattualit dellĠ interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno
positivo.
LĠappello va quindi accolto.
Le spese del giudizio possono
essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie lĠappello in epigrafe e, per lĠeffetto, accoglie il
ricorso di primo grado ed annulla lĠatto con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 25 ottobre 2005 dal
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di
Consiglio del 25 ottobre 2005, con l'intervento dei Signori:
Giorgio
Giovannini Presidente
Carmine
Volpe Consigliere
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco
Balucani Consigliere
Bruno
Rosario Polito Consigliere
Est.
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
BRUNO
ROSARIO POLITO GLAUCO
SIMONINI
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il....23/12/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
MARIA
RITA OLIVA
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria