REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.7382/2005

Reg.Dec.

N.  3194 Reg.Ric.

ANNO   2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da SHTEMBARI Arben, rappresentato e difeso dallĠavv.to Pancrazio Cutull ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95;

contro

il Ministero dellĠ Interno, Questura di Bologna, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dallĠ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dellĠ Emilia Romagna, Sezione I^, n. 158/05 del 13.01.2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠ Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 25 ottobre 2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti lĠavv.to Cutell e lĠ Avvocato dello Stato Giannuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale dellĠ Emilia Romagna, Sezione I^, respingeva il ricorso proposto dal cittadino albanese SHTEMBARI Arben avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Bologna in data 10.08.2004 di reiezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in base a rilievi inerenti:

- alla precedente adozione nei confronti del richiedente di provvedimento di espulsione in data 18.06.1998, eseguito in pari data, con conseguente preclusione, ai sensi dellĠart. 1, comma ottavo, lett. a) del d.l. 09.09.2002, n. 195, della possibilitˆ di ottenere la legalizzazione della posizione di lavoro irregolare;

- alla violazione dellĠart. 13, comma 13, del t.u. n. 286/1998, che fa divieto al cittadino espulso di rientrare nel territorio nazionale, salvo speciale autorizzazione del Ministero dellĠ Interno nella specie non richiesta.

Avverso la decisione reiettiva il SHTEMBARI ha proposto motivi di:

- eccesso di potere per illogicitˆ manifesta, motivazione erronea e contraddittoria con precedente provvedimento;

- violazione dellĠart. 13, comma 13, del d.lgs. 25.07.1998, n. 286, e violazione di legge per mancata applicazione del comma 14 dellĠarticolo predetto;

- eccesso di potere per erronea valutazione dei requisiti e presupposti di legge del provvedimento;

-violazione e falsa applicazione dellĠart. 1, comma ottavo, del d.l. 08.09.2002, n. 195.

LĠappellante ha sollevato, inoltre, questione di legittimitˆ costituzionale della disposizione da ultimo menzionata per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, comma secondo, e 29 della Costituzione.

Il Ministero dellĠ Interno si  costituito in resistenza.

LĠappello  fondato in relazione motivi primo e quarto che presentano carattere assorbente di ogni altra contestazione.

La Questura di Bologna nel provvedimento gravato dˆ atto che nei confronti di SHTEMBARI Arben si era in precedenza perfezionato il procedimento di legalizzazione della posizione di lavoro irregolare in base alla speciale disciplina introdotta dallĠart. 1 del d.l. n. 195/2002 convertito nella legge 09.10.2002, n. 222.

NellĠesaminare la domanda di rinnovo del giˆ rilasciato permesso di soggiorno di durata annuale, che il richiamato art. 1, comma quinto, condiziona ai soli presupposti del Òprevio accertamento dellĠesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero di durata non inferiore ad un anno, nonchŽ alla regolaritˆ della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore extracomunitario interessatoÓ lĠ Amministrazione ha, tuttavia, attivato dĠ ufficio un procedimento di riesame del provvedimento di regolarizzazione rimettendo in discussione questioni giˆ definite in quella sede. Ci˜ in evidente pregiudizio dellĠaffidamento del cittadino straniero sulle prerogative derivanti dallĠ accordata misura di emersione del lavoro irregolare e della stessa possibilitˆ di contraddire allĠiniziativa assunta dallĠAmministrazione.

Deve quindi escludersi che la Questura possa disporre il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in disapplicazione del precedente provvedimento di regolarizzazione della posizione lavorativa, dovendo ogni eventuale riesame dello stesso essere informato alle regole per lĠadozione del Òcontrarius actusÓ, con ogni effetto sullĠorgano competente, sul necessario contraddittorio con lĠinteressato e sullĠattualitˆ dellĠ interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo.

LĠappello va quindi accolto.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie lĠappello in epigrafe e, per lĠeffetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla lĠatto con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 25 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2005, con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini                           Presidente

Carmine Volpe                                  Consigliere

Luciano Barra Caracciolo                  Consigliere

Lanfranco Balucani                            Consigliere

Bruno Rosario Polito                         Consigliere Est.

 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere                                                                          Segretario

BRUNO ROSARIO POLITO                              GLAUCO SIMONINI

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il....23/12/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria