N. 00710/2010 REG.SEN.
N. 00443/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia
Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2010, proposto da:
Osman Yildirim, rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Berton, con domicilio
eletto presso Deborah Berton Avv in Trieste, via Coroneo 31/2;
contro
Questura di Trieste, Ministero
dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata
per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
del provvedimento del questore di
Trieste, adottato in data 15 giugno 2010, notificato in data 23 giugno 2010,
cat. A12/2010 Uff. immigr. 2^ Sez. Decr. n. 298, di rigetto della domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto lĠ atto di costituzione in
giudizio della Questura di Trieste e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi
dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna il
provvedimento della Questura di Trieste di rigetto della sua domanda di
conversione in motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno per
motivi di Òminore etÓ che gli era stato rilasciato dalla stessa Questura il
27.8.2009 con data di scadenza 25.1.2010.
Il diniego risulta motivato con
il mancato svolgimento Òper un periodo non inferiore a due anni in un progetto
di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionaleÓ, come richiesto dallĠarticolo 32, comma 1 bis del
d.lgs. n. 286/1998, richiamato, ai fini della convertibilit del permesso di
soggiorno, dal primo comma dello stesso articolo, perch il ricorrente
entrato in Italia in Italia soltanto il 3/8/2009 ed divenuto maggiorenne in
data 25/1/2010.
Il ricorrente si appella alla
sentenza del Consiglio di Stato IV Sezione n. 2951/2009 sostenendo
lĠinapplicabilit delle modifiche normative introdotte allĠart . 32 del d.lgs
286/98 dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 in quanto successive al suo ingresso
nel Paese.
Sostiene inoltre che lĠart. 32
comma 1 bis si applicherebbe solo ai minori privi di qualsivoglia provvedimento
di affidamento o tutela ed in ogni caso non richiederebbe lĠavvenuto
completamento dei due anni di progetto di integrazione ma la mera ammissione
allo stesso.
Infine viene eccepita
lĠillegittimit costituzionale della norma perch differenzia il trattamento
giuridico tra i minori inseriti nelle proprie famiglie di origine o in famiglie
affidatarie e i minori stranieri non accompagnati seppur destinatari di un
provvedimento di tutela o di affidamento e collocati in comunit in contrasto
con i canoni di ragionevolezze e uguaglianza di cui allĠart. 3 Cost. ed
allĠobbligo di provvedere alla specifica tutela dei minori privi di genitori o
comunque in stato di bisogno di cui allĠart. 30 comma 2 e 31 comma 2 Cost.
Quanto alla prima censura il
Collegio ritiene che il provvedimento impugnato faccia corretta applicazione
del principio del tempus regit actum, dal momento che il ricorrente divenuto
maggiorenne il 25/1/2010 e quindi dopo lĠentrata in vigore della succitata novella
normativa che riformula lĠart. 32 comma 1 succitato. . Inoltre questo, gi
nella sua precedente formulazione, imponeva il decorso di un periodo di
permanenza in Italia almeno triennale e la frequenza di un progetto di
integrazione di durata almeno biennale, requisiti introdotti gi dalla l.
30.7.2002 n. 189, sicch il ragionamento su cui si basa la citata sentenza del
Consiglio di Stato non risulta applicabile alla fattispecie.
La formulazione letterale della
norma esclude poi lĠinterpretazione dellĠart. 32 comma 1 bis sostenuta da parte
ricorrente apparendo indubbio che il comma 1 bis sia in collegamento
sistematico con il comma 1 ter, sicch la conversione del permesso di soggiorno
dellĠex minore non accompagnato postuli necessariamente il positivo completamento
del progetto biennale di integrazione.
LĠeccezione di incostituzionalit
della norma appare poi, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata quanto
allĠart. 3 della Cost. perch la situazione di base presa in esame dalla norma
ontologicamente diversa, trattandosi da un lato di minori stranieri che sono
comunque inseriti in un contesto familiare sia italiano che straniero ma
comunque gi radicato nel nostro Paese e, dallĠaltro di minori giunti in Italia
senza alcun aggancio con il contesto sociale italiano, nessuna conoscenza della
lingua e nessun collegamento familiare, fondamentali differenze di base che
giustificano e spiegano la diversit di trattamento riservata a questi ultimi
per i quali il legislatore ha inteso pretendere un periodo di permanenza in
Italia – durante la minore et – di durata e pregnanza tale da
permettere loro di acquisire una solida base di integrazione nella nostra
societ. Quanto agli artt. 30 e 31 della Cost. pare al Collegio che la
normativa in questione non possa ledere previsioni costituzionali dettate per
la tutela dei minori proprio perch non si riferiscono a minori ma sono
destinate ad applicarsi a maggiorenni, restando indubbio che lo stato italiano
si prende comunque debita cura dei minori non accompagnati giunti in Italia
clandestinamente, anche, come testimonia proprio il caso del ricorrente, se
arrivano nel nostro Paese solo pochi mesi prima del compimento della maggior
et.
Per tutte le considerazioni che
precedono il ricorso va quindi respinto perch infondato.
Le spese possono essere
compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione
Prima)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Trieste nella
camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere,
Estensore
Rita De Piero, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Addi'_________________ copia conforme del
presente provvedimento e' trasmessa a: |
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IL
FUNZIONARIO |